Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/06/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1614/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in MONREALE, VIA VENERO N. 23, presso lo studio dell'Avv.
PERNA SANDRA, che lo\la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a SAN GIOVANNI IN FIORE (CS), in [...] Parte_2
16/09/1985, elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA PAOLO
PATERNOSTRO n. 94, presso lo studio dell'Avv. COSTANZA FILIPPO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale dell'udienza del
19/8/2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a San Giovanni in Fiore
(CS), il 19/8/2014 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data
28/3/2025.
All'udienza del 13/6/2025 i coniugi sono comparsi personalmente e hanno
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il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso sottoscritto il 25/3/2025, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto, libero ognuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, obbligandosi, tuttavia, a darsi reciproca comunicazione in merito ad eventuali variazioni di residenza o di domicilio;
2. La casa coniugale unitamente a tutti gli arredi resterà assegnata al
[...]
che, a titolo di contributo alle spese sostenute dalla Sig.ra Parte_3
per l'arredo e le opere di ristrutturazione della stessa, Parte_2 riconosce e versa contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, in favore di quest'ultima, la complessiva somma di € 21.000,00. La Sig.ra dichiara di non avere null'altro a pretendere in riferimento alla casa Parte_2 coniugale ed ai beni mobili in essa contenuti;
3. Al fine di garantire il diritto dei figli di mantenere un rapporto costante, equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, i ricorrenti stabiliscono l'affidamento condiviso dei minori con collocamento paritetico, nel rispetto del principio della bi genitorialità, senza corresponsione di assegno di mantenimento dei minori. Solo nell'ipotesi in cui per motivi di lavoro o altre esigenze di carattere personale, uno dei genitori non potesse temporaneamente rispettare il collocamento paritetico dei figli minori, questi provvederà a versare all'altro genitore una quota proporzionale per il loro mantenimento da commisurarsi al tempo mancante, contributo comunque non eccedente nel massimo ad € 150,00 mensili.
4. Il diritto di visita dei genitori nei confronti dei propri figli viene concordato in modalità paritetica compatibilmente alle turnazioni di lavoro settimanale del Sig. e della Sig.ra Per quest'ultima è prevista la Pt_1 Parte_2
2 permanenza giornaliera al lavoro come segue: "pomeriggio -mattina - notte - smonto - riposo"; schema già condiviso tra i genitori i quali si riservano di modificarlo previo contatto telefonico, senza che vi sia necessità di alcuna particolare formalità, anche in considerazione degli impegni lavorativi dei coniugi . Nel caso di futuro dissenso tra i coniugi si prevede che ogni minore potrà trascorrere con l'altro genitore tre pomeriggi a settimana da concordare di volta in volta tenuto conto dei rispettivi impegni, con relativo pernottamento.
Nei fine settimana alternati, sempre in caso di eventuale conflitto tra i genitori, ogni minore potrà trascorrere, con l'altro genitore dal sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 21.00 della domenica sera. In relazione al genitore ove si troveranno i minori, questo provvederà in via diretta al mantenimento degli stessi e ad ogni suo bisogno economico di natura ordinaria.
Le spese straordinarie relative ai minori, saranno invece a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, e saranno regolate come disposto dal “Protocollo su spese extra-assegno per mantenimento dei figli” del
2 luglio 2019, dell'Osservatorio per la Giustizia Civile – Distretto di Palermo,
Sottogruppo famiglia del Tribunale di Palermo, sottoscritto dal Presidente del
Tribunale di Palermo unitamente al Presidente del COA Palermo ed ai
Presidenti delle Associazioni Forensi Rappresentative in materia famiglia, di cui le parti hanno avuto copia;
5. Le maggiori festività saranno trascorse dai minori alternativamente con i propri genitori, salvo diversi accordi tra le parti e conformemente alla volontà dei figli minori e nel rispetto dei loro impegni scolastici.
Durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con i minori almeno due settimane, una nel mese di luglio e l'atra nel mese di agosto;
le date verranno concordate anno per anno dai genitori in relazione alle loro ferie lavorative.
I coniugi esprimono fin d'ora il reciproco consenso al rilascio del passaporto e tessera d'identità valida per l'espatrio da parte delle Autorità di pubblica sicurezza, i ricorrenti si impegnano vicendevolmente e sin d'ora, salvo violazioni del presente accordo, a prestare senza riserva e senza ritardi il reciproco assenso;
6. Posto che entrambi i ricorrenti svolgono una propria attività lavorativa e
3 sono economicamente indipendenti, le parti convengono reciprocamente di rinunciare per loro ad ogni forma di mantenimento.
7. Le parti in considerazione delle superiori regolamentazioni dichiarano di null'altro avere reciprocamente a pretendere, vantare o reclamare per qualsivoglia titolo, ragione e causale conseguente all'intercorso rapporto di coniugio”.
All'udienza di prima comparizione, inoltre, i coniugi hanno precisato che “ai fini meramente anagrafici, la residenza di entrambi i figli verrà indicata in Via
Mulè”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 1614/2025:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 25/3/2025 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di San Giovanni in Fiore
(CS) al n. 44, p. 2, serie A, dell'anno 2014).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 19/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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