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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1217/2024
Tribunale Ordinario di Ancona
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice Lara Seccacini, nella causa in primo grado iscritta al n. 1217 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra:
nata a [...]/GO -Brasile il 10.12.1987; Parte_1 [...]
nata a [...]/MG - Brasile il 09.10.1953; Controparte_1
in proprio e - congiuntamente a Parte_2 Controparte_2
- in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...] [...]
, nato a [...]/GO – Brasile il 02.08.2018; Persona_1 [...]
nato a [...]/MG – Brasile il 06.05.1984, in proprio e - Controparte_3 unitamente a - in qualità di genitore esercente la Controparte_4 responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata a [...] Persona_2
Seguro/BA – Brasile il 20.03.2017; nato a [...]/MG – Controparte_5
Brasile il 28.10.1979, in proprio e -congiuntamente a Controparte_6
- in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia
[...] minore nata a [...]/GO – Brasile il Persona_3
18.06.2021; nato a [...]/MG – Brasile il 14.07.1951; Controparte_7
, nato a [...]/MG – Brasile il 06.02.1953; Controparte_8 [...]
, nata a [...]/MG – Brasile il 28.10.1985; Controparte_9 [...]
, nata a [...]/MG – Brasile il 19.04.1953; Controparte_10
nata Belo Horizonte/MG – Brasile il Parte_3
08/07/1982; tutti rappresentati, difesi ed elett.te domiciliati da/presso Avv. Carlofernando Parisi, come da delega in atti;
- parte ricorrente –
E
in persona del Ministro in carica, rapp.to, difeso, Controparte_11 dom.to ex lege da/presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona;
- parte resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero-Sede;
-interventore ex lege -
a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede, visti gli artt. 281-decies ss. c.p.c.
pagina 1 di 7 ha emesso la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso in atti parte ricorrente ha chiesto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, accertare la sussistenza dei relativi presupposti e per l'effetto dichiarare i ricorrenti “iure sanguinis” dalla nascita, con ogni conseguente necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al e, per esso Controparte_12 all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle relative isc nnotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con compensazione delle spese di giudizio”.
2. Nonostante la regolarità della notifica, il non si è costituito e va, Controparte_11 pertanto, dichiarato contumace.
3. E' stata eseguita pedissequa notifica al Pubblico Ministero. È d'uopo, preliminarmente, evidenziare che non può correttamente sostenersi l'avvenuta naturalizzazione dell'avo per effetto del decreto c.d. “Grande Naturalizzazione” n. 58 A emesso dal Governo provvisorio brasiliano in data 15/12/1889, secondo cui tutti gli italiani presenti in territorio brasiliano, alla data del 15/11/1889, avrebbero automaticamente ottenuto la naturalizzazione brasiliana, salvo che avessero manifestato, nelle sedi competenti, la volontà di conservare la cittadinanza del proprio paese di origine.
La giurisprudenza italiana, sin da subito, ha difatti, ritenuto non applicabili le previsioni in parola a motivo della natura, personale e assoluta, del diritto di cittadinanza, di guisa che lo stesso può perdersi soltanto per effetto di una rinuncia volontaria ed esplicita, e non già per il semplice fatto negativo del mancato esercizio della rinuncia alla cittadinanza brasiliana;
siffatti principi giurisprudenziali sono stati poi recepiti dalla l. 555/1912 che, all'art. 8, ha espressamene riconosciuto che la rinuncia alla cittadinanza deve sostanziarsi in un atto consapevole e volontario (invero, il aveva in passato sostenuto Controparte_13
l'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis a seguito dell'acquisto della cittadinanza brasiliana iure loci, secondo la legislazione del Paese di residenza, per i nati prima dell'entrata in vigore della norma di cui all'art. 7 della legge n. 555 del 1912; interpretazione che, però, non ha trovato accoglimento nella giurisprudenza di merito: v.si, tra le altre, Trib. Roma-De Luca, 18/07/2022, Trib. Roma-Minotti, 24/11/2021). Né è ostativo al presente ricorso il mancato esperimento e/o la pendenza della procedura amministrativa volta all'ottenimento, per tale via, della cittadinanza: parte ricorrente ha dedotto di essersi attivata invano per via consolare, attraverso la piattaforma Prenot©mi, non essendo riuscita ad ottenere l'effettiva presa in carico della propria richiesta (doc.26-27-28). A tal proposito, giova ricordare che, secondo la Cassazione (cfr. sent. a S.s.U.u. nn. 4466 e 4467 del 2009) la cittadinanza è condizione personale che rende una persona membro del popolo di un certo Paese e da essa sorgono diritti e doveri non solo nei confronti dello Stato ma anche nei rapporti del cittadino con la società e le altre persone che ad essa appartengono ai sensi dell'art. 4, 1 e 2 comma, della Costituzione. Lo status di cittadino, secondo la Corte di Cassazione, è dunque “una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
pagina 2 di 7 E' stato, inoltre, correttamente osservato che «conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale tra cui Cass. n. 28873/2008, la previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia del Giudice Ordinario, che accerti il proprio status di cittadino, in quanto, la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato una preventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine del riconoscimento della condizione di cittadino con la conseguenza che, nel caso di specie, sussisterebbe in ogni caso l'interesse a ricorrere ex art. 100 c.p.c.» (così, Trib. di Roma, sentenza n. 1408/2017), e ancora: «va considerato che la laconica disposizione dell'art. 3 del DPR 18 aprile 1994 n. 362 non consente di inferire che il decorso del termine di 730 giorni costituisca una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista. Infatti, le sanzioni processuali sono tassative e non suscettibili di applicazione analogica. D'altronde le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità e/o di ammissibilità rappresentano una deroga all'esercizio del diritto costituzionale di agire in giudizio (art. 24 Costituzione) e pertanto non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” (così, Tribunale di Roma, ord. del 20/11/2020 pronunciata in seno al procedimento rubricato al n. R.G. 46123/2019). Ciò premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In atti risulta che:
• in data 26.05.1876, a Chiaravalle (AN), nasceva (doc.2); Persona_4
• in data 13.08.1896, il predetto contraeva matrimonio con (doc.4) e dalla loro Per_5 unione nasceva, in data 24.08.1913, (doc.5); Persona_6
• in data 12.06.1934, contraeva matrimonio con (doc.6) e Persona_6 Controparte_14 dalla loro unione nascevano:
✓ in data 14.07.1951, (doc.7); Controparte_7
✓ in data 06.02.1953, (doc.8); Controparte_8
• in data 12.11.1977, contraeva matrimonio con Controparte_7 Controparte_1
(doc.9), nata in data [...] dall'unione di e
[...] Persona_7
(doc.10); Persona_8
• dall'unione dei predetti nascevano:
✓ in data 28.10.1979, (doc.11); Controparte_5
✓ in data 20.03.1984, (doc.12); Parte_2
✓ in data 10.12.1987, (doc.13); Persona_9
• in data 14.12.2013, contraeva matrimonio con Controparte_5 Controparte_6
(doc.14) e dalla loro unione nasceva, in data 18.06.2021,
[...] [...]
(doc.15); Persona_3
• in data 16.08.2013, contraeva matrimonio con Parte_2 Controparte_2
(doc.16) e dalla loro unione nasceva, in data 02.08.2018,
[...] Persona_1
(doc.17);
[...]
• in data 15.10.2018, contraeva matrimonio con Persona_9 [...]
(doc.18); Persona_10
pagina 3 di 7 • in data 09.10.1979, contraeva matrimonio con Controparte_8 Controparte_10
(doc.19), nata in data [...], dall'unione di e
[...] Persona_11 [...]
(doc.20); Persona_12
• dall'unione dei predetti nascevano:
✓ in data 08.07.1982 (doc. 21); Parte_3
✓ in data 06.05.1984 (doc. 22) Controparte_3
✓ in data 28.10.1985 (doc. 23); Controparte_9
• in data 23.04.2016, contraeva matrimonio con Parte_3 [...]
(doc.24); Persona_13
• dall'unione di e nasceva, in data Controparte_3 Controparte_4
20.03.2017, (doc. 25). Persona_2
In diritto è doveroso procedere con un breve excursus sull'evoluzione della materia oggetto del procedimento. Il Codice civile italiano del 1865, negli articoli da 4 a 15, prevedeva i modi di acquisto e perdita della cittadinanza italiana iure sanguinis; in particolare, la cittadinanza veniva acquistata dal figlio di cittadino italiano e la si perdeva per rinuncia seguita da emigrazione ovvero per aver ottenuto una cittadinanza straniera.
La l. 555/1912 esprimeva, poi, il primato del marito e la soggezione della moglie nonché dei figli alle vicissitudini inerenti la sua cittadinanza. In particolare, veniva stabilito che: 1) lo ius sanguinis era il principio reggente, mentre lo ius soli un'ipotesi residua;
2) i figli seguivano la cittadinanza del padre e, anche in questo caso, solo in via residuale, quella della madre. Sul punto, in particolare, l'art. 1, co. 2, l. n. 555/1912 prevedeva specifiche ipotesi, ovvero: a) figlio di padre ignoto, b) figlio di padre apolide, c) figlio che non seguiva la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questo apparteneva, d) il Paese estero del padre imponeva, o concedeva, la cittadinanza estera solo iure soli e non iure sanguinis.
L'art. 7 l. 555/1912 prevedeva, altresì, l'ipotesi della doppia cittadinanza;
testualmente:
“Salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali il cittadino italiano nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”; tale norma si estendeva sia ai figli maschi sia alle figlie femmine con la differenza che queste, mantenendo la doppia cittadinanza dopo la naturalizzazione del padre, non potevano però trasmettere la propria cittadinanza ai rispettivi figli nati dopo l'1/01/1948.
L'art. 10 l. 555/1912 sanciva la perdita della cittadinanza italiana della donna sposata con cittadino straniero;
inoltre l'art. 1, n. 1, stesso testo di legge affermava che la madre cittadina italiana poteva trasmettere – come visto – la propria cittadinanza al figlio solo nei casi specificati dalla norma.
L'impianto normativo originario del 1912 - primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza - dando continuità a molte delle disposizioni già vigenti nel secolo precedente, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza per l'individuo e per la sua famiglia;
si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito–padre che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera e ai figli e condivideva, come visto, con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, come già sottolineato, la cittadina italiana che pagina 4 di 7 contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
E' evidente che un simile impianto era in stridente contrasto con i principi di uguaglianza, anche all'interno del matrimonio, sanciti nel 1948 con l'entrata in vigore della Carta fondamentale.
E, invero, la Corte costituzionale con la pronuncia n. 87/1975 ha dichiarato illegittimo il terzo comma del citato art. 10, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza la volontà di questa, nel caso in cui la legge straniera attribuisse alla stessa la cittadinanza del marito per effetto diretto del matrimonio, ritenendo tale norma lesiva del principio di uguaglianza tra uomo e donna sancito dall'art. 3 Cost. e del principio di uguaglianza tra coniugi e unità familiare di cui all'art. 29 Cost.
Con successiva pronuncia n. 30/1983 veniva, poi, dichiarata l'incostituzionalità per violazione dei medesimi parametri costituzionali sopra indicati dell'art. 1, n. 1, L. 555/1912
“nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina” escludendo che una cittadina italiana potesse, al pari di un cittadino italiano, trasmettere ai propri figli la cittadinanza.
La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla declaratoria di incostituzionalità di cui trattasi, ha negato che essa potesse avere effetti retroattivi (i.e., ante 01/01/1948, rispetto all'entrata in vigore della Carta fondamentale;
cfr. Cass., n. 903/1978); accanto a questo orientamento, se ne è delineato, peraltro, uno differente secondo cui la norma precostituzionale dichiarata incostituzionale cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (cfr. Cass., nn. 6297/1996, 10086/1996).
A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderivano ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero prima dell'entrata in vigore della Costituzione era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salva la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 l. 151/1975 (cfr. Cass. Ss.Uu., n. 12061/1998). Anche dopo tale pronuncia, però, le sezioni semplici hanno adottato pronunce di segno opposto, in cui si evidenziava come il mancato esaurimento del rapporto giuridico di perdita della cittadinanza, imposta da norma illegittima, non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (cfr. Cass., n. 15062/2004).
A causa del rinato contrasto tra sezioni semplici, le Sezioni Unite si esprimevano nuovamente in merito, ribadendo l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma precostituzionale era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 innanzi citato (cfr. Cass. Ss.Uu., n. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi sulla materia, ripercorrendo le posizioni assunte dalle sentenze precedenti e rilevando che, invero, la perdita di cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, continua a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni anche nei confronti dei discendenti della donna che, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non può trasmetterla ai propri figli. In virtù di tale considerazione, le Sezioni Unite hanno formulato il seguente principio di diritto: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente
pagina 5 di 7 dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 01 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà del titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della uguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 01 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (così, Cass., n. 4466/2009).
Pertanto, poiché in virtù della pronuncia di incostituzionalità cessano gli effetti dell'eventuale perdita della cittadinanza in capo agli ascendenti femminili dei ricorrenti, giusto il disposto di cui all'art. 10, co. 3, l. 555/1992, deve ritenersi che questi abbiano trasmesso la cittadinanza italiana ai propri discendenti fino agli odierni ricorrenti. Va rilevato, poi, che la circostanza che non abbia mai acquistato la Persona_4 cittadinanza brasiliana emerge, come anticipato, dal Certificato di Negativo di Non Naturalizzazione (doc.
3-alleg ricorso introduttivo), quindi i ricorrenti devono essere considerati cittadini italiani per trasmissione, iure sanguinis, dello status civitatis.
Un riferimento specifico va effettuato in relazione alle ricorrenti
[...]
e , le quali non sono discendenti in linea Controparte_1 Controparte_10 retta dell'avo bensì coniugi dei discendenti: le predette chiedono il Persona_4 riconoscimento della cittadinanza italiana iure matrimonii in quanto coniugate con cittadino italiano prima dell'entrata in vigore della L.123/1983 (27.04.1983). Tale legge, infatti, aveva abrogato gli articoli 10 e 11 della L.555/1912 nella parte in cui veniva ammesso l'acquisto automatico della cittadinanza da parte della straniera per effetto di matrimonio con cittadino italiano o per naturalizzazione italiana del marito straniero: “La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra coniugi. La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana”. In applicazione, quindi, del principio tempus regit actum, preso atto che
[...]
contraeva matrimonio con in data 12.11.1977, e Controparte_1 Controparte_7
contraeva matrimonio con in data Controparte_10 Controparte_8
09.10.1979, considerato che ad entrambe i coniugi è riconosciuto lo status di cittadino italiano, deve essere riconosciuto in capo alle suddette ricorrenti il diritto alla cittadinanza iure matrimonii. Per quanto qui più propriamente interessa, il riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii può essere chiesto anche nelle ipotesi in cui il marito sia stato riconosciuto italiano iure sanguinis in via giudiziale con sentenza pronunciata dopo il matrimonio e, quindi, pure contestualmente come nel caso che ci occupa. 4. La mancanza di un'effettiva opposizione nel merito della pretesa attorea da parte del
, fa ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite. CP_11
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. R.G. 1217-2024 così provvede:
dichiara la sussistenza in capo ai ricorrenti , Parte_1
, , Parte_2 Persona_1 Controparte_3
pagina 6 di 7 , , CP_7 Persona_2 Controparte_5 [...]
, , , Persona_3 Controparte_7 Controparte_8 [...]
e del diritto al Controparte_9 Parte_3 riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per tutte le considerazioni di cui in motivazione;
dichiara la sussistenza in capo alle ricorrenti Controparte_1
e del diritto alla cittadinanza
[...] Controparte_10 italiana iure matrimonii, per quanto esposto in motivazione;
ordina al e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente di Controparte_11 procedere alle relative iscrizioni e trascrizioni nei registri dello Stato Civile provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alla competente Autorità consolare;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Si comunichi.
Ancona, lì 31/XII/2024
Il Giudice
Lara Seccacini
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Ancona
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice Lara Seccacini, nella causa in primo grado iscritta al n. 1217 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra:
nata a [...]/GO -Brasile il 10.12.1987; Parte_1 [...]
nata a [...]/MG - Brasile il 09.10.1953; Controparte_1
in proprio e - congiuntamente a Parte_2 Controparte_2
- in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...] [...]
, nato a [...]/GO – Brasile il 02.08.2018; Persona_1 [...]
nato a [...]/MG – Brasile il 06.05.1984, in proprio e - Controparte_3 unitamente a - in qualità di genitore esercente la Controparte_4 responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata a [...] Persona_2
Seguro/BA – Brasile il 20.03.2017; nato a [...]/MG – Controparte_5
Brasile il 28.10.1979, in proprio e -congiuntamente a Controparte_6
- in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia
[...] minore nata a [...]/GO – Brasile il Persona_3
18.06.2021; nato a [...]/MG – Brasile il 14.07.1951; Controparte_7
, nato a [...]/MG – Brasile il 06.02.1953; Controparte_8 [...]
, nata a [...]/MG – Brasile il 28.10.1985; Controparte_9 [...]
, nata a [...]/MG – Brasile il 19.04.1953; Controparte_10
nata Belo Horizonte/MG – Brasile il Parte_3
08/07/1982; tutti rappresentati, difesi ed elett.te domiciliati da/presso Avv. Carlofernando Parisi, come da delega in atti;
- parte ricorrente –
E
in persona del Ministro in carica, rapp.to, difeso, Controparte_11 dom.to ex lege da/presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona;
- parte resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero-Sede;
-interventore ex lege -
a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede, visti gli artt. 281-decies ss. c.p.c.
pagina 1 di 7 ha emesso la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso in atti parte ricorrente ha chiesto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, accertare la sussistenza dei relativi presupposti e per l'effetto dichiarare i ricorrenti “iure sanguinis” dalla nascita, con ogni conseguente necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al e, per esso Controparte_12 all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle relative isc nnotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con compensazione delle spese di giudizio”.
2. Nonostante la regolarità della notifica, il non si è costituito e va, Controparte_11 pertanto, dichiarato contumace.
3. E' stata eseguita pedissequa notifica al Pubblico Ministero. È d'uopo, preliminarmente, evidenziare che non può correttamente sostenersi l'avvenuta naturalizzazione dell'avo per effetto del decreto c.d. “Grande Naturalizzazione” n. 58 A emesso dal Governo provvisorio brasiliano in data 15/12/1889, secondo cui tutti gli italiani presenti in territorio brasiliano, alla data del 15/11/1889, avrebbero automaticamente ottenuto la naturalizzazione brasiliana, salvo che avessero manifestato, nelle sedi competenti, la volontà di conservare la cittadinanza del proprio paese di origine.
La giurisprudenza italiana, sin da subito, ha difatti, ritenuto non applicabili le previsioni in parola a motivo della natura, personale e assoluta, del diritto di cittadinanza, di guisa che lo stesso può perdersi soltanto per effetto di una rinuncia volontaria ed esplicita, e non già per il semplice fatto negativo del mancato esercizio della rinuncia alla cittadinanza brasiliana;
siffatti principi giurisprudenziali sono stati poi recepiti dalla l. 555/1912 che, all'art. 8, ha espressamene riconosciuto che la rinuncia alla cittadinanza deve sostanziarsi in un atto consapevole e volontario (invero, il aveva in passato sostenuto Controparte_13
l'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis a seguito dell'acquisto della cittadinanza brasiliana iure loci, secondo la legislazione del Paese di residenza, per i nati prima dell'entrata in vigore della norma di cui all'art. 7 della legge n. 555 del 1912; interpretazione che, però, non ha trovato accoglimento nella giurisprudenza di merito: v.si, tra le altre, Trib. Roma-De Luca, 18/07/2022, Trib. Roma-Minotti, 24/11/2021). Né è ostativo al presente ricorso il mancato esperimento e/o la pendenza della procedura amministrativa volta all'ottenimento, per tale via, della cittadinanza: parte ricorrente ha dedotto di essersi attivata invano per via consolare, attraverso la piattaforma Prenot©mi, non essendo riuscita ad ottenere l'effettiva presa in carico della propria richiesta (doc.26-27-28). A tal proposito, giova ricordare che, secondo la Cassazione (cfr. sent. a S.s.U.u. nn. 4466 e 4467 del 2009) la cittadinanza è condizione personale che rende una persona membro del popolo di un certo Paese e da essa sorgono diritti e doveri non solo nei confronti dello Stato ma anche nei rapporti del cittadino con la società e le altre persone che ad essa appartengono ai sensi dell'art. 4, 1 e 2 comma, della Costituzione. Lo status di cittadino, secondo la Corte di Cassazione, è dunque “una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
pagina 2 di 7 E' stato, inoltre, correttamente osservato che «conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale tra cui Cass. n. 28873/2008, la previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia del Giudice Ordinario, che accerti il proprio status di cittadino, in quanto, la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato una preventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine del riconoscimento della condizione di cittadino con la conseguenza che, nel caso di specie, sussisterebbe in ogni caso l'interesse a ricorrere ex art. 100 c.p.c.» (così, Trib. di Roma, sentenza n. 1408/2017), e ancora: «va considerato che la laconica disposizione dell'art. 3 del DPR 18 aprile 1994 n. 362 non consente di inferire che il decorso del termine di 730 giorni costituisca una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista. Infatti, le sanzioni processuali sono tassative e non suscettibili di applicazione analogica. D'altronde le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità e/o di ammissibilità rappresentano una deroga all'esercizio del diritto costituzionale di agire in giudizio (art. 24 Costituzione) e pertanto non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” (così, Tribunale di Roma, ord. del 20/11/2020 pronunciata in seno al procedimento rubricato al n. R.G. 46123/2019). Ciò premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In atti risulta che:
• in data 26.05.1876, a Chiaravalle (AN), nasceva (doc.2); Persona_4
• in data 13.08.1896, il predetto contraeva matrimonio con (doc.4) e dalla loro Per_5 unione nasceva, in data 24.08.1913, (doc.5); Persona_6
• in data 12.06.1934, contraeva matrimonio con (doc.6) e Persona_6 Controparte_14 dalla loro unione nascevano:
✓ in data 14.07.1951, (doc.7); Controparte_7
✓ in data 06.02.1953, (doc.8); Controparte_8
• in data 12.11.1977, contraeva matrimonio con Controparte_7 Controparte_1
(doc.9), nata in data [...] dall'unione di e
[...] Persona_7
(doc.10); Persona_8
• dall'unione dei predetti nascevano:
✓ in data 28.10.1979, (doc.11); Controparte_5
✓ in data 20.03.1984, (doc.12); Parte_2
✓ in data 10.12.1987, (doc.13); Persona_9
• in data 14.12.2013, contraeva matrimonio con Controparte_5 Controparte_6
(doc.14) e dalla loro unione nasceva, in data 18.06.2021,
[...] [...]
(doc.15); Persona_3
• in data 16.08.2013, contraeva matrimonio con Parte_2 Controparte_2
(doc.16) e dalla loro unione nasceva, in data 02.08.2018,
[...] Persona_1
(doc.17);
[...]
• in data 15.10.2018, contraeva matrimonio con Persona_9 [...]
(doc.18); Persona_10
pagina 3 di 7 • in data 09.10.1979, contraeva matrimonio con Controparte_8 Controparte_10
(doc.19), nata in data [...], dall'unione di e
[...] Persona_11 [...]
(doc.20); Persona_12
• dall'unione dei predetti nascevano:
✓ in data 08.07.1982 (doc. 21); Parte_3
✓ in data 06.05.1984 (doc. 22) Controparte_3
✓ in data 28.10.1985 (doc. 23); Controparte_9
• in data 23.04.2016, contraeva matrimonio con Parte_3 [...]
(doc.24); Persona_13
• dall'unione di e nasceva, in data Controparte_3 Controparte_4
20.03.2017, (doc. 25). Persona_2
In diritto è doveroso procedere con un breve excursus sull'evoluzione della materia oggetto del procedimento. Il Codice civile italiano del 1865, negli articoli da 4 a 15, prevedeva i modi di acquisto e perdita della cittadinanza italiana iure sanguinis; in particolare, la cittadinanza veniva acquistata dal figlio di cittadino italiano e la si perdeva per rinuncia seguita da emigrazione ovvero per aver ottenuto una cittadinanza straniera.
La l. 555/1912 esprimeva, poi, il primato del marito e la soggezione della moglie nonché dei figli alle vicissitudini inerenti la sua cittadinanza. In particolare, veniva stabilito che: 1) lo ius sanguinis era il principio reggente, mentre lo ius soli un'ipotesi residua;
2) i figli seguivano la cittadinanza del padre e, anche in questo caso, solo in via residuale, quella della madre. Sul punto, in particolare, l'art. 1, co. 2, l. n. 555/1912 prevedeva specifiche ipotesi, ovvero: a) figlio di padre ignoto, b) figlio di padre apolide, c) figlio che non seguiva la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questo apparteneva, d) il Paese estero del padre imponeva, o concedeva, la cittadinanza estera solo iure soli e non iure sanguinis.
L'art. 7 l. 555/1912 prevedeva, altresì, l'ipotesi della doppia cittadinanza;
testualmente:
“Salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali il cittadino italiano nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”; tale norma si estendeva sia ai figli maschi sia alle figlie femmine con la differenza che queste, mantenendo la doppia cittadinanza dopo la naturalizzazione del padre, non potevano però trasmettere la propria cittadinanza ai rispettivi figli nati dopo l'1/01/1948.
L'art. 10 l. 555/1912 sanciva la perdita della cittadinanza italiana della donna sposata con cittadino straniero;
inoltre l'art. 1, n. 1, stesso testo di legge affermava che la madre cittadina italiana poteva trasmettere – come visto – la propria cittadinanza al figlio solo nei casi specificati dalla norma.
L'impianto normativo originario del 1912 - primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza - dando continuità a molte delle disposizioni già vigenti nel secolo precedente, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza per l'individuo e per la sua famiglia;
si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito–padre che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera e ai figli e condivideva, come visto, con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, come già sottolineato, la cittadina italiana che pagina 4 di 7 contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
E' evidente che un simile impianto era in stridente contrasto con i principi di uguaglianza, anche all'interno del matrimonio, sanciti nel 1948 con l'entrata in vigore della Carta fondamentale.
E, invero, la Corte costituzionale con la pronuncia n. 87/1975 ha dichiarato illegittimo il terzo comma del citato art. 10, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza la volontà di questa, nel caso in cui la legge straniera attribuisse alla stessa la cittadinanza del marito per effetto diretto del matrimonio, ritenendo tale norma lesiva del principio di uguaglianza tra uomo e donna sancito dall'art. 3 Cost. e del principio di uguaglianza tra coniugi e unità familiare di cui all'art. 29 Cost.
Con successiva pronuncia n. 30/1983 veniva, poi, dichiarata l'incostituzionalità per violazione dei medesimi parametri costituzionali sopra indicati dell'art. 1, n. 1, L. 555/1912
“nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina” escludendo che una cittadina italiana potesse, al pari di un cittadino italiano, trasmettere ai propri figli la cittadinanza.
La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla declaratoria di incostituzionalità di cui trattasi, ha negato che essa potesse avere effetti retroattivi (i.e., ante 01/01/1948, rispetto all'entrata in vigore della Carta fondamentale;
cfr. Cass., n. 903/1978); accanto a questo orientamento, se ne è delineato, peraltro, uno differente secondo cui la norma precostituzionale dichiarata incostituzionale cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (cfr. Cass., nn. 6297/1996, 10086/1996).
A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderivano ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero prima dell'entrata in vigore della Costituzione era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salva la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 l. 151/1975 (cfr. Cass. Ss.Uu., n. 12061/1998). Anche dopo tale pronuncia, però, le sezioni semplici hanno adottato pronunce di segno opposto, in cui si evidenziava come il mancato esaurimento del rapporto giuridico di perdita della cittadinanza, imposta da norma illegittima, non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (cfr. Cass., n. 15062/2004).
A causa del rinato contrasto tra sezioni semplici, le Sezioni Unite si esprimevano nuovamente in merito, ribadendo l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma precostituzionale era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 innanzi citato (cfr. Cass. Ss.Uu., n. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi sulla materia, ripercorrendo le posizioni assunte dalle sentenze precedenti e rilevando che, invero, la perdita di cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, continua a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni anche nei confronti dei discendenti della donna che, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non può trasmetterla ai propri figli. In virtù di tale considerazione, le Sezioni Unite hanno formulato il seguente principio di diritto: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente
pagina 5 di 7 dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 01 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà del titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della uguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 01 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (così, Cass., n. 4466/2009).
Pertanto, poiché in virtù della pronuncia di incostituzionalità cessano gli effetti dell'eventuale perdita della cittadinanza in capo agli ascendenti femminili dei ricorrenti, giusto il disposto di cui all'art. 10, co. 3, l. 555/1992, deve ritenersi che questi abbiano trasmesso la cittadinanza italiana ai propri discendenti fino agli odierni ricorrenti. Va rilevato, poi, che la circostanza che non abbia mai acquistato la Persona_4 cittadinanza brasiliana emerge, come anticipato, dal Certificato di Negativo di Non Naturalizzazione (doc.
3-alleg ricorso introduttivo), quindi i ricorrenti devono essere considerati cittadini italiani per trasmissione, iure sanguinis, dello status civitatis.
Un riferimento specifico va effettuato in relazione alle ricorrenti
[...]
e , le quali non sono discendenti in linea Controparte_1 Controparte_10 retta dell'avo bensì coniugi dei discendenti: le predette chiedono il Persona_4 riconoscimento della cittadinanza italiana iure matrimonii in quanto coniugate con cittadino italiano prima dell'entrata in vigore della L.123/1983 (27.04.1983). Tale legge, infatti, aveva abrogato gli articoli 10 e 11 della L.555/1912 nella parte in cui veniva ammesso l'acquisto automatico della cittadinanza da parte della straniera per effetto di matrimonio con cittadino italiano o per naturalizzazione italiana del marito straniero: “La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra coniugi. La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana”. In applicazione, quindi, del principio tempus regit actum, preso atto che
[...]
contraeva matrimonio con in data 12.11.1977, e Controparte_1 Controparte_7
contraeva matrimonio con in data Controparte_10 Controparte_8
09.10.1979, considerato che ad entrambe i coniugi è riconosciuto lo status di cittadino italiano, deve essere riconosciuto in capo alle suddette ricorrenti il diritto alla cittadinanza iure matrimonii. Per quanto qui più propriamente interessa, il riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii può essere chiesto anche nelle ipotesi in cui il marito sia stato riconosciuto italiano iure sanguinis in via giudiziale con sentenza pronunciata dopo il matrimonio e, quindi, pure contestualmente come nel caso che ci occupa. 4. La mancanza di un'effettiva opposizione nel merito della pretesa attorea da parte del
, fa ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite. CP_11
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. R.G. 1217-2024 così provvede:
dichiara la sussistenza in capo ai ricorrenti , Parte_1
, , Parte_2 Persona_1 Controparte_3
pagina 6 di 7 , , CP_7 Persona_2 Controparte_5 [...]
, , , Persona_3 Controparte_7 Controparte_8 [...]
e del diritto al Controparte_9 Parte_3 riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per tutte le considerazioni di cui in motivazione;
dichiara la sussistenza in capo alle ricorrenti Controparte_1
e del diritto alla cittadinanza
[...] Controparte_10 italiana iure matrimonii, per quanto esposto in motivazione;
ordina al e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente di Controparte_11 procedere alle relative iscrizioni e trascrizioni nei registri dello Stato Civile provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alla competente Autorità consolare;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Si comunichi.
Ancona, lì 31/XII/2024
Il Giudice
Lara Seccacini
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