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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/08/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
7102/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
nelle persone dei signori dott. Andrea Carli Presidente rel. dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. con l'avv. De MA Sara Parte_1 C.F._1
e
, nata a [...] il [...], C.F. con l'avv. Manildo CP_1 C.F._2 Silvia con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TE (TV) in data 25.08.2001, trascritto nel Registro dello Stato Civile – Atti di Matrimonio – del Comune di TE (TV) al n. 54, parte II, Serie A, dell'anno 2001 alle medesime condizioni della separazione, ovvero:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I figli minori rimarranno affidati in via condivisa a entrambi i genitori, con residenza presso la madre.
3. I turni di responsabilità genitoriale - compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori e con gli impegni scolastici, sociali e sportivi dei figli - saranno regolati nei seguenti termini:
Per
. il padre potrà stare con e MA a weekend alternati dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica sera dopo cena, nonché tutti i giovedì dalle ore 18.00 con pernotto;
. i figli trascorreranno metà delle vacanze natalizie (dal 26 al 31 dicembre) con un genitore e metà (dal 31 dicembre al 6 gennaio) con l'altro, con alternanza di anno in anno, avendo cura i genitori di alternare altresì di anno in anno la Vigilia e il giorno di Natale;
. durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno ad anni alterni il periodo dall'inizio delle vacanze sino al giorno di Pasqua con un genitore e il periodo dal Lunedì dell'Angelo sino al termine delle vacanze con l'altro genitore;
. durante il periodo estivo staranno con ciascun genitore per due settimane anche non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
in mancanza di accordo o in caso di coincidenza dei periodi prescelti, la preferenza spetterà in occasione degli anni pari al padre e in occasione degli anni dispari alla madre;
. durante i ponti festivi dell'anno staranno con il genitore con cui trascorrono il fine settimana;
. ogni diverso accordo potrà essere raggiunto tra i genitori compatibilmente con le esigenze lavorative e personali di ciascuno di essi, nonché con quelle scolastiche, sportive e sociali dei figli.
4. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori nella consapevolezza di entrambi che l'affido condiviso richiede la disponibilità a collaborare in modo continuativo, cercando il confronto costruttivo nelle diverse decisioni che saranno necessarie per la crescita dei figli. Impegnandosi in tal senso, ritengono di dare piena continuità al loro ruolo genitoriale, rimanendo entrambi investiti delle responsabilità relative alle scelte educative e di vita dei figli.
I genitori stabiliscono quindi che, in conformità all'art. 337 ter c.c., assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi. Entrambi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione. In ogni caso si impegnano a tenersi reciprocamente informati in ordine agli aspetti della vita quotidiana dei minori, rilevanti per una equilibrata crescita psicofisica, con la finalità di condividere ogni decisione.
Altresì entrambi i genitori si impegnano a mantenere comportamenti conformi al loro ruolo genitoriale, rispettosi l'uno dell'altro, Per anche in ipotesi di nuove relazioni sentimentali con terze persone al fine di assicurare la crescita serena ed armoniosa di e MA.
5. Il Signor contribuirà al mantenimento dei figli con un assegno di € 700,00 mensili (€ 350,00 mensili Pt_1 ciascuno), da versarsi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese;
l'assegno sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. a decorrere dal mese di novembre 2025.
6. I genitori sosterranno nella misura del 60% a carico del padre e 40% a carico della madre le spese straordinarie per la prole identificate, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso:
- Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori
Spese di organizzazione familiare: baby-sitter.
Spese scolastiche: tasse scolastiche ed iscrizioni a scuole pubbliche (anche universitarie); rette, iscrizioni e tasse di scuole private;
spese alloggiative per frequentazione di università pubbliche e private, nonché per corsi e stages post-universitari ove fuori sede;
ripetizioni; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
prescuola e doposcuola.
Spese di natura ludica, ricreativa o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (es: musica, disegno, pittura) e corsi di informatica (ivi comprese le spese per supporti ed attrezzature specifiche), centri estivi;
attività scoutistica o similare;
viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di autoveicoli da trasporto (mini-car, autovettura, motorino, moto).
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
Spese mediche e sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche (comprese protesi) ed in genere spese sanitarie non effettuate tramite SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite SSN, qualora comportino un esborso superiore agli 150,00 mensili;
cicli di cure psicoterapiche, logopediche, fisioterapiche, termali (et similia). - Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni, assicurazioni e tasse relative alla scuola presso istituti pubblici ed altresì relative a corsi scolastici pubblici già frequentati nel corso della convivenza matrimoniale;
comunque tutte le predette spese, anche se riferite a scuole private e paritarie, in ipotesi di scelte già condivise tra genitori;
libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola a inizio anno;
spese di trasporto extraurbano per la frequentazione di corsi scolastici e non, ove l'iscrizione sia stata concordata;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche, sanitarie e terapeutiche in genere, effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato su scelta concorde;
spese relative alle attività sportive, nel caso sia consigliata per la salute psicofisica della prole qualora l'esborso non superi il tetto massimo mensile di 150,00.
• Modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la prole: il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole.
• In deroga e ad integrazione di quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, i coniugi concordano che anche le spese per l'abbigliamento dei figli saranno ripartite nella misura del 60% a carico del padre e 40% a carico della madre.
7. L'Assegno Unico per la prole verrà percepito interamente dalla madre.
8. I coniugi danno atto entrambi di essere economicamente autosufficienti e riconoscono reciprocamente l'insussistenza dei presupposti per la corresponsione di alcun contributo al mantenimento l'uno in favore dell'altra sia in sede di separazione che di divorzio, anche alla luce delle rispettive situazioni economiche, del regime patrimoniale adottato e dell'apporto fornito da ciascuno alla conduzione della vita familiare.
9. A definizione di tutti i rapporti patrimoniali pendenti tra i coniugi, sorti a seguito ed in occasione del matrimonio e a scioglimento della comunione legale, i Signori e convengono quanto segue. Parte_1 CP_1 a) Il conto corrente cointestato n. 356454 acceso dai coniugi presso Centro Marca Banca – Credito Cooperativo di Treviso e Venezia verrà estinto non appena possibile e, comunque, entro il 31.12.2024; al momento dell'estinzione la moglie preleverà la somma di € 10.000,00 mentre il residuo - saldate le ultime eventuali utenze e spese della casa familiare e i ratei del finanziamento dell'auto della Signora - spetterà integralmente al marito. CP_1
b) Il Signor trasferisce alla Signora che accetta, la quota di proprietà dell'autovettura Lancia Y targata Pt_1 CP_1 GE 799 KW che diventerà di proprietà esclusiva della Signora;
del pari, la moglie trasferisce al marito che CP_1 accetta, la quota di proprietà dell'autovettura Hyundai Tucson targata FC 370 HM che diventerà di proprietà esclusiva del Signor Pt_1
Per 10.
Considerato che
alla figlia minore è intestato libretto di risparmio postale nr. 000048193552 con saldo al 6.7.2024 di
€.7.607,28 e che al figlio minore MA è intestato libretto di risparmio postale nr. 000049542397 con saldo al 24.1.2024 di Per
€.3.700,66, i genitori concordano che il padre avrà la detenzione del libretto intestato alla figlia e la madre di quello intestato al figlio MA, mentre la gestione/utilizzo avverrà di comune accordo. Entrambi si impegnano ad esibire il libretto detenuto all'altro genitore, a richiesta.
11. Le Parti si danno atto di aver composto e definito, anche in via transattiva, ogni rapporto di carattere economico - patrimoniale tra loro pendente, insorto durante il matrimonio e per effetto del regime di comunione legale dei beni, e di non aver nulla reciprocamente a che pretendere, salva l'esecuzione di quanto sopra previsto.
12. Le spese legali del presente procedimento per separazione personale debbono intendersi interamente compensate, sia per la fase giudiziale che per quella stragiudiziale.
per il P.M.: ““visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Come risulta dai documenti prodotti, i coniugi si sono separati con le seguenti modalità:
- a seguito di istanza di trattazione scritta, in data 21/1/2025 è stata svolta l'udienza di prima comparizione dei coniugi con modalità cartolari. Nella medesima data la separazione personale è stata pronunciata dal Tribunale con sentenza poi passata in giudicato il 24/1/2025
Entrambi i coniugi hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione.
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
A tale stregua, deve ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge dall'udienza di prima comparizione e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma degli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad ogni conseguente effetto.
Peraltro ben possono trovare accoglimento le condizioni concordate tra le parti in quanto non contrarie alla legge.
Spese compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente provvedendo: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in TE (TV) il 25.08.2001, trascritto nel Registro dello Stato Civile – Atti di Matrimonio – del medesimo comune al n. 54, parte II, Serie A, dell'anno 2001 fra , nato a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 CP_1
, nata a [...] il [...] C.F.
[...] C.F._2 ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di TE (TV) di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
Spese compensate.
Treviso, 8/8/2025
Il Presidente est.
Dott. Andrea Carli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
nelle persone dei signori dott. Andrea Carli Presidente rel. dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. con l'avv. De MA Sara Parte_1 C.F._1
e
, nata a [...] il [...], C.F. con l'avv. Manildo CP_1 C.F._2 Silvia con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TE (TV) in data 25.08.2001, trascritto nel Registro dello Stato Civile – Atti di Matrimonio – del Comune di TE (TV) al n. 54, parte II, Serie A, dell'anno 2001 alle medesime condizioni della separazione, ovvero:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I figli minori rimarranno affidati in via condivisa a entrambi i genitori, con residenza presso la madre.
3. I turni di responsabilità genitoriale - compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori e con gli impegni scolastici, sociali e sportivi dei figli - saranno regolati nei seguenti termini:
Per
. il padre potrà stare con e MA a weekend alternati dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica sera dopo cena, nonché tutti i giovedì dalle ore 18.00 con pernotto;
. i figli trascorreranno metà delle vacanze natalizie (dal 26 al 31 dicembre) con un genitore e metà (dal 31 dicembre al 6 gennaio) con l'altro, con alternanza di anno in anno, avendo cura i genitori di alternare altresì di anno in anno la Vigilia e il giorno di Natale;
. durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno ad anni alterni il periodo dall'inizio delle vacanze sino al giorno di Pasqua con un genitore e il periodo dal Lunedì dell'Angelo sino al termine delle vacanze con l'altro genitore;
. durante il periodo estivo staranno con ciascun genitore per due settimane anche non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
in mancanza di accordo o in caso di coincidenza dei periodi prescelti, la preferenza spetterà in occasione degli anni pari al padre e in occasione degli anni dispari alla madre;
. durante i ponti festivi dell'anno staranno con il genitore con cui trascorrono il fine settimana;
. ogni diverso accordo potrà essere raggiunto tra i genitori compatibilmente con le esigenze lavorative e personali di ciascuno di essi, nonché con quelle scolastiche, sportive e sociali dei figli.
4. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori nella consapevolezza di entrambi che l'affido condiviso richiede la disponibilità a collaborare in modo continuativo, cercando il confronto costruttivo nelle diverse decisioni che saranno necessarie per la crescita dei figli. Impegnandosi in tal senso, ritengono di dare piena continuità al loro ruolo genitoriale, rimanendo entrambi investiti delle responsabilità relative alle scelte educative e di vita dei figli.
I genitori stabiliscono quindi che, in conformità all'art. 337 ter c.c., assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi. Entrambi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione. In ogni caso si impegnano a tenersi reciprocamente informati in ordine agli aspetti della vita quotidiana dei minori, rilevanti per una equilibrata crescita psicofisica, con la finalità di condividere ogni decisione.
Altresì entrambi i genitori si impegnano a mantenere comportamenti conformi al loro ruolo genitoriale, rispettosi l'uno dell'altro, Per anche in ipotesi di nuove relazioni sentimentali con terze persone al fine di assicurare la crescita serena ed armoniosa di e MA.
5. Il Signor contribuirà al mantenimento dei figli con un assegno di € 700,00 mensili (€ 350,00 mensili Pt_1 ciascuno), da versarsi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese;
l'assegno sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. a decorrere dal mese di novembre 2025.
6. I genitori sosterranno nella misura del 60% a carico del padre e 40% a carico della madre le spese straordinarie per la prole identificate, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso:
- Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori
Spese di organizzazione familiare: baby-sitter.
Spese scolastiche: tasse scolastiche ed iscrizioni a scuole pubbliche (anche universitarie); rette, iscrizioni e tasse di scuole private;
spese alloggiative per frequentazione di università pubbliche e private, nonché per corsi e stages post-universitari ove fuori sede;
ripetizioni; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
prescuola e doposcuola.
Spese di natura ludica, ricreativa o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (es: musica, disegno, pittura) e corsi di informatica (ivi comprese le spese per supporti ed attrezzature specifiche), centri estivi;
attività scoutistica o similare;
viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di autoveicoli da trasporto (mini-car, autovettura, motorino, moto).
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
Spese mediche e sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche (comprese protesi) ed in genere spese sanitarie non effettuate tramite SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite SSN, qualora comportino un esborso superiore agli 150,00 mensili;
cicli di cure psicoterapiche, logopediche, fisioterapiche, termali (et similia). - Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni, assicurazioni e tasse relative alla scuola presso istituti pubblici ed altresì relative a corsi scolastici pubblici già frequentati nel corso della convivenza matrimoniale;
comunque tutte le predette spese, anche se riferite a scuole private e paritarie, in ipotesi di scelte già condivise tra genitori;
libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola a inizio anno;
spese di trasporto extraurbano per la frequentazione di corsi scolastici e non, ove l'iscrizione sia stata concordata;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche, sanitarie e terapeutiche in genere, effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato su scelta concorde;
spese relative alle attività sportive, nel caso sia consigliata per la salute psicofisica della prole qualora l'esborso non superi il tetto massimo mensile di 150,00.
• Modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la prole: il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole.
• In deroga e ad integrazione di quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, i coniugi concordano che anche le spese per l'abbigliamento dei figli saranno ripartite nella misura del 60% a carico del padre e 40% a carico della madre.
7. L'Assegno Unico per la prole verrà percepito interamente dalla madre.
8. I coniugi danno atto entrambi di essere economicamente autosufficienti e riconoscono reciprocamente l'insussistenza dei presupposti per la corresponsione di alcun contributo al mantenimento l'uno in favore dell'altra sia in sede di separazione che di divorzio, anche alla luce delle rispettive situazioni economiche, del regime patrimoniale adottato e dell'apporto fornito da ciascuno alla conduzione della vita familiare.
9. A definizione di tutti i rapporti patrimoniali pendenti tra i coniugi, sorti a seguito ed in occasione del matrimonio e a scioglimento della comunione legale, i Signori e convengono quanto segue. Parte_1 CP_1 a) Il conto corrente cointestato n. 356454 acceso dai coniugi presso Centro Marca Banca – Credito Cooperativo di Treviso e Venezia verrà estinto non appena possibile e, comunque, entro il 31.12.2024; al momento dell'estinzione la moglie preleverà la somma di € 10.000,00 mentre il residuo - saldate le ultime eventuali utenze e spese della casa familiare e i ratei del finanziamento dell'auto della Signora - spetterà integralmente al marito. CP_1
b) Il Signor trasferisce alla Signora che accetta, la quota di proprietà dell'autovettura Lancia Y targata Pt_1 CP_1 GE 799 KW che diventerà di proprietà esclusiva della Signora;
del pari, la moglie trasferisce al marito che CP_1 accetta, la quota di proprietà dell'autovettura Hyundai Tucson targata FC 370 HM che diventerà di proprietà esclusiva del Signor Pt_1
Per 10.
Considerato che
alla figlia minore è intestato libretto di risparmio postale nr. 000048193552 con saldo al 6.7.2024 di
€.7.607,28 e che al figlio minore MA è intestato libretto di risparmio postale nr. 000049542397 con saldo al 24.1.2024 di Per
€.3.700,66, i genitori concordano che il padre avrà la detenzione del libretto intestato alla figlia e la madre di quello intestato al figlio MA, mentre la gestione/utilizzo avverrà di comune accordo. Entrambi si impegnano ad esibire il libretto detenuto all'altro genitore, a richiesta.
11. Le Parti si danno atto di aver composto e definito, anche in via transattiva, ogni rapporto di carattere economico - patrimoniale tra loro pendente, insorto durante il matrimonio e per effetto del regime di comunione legale dei beni, e di non aver nulla reciprocamente a che pretendere, salva l'esecuzione di quanto sopra previsto.
12. Le spese legali del presente procedimento per separazione personale debbono intendersi interamente compensate, sia per la fase giudiziale che per quella stragiudiziale.
per il P.M.: ““visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Come risulta dai documenti prodotti, i coniugi si sono separati con le seguenti modalità:
- a seguito di istanza di trattazione scritta, in data 21/1/2025 è stata svolta l'udienza di prima comparizione dei coniugi con modalità cartolari. Nella medesima data la separazione personale è stata pronunciata dal Tribunale con sentenza poi passata in giudicato il 24/1/2025
Entrambi i coniugi hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione.
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
A tale stregua, deve ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge dall'udienza di prima comparizione e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma degli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad ogni conseguente effetto.
Peraltro ben possono trovare accoglimento le condizioni concordate tra le parti in quanto non contrarie alla legge.
Spese compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente provvedendo: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in TE (TV) il 25.08.2001, trascritto nel Registro dello Stato Civile – Atti di Matrimonio – del medesimo comune al n. 54, parte II, Serie A, dell'anno 2001 fra , nato a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 CP_1
, nata a [...] il [...] C.F.
[...] C.F._2 ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di TE (TV) di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
Spese compensate.
Treviso, 8/8/2025
Il Presidente est.
Dott. Andrea Carli