Versione
23 febbraio 1986
23 febbraio 1986
Art. 5.
L' articolo 12 della legge 18 dicembre 1980, n. 905 , e' sostituito dal seguente:
"Gli infermieri professionali cittadini degli Stati membri che siano in possesso di diplomi, certificati od altri titoli, rilasciati dagli Stati di origine o di provenienza che comprovino una formazione ultimata prima del 29 giugno 1977, ovvero ultimata dopo tale data ma iniziata prima della stessa, e non rispondente all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria per la professione di infermiere professionale, ai fini del riconoscimento del titolo di infermiere professionale o per l'esercizio della relativa professione, ovvero per la prestazione dei servizi, devono presentare un attestato rilasciato dalle autorita' competenti, comprovante che essi hanno effettivamente e lecitamente svolto la specifica professione secondo quanto previsto per il personale sanitario italiano di pari qualifica, per un periodo di almeno tre anni nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato".
L' articolo 12 della legge 18 dicembre 1980, n. 905 , e' sostituito dal seguente:
"Gli infermieri professionali cittadini degli Stati membri che siano in possesso di diplomi, certificati od altri titoli, rilasciati dagli Stati di origine o di provenienza che comprovino una formazione ultimata prima del 29 giugno 1977, ovvero ultimata dopo tale data ma iniziata prima della stessa, e non rispondente all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria per la professione di infermiere professionale, ai fini del riconoscimento del titolo di infermiere professionale o per l'esercizio della relativa professione, ovvero per la prestazione dei servizi, devono presentare un attestato rilasciato dalle autorita' competenti, comprovante che essi hanno effettivamente e lecitamente svolto la specifica professione secondo quanto previsto per il personale sanitario italiano di pari qualifica, per un periodo di almeno tre anni nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato".
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Lecce, sez. I, sentenza 13/02/2023, n. 225Provvedimento: […] Con ordinanza cautelare n. 89 del 14/02/2022, la Sezione accoglieva l'istanza cautelare ai fini del riesame, precisando che “ tale riesame dovrà fondarsi su un'interpretazione restrittiva della locuzione di zone “soggette a vincolo forestale” (di cui all'art. 5 della legge regionale n. 19/1986), che pare limitata al vincolo sui boschi o foreste, tale da non includere il vincolo idrogeologico di cui all'art. 1 del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 ”.Leggi di più...
- ordinanza cautelare·
- art. 181 d.lgs. n. 42/2004·
- vincolo idrogeologico·
- difformità urbanistiche·
- riesame del vincolo idrogeologico·
- art. 45 D.P.R. n. 380/2001·
- annullamento degli atti amministrativi·
- art. 36 D.P.R. n. 380/2001·
- tutela dei dati personali·
- sanatoria edilizia·
- compensazione delle spese di giudizio·
- valutazione di impatto ambientale·
- permesso di costruire·
- improcedibilità della richiesta di sanatoria·
- art. 5 L.R. n. 19/1986