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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 474/2020 R.G. promossa da
con il patrocinio dell'avv. Maria Grazia Cardone Parte_1
contro
con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Rizza CP_1
Motivi della decisione
deduce che: con sentenza n. 223/2006, il Tribunale Parte_1
di Ragusa, in accoglimento del ricorso proposto da , ha CP_1
dichiarato l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro e l'instaurazione tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato, condannando, per l'effetto, essa datrice di lavoro alla riammissione in servizio nonché al pagamento delle retribuzioni maturate dal 30.7.2003
sino all'effettiva reintegra, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
in ottemperanza alla suddetta sentenza, ha effettuato il Parte_1
1 pagamento in favore della lavoratrice di € 51.382,00; con sentenza n.
108/2018, la Corte di Appello di Catania ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, quantificando il risarcimento dovuto, ai sensi dell'art. 32 L. n. 183/2010, in un'indennità onnicomprensiva pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge;
quindi, in forza della riforma in appello del titolo esecutivo, la è CP_1
tenuta alla restituzione degli importi in eccedenza riscossi, corrispondenti alla differenza tra quanto percepito in forza della sentenza di primo grado e l'ammontare del risarcimento statuito dal giudice dell'appello
(quantificabile in € 11.602,98, inclusi interessi e rivalutazione); la lavoratrice, pur diffidata, ha omesso la restituzione di quanto indebitamente ricevuto.
Tanto premesso, la ricorrente chiede condannarsi controparte a rifondere la somma di € 39.779,02, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
, preliminarmente, eccepisce la nullità e, comunque, la CP_1
tardività della notifica del ricorso, nonché l'incompetenza per materia dell'adito giudice del lavoro;
nel merito, obietta che la domanda di restituzione è inammissibile per via del giudicato formatosi nell'ambito del giudizio di appello, in cui ha già chiesto la refusione delle Parte_1
somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado;
che l'azione di arricchimento senza causa è inammissibile anche perché priva del carattere di sussidiarietà, in quanto la domanda di restituzione andava proposta nel giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione;
che l'azione di arricchimento è in ogni caso prescritta, decorrendo il relativo termine dall'arricchimento ingiustificato e non dalla data del
2 giudicato esterno;
che i conteggi operati da sono approssimativi e, Pt_1
in ogni caso, non supportati da documenti.
***
Il ricorso merita accoglimento.
Va anzitutto ribadita l'infondatezza delle eccezioni preliminari relative alla notifica del ricorso in riassunzione, considerato che questa è stata eseguita nei confronti non soltanto della parte personalmente ma altresì
del suo procuratore e che la violazione del termine di cui all'articolo 415,
comma 4, c.p.c., per giurisprudenza consolidata di natura ordinatoria, non determina alcuna nullità, purché sia stato rispettato - come in specie - un termine non inferiore a 30 giorni tra la notifica (eseguita il 16.12.2020) e la data di prima udienza (fissata al 18.1.2021).
Va riaffermata, poi, la competenza dell'adito giudice del lavoro, al quale sono devolute non soltanto le controversie relative ad un rapporto di lavoro, ma anche quelle ad esso connesse, in cui si discute di pretese economiche comunque collegate a detto rapporto, come nel caso che qui occupa, in cui si controverte della restituzione di somme versate dal datore di lavoro al dipendente in esecuzione di sentenza tuttavia riformata in grado d'appello. È principio invalso in giurisprudenza, infatti, quello secondo cui “qualora una pronuncia di primo grado, emessa in
controversia di lavoro, venga riformata in grado di appello, la domanda
rivolta a conseguire la restituzione delle somme versate in forza della
immediata esecutività della prima sentenza, ove a ciò non abbia
provveduto il giudice di appello, dà origine ad una nuova controversia
3 di lavoro, e, pertanto, è devoluta alla competenza per materia ex art.
409 c.p.c.”.
Sull'eccezione di inammissibilità pure sollevata da parte resistente, questo
Tribunale si è già espresso nell'ambito di analoga controversia (sent. n.
408/2022, R.G. n. 1797/2015), con motivazioni del tutto condivisibili che di seguito si riportano per esigenze di economia processuale, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
«L'azione di ripetizione esercitata da deve ritenersi Parte_1
legittima, alla luce del disposto dell'art. 336, comma secondo, c.p.c., a norma del quale “La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata”. In
altri termini, il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza
della riforma della sentenza di primo grado, la quale, facendo venir meno
ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima
sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui
si trovava in precedenza.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, statuito che “L'azione di
ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado
provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello con
sentenza confermata dalla Cassazione, non si inquadra nell'istituto della
“condictio indebiti” (art. 2033 cod. civ.), dal quale differisce per natura e
funzione, non venendo, tra l'altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'“accipiens”, atteso che il diritto alla restituzione sorge
direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno “ex tunc” e definitivamente il titolo delle attribuzioni in
base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima
4 situazione in cui si trovava in precedenza… Pertanto, gli interessi legali
devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda” (cfr., Cass. civ., 5 agosto 2005, n. 16559).
L'eccezione di inammissibilità del ricorso […] è infondata.
La Suprema Corte ha chiarito, invero, che “Una sentenza d'appello che,
riformando quella di primo grado, faccia per ciò sorgere il diritto alla
restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce
titolo esecutivo se non contenga una espressa statuizione di condanna in
tal senso” e che “per azionare in executivis le pretese restitutorie, non
basta la mera sentenza di riforma di quella di prime cure, ma è necessario
disporre di una pronuncia di condanna al rimborso degli importi già
corrisposti” (Cass. civ., Sez. III, Sent., 08/06/2012, n. 9287).
Inoltre, “In relazione alla domanda - proposta nella fase di gravame - di
restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo
grado impugnata, il giudice di appello opera quale giudice di primo grado,
in quanto detta domanda non poteva essere formulata precedentemente;
da tanto consegue che, se il giudice dell'impugnazione omette, in tale
qualità, di pronunziarsi sul punto, la parte ha la facoltà alternativa di far
valere l'omessa pronunzia con ricorso in cassazione o di riproporre la
domanda restitutoria in separato giudizio, senza che la mancata impugnazione della sentenza determini la formazione del giudicato”
(Cass. civ., Sez. III Sent., 11/06/2008, n. 15461; cfr., altresì, Cass. civ.,
Sez. III, Sent., 08/06/2012, n. 9287, cit.).
Tale principio è stato, più volte, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla regola di diritto ricavabile dall'art. 346 c.p.c. (“Le
domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate”),
5 rilevandosi che “Qualora il giudice di primo grado ometta di pronunciare su
una domanda e non ricorrano gli estremi di una reiezione implicita, né
risulti l'assorbimento della questione pretermessa nella decisione di altra
domanda, la parte ha la facoltà alternativa di fare valere l'omissione in
sede di gravame o di riproporre la domanda in separato giudizio, posto
che la presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c. ha valore
meramente processuale e non anche sostanziale. Di talché, riproposta la
domanda in separato giudizio, non è in tale sede opponibile la formazione
del giudicato esterno” (Cass. civ., Sez. VI, Ord., 05/06/2018, n. 14302).
La Corte di Cassazione ha ulteriormente rimarcato che “È ammissibile la
ripetizione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo
grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello
(con sentenza confermata dalla Corte Suprema di Cassazione), pur non
ricorrendo in tal caso un'ipotesi di "condictio indebiti" (art. 2033 c.c.), dalla
quale differisce per natura e funzione, laddove non vengono in rilievo - tra
l'altro gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'"accipiens", atteso che il
diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma
della sentenza, la quale, facendo venir meno "ex tunc" e definitivamente il
titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la
controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Ne
consegue che non incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice di
appello il quale, nel riformare completamente la decisione impugnata, non
dispone la condanna della parte vittoriosa in primo grado a restituire gli
importi ricevuti in forza dell'esecuzione della sentenza appellata, atteso
che tale obbligo sorge automaticamente, quale effetto consequenziale, dalla riforma della sentenza” (Cass. civ., Sez. III, Sent., 13/04/2007, n.
8829)».
6 Neppure può dirsi maturata la prescrizione eccepita dalla resistente.
Invero, deve farsi applicazione del principio di diritto più volte statuito dalla
Corte di legittimità, secondo cui “il diritto alla restituzione delle somme
pagate in esecuzione di una sentenza di condanna, successivamente
impugnata e riformata soggiace, ai sensi degli artt. 2033 e 2946 c.c., al
termine di prescrizione decennale, che inizia a decorrere dal giorno in cui
è divenuto definitivo - con la riforma della sentenza predetta -
l'accertamento dell'indebito” (ex plurimis, Cass. Civ., sez. L., n.
3706/2018).
Ciò posto, è agevole osservare che è decorso tempo di gran lunga inferiore a dieci anni tra la sentenza della Corte d'Appello del 25.1.2018
(solo a partire dalla quale è sorto il credito vantato da ) e Parte_1
l'instaurazione del presente giudizio (20.2.2020) e che, in ogni caso, la conclusione non muta facendo decorrere il termine prescrizionale dalla pronuncia con rinvio della Cassazione che ha accertato l'indebito per cui è
causa (29.1.2015).
Per quanto concerne la quantificazione dell'importo chiesto in restituzione,
ha considerato, quale posta a debito, l'indennità risarcitoria Parte_1
riconosciuta alla lavoratrice dalla Corte d'Appello, quantificandola in €
8.361,84, e i relativi accessori del credito ex art. 429 c.p.c. decorrenti dalla pronuncia che ha statuito la conversione a tempo indeterminato del rapporto (10.3.2006), pari a € 1.421,51 (la rivalutazione monetaria) e €
1.819,63 (gli interessi), per complessivi € 11.602,98.
Quindi ha ricalcolato la somma pretesa in restituzione in € 39.779,02 (€
51.382,00-€ 11.602,98).
7 Ora, il pagamento in sede esecutiva della somma indicata da
[...]
risulta in atti (all. 3 ricorso) e, comunque, non è stato Pt_1
specificamente contestato dalla lavoratrice. Neppure gli importi a quest'ultima spettanti in virtù della sentenza della Corte d'Appello
costituiscono oggetto di puntuale contestazione, sicché devono ritenersi corretti i conteggi offerti dalla società ricorrente.
Ciò detto, la resistente è indubbiamente tenuta alla restituzione della somma di € 39.779,02 ricevuta in esecuzione della riformata sentenza di primo grado.
Su tale importo, poi, vanno calcolati gli interessi legali dal giorno del pagamento. Non spetta, invece, il riconoscimento in via automatica (in assenza di prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.) della rivalutazione monetaria, atteso che la norma di cui all'art. 429 c.p.c.,
comma 3, è prevista soltanto in favore del lavoratore subordinato (cfr., per un caso analogo, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 12.06.2019, n. 15755).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa ed eccezione, così
decide:
1) in accoglimento del ricorso, condanna a restituire a CP_1 [...]
la somma di € 39.779,02, oltre interessi legali dal giorno Parte_1
del pagamento;
8 2) condanna parte resistente a rifondere le spese di lite, che si liquidano in € 3.700,00 per compensi e € 379,50 per contributo unificato, oltre
IVA CPA e spese generali al 15%.
Ragusa, 13.1.2025. IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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