Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 09/04/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1869/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1869/2024 promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ed ivi residente Controparte_1 C.F._1
in Via I. Nievo n. 26
e
nato a [...] il [...] (C.F.: ) e CP_2 C.F._2
residente a [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Testa presso il cui Studio Legale in Ferrara Via
Armari n° 28 sono elettivamente domiciliati, giusta procura alle liti rilasciata su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c.
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per separazione personale dei coniugi su domanda congiunta ex art. 473 bis 51
c.p.c. con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 49 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28/08/2024, premettendo di aver contratto matrimonio secondo il rito civile in località Colbordolo (PU) il 12 maggio 2002 e che dalla unione coniugale è nata in [...]
Per_ 13/09/2002 una figlia di nome oggi già maggiorenne ed economicamente autosufficiente, hanno
All'udienza in data 9 aprile 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non volersi riconciliare a seguito della separazione ed hanno perciò insistito nella domanda di divorzio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza (27 settembre 2024), nella fase della procedura relativa alla separazione consensuale.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato il 12/05/2002 a Colbordolo (PU) fra nata a [...] il [...] e nato a [...] Controparte_1 CP_2
(FE) il 24/07/1974.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Colbordolo di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2002 Atto n. 3 Parte 1
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Controparte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri