Sentenza 27 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 27/12/2022, n. 2060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2060 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/12/2022
N. 02060/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00149/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 149 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Grazia Conte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'annullamento
del provvedimento -OMISSIS-, decreto n. -OMISSIS-, emesso in data 30.09.2019 dal Ministero della Difesa, che nega l'equo indennizzo e il riconoscimento dell'infermità come causa di servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. F. Leuzzi, in sostituzione dell'avv. F. G. Conte, per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente – militare dell’Esercito Italiano – ha impugnato gli atti in epigrafe, tra cui il decreto n. -OMISSIS-, emesso in data 30.09.2019 dal Ministero della Difesa, che nega l'equo indennizzo e il riconoscimento dell'infermità come causa di servizio dell’affezione: “ Lesione condrale III condilo femorale mediale e lesione parziale LCA ginocchio sx. In atto: esiti intervento chirurgico di microperforazione, condroabrasioni e shaving artroscopico ”.
A fondamento del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione del d.P.R. n. 461/01, nonché dell’art. 97 Cost; difetto di motivazione; eccesso di potere sotto vari profili.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 20.12.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con un unico, articolato motivo di gravame, il ricorrente deduce l’illegittimità dell’impugnato diniego di riconoscimento della causa di servizio, nonché del presupposto parere CVCS, per avere l’Amministrazione non correttamente valutato il quadro fattuale di riferimento, il quale – in thesi – deporrebbe nel senso dell’ascrizione a causa di servizio della patologia a lui diagnosticata.
La censura è fondata, nei termini che seguono.
2.1. L'art. 11, comma 1, del D.P.R. 461/2001 attribuisce al Comitato di Verifica per le cause di servizio la competenza esclusiva ad accertare la riconducibilità delle cause produttive di una data infermità al servizio prestato dal dipendente.
Trattasi, in particolare, di organo composto da membri in possesso di adeguate conoscenze non solo sul piano squisitamente medico, ma anche sotto il profilo legale, e la cui fisionomia mista è stata voluta dal legislatore in ragione dei particolari compiti ad esso attribuiti. E invero, il giudizio circa la sussistenza del nesso causale tra lo svolgimento di una data attività lavorativa e l'insorgere di una patologia esige cognizioni di tipo non esclusivamente medico, ma anche giuridico-legale.
La nozione di causalità rilevante ai fini delle decisioni da adottare ai sensi del D.P.R. n. 461/2001 richiede la padronanza di un complesso di nozioni legali circa il dipanarsi del determinismo causale produttivo di eventi patologici a carico della salute psico-fisica del dipendente, normalmente non riscontrabili in personale medico.
2.2. È dunque netto il riparto di competenze tra la Commissione medica ospedaliera – composta esclusivamente da medici militari – alla quale compete la formulazione della diagnosi, ossia l'accertamento della sussistenza o meno di un'infermità, e il Comitato di Verifica per le cause di Servizio, che giudica alla luce di cognizioni di tipo medico-legale in merito al nesso causale tra un certo tipo di lavoro e una data patologia insorta in capo al richiedente.
2.3. Il parere del Comitato per la verifica delle cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica, che si sostanzia in una valutazione dei fatti alla stregua di canoni scientifici e tecnici. Per tali ragioni, il sindacato giurisdizionale è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzi la inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione, ovvero nelle ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito (cfr, ex multis , TAR Milano, III, 20.02.2019, n.351; TAR Torino, I, 3.3.2016, n. 286).
Di recente, il Consiglio di Stato ha ribadito che: “ La valutazione del Comitato di verifica dell'infermità da causa di servizio, essendo espressione di discrezionalità tecnica, può essere sindacabile in sede giurisdizionale solo nei casi di assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali ” (C.d.S, VI, 31.8.2018, n. 5132. In termini confermativi, cfr. altresì C.d.S, III, 1.8.2018, n. 4772; TAR Lazio, I, 1.8.2018, n. 8605; TAR Napoli, VI, 28.11.2018, n. 6901; TAR Bologna, II, 11.12.2018, n. 955).
3. Ciò premesso, e venendo ora al caso di specie, si legge nel parere del CVCS del 25.2.2019, che: “ l’infermità Lesione condrale III condilo femorale mediale e lesione parziale LCA ginocchio sinistro in atto: Esito di intervento chirurgico di microperforazioni, condroabrasione e shaving artroscopico, non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto le circostanze di modo, tempo e luogo attestano che l’incidente non ha causato un trauma avente capacità lesiva, causale o concausale, efficiente e determinante da superare le condizioni personali di carenze costituzionali del soggetto. Dalla diagnosi definitiva è evidente che si tratta di infermità preesistente ”.
Tale parere è stato poi posto a fondamento dell’atto impugnato.
4. Orbene, la semplice lettura di tale parere evidenzia la sussistenza di una motivazione per un verso assertoria, e dunque meramente apparente, e per altro verso contrastante con le risultanze fattuali.
4.1. Motivazione assertoria e apparente, in quanto l’Amministrazione si è limitata ad enunciare un postulato (l’assenza di rapporto causale tra l’accertata lesione e il servizio svolto dal ricorrente), senza peritarsi di indicare le ragioni poste a suo fondamento.
4.2. Motivazione contrastante con le risultanze fattuali, in quanto l’Amministrazione ha affermato che: “ ... le circostanze di modo, tempo e luogo attestano che l’incidente non ha causato un trauma avente capacità lesiva, causale o concausale, efficiente e determinante ”, laddove invece l’infortunio occorso in data 11.5.2016, e i susseguenti accertamenti, sedute fisioterapiche, nonché l’intervento chirurgico al quale il ricorrente si è sottoposto in data 19.4.2017, depongono nel senso di un quadro di regolarità causale tra la patologia ascritta al ricorrente e l’attività di servizio (il ricorrente si è infortunato durante l’ordinaria attività lavorativa da lui svolta presso la Palestra del Reggimento).
4.3. Infine, il parere del CVCS si spinge ad affermare che: “ dalla diagnosi definitiva è evidente che si tratta di infermità preesistente ”, non indicando tuttavia un solo elemento dal quale evincersi che il ricorrente fosse in passato già affetto da una patologia di tal fatta. Trattasi pertanto, sotto tale profilo, di un giudizio del tutto irrazionale, in quanto non supportato da alcun elemento fattuale.
6. Alla luce di tali emergenze documentali, è evidente l’illegittimità dell’atto impugnato, avendo l’Amministrazione negato il riconoscimento della causa di servizio sulla base di elementi ora meramente assertori, ora smentiti dalla obiettiva realtà fattuale.
7. Per tali ragioni, in accoglimento del ricorso, va disposto annullamento dell’atto impugnato, nonché del presupposto parere CVCS n. -OMISSIS- del 20.9.2019.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l’effetto il decreto n.
-OMISSIS-, emesso in data 30.09.2019 dal Ministero della Difesa, nonché il presupposto parere CVCS n. -OMISSIS- del 20.9.2019.
Condanna l’Amministrazione resistente al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano in € 1.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.