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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/10/2025, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, nella persona del dott. Liberato Faccenda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1798 dell'anno 2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione in data
22.7.2025, avente ad oggetto assicurazione contro i danni, vertente tra
C.F. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Clementina Pignataro (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._1 suo studio, sito in Catanzaro, Via A. Turco n. 31, giusta procura in calce alla comparsa di riassunzione attrice
e già (C.F. ), in persona del Responsabile Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
Direzione Sinistri, rappresentata e difesa dall'Avv. Simona de Septis (C.F. ) C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catanzaro, Via V. Ciaccio n. 12, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Conclusioni così come precisate all'udienza del 8.7.2025, sostituita ex art. 127 ter cod. proc. civ.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione del 26.3.2019, in seguito di declaratoria di incompetenza per valore del Giudice di Pace di Catanzaro del 25.2.2019, la società adiva l'intestato Parte_1
Tribunale citando la convenuta compagnia assicuratrice per l'udienza del 25.7.2019. CP_2
Esponeva di aver stipulato polizza assicurativa con la convenuta (polizza Multi Business n.
5781630) per la copertura da rischi incendio, furti e altri eventi per la propria attività commerciale
(Bar Atlantide), con un massimale di € 5.000 per somme di danaro e 10.000 per le macchinette elettroniche.
Precisava, quindi, che in data 20.11.2016, intorno alle ore 04:00 circa, presso i locali commerciali di cui alla suddetta attività subiva un'effrazione culminata nel furto di denaro dai cassetti e da cinque pagina 1 di 6 slot machines, oltre al furto del cassetto del registratore di cassa con le relative somme contenute;
dettagliatamente, riscontrava un ammanco di € 2.400,00 nei cassetti di tre slot machine e € 3.000,00 in altri tre cassetti, mentre verificava l'asportazione di complessivi € 1.228,00; alle somme rubate, si aggiungeva anche il danno delle slot machine, ritrovate distrutte dai Carabinieri, oltre ai costi necessari per acquisto di un cassetto di sicurezza e serrature.
Denunciato il sinistro alla propria Assicurazione in data 23.11.2016 – ponendo a sostegno della richiesta i verbali della PG che aveva effettuato i primi sopralluoghi -, quest'ultima, ritenendo non rilevabili segni di effrazione, rigettava la richiesta, ritenendo la polizza inoperativa;
per tali ragioni, proponeva il presente giudizio – riassunto in questa sede a seguito di incompetenza per valore - formulando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che la in persona Parte_2 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore (…) a causa dei fatti esposti, ha diritto ad essere risarcito/indennizzato in virtù della Polizza Multi Business n. 5781630 Ramo 09 – Prod. 05, per i danni subiti nella somma complessiva di € 15.000,00, ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà accertata e riconosciuta nel presente giudizio;
per l'effetto condannare l' Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore (…) al pagamento in favore della Società istante della somma di € 15.000. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori di legge del presente procedimento”.
Con comparsa del 28.6.2019, si costituiva la (successivamente denominata Controparte_3 [...]
eccependo l'inoperatività della polizza per violazione dell'art.
2.1. della medesima, data CP_1 dal mancato riscontro di segni di infrazione sulla saracinesca, con particolare riguardo all'elettrofreno di questa, e per violazione dell'art.
8.1 b, in quanto l'assicurato tardava nel trasmettere la denuncia del sinistro;
ancora, quanto alle slot machines eccepiva che queste non erano coperte da assicurazione alcuna in quanto non di proprietà della società attrice, ma detenute in virtù di un contratto di comodato d'uso a titolo gratuito.
Inoltre, evidenziava anche che l'attore, violando le condizioni contrattuali, fosse l'unico responsabile dell'evento prospettato, poiché non poneva in essere tutte le cautele necessarie al fine di evitare l'evento lamentato;
prospettava, in particolare, il convenuto, che tale omissione, rilevante non solo ai fini dell'operatività della polizza, era censurabile anche ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.
Tanto esposto, concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda avversa e, conseguentemente, di accertare e dichiarare che nulla era dovuto a titolo di indennizzo;
in subordine, chiedeva di contenere la domanda entro i limiti del massimale di polizza, ovvero € 5.000,00, tenendo anche conto della cooperazione colposa del danneggiato.
pagina 2 di 6 Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, cod. proc. civ., la causa, istruita mediante prova per testi, veniva trattenuta in decisione in data 22.7.2025 mediante concessione dei termini ridotti ex art. 190 cod. proc. civ.
***
In primo luogo, occorre respingere l'eccezione, sollevata dalla convenuta, in ordine alla tardività della denuncia del sinistro, ex art. 1913 cod. civ., atteso che, a prescindere dalla data in cui quest'ultima è stata formalmente inoltrata alla Compagnia d'assicurazione, è emerso dall'istruttoria che il teste escusso all'udienza del 10.11.2020, agente della convenuta al momento Testimone_1 del fatto, è stato contattato dall'attore il giorno dopo il sinistro e si è recato in pari data sui luoghi di causa.
Tale circostanza rende, quindi, infondata l'eccezione in parola, atteso che, ai sensi del primo comma della citata norma, “Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro”.
Procedendo con la disamina dell'ulteriore eccezione di merito svolta dalla difesa convenuta, va analizzata la dedotta assenza di prova della verificazione del sinistro mediante furto con effrazione;
la compagnia assicuratrice, infatti, ha sostenuto l'assenza di copertura assicurativa sostenendo che le condizioni generali di polizza (art. 2.1) coprirebbero i danni derivanti all'esercizio commerciale da furto esclusivamente nel caso in cui l'introduzione nei locali sia avvenuta mediante “rottura o scasso dei mezzi di protezione e chiusura”; circostanza che troverebbe la sua smentita alla luce della relazione redatta dall'Ing. a seguito del sopralluogo effettuato il 9.12.2016 (allegata alla Per_1 costituzione patre convenuta), inviato dalla Compagnia dopo la formale apertura del sinistro, il quale avrebbe escluso l'indennizzabilità per aver sostenuto che “l'ingresso dei ladri nel rischio assicurato è avvenuto, senza ombra di dubbio senza rottura e/o scasso di alcun elemento costituente la serranda”.
Dubbio che, invece, appare sussistere non solo da quanto affermato appena prima nella suddetta relazione (“Lo scrivente all'atto del sopralluogo constatava la fornitura e posa in opera di due nuove serrature e successivamente il danneggiato forniva anche la relativa fattura emessa il 12.12.2016 dalla S.A.R. di Rubino Sonia”) ma anche dai verbali dei Carabinieri prodotti da parte attrice (nei quali si fa riferimento anche a video acquisiti che hanno ripreso gli autori del furto), oltre che dal teste dallo stesso teste e dalla denuncia presentata dal legale rappresentante Testimone_1 Tes_2 della società attrice.
pagina 3 di 6 In tutti tali dati, emerge univocamente che l'ingresso dei ladri sarebbe avvenuto mediante rottura non della serranda ma della relativa serratura;
effrazione che avrebbe consentito di sollevare la saracinesca, aprire la porta scorrevole in alluminio e fare ingresso nel locale.
Tale episodio, quindi, assume le caratteristiche proprie del sinistro, come indicate al punto 2.1 delle condizioni generali di contratto.
Parimenti, deve essere respinta anche l'eccezione relativa alla asserita colpa grave tenuta dall'attrice e da ritenersi causa di esclusione della copertura del rischio, come prevista dall'art.
2.5 c) delle condizioni generali di contratto;
appare, infatti, evidente come l'attrice si sia non solo fornita di un sistema di videosorveglianza con guardiania, ma abbia anche provveduto a chiudere il locale con serrande in metallo, così tenendo una condotta ampiamente diligente in relazione al bene assicurato, non intravedendosi una condotta gravemente colposa.
Tanto premesso, la domanda è comunque infondata e pertanto deve essere respinta.
Occorre premettere che, quanto all'onere probatorio in materia di contratto di assicurazione contro i danni, è noto che tra gli obblighi dell'assicuratore, in relazione al tipo di assicurazione in esame, è quello di corrispondere l'indennizzo al verificarsi di un evento contemplato tra i rischi assicurati.
L'onere di provare la sussistenza di tali presupposti, ai fini della liquidazione dell'indennizzo, incombe sull'assicurato; come precisato dalla Suprema Corte, qualora venga domandato l'adempimento di un contratto non può farsi distinzione, quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, fra clausole generali e clausole speciali del contratto stesso, dal momento che tutte ed inscindibilmente attengono alla delimitazione dell'oggetto di esso, il quale, se contestato, deve essere provato unicamente dall'attore che intenda giovarsi dei relativi effetti, trattandosi di fatto costitutivo della domanda ai sensi del primo comma dell'art. 2697 cod. civ. Ne deriva, in particolare, che l'assicuratore della responsabilità civile convenuto per l'adempimento del contratto, nell'allegare l'esclusione della garanzia assicurativa, non propone un'eccezione in senso proprio e non solleva l'attore dagli oneri probatori che gli incombono, risolvendosi la detta allegazione nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda (cfr. Cass., n. 1946/98; Cass.,
n. 6108/06 e Cass., n. 4234/12).
In altri termini, nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale, temporale e modale in cui la garanzia opera, è sul medesimo assicurato che incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e, pertanto, concretamente indennizzabile (cfr. Cass., n. 30656/2017).
Ebbene, l'attore non ha fornito la minima prova del pregiudizio subito a seguito del furto. pagina 4 di 6 Invero, ha chiesto il pagamento dell'indennizzo assicurativo in relazione ad un episodio di furto avvenuto in data 20.11.2016; evento, quindi, che consentirebbe la corresponsione dell'indennizzo con riguardo a tutti i beni e i portavalori oggetto contenuti nell'attività; circostanza evincibile dalla pagina
10 delle CG di contratto allegate alla polizza, prodotte tuttavia da parte convenuta (all'art. 2.1, infatti, si evince come la compagnia di assicurazione si sia obbligata a indennizzare l'assicurato per i “danni materiali e diretti” per la perdita di “portavalori e contenuto”, come indicati nella polizza).
Quanto alle slot machines (rinvenute dai Carabinieri in altro luogo) se, da un lato, non è accoglibile l'eccezione di parte convenuta in relazione all'esclusione delle medesime dalla copertura assicurativa
– l'art.
5.6 delle CG esclude dalla garanzia i danni cagionati a terzi da cose detenute in custodia – dall'altro parte attrice non ha dimostrato la loro perdita di valore, la richiesta economica da parte dell'effettivo proprietario, i danni alle stesse cagionati o la loro totale e/o imparziale inservibilità.
Non vi è, quindi, alcun elemento (invero, nemmeno allegato) che consenta di quantificare la perdita subita.
Parimenti a dirsi del loro contenuto;
infatti, la documentazione allegata alla suddetta perizia
(peraltro riferibile al 22.11.2016, intestata alla società titolare della macchinetta elettronica e priva di qualsivoglia sottoscrizione) non consente di appurare, al momento del sinistro, il carico di danaro nei cassetti delle slot, ritenuto, invece, esistente in citazione;
si osserva, ancora, che l'attore ha anche in tal caso omesso di fornire idonea documentazione a riprova
Da ultimo, l'attrice ha allegato in citazione un danno – derivante dal furto – relativo ai costi per acquisto di “Cassetto di sicurezza…Display dop.alto…Riparazione sistema pos…Pannello dom…acquisto di una coppia di serrature per serranda”.
Ebbene, tali danni non risultano coperti dalla garanzia assicurativa.
Come è stato precisato, infatti, la CG contemplano espressamente sono i danni “diretti”, da intendersi, quindi, solo i danni provocati dall'azione delittuosa, non rientrando tra questi gli esborsi sostenuti dall'assicurato per far fronte alle sottrazioni illecite.
Peraltro, si osserva anche che l'attrice ha totalmente omesso di fornirne la relativa prova dell'esborso, pur avendolo preannunciato in citazione (pag. 2 “…come da pezze giustificative che saranno prodotte in giudizio”).
Mentre il “display”, “sistema pos” e “Pannello” non sono nemmeno menzionati in citazione tra i beni sottratti nel corso del furto (per cui non si comprende perché gli stessi siano indicati tra le spese che l'attrice sarebbe stata costretta ad affrontare), non appare verosimile che il costo per la sostituzione delle serrature sia quello effettivamente indicato nella fattura n. 24/2016 del 12.12.2016 allegata alla perizia della convenuta. pagina 5 di 6 Invero, tale documento contabile, come già osservato, è stato acquisito dall'Ing. a Tes_2 seguito del sopralluogo del 9.12.2016; tuttavia, le serrature risultavano già presenti in pari data, mentre la fattura è stata emessa tre giorni dopo, così rendendo poco verosimile – in assenza di prove contrarie fornite dall'attrice – che la stessa sia riferisca proprio alle serrature effettivamente applicate.
Alla luce delle suddette considerazioni, dunque, la domanda risulta integralmente infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. n.
55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (e, quindi, secondo lo scaglione per le cause di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00), secondo i valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Liberato Faccenda, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna l'attrice alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite, liquidate in €
5.077,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge.
Catanzaro, 10.10.2025.
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, nella persona del dott. Liberato Faccenda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1798 dell'anno 2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione in data
22.7.2025, avente ad oggetto assicurazione contro i danni, vertente tra
C.F. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Clementina Pignataro (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._1 suo studio, sito in Catanzaro, Via A. Turco n. 31, giusta procura in calce alla comparsa di riassunzione attrice
e già (C.F. ), in persona del Responsabile Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
Direzione Sinistri, rappresentata e difesa dall'Avv. Simona de Septis (C.F. ) C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catanzaro, Via V. Ciaccio n. 12, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Conclusioni così come precisate all'udienza del 8.7.2025, sostituita ex art. 127 ter cod. proc. civ.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione del 26.3.2019, in seguito di declaratoria di incompetenza per valore del Giudice di Pace di Catanzaro del 25.2.2019, la società adiva l'intestato Parte_1
Tribunale citando la convenuta compagnia assicuratrice per l'udienza del 25.7.2019. CP_2
Esponeva di aver stipulato polizza assicurativa con la convenuta (polizza Multi Business n.
5781630) per la copertura da rischi incendio, furti e altri eventi per la propria attività commerciale
(Bar Atlantide), con un massimale di € 5.000 per somme di danaro e 10.000 per le macchinette elettroniche.
Precisava, quindi, che in data 20.11.2016, intorno alle ore 04:00 circa, presso i locali commerciali di cui alla suddetta attività subiva un'effrazione culminata nel furto di denaro dai cassetti e da cinque pagina 1 di 6 slot machines, oltre al furto del cassetto del registratore di cassa con le relative somme contenute;
dettagliatamente, riscontrava un ammanco di € 2.400,00 nei cassetti di tre slot machine e € 3.000,00 in altri tre cassetti, mentre verificava l'asportazione di complessivi € 1.228,00; alle somme rubate, si aggiungeva anche il danno delle slot machine, ritrovate distrutte dai Carabinieri, oltre ai costi necessari per acquisto di un cassetto di sicurezza e serrature.
Denunciato il sinistro alla propria Assicurazione in data 23.11.2016 – ponendo a sostegno della richiesta i verbali della PG che aveva effettuato i primi sopralluoghi -, quest'ultima, ritenendo non rilevabili segni di effrazione, rigettava la richiesta, ritenendo la polizza inoperativa;
per tali ragioni, proponeva il presente giudizio – riassunto in questa sede a seguito di incompetenza per valore - formulando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che la in persona Parte_2 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore (…) a causa dei fatti esposti, ha diritto ad essere risarcito/indennizzato in virtù della Polizza Multi Business n. 5781630 Ramo 09 – Prod. 05, per i danni subiti nella somma complessiva di € 15.000,00, ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà accertata e riconosciuta nel presente giudizio;
per l'effetto condannare l' Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore (…) al pagamento in favore della Società istante della somma di € 15.000. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori di legge del presente procedimento”.
Con comparsa del 28.6.2019, si costituiva la (successivamente denominata Controparte_3 [...]
eccependo l'inoperatività della polizza per violazione dell'art.
2.1. della medesima, data CP_1 dal mancato riscontro di segni di infrazione sulla saracinesca, con particolare riguardo all'elettrofreno di questa, e per violazione dell'art.
8.1 b, in quanto l'assicurato tardava nel trasmettere la denuncia del sinistro;
ancora, quanto alle slot machines eccepiva che queste non erano coperte da assicurazione alcuna in quanto non di proprietà della società attrice, ma detenute in virtù di un contratto di comodato d'uso a titolo gratuito.
Inoltre, evidenziava anche che l'attore, violando le condizioni contrattuali, fosse l'unico responsabile dell'evento prospettato, poiché non poneva in essere tutte le cautele necessarie al fine di evitare l'evento lamentato;
prospettava, in particolare, il convenuto, che tale omissione, rilevante non solo ai fini dell'operatività della polizza, era censurabile anche ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.
Tanto esposto, concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda avversa e, conseguentemente, di accertare e dichiarare che nulla era dovuto a titolo di indennizzo;
in subordine, chiedeva di contenere la domanda entro i limiti del massimale di polizza, ovvero € 5.000,00, tenendo anche conto della cooperazione colposa del danneggiato.
pagina 2 di 6 Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, cod. proc. civ., la causa, istruita mediante prova per testi, veniva trattenuta in decisione in data 22.7.2025 mediante concessione dei termini ridotti ex art. 190 cod. proc. civ.
***
In primo luogo, occorre respingere l'eccezione, sollevata dalla convenuta, in ordine alla tardività della denuncia del sinistro, ex art. 1913 cod. civ., atteso che, a prescindere dalla data in cui quest'ultima è stata formalmente inoltrata alla Compagnia d'assicurazione, è emerso dall'istruttoria che il teste escusso all'udienza del 10.11.2020, agente della convenuta al momento Testimone_1 del fatto, è stato contattato dall'attore il giorno dopo il sinistro e si è recato in pari data sui luoghi di causa.
Tale circostanza rende, quindi, infondata l'eccezione in parola, atteso che, ai sensi del primo comma della citata norma, “Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro”.
Procedendo con la disamina dell'ulteriore eccezione di merito svolta dalla difesa convenuta, va analizzata la dedotta assenza di prova della verificazione del sinistro mediante furto con effrazione;
la compagnia assicuratrice, infatti, ha sostenuto l'assenza di copertura assicurativa sostenendo che le condizioni generali di polizza (art. 2.1) coprirebbero i danni derivanti all'esercizio commerciale da furto esclusivamente nel caso in cui l'introduzione nei locali sia avvenuta mediante “rottura o scasso dei mezzi di protezione e chiusura”; circostanza che troverebbe la sua smentita alla luce della relazione redatta dall'Ing. a seguito del sopralluogo effettuato il 9.12.2016 (allegata alla Per_1 costituzione patre convenuta), inviato dalla Compagnia dopo la formale apertura del sinistro, il quale avrebbe escluso l'indennizzabilità per aver sostenuto che “l'ingresso dei ladri nel rischio assicurato è avvenuto, senza ombra di dubbio senza rottura e/o scasso di alcun elemento costituente la serranda”.
Dubbio che, invece, appare sussistere non solo da quanto affermato appena prima nella suddetta relazione (“Lo scrivente all'atto del sopralluogo constatava la fornitura e posa in opera di due nuove serrature e successivamente il danneggiato forniva anche la relativa fattura emessa il 12.12.2016 dalla S.A.R. di Rubino Sonia”) ma anche dai verbali dei Carabinieri prodotti da parte attrice (nei quali si fa riferimento anche a video acquisiti che hanno ripreso gli autori del furto), oltre che dal teste dallo stesso teste e dalla denuncia presentata dal legale rappresentante Testimone_1 Tes_2 della società attrice.
pagina 3 di 6 In tutti tali dati, emerge univocamente che l'ingresso dei ladri sarebbe avvenuto mediante rottura non della serranda ma della relativa serratura;
effrazione che avrebbe consentito di sollevare la saracinesca, aprire la porta scorrevole in alluminio e fare ingresso nel locale.
Tale episodio, quindi, assume le caratteristiche proprie del sinistro, come indicate al punto 2.1 delle condizioni generali di contratto.
Parimenti, deve essere respinta anche l'eccezione relativa alla asserita colpa grave tenuta dall'attrice e da ritenersi causa di esclusione della copertura del rischio, come prevista dall'art.
2.5 c) delle condizioni generali di contratto;
appare, infatti, evidente come l'attrice si sia non solo fornita di un sistema di videosorveglianza con guardiania, ma abbia anche provveduto a chiudere il locale con serrande in metallo, così tenendo una condotta ampiamente diligente in relazione al bene assicurato, non intravedendosi una condotta gravemente colposa.
Tanto premesso, la domanda è comunque infondata e pertanto deve essere respinta.
Occorre premettere che, quanto all'onere probatorio in materia di contratto di assicurazione contro i danni, è noto che tra gli obblighi dell'assicuratore, in relazione al tipo di assicurazione in esame, è quello di corrispondere l'indennizzo al verificarsi di un evento contemplato tra i rischi assicurati.
L'onere di provare la sussistenza di tali presupposti, ai fini della liquidazione dell'indennizzo, incombe sull'assicurato; come precisato dalla Suprema Corte, qualora venga domandato l'adempimento di un contratto non può farsi distinzione, quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, fra clausole generali e clausole speciali del contratto stesso, dal momento che tutte ed inscindibilmente attengono alla delimitazione dell'oggetto di esso, il quale, se contestato, deve essere provato unicamente dall'attore che intenda giovarsi dei relativi effetti, trattandosi di fatto costitutivo della domanda ai sensi del primo comma dell'art. 2697 cod. civ. Ne deriva, in particolare, che l'assicuratore della responsabilità civile convenuto per l'adempimento del contratto, nell'allegare l'esclusione della garanzia assicurativa, non propone un'eccezione in senso proprio e non solleva l'attore dagli oneri probatori che gli incombono, risolvendosi la detta allegazione nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda (cfr. Cass., n. 1946/98; Cass.,
n. 6108/06 e Cass., n. 4234/12).
In altri termini, nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale, temporale e modale in cui la garanzia opera, è sul medesimo assicurato che incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e, pertanto, concretamente indennizzabile (cfr. Cass., n. 30656/2017).
Ebbene, l'attore non ha fornito la minima prova del pregiudizio subito a seguito del furto. pagina 4 di 6 Invero, ha chiesto il pagamento dell'indennizzo assicurativo in relazione ad un episodio di furto avvenuto in data 20.11.2016; evento, quindi, che consentirebbe la corresponsione dell'indennizzo con riguardo a tutti i beni e i portavalori oggetto contenuti nell'attività; circostanza evincibile dalla pagina
10 delle CG di contratto allegate alla polizza, prodotte tuttavia da parte convenuta (all'art. 2.1, infatti, si evince come la compagnia di assicurazione si sia obbligata a indennizzare l'assicurato per i “danni materiali e diretti” per la perdita di “portavalori e contenuto”, come indicati nella polizza).
Quanto alle slot machines (rinvenute dai Carabinieri in altro luogo) se, da un lato, non è accoglibile l'eccezione di parte convenuta in relazione all'esclusione delle medesime dalla copertura assicurativa
– l'art.
5.6 delle CG esclude dalla garanzia i danni cagionati a terzi da cose detenute in custodia – dall'altro parte attrice non ha dimostrato la loro perdita di valore, la richiesta economica da parte dell'effettivo proprietario, i danni alle stesse cagionati o la loro totale e/o imparziale inservibilità.
Non vi è, quindi, alcun elemento (invero, nemmeno allegato) che consenta di quantificare la perdita subita.
Parimenti a dirsi del loro contenuto;
infatti, la documentazione allegata alla suddetta perizia
(peraltro riferibile al 22.11.2016, intestata alla società titolare della macchinetta elettronica e priva di qualsivoglia sottoscrizione) non consente di appurare, al momento del sinistro, il carico di danaro nei cassetti delle slot, ritenuto, invece, esistente in citazione;
si osserva, ancora, che l'attore ha anche in tal caso omesso di fornire idonea documentazione a riprova
Da ultimo, l'attrice ha allegato in citazione un danno – derivante dal furto – relativo ai costi per acquisto di “Cassetto di sicurezza…Display dop.alto…Riparazione sistema pos…Pannello dom…acquisto di una coppia di serrature per serranda”.
Ebbene, tali danni non risultano coperti dalla garanzia assicurativa.
Come è stato precisato, infatti, la CG contemplano espressamente sono i danni “diretti”, da intendersi, quindi, solo i danni provocati dall'azione delittuosa, non rientrando tra questi gli esborsi sostenuti dall'assicurato per far fronte alle sottrazioni illecite.
Peraltro, si osserva anche che l'attrice ha totalmente omesso di fornirne la relativa prova dell'esborso, pur avendolo preannunciato in citazione (pag. 2 “…come da pezze giustificative che saranno prodotte in giudizio”).
Mentre il “display”, “sistema pos” e “Pannello” non sono nemmeno menzionati in citazione tra i beni sottratti nel corso del furto (per cui non si comprende perché gli stessi siano indicati tra le spese che l'attrice sarebbe stata costretta ad affrontare), non appare verosimile che il costo per la sostituzione delle serrature sia quello effettivamente indicato nella fattura n. 24/2016 del 12.12.2016 allegata alla perizia della convenuta. pagina 5 di 6 Invero, tale documento contabile, come già osservato, è stato acquisito dall'Ing. a Tes_2 seguito del sopralluogo del 9.12.2016; tuttavia, le serrature risultavano già presenti in pari data, mentre la fattura è stata emessa tre giorni dopo, così rendendo poco verosimile – in assenza di prove contrarie fornite dall'attrice – che la stessa sia riferisca proprio alle serrature effettivamente applicate.
Alla luce delle suddette considerazioni, dunque, la domanda risulta integralmente infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. n.
55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (e, quindi, secondo lo scaglione per le cause di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00), secondo i valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Liberato Faccenda, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna l'attrice alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite, liquidate in €
5.077,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge.
Catanzaro, 10.10.2025.
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
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