Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 03/02/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE
composta dai magistrati:
dott.ssa Giuseppina Maio Presidente dott.ssa Paola Briguori Consigliere dott.ssa Giuseppina Mignemi Consigliere dott. Marco Fratini Primo Referendario dott.ssa Flavia Primo referendario relatore ha pronunciato il seguente
SENTENZA
rito abbreviato 174/2016 (Codice di giustizia contabile), formulata unitamente al ricorso in appello iscritto al n. 62172 del registro di segreteria da:
SE PE (C.F. [...]), rappresentato e difeso
(PEC: francescoalessandromagni@ordineavvocatiroma.it); contro:
- Procura Generale presso la Corte dei conti;
- Procura Regionale della Corte dei conti presso la Sezione per la definizione del giudizio con rito alternativo e, in subordine, per la riforma della sentenza della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per l n. 3/2025 depositata in segreteria il 14 gennaio 2025 notificata il 21 gennaio 2025.
pag. 2
;
Esaminati gli atti e documenti di causa;
Uditi, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026 segretario, dott.ssa Lucia Pellegrino, Francesco Alessandro Magni, per , il rappresentante della Procura generale nella persona del Vice Procuratore Generale dr.ssa Adelisa Corsetti.
FATTO
1. L , con la sentenza n.
3/2025, SE PE e HE TA al pagamento 18.984,34 ciascuno, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali nei sensi di cui in motivazione. Condanna i convenuti al pagamento delle spese del Il giudice di primo grado ha accertato che con il collega HE TA, in qualità di medici anestesisti in
-Amelia, avevano concorso, mediante omissioni diagnostiche dovute a colpa grave, nella causazione di un danno alla salute di un paziente, esponendo paziente, la quale era stata definita in via transattiva con il pagamento, da parte 2. Avverso la sentenza il PE ha proposto appello, chiedendo contestualmente, in via preliminare, di essere ammesso al rito abbreviato ai sensi
70% del danno contestato in citazione nei suoi confronti.
3. La Procura Generale, in data 23 luglio 2025, ha espresso parere favorevole pag. 3 istanza di definizione del giudizio, mediante pagamento di una somma pari al 70% del danno contestato al ricorrente in citazione (
18.984,34).
4. Con decreto n. 3 del 26 settembre 2025 questa Sezione ha accolto la richiesta di definizione della controversia con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. formulata euro 13.289,03 (pari al 70% della quota percentuale di danno erariale indiretto addebitata in citazione) la somma HE TA in somma di euro 129,21 (centoventinove/21), da pagare alla Tesoreria centrale dello Stato, quale quota parte delle spese di giudizio liquidate nella decisione appellata. Ha altresì disposto che danneggiato mediante bonifico bancario, dovrà essere depositata, oltre alla e delle somme da
. Infine, ha fissato il termine perentorio di trenta giorni, dalla comunicazione del presente decreto, per il versamento delle suindicate somme, con deposito presso la segreteria della Sezione, nei successivi venti giorni, degli originali dei documenti attestanti gli avvenuti versamenti, nonché la camera di consiglio del 28 gennaio 2026 per la definizione del giudizio e la pronuncia sulle spese della presente fase, previo accertamento, nel contraddittorio delle parti, 5.
6.
pagamento e la Procura pag. 4 sopracitato decreto, ha chiesto, 8, del c.g.c., la definizione del giudizio in epigrafe citato.
DIRITTO
L (approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174)
prevede che i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possano chiedere che il procedimento in appello venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al settanta per cento del danno contestato in citazione.
In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della Con decreto n. 3 SE PE è stata accolta ed è stata determinata la somma da pagare che lo stesso ha provveduto a sia per quanto riguarda il debito principale (danno erariale alla Azienda unità Sanitaria Locale Umbria 2) sia per quanto attiene alle spese liquidate in primo grado a favore dello Stato.
In conclusione, nel rilevare che la parte ha dato piena esecuzione a quanto stabilito nel decreto n. 3/2025, e considerato che anche la PG ha concordato con la regolarità dei pagamenti effettuati, il giudizio deve essere definito, ai SE PE e sono liquidate come in dispositivo.
pag. 5
P.Q.M.
-
- condanna il sig. SE PE al pagamento delle spese di giudizio, in favore dello Stato, nella misura di euro 96,00 (euro novantasei/00).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
Il Relatore Il Presidente
(Giuseppina Maio)
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il Il Dirigente f.to digitalmente