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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 14/07/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1907/2022 R.G.A.C., pendente TRA (P. VA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 sentat vv. Tasin Claudio ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dello stesso, sito in Trento, in Via San Pietro n. 76, in virtù di procura allegata agli atti
-Opponente/attore in senso formale - NEI CONFRONTI DELLA (C.F. e P. IVA ), in persona del rappresentante CP_1 P.IVA_2 esentata e dife Lara Marcabruni e Claudia De Scolari Bonatti del Foro di Rovereto, presso il cui Studio, in Riva del Garda (TN), in Viale dei Tigli n. 14, è elettivamente domiciliata in virtù di procura allegata agli atti
- Opposta/convenuta in senso formale -
**** OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 398/2022 emesso dal Tribunale di Trento in data 20 Giugno 2022, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1424 del 2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e da memorie di replica.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con apposito atto di citazione in opposizione la parte opponente ha dedotto che: a) la e avevano costituito Parte_1 CP_1 un'Ass pres di partecipare ad un Bando di gara indetto da per la realizzazione Parte_2 dell'Insediamento ” presso il polo Parte_3 meccatronica di R b) i lavori di cui al contratto di appalto venivano consegnati all' in data 16.07.2018 e subito iniziati dalla che pr eva, da Parte_1 sola, alla predisposizione e all'allestimento del cantiere con ufficio, box, wc, recinzioni con cancello, n. 2 gru montate e perfettamente funzionanti (una su ruote), corrente e qualsiasi altro onere necessario per il funzionamento dello stesso;
c) nulla veniva fatto da che entrava in cantiere solo dopo circa CP_1
4 mesi dall'inizio dei la si la struttura parzialmente predisposta;
d) nel corso dei lavori, la committenza decideva di Parte_2 apportare una variante in corso d'opera pe tivo di Euro 952.989,27, portando il valore complessivo dell'appalto ad Euro 5.513.959,73, con evidenti benefici anche per CP_1
e) in data 18.09.2020 veniva eseguito il co che aveva esito positivo (doc. 18); f) a definizione dei rapporti derivanti dal contratto di appalto e da quello provvedeva ad eseguire il versamento della som Parte_1
c. 19), trattenendo in compensazione i crediti vantati dalla CP_1
g) quest'ultima, lamenta, infatti il mancato versamento dell'importo di Euro 89.813,01, quale importo risultante dalla sommatoria della somma residua sulla fattura n. 210 – R (Euro 82.630,07) e la somma di cui alla fattura 19 – R (Euro 7.182,94); h) l'importo richiesto da va rettificato in Euro 89.720,11, poiché per CP_1 la fattura 19 – R, ha versato alla capogruppo Euro Parte_2
7.090,04; i) detto credito, tuttavia, è inesistente in forza di
contro
-crediti che la vanta nei confronti dell'odierna opposta in forza delle Parte_1
1. fattura n. 1 del 28.02.2020 emessa per l'importo Euro 44.397,69 compresa IVA (doc. 20), trattasi di lavori edili eseguiti in favore di CP_1 nell'ambito dello stesso cantiere ma in forza di un csd “contratto di cottimo fase 2”;
2. fattura n. 10 del 20.10.2020 emessa per l'importo Euro 51.507,60 compresa IVA (doc. 21), relativa ai costi sostenuti dall'opponente per predisporre il cantiere e suddivisi fra le parti pro quota;
l) non vanta alcun credito, anzi risulta essere debitrice, come si CP_1 de all'operazione matematica: somme portate nel d.i. per Euro 89.720,11, anziché Euro 89.813,01 – fattura n. 1/2020; per Euro 44.397,69 – 2 fattura n. 10/2020; per Euro 51.507,60 = 6.185,18, credito vantato dalla Società Costruzioni Dallapè; m) tale situazione contabile era stata comunicata all'opposta a mezzo pec del 11.07.2020 (doc. 23), del 28.08.2020 (doc. 24) e del 13.10.2020 (doc. 25); n) da un lato, quindi, il credito è contestato, dall'altro risulta un controcredito nei confronti dell'opposta, invocandosi il risarcimento del danno per lite temeraria;
o) in caso non venga accolta l'istanza di sospensione del titolo, chiede il rilascio di idonea garanzia per la rilevante esposizione debitoria della creditrice. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni testualmente riportate: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, ecce-zione e deduzione, in accoglimento dei motivi suesposti, così decidere • In via preliminare: ci si oppone alla concessione dell'esecutorietà del Decreto Ingiuntivo opposto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
• In via preliminare subordinata: in caso di concessione della provvisoria esecutorietà del D.I. opposto, si chiede che Codesto Giudice Voglia ordinare a il versamento di idonea cauzione per CP_1
l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni. • in via principale, nel merito, accertata l'inesistenza del credito aziona-to da controparte per le ragioni di cui in narrativa, in accoglimento della presente opposizione, revocare / annullare / dichiarare nullo e/o inefficace e/o comunque di nessun effetto l'opposto decreto ingiuntivo n. 398/2022 emesso dal Tribunale di Trento il 20.06.2022; • sempre nel merito: condannare la società CP_1
ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da li fficio in via equitativa • in via riconvenzionale, previo accertamento della non debenza degli importi ingiunti - estinti per compensazione con il maggior credito di cui alle fatture n. 1/2020 e n. 10/2020 emessa da -, condannare la società Parte_1 al pagamento, in favore del della residua somma CP_1 Parte_1 ta di €. 6.185,18 (D.I. per € .813,01 – fattura n. 1/2020 per €. 44.397,69 – fattura n. 10/2020 per €. 51.507,60 = 6.185,18) oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002, ovvero quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare in causa;
2. Si è costituita ritualmente in giudizio, la la quale ha eccepito: CP_1
a) che, in forza del contratto A.T.I. le parti pattuivano quanto segue:
- art. 5 punto 5: “A fronte dell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto le Imprese Riunite provvederanno ad emettere, nei confronti della Stazione Appaltante Committente, ciascuna per la quota di propria spettanza, le relative fatture secondo i modi e termini indicati nel Contratto d'Appalto”;
- art. 5 punto 6: “Le fatture di cui sopra saranno pagate dalla Stazione Appaltante Committente all'Impresa Mandataria che si farà carico di corrispondere all'Impresa Mandante la quota relativa alle prestazioni eseguite entro 10 giorni dal relativo incasso, manlevando l'Amministrazione contraente da ogni possibile controversia che potesse nascere in ordine ai pagamenti dovuti all'Impresa Mandante”.
3 Dal contratto e dal mandato all'incasso ivi contenuto, Pt_4 [...]
– in qualità di mandataria - avrebbe dovuto meramente Parte_1
o il termine di giorni dieci, alla mandante gli CP_1 importi ricevuti dalla committente, per conto della stes CP_1 trattenendoli, quindi, risultava inadempiente rispetto contrattuali, oltre a detenerli senza titolo;
b) che, prive di fondamento fattuale, ancora prima che giuridico, appaiono le disquisizioni operate da controparte, in ordine ad un asserito “rischio” di insolvibilità di CP_1
c) l'inammissibilità dell'eccezione di compensazione dei crediti in quanto: a) il credito oggetto del giudizio monitorio “non è un credito che CP_1 vantava nei confronti di , ma nei confronti d Parte_1 giuridico terzo, ovvero , committente dei lavori;
b) Parte_5 il credito vantato dall'opponente non risulta né certo, né liquido né esigibile, viene meno, dunque, il requisito di reciprocità in senso sostanziale e non meramente formale;
c) si tratta di crediti di diversa natura, in quanto la causa petendi sottesa alle domande ex adverso formulate non dipende e non è connessa a quelle dedotte in giudizio da;
CP_1
d) che, contesta l'esistenza di un contro Parte_1 nei propri confronti ed, in generale, la ricostruzio in ordine ad una presunta “inerzia” dell'opposta, nell'iter burocratico che ha condotto all'aggiudicazione della gara di appalto, trattandosi di compiti assegnati all'opponente (ex art.4 contratto A.T.I.); e) che, contesta le singole fatture: la fattura n. 1/00 dd. 28.02.2020 identifica nell'oggetto un contratto addirittura diverso rispetto a quello sotteso alla stipula del contratto di associazione temporanea di imprese, contratto che, peraltro, non viene allegato dall'opponente; la fattura n. 10 del 20.10.2020 riporta voci di spesa mai concordate tra le parti;
f) che, contesta i contenuti del documento allegato sub doc. 26 di controparte nominato: “tabella riepilogativa delle prestazioni”, elaborato dalla parte opponente e privo di qualsiasi valore probatorio;
g) che, in via riconvenzionale, chiede che sia accertato il maggior credito di nei confronti di ulteriore rispetto a CP_1 Parte_1 quello azionato nel giudizio monitorio, e rappresentato dai maggiori costi direttamente sostenuti da a beneficio di CP_1 Parte_1 per il materiale pos ell'ambito del
[...] lato con e per il quale era stato stipulato il Parte_5 contratto tra le odierne parti in causa, per l'importo di Euro 11.082,48, Pt_4 con cond lla opponente a pagare in favore di anche tale CP_1 somma. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni testualmente riportate: “In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 642 c.p.c.; In via principale dichiarare inammissibili e rigettare l'opposizione e la domanda riconvenzionale avversa, e con esse ogni motivo e diritto ex adverso addotto e rivendicato, 4 perché infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 398/2022 sub R.G. n. 1424/2022 emesso dal Tribunale di Trento in data 20.06.2022 ad istanza di - In via subordinata e riconvenzionale: salvo CP_1 gravame, per la denegata ip mento anche parziale delle domande formulate dalla controparte, accertare che è creditrice nei confronti di CP_1 Parte_1 dell'importo di €. 11.082,48 (o della maggiore o minore somma che risulterà di
[...]
), ulteriore rispetto a quello indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo dd. 10.05.2022, per le ulteriori forniture (cd. staffe) di cui ha Parte_1 beneficiato nell'ambito delle lavorazioni di cui al contratto d
[...] avente ad oggetto lavori di Realizzazione del Nuovo Insediamento Parte_5 inato “Bonfiglioli Mechatronic Research – BMR IV A Rovereto”, e per l'effetto condannare a corrispondere a gli Parte_1 CP_1 importi così complessiva on vittoria di spese, nsi per il presente giudizio ex D.M. n. 55/2014 (oltre IVA, C.N.P.A. e 15% per rimborso spese generali come per legge)”.
3. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prove per interpello e testimoniali. Con provvedimento del 6 Febbraio 2023, questo Giudice non ha concesso la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, non ritenendone sussistenti i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. All'esito dell'istruttoria orale, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e all'udienza del 19 Febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20) nella versione applicabile ratione temporis, per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.
3.1. In comparsa conclusionale, l'attore/opponente ha concluso come da atto introduttivo e nella memoria di replica ha evidenziato (e riportato nel testo dell'atto) un accordo intercorso tra le parti del Settembre 2017, sottoscritto dalle stesse, in merito alla misura delle quote da ripartirsi circa gli oneri e i costi del cantiere.
3.2. In comparsa conclusionale, la convenuta/opposta ha insistito sull'assenza dei presupposti per compiere la compensazione di crediti, nonché ha contestato l'inserimento unilaterale dall'opponente per le spese
“connesse all'attività di coordinamento e gestione della commessa per l'1,5% del totale importo lavori risultante dal certificato finale” (pag. 12). In ogni caso, nel corso della fase istruttoria non ha Parte_1 provato la debenza di tali importi, con rsa di costituzione.
4. Ciò posto l'opposizione è infondata e, come tale, non risulta meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
5 4.1. Occorre considerare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex artt. 645 e ss. c.p.c. è retto dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova sancite dall'art. 2697 c.c. Pertanto, in seno a tale procedimento, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onus probandi, nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 2573 del 2002). Nel caco che ci occupa, la pretesa azionata in sede monitoria ha ad oggetto l'adempimento di obbligazioni pecuniarie dedotte nel contratto concluso tra le parti dell'odierno giudizio. Trattandosi di fattispecie in cui si discute di responsabilità a titolo contrattuale, trovano applicazione i criteri di riparto dell'onere della prova suggellati nella sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 13533 del 2001). Venendo al merito della controversia, risulta dagli atti di causa che tra l'opponente e l'opposta è stata istituita una ATI (Associazione Temporanea d'Impresa) per poter ottenere l'affidamento dei lavori di cui al Bando di gara indetto da , ai fini della realizzazione dell'Insediamento Parte_2
” presso il polo meccatronica di Parte_3 Parte_3
Rovereto per l'esecuzione di un'opera pubblica in Rovereto. L'ATI otteneva l'affidamento e l'opera veniva realizzata, collaudata e consegnata. L'opposta ha dedotto che la capofila mandataria con rappresentanza dell' ha trattenuto indebitamente delle somme di denaro, pur essendole state corrisposte dalla committente dei lavori pubblici già collaudati. L'opponente ha eccepito di aver già pagato interamente quanto dovuto alla mandante, allegando la prova dell'intervenuto pagamento e che la differenza 6 tra quanto versato e quanto richiesto è da imputarsi ai costi per la predisposizione del cantiere, nonché ai lavori eseguiti in virtù di un contratto di cottimo intercorso tra le parti ed ha opposto in compensazione un controcredito di Euro 6.185,18. La pretesa sostanziale di nei confronti di CP_1 Parte_1 ha ad oggetto unicamente l'obbligazione restitutoria incombente su
[...]
in qualità di mandataria, in forza del contratto di Parte_1 rito nell'atto di costituzione dell'associazione temporanea di imprese tra la stessa e CP_1 Parte_1 allegato agli atti. Sostiene l'opposta che in base all'art.
5.5 e all'art.
5.6 di cui all'A.T.I., l'opponente non potrebbe trattenere alcuna somma, configurando l' Pt_6 una mera custode di somme versate dalla Committente.
[...]
Preliminarmente occorre considerare quanto disposto dagli artt. 1719 e 1720 c.c., in forza dei quali il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni e che, a tal fine, il mandatario ha contratte in proprio nome ed il mandante è, inoltre, tenuto a rimborsare al mandatario le anticipazioni da quest'ultimo fatte. Il contratto costitutivo dell'ATI, allegato sub doc. n. 15 dall'opponente all'art. 4, sub punto 2, prevede che: “Alla mandataria competono inoltre attività di gestione finanziaria delle commesse, gestione delle forniture e loro contrattazione sia negli aspetti qualitativi che quantitativi, che economici”, All'art. 5, rubricato “Controllo e disciplina delle spese”, per quanto qui interessa, si prevede che: “Ciascuna parte si fa comunque carico delle spese per l'esecuzione delle proprie attività, escludendo sin da ora qualsiasi rivalsa nei confronti delle altre associate, ovvero sui corrispettivi legati alla altrui prestazioni. Le spese sostenute in fase di gara quali consulenze e spese varie saranno ripartite pro quota. Tutte le spese per la formazione dell'ufficio di cantiere, linee elettriche, linee telefoniche, consumi energia elettrica saranno ripartiti pro quota. La ripartizione dei corrispettivi sarà effettuata secondo i criteri ed i computi come da offerta economica presentata in sede di partecipazione alla Gara di appalto”. Nel cantiere di cui è causa la contabilità è stata redatta dal direttore, Ing.
come dichiarato da , legale rappresentante Persona_1 Testimone_1 in sede di interr , all'udienza del 22 Novembre 2023, il quale ha affermato: “La contabilità non la fa l'impresa ma il direttore dei lavori che era l'Ing. Noi mandavamo le fatture e il direttore Persona_1 dei lavori firmava il e nel termine di 30/40 giorni ci pagava”. Parte_2
Emerge come e documentata che, con l'atto di costituzione del 20 Giugno 2018 versato in atti, sia stato conferito all'
[...]
un mandato irrevocabile, con rappresentanz Controparte_2 obbligo di rendiconto, con autorizzazione al compimento delle attività di cui all'art. 4 del predetto atto costitutivo. Diversamente da quanto sostiene la difesa dell'opponente, negli atti finali le spese di cui l'opponente chiede il rimborso, ponendole in compensazione – 7 ossia quelle relative a spese di cantiere per l'importo di Euro 46.013,18 – sono state contestate dall'opposta sin dal primo atto difensivo, alle pp.18-19, ove ha evidenziato che in base all'art. 4 dell'ATI le attività di gestione e di organizzazione del cantiere erano a carico della mandataria. Quanto alla fattura n. 1/00 del 28.02.2020, sub doc. n. 20, si tratta di attività non collegate all'ATI, i cui prezzi di lavorazione sono contestati. Va preliminarmente chiarito che dalla “tabella riepilogativa” allegata sub doc. n. 26 dall'opponente emerge la posizione creditoria dell'opposta e benché non si tratti di un documento contabile dell'opponente è sicuramente un documento che proviene dalla medesima in quanto di sua formazione- redazione, i cui dati sono estrapolati dalla contabilità di cantiere. Ci si riferisce in particolare alla voce “A) Incassi da TS pagati a (differenza CP_1
a credito - E 89.720,11”. CP_1
Invero tale documento è stato redatto da impiegata della Testimone_2
la quale in testimoniale ha Parte_8 menti che mi si mostrano, il bonifico l'ho eseguito io personalmente e la tabella di riepilogo l'ho redatta io”. Tale tabella ha quantomeno un contenuto ricognitivo. La teste ha dichiarato che lo svincolo delle ritenute a garanzia di cui al capitolo 28 è stato pagato alla CP_1
La teste, sul punto, ha reso arsamente attendibile, in quanto dall'elaborato risulta esattamente il contrario ovvero sotto la colonna pagamenti a è riportata la dicitura “No Euro 7.090,04”. Pt_1 CP_1
Quanto ai o pensazione l'Ing. in sede di esame Per_2 testimoniale, ha dichiarato: “Secondo a dare a CP_3 CP_1 CP_3
42.000,00 €; invece, secondo i calcoli che avevo fatto io, questi 42.000,00 € dovevano essere ridotti a 6.068,00 €, che la doveva a invece dei 42.000,00 € CP_1 CP_3 richiesti”. Alla luce delle risultanze istruttorie, va riconosciuta la fondatezza della pretesa creditoria vantata dalla parte opposta, in quanto il credito risulta per tabulas dalla tabella riepilogativa redatta dall'opponente e consiste nel residuo della fattura n. 210R. datata 29.02.2020 e dello svincolo delle ritenute a garanzia di cui alla fattura n. 19R del 22.07.2020, tutte saldate da Parte_2
a che, in quanto mandataria e in ossequio alle
[...] Parte_1
i l'art.
5.4. e dall'art.
5.5. dell'atto costitutivo dell'ATI, non poteva trattenerle. Sebbene e la sua impiegata abbiano riferito che le ritenute a Testimone_1 garanzia, una volta avvenuto il collaudo, fossero state svincolate e corrisposte a ciò non risulta provato documentalmente e, quindi, le loro CP_1 di ritengono non riscontrabili sul piano probatorio. Conformemente a quanto dichiarato da dall'importo Testimone_1 fatturato, tenuto conto della ritenuta per Euro 7.182,94, “c'è stata la trattenuta da parte del committente di 9,34 € più 83,58, che viene pagata dalla committente alla Iso Matica”, quindi, deve ritenersi corretto l'importo calcolo in tabella riepilogativa per Euro 7.090,04. 8 L'importo dovuto, ossia Euro 89.720,11 non può essere posto in compensazione con gli asseriti controcrediti vantati dall'opponente per i seguenti motivi. Quanto alle somme degli oneri da cantiere di cui alla fattura n. 10 del 20.10.2020 pari ad Euro 41.577,19, oltre IVA, per un totale di Euro 51.507,60 emessa da riportante la seguente descrizione: “Vi Parte_1 riaddebitiam le seguenti spese da noi sostenute in qualità di capogruppo”, si tratta di importo, onostante vari incontri fra le parti, non era stato concordato, né l'opponente ha indicato le modalità per determinarlo, salvo produrre tardivamente, solo nelle repliche conclusive - spirati oramai i termini per le memorie istruttorie e incorrendo nelle preclusioni di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis, in quanto tale non utilizzabile - un asserito accordo intercorso fra le parti, datato Settembre 2017, sulla ripartizione in percentuale delle quote. Sebbene l'art.
5.2. dell'atto costitutivo dell'ATI preveda che tutte le spese per la formazione dell'ufficio di cantiere, per le linee elettriche, per le linee telefoniche, per i consumi di energia elettrica dovevano essere ripartiti pro quota, non risulta che tali spese siano state rigorosamente elencate e dettagliate, benché siano stati allegati alcuni documenti di spesa (fatture energia elettrica), non è possibile individuare, tramite scorporo, l'importo, rectius, la percentuale che doveva essere posto a carico dell'opposta. Quanto alla fattura n. 1 del 28.02.2020 pari ad Euro 36.391,55, oltre IVA, per un totale di Euro 44.397,69 emessa da essa è Parte_1 relativa ad un diverso contratto cd. “contr atto di citazione), come riconosciuto dalla stessa opponente e che, dunque, non investe quello oggetto dell'affidamento all'ATI e, in ogni caso, nega l'opposta di averne concordato il prezzo. L'eccezione di compensazione appare invero sfornita da qualsivoglia titolo azionabile nel processo de quo. I presunti crediti portati in compensazione dalla Società opponente risultano non solo privi del requisito della liquidità, ma anche di quello della certezza. Le fatture prodotte dall'opponente non dimostrano l'esistenza di un controcredito dell'opponente nei confronti dell'opposta e, pur trattandosi di fatture tutte intestate alla non contengono ulteriori indicazioni se CP_1 non il riferimento al luogo zione dei lavori. Le prove documentali attestano gli accordi intercorsi tra l'attuale opponente e l'opposta, ma nulla dicono in ordine ai prezzi applicati. Inoltre, risulta contestato il doc. allegato sub 22 (si v. p. 119), laddove non si rinviene la firma di (all'incontro aveva partecipato per essa tale sig. , CP_1 Per_3 non altri ntificato né è dato capire a che titolo vi abbia pre . D'altra parte le prove testimoniali relative a questi lavori, vedansi le dichiarazioni rilasciate da e da UE NI, nulla aggiungano Testimone_3 di nuovo al contenuto atteso che gli stessi si limitano a riconoscere i documenti allegati al cap. 28 di p. 6 della memoria n. 2 dell'opponente, ovvero i documenti numerati da n. 35 a n. 42, ma nulla 9 dicono in ordine ai prezzi applicati e agli accordi intercorsi per la determinazione delle quote di ripartizione dei costi di cantiere. Né può dirsi fondata l'eccezione secondo cui alcuna contestazione avrebbe mosso l'opposta su tale documentazione, avendo questa fermamente negato la sua idoneità ad attestare i compensi determinati tra le due attuali Ditte, espressamente criticando la ricostruzione postuma effettuata su detti documenti dall'opponente. Ne discende pertanto l'infondatezza dei motivi di opposizione. In ordine alla domanda riconvenzionale relativa al pagamento delle staffe fornite dall'opposta per la struttura appaltata all'ATI, l'Ing. CP_4
, in sede di esame testimoniale, ha riferito che: “La nuova st
[...] stri all'interno, per cui le staffe che sostengono le tubazioni degli impianti sono state allungate dello spessore dei pilastri;
quindi, sono diventate delle strutture più portanti e quindi più costose”. Le staffe c'erano, c'è stato un aumento dovuto alla modifica strutturale. La staffa, essendo più grande, è diventata un'opera più importante e quindi più costosa”.
ha riconosciuto la fornitura delle staffe per l'importo Testimone_1 riconosciuto e detratto, pari ad Euro 11.082,00, dichiarando “glieli abbiamo pagati. Preciso che li abbiamo detratti dall'importo complessivo, con questo intendo
“pagati”, seppur dal compendio probatorio in atti non emerga alcun accordo in merito a tale modalità di pagamento mediante trattenuta o detrazione dalle somme complessivamente dovute. Appare, dunque, ictu oculi che il relativo importo sia dovuto. Infatti, alla luce della domanda riconvenzionale dell'opponente risulta che le somme sono contestate e se l'Ing. come sopra riportato, ha dichiarato Controparte_4 che l'importo richiesto doveva essere ridotto ad Euro 6.068,00, con ciò si riferiva ai costi di cantiere, in assenza di ulteriori sopravvenienze. In tal senso, si esprime anche che richiama le contestazioni dell'Ing. Testimone_4 [...]
CP_4
Sulla scorta di tali esiti ricostruttivi, si può ritenere che le somme portate nel decreto ingiuntivo siano parzialmente diverse nel loro importo, ciò comporta sì il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata, ma occorre procedere, comunque, alla revoca del decreto ingiuntivo opposto e alla condanna della parte opponente al pagamento della somma accertata come dovuta di Euro 89.720,11, sulla scorta dei dati contabili riscontrabili proprio dalla tabella elaborata dall'opponente, avente valore quantomeno ricognitivo. Su tale somma sono dovuti gli interessi dal dì del dovuto (ossia la scadenza delle singole fatture recanti gli importi) sino al saldo effettivo. In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla parte opposta in sede di giudizio di cognizione ordinario occorre condannare altresì la parte opponente al pagamento della somma di Euro 11.087,48, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al saldo effettivo. Preme evidenziare che siffatta domanda risulta proponibile in sede di giudizio di opposizione. A riguardo la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite,
10 ha chiarito che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 26727 del 2024). Ipotesi ricorrente nel caso di specie, in cui la domanda proposta in via riconvenzionale dall'opposta nella comparsa costitutiva trova fondamento nella fornitura delle staffe riconducibili alle lavorazioni di cui al contratto di appalto concluso con e inerenti alle attività di Parte_2 competenza dell' I crediti opposti in compensazione dall'opponente non risultano, invece, essere determinati nel loro esatto ammontare, anzi sono contestati dall'opposta, e l'opponente non ha fornito alcun valido elemento di prova atto a suffragare la fondatezza di tale pretesa.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2024, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nella somma complessiva di Euro 14.103,00, di cui Euro 2.552,00 per la fase di studio;
Euro 1.628,00 per la fase introduttiva;
Euro 5.670,00 per la fase istruttoria ed Euro 4.253,00 per la fase decisoria, tenuto conto dello scaglione applicabile alle controversie di importo compreso tra gli Euro 52.000,00 e gli Euro 260.000,00, nei valori medi, tenuto conto del valore dell'importo indicato nel decreto ingiuntivo e della somma oggetto di accertamento nel giudizio di opposizione (cfr. Cass. Civ., sent. n. 11454 del 2015). Non sussistono gli estremi per la richiesta condanna ex art. 96.c.p.c. dell'opposta, la quale sottende la soccombenza della parte che non ricorre nel caso di specie (cfr. Cass. Civ., sent. n. 4212 del 2022).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) accerta e dichiara che la somma dovuta in favore di in CP_1
p.l.r.p.t. ammonta ad Euro 89.720,11 e, per l'effetto, to ingiuntivo n. 398 del 2022 emesso dal Tribunale di Trento, con conseguente condanna della parte opponente al suo pagamento in favore della parte opposta, oltre interessi legali al dì del dovuto sino al saldo effettivo;
3) accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opposta e, per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di Euro 11.087,48, oltre agli interessi maturati dal dì del dovuto al saldo;
4) rigetta la richiesta di condanna articolata nei confronti della parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per le ragioni di cui sopra;
11 5) condanna la parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese e degli onorari di lite che si liquidano in complessivi Euro 14.103,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15 per cento, VA e CPA, se dovuti, come per legge. Così deciso in Trento, l'11 Luglio 2025
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1907/2022 R.G.A.C., pendente TRA (P. VA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 sentat vv. Tasin Claudio ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dello stesso, sito in Trento, in Via San Pietro n. 76, in virtù di procura allegata agli atti
-Opponente/attore in senso formale - NEI CONFRONTI DELLA (C.F. e P. IVA ), in persona del rappresentante CP_1 P.IVA_2 esentata e dife Lara Marcabruni e Claudia De Scolari Bonatti del Foro di Rovereto, presso il cui Studio, in Riva del Garda (TN), in Viale dei Tigli n. 14, è elettivamente domiciliata in virtù di procura allegata agli atti
- Opposta/convenuta in senso formale -
**** OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 398/2022 emesso dal Tribunale di Trento in data 20 Giugno 2022, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1424 del 2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e da memorie di replica.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con apposito atto di citazione in opposizione la parte opponente ha dedotto che: a) la e avevano costituito Parte_1 CP_1 un'Ass pres di partecipare ad un Bando di gara indetto da per la realizzazione Parte_2 dell'Insediamento ” presso il polo Parte_3 meccatronica di R b) i lavori di cui al contratto di appalto venivano consegnati all' in data 16.07.2018 e subito iniziati dalla che pr eva, da Parte_1 sola, alla predisposizione e all'allestimento del cantiere con ufficio, box, wc, recinzioni con cancello, n. 2 gru montate e perfettamente funzionanti (una su ruote), corrente e qualsiasi altro onere necessario per il funzionamento dello stesso;
c) nulla veniva fatto da che entrava in cantiere solo dopo circa CP_1
4 mesi dall'inizio dei la si la struttura parzialmente predisposta;
d) nel corso dei lavori, la committenza decideva di Parte_2 apportare una variante in corso d'opera pe tivo di Euro 952.989,27, portando il valore complessivo dell'appalto ad Euro 5.513.959,73, con evidenti benefici anche per CP_1
e) in data 18.09.2020 veniva eseguito il co che aveva esito positivo (doc. 18); f) a definizione dei rapporti derivanti dal contratto di appalto e da quello provvedeva ad eseguire il versamento della som Parte_1
c. 19), trattenendo in compensazione i crediti vantati dalla CP_1
g) quest'ultima, lamenta, infatti il mancato versamento dell'importo di Euro 89.813,01, quale importo risultante dalla sommatoria della somma residua sulla fattura n. 210 – R (Euro 82.630,07) e la somma di cui alla fattura 19 – R (Euro 7.182,94); h) l'importo richiesto da va rettificato in Euro 89.720,11, poiché per CP_1 la fattura 19 – R, ha versato alla capogruppo Euro Parte_2
7.090,04; i) detto credito, tuttavia, è inesistente in forza di
contro
-crediti che la vanta nei confronti dell'odierna opposta in forza delle Parte_1
1. fattura n. 1 del 28.02.2020 emessa per l'importo Euro 44.397,69 compresa IVA (doc. 20), trattasi di lavori edili eseguiti in favore di CP_1 nell'ambito dello stesso cantiere ma in forza di un csd “contratto di cottimo fase 2”;
2. fattura n. 10 del 20.10.2020 emessa per l'importo Euro 51.507,60 compresa IVA (doc. 21), relativa ai costi sostenuti dall'opponente per predisporre il cantiere e suddivisi fra le parti pro quota;
l) non vanta alcun credito, anzi risulta essere debitrice, come si CP_1 de all'operazione matematica: somme portate nel d.i. per Euro 89.720,11, anziché Euro 89.813,01 – fattura n. 1/2020; per Euro 44.397,69 – 2 fattura n. 10/2020; per Euro 51.507,60 = 6.185,18, credito vantato dalla Società Costruzioni Dallapè; m) tale situazione contabile era stata comunicata all'opposta a mezzo pec del 11.07.2020 (doc. 23), del 28.08.2020 (doc. 24) e del 13.10.2020 (doc. 25); n) da un lato, quindi, il credito è contestato, dall'altro risulta un controcredito nei confronti dell'opposta, invocandosi il risarcimento del danno per lite temeraria;
o) in caso non venga accolta l'istanza di sospensione del titolo, chiede il rilascio di idonea garanzia per la rilevante esposizione debitoria della creditrice. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni testualmente riportate: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, ecce-zione e deduzione, in accoglimento dei motivi suesposti, così decidere • In via preliminare: ci si oppone alla concessione dell'esecutorietà del Decreto Ingiuntivo opposto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
• In via preliminare subordinata: in caso di concessione della provvisoria esecutorietà del D.I. opposto, si chiede che Codesto Giudice Voglia ordinare a il versamento di idonea cauzione per CP_1
l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni. • in via principale, nel merito, accertata l'inesistenza del credito aziona-to da controparte per le ragioni di cui in narrativa, in accoglimento della presente opposizione, revocare / annullare / dichiarare nullo e/o inefficace e/o comunque di nessun effetto l'opposto decreto ingiuntivo n. 398/2022 emesso dal Tribunale di Trento il 20.06.2022; • sempre nel merito: condannare la società CP_1
ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da li fficio in via equitativa • in via riconvenzionale, previo accertamento della non debenza degli importi ingiunti - estinti per compensazione con il maggior credito di cui alle fatture n. 1/2020 e n. 10/2020 emessa da -, condannare la società Parte_1 al pagamento, in favore del della residua somma CP_1 Parte_1 ta di €. 6.185,18 (D.I. per € .813,01 – fattura n. 1/2020 per €. 44.397,69 – fattura n. 10/2020 per €. 51.507,60 = 6.185,18) oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002, ovvero quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare in causa;
2. Si è costituita ritualmente in giudizio, la la quale ha eccepito: CP_1
a) che, in forza del contratto A.T.I. le parti pattuivano quanto segue:
- art. 5 punto 5: “A fronte dell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto le Imprese Riunite provvederanno ad emettere, nei confronti della Stazione Appaltante Committente, ciascuna per la quota di propria spettanza, le relative fatture secondo i modi e termini indicati nel Contratto d'Appalto”;
- art. 5 punto 6: “Le fatture di cui sopra saranno pagate dalla Stazione Appaltante Committente all'Impresa Mandataria che si farà carico di corrispondere all'Impresa Mandante la quota relativa alle prestazioni eseguite entro 10 giorni dal relativo incasso, manlevando l'Amministrazione contraente da ogni possibile controversia che potesse nascere in ordine ai pagamenti dovuti all'Impresa Mandante”.
3 Dal contratto e dal mandato all'incasso ivi contenuto, Pt_4 [...]
– in qualità di mandataria - avrebbe dovuto meramente Parte_1
o il termine di giorni dieci, alla mandante gli CP_1 importi ricevuti dalla committente, per conto della stes CP_1 trattenendoli, quindi, risultava inadempiente rispetto contrattuali, oltre a detenerli senza titolo;
b) che, prive di fondamento fattuale, ancora prima che giuridico, appaiono le disquisizioni operate da controparte, in ordine ad un asserito “rischio” di insolvibilità di CP_1
c) l'inammissibilità dell'eccezione di compensazione dei crediti in quanto: a) il credito oggetto del giudizio monitorio “non è un credito che CP_1 vantava nei confronti di , ma nei confronti d Parte_1 giuridico terzo, ovvero , committente dei lavori;
b) Parte_5 il credito vantato dall'opponente non risulta né certo, né liquido né esigibile, viene meno, dunque, il requisito di reciprocità in senso sostanziale e non meramente formale;
c) si tratta di crediti di diversa natura, in quanto la causa petendi sottesa alle domande ex adverso formulate non dipende e non è connessa a quelle dedotte in giudizio da;
CP_1
d) che, contesta l'esistenza di un contro Parte_1 nei propri confronti ed, in generale, la ricostruzio in ordine ad una presunta “inerzia” dell'opposta, nell'iter burocratico che ha condotto all'aggiudicazione della gara di appalto, trattandosi di compiti assegnati all'opponente (ex art.4 contratto A.T.I.); e) che, contesta le singole fatture: la fattura n. 1/00 dd. 28.02.2020 identifica nell'oggetto un contratto addirittura diverso rispetto a quello sotteso alla stipula del contratto di associazione temporanea di imprese, contratto che, peraltro, non viene allegato dall'opponente; la fattura n. 10 del 20.10.2020 riporta voci di spesa mai concordate tra le parti;
f) che, contesta i contenuti del documento allegato sub doc. 26 di controparte nominato: “tabella riepilogativa delle prestazioni”, elaborato dalla parte opponente e privo di qualsiasi valore probatorio;
g) che, in via riconvenzionale, chiede che sia accertato il maggior credito di nei confronti di ulteriore rispetto a CP_1 Parte_1 quello azionato nel giudizio monitorio, e rappresentato dai maggiori costi direttamente sostenuti da a beneficio di CP_1 Parte_1 per il materiale pos ell'ambito del
[...] lato con e per il quale era stato stipulato il Parte_5 contratto tra le odierne parti in causa, per l'importo di Euro 11.082,48, Pt_4 con cond lla opponente a pagare in favore di anche tale CP_1 somma. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni testualmente riportate: “In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 642 c.p.c.; In via principale dichiarare inammissibili e rigettare l'opposizione e la domanda riconvenzionale avversa, e con esse ogni motivo e diritto ex adverso addotto e rivendicato, 4 perché infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 398/2022 sub R.G. n. 1424/2022 emesso dal Tribunale di Trento in data 20.06.2022 ad istanza di - In via subordinata e riconvenzionale: salvo CP_1 gravame, per la denegata ip mento anche parziale delle domande formulate dalla controparte, accertare che è creditrice nei confronti di CP_1 Parte_1 dell'importo di €. 11.082,48 (o della maggiore o minore somma che risulterà di
[...]
), ulteriore rispetto a quello indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo dd. 10.05.2022, per le ulteriori forniture (cd. staffe) di cui ha Parte_1 beneficiato nell'ambito delle lavorazioni di cui al contratto d
[...] avente ad oggetto lavori di Realizzazione del Nuovo Insediamento Parte_5 inato “Bonfiglioli Mechatronic Research – BMR IV A Rovereto”, e per l'effetto condannare a corrispondere a gli Parte_1 CP_1 importi così complessiva on vittoria di spese, nsi per il presente giudizio ex D.M. n. 55/2014 (oltre IVA, C.N.P.A. e 15% per rimborso spese generali come per legge)”.
3. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prove per interpello e testimoniali. Con provvedimento del 6 Febbraio 2023, questo Giudice non ha concesso la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, non ritenendone sussistenti i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. All'esito dell'istruttoria orale, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e all'udienza del 19 Febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20) nella versione applicabile ratione temporis, per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.
3.1. In comparsa conclusionale, l'attore/opponente ha concluso come da atto introduttivo e nella memoria di replica ha evidenziato (e riportato nel testo dell'atto) un accordo intercorso tra le parti del Settembre 2017, sottoscritto dalle stesse, in merito alla misura delle quote da ripartirsi circa gli oneri e i costi del cantiere.
3.2. In comparsa conclusionale, la convenuta/opposta ha insistito sull'assenza dei presupposti per compiere la compensazione di crediti, nonché ha contestato l'inserimento unilaterale dall'opponente per le spese
“connesse all'attività di coordinamento e gestione della commessa per l'1,5% del totale importo lavori risultante dal certificato finale” (pag. 12). In ogni caso, nel corso della fase istruttoria non ha Parte_1 provato la debenza di tali importi, con rsa di costituzione.
4. Ciò posto l'opposizione è infondata e, come tale, non risulta meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
5 4.1. Occorre considerare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex artt. 645 e ss. c.p.c. è retto dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova sancite dall'art. 2697 c.c. Pertanto, in seno a tale procedimento, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onus probandi, nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 2573 del 2002). Nel caco che ci occupa, la pretesa azionata in sede monitoria ha ad oggetto l'adempimento di obbligazioni pecuniarie dedotte nel contratto concluso tra le parti dell'odierno giudizio. Trattandosi di fattispecie in cui si discute di responsabilità a titolo contrattuale, trovano applicazione i criteri di riparto dell'onere della prova suggellati nella sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 13533 del 2001). Venendo al merito della controversia, risulta dagli atti di causa che tra l'opponente e l'opposta è stata istituita una ATI (Associazione Temporanea d'Impresa) per poter ottenere l'affidamento dei lavori di cui al Bando di gara indetto da , ai fini della realizzazione dell'Insediamento Parte_2
” presso il polo meccatronica di Parte_3 Parte_3
Rovereto per l'esecuzione di un'opera pubblica in Rovereto. L'ATI otteneva l'affidamento e l'opera veniva realizzata, collaudata e consegnata. L'opposta ha dedotto che la capofila mandataria con rappresentanza dell' ha trattenuto indebitamente delle somme di denaro, pur essendole state corrisposte dalla committente dei lavori pubblici già collaudati. L'opponente ha eccepito di aver già pagato interamente quanto dovuto alla mandante, allegando la prova dell'intervenuto pagamento e che la differenza 6 tra quanto versato e quanto richiesto è da imputarsi ai costi per la predisposizione del cantiere, nonché ai lavori eseguiti in virtù di un contratto di cottimo intercorso tra le parti ed ha opposto in compensazione un controcredito di Euro 6.185,18. La pretesa sostanziale di nei confronti di CP_1 Parte_1 ha ad oggetto unicamente l'obbligazione restitutoria incombente su
[...]
in qualità di mandataria, in forza del contratto di Parte_1 rito nell'atto di costituzione dell'associazione temporanea di imprese tra la stessa e CP_1 Parte_1 allegato agli atti. Sostiene l'opposta che in base all'art.
5.5 e all'art.
5.6 di cui all'A.T.I., l'opponente non potrebbe trattenere alcuna somma, configurando l' Pt_6 una mera custode di somme versate dalla Committente.
[...]
Preliminarmente occorre considerare quanto disposto dagli artt. 1719 e 1720 c.c., in forza dei quali il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni e che, a tal fine, il mandatario ha contratte in proprio nome ed il mandante è, inoltre, tenuto a rimborsare al mandatario le anticipazioni da quest'ultimo fatte. Il contratto costitutivo dell'ATI, allegato sub doc. n. 15 dall'opponente all'art. 4, sub punto 2, prevede che: “Alla mandataria competono inoltre attività di gestione finanziaria delle commesse, gestione delle forniture e loro contrattazione sia negli aspetti qualitativi che quantitativi, che economici”, All'art. 5, rubricato “Controllo e disciplina delle spese”, per quanto qui interessa, si prevede che: “Ciascuna parte si fa comunque carico delle spese per l'esecuzione delle proprie attività, escludendo sin da ora qualsiasi rivalsa nei confronti delle altre associate, ovvero sui corrispettivi legati alla altrui prestazioni. Le spese sostenute in fase di gara quali consulenze e spese varie saranno ripartite pro quota. Tutte le spese per la formazione dell'ufficio di cantiere, linee elettriche, linee telefoniche, consumi energia elettrica saranno ripartiti pro quota. La ripartizione dei corrispettivi sarà effettuata secondo i criteri ed i computi come da offerta economica presentata in sede di partecipazione alla Gara di appalto”. Nel cantiere di cui è causa la contabilità è stata redatta dal direttore, Ing.
come dichiarato da , legale rappresentante Persona_1 Testimone_1 in sede di interr , all'udienza del 22 Novembre 2023, il quale ha affermato: “La contabilità non la fa l'impresa ma il direttore dei lavori che era l'Ing. Noi mandavamo le fatture e il direttore Persona_1 dei lavori firmava il e nel termine di 30/40 giorni ci pagava”. Parte_2
Emerge come e documentata che, con l'atto di costituzione del 20 Giugno 2018 versato in atti, sia stato conferito all'
[...]
un mandato irrevocabile, con rappresentanz Controparte_2 obbligo di rendiconto, con autorizzazione al compimento delle attività di cui all'art. 4 del predetto atto costitutivo. Diversamente da quanto sostiene la difesa dell'opponente, negli atti finali le spese di cui l'opponente chiede il rimborso, ponendole in compensazione – 7 ossia quelle relative a spese di cantiere per l'importo di Euro 46.013,18 – sono state contestate dall'opposta sin dal primo atto difensivo, alle pp.18-19, ove ha evidenziato che in base all'art. 4 dell'ATI le attività di gestione e di organizzazione del cantiere erano a carico della mandataria. Quanto alla fattura n. 1/00 del 28.02.2020, sub doc. n. 20, si tratta di attività non collegate all'ATI, i cui prezzi di lavorazione sono contestati. Va preliminarmente chiarito che dalla “tabella riepilogativa” allegata sub doc. n. 26 dall'opponente emerge la posizione creditoria dell'opposta e benché non si tratti di un documento contabile dell'opponente è sicuramente un documento che proviene dalla medesima in quanto di sua formazione- redazione, i cui dati sono estrapolati dalla contabilità di cantiere. Ci si riferisce in particolare alla voce “A) Incassi da TS pagati a (differenza CP_1
a credito - E 89.720,11”. CP_1
Invero tale documento è stato redatto da impiegata della Testimone_2
la quale in testimoniale ha Parte_8 menti che mi si mostrano, il bonifico l'ho eseguito io personalmente e la tabella di riepilogo l'ho redatta io”. Tale tabella ha quantomeno un contenuto ricognitivo. La teste ha dichiarato che lo svincolo delle ritenute a garanzia di cui al capitolo 28 è stato pagato alla CP_1
La teste, sul punto, ha reso arsamente attendibile, in quanto dall'elaborato risulta esattamente il contrario ovvero sotto la colonna pagamenti a è riportata la dicitura “No Euro 7.090,04”. Pt_1 CP_1
Quanto ai o pensazione l'Ing. in sede di esame Per_2 testimoniale, ha dichiarato: “Secondo a dare a CP_3 CP_1 CP_3
42.000,00 €; invece, secondo i calcoli che avevo fatto io, questi 42.000,00 € dovevano essere ridotti a 6.068,00 €, che la doveva a invece dei 42.000,00 € CP_1 CP_3 richiesti”. Alla luce delle risultanze istruttorie, va riconosciuta la fondatezza della pretesa creditoria vantata dalla parte opposta, in quanto il credito risulta per tabulas dalla tabella riepilogativa redatta dall'opponente e consiste nel residuo della fattura n. 210R. datata 29.02.2020 e dello svincolo delle ritenute a garanzia di cui alla fattura n. 19R del 22.07.2020, tutte saldate da Parte_2
a che, in quanto mandataria e in ossequio alle
[...] Parte_1
i l'art.
5.4. e dall'art.
5.5. dell'atto costitutivo dell'ATI, non poteva trattenerle. Sebbene e la sua impiegata abbiano riferito che le ritenute a Testimone_1 garanzia, una volta avvenuto il collaudo, fossero state svincolate e corrisposte a ciò non risulta provato documentalmente e, quindi, le loro CP_1 di ritengono non riscontrabili sul piano probatorio. Conformemente a quanto dichiarato da dall'importo Testimone_1 fatturato, tenuto conto della ritenuta per Euro 7.182,94, “c'è stata la trattenuta da parte del committente di 9,34 € più 83,58, che viene pagata dalla committente alla Iso Matica”, quindi, deve ritenersi corretto l'importo calcolo in tabella riepilogativa per Euro 7.090,04. 8 L'importo dovuto, ossia Euro 89.720,11 non può essere posto in compensazione con gli asseriti controcrediti vantati dall'opponente per i seguenti motivi. Quanto alle somme degli oneri da cantiere di cui alla fattura n. 10 del 20.10.2020 pari ad Euro 41.577,19, oltre IVA, per un totale di Euro 51.507,60 emessa da riportante la seguente descrizione: “Vi Parte_1 riaddebitiam le seguenti spese da noi sostenute in qualità di capogruppo”, si tratta di importo, onostante vari incontri fra le parti, non era stato concordato, né l'opponente ha indicato le modalità per determinarlo, salvo produrre tardivamente, solo nelle repliche conclusive - spirati oramai i termini per le memorie istruttorie e incorrendo nelle preclusioni di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis, in quanto tale non utilizzabile - un asserito accordo intercorso fra le parti, datato Settembre 2017, sulla ripartizione in percentuale delle quote. Sebbene l'art.
5.2. dell'atto costitutivo dell'ATI preveda che tutte le spese per la formazione dell'ufficio di cantiere, per le linee elettriche, per le linee telefoniche, per i consumi di energia elettrica dovevano essere ripartiti pro quota, non risulta che tali spese siano state rigorosamente elencate e dettagliate, benché siano stati allegati alcuni documenti di spesa (fatture energia elettrica), non è possibile individuare, tramite scorporo, l'importo, rectius, la percentuale che doveva essere posto a carico dell'opposta. Quanto alla fattura n. 1 del 28.02.2020 pari ad Euro 36.391,55, oltre IVA, per un totale di Euro 44.397,69 emessa da essa è Parte_1 relativa ad un diverso contratto cd. “contr atto di citazione), come riconosciuto dalla stessa opponente e che, dunque, non investe quello oggetto dell'affidamento all'ATI e, in ogni caso, nega l'opposta di averne concordato il prezzo. L'eccezione di compensazione appare invero sfornita da qualsivoglia titolo azionabile nel processo de quo. I presunti crediti portati in compensazione dalla Società opponente risultano non solo privi del requisito della liquidità, ma anche di quello della certezza. Le fatture prodotte dall'opponente non dimostrano l'esistenza di un controcredito dell'opponente nei confronti dell'opposta e, pur trattandosi di fatture tutte intestate alla non contengono ulteriori indicazioni se CP_1 non il riferimento al luogo zione dei lavori. Le prove documentali attestano gli accordi intercorsi tra l'attuale opponente e l'opposta, ma nulla dicono in ordine ai prezzi applicati. Inoltre, risulta contestato il doc. allegato sub 22 (si v. p. 119), laddove non si rinviene la firma di (all'incontro aveva partecipato per essa tale sig. , CP_1 Per_3 non altri ntificato né è dato capire a che titolo vi abbia pre . D'altra parte le prove testimoniali relative a questi lavori, vedansi le dichiarazioni rilasciate da e da UE NI, nulla aggiungano Testimone_3 di nuovo al contenuto atteso che gli stessi si limitano a riconoscere i documenti allegati al cap. 28 di p. 6 della memoria n. 2 dell'opponente, ovvero i documenti numerati da n. 35 a n. 42, ma nulla 9 dicono in ordine ai prezzi applicati e agli accordi intercorsi per la determinazione delle quote di ripartizione dei costi di cantiere. Né può dirsi fondata l'eccezione secondo cui alcuna contestazione avrebbe mosso l'opposta su tale documentazione, avendo questa fermamente negato la sua idoneità ad attestare i compensi determinati tra le due attuali Ditte, espressamente criticando la ricostruzione postuma effettuata su detti documenti dall'opponente. Ne discende pertanto l'infondatezza dei motivi di opposizione. In ordine alla domanda riconvenzionale relativa al pagamento delle staffe fornite dall'opposta per la struttura appaltata all'ATI, l'Ing. CP_4
, in sede di esame testimoniale, ha riferito che: “La nuova st
[...] stri all'interno, per cui le staffe che sostengono le tubazioni degli impianti sono state allungate dello spessore dei pilastri;
quindi, sono diventate delle strutture più portanti e quindi più costose”. Le staffe c'erano, c'è stato un aumento dovuto alla modifica strutturale. La staffa, essendo più grande, è diventata un'opera più importante e quindi più costosa”.
ha riconosciuto la fornitura delle staffe per l'importo Testimone_1 riconosciuto e detratto, pari ad Euro 11.082,00, dichiarando “glieli abbiamo pagati. Preciso che li abbiamo detratti dall'importo complessivo, con questo intendo
“pagati”, seppur dal compendio probatorio in atti non emerga alcun accordo in merito a tale modalità di pagamento mediante trattenuta o detrazione dalle somme complessivamente dovute. Appare, dunque, ictu oculi che il relativo importo sia dovuto. Infatti, alla luce della domanda riconvenzionale dell'opponente risulta che le somme sono contestate e se l'Ing. come sopra riportato, ha dichiarato Controparte_4 che l'importo richiesto doveva essere ridotto ad Euro 6.068,00, con ciò si riferiva ai costi di cantiere, in assenza di ulteriori sopravvenienze. In tal senso, si esprime anche che richiama le contestazioni dell'Ing. Testimone_4 [...]
CP_4
Sulla scorta di tali esiti ricostruttivi, si può ritenere che le somme portate nel decreto ingiuntivo siano parzialmente diverse nel loro importo, ciò comporta sì il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata, ma occorre procedere, comunque, alla revoca del decreto ingiuntivo opposto e alla condanna della parte opponente al pagamento della somma accertata come dovuta di Euro 89.720,11, sulla scorta dei dati contabili riscontrabili proprio dalla tabella elaborata dall'opponente, avente valore quantomeno ricognitivo. Su tale somma sono dovuti gli interessi dal dì del dovuto (ossia la scadenza delle singole fatture recanti gli importi) sino al saldo effettivo. In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla parte opposta in sede di giudizio di cognizione ordinario occorre condannare altresì la parte opponente al pagamento della somma di Euro 11.087,48, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al saldo effettivo. Preme evidenziare che siffatta domanda risulta proponibile in sede di giudizio di opposizione. A riguardo la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite,
10 ha chiarito che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 26727 del 2024). Ipotesi ricorrente nel caso di specie, in cui la domanda proposta in via riconvenzionale dall'opposta nella comparsa costitutiva trova fondamento nella fornitura delle staffe riconducibili alle lavorazioni di cui al contratto di appalto concluso con e inerenti alle attività di Parte_2 competenza dell' I crediti opposti in compensazione dall'opponente non risultano, invece, essere determinati nel loro esatto ammontare, anzi sono contestati dall'opposta, e l'opponente non ha fornito alcun valido elemento di prova atto a suffragare la fondatezza di tale pretesa.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2024, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nella somma complessiva di Euro 14.103,00, di cui Euro 2.552,00 per la fase di studio;
Euro 1.628,00 per la fase introduttiva;
Euro 5.670,00 per la fase istruttoria ed Euro 4.253,00 per la fase decisoria, tenuto conto dello scaglione applicabile alle controversie di importo compreso tra gli Euro 52.000,00 e gli Euro 260.000,00, nei valori medi, tenuto conto del valore dell'importo indicato nel decreto ingiuntivo e della somma oggetto di accertamento nel giudizio di opposizione (cfr. Cass. Civ., sent. n. 11454 del 2015). Non sussistono gli estremi per la richiesta condanna ex art. 96.c.p.c. dell'opposta, la quale sottende la soccombenza della parte che non ricorre nel caso di specie (cfr. Cass. Civ., sent. n. 4212 del 2022).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) accerta e dichiara che la somma dovuta in favore di in CP_1
p.l.r.p.t. ammonta ad Euro 89.720,11 e, per l'effetto, to ingiuntivo n. 398 del 2022 emesso dal Tribunale di Trento, con conseguente condanna della parte opponente al suo pagamento in favore della parte opposta, oltre interessi legali al dì del dovuto sino al saldo effettivo;
3) accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opposta e, per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di Euro 11.087,48, oltre agli interessi maturati dal dì del dovuto al saldo;
4) rigetta la richiesta di condanna articolata nei confronti della parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per le ragioni di cui sopra;
11 5) condanna la parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese e degli onorari di lite che si liquidano in complessivi Euro 14.103,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15 per cento, VA e CPA, se dovuti, come per legge. Così deciso in Trento, l'11 Luglio 2025
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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