Art. 14.
Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche nei confronti degli istituti professionali di Stato preposti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione professionale dei ciechi a norma dell' articolo 32 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449 .
L'attestato conseguito nei corsi di formazione per insegnanti ed insegnanti tecnico-pratici di cui ai decreti 1 giugno 1970, n. 1399, e n. 1400, nonche' il diploma di abilitazione all'insegnamento ai ciechi di cui agli articoli 25 e 28 del citato decreto n. 1449 e all'articolo 5 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293 , hanno valore di abilitazione all'insegnamento presso istituti professionali di Stato per ciechi e ad insegnamenti tecnici, pratici e grafici in ogni altra scuola per minorati della vista.
L'immissione in ruolo degli insegnanti incaricati avra' luogo, secondo apposite graduatorie nazionali permanenti, a norma di quanto stabilito dal precedente articolo.
Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche nei confronti degli istituti professionali di Stato preposti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione professionale dei ciechi a norma dell' articolo 32 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449 .
L'attestato conseguito nei corsi di formazione per insegnanti ed insegnanti tecnico-pratici di cui ai decreti 1 giugno 1970, n. 1399, e n. 1400, nonche' il diploma di abilitazione all'insegnamento ai ciechi di cui agli articoli 25 e 28 del citato decreto n. 1449 e all'articolo 5 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293 , hanno valore di abilitazione all'insegnamento presso istituti professionali di Stato per ciechi e ad insegnamenti tecnici, pratici e grafici in ogni altra scuola per minorati della vista.
L'immissione in ruolo degli insegnanti incaricati avra' luogo, secondo apposite graduatorie nazionali permanenti, a norma di quanto stabilito dal precedente articolo.