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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 30/01/2026, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1362/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LETTIERI NICOLA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1224/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_1 Grottaferrata RM
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK013402897/2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La parte ricorrente impugnava l'avviso di accertamento n. TK7013402897/24, notificato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione il 17.11.2024, relativo a cedolare secca ai fini IRPEF per l'anno 2018, col quale veniva accertata una maggiore imposta per € 660,00, oltre sanzioni e interessi, con riguardo ad un contratto di locazione registrato in data 15.06.2015. Il ricorso si affidava ai seguenti motivi: a) errato computo del quantum debeatur, stante un asserito errore dell'Ufficio nell'aver applicato l'aliquota della cedolare secca al 21% anziché quella al 10%; b) nullità dell'avviso di accertamento per sovraindebitamento del locatario e conseguente impossibilità ad adempiere, in uno all'errore inevitabile del ricorrente per non aver potuto effettuare il saldo del dovuto;
c) decadenza o prescrizione della pretesa tributaria.
2. Si costituivano l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e l'Agenzia delle Entrate-DP III, la prima eccependo la carenza di legittimazione passiva, la seconda la correttezza dei calcoli effettuati dall'Ufficio dovendosi l'aliquota ridotta al 10% applicarsi solo ai contratti a canone agevolato stipulati ai sensi degli artt.
2, comma 3, e 8, L. n. 431/1998, relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze,
Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei Comuni confinanti con gli stessi, nei
Comuni capoluogo di provincia e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, mentre il contratto stipulato dal contribuente non rientrava in tale categoria, trattandosi di un ordinario contratto di locazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato. Per godere del regime fiscale della cd. "cedolare secca" con tassazione al 10%, di cui all'art. 3 del D. Lgs. 14.3.2011 n. 23 e successive sue modificazioni, è necessario stipulare un contratto di locazione che sia asseverato, quanto alla congruità del canone, dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori e che riguardi un'unità immobiliare ad uso abitativo situata in uno dei
Comuni previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. Nessuno dei due requisiti risulta sussistere nella specie.
2. Infondati sono anche gli altri due motivi: a) nulla risulta provato in ordine all'asserito mancato pagamento dei canoni in ragione di un asserito sovraindebitamento del locatario e quindi ad una carenza di capacità contributiva del ricorrente, così come incomprensibile e basato su mere congetture appare il motivo attinente un presunto errore nel saldare l'imposta; b) l'avviso di accertamento impugnato, relativo all'anno di imposta 2018, risulta notificato il 17.11.2024, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, come stabilito ai sensi dell'art. 43 D.P.R. 600/73. Ne discende che è legittima la condotta dell'Ufficio che ha iscritto a ruolo la pretesa tributaria per quanto non pagato ed emesso l'avviso impugnato.
3. Quanto al governo delle spese, il quale è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, potendo perciò la condanna al relativo pagamento legittimamente essere emessa - ex articoli 91 e, ove il caso, 96 comma 3 c.p.c. -, a carico della parte soccombente - che ad ogni buon conto deve individuarsi facendo ricorso al principio di causalità (Cass. Sez. II, sentenza n. 189 del 09.01.2017) -, anche d'ufficio ed in difetto di una esplicita richiesta in tal senso della parte vittoriosa (Cass. Civ., sentenza n°
42/2012), le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle amministrazioni costituite, che si liquidano complessivamente (spese vive e onorari) in euro 300,00 in favore di ciascuna di esse.
Così deciso in Roma il 28 gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico
Dott. Nicola Lettieri
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LETTIERI NICOLA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1224/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_1 Grottaferrata RM
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK013402897/2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La parte ricorrente impugnava l'avviso di accertamento n. TK7013402897/24, notificato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione il 17.11.2024, relativo a cedolare secca ai fini IRPEF per l'anno 2018, col quale veniva accertata una maggiore imposta per € 660,00, oltre sanzioni e interessi, con riguardo ad un contratto di locazione registrato in data 15.06.2015. Il ricorso si affidava ai seguenti motivi: a) errato computo del quantum debeatur, stante un asserito errore dell'Ufficio nell'aver applicato l'aliquota della cedolare secca al 21% anziché quella al 10%; b) nullità dell'avviso di accertamento per sovraindebitamento del locatario e conseguente impossibilità ad adempiere, in uno all'errore inevitabile del ricorrente per non aver potuto effettuare il saldo del dovuto;
c) decadenza o prescrizione della pretesa tributaria.
2. Si costituivano l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e l'Agenzia delle Entrate-DP III, la prima eccependo la carenza di legittimazione passiva, la seconda la correttezza dei calcoli effettuati dall'Ufficio dovendosi l'aliquota ridotta al 10% applicarsi solo ai contratti a canone agevolato stipulati ai sensi degli artt.
2, comma 3, e 8, L. n. 431/1998, relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze,
Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei Comuni confinanti con gli stessi, nei
Comuni capoluogo di provincia e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, mentre il contratto stipulato dal contribuente non rientrava in tale categoria, trattandosi di un ordinario contratto di locazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato. Per godere del regime fiscale della cd. "cedolare secca" con tassazione al 10%, di cui all'art. 3 del D. Lgs. 14.3.2011 n. 23 e successive sue modificazioni, è necessario stipulare un contratto di locazione che sia asseverato, quanto alla congruità del canone, dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori e che riguardi un'unità immobiliare ad uso abitativo situata in uno dei
Comuni previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. Nessuno dei due requisiti risulta sussistere nella specie.
2. Infondati sono anche gli altri due motivi: a) nulla risulta provato in ordine all'asserito mancato pagamento dei canoni in ragione di un asserito sovraindebitamento del locatario e quindi ad una carenza di capacità contributiva del ricorrente, così come incomprensibile e basato su mere congetture appare il motivo attinente un presunto errore nel saldare l'imposta; b) l'avviso di accertamento impugnato, relativo all'anno di imposta 2018, risulta notificato il 17.11.2024, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, come stabilito ai sensi dell'art. 43 D.P.R. 600/73. Ne discende che è legittima la condotta dell'Ufficio che ha iscritto a ruolo la pretesa tributaria per quanto non pagato ed emesso l'avviso impugnato.
3. Quanto al governo delle spese, il quale è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, potendo perciò la condanna al relativo pagamento legittimamente essere emessa - ex articoli 91 e, ove il caso, 96 comma 3 c.p.c. -, a carico della parte soccombente - che ad ogni buon conto deve individuarsi facendo ricorso al principio di causalità (Cass. Sez. II, sentenza n. 189 del 09.01.2017) -, anche d'ufficio ed in difetto di una esplicita richiesta in tal senso della parte vittoriosa (Cass. Civ., sentenza n°
42/2012), le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle amministrazioni costituite, che si liquidano complessivamente (spese vive e onorari) in euro 300,00 in favore di ciascuna di esse.
Così deciso in Roma il 28 gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico
Dott. Nicola Lettieri