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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 12/11/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 684/2025 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA
Verbale d'udienza
All'udienza del 12.11.2025 avanti al Giudice dott. AU EL compaiono mediante collegamento da remoto: per parte opponente l'avv. GAROFALO e l'avv. PICCIRILLO per parte convenuta l'avv. ODDO CP_1
Con per parte convenuta la dott.ssa TANGORRA per delega del dott. Parte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano agli atti.
Il Giudice, ritenuto di non dover svolgere attività istruttoria, invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da ricorso e si riportano alle relative argomentazioni.
L'avv. ODDO precisa le conclusioni riportandosi agli atti di causa e alle note depositate il 28.10.2025.
La dott.ssa TANGORRA discute la causa riportandosi alla memoria di costituzioni e alle conclusioni ivi riportate.
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina.
I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza in loro assenza e senza ripristinare il collegamento da remoto.
pagina 1 di 7 Il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti e terminato il collegamento da remoto, decide la causa dando lettura della decisione e provvedendo all'immediato deposito in cancelleria.
Il Giudice
AU EL
N. 684/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. AU EL, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. 684/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._1
Ripabella via Uccelliera n.15, rappresentato e difeso, dagli avv.ti Antonio Garofalo e Teresa Piccirillo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in San Nicola la Strada via Ugo La Malfa n. 30, giusta delega in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. Controparte_3
), in persona del Direttore p.t. Dott. , che lo rappresenta e difende nel P.IVA_1 Controparte_4 presente giudizio, con domicilio eletto in Omegna (VB) alla Via IV Novembre n.37
e
, (c.f. e p. iva ) con sede in Roma Controparte_5 P.IVA_2
Via Giuseppe Grezar 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Oddo ed elettivamente domiciliata in Catania Viale XX Settembre 43, giusta delega in atti
PARTI CONVENUTE
pagina 2 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa creditoria avanzata dall'
[...]
in relazione alla cartella di pagamento opposta poichè prescritta e, per l'effetto, Controparte_5 annullare la relativa cartella di pagamento e tutti gli atti successivi;
Tutto con vittoria di spese e compensi professionali con attribuzione ai sottoscritti procuratori.”
Con Parte convenuta :
“Voglia il Sig. Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare l'avverso ricorso e ogni domanda proposta dal ricorrente, perché tutte infondate in fatto e diritto per i motivi sopra esposti, con il favore delle spese di lite da liquidarsi ai sensi dell'art. 9 comma 2 D. Lgs.149/2015, che prevede che all' “sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la CP_3 riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.”
Parte convenuta : Controparte_6
“-ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione e comunque confermare la giurisdizione- competenza funzionale del Tribunale Ordinario di Verbania;
-rigettare l'avversa opposizione giacché inammissibile ed infondata in fatto e diritto;
-in ogni caso ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e comunque limitare la CP_1 statuizione alla cartella in esame lasciando per il resto intoccato l'intervento. Con vittoria di spese e compensi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta omettendo l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso originariamente iscritto nel Ruolo Lavoro, introduceva la fase di merito Parte_2 dell'opposizione all'esecuzione svolta nell'ambito dell'esecuzione immobiliare n. 180/2024 RG pendente avanti al Tribunale di Busto Arsizio, procedimento nel quale Controparte_5
era intervenuta per un credito complessivo di € 41.926,89 in virtù di n.14 ruoli esattoriali
[...] di varia natura.
Con provvedimento del 2.12.2024, il G.E. non aveva sospeso l'esecuzione e aveva fissato termine di 60 giorni per l'introduzione dei giudizi di merito innanzi alle Autorità competenti.
Con il ricorso depositato, in particolare, chiedeva di accertare l'illegittimità della Parte_2 pretesa creditoria fatta valere nella predetta esecuzione dall' Controparte_5 limitatamente alla cartella di pagamento n. 11720100037774435000 poiché prescritta e, per l'effetto, di annullare la cartella. pagina 3 di 7 Si costituivano in giudizio tanto l' quanto l' Controparte_5 [...]
, con autonome comparse, per resistere alla domanda svolta. Controparte_3
L' osservava che l'iscrizione a ruolo riguardava le somme dovute in Controparte_3 forza dell'ordinanza ingiunzione n. 56/07/I emessa a carico di e della Società “ GRAR Parte_2
S.A.S.” per violazioni relative a rapporti di lavoro irregolari instaurati con alcuni dipendenti, ordinanza ingiunzione regolarmente notificata e non opposta;
conseguentemente eccepiva l'intervenuta decadenza del ricorrente dalla possibilità di sollevare vizi di merito e/o procedimentali inerenti l'ordinanza- ingiunzione e gli atti presupposti;
per il resto, rilevava che le ragioni di opposizioni attinenti alla Con cartella esattoriale ed i successivi provvedimenti erano estranee alla posizione della , spettando invece all'agente della riscossione la prova della notifica della cartella e dei successivi atti di interruzione della prescrizione.
Dal canto suo, l' , osservava come la cartella esattoriale in questione Controparte_5 fosse stata regolarmente notificata e deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sulla base degli atti di interruzione allegati e comunque in forza della mancata reazione processuale dell'odierno ricorrente a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento n. 11720219001556685 che aveva preceduto l'intervento nell'esecuzione de qua. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione.
Disposto il passaggio della causa al Registro Generale degli Affari Contenziosi la causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della discussione svoltasi all'odierna udienza, mediante pronuncia della presente sentenza.
Il ricorso è fondato.
L'opponente ha eccepito la prescrizione del credito di cui alla cartella nr. 11720100037774435000 ricompresa nell'atto di intervento spiegato da nell'esecuzione Controparte_5 immobiliare nr. 180/2024 pendente avanti al Tribunale di Busto Arsizio. Con Dall'estratto di ruolo (doc. 8 parte e doc. 6 parte ), risulta confermato che la cartella ha ad CP_1 oggetto sanzioni ammnistrative ex l. 689/81 risalenti al 2007, applicate con l'ordinanza ingiunzione Con 56/2007 della Direzione Provinciale del Lavoro del VE CU OS (doc. 2 parte ).
Nell'estratto di ruolo allegato all'atto di intervento dell'ente di riscossione nell'esecuzione immobiliare, il debito residuo relativo a tale cartella veniva indicato in € 34.982,06 (doc. 9 parte . CP_1
La cartella risulta notificata in data 26.10.10 a mezzo di raccomandata consegnata a familiare convivente del destinatario (doc. 3 parte . CP_1
Prescindendo dalle contestazioni in ordine alla regolarità di detta notifica, incontroverso che, nella specie, debba farsi applicazione del termine quinquennale di prescrizione stabilito per le sanzioni pagina 4 di 7 amministrative (art. 28 l. 689/1981), l ha indicato quale primo atto interruttivo Controparte_5 della prescrizione l'intimazione di pagamento n. 11720219001556685 notificata il 21.2.2022 (doc. 4 parte . CP_1
E' evidente, dunque, come detta intimazione sia stata notificata quando il termine di prescrizione quinquennale era interamente decorso.
Dal momento che tra la notifica della cartella e la notificazione dell'intimazione è decorso oltre un decennio, del tutto irrilevante appare la sospensione della prescrizione per il periodo dal 27.12.2013 al
15.6.2014 (pari a 170 giorni) ex art.1, co. 623 l. 1 n.147/13, che stabilisce: “Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione”.
Oltre che nella specie comunque ininfluente, non pertinente è invece il richiamo, operato da
[...]
, all'art. 68 del d.l. 18/2020, sulla base del quale si afferma una sospensione del corso CP_5 della prescrizione per l'intero periodo compreso tra l'8 marzo del 2020 e il 31 agosto del 2021: la norma deve intendersi riferita ai termini di versamenti tributari e non tributari non ancora scaduti, con differimento quindi dell'inizio della decorrenza della prescrizione, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi.
Come già osservato anche dal Giudice dell'esecuzione nel provvedimento 2.12.2024, non può condividersi la tesi dell' circa l'impossibilità di far valere la prescrizione maturata Controparte_5 anteriormente ad una intimazione di pagamento non impugnata ritenendo questa come irretrattabile.
Sulla questione, si richiama la più recente pronuncia della Suprema Corte di segno contrario alla tesi propugnata dalla resistente: “Non si ha, invero, l'effetto di cristallizzazione della pretesa tributaria azionata per la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento notificata nel 2015, poiché la pretesa risulta definitivamente fissata nelle cartelle di pagamento, regolarmente notificate e non impugnate, oppure confermate con sentenza definitiva.
Appare opportuno precisare che i precedenti di questa Corte, richiamati dal P.G. nelle conclusioni scritte, non si attagliano alla fattispecie in esame, in quanto essa ha ad oggetto l'impugnazione della intimazione di pagamento quale atto successivo alla notifica delle cartelle di pagamento e precedente all'esecuzione forzata.
Ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, la notifica dell'intimazione di pagamento si rende necessaria quando l'esecuzione non sia iniziata nel termine di un anno dalla notifica della cartella di pagamento. pagina 5 di 7 Se, come è avvenuto nel caso di specie, l'esecuzione non viene iniziata nel termine di centottanta giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, quest'ultima diviene inefficace, ai sensi del citato art. 50, comma 3 ed è necessaria la notifica di un'ulteriore intimazione per poter procedere in executivis.
L'inefficacia ai fini della successiva procedura esecutiva non travolge, tuttavia, l'effetto proprio dell'intimazione di pagamento, quale richiesta formale di pagamento idonea ad interrompere il corso della prescrizione.
Nella specie, il contribuente ha impugnato la seconda intimazione di pagamento, propedeutica all'esecuzione forzata, ed ha eccepito, come era in suo potere, la prescrizione del credito erariale” (cfr.
Cass. Civ. sez. Trib. 21568/2023, in motivazione).
Identici principi vengono ribaditi anche da ulteriore pronuncia: “Invero, indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata - peraltro, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) - dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione.
2.3.1. L'avviso di intimazione, infatti, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (Cass. N. 2616 del 11/02/2015; si vedano, altresì,
Cass. N. 26129 del 02/11/2017; Cass. n. 1230 del 21/01/2020). Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione.
2.3.2. Ne consegue che non aveva l'onere d'impugnare il primo avviso di intimazione per fare CP_7 valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione, come ritenuto erroneamente dalla Part
l'eccezione di prescrizione, pertanto, è stata correttamente proposta in sede di impugnazione del successivo avviso di intimazione e il giudice di appello avrebbe dovuto verificare se detta prescrizione si era effettivamente maturata” (Cassazione civile sez. trib., 17/06/2024, n.16743).
Facendo applicazioni dei richiamati principi, anche nella specie, deve affermarsi che il debitore conserva la possibilità di eccepire la prescrizione (già maturata anteriormente ad un'intimazione rimasta senza reazione) nell'opposizione promossa nell'esecuzione avviata sulla base della stessa o di successiva intimazione di pagamento.
In definitiva, in assenza di atti interruttivi della prescrizione anteriori alla notifica dell'intimazione di pagamento del 2021 (notificata nel febbraio 2022), il credito della cartella n. 11720100037774435000 pagina 6 di 7 (anche ammessa la validità della notifica del 26.10.2010) va, quindi, dichiarato estinto per intervenuta prescrizione quinquennale. Conseguentemente deve dichiararsi che l' non ha Controparte_5 diritto di agire esecutivamente in forza della predetta cartella.
Tenuto conto delle ragioni della decisione, le spese di lite, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico di , in quanto deputata a dare prova della sussistenza di Controparte_5 validi atti interruttivi posti in essere dopo la notifica della cartella di pagamento, mentre possono essere integralmente compensate con riferimento al rapporto processuale tra ricorrente e l' Controparte_3
. La liquidazione delle spese viene effettuata in base all'attività concretamente svolta nel
[...] giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'estinzione per prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento n. 11720100037774435000 e, per l'effetto, accerta che nulla è dovuto da Pt_2 in forza di tale titolo;
[...]
- per l'effetto, dichiara insussistente il diritto di di agire Controparte_8 esecutivamente nei confronti di per il credito di cui al punto che precede;
Parte_2
- compensa le spese di lite tra ricorrente e;
Controparte_3
- condanna a rifondere a favore di parte ricorrente le spese di lite, Controparte_9 che liquida in € 2.906 per competenze ed € 43 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Verbania, 12.11.2025
IL GIUDICE
AU EL
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI VERBANIA
Verbale d'udienza
All'udienza del 12.11.2025 avanti al Giudice dott. AU EL compaiono mediante collegamento da remoto: per parte opponente l'avv. GAROFALO e l'avv. PICCIRILLO per parte convenuta l'avv. ODDO CP_1
Con per parte convenuta la dott.ssa TANGORRA per delega del dott. Parte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano agli atti.
Il Giudice, ritenuto di non dover svolgere attività istruttoria, invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da ricorso e si riportano alle relative argomentazioni.
L'avv. ODDO precisa le conclusioni riportandosi agli atti di causa e alle note depositate il 28.10.2025.
La dott.ssa TANGORRA discute la causa riportandosi alla memoria di costituzioni e alle conclusioni ivi riportate.
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina.
I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza in loro assenza e senza ripristinare il collegamento da remoto.
pagina 1 di 7 Il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti e terminato il collegamento da remoto, decide la causa dando lettura della decisione e provvedendo all'immediato deposito in cancelleria.
Il Giudice
AU EL
N. 684/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. AU EL, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. 684/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._1
Ripabella via Uccelliera n.15, rappresentato e difeso, dagli avv.ti Antonio Garofalo e Teresa Piccirillo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in San Nicola la Strada via Ugo La Malfa n. 30, giusta delega in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. Controparte_3
), in persona del Direttore p.t. Dott. , che lo rappresenta e difende nel P.IVA_1 Controparte_4 presente giudizio, con domicilio eletto in Omegna (VB) alla Via IV Novembre n.37
e
, (c.f. e p. iva ) con sede in Roma Controparte_5 P.IVA_2
Via Giuseppe Grezar 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Oddo ed elettivamente domiciliata in Catania Viale XX Settembre 43, giusta delega in atti
PARTI CONVENUTE
pagina 2 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa creditoria avanzata dall'
[...]
in relazione alla cartella di pagamento opposta poichè prescritta e, per l'effetto, Controparte_5 annullare la relativa cartella di pagamento e tutti gli atti successivi;
Tutto con vittoria di spese e compensi professionali con attribuzione ai sottoscritti procuratori.”
Con Parte convenuta :
“Voglia il Sig. Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare l'avverso ricorso e ogni domanda proposta dal ricorrente, perché tutte infondate in fatto e diritto per i motivi sopra esposti, con il favore delle spese di lite da liquidarsi ai sensi dell'art. 9 comma 2 D. Lgs.149/2015, che prevede che all' “sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la CP_3 riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.”
Parte convenuta : Controparte_6
“-ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione e comunque confermare la giurisdizione- competenza funzionale del Tribunale Ordinario di Verbania;
-rigettare l'avversa opposizione giacché inammissibile ed infondata in fatto e diritto;
-in ogni caso ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e comunque limitare la CP_1 statuizione alla cartella in esame lasciando per il resto intoccato l'intervento. Con vittoria di spese e compensi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta omettendo l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso originariamente iscritto nel Ruolo Lavoro, introduceva la fase di merito Parte_2 dell'opposizione all'esecuzione svolta nell'ambito dell'esecuzione immobiliare n. 180/2024 RG pendente avanti al Tribunale di Busto Arsizio, procedimento nel quale Controparte_5
era intervenuta per un credito complessivo di € 41.926,89 in virtù di n.14 ruoli esattoriali
[...] di varia natura.
Con provvedimento del 2.12.2024, il G.E. non aveva sospeso l'esecuzione e aveva fissato termine di 60 giorni per l'introduzione dei giudizi di merito innanzi alle Autorità competenti.
Con il ricorso depositato, in particolare, chiedeva di accertare l'illegittimità della Parte_2 pretesa creditoria fatta valere nella predetta esecuzione dall' Controparte_5 limitatamente alla cartella di pagamento n. 11720100037774435000 poiché prescritta e, per l'effetto, di annullare la cartella. pagina 3 di 7 Si costituivano in giudizio tanto l' quanto l' Controparte_5 [...]
, con autonome comparse, per resistere alla domanda svolta. Controparte_3
L' osservava che l'iscrizione a ruolo riguardava le somme dovute in Controparte_3 forza dell'ordinanza ingiunzione n. 56/07/I emessa a carico di e della Società “ GRAR Parte_2
S.A.S.” per violazioni relative a rapporti di lavoro irregolari instaurati con alcuni dipendenti, ordinanza ingiunzione regolarmente notificata e non opposta;
conseguentemente eccepiva l'intervenuta decadenza del ricorrente dalla possibilità di sollevare vizi di merito e/o procedimentali inerenti l'ordinanza- ingiunzione e gli atti presupposti;
per il resto, rilevava che le ragioni di opposizioni attinenti alla Con cartella esattoriale ed i successivi provvedimenti erano estranee alla posizione della , spettando invece all'agente della riscossione la prova della notifica della cartella e dei successivi atti di interruzione della prescrizione.
Dal canto suo, l' , osservava come la cartella esattoriale in questione Controparte_5 fosse stata regolarmente notificata e deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sulla base degli atti di interruzione allegati e comunque in forza della mancata reazione processuale dell'odierno ricorrente a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento n. 11720219001556685 che aveva preceduto l'intervento nell'esecuzione de qua. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione.
Disposto il passaggio della causa al Registro Generale degli Affari Contenziosi la causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della discussione svoltasi all'odierna udienza, mediante pronuncia della presente sentenza.
Il ricorso è fondato.
L'opponente ha eccepito la prescrizione del credito di cui alla cartella nr. 11720100037774435000 ricompresa nell'atto di intervento spiegato da nell'esecuzione Controparte_5 immobiliare nr. 180/2024 pendente avanti al Tribunale di Busto Arsizio. Con Dall'estratto di ruolo (doc. 8 parte e doc. 6 parte ), risulta confermato che la cartella ha ad CP_1 oggetto sanzioni ammnistrative ex l. 689/81 risalenti al 2007, applicate con l'ordinanza ingiunzione Con 56/2007 della Direzione Provinciale del Lavoro del VE CU OS (doc. 2 parte ).
Nell'estratto di ruolo allegato all'atto di intervento dell'ente di riscossione nell'esecuzione immobiliare, il debito residuo relativo a tale cartella veniva indicato in € 34.982,06 (doc. 9 parte . CP_1
La cartella risulta notificata in data 26.10.10 a mezzo di raccomandata consegnata a familiare convivente del destinatario (doc. 3 parte . CP_1
Prescindendo dalle contestazioni in ordine alla regolarità di detta notifica, incontroverso che, nella specie, debba farsi applicazione del termine quinquennale di prescrizione stabilito per le sanzioni pagina 4 di 7 amministrative (art. 28 l. 689/1981), l ha indicato quale primo atto interruttivo Controparte_5 della prescrizione l'intimazione di pagamento n. 11720219001556685 notificata il 21.2.2022 (doc. 4 parte . CP_1
E' evidente, dunque, come detta intimazione sia stata notificata quando il termine di prescrizione quinquennale era interamente decorso.
Dal momento che tra la notifica della cartella e la notificazione dell'intimazione è decorso oltre un decennio, del tutto irrilevante appare la sospensione della prescrizione per il periodo dal 27.12.2013 al
15.6.2014 (pari a 170 giorni) ex art.1, co. 623 l. 1 n.147/13, che stabilisce: “Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione”.
Oltre che nella specie comunque ininfluente, non pertinente è invece il richiamo, operato da
[...]
, all'art. 68 del d.l. 18/2020, sulla base del quale si afferma una sospensione del corso CP_5 della prescrizione per l'intero periodo compreso tra l'8 marzo del 2020 e il 31 agosto del 2021: la norma deve intendersi riferita ai termini di versamenti tributari e non tributari non ancora scaduti, con differimento quindi dell'inizio della decorrenza della prescrizione, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi.
Come già osservato anche dal Giudice dell'esecuzione nel provvedimento 2.12.2024, non può condividersi la tesi dell' circa l'impossibilità di far valere la prescrizione maturata Controparte_5 anteriormente ad una intimazione di pagamento non impugnata ritenendo questa come irretrattabile.
Sulla questione, si richiama la più recente pronuncia della Suprema Corte di segno contrario alla tesi propugnata dalla resistente: “Non si ha, invero, l'effetto di cristallizzazione della pretesa tributaria azionata per la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento notificata nel 2015, poiché la pretesa risulta definitivamente fissata nelle cartelle di pagamento, regolarmente notificate e non impugnate, oppure confermate con sentenza definitiva.
Appare opportuno precisare che i precedenti di questa Corte, richiamati dal P.G. nelle conclusioni scritte, non si attagliano alla fattispecie in esame, in quanto essa ha ad oggetto l'impugnazione della intimazione di pagamento quale atto successivo alla notifica delle cartelle di pagamento e precedente all'esecuzione forzata.
Ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, la notifica dell'intimazione di pagamento si rende necessaria quando l'esecuzione non sia iniziata nel termine di un anno dalla notifica della cartella di pagamento. pagina 5 di 7 Se, come è avvenuto nel caso di specie, l'esecuzione non viene iniziata nel termine di centottanta giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, quest'ultima diviene inefficace, ai sensi del citato art. 50, comma 3 ed è necessaria la notifica di un'ulteriore intimazione per poter procedere in executivis.
L'inefficacia ai fini della successiva procedura esecutiva non travolge, tuttavia, l'effetto proprio dell'intimazione di pagamento, quale richiesta formale di pagamento idonea ad interrompere il corso della prescrizione.
Nella specie, il contribuente ha impugnato la seconda intimazione di pagamento, propedeutica all'esecuzione forzata, ed ha eccepito, come era in suo potere, la prescrizione del credito erariale” (cfr.
Cass. Civ. sez. Trib. 21568/2023, in motivazione).
Identici principi vengono ribaditi anche da ulteriore pronuncia: “Invero, indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata - peraltro, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) - dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione.
2.3.1. L'avviso di intimazione, infatti, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (Cass. N. 2616 del 11/02/2015; si vedano, altresì,
Cass. N. 26129 del 02/11/2017; Cass. n. 1230 del 21/01/2020). Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione.
2.3.2. Ne consegue che non aveva l'onere d'impugnare il primo avviso di intimazione per fare CP_7 valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione, come ritenuto erroneamente dalla Part
l'eccezione di prescrizione, pertanto, è stata correttamente proposta in sede di impugnazione del successivo avviso di intimazione e il giudice di appello avrebbe dovuto verificare se detta prescrizione si era effettivamente maturata” (Cassazione civile sez. trib., 17/06/2024, n.16743).
Facendo applicazioni dei richiamati principi, anche nella specie, deve affermarsi che il debitore conserva la possibilità di eccepire la prescrizione (già maturata anteriormente ad un'intimazione rimasta senza reazione) nell'opposizione promossa nell'esecuzione avviata sulla base della stessa o di successiva intimazione di pagamento.
In definitiva, in assenza di atti interruttivi della prescrizione anteriori alla notifica dell'intimazione di pagamento del 2021 (notificata nel febbraio 2022), il credito della cartella n. 11720100037774435000 pagina 6 di 7 (anche ammessa la validità della notifica del 26.10.2010) va, quindi, dichiarato estinto per intervenuta prescrizione quinquennale. Conseguentemente deve dichiararsi che l' non ha Controparte_5 diritto di agire esecutivamente in forza della predetta cartella.
Tenuto conto delle ragioni della decisione, le spese di lite, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico di , in quanto deputata a dare prova della sussistenza di Controparte_5 validi atti interruttivi posti in essere dopo la notifica della cartella di pagamento, mentre possono essere integralmente compensate con riferimento al rapporto processuale tra ricorrente e l' Controparte_3
. La liquidazione delle spese viene effettuata in base all'attività concretamente svolta nel
[...] giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'estinzione per prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento n. 11720100037774435000 e, per l'effetto, accerta che nulla è dovuto da Pt_2 in forza di tale titolo;
[...]
- per l'effetto, dichiara insussistente il diritto di di agire Controparte_8 esecutivamente nei confronti di per il credito di cui al punto che precede;
Parte_2
- compensa le spese di lite tra ricorrente e;
Controparte_3
- condanna a rifondere a favore di parte ricorrente le spese di lite, Controparte_9 che liquida in € 2.906 per competenze ed € 43 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Verbania, 12.11.2025
IL GIUDICE
AU EL
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