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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/11/2025, n. 4234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4234 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. 10281/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 10281/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 21.11.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 21 NOVEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 10281/2024 promossa da
, nata a Militello in [...] il [...], (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Salvatore C.F._1
D'DR ed elettivamente domiciliata in Catania Via S.M. Della Catena n. 143 presso lo studio dell'Avv. Ignazio Greco
-Ricorrente- 1 CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'Avv. Alessandra Vetri ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Catania, in Piazza della Repubblica, 26,
Catania.
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.11.2024 la ricorrente in epigrafe indicato precisava di essere affetta dalle seguenti patole: Spondiloartrosi con discopatie scoliosi, come da estratti verbali inv. Civ. e L. 104/92; Radicolopatia lombosacrale, come da referto medico del CP_1
29.05.2023 a firma della D.ssa .M. I corpi vertebrali presentano moderati segni Per_1 di spondilo artrosi in assenza di alterazione del segnale ….moderatamente ridotto il segnale dei dischi intervertebrali del tratto toracico centrale …spondiloartrosi intersomatica di grado medio avanzato –curvatura scoliotica destro – convessa pronunciata. A carico dei corpi vertebrali lombari si rilevano alcune alterazioni del segnale focali di tenue intensità compatibili con Modic I dischi intervertebrali lombari sono ridotti di spessore ed ipointensi per disidratazione . Tra L1 L2 è presente una protrusione dell'anello fibroso prevalentemente mediana . Tra L2 L3 presente una protrusione dell'anello fibroso sede mediana che determina impronta significativa sul sacco durale . Tra L4 L5 riduzione di ampiezza del canale per ipertrofia delle apofisi a carattere artrosico e protrusione mediana dell'anello fibroso – come si legge nel referto RM colonna toracica dorsale , RM colonna Lombosacrale del 20.04.2023
(Doc. 4);…. modesto appuntimento ostreofitosico … in atto ridotti gli spazi intersomatici (C5
– C6 e C6 – C7 – come si legge nel referto RX colonna cervicale a firma del Dott. Per_2
(Doc. 5); Poliartropatia cronica degenerativa, con spondilo artrosi diffusa, con protrusioni discali multiple, con moderata impronta sul sacco durale L3-L4. Scoliosi rachide con livellamento del bacino. Sofferenza neurogena periferica, con parestesie arto inferiore sinistro…. Difetto di appoggio lombare bilaterale. Artrosi primaria delle mani …Osteopatia – come si legge nel certificato medico del 28.08.2023 a firma della D.ssa Artrosi CP_2 vertebrale e alle ginocchia coxartrosi bilaterale …discopatie; pregressa frattura IV metarso piede sn. Depressione artrosica polso /mano bilaterale;
caviglia/piedi bilaterale in atto algia…
2 e alle ginocchia bilaterale alla digitopressione limitazione funzionale dei movimenti, deambula con appoggio con facile affaticabilità – come si legge nel referto fisiatrico del
31.03.2023 (Doc. 7); Spondiloartrosi diffusa con scoliosi lombare. Discopatie multiple con protrusioni …. Osteoporosi diffusa- come si legge nel certificato medico del 13.06.2023 a firma del Dott. Doc. 8) ed altre patologie meglio descritte nella documentazione Per_3 medica allegata nel fascicolo del giudizio per ATP.
Precisava, ancora, che in seguito a tali gravi patologie, in data 11.12.2023 su domanda del
13.09.2023 veniva sottoposta a visita medica dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile delle condizioni visive e della sordità - ASL Via Etnea 56 Pedara - e veniva riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al
73% - Percentuale 50% e che veniva riconosciuta portatore di handicap art. 3 comma 1L.
104/92, pertanto considerata la mancata concessione dei chiesti benefici , nonostante le gravi patologie dalle quali è affetta , la stessa è stata costretta ad adire l'Autorità Giudiziaria per il riconoscimento della pensione d'invalidità Civile e per essere riconosciuta soggetto portatore di handicap in situazione di gravità che necessita di assistenza permanente continua e globale ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92;
Precisava, quindi, che con ricorso ex art. 445 Bis c.p.c., iscritto con R.G. N° 2996/2024 ha chiesto ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. l'Accertamento Tecnico preventivo medico legale per il riconoscimento dei benefici richiesti e che il nominato CTU, depositata la consulenza, giungendo alle seguenti conclusioni: “……….. sia affetta da un complesso Parte_1 patologico consistente in Spondilodiscoartrosi lombare a lieve incidenza funzionale in soggetto con scoliosi destro convessa lombare – Alterazioni artrosiche delle mani con secondaria disfunzionalità di grado lieve. Il complesso delle afflizioni di cui in diagnosi rende la periziata invalida con riduzione del 60% della generica capacità lavorativa. Per quanto riferito alle disposizione della legge 104/92, si conferma l'orientamento espresso da parte della Commissione di Prima Istanza, che ha ritenuto l'odierna periziata soggetto “portatore di handicap in condizione di non gravità art. 3 comma 1 ” negava alla ricorrente i benefici richiesti.
Concludeva chiedendo: Accogliere la domanda avanzata con il ricorso introduttivo del giudizio, dichiarando lo status invalidante richiesto per il conseguimento della pensione d'invalidità civile a decorrere dalla data della domanda amministrativa;
Riconoscere alla ricorrente un grado d'invalidità pari e/o superiore al 74% dalla data della domanda
3 amministrativa e/o da quella diversa data che verrà determinata dal nominando CTU e riconoscere la ricorrente soggetto portatore di handicap in situazione di gravità che necessita di assistenza continua permanente e globale ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92; CP_ Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: -rigettare il ricorso, in quanto infondato e non provato. Con condanna di controparte alle spese di lite. In via subordinata, compensare le spese di lite, nella ipotesi di riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva a quella richiesta, trattandosi di una ipotesi di soccombenza reciproca.
Fissata la prima udienza, all'udienza del 3/03/2025 il giudice, dopo aver accertato l'integrità del contraddittorio, disponeva la rinnovazione della CTU e rinviava la causa per l'esame della relazione e l'eventuale discussione e decisione. Con successivo provvedimento, del 26.08.25 agosto del 2025, la coordinatrice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa Federica
Porcelli, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria. Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto Giudice
Onorario, l'udienza, poi differita al 21.11.2025 con sollecito al CTU di depositare la relazione di Consulenza tecnica, è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti
4 contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Posto ciò, venendo al merito il ricorso si palesa infondato e non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di vedersi riconoscere un grado d'invalidità pari e/o superiore al 74% dalla data della domanda amministrativa e/o da quella diversa data determinata dal nominando CTU e vedersi riconoscere quale soggetto portatore di handicap in situazione di gravità che necessita di assistenza continua permanente e globale ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92…”.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni analoghe ritenendo che “La Sig.ra , in atto è Parte_1 affetta da “Spondiloartrosi, poliartrosi cronica degenerativa”. Per tali patologie lo stesso risulta invalido civile con riduzione della capacità nella percentuale del 60%, in considerazione della visita da me espletata e della documentazione addotta. Inoltre, le difficoltà a svolgere le comuni attività, in considerazione del quadro generale clinico funzionale rendono, di piena evidenza, la perizianda portatrice di handicap secondo quanto previsto dalla Legge 104/1992, Art. 3, comma 1. Viene quindi confermato il giudizio della precedente CTU.
Nel giungere a tale conclusione il consulente ha evidenziato “I presenti accertamenti medico- legali, unitamente alla disamina della documentazione sanitaria ostensibile, consentono di asserire che la sig.ra , di anni 65 è affetta da “Spondiloartrosi, poliartrosi Parte_1 cronica degenerativa”. Nel verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità Civile del 11/12/2023, la commissione perveniva alla seguente diagnosi:
“Spondiloartrosi con discopatie. , utilizzando i codici del DM 5/2/92: 7006 - 7008. Pt_2
5 La percentuale riconosciuta era del 50%. Nella CTU redatta dal dott. la percentuale Per_4 riconosciuta era del 60%. Sulla base della diagnosi posta da questo C.T.U. e in riferimento ai Codici del DM 5/2/92 si può quantificare l'invalidità nella misura del 60% (sessanta per cento)” e ancora, “Nello specifico:
• Per la diagnosi di “Spondiloartrosi, poliartrosi cronica degenerativa” si valutano varie voci tabellari per individuare quella corretta. Sicuramente la piu vicina è la voce 7004
“SPONDILOARTRITE ANCHILOPOIETICA” tabellata al 55% che meglio qualifica l'intero quadro. A cio vi è da aggiungere la scoliosi (che dalla documentazione non è attestata avere curvature superiore a 40°). Altra voce utile per l'indagine, essendo presente un quadro pluriarticolare potrebbe, in caso, essere d'appoggio la voce “ARTRITE REUMATOIDE Tes_1
CON CRONICIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI” del 50%. Tale voce è comunque inidonea alla reale manifestazione clinica, per cui solo in parte potrebbe essere considerato.
Complessivamente tra le due voci tabellari in considerazione della poliartrosi, è corretto quantificare al 60%.
Pertanto, utilizzando la formula riduzionistica o formula scalare di BA come si conviene nel caso di infermità plurime coesistenti, si perviene ad una percentuale del 60%.
Inoltre, le difficoltà a svolgere le comuni attività, in considerazione del quadro generale clinico funzionale rendono, di piena evidenza, la sig.ra portatrice di Parte_1 handicap secondo quanto previsto dalla Legge 104/1992, Art. 3, comma 1 “È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Per tutto quanto esposto e considerato, il ricorso va rigettato
Avuto riguardo alla natura della causa e alla reciproca posizione delle parti in causa appaiono sussistere ragioni per disporre la compensazione delle spese di entrambe le fasi di giudizio.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, stante la dichiarazione della ricorrente di cui CP_ all'art. 152 disp. att. c.p.c., vanno poste a carico dell'
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
Dichiara che la Sig.ra in atto è affetta da “Spondiloartrosi, poliartrosi Parte_1 cronica degenerativa”. Per tali patologie la stesso risulta invalida civile con riduzione della capacità nella percentuale del 60%, e portatrice di handicap secondo quanto previsto dalla
Legge 104/1992, Art. 3, comma 1 e rigetta il ricorso;
spese compensate.
le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza CP_ tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico dell' e liquidate come da separati decreti
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 25 OTTOBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 10281/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 21.11.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 21 NOVEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 10281/2024 promossa da
, nata a Militello in [...] il [...], (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Salvatore C.F._1
D'DR ed elettivamente domiciliata in Catania Via S.M. Della Catena n. 143 presso lo studio dell'Avv. Ignazio Greco
-Ricorrente- 1 CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'Avv. Alessandra Vetri ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Catania, in Piazza della Repubblica, 26,
Catania.
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.11.2024 la ricorrente in epigrafe indicato precisava di essere affetta dalle seguenti patole: Spondiloartrosi con discopatie scoliosi, come da estratti verbali inv. Civ. e L. 104/92; Radicolopatia lombosacrale, come da referto medico del CP_1
29.05.2023 a firma della D.ssa .M. I corpi vertebrali presentano moderati segni Per_1 di spondilo artrosi in assenza di alterazione del segnale ….moderatamente ridotto il segnale dei dischi intervertebrali del tratto toracico centrale …spondiloartrosi intersomatica di grado medio avanzato –curvatura scoliotica destro – convessa pronunciata. A carico dei corpi vertebrali lombari si rilevano alcune alterazioni del segnale focali di tenue intensità compatibili con Modic I dischi intervertebrali lombari sono ridotti di spessore ed ipointensi per disidratazione . Tra L1 L2 è presente una protrusione dell'anello fibroso prevalentemente mediana . Tra L2 L3 presente una protrusione dell'anello fibroso sede mediana che determina impronta significativa sul sacco durale . Tra L4 L5 riduzione di ampiezza del canale per ipertrofia delle apofisi a carattere artrosico e protrusione mediana dell'anello fibroso – come si legge nel referto RM colonna toracica dorsale , RM colonna Lombosacrale del 20.04.2023
(Doc. 4);…. modesto appuntimento ostreofitosico … in atto ridotti gli spazi intersomatici (C5
– C6 e C6 – C7 – come si legge nel referto RX colonna cervicale a firma del Dott. Per_2
(Doc. 5); Poliartropatia cronica degenerativa, con spondilo artrosi diffusa, con protrusioni discali multiple, con moderata impronta sul sacco durale L3-L4. Scoliosi rachide con livellamento del bacino. Sofferenza neurogena periferica, con parestesie arto inferiore sinistro…. Difetto di appoggio lombare bilaterale. Artrosi primaria delle mani …Osteopatia – come si legge nel certificato medico del 28.08.2023 a firma della D.ssa Artrosi CP_2 vertebrale e alle ginocchia coxartrosi bilaterale …discopatie; pregressa frattura IV metarso piede sn. Depressione artrosica polso /mano bilaterale;
caviglia/piedi bilaterale in atto algia…
2 e alle ginocchia bilaterale alla digitopressione limitazione funzionale dei movimenti, deambula con appoggio con facile affaticabilità – come si legge nel referto fisiatrico del
31.03.2023 (Doc. 7); Spondiloartrosi diffusa con scoliosi lombare. Discopatie multiple con protrusioni …. Osteoporosi diffusa- come si legge nel certificato medico del 13.06.2023 a firma del Dott. Doc. 8) ed altre patologie meglio descritte nella documentazione Per_3 medica allegata nel fascicolo del giudizio per ATP.
Precisava, ancora, che in seguito a tali gravi patologie, in data 11.12.2023 su domanda del
13.09.2023 veniva sottoposta a visita medica dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile delle condizioni visive e della sordità - ASL Via Etnea 56 Pedara - e veniva riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al
73% - Percentuale 50% e che veniva riconosciuta portatore di handicap art. 3 comma 1L.
104/92, pertanto considerata la mancata concessione dei chiesti benefici , nonostante le gravi patologie dalle quali è affetta , la stessa è stata costretta ad adire l'Autorità Giudiziaria per il riconoscimento della pensione d'invalidità Civile e per essere riconosciuta soggetto portatore di handicap in situazione di gravità che necessita di assistenza permanente continua e globale ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92;
Precisava, quindi, che con ricorso ex art. 445 Bis c.p.c., iscritto con R.G. N° 2996/2024 ha chiesto ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. l'Accertamento Tecnico preventivo medico legale per il riconoscimento dei benefici richiesti e che il nominato CTU, depositata la consulenza, giungendo alle seguenti conclusioni: “……….. sia affetta da un complesso Parte_1 patologico consistente in Spondilodiscoartrosi lombare a lieve incidenza funzionale in soggetto con scoliosi destro convessa lombare – Alterazioni artrosiche delle mani con secondaria disfunzionalità di grado lieve. Il complesso delle afflizioni di cui in diagnosi rende la periziata invalida con riduzione del 60% della generica capacità lavorativa. Per quanto riferito alle disposizione della legge 104/92, si conferma l'orientamento espresso da parte della Commissione di Prima Istanza, che ha ritenuto l'odierna periziata soggetto “portatore di handicap in condizione di non gravità art. 3 comma 1 ” negava alla ricorrente i benefici richiesti.
Concludeva chiedendo: Accogliere la domanda avanzata con il ricorso introduttivo del giudizio, dichiarando lo status invalidante richiesto per il conseguimento della pensione d'invalidità civile a decorrere dalla data della domanda amministrativa;
Riconoscere alla ricorrente un grado d'invalidità pari e/o superiore al 74% dalla data della domanda
3 amministrativa e/o da quella diversa data che verrà determinata dal nominando CTU e riconoscere la ricorrente soggetto portatore di handicap in situazione di gravità che necessita di assistenza continua permanente e globale ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92; CP_ Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: -rigettare il ricorso, in quanto infondato e non provato. Con condanna di controparte alle spese di lite. In via subordinata, compensare le spese di lite, nella ipotesi di riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva a quella richiesta, trattandosi di una ipotesi di soccombenza reciproca.
Fissata la prima udienza, all'udienza del 3/03/2025 il giudice, dopo aver accertato l'integrità del contraddittorio, disponeva la rinnovazione della CTU e rinviava la causa per l'esame della relazione e l'eventuale discussione e decisione. Con successivo provvedimento, del 26.08.25 agosto del 2025, la coordinatrice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa Federica
Porcelli, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria. Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto Giudice
Onorario, l'udienza, poi differita al 21.11.2025 con sollecito al CTU di depositare la relazione di Consulenza tecnica, è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti
4 contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Posto ciò, venendo al merito il ricorso si palesa infondato e non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di vedersi riconoscere un grado d'invalidità pari e/o superiore al 74% dalla data della domanda amministrativa e/o da quella diversa data determinata dal nominando CTU e vedersi riconoscere quale soggetto portatore di handicap in situazione di gravità che necessita di assistenza continua permanente e globale ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92…”.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni analoghe ritenendo che “La Sig.ra , in atto è Parte_1 affetta da “Spondiloartrosi, poliartrosi cronica degenerativa”. Per tali patologie lo stesso risulta invalido civile con riduzione della capacità nella percentuale del 60%, in considerazione della visita da me espletata e della documentazione addotta. Inoltre, le difficoltà a svolgere le comuni attività, in considerazione del quadro generale clinico funzionale rendono, di piena evidenza, la perizianda portatrice di handicap secondo quanto previsto dalla Legge 104/1992, Art. 3, comma 1. Viene quindi confermato il giudizio della precedente CTU.
Nel giungere a tale conclusione il consulente ha evidenziato “I presenti accertamenti medico- legali, unitamente alla disamina della documentazione sanitaria ostensibile, consentono di asserire che la sig.ra , di anni 65 è affetta da “Spondiloartrosi, poliartrosi Parte_1 cronica degenerativa”. Nel verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità Civile del 11/12/2023, la commissione perveniva alla seguente diagnosi:
“Spondiloartrosi con discopatie. , utilizzando i codici del DM 5/2/92: 7006 - 7008. Pt_2
5 La percentuale riconosciuta era del 50%. Nella CTU redatta dal dott. la percentuale Per_4 riconosciuta era del 60%. Sulla base della diagnosi posta da questo C.T.U. e in riferimento ai Codici del DM 5/2/92 si può quantificare l'invalidità nella misura del 60% (sessanta per cento)” e ancora, “Nello specifico:
• Per la diagnosi di “Spondiloartrosi, poliartrosi cronica degenerativa” si valutano varie voci tabellari per individuare quella corretta. Sicuramente la piu vicina è la voce 7004
“SPONDILOARTRITE ANCHILOPOIETICA” tabellata al 55% che meglio qualifica l'intero quadro. A cio vi è da aggiungere la scoliosi (che dalla documentazione non è attestata avere curvature superiore a 40°). Altra voce utile per l'indagine, essendo presente un quadro pluriarticolare potrebbe, in caso, essere d'appoggio la voce “ARTRITE REUMATOIDE Tes_1
CON CRONICIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI” del 50%. Tale voce è comunque inidonea alla reale manifestazione clinica, per cui solo in parte potrebbe essere considerato.
Complessivamente tra le due voci tabellari in considerazione della poliartrosi, è corretto quantificare al 60%.
Pertanto, utilizzando la formula riduzionistica o formula scalare di BA come si conviene nel caso di infermità plurime coesistenti, si perviene ad una percentuale del 60%.
Inoltre, le difficoltà a svolgere le comuni attività, in considerazione del quadro generale clinico funzionale rendono, di piena evidenza, la sig.ra portatrice di Parte_1 handicap secondo quanto previsto dalla Legge 104/1992, Art. 3, comma 1 “È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Per tutto quanto esposto e considerato, il ricorso va rigettato
Avuto riguardo alla natura della causa e alla reciproca posizione delle parti in causa appaiono sussistere ragioni per disporre la compensazione delle spese di entrambe le fasi di giudizio.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, stante la dichiarazione della ricorrente di cui CP_ all'art. 152 disp. att. c.p.c., vanno poste a carico dell'
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
Dichiara che la Sig.ra in atto è affetta da “Spondiloartrosi, poliartrosi Parte_1 cronica degenerativa”. Per tali patologie la stesso risulta invalida civile con riduzione della capacità nella percentuale del 60%, e portatrice di handicap secondo quanto previsto dalla
Legge 104/1992, Art. 3, comma 1 e rigetta il ricorso;
spese compensate.
le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza CP_ tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico dell' e liquidate come da separati decreti
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 25 OTTOBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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