Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4994/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4994/2024, promossa con ricorso depositato il 29/11/2024 da:
1) Parte_1
nata ST IO (VA) il 04/09/1987 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Rita Bottoli del foro di Varese
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]. residente in [...] con l'Avv. Fulvio Dagnoni del foro di Varese
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in DE AG (VA), in data 10 settembre 2016
(anno 2016 atto n. 2 parte II serie A) separati con sentenza n. 4/2024 del 28/03/2024 (passata in giudicato il 29.10.2024, v. documenti in atti). con i seguenti figli minorenni: nata a [...] il [...]. Persona_1
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1. I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 29/11/2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: i coniugi potranno vivere separati di tetto, letto e mensa, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2. entrambi i ricorrenti risultano aver già da tempo rilasciato l'immobile coniugale sito in
DE AG, Via Mattone n. 17/D.
In particolare, il Signor risulta essere attualmente residente in [...]
9; mentre la sig. risulta risiedere in DE AG, Via Mattone Parte_1
n. 13, unitamente alla figlia Per_1
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA FIGLIA MINORENNE
3. La figlia minore verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente con la madre presso la di lei residenza in DE AG,
Via Mattone n. 13.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia un pomeriggio alla settimana che verrà concordato di volta in volta tra i genitori in base ai reciproci impegni lavorativi, nonché a weekend alternati dal pomeriggio del sabato alla sera della domenica.
Resta inteso che il padre preleverà e riaccompagnerà la figlia sempre presso la sua residenza, salvo diversi accordi.
Il periodo delle festività natalizie, suddiviso dal 23 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1 sarà trascorso con il padre o con la madre a seconda degli accordi che gli stessi prenderanno di anno in anno.
Le vacanze pasquali, pure suddivise in due periodi, dal giovedì al giorno di Pasqua compreso e dal lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo, saranno trascorse alternativamente con il padre o con la madre, secondo gli accordi assunti tra gli stessi.
Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive la cui cadenza sarà da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
I genitori si impegnano a tenersi reciprocamente informati sul luogo dove soggiorneranno con la figlia all'uopo comunicandosi, vicendevolmente in ogni caso, un recapito telefonico.
5. Con riguardo al predetto diritto di visita del genitore non collocatario, resta inteso tra i ricorrenti che la minore pernotterà dal padre dal momento in cui lo stesso risulterà aver reperito un'abitazione idonea ad ospitare la figlia, sempre tenendo conto della volontà della bambina.
6. Con riferimento al contributo al mantenimento della minore il Signor Per_1 Per_1
corrisponderà alla moglie, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di € 250,00,
pagina 2 di 4 annualmente rivalutabile su base ISTAT secondo i criteri di cui all'art. 150 disp. att. c.p.c.
Il padre, inoltre, si obbliga a contribuire - in misura pari al 50% - al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse esclusivo della figlia: spese che dovranno essere previamente concordate e documentate tra i genitori, salva l'indifferibilità.
Sul punto, oltre alle spese straordinarie determinate nelle “linee guida” del Tribunale di
Varese del 1° febbraio 2018 che i ricorrenti dichiarano di conoscere e che qui si richiamano, si devono intendere espressamente ricomprese le rette mensili della Scuola dell'Infanzia
“Eureka” di DE AG frequentata dalla minore, di importo complessivo pari ad
€ 283,50 (segnatamente, € 141,75 per ciascun genitore).
7. La Signora inoltre, quale prestatrice di lavoro su territorio elvetico, avrà diritto a Pt_1 trattenere interamente l'importo mensile percepito dalla stessa a titolo di assegni familiari svizzeri.
8. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio della figlia minore.
CON RIGUARDO AI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
9. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, alcuna pretesa alimentare e/o di mantenimento viene rispettivamente formulata.
Sul punto, il Signor risulta infatti prestare la propria attività lavorativa presso la Per_1
Società ECO nord, percependo un emolumento mensile di circa € 1.200,00, mentre la moglie risulta essere occupata in Lugano, presso l'impresa familiare “MD & P
PROFESSIONAL PRINT SA”, con un emolumento mensile di circa FrS 2.385,00.
10. Il marito alla data del 01/09/2024 risulta essere debitore verso la coniuge della somma di €
2.171,25, che si impegna a restituire con ratei mensili di importo pari ad € 108,25 entro il giorno 20 di ogni mese, unitamente al contributo ordinario e straordinario per la figlia.
Resta inteso tra i ricorrenti che, alla cessazione della frequentazione della Scuola dell'Infanzia da parte della minore e della corrispondente retta, il Signor continuerà Per_1
a versare – sino al saldo del maturato debito – la somma mensile di € 500,00, che sarà comprensiva dell'importo di € 250,00 a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia, ed € 250,00 a titolo di concorso nell'estinzione del debito.
11. Le parti, con il puntuale adempimento di tutto quanto dianzi stabilito, dichiarano di non avere altri rapporti di natura economico - patrimoniale da regolare per qualsiasi titolo o ragione.
pagina 3 di 4 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 10/09/2016, in DE AG (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
DE AG (anno 2016, atto n. 2, parte II Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.1.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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