Ordinanza presidenziale 4 marzo 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 12/09/2025, n. 16226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16226 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16226/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04993/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4993 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Brionne, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della Scheda Valutativa n. d’ordine 60, relativa al periodo -OMISSIS- –-OMISSIS-;
di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, con particolare riguardo ad eventuali atti e provvedimenti prodromici al provvedimento sopra indicato in all.1, nonché dallo stesso originati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 luglio 2025 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata la Scheda valutativa del ricorrente n. d’ordine 60, relativa al periodo -OMISSIS- –-OMISSIS-.
Il ricorrente, Luogotenente c.s. effettivo al Raggruppamento Aeromobili Carabinieri – Nucleo Addestramento e Standardizzazione – Sezione Piloti – con l’incarico di Addetto al Nucleo Piloti, ha dedotto di avere impugnato con precedente ricorso nrg. -OMISSIS- la scheda valutativa n. 59 relativa all’anno 2000, lamentando di avere sempre raggiunto valutazioni di livello apicale da parte dei superiori, essendogli costantemente state riconosciute eccellenti qualità personali, umane e militari, soprattutto in relazione al proprio impiego quale pilota istruttore.
Nell’ottobre -OMISSIS- il ricorrente aveva presentato un’istanza di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento in relazione all’ipotizzato trasferimento presso il proprio reparto di un collega parigrado giudicato colpevole di “Insubordinazione con violenza aggravata” dal Tribunale Militare -OMISSIS-, nonché dalla Corte Militare di Appello -OMISSIS-; quindi, in data 12 novembre -OMISSIS-, vedendo pretermessi i propri diritti ed offesa la propria professionalità in occasione di una riunione tenutasi negli uffici del reparto, aveva presentato istanza di conferimento con il Comandante del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri; in data -OMISSIS-, a seguito di chiarimenti avuti con la linea gerarchica e volendo favorire la distensione e l’armonia nel reparto il Trimigliozzi aveva rinunciato alla predetta istanza di conferimento con il Generale.
A seguito dell’istanza di accesso presentata nell’ottobre precedente il Comandante del Nucleo (oggi revisore delle note caratteristiche), in data -OMISSIS-, aveva inoltrato al ricorrente una nota avente ad oggetto “Domande Varie” in cui si chiedevano chiarimenti in ordine: alle circostanze di tempo e di luogo in cui era venuto a conoscenza delle notizie di servizio, sul presunto delatore, sul perché fossero ritenute accreditate tali informazioni, quali fossero i seri motivi di preoccupazione del richiedente, nonché in cosa consistesse il preciso interesse all’accesso ai documenti.
In data -OMISSIS- il ricorrente aveva fornito riscontro a detta richiesta, reiterando anche la volontà di accedere all’eventuale documentazione inerente alla possibile aggregazione al Reparto del collega.
La documentazione richiesta non era stata fornita, né era stata garantita la possibilità del ricorrente di partecipare al procedimento cui era interessato.
In data -OMISSIS- era stata notificata al ricorrente una contestazione di addebiti disciplinari con tale motivazione: "Nei contenuti di due istanze, prodotte in data -OMISSIS- u.s., la S.V. formalizzava giudizi negativi sul conto del Luogotenente C.s. (…) e sul suo eventuale trasferimento dall'attuale sede di servizio a quella di (….), non volendo indicare, sebbene richiesto per iscritto dal proprio Comandante di Reparto, le circostanze di tempo e di luogo in cui era venuto a conoscenza delle notizie di servizio de quo e chi gliele aveva riferite. Nel comportamento sopra esposto si ravvisa la violazione degli artt. 713, 717 e 732 del Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in materia di Ordinamento Militare".
In data -OMISSIS- il ricorrente aveva fornito le proprie difese in relazione agli addebiti disciplinari contestati, dichiarando la propria estraneità alle accuse mossegli; il -OMISSIS-, con la Scheda Valutativa n. 59 impugnata, gli erano state abbassate addirittura 13 aggettivazioni, alcune di 2 livelli e veniva sancito l’abbassamento della qualifica finale da “Eccellente” a “Superiore alla media”; era stato poi sanzionato con 7 giorni di consegna per i comportamenti sopra contestati.
A sostegno del ricorso proposto erano state formulate le seguenti censure: violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 per mancanza di motivazione, illogicità e incongruenza; - violazione di legge in riferimento art. 693 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare). Richiesta di elementi di informazione ovvero di documentazione internazionale. - Violazione di legge in riferimento alla circolare della Direzione generale per il personale militare (M_D GMIL0 V SGR 0328464 del 25 luglio 2011) avente ad oggetto la “redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all’esercito, alla marina, all’aeronautica e all’arma dei carabinieri”, (paragrafo 2, sottoparagrafo g). - Violazione di legge in riferimento alla circolare della direzione generale per il per personale militare, (m_d gmil v ss 0610740 in data 23 dicembre 2008) avente ad oggetto la “Redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all’Esercito, alla Marina, all’Aeronautica e all’Arma dei Carabinieri”, (paragrafo 14 -astensione dal giudizio). - Eccesso di potere, con riferimento al difetto di motivazione, di insufficienza della motivazione, di contraddittorietà, di ingiustizia manifesta, di travisamento dei presupposti, di travisamento dei fatti, di illogicità, di sviamento di potere, di contraddittorietà con gli incrementi di professionalità dovuti alla frequentazione di corsi e acquisizione di nuovi brevetti.
Con la scheda valutativa contestata era stato attribuito al ricorrente un calo del rendimento complessivo rispetto ai periodi precedenti nonché il decremento di alcune capacità professionali e personali. Tale improvviso abbassamento, tuttavia, non era supportato da alcun elemento oggettivo o comportamento riprovevole, da eventuali decrementi nell’impegno lavorativo o variazioni, se non in positivo, delle qualità professionali o personali.
Pur avendo riconosciuto i valutatori l’obiettivo e documentato incremento di professionalità, acquisito nell’anno, il militare, nella scheda valutativa, aveva subito un decremento di tutte le qualità professionali, tale da consentire ai superiori di abbassare la qualifica finale da “Eccellente” a “Superiore alla media”.
Le incongruenze e le assolute illogicità sopra illustrate rendevano il documento illegittimo anche sotto il punto di vista della violazione di legge in riferimento all’art. 693 del Teso Unico regolamentare, Richiesta di elementi di informazione ovvero di documentazione internazionale, non essendo stati acquisiti gli imprescindibili elementi di valutazione previsti dalla norma.
Con il presente ricorso è stata impugnata la successiva valutazione n. 60, relativa al periodo -OMISSIS- – -OMISSIS-, affetta dai medesimi motivi di doglianza già esposti nel ricorso nrg. -OMISSIS- pendente.
La scheda valutativa impugnata, infatti, si inseriva nel medesimo iter punitivo caratterizzato dallo sviamento di potere volto a trasformare lo strumento valutativo in provvedimento sanzionatorio illegittimamente adottato dall’Amministrazione.
Si è costituito il Ministero della Difesa resistendo al ricorso.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 18 luglio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
Come già osservato da questo Tribunale nella sentenza n. -OMISSIS-, che ha respinto il gravame proposto avverso la precedente scheda valutativa n. 59 ed affidato alle medesime censure, e nell’ordinanza cautelare adottata in quel giudizio, l’abbassamento complessivo della valutazione nella scheda valutativa relativa al -OMISSIS- (rispetto ai valori conseguiti negli anni precedenti) non appare arbitrario, in quanto basato su un fatto oggettivo addebitato al ricorrente che ha già dato luogo all’irrogazione della sanzione disciplinare di n. 7 giorni di consegna.
Nella pronuncia citata il Tribunale ha osservato che “stando alla normativa di settore compendiata nel d.lgs. n.66/2010 e nel D.P.R. n.90/2010- le valutazioni periodiche sul rendimento dei militari ne scandiscono la carriera restando autonome e indipendenti le une dalle altre, sia in relazione al tempo in cui vengono espresse sia avuto riguardo alle autorità che le esprimono intervenendo nella formazione di uno stesso documento caratteristico.
In tal senso si è espressa la prevalente giurisprudenza anche in ragione del fatto che, diversamente opinando, verrebbe snaturata e vanificata la periodicità della valutazione, restando condizionato ogni successivo giudizio da quello precedente. Al contrario, tali giudizi devono esprimere una valutazione dinamica, di tipo prognostico - funzionale, che presuppone proprio la variabilità dei tratti osservati in differenti contesti e in diversi momenti; variabilità che rappresenta la precisa ragione della sottoposizione del personale a valutazione periodica.
Si veda per tutte la recente pronunzia della quarta Sezione di questo Tar n.18499 del 7 dicembre 2023, n.18499: “Le valutazioni periodiche dei militari sono preordinate a valutare, volta per volta, la qualità dell'attività lavorativa svolta, le capacità in essa dimostrate (verificando se le aspettative attese si siano realizzate), lo sviluppo nel tempo delle qualità di base, i risultati raggiunti. Si tratta di fattori intrinsecamente non costanti nel tempo, dato che anche le capacità personali asseritamente stabili non sono valutate in assoluto, bensì sulla base della loro concreta manifestazione nelle specifiche attività svolte, sicché sono anche esse suscettibili di variazione a seconda dei diversi incarichi, dei differenti contesti lavorativi, o anche solo semplicemente per effetto dei mutamenti delle caratteristiche nel tempo. Proprio per il fatto che nel corso dell'intera carriera lavorativa siano possibili e talvolta frequenti cali di rendimento, è prevista la valutazione periodica del personale, specie di quello in carriera, dato che, altrimenti, sarebbe sufficiente valutare le capacità e le attitudini del militare nel momento del concorso per l'accesso alla professione” (cfr. in termini T.A.R. Milano, sez. III, 15/02/2021, n.421; T.A.R. Aosta, sez. I, 04/06/2021, n.41; T.A.R. Bologna, sez. I, 10/12/2019, n.956; T.A.R. Trieste, sez. I, 15/11/2018, n.351; T.A.R. Roma, sez. I, 10/07/2017, n.8153;).
Un onere di maggiore specificazione della motivazione può essere al più configurabile nei casi in cui venga in rilievo una riduzione considerevole, apprezzabile ed inopinata dei punteggi che esprimono il nuovo giudizio complessivo ovvero nell’evenienza di un improvviso abbassamento delle costanti qualifiche; tutte ipotesi non riscontrabili nella fattispecie, essendo stato il ricorrente comunque ritenuto meritevole della lusinghiera qualifica di “superiore alla media”. In termini assoluti, non c’è stata alcuna valutazione negativa”.
Quanto, poi, alla dedotta mancata acquisizione degli elementi di informazione relativi ad un corso di qualificazione frequentato nel periodo di riferimento, il Tar ha evidenziato che “L’affermazione si rivela tuttavia infondata in punto di fatto. Il Modello D contrassegnato dal n. 59/A è stato regolarmente allegato alla scheda di valutazione impugnata e, come previsto dalla normativa vigente, è stato espressamente considerato alla voce 25 della scheda stessa e nei giudizi delle autorità valutatrici della frequenza del corso a cui il citato modello è riferito. Tutto come comprovato dagli atti di causa”.
Tali conclusioni devono essere qui recepite, essendo il presente ricorso affidato alle medesime censure svolte in quella sede, estese alla successiva scheda valutativa n. 60.
Il ricorso deve quindi essere respinto.
In considerazione, tuttavia, della natura della pretesa azionata, ricorrono le ragioni che giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesca Petrucciani, Presidente FF, Estensore
Matthias Viggiano, Referendario
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesca Petrucciani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.