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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/04/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 257 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
, in persona del l.r.p.t., (P.IVA: Parte_1 trante in tutti i rapporti attivi e P.IVA_1 società in virtù del DL Controparte_1
22.10.16 n. 193, rap ata al ricorso in appello, dall'Avv. Andrea Borsani, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza, Via Ugo Cavalcanti n. 9/13 appellante e
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di CP_2 C.F._1 ce all ione in appello, dall'avv. Sonia Lucia, presso il cui studio sito in Catanzaro, via dei Tulipani n. 191 è elettivamente domiciliata appellata Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Catanzaro. Obbligo contributivo CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: < in riforma integrale della Sentenza n. 659/2023, pronunciata il 14/9/2023 dal Tribunale di Catanzaro, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della Dott.ssa B. Molinaro, pubblicata in pari data, non notificata, resa in esito al giudizio n. 354/2020 RG, nelle parti sopra indicate ed in esecuzione dei principi di diritto illustrati in narrativa, Voglia Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni avversa deduzione, eccezione e richiesta: IN VIA PRELIMINARE: − disporre la sospensione della provvisoria esecutorietà dell'appellata sentenza poiché illegittima in ragione degli esposti motivi, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. NEL MERITO: − dichiarare fondato l'appello per le ragioni dedotte in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado dall' , da Controparte_3 intendersi qui interamente riportate e trascritte;
− condannare parte appellata
1 al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione, ex art. 93 cpc, in favore del sottoscritto difensore. >>; per l'appellata: << -in via preliminare:-rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza n. 659/2023 per i motivi ex ante rappresentati;
-nel merito:-confermare la sentenza n. 659/2023 per le ragioni dedotte in fatto ed in diritto, e per l'effetto rigettare le conclusioni formulate da;
-rigettare, la richiesta di condanna avanzata Controparte_3
in relazione al pagamento delle spese e Controparte_3 compensi del doppio grado di giudizio,-confermare in toto la sentenza n. 659/2023;-Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito.>> FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Il Tribunale di Catanzaro, Giudice del lavoro, decidendo sull'opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca fondata su cinque cartelle di pagamento per debiti di natura previdenziale, proposta da nei CP_2 confronti di , dichiara la prescrizi ale Controparte_3 dei crediti ex art. 3 legge 335/95 perché “L'agente della riscossione, non ha adeguatamente documentato l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento per cui è causa, né di atti interruttivi intervenuti prima dell'iscrizione ipotecaria opposta”; condanna l'agente incaricato della riscossione a rifondere alla controparte le spese di lite.
§3 La sentenza è gravata d'appello da , che ne lamenta Controparte_3
l'erroneità per avere il giudicant sua carenza di legittimazione passiva, che aveva eccepito nella propria memoria costitutiva. Costituitasi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra CP_2 riportate. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 3 marzo 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4 L'appello si presta ad essere accolto. Orbene, rileva il Collegio che, in effetti, nella memoria di costituzione di primo grado, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva era stata formulata dall'odierna appellante e il tribunale (che peraltro in sentenza dà atto della sua proposizione) non l'ha vagliata, ritenendo, in base alla ragione “più liquida” di decidere sulla sola prescrizione. Sennonché, la ragione più liquida era quella della carenza di legittimazione dell'Agente incaricato della riscossione – unico convenuto in giudizio - che non poteva interloquire sulla prescrizione, non essendo titolare del credito: <In
2 tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.>> (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7514 del 08/03/2022). In definitiva, la chiesta pronuncia di prescrizione andava avanzata nei confronti dell'ente titolare del credito, che invece non è stato convenuto in giudizio, sicché il Tribunale, non potendola vagliare, avrebbe dovuto respingere il ricorso. D'altro canto, l'odierna appellata aveva fondato il ricorso sulla questione dell'omessa notifica degli atti presupposti, che aveva comportato il maturare della prescrizione dei debiti sottesi all'atto da cui era scaturito il giudizio. Il giudizio, pertanto, era tutto incentrato sul merito dell'esistenza o meno del credito contributivo, sicché – lo si ribadisce - l'ente previdenziale titolare dello stesso avrebbe dovuto essere convenuto in giudizio.
§5 Tanto comporta l'accoglimento dell'appello e la conseguente riforma della sentenza gravata, nel senso del rigetto del ricorso proposto da . CP_2
Dal momento che l'intervento chiarificatore delle Sezioni unit ione in punto di legittimazione passiva è intervenuto in epoca successiva all'instaurazione del giudizio di primo grado, si impone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato in data 12 marzo 2024, av Controparte_3 sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 659/2023, resa in data 16 settembre 2023, così provvede: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, rigetta il ricorso proposto da;
CP_2
compensa tra le parti le spese del doppio grado di lite. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 14 aprile 2025 Il Presidente estensore Dr.ssa Barbara Fatale
3
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 257 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
, in persona del l.r.p.t., (P.IVA: Parte_1 trante in tutti i rapporti attivi e P.IVA_1 società in virtù del DL Controparte_1
22.10.16 n. 193, rap ata al ricorso in appello, dall'Avv. Andrea Borsani, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza, Via Ugo Cavalcanti n. 9/13 appellante e
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di CP_2 C.F._1 ce all ione in appello, dall'avv. Sonia Lucia, presso il cui studio sito in Catanzaro, via dei Tulipani n. 191 è elettivamente domiciliata appellata Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Catanzaro. Obbligo contributivo CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: < in riforma integrale della Sentenza n. 659/2023, pronunciata il 14/9/2023 dal Tribunale di Catanzaro, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della Dott.ssa B. Molinaro, pubblicata in pari data, non notificata, resa in esito al giudizio n. 354/2020 RG, nelle parti sopra indicate ed in esecuzione dei principi di diritto illustrati in narrativa, Voglia Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni avversa deduzione, eccezione e richiesta: IN VIA PRELIMINARE: − disporre la sospensione della provvisoria esecutorietà dell'appellata sentenza poiché illegittima in ragione degli esposti motivi, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. NEL MERITO: − dichiarare fondato l'appello per le ragioni dedotte in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado dall' , da Controparte_3 intendersi qui interamente riportate e trascritte;
− condannare parte appellata
1 al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione, ex art. 93 cpc, in favore del sottoscritto difensore. >>; per l'appellata: << -in via preliminare:-rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza n. 659/2023 per i motivi ex ante rappresentati;
-nel merito:-confermare la sentenza n. 659/2023 per le ragioni dedotte in fatto ed in diritto, e per l'effetto rigettare le conclusioni formulate da;
-rigettare, la richiesta di condanna avanzata Controparte_3
in relazione al pagamento delle spese e Controparte_3 compensi del doppio grado di giudizio,-confermare in toto la sentenza n. 659/2023;-Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito.>> FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Il Tribunale di Catanzaro, Giudice del lavoro, decidendo sull'opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca fondata su cinque cartelle di pagamento per debiti di natura previdenziale, proposta da nei CP_2 confronti di , dichiara la prescrizi ale Controparte_3 dei crediti ex art. 3 legge 335/95 perché “L'agente della riscossione, non ha adeguatamente documentato l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento per cui è causa, né di atti interruttivi intervenuti prima dell'iscrizione ipotecaria opposta”; condanna l'agente incaricato della riscossione a rifondere alla controparte le spese di lite.
§3 La sentenza è gravata d'appello da , che ne lamenta Controparte_3
l'erroneità per avere il giudicant sua carenza di legittimazione passiva, che aveva eccepito nella propria memoria costitutiva. Costituitasi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra CP_2 riportate. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 3 marzo 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4 L'appello si presta ad essere accolto. Orbene, rileva il Collegio che, in effetti, nella memoria di costituzione di primo grado, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva era stata formulata dall'odierna appellante e il tribunale (che peraltro in sentenza dà atto della sua proposizione) non l'ha vagliata, ritenendo, in base alla ragione “più liquida” di decidere sulla sola prescrizione. Sennonché, la ragione più liquida era quella della carenza di legittimazione dell'Agente incaricato della riscossione – unico convenuto in giudizio - che non poteva interloquire sulla prescrizione, non essendo titolare del credito: <In
2 tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.>> (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7514 del 08/03/2022). In definitiva, la chiesta pronuncia di prescrizione andava avanzata nei confronti dell'ente titolare del credito, che invece non è stato convenuto in giudizio, sicché il Tribunale, non potendola vagliare, avrebbe dovuto respingere il ricorso. D'altro canto, l'odierna appellata aveva fondato il ricorso sulla questione dell'omessa notifica degli atti presupposti, che aveva comportato il maturare della prescrizione dei debiti sottesi all'atto da cui era scaturito il giudizio. Il giudizio, pertanto, era tutto incentrato sul merito dell'esistenza o meno del credito contributivo, sicché – lo si ribadisce - l'ente previdenziale titolare dello stesso avrebbe dovuto essere convenuto in giudizio.
§5 Tanto comporta l'accoglimento dell'appello e la conseguente riforma della sentenza gravata, nel senso del rigetto del ricorso proposto da . CP_2
Dal momento che l'intervento chiarificatore delle Sezioni unit ione in punto di legittimazione passiva è intervenuto in epoca successiva all'instaurazione del giudizio di primo grado, si impone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato in data 12 marzo 2024, av Controparte_3 sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 659/2023, resa in data 16 settembre 2023, così provvede: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, rigetta il ricorso proposto da;
CP_2
compensa tra le parti le spese del doppio grado di lite. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 14 aprile 2025 Il Presidente estensore Dr.ssa Barbara Fatale
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