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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 02/05/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- sezione prima - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Mirco Lombardi Presidente dott. Dario Colasanti Giudice est. dott. Marta Paganini Giudice ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1554 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. e dell'avv. CAMILLETTI ALESSANDRO,
ATTORE contro
(C.F. , CP_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), (C.F. C.F._3 CP_3
) e C.F. ), C.F._4 Controparte_4 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. PERUZZA DAMIANO e dell'avv. DEGANI
FEDERICA LAURA MARIA,
CONVENUTI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO che hanno reso le seguenti CONCLUSIONI
ATTORE
IN VIA PRINCIPALE: accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione della delibera assembleare della Controparte_4 con sede in Via Ca' Rossa n. 39 - Lecco (LC), (C.F. - P.IVA. ), datata P.IVA_1
20.02.2021, e della relativa comunicazione a mezzo raccomandata a.r. del 24.02.2021, a firma apparente di , con l'adozione di ogni consequenziale provvedimento CP_4 di legge;
IN VIA ISTRUTTORIA: omissis…
CONVENUTI
- IN VIA PRELIMINARE e/o PREGIUDIZIALE: rilevare l'inammissibilità della querela di falso per violazione del principio del ne bis in idem in ragione dell'avvenuta proposizione della medesima querela nell'ambito del giudizio R.G. 627/2021 tuttora pendente avanti a codesto Tribunale, nonché alla luce del difetto di interesse ad agire dell'odierno ricorrente e, per l'effetto, rigettare le domande di parte attrice, con ogni consequenziale statuizione;
- IN VIA PRINCIPALE: dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza della querela di falso per i motivi tutti esposti nella presente comparsa e, per l'effetto, rigettare le domande di parte attrice, con ogni consequenziale statuizione.
Con condanna di parte attrice alla rifusione di spese, diritti e onorari del presente giudizio
e con condanna delle ulteriori somme dovute ai sensi di legge, riconosciuta la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.. Salva ogni ulteriore facoltà di legge e con ogni riserva istruttoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) OGGETTO DELLA CONTROVERSIA. Le parti dibattono sulla falsità materiale e/o ideologica della delibera assembleare della Controparte_4
datata 20.02.2021 e comunicata con raccomandata a.r. del 24.02.2021, che ha
[...]
disposto l'esclusione del Sig. dalla compagine sociale ai sensi Parte_1
dell'art. 2286 c.c., con contestuale revoca del medesimo dalla carica di amministratore, per le asserite gravi inadempienze indicate nella delibera medesima.
a) Motivi di impugnazione. Più specificamente l'attore afferma che, contrariamente a quanto si legge nella delibera impugnata, il sig. CP_4
non avrebbe neppure partecipato all'assemblea, nonostante che risulti da lui
[...]
presieduta ed in cui avrebbe espresso il proprio voto, in quanto in quel periodo era ricoverato in ospedale per una grave patologia tumorale. Di conseguenza, è denunciata la contraffazione della sua sottoscrizione, sia sulla delibera, sia sulla comunicazione a mezzo raccomandata.
2 L'interesse del sig. a che sia accertata la falsità Parte_1
dell'atto menzionato è ravvisato nelle conseguenze che ciò comporterebbe nel giudizio di opposizione all'esclusione, instaurato ai sensi dell'art. 2287 c.c. ed attualmente pendente davanti alla Corte d'appello a seguito dell'impugnazione della decisione di rigetto di primo grado, in cui il sig. ha riconosciuto CP_1
la propria sottoscrizione.
Dunque, a supporto della propria tesi, l'attore ha chiesto l'assunzione di prove orali volte a dimostrare che il sig. non poteva essere presente CP_1
all'assemblea nella data indicata nell'atto, nonché ha allegato perizia calligrafica che conclude per la natura apocrifa della sua firma.
b) Difese dei convenuti. Innanzitutto, la società ed i soci che hanno partecipato all'assemblea evidenziano nei propri atti che l'odierno attore ha già ripetutamente proposto in via incidentale la medesima domanda che ora propone in via principale, sia nella fase cautelare del procedimento ex art. 2287 c.c., in cui il
Giudice ha ritenuto inammissibile la querela di falso per irrilevanza in ragione del fatto che il signor aveva riconosciuto come proprie le firme a lui CP_4
riconducibili apposte sui documenti in questione, sia nel procedimento di merito, in cui sostanzialmente si è orientato nello stesso modo. Di conseguenza ha formulato una duplice eccezione preliminare, sia denunciando la violazione del principio di ne bis in idem, di cui sono espressione gli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., che assume valenza generale sotto il profilo sostanziale e sotto il profilo processuale, al fine di garantire da un lato certezza del diritto ed evitare il conflitto di giudicati e, dall'altro, di soddisfare esigenze di economia processuale;
sia eccependo il difetto di interesse ad agire in quanto le sorti della delibera assemblare sono affidate all'esito di un giudizio già incardinato, dove la questione è già stata vagliata e dichiarata non rilevante.
In ogni caso i convenuti hanno sostenuto la genuinità dell'atto, anche in ragione del fatto che il sig. a riconosciuto la propria firma dinanzi al Giudice CP_1
3 ed inoltre l'ha ratificata a più riprese. Dunque, non vi è incertezza circa il fatto che abbia inteso estromettere il sig. dalla società. Pt_1
c) Esito dell'istruttoria. Ritenuta l'ammissibilità della querela, per le ragioni di seguito esplicate, l'istruttoria è consistita nell'accertamento tecnico calligrafico, così concluso: “L'indagine tecnico grafica condotta sulla scrittura in esame ci ha consentito di rilevare le congruenze delle caratteristiche d'insieme, del ritmo, dei motivi guida dei tratti, della struttura delle forme, della costruzione delle lettere e dei contrassegni particolari. Tutte le omografie riscontrate nell'unità
d'insieme e nei connotati salienti consentono di poter esprimere un convincimento di certezza tecnica. Pertanto, è possibile affermare che le sottoscrizioni apposte, rispettivamente, in calce al Verbale di Assemblea dei soci – del Controparte_4
20.02.2021 e sulla relativa raccomandata di comunicazione esclusione della qualità di socio non sono state vergate da , essendo il prodotto di mano CP_4
apocrifa”.
In particolare, come nota la consulente di parte attrice “La Relazione
d'Ufficio supporta la tesi di non autografia attraverso un insieme di determinanti fattori, quali: - la corrispondenza delle due firme come opera di un unico soggetto;
- la presenza di indici che la letteratura ascrive all'imitazione lenta o pedissequa da modello noto;
- la coerenza e la costanza del campione autografo di riferimento che è risultato qualitativamente rappresentativo della modalità sottoscrittiva del Sig. - la CP_1
presenza di differenze tra le verificande e le autografe che investono parametri di sostanziale importanza: la qualità del tracciato, il livello grafico, la costruzione dei percorsi formativi dei singoli grafemi”. Dunque, la
CTU, in modo approfondito e coerente, ha esaminato i documenti contestati sulla base delle scritture di comparazione ed è giunta a conclusioni univoche e motivate nel senso della falsità, tanto che la difesa dei convenuti nulla ha osservato e replicato al riguardo.
4 2) INFONDATEZZA DELLE ECCEZIONI PRELIMINARI. Innanzitutto, deve essere esclusa l'inammissibilità della querela di falso alla luce dell'orientamento della Suprema corte (Cass. ord. 19413/2017), conforme al dettato dell'art. 221 comma 1° c.p.c., per cui “È legittimato a proporre querela di falso in via principale chiunque intenda conseguire una certezza, quanto alla falsità o genuinità di un documento, nei confronti di chi abbia inteso concretamente avvalersi di esso, sicché difetta l'interesse ad agire, con riferimento al tema della certezza dell'autenticità dello scritto, quando essa è già esistente, in quanto consacrata in un provvedimento giurisdizionale divenuto cosa giudicata”.
Dall'assunto appena enunciato si trae inequivocabilmente che l'eccezione di difetto di interesse d'agire non è configurabile nel caso di specie, in cui manca l'accertamento sulla genuinità dei documenti contestati in ragione della ritenuta irrilevanza della querela di falso proposta in via incidentale nel giudizio di opposizione all'esclusione del socio. Parimenti, non è ravvisabile alcuna violazione del principio del ne bis in idem, in assenza di decisioni sulla falsità delle sottoscrizioni ed in pendenza della menzionata opposizione in grado d'appello.
Tale conclusione non è inficiata dalle ulteriori difese dei convenuti per cui comunque il sig. ha riconosciuto la propria firma ed CP_1
ha ratificato l'esclusione del sig. . Infatti, per quanto Parte_1
riguarda il primo aspetto, “La querela di falso relativa a una scrittura privata postula che quest'ultima sia stata riconosciuta volontariamente dal suo autore … omissis… e che il querelante intenda eliminare l'efficacia probatoria attribuitale dalla suddetta disposizione o contestarne la genuinità, dimostrando l'avvenuta contraffazione e interrompendo così il collegamento esistente, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione” (Cass. ord. 31243/2021): dunque il riconoscimento non osta all'ammissibilità della querela ma ne è addirittura
5 presupposto. Inoltre, per quanto riguarda il secondo aspetto, la successiva conferma della volontà del sig. non integra gli estremi della ratifica in CP_1
senso tecnico, cosicché non è di per sé in grado di sanare la falsità della sottoscrizione contraffatta.
3) ACCERTAMENTO DELLA FALSITA'. Esclusa l'inammissibilità dell'iniziativa dell'attore, ritenuta la sua validità alla stregua dell'art. 221 comma 2°
c.p.c. sulla base delle allegazioni svolte e delle prove richieste ed indiscussa la legittimazione attiva e passiva delle parti, è dunque possibile conoscere della denunciata contraffazione delle sottoscrizioni del sig. . CP_1
L'esito univoco della perizia calligrafica d'ufficio consente di affermare con ragionevole certezza la natura apocrifa delle firme contestate. Del resto, l'assenza di osservazioni e di difese conclusive da parte dei convenuti sottolineano l'ineccepibilità di tale evidenza. In ragione di ciò è stata considerata superflua l'assunzione delle prove orali volte alla dimostrazione dell'assenza del sig. CP_1
all'assemblea societaria in data 20.2.2021.
Pertanto, la domanda attorea deve trovare accoglimento.
4) SPESE DI LITE. La soccombenza dei convenuti ne giustifica la condanna alle spese di lite, quantificate come da dispositivo in applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore non determinabile, in base a valori medi. Inoltre, deve essere confermata l'attribuzione integrale delle spese di CTU ai convenuti, con conferma del provvedimento del 15-19/12/2023.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Pt_1
contro , ,
[...] CP_1 CP_2 [...]
e ogni diversa istanza ed eccezione CP_3 Controparte_4
disattesa o assorbita, così provvede:
ACCERTA
6 la falsità delle sottoscrizioni del sig. pposte in calce al Verbale CP_4
di Assemblea dei soci – del 20.02.2021 e sulla relativa Controparte_4
raccomandata di comunicazione esclusione della qualità di socio del 24.2.2021;
CO
, , e CP_1 CP_2 CP_3
a rifondere a le spese legali Controparte_4 Parte_1
del presente giudizio, quantificate in euro 10.860,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, ed euro 518,00 per spese vive;
PONE definitivamente le spese della CTU espletata nel corso del giudizio a carico delle parti convenute, confermando il decreto del 15-19/12/2023;
MANDA alla Cancelleria, ai sensi dell'art. 226 c.p.c., affinché provveda alla menzione della sentenza sugli originali;
Così deciso dal Tribunale di Lecco in composizione collegiale, nella camera di consiglio del 2.5.2025.
Il Giudice Il Presidente
Dario Colasanti Mirco Lombardi
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