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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/10/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5808 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05/03/1969, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cinzia Maggi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Cinzia Maggi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
RT SI,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 27/09/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivono di fatto già separati dall'anno 2020.
Il IG. ha lasciato l'abitazione coniugale portando con sé i Parte_2 propri effetti personali.
La IG.ra continuerà a vivere insieme alla figlia nella Parte_1 Per_1 casa coniugale, di proprietà dei ricorrenti nei periodi in cui la stessa fa rientro dall'Università.
2) La figlia maggiorenne attualmente frequenta l'università La Sapienza di Roma, dove vive come studentessa.
Le spese relative all'abitazione temporanea presso la città di Roma sono integralmente sostenute dal padre.
Le altre spese di mantenimento ordinarie e straordinarie della figlia Per_1 saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% cadauno, purché preventivamente concordate e debitamente documentate.
Nello specifico: tasse universitarie, testi universitari, altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, attività ludico-sportive, visite medico specialistiche o comunque non coperte dal S.S.N. Pag. 2 di 3 3) La figlia ormai maggiorenne, regolerà autonomamente i rapporti con i Per_1 genitori in base ai propri impegni universitari.
4) Il IG. si impegna, altresì, entro il termine di 5 mesi dalla pronuncia Parte_2 della separazione, a trasferire a favore della moglie IG.ra , senza Parte_1 corrispettivo, la propria quota parte (pari al 50%) della casa coniugale sita in Quartu Sant'Elena (CA) in Via Guglielmo Marconi n. 401, e la propria quota parte del posto auto scoperto nel cortile ivi sito, come risultano rispettivamente censiti al N.C.E.U. al foglio 30, mappale 1389 e subalterni:
- 6, p. T/1, categoria A/3, classe 3, vani 7, sup. cat. 129, rendita € 506,13;
- 21, p. T, categoria C/6, classe 1, mq. 10, sup. cat. 10, rendita € 17,56, con separato atto notarile.
Detto trasferimento immobiliare costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
5) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che ad accezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 09/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5808 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05/03/1969, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cinzia Maggi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Cinzia Maggi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
RT SI,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 27/09/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivono di fatto già separati dall'anno 2020.
Il IG. ha lasciato l'abitazione coniugale portando con sé i Parte_2 propri effetti personali.
La IG.ra continuerà a vivere insieme alla figlia nella Parte_1 Per_1 casa coniugale, di proprietà dei ricorrenti nei periodi in cui la stessa fa rientro dall'Università.
2) La figlia maggiorenne attualmente frequenta l'università La Sapienza di Roma, dove vive come studentessa.
Le spese relative all'abitazione temporanea presso la città di Roma sono integralmente sostenute dal padre.
Le altre spese di mantenimento ordinarie e straordinarie della figlia Per_1 saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% cadauno, purché preventivamente concordate e debitamente documentate.
Nello specifico: tasse universitarie, testi universitari, altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, attività ludico-sportive, visite medico specialistiche o comunque non coperte dal S.S.N. Pag. 2 di 3 3) La figlia ormai maggiorenne, regolerà autonomamente i rapporti con i Per_1 genitori in base ai propri impegni universitari.
4) Il IG. si impegna, altresì, entro il termine di 5 mesi dalla pronuncia Parte_2 della separazione, a trasferire a favore della moglie IG.ra , senza Parte_1 corrispettivo, la propria quota parte (pari al 50%) della casa coniugale sita in Quartu Sant'Elena (CA) in Via Guglielmo Marconi n. 401, e la propria quota parte del posto auto scoperto nel cortile ivi sito, come risultano rispettivamente censiti al N.C.E.U. al foglio 30, mappale 1389 e subalterni:
- 6, p. T/1, categoria A/3, classe 3, vani 7, sup. cat. 129, rendita € 506,13;
- 21, p. T, categoria C/6, classe 1, mq. 10, sup. cat. 10, rendita € 17,56, con separato atto notarile.
Detto trasferimento immobiliare costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
5) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che ad accezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 09/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3