Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/03/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2369 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. Fabrizio Alessandria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 2369 / 2024 promossa da:
nata il [...] in [...] Persona_1
nato il [...] in Argentina, in [...] e insieme a Persona_2 Controparte_1
nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore:
[...]
nata il [...] in [...] Persona_3
nata il [...] in [...], per sé, e insieme a Persona_4 Controparte_2
in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore:
[...] [...]
nato il [...] in [...] Per_5
nata il [...] in Argentina, in [...], e insieme a Persona_6 Controparte_3
nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli:
[...] Per_7
nata il [...] in [...]
[...]
nato il [...] in [...] Persona_8
CA RA nata il [...] in [...]
nata il [...] in [...] Parte_1
nato il 12/01/1963 in Argentina Persona_9
nata il 02/07/1994 in Argentina, per sé, e insieme a Persona_10 [...]
in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori: CP_4 [...]
nato il 10/06/2016 in Argentina Pt_2
nata il [...] in [...] Persona_11
nato il [...] in [...] Parte_4
nato il [...] in [...] Per_10
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. MARAGUCCI SILVIO
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_5 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: accogliere la domanda e, per l'effetto, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano ai signori
, , Persona_6 Persona_7 Persona_8 Parte_5
, , , Parte_4 Parte_5 Persona_2 Parte_2 Persona_11 Per_3
, , , ,
[...] Persona_1 Persona_9 Parte_6 Parte_7
, , Persona_4 Persona_5 Parte_8
- conseguentemente ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile Controparte_5
competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- con il favore delle spese e competenze di lite”.
MOTIVI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data 8.2.2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro Controparte_5
status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
nato l'[...] a [...], come da estratto di nascita (cfr. doc.1A). Persona_12 contraeva matrimonio in Italia con la sig.ra l'1.9.1891 (cfr. doc. Persona_12 Persona_13
1B). Successivamente, i due coniugi si trasferivano in Argentina e dalla loro unione nasceva in data 8.6.1899 il loro figlio (doc.2A). Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava cittadino Persona_14
argentino come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille (cfr. doc. 1D).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_5 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_5
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza di comparizione, rinviata al 24.3.25 per un vizio di notificazione (successivamente sanato dai ricorrenti), il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto, invitava i ricorrenti alla CP_5
discussione e, all'esito, tratteneva la causa in decisione.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di
Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno
2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti
d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana". Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a [...], che ricade nella giurisdizione del
Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di
Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del
. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve Parte_9
conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che Pt_10
contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge
n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022). 5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo , cittadino italiano, è nato l'[...] a [...] e ha Persona_12 contratto matrimonio in Italia l'1.9.1891 con (All. 1A e 1B); Persona_13
- che il sig. non si è mai naturalizzato cittadino argentino come da certificato Persona_12
negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti. (All. 1D);
- che, trasferitosi con la moglie in Argentina, dalla loro unione è nato in data [...] il sig.
(All.2A), il quale in data 15.10.1927 ha contratto matrimonio con Persona_14 Per_15
(All.2B) e insieme generavano il figlio in data 22.12.1929 (All. 3A); Parte_11
- che sposava in data 7.4. (All. 3B) e dalla loro unione Parte_11 Persona_16
nascevano gli odierni ricorrenti: in data 2.5.1964 (All. 4); in data Persona_1
12.1.1963 (All.5); in data 15.12.1966 (All. 6); Persona_9 Parte_4
- dall'unione di con (All. 4.1) sono nati gli odierni ricorrenti: Persona_1 Persona_17
in data 17.5.1990 (All.4A), in data 19.9.1991 (All. 4B), in Persona_18 Persona_4
data 11.4.1993 (All. 4C), in data 15.10.1997 (All. 4D); Persona_6 Persona_19
- che sposava (All.4A1) e insieme generavano la Persona_18 Controparte_1
figlia e odierna ricorrente: in data 4.12.2022 (All. 4A1a); Persona_3
- che dall'unione tra e nasceva l'odierno ricorrente Persona_4 Controparte_2
in data 27.6.2021 (All. 4B1); Persona_5
- che dal matrimonio tra e (All. 4C1) nascevano gli Persona_6 Controparte_3
odierni ricorrenti: in data 6.8.2014 in data 2.2.2017 in data Persona_7 Persona_8
22.3.2021 (All. 4C1a, 4C1b e 4C1c); Parte_8
- che dall'unione di con nascevano le odierne ricorrenti: in Persona_9 Controparte_6
data 2.7.1994 (All. 5A) e in data 6.9.1995 Persona_10 Parte_12
(All. 5B);
[...]
- che dall'unione tra e nascevano gli odierni Persona_10 Controparte_4
ricorrenti: in data 10.6.2016 in data 11.11.2018 All. 5A1 Parte_2 Persona_11
e 5 A2);
- che dal matrimonio tra e (All. 6.1) nasceva l'odierna Parte_4 Persona_20
ricorrente in data 31.5.2005 (All. 6A); Per_10
- che l'avo, è morto il 3.6.1869 (All.1C). Persona_12 5.1 Nel merito, risulta che fu cittadino italiano in quanto nato l'[...] a [...] Persona_12
(NO), come risulta dall'estratto di nascita (cfr. doc. 1A).
Giova rilevare che, nonostante la presenza di una divergenza nel nome dell'avo italiano, differenza che si può riscontrare tra il nome originario dell'antenato dei ricorrenti ( con quello Persona_12
che ha assunto in Argentina ( ) l'identità della persona in questione, in ogni caso, Persona_21
è verificabile mediante la semplice comparazione tra nomi e cognomi dei suoi genitori, riportati sia nell'atto di battesimo che in quello di nascita del figlio, nonché da tutte le indicazioni e corrispondenze riscontrabili anche nell'atto di nascita del suo immediato discendente. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 Controparte_7 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), Controparte_7 avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
5.2 Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché
l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia).
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuti cittadini italiani è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati
(mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_5
6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti nata il [...] Persona_1
in Argentina, nato il [...] in [...], nata Persona_2 Persona_3
il 04/12/2022 in Argentina, nata il [...] in [...], Persona_4
nato il [...] in [...], nata il Persona_5 Persona_6
11/04/1993 in Argentina, nata il [...] in [...], Persona_7
nato il [...] in [...], nata il Persona_8 Parte_8
22/03/2021 in Argentina, nata il [...] in [...], Parte_1 Per_9
nato il 12/01/1963 in Argentina, nata il
[...] Persona_10 02/07/1994 in Argentina, nato il 10/06/2016 in Argentina, Parte_2 [...]
nata il [...] in [...], nata il Per_11 Parte_12
06/09/1995 in Argentina, nato il [...] in [...] e Parte_4 Per_10
nato il [...] in [...], il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana
[...]
stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 24 marzo 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria