Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 4066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4066 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 22 maggio 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 20919/2024 RG RA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Parte_1
Panico e Lucia Rambone ricorrente -
CONTRO in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli resistente -
Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti la sig.ra esponeva: Parte_1
che era dipendente della resistente a far data dal 26.02.1982, inquadrata nella IV qualifica funzionale, ai sensi dell'art. 4, comma 8, L. 312/1980 assegnata presso il Comando Forze Operative
Sud, sede di Napoli;
che il ministero aveva provveduto, ai sensi dell'art. 1 D.P.R. del 09.06.1981, n. 310 e dell'art. 3
D.P.R. del 25.06.1983, n. 344, a dare attuazione alla nuova struttura della retribuzione, così come prevista dalla normativa di cui alla legge 312/1980; che la legge 312/1980, nell'ambito della nuova struttura retributiva, stabiliva anche una progressione legata esclusivamente all'anzianità di servizio sulla base del principio di automaticità; che, successivamente, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. dell'08.05.1987, n. 266, il ministero aveva provveduto a rimodellare la progressione economica a mezzo dell'istituto della retribuzione individuale di anzianità, c.d. , articolata anch'essa su struttura biennale, tuttavia, non in classi e Per
scatti; che con D.L. 384/1992, era stato espressamente previsto, all'art. 7, co. 1, che “Resta ferma sino al
31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983 n. 93 […]” che disciplinava l'assetto di tutto il pubblico impiego;
che, tuttavia, la L. n. 388/2000 (Legge Finanziaria), all'art. 51, co. 3, aveva reinterpretato la norma di cui all'art. 7, co. 1, del D.L. n. 384/1992, stabilendo che la stessa “… si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983 n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità”; che la Corte Costituzionale, in forza di sentenza n. 4/2024, aveva dichiarato l'incostituzionalità della norma di cui alla L. n. 388/2000 in quanto in contrasto con gli artt. 3, 111 co. 1 e 2 e 117 co. 1
Cost., quest'ultimo anche in relazione all'art. 6 CEDU, rilevando la natura innovativa e non interpretativa della norma stessa, con conseguente rinnovata efficacia della norma di cui all'art. 7, co. 1, D.L n. 383/1992; che, all'esito della verifica sulla retribuzione corrisposta dall'Amministrazione, era emerso che le era stato corrisposto, a titolo di RIA, un importo inferiore rispetto a quello spettante, in quanto non erano stati calcolati correttamente gli aumenti dovuti, a titolo di RIA, né tantomeno a calcolare quelli relativi al periodo dall'01.01.1991 al 31.12.1993, violando, pertanto, l'art. 7, comma 1, D.L.
384/1992; che l'importo mensile, a titolo di RIA, erogato dall'Amministrazione resistente era pari ad euro
56,51, così come risultante dalle buste paga allegate agli atti;
che l'importo suddetto non risultava corretto come poteva evincersi dalla analisi aritmetica degli importi, a titolo di RIA, spettanti sulla base delle normative di cui al D.P.R. 266/1987 e al D.P.R.
44/1990, a decorrere dal 01.01.1983, data di maturazione della , fino al 31.12.1993; Per
che, pertanto, vantava, per il periodo 01 febbraio 2019 – 31 agosto 2024, un credito, a titolo di differenze retributive RIA, pari ad euro 781,22; che, inoltre, all'esito della verifica, era emerso, altresì, che non le era stato mai corrisposto alcun importo, a titolo di maggiorazione RIA, nonostante l'anzianità maturata dalla stessa;
che ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, 4° comma, D.P.R. 44/1990 e dell'art. 7, 1° comma,
D.L. n. 383/1992, del quale ultimo si era già evidenziata la rinnovata efficacia in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2024, ai fini del calcolo della maggiorazione RIA, bisognava tener conto dell'anzianità di servizio fino al 31.12.1993; che avendo maturato, alla data del 31.12.1993, un'anzianità di servizio pari a 11 anni e 8 mesi, pertanto superiore ai 10 anni, aveva diritto ad un importo, a titolo di maggiorazione RIA, corrispondente alla IV qualifica funzionale, relativo all'anzianità di servizio di 10 anni, pari al doppio della somma di L. 400.000; 3
che, quindi, vantava, relativamente al periodo 1° febbraio 2019 – 31 agosto 2024, un credito, a titolo di differenze retributive maggiorazione RIA, pari ad euro 2.306,81 (importo ottenuto moltiplicando la somma di euro 34,43 per n. 67 mesi); che inoltre, i suddetti diritti di credito comportavano il sorgere dell'ulteriore diritto ad ottenere l'incremento del trattamento economico di fine servizio spettante, in quanto la RIA e la maggiorazione RIA sono qualificabili quali elementi costituenti la struttura della retribuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del CCNL del 16/05/1995.
Sulla base di tali premesse, concludeva chiedendo all'adito Tribunale: “A) In via principale, accertare e dichiarare il proprio diritto a vedersi riconoscere i corretti importi, a titolo di scatti biennali di anzianità maturati e/o Retribuzione individuale di anzianità (c.d. RIA), sulla base della progressione biennale della retribuzione individuale di anzianità e nel rispetto del principio di automaticità di cui alla legge 312/1980 a decorrere dall'1.1.1983 e fino al 31.12.1984 per euro
170,43, a decorrere dall'01.01.1985 e fino al 31.12.1986 per euro 170,43, a decorrere dall'01.01.1987 e fino al 31.12.1988 per euro 136,34, a decorrere dall'01.01.1989 e fino al
31.12.1990 per euro 136,34, a decorrere dall'01.01.1991 e fino al 31.12.1992 per euro 136,34, a decorrere dall'01.01.1993 e fino al 31.12.1993 per euro 68,17 o in diverse somme, minori o maggiori, che l'On.le Giudicante riterrà eque e giuste;
B) Sempre in via principale, accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire le differenze retributive, a titolo di RIA, precisamente, nell'importo complessivo di euro 781,22, a decorrere dall'01.02.2019 e fino al 31.08.2024 o in una diversa somma, minore o maggiore, che l'On.le
Giudicante riterrà equa e giusta, e, conseguentemente, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento della detta somma, così come precedentemente indicata, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
C) Altresì in via principale, accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire le differenze retributive, a titolo di maggiorazione RIA, precisamente, nell'importo complessivo di euro
2.306,81, a decorrere dall'01.02.2019 e fino al 31.08.2024 o in una diversa somma, minore o maggiore, che l'On.le Giudicante riterrà equa e giusta, e, conseguentemente, condannare
l'Amministrazione resistente al pagamento della detta somma, così come precedentemente indicata, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
D) Altrettanto in via principale, accertare e dichiarare il proprio conseguente diritto ad ottenere il ricalcolo della c.d. buonuscita e/o Trattamento di fine servizio (c.d. , nella somma di euro Co
1.142,97 o in una diversa somma, minore o maggiore, che l'On.le Giudicante riterrà equa e giusta;
E) Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione ai procuratori dichiaratisi anticipatari”. 4
Si costituiva il he, in via preliminare, chiedeva disporre la riunione di Controparte_1
giudizi attesa la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva con quello recante il numero più remoto di R.G. 19359/24.
Eccepiva il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario, sostenendo che si tratta di controversia relativa a questioni attinenti a periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data del 1° luglio 1998 e, come tale, sottratta alla cognizione del giudice ordinario.
In via gradata, rispetto alla preliminare eccezione di difetto di giurisdizione, eccepiva la prescrizione delle differenze retributive richieste da controparte per il periodo di lavoro anteriore al quinquennio di presentazione della domanda giudiziale.
Nel merito, rilevava che la pretesa della ricorrente risultava infondata per tabulas poiché il decreto di trattamento economico n. 32727 del 28 novembre 1996 emesso dall'Amministrazione era stato elaborato nella corretta applicazione delle normative che si erano succedute nel corso degli anni e dall'esame del decreto di inquadramento economico del 1996 emergeva che: per il periodo antecedente all'1/1/1987 (26/02/1982-31/12/1986) l'Amministrazione aveva riconosciuto 11 ratei in più (in totale 59 ratei) rispetto a quanto richiesto dalla ricorrente (48 ratei): nella domanda giudiziale, infatti, la sig.ra non considerava il periodo di anzianità Pt_1
antecedente al 1°.01.1983 pari ad 11 mesi;
per questo stesso periodo (antecedente al 1987) l'importo utilizzato nel ricorso come base di calcolo dell'incremento del 6% era palesemente errato in quanto l'importo di L.
5.500.000 utilizzato era il valore stipendiale del sesto livello retributivo e non quello del quarto (Lire 4.400.000);
l'intero calcolo effettuato nel ricorso, non risultava corretto in quanto l'importo di lire 330.000 a biennio calcolato dal patrocinio ricorrente era errato, essendo corretto l'importo pari a L. 264.000 per ciascun biennio (6% di L.
4.400.000 importo stipendiale del quarto livello);
che ad ulteriore dimostrazione dell'errore in cui era incorso la ricorrente rilevava la circostanza che per le pretese successive al 1°.
1.1987 faceva riferimento sempre a L. 264.000 come valore d'incremento e non più a L. 330.000; per quanto riguardava il biennio successivo (01/01/1987-31/12/1988) rilevava che l'Amministrazione come si evinceva nel decreto 32727 del 28.11.1996, in applicazione dell'art. 9 del D.P.R. 44 del 17 gennaio 1990, dal 1 gennaio 1989 aveva riconosciuto, per il quarto livello retributivo, a titolo di Retribuzione Individuale di Anzianità, L. 264.000 esattamente quanto richiesto in ricorso per detto periodo;
l'art. 9 comma 4 del D.P.R. 44 del 17 gennaio 1990 aveva anche stabilito un secondo incremento della Retribuzione di Anzianità con decorrenza 1° gennaio 1990 in base a dei parametri non più 5
legati al sistema e agli importi delle classi e scatti biennali bensì all'anzianità di servizio complessiva;
che era di tutta evidenza che con il decreto di inquadramento n. 32727/1996, l'amministrazione aveva regolarmente riconosciuto alla decorrenza prevista dalla legge (1 gennaio 1990) l'importo di
L. 400.000, importo che la ricorrente tuttavia reclamava come non attribuito e non percepito;
che essendo stato abolito il meccanismo biennale di incremento stipendiale in classi e scatti, gli unici incrementi retributivi per anzianità maturata dalla ricorrente erano quelli previsti dal citato
D.P.R. del 17 gennaio 1990, n. 44 relativi agli incrementi R.I.A con decorrenza 1 gennaio 1989 e 1 gennaio 1990 con le modalità e importi precedentemente esposti;
che in conclusione l'Amministrazione col decreto di inquadramento economico n. 32727 del 28 novembre 1996, nel rispetto della normativa vigente all'epoca dei fatti aveva correttamente attribuito quanto spettante alla sig.ra L. 649.000 di R.I.A. con decorrenza 1° gennaio Pt_1
1987 (264.000x2) pari a due classi intere (Lire 528.000) + 11 ratei mensili residui (pari a Lire
121.000), con riconoscimento di 59 ratei mensili anziché i soli 48 richiesti dalla ricorrente;
L. 264.000 incremento R.I.A. previsto all'art. 1 del D.P.R. 44/1990 con decorrenza 1° gennaio
1989;
L. 400.000 incremento R.I.A. previsto dall'art. 4 del D.P.R. 44/1990 con decorrenza 1° gennaio
1990; che la Retribuzione Individuale di Anzianità annua complessivamente spettante dal 1° gennaio 1990 risultava pertanto pari a L. 1.313.000 (649.000 + 264.000 + 400.000) corrispondenti ad euro 678,12
(mensile 56,51); che detto importo veniva confermato anche dal ricorrente al punto Q delle premesse quando dichiarava di percepire 56,51 euro mensili.
Con riguardo alla domanda di riconoscimento della R.I.A. in misura doppia ex art. 9 comma 5 DPR
n. 44/1990 (R.I.A. dei 10 anni - Lire 800.000), rilevava che secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sia antecedente che successiva alla sentenza della Corte Costituzionale n. 4 del 2024) il beneficio RIA in argomento subiva gli effetti del blocco salariale introdotto dal 3° comma dell'art. 7 del D.L. 19 settembre 1992 n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992 n.
438 per cui “il quinquennio di effettivo servizio utile per conseguire il beneficio della retribuzione individuale di anzianità previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 9 del DPR 17 gennaio 1990 n. 44 possa essere utilmente maturato oltre il 31 dicembre del 1990 ma in ogni caso entro e non oltre il 31 dicembre 1992”. Pertanto la pretesa del beneficio RIA nella misura doppia di Lire 800.000 non doveva essere riconosciuto atteso che la ricorrente (assunta con decorrenza giuridica il 19 gennaio 6
1983 e con decorrenza economica il 7 marzo 1983) non aveva maturato, al 31 dicembre 1992, i 10 anni di anzianità di servizio utili alla maturazione del suddetto beneficio.
In ordine agli effetti della sentenza n. 4/2024 della Corte Costituzionale, evidenziava che non sembrava potesse produrre i suoi effetti sui rapporti giuridici ormai esauriti;
Eccepiva, infine, per l'infondatezza della pretesa volta ad ottenere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle eventuali somme liquidate a titolo di differenze retributive.
Concludeva in via preliminare disporre l'eventuale riunione con il procedimento n. R.G. 19359/24, per la declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo, nel merito per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Sulla documentazione in atti la causa veniva discussa e decisa con sentenza del cui dispositivo era data lettura in udienza.
La domanda è parzialmente fondata.
Non può essere accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Per tutte le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, a prescindere dall'epoca in cui si è verificata la lesione della situazione soggettiva dedotta, sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, qualora la domanda sia stata proposta dopo la scadenza del termine transitorio del 15 settembre 2000.
Infondata è l'eccezione di prescrizione in quanto la ricorrente ha allegato di aver inviato all'amministrazione resistente, in data 08.02.2024, missiva a mezzo PEC quale atto interruttivo della prescrizione.
Nel merito, la controversia riguarda il riconoscimento delle differenze retributive a titolo di
Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) e di maggiorazione della RIA, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2024.
L'art. 9 del D.P.R. n. 44/1990, recante “Recepimento dell'accordo sindacale per il triennio 1988-90 relativo al comparto del personale dei Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68”, disciplinava la retribuzione individuale di anzianità (c.d. RIA), disponendo quanto segue: “1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi: [...] Qualifica
IV L. 264.000 [...].
4. Al personale che, alla data del 1° gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale, compete dalle date suddette una maggiorazione della retribuzione 7
individuale di anzianità nelle sotto indicate misure annue lorde: prima, seconda e terza qualifica funzionale: L. 300.000;
quarta, quinta e sesta qualifica funzionale: L. 400.000;
settima, ottava e nona qualifica funzionale: L. 500.000. 5. Le misure delle maggiorazioni di cui al comma 4 sono, con le stesse decorrenze stabilite nel medesimo comma 4, raddoppiate e quadruplicate nei confronti del personale che, nell'arco della vigenza contrattuale, abbia o maturi, rispettivamente, dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni.”
L'art. 7, comma 1, del D.L. n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1992, n. 438, disponeva che “Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93 e successive modificazioni ed integrazioni”.
L'art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) aveva interpretato l'art. 7, comma 1, del D.L. n. 384/1992 nel senso che “la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 4/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000, in quanto norma non interpretativa, bensì innovativa con effetti retroattivi, lesiva del legittimo affidamento dei lavoratori e contrastante con gli artt. 3, 111, commi 1 e 2, e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU.
Dall'esame della documentazione in atti, in particolare dal decreto di trattamento economico n.
32727 del 28 novembre 1996 prodotto dalla parte resistente, emerge che l'Amministrazione ha riconosciuto alla sig.ra inquadrata nella IV qualifica funzionale, i seguenti importi a titolo Pt_1
di RIA:
L. 649.000 con decorrenza 1° gennaio 1987 (264.000x2 pari a due classi intere di L. 528.000 + 11 ratei mensili residui pari a L. 121.000), con riconoscimento di 59 ratei mensili;
L. 264.000 come incremento RIA previsto all'art. 9, comma 1, del D.P.R. 44/1990 con decorrenza
1° gennaio 1989;
L. 400.000 come incremento RIA previsto dall'art. 9, comma 4, del D.P.R. 44/1990 con decorrenza
1° gennaio 1990. 8
Il totale della Retribuzione Individuale di Anzianità annua complessivamente riconosciuta dal 1° gennaio 1990 risulta pertanto pari a L. 1.313.000 (649.000 + 264.000 + 400.000), corrispondenti a euro 678,12 annui, ovvero euro 56,51 mensili.
La contestazione della parte ricorrente si fonda su due errori di calcolo:
l'assunzione, come base di calcolo per il periodo antecedente al 1987, dell'importo di L.
5.500.000 anziché di L. 4.400.000 (che è il corretto stipendio annuo lordo iniziale per la IV qualifica funzionale);
l'erronea determinazione dell'incremento biennale nella misura di L. 330.000 anziché di L. 264.000
(che corrisponde al 6% dello stipendio annuo lordo iniziale di L. 4.400.000).
Appare quindi evidente che il calcolo effettuato dalla ricorrente è errato nella sua premessa aritmetica, in quanto assume come base di calcolo lo stipendio previsto per la VI qualifica funzionale anziché quello corretto della IV qualifica. Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 344/1983, infatti, lo stipendio annuo lordo iniziale della IV qualifica funzionale era pari a L.
4.400.000 e non a
L.
5.500.000 come erroneamente indicato in ricorso.
Conseguentemente, la RIA riconosciuta dall'Amministrazione risulta correttamente calcolata secondo le disposizioni normative vigenti all'epoca.
Quanto alla pretesa relativa alla maggiorazione della RIA per il raggiungimento dei dieci anni di servizio, occorre richiamare l'art. 9, comma 5, del D.P.R. n. 44/1990, il quale prevede che le misure delle maggiorazioni di cui al comma 4 sono “raddoppiate e quadruplicate nei confronti del personale che, nell'arco della vigenza contrattuale, abbia o maturi, rispettivamente, dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni”.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000, deve ritenersi che il periodo rilevante per la maturazione dell'anzianità di servizio ai fini delle maggiorazioni della RIA si estenda fino al
31 dicembre 1993, in virtù della proroga disposta dall'art. 7, comma 1, del D.L. n. 384/1992.
La sig.ra assunta in data 26 febbraio 1982, ha maturato dieci anni di servizio in data 26 Pt_1
febbraio 1992, e quindi “nell'arco della vigenza contrattuale” prorogata fino al 31 dicembre 1993.
Pertanto, avrebbe diritto alla maggiorazione raddoppiata della RIA, pari a L. 800.000 annue
(corrispondenti al doppio dell'importo di L. 400.000 previsto per la quarta qualifica funzionale), a decorrere dal 26 febbraio 1992.
Tuttavia, è necessario considerare quanto disposto dall'art. 7, comma 3, del D.L. n. 384/1992, secondo cui “Per l'anno 1993 non trovano applicazione le norme che comunque comportano incrementi retributivi in conseguenza sia di automatismi stipendiali, sia dell'attribuzione di trattamenti economici, per progressione automatica di carriera, corrispondenti a quelli di funzioni 9
superiori, ove queste non siano effettivamente esercitate.” La giurisprudenza del Consiglio di Stato citata dalla parte resistente (C.d.S. n. 5522/2000, C.d.S. n. 7385/2024 e C.d.S. n. 7445/2024) ha interpretato questa disposizione nel senso che il blocco degli automatismi stipendiali per l'anno
1993 si applica anche alle maggiorazioni della , in quanto trattasi di incrementi retributivi Per
conseguenti ad automatismi. Questa interpretazione appare condivisibile, in quanto la maggiorazione della RIA per il raggiungimento dei dieci anni di servizio costituisce un tipico automatismo stipendiale, il cui riconoscimento è collegato al mero decorso del tempo di servizio.
Pertanto, in applicazione dell'art. 7, comma 3, del D.L. n. 384/1992, la maggiorazione raddoppiata della RIA non può essere riconosciuta per l'anno 1993.
Alla luce delle considerazioni svolte, si deve concludere che: la RIA base riconosciuta dall'Amministrazione, pari a euro 56,51 mensili, è stata correttamente calcolata;
La ricorrente ha diritto alla maggiorazione raddoppiata della RIA per il raggiungimento dei dieci anni di servizio, a decorrere dal 26 febbraio 1992 e fino al 31 dicembre 1992, in quanto per l'anno
1993 si applica il blocco degli automatismi stipendiali disposto dall'art. 7, comma 3, del D.L. n.
384/1992.
Poiché la ricorrente non ha mai percepito la maggiorazione raddoppiata della RIA, ha diritto alle relative differenze retributive per il periodo non prescritto e cioè a decorrere dal 08.02.2019, in virtù dell'atto interruttivo della prescrizione inviato in data 08.02.2024.
L'importo mensile della maggiorazione raddoppiata della RIA è pari a euro 34,43 (L. 800.000 / 12 =
L. 66.666,67, pari a euro 34,43). Per il periodo dal 08.02.2019 al 31.08.2024 (67 mesi), le differenze retributive ammontano a euro 2.306,81 (34,43 x 67).
Quanto alla domanda relativa all'incremento del trattamento di fine servizio, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 29 del CCNL Ministeri del 16.05.1995, la retribuzione individuale di anzianità, inclusa la relativa maggiorazione, costituisce un elemento della retribuzione che concorre alla determinazione della base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Pertanto, in conseguenza del riconoscimento della maggiorazione raddoppiata della RIA, dovrà essere ricalcolato anche il trattamento di fine servizio, tenendo conto dell'incremento retributivo derivante da tale maggiorazione.
Tuttavia, non può essere accolta la domanda di condanna al pagamento dell'importo di euro
1.142,97 indicato dalla ricorrente, in quanto tale cifra è stata calcolata assumendo erroneamente che la RIA base non fosse stata correttamente determinata, laddove la RIA base è stata correttamente determinata in quanto è solo la maggiorazione raddoppiata a non essere stata riconosciuta. Pertanto, 10
l'incremento del trattamento di fine servizio dovrà essere ricalcolato tenendo conto esclusivamente della maggiorazione raddoppiata della RIA pari a euro 34,43 mensili.
In relazione alla domanda di corresponsione degli accessori, deve essere rigettata la richiesta di cumulo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, in conformità a quanto previsto dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. La ricorrente ha diritto, sulle somme liquidate, agli interessi legali dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo.
Infine, quanto alle spese di lite, considerato l'esito del giudizio che ha visto un accoglimento solo parziale delle domande della ricorrente, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione per metà, ponendo il restante 50% a carico della parte resistente in proporzione alla soccombenza.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente a percepire la maggiorazione raddoppiata della retribuzione individuale di anzianità di cui all'art. 9, comma 5, del D.P.R. n. 44/1990, a decorrere dal 26 febbraio 1992;
2. condanna il al pagamento della somma di euro 2.306,81 a titolo di Controparte_1
differenze retributive per la maggiorazione raddoppiata della RIA per il periodo dal
08.02.2019 al 31.08.2024, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo;
3. dichiara il diritto della ricorrente alla rideterminazione del trattamento di fine servizio, tenendo conto della maggiorazione raddoppiata della RIA pari a euro 34,43 mensili;
4. respinge le restanti domande;
5. compensa per metà le spese di lite e condanna il al pagamento del Controparte_1
restante 50% delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 700,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Napoli, 22 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro