Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/05/2025, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4493/2025
NEPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Presidente, Rel.Est. Dott. MARIA LAURA AMATO
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nata a Milano in data 28/10/1972 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]
con l'Avv. Vittoria Daniela Sulla del Foro di Milano presso la quale ha eletto domicilio telematico Email_1
2) Parte_2
Nato a Milano il 27/08/1974 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F. 2
residente in [...] con l'Avv. Vittoria Daniela Sulla del Foro di Milano presso la quale ha eletto domicilio telematico Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario
Milano in data 08/09/2001in
(anno 2001 - Atto n. 1357 - Reg. 01 - Parte 2 - serie A)
con i seguenti figli: CP_1 C.F. Codice Fiscale_3 nato a Sesto San Giovanni (MI) in [...]
25/02/2005, cittadino italiano, studente, economicamente non autosufficiente;
,nata a [...] in data [...], CP_2 C.F. C.F._4
cittadina italiana, studentessa e minorenne
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in Milano in data 08/09/2001, trascritto nei
Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 1357, Reg. 01, Serie A, P 2; alle seguenti condizioni: CP 1) la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2) il figlio CP_1 maggiorenne ma ancora non economicamente indipendente, è collocato presso il padre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3) Tenuto conto dell'età del figlio CP_1 (di anni venti), i genitori convengono che il diritto di visita della Signora Pt_1 venga esercitato in base agli accordi che saranno raggiunti di volta in volta tra madre e figlio, compatibilmente ai rispettivi impegni di studio e lavorativi, previa in ogni caso comunicazione al padre;
CP
4) La figlia trascorrerà con il padre: a) n. 2 (due) week-end non consecutivi nell'arco di ogni mese, dalle ore 19.00 del venerdì fino alle ore 21.00 della successiva domenica, e b) n. 1 (uno) pomeriggio infrasettimanale di ogni settimana, dalle 17 alle 21, quando verrà riaccompagnata dal padre presso la madre. Sono fatti salvi diversi e migliori accordi tenendo prioritariamente CP_ conto degli impegni scolastici ed extrascolastici di
CP 5) La figlia trascorrerà ad anni alterni la Vigilia di Natale (24 dicembre) di ogni anno con un genitore e il giorno di Natale (25 dicembre) di ogni anno con l'altro genitore, con la precisazione che le predette giornate (Vigilia di Natale e Natale) sono comprensive del CP pernottamento e si estendono fino alle ore 11.00 del giorno successivo. La figlia trascorrerà ad anni alterni l'ulteriore periodo di vacanza natalizia (da intendersi come coincidente con il periodo di sospensione delle attività scolastiche) con un genitore dal 26 dicembre fino alle ore 18.30 del 1° gennaio di ogni anno e, con l'altro genitore, il periodo dalle ore 18.30 del 1° gennaio di ogni anno di ogni anno fino alle ore 18.30 dell'ultimo giorno di vacanza natalizia che precede l'inizio delle attività scolastiche. Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, tenendo prioritariamente conto degli impegni scolastici ed CP extrascolastici di
6) con riferimento alle vacanze pasquali (da intendersi come coincidenti con la sospensione delle CP trascorrerà metà di detto periodo di vacanza, comprendenteattività scolastiche), la figlia la Pasqua, con un genitore, e l'altra metà, comprendente il Lunedì dell'Angelo (c.d.
Pasquetta), con l'altro genitore, ad anni alterni. Il genitore al quale spetta il secondo periodo andrà a prelevare la figlia presso l'abitazione dell'altro genitore la sera del giorno di Pasqua, indicativamente alle ore 21.30. Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, tenendo CP prioritariamente conto degli impegni scolastici ed extrascolastici di
CP
7) La figlia trascorrerà ad anni alterni con uno dei genitori ogni altro giorno festivo (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: Carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre), compresi i relativi c.d. "ponti", fatti salvi i diversi e migliori accordi tra i genitori, tenendo prioritariamente conto degli impegni scolastici ed extrascolastici di
CP
CP 8) La figlia trascorrerà ogni anno con il padre la "festa del papà" e la sera di compleanno del medesimo, e trascorreranno ogni anno con la madre la giornata dedicata alla "festa della mamma" e la sera di compleanno della stessa, fatti salvi i diversi e migliori accordi tra i genitori;
CP trascorrerà nel periodo estivo con il padre n. 15 (quindici) giorni di vacanza, 9) La figlia anche non consecutivi, secondo le modalità e le tempistiche che i genitori concorderanno entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
10) la casa familiare sita a Milano Via Piccinni n. 21, di proprietà esclusiva della moglie, resta definitivamente assegnata alla Sig.ra Parte_1
11) ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento del figlio collocato presso di sé: il padre quindi provvederà al mantenimento del figlio CP_1 e la madre provvederà al
CP mantenimento della figlia
12) l'assegno unico erogato dall'INPS verrà percepito integralmente dalla madre;
13) le parti convengono di dividere al 50% le spese extra assegno relative ai figli secondo le
"Linee Guida spese extra assegno" approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
14) I Sigg.ri Parte_1 ed Parte_2 in forza degli accordi sopra formalizzati, dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento personale, né a titolo di alimenti, sicché ciascun coniuge provvederà autonomamente e in via esclusiva al proprio sostentamento;
15) Fatto salvo l'obbligo del Sig. Parte_2 di versare alla Sig.ra Parte_1 le detrazioni fiscali decennali afferenti le spese di ristrutturazione della casa coniugale, che il
Sig. Pt 2 percepirà sulla propria busta paga sino al 2033, a mezzo bonifico alla moglie entro giorni dieci dall'avvenuto accredito (come stabilito nell'accordo di separazione), le parti dichiarano di aver già regolato ogni altro rapporto economico e patrimoniale tra gli stessi intercorso e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i Sigg. Parte_1
[...] ed Parte_2 in Milano in data 08/09/2001 (Anno 2001 - Numero 1357
- Registro 01 - Parte 2 - Serie A)
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 7.05.2025
Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato