TRIB
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 31/07/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. C.C. n. 1384/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 2008/2022, avente ad oggetto: “ASSICURAZIONE
CONTRO
I DANNI”
TRA
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), e residente a Parte_1 C.F._1
Bompensiere (CL), C/da Mangiabue n. 1, in proprio e quale l.r.p.t. di Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., con sede a Bompensiere (CL), Via Principe di
[...]
Scalea n. 118 (C.F. ); rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta P.IVA_1 procura allegata alla citazione, dall' Avv. Daniele Osnato (C.F. ) e dall'Avv. C.F._2
Giuseppa Maria Rita Cimino (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._3 studio sito in Caltanissetta, Via F. Turati n. 100;
PARTE ATTRICE
CONTRO in persona del l.r.p.t. (P. IVA ), con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Roma, Viale Cesare Pavese n. 385, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di risposta, dall'Avv. Santo Spagnolo (C.F. ) del Foro di Catania, ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Massimo Dell'Utri, sito in Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele n. 161;
PARTE CONVENUTA
***
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 06.09.2022 e depositato in pari data,
[...]
(sia in proprio, sia quale l.r.p.t. della Pt_1 Controparte_1
), previo infruttuoso esperimento della mediazione, agiva in giudizio contro
[...] in persona del l.r.p.t., rappresentando che: Controparte_2
1 a) un forte temporale, accompagnato da fulminazioni, verificatosi il 11.09.2020 aveva determinato ingenti danni alle infrastrutture tecniche, costituite dalle apparecchiature e dagli impianti, in uso alla società di cui è l.r.p.t., nonché all'impianto fotovoltaico di sua proprietà;
b) tali beni erano assicurati in forza di polizza assicurativa n. 00724109319485, stipulata in data 30.05.2019 tra la società e CP_1 Controparte_2
c) l'attore già in data 16.09.2020 aveva provveduto a segnalare l'evento dannoso alla compagnia assicurativa, nonché a denunziare i danni subiti, ed avrebbe poi certificato sia i costi sostenuti per le sostituzioni necessarie, in quanto ne era derivato un guasto generalizzato (che avrebbe impedito l'erogazione della corrente, con conseguente perdita dei benefici derivanti da convenzioni con il GSE), rendendosi allora necessaria la sostituzione di tutti i componenti guasti con corrispondenti di nuova fabbricazione e conformi alla normativa di settore, nel periodo compreso tra il 23.10.2020 e il 18.09.2021;
1.2. Notiziata costantemente sugli sviluppi della vicenda, parte convenuta, a seguito di costituzione in mora del 08.03.2022, liquidava per il sinistro l'importo di € 22.640,00, che parte attrice accettava in acconto del maggiore importo di € 57.100,00 ritenuto invece corrispondente ai costi sostenuti.
1.3. Pertanto, in forza delle norme sul contratto di assicurazione contro i danni, ritenendo che il caso rientrasse perfettamente nel rischio coperto dalla polizza sottoscritta, ed affermando di avere tempestivamente evitato l'aggravarsi dei danni, parte attrice domandava in questa sede il pagamento della differenza di € 34.460,00 a saldo della maggior somma dovuta, nonché il risarcimento degli ulteriori danni conseguenti, e rimborso spese documentate, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e compensi di lite.
2.1. Costituitasi tempestivamente in giudizio, parte convenuta ammetteva di avere effettuato la liquidazione dell'importo di € 22.640,00, in ragione del riscontro di danni ad una serie di beni aziendali, nonché di danni all'impianto fotovoltaico, negando invece il nesso causale tra gli ulteriori danni richiesti e l'evento temporalesco del 11.09.2020, in quanto deduceva che il danno ai 119 moduli fotovoltaici, che parte attrice imputava all'evento predetto, si fosse invero manifestato solo nel mese di dicembre, cioè mesi dopo le eseguite riparazioni e sostituzioni connesse al temporale, ed anzi evidenziava che, a seguito del ripristino dei guasti inizialmente indicati, la produzione dell'impianto nel periodo immediatamente successiva era anche leggermente aumentata su base annuale (e per questo escludeva che la riduzione avvenuta nel dicembre 2020 potesse essere riconducibile al fenomeno temporalesco). Affermava che in ogni caso l'assicurazione non avrebbe coperto i pannelli fotovoltaici installati sulla copertura del capannone agricolo.
2.2. Ribadiva dunque che il versamento già effettuato fosse integralmente satisfattivo, in base alle pertinenti clausole contrattuali, sottolineando che controparte non aveva comunque contestato la somma versata rispetto alle partite di danno che avevano costituito oggetto di liquidazione. Negava altresì la risarcibilità di danni ulteriori conseguenti, nemmeno specificati dalla controparte.
2.3. Contestava infine il c.d. cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
2.4. Domandava pertanto, il rigetto della domanda attorea, o comunque la liquidazione dell'indennizzo secondo contratto. Con vittoria di spese di lite.
3. Nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., parte attrice integrava la domanda, chiedendo altresì il pagamento di ulteriori € 715,00 per asserito errore di calcolo nella percentuale di franchigia applicabile, nonché (in via subordinata alle domande già svolte in citazione) il 50% delle somme
2 pagate per la sostituzione dei 119 moduli fotovoltaici danneggiati (ma tali specifiche estensioni non sarebbero state riprodotte in sede di precisazione delle conclusioni).
4. Istruita la causa mediante produzioni documentali e svolgimento di C.T.U. sull'impianto, le parti precisavano le conclusioni alla scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 30.04.2025. Quindi con ordinanza del 01.05.2025, la causa veniva posta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., che venivano a scadere in data 21.07.2025.
§§§
1. La presente causa si incentra su un rapporto di assicurazione contro i danni (artt. 1904 e ss. c.c.) instaurato tra le parti, ed avente ad oggetto le infrastrutture tecniche (apparecchiature ed impianti) in uso alla società e l'impianto fotovoltaico di proprietà di , che sarebbero CP_1 Parte_1 state colpite da sinistro in forza di un evento temporalesco verificatosi in data 11.09.2020. Rispetto al quale la liquidazione operata stragiudizialmente da parte convenuta è stata ritenuta meramente parziale da parte attrice, in quanto non integralmente satisfattiva rispetto al danno patito, ex art. 1905 c.c.
2.1. Risulta documentata (ma si tratta di circostanza incontestata tra le parti), all'all. 4 alla comparsa di risposta (mentre in allegato alla citazione l'indicato all.1 non risulta invece depositato), la polizza assicurativa n. 109319485, stipulata tra la compagnia convenuta e la società , di durata CP_1 annuale (ma con tacito rinnovo, essendo comunque presente anche la quietanza del rinnovo del 30.05.2020, cfr. pag. 25), con decorrenza dalla mezzanotte del 30.05.2019.
2.2. Stesso discorso per l'atto di liquidazione, datato 18.03.2022, della somma di € 22.640,00 in relazione ai danni subiti per il sinistro per cui è causa (all. 6 alla citazione ed all. 3 alla comparsa di risposta). Rispetto ai quali, dalla stima effettuata dal tecnico di parte convenuta, ed oggetto di comunicazione via e-mail (cfr. suball. 8 in all. 3 alla citazione), si evince come in effetti la parte convenuta abbia considerato varie voci di danno ai beni e di danno all'impianto fotovoltaico (FV), escludendo invece l'indennizzo, per quest'ultimo, in relazione al calo di rendimento che i moduli fotovoltaici ebbero asseritamente a dicembre 2020, “ dove si ha nuovamente un calo del rendimento significativo di impianto rispetto allo stesso dell'anno precedente.”, e che allora “conferma la possibilità di un nuovo guasto tecnico al sistema di produzione, ma non lo collega al periodo del sinistro, quale il danno relativo ai moduli è valutato come non indennizzabile.”. Ciò su cui invece parte attrice, nella mail di risposta, controargomentava, ponendo le basi dell'odierna azione giudiziaria.
2.3. Ancora, non v'è contestazione, e comunque vi è ampia documentazione (cfr. all. 3 alla citazione), in relazione alla tempestiva attivazione di parte attrice nella denuncia del sinistro alla controparte (a partire al 16.09.2020), nonché del costante aggiornamento sui successivi sviluppi. Inoltre, proprio le spese sostenute per far fronte ai guasti riscontrati (cfr. altri allegati alla citazione, quali il 5), consentono di ritenere che parte attrice si sia ampiamente data modo nel senso di evitare danni ulteriori (assolvendo adeguatamente al c.d. obbligo di salvataggio, ex art. 1914 c.c.).
2.4. Così come, infine, si trae già dalla consulenza di parte attrice (cfr. all. 10 alla citazione) che oggetto di doglianza sono i danni ai n. 119 moduli fotovoltaici a terra, rispetto ai quali si riferisce la polizza, nella parte relativa alle “condizioni personali”, alla pag. 4, nel “Settore Garanzie Speciali”
3 nella “Descrizione macchinari ed impianti”, in cui si fa espresso riferimento all' “impianto fotovoltaico installato a terra”.
3.1. Ciò premesso, va anzitutto rilevato che l'art. 2697 c.c., che definisce il principio dell'onere della prova, stabilisce come regola base che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.”. Sicché è chiaro che l'onere della prova dei fatti posti a fondamento di una pretesa azionata in giudizio grava sulla parte che quella pretesa fa valere.
3.2. Sul punto, in materia di assicurazione, riprendendosi esplicitamente la più risalente Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 4426 del 17/05/1997 (Rv. 504484 - 01), si legge in Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 30656 del 21/12/2017 (Rv. 647120 - 01) che “Nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro.” (successivamente ripresa da Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 15630 del 14/06/2018 e Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.25510 del 21/09/2021). Ancora, più di recente, nel corpo di Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31251 del 09/11/2023, a pag. 6, si legge che “nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato è rappresentato dall'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. Pertanto, l' , ha l'onere di dimostrare che: a) si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, b) Parte_2 detto fatto sia derivato da una causa prevista dalla polizza, c) detto fatto abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.”
3.3. Ancora, nel più specifico campo dei danni cagionati da eventi atmosferici, la più recente giurisprudenza di merito è ferma nel sostenere la necessaria sussistenza delle condizioni previste dalla polizza e del nesso causale tra evento e danno (Trib. Benevento, Sent. n. 1789/2024; Trib. Ascoli Piceno, Sent. n. 757/2024; Trib. Napoli, Sent. n. 9721/2024), il cui onere probatorio è posto in capo all'assicurato, da assolversi non per il tramite di enunciazioni generiche, astratte ed ipotetiche (Trib. Milano, Sent. 9476/2024), bensì con una dimostrazione adeguata che il danno sia conseguenza dell'evento denunciato, con precisa individuazione temporale e spaziale relativa (Trib. Torino, Sent. 5401/2024).
3.4. Non va comunque dimenticato che il parametro di valutazione nel nesso causale sarà sempre quello proprio del diritto civile, ossia il parametro della c.d. preponderanza dell'evidenza, per cui “E' nota la giurisprudenza di questa Corte sulla prova del nesso di causalità e dunque sulla regola secondo cui il nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro): il che si esprime con la formula del “più probabile che no” (così, da ultimo, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10978 del 26/04/2023). Pertanto, si “impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico” (Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25805 del 26/09/2024 (Rv. 672460 - 01)). Ed ovviamente allora non richiedendosi una dimostrazione di probabilità prossima alla certezza,
o comunque vicina al più rigoroso parametro penalistico dell'“al di là di ogni ragionevole dubbio”, essendo sufficiente la prova della “maggiore probabilità che non”, e specialmente quando sia ragionevolmente da escludere il concorso di ipotetici fattori causali alternativi.
4 4.1. Peraltro, poiché le parti dibattono essenzialmente su un profilo tecnico relativo alla causalità, come già detto nell'ordinanza del 04.05.2023, si è proceduto alla nomina di CTU essenzialmente a tal fine, secondo il noto insegnamento per il quale (così Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 200 del 11/01/2021, richiamata dalla menzionata Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31251 del 09/11/2023)
“allorquando non abbia le cognizioni tecnico-scientifiche necessarie ed idonee a ricostruire e comprendere la fattispecie concreta in esame nella sua meccanicistica determinazione ed evoluzione, pur essendo peritus peritorum, il giudice deve fare invero ricorso a una consulenza tecnica di tipo percipiente, quale fonte oggettiva di prova (cfr. Cass., 22/2/2016, n. 3428; Cass., 30/9/2014, n. 20548; Cass., 27/8/2014, n. 18307; Cass., 26/2/2013, n. 4792; Cass., 13/3/2009, n. 6155; Cass., 19/1/2006, n. 1020), sulla base delle cui risultanze è tenuto a dare atto dei risultati conseguiti e di quelli viceversa non conseguiti o non conseguibili, in ogni caso argomentando su basi tecnicoscientifiche e logiche (cfr. Cass., 26/2/2013, n. 4792; Cass., 13/3/2009, n. 6155; Cass., 19/1/2006, n. 1020).” Consulenza che, in quanto metodologicamente ragionata, completa, e immune da vizi logici, e (come si vedrà) da interpretarsi secondo ragionevolezza, costituisce per il giudice adeguato ausilio per la decisione.
4.2.1. Ora, sebbene già in esordio della relazione (par. B.1, PREMESSA), all'esito dell'esame della documentazione di causa ed accertamento sui luoghi, il consulente affermi che “i fatti oggetto della presente perizia si sono verificati in data 11 settembre 2020, ad oggi è possibile dare solamente una valutazione ipotetica e probabilistica dell'origine della causa e degli eventuali danni”, rispetto ai danni subiti dall'impianto, previa approfondita spiegazione teorica del fenomeno della c.d. sovratensione (par. B.5 COS'E' LA SOVRATENSIONE), e riscontro in base ai dati numerici indicati alla pag. 10 (ossia il confronto effettuato con altri due impianti situati nella stessa area), in base ai quali allora il CTU riscontrava per tutto l'anno 2021 uno scostamento della potenza in meno di circa il 10%, astrattamente compatibile con un guasto dei 119 moduli, viene successivamente riportato che (par. B.7 QUESITO 1) “L'evento del 11.09.2020 ha sicuramente danneggiato le parti più evidenti dell'impianto per il quale il cliente ha prontamente inviato il tutto alla compagnia assicuratrice. Il guasto ai moduli non è di facile determinazione e non è possibile farlo da un esame a vista, al contrario di tutte le altre apparecchiature. Per cui è anche possibile che successivamente a tale data ci sia stato un altro evento, ma è anche vero che la probabilità di fulminazione nello stesso punto è bassa. […] In definitiva è del tutto possibile, ma non certo al 100% che quell'evento sia stata la causa anche dei guasti ai moduli, gli effetti della fulminazione, una volta arrivati all'impianto si propagano lungo le linee e la probabilità che riaccada nello stesso punto è bassa.” Argomentando tale valutazione sulla base del dato c.d. Ng (“e tale valore è pari a 2,08 fulmini/(anno*km2)”), come da allegato n. 7.
4.2.2. In questo senso, allora, prendendo comunque le mosse dall'evento temporalesco del 11.09.2020, su cui in sé non v'è contestazione tra le parti, e rispetto al quale anzi la parte convenuta ha provveduto, all'esito di lungo carteggio con parte attrice, a liquidare una certa somma, il consulente evidenzia che è sì vero che il guasto ai moduli è in sé di più difficile accertamento, ed allora non è escludibile che vi sia stato un altro evento quale possibile causa del danno, ma subito precisa si tratta di un evento (la fulminazione nello stesso punto) improbabile. Ribadendo subito dopo tale concetto, quando dice che l'evento del 11.09.2020 non è certo al 100% che sia causa del danno. Ma appunto, anzitutto in linea teorica nel parametro della preponderanza dell'evidenza, non si richiede la prova certa del 100% per configurare un nesso causale rilevante. Per cui, in linea di principio, se il tecnico d'ufficio è in grado di affermare che vi può essere un nesso causale probabilisticamente rilevante (e certamente lo ha fatto nel caso di specie), in mancanza dell'evidenziazione di altri specifici fattori alternativi (non escludibili, ma nemmeno predicati nel caso di specie), può certamente affermarsi che
5 si sia raggiunto un livello di prova sufficiente al riguardo. Inoltre, sulla scorta del dato Ng riscontrato, questo giudice comprende altresì e condivide l'affermazione di scarsa probabilità di un evento avverso alternativo, in quanto esso fa riferimento ad un quantitativo di circa due fulmini l'anno per km2, con la conseguenza per cui, obiettivamente, se già è certo che un fenomeno temporalesco con fulmini (ossia quello del 11.09.2020) ha colpito l'impianto, l'idea che ce ne possa essere stato un altro nella stessa zona con la stessa ricaduta in così poco tempo, con quegli scarsi numeri alla mano, appare alquanto inverosimile.
4.3. Segue poi la spiegazione tecnica del fenomeno riscontrato, “verosimilmente riconducibile a fenomeni di sovratensione di origine atmosferica, generati da fulminazione indiretta, che sollecitando i diodi di bypass integrati nei moduli fotovoltaici ne hanno determinato il guasto con la conseguente deviazione dei valori delle tensioni nominali generabili […], diversamente dalla fulminazione diretta, nella quale la scarica atmosferica colpisce direttamente le costruzioni elettriche, l'impianto non è risultato interessato dalla corrente di fulmine, in quanto la scarica o le scariche atmosferiche verosimilmente si sono abbattute nelle vicinanze;
ma il forte campo magnetico di tipo impulsivo originato dal fenomeno, concatenandosi con i collegamenti elettrici, soprattutto quelli esterni e di grande estensione, ha potuto generare sovratensioni anche di notevole intensità, che potendosi propagare, veicolate da conduttori di impianto nonché degli impianti tecnologici a suo servizio […]”. Affermandosi poi nuovamente ed in modo ancora più chiaro che “I danni patiti dagli impianti possono quindi essere con molta probabilità riconducibili all'evento e possono essere elencati qui di seguito: […]
• Nr. 119 moduli fotovoltaici”; indicandosi dunque una valutazione di alta probabilità di nesso, anche in relazione ai moduli fotovoltaici, che si ritiene bene integrare il parametro civilistico della preponderanza dell'evidenza.
4.4.1. In sede di risposte alle osservazioni di parte convenuta (par. C.2 VALUTAZIONI FINALI SULLE OSSERVAZIONI RICEVUTE), il CTU ha nuovamente ribadito che fosse “impossibile andare a definire un criterio scientifico su evento temporalesco accaduto nel settembre del 2020. La valutazione è normale che sia ipotetica e probabilistica”, rimandando al criterio del calcolo dei fulmini/anno/km2, su cui si è già detto sopra, per giustificare la relativa valutazione, in modo del tutto comprensibile e condivisibile.
4.4.2. Così come sulla contestazione dei valori di produzione e al criterio utilizzato, in base al confronto con i citati due altri impianti non oggetto di contenzioso, il consulente ha ben precisato che
“i calcoli fatti tramite software danno una stima su valori standard” e per questo che “il miglior riscontro che si può avere è quello di paragonare degli impianti installati sullo stesso luogo e addirittura non con uno da 50 kW, ma bensì 2 impianti tra cui uno della stessa potenza”. Lo stesso, pur dichiarando che “sono impianti con tipologia diversa di installazione e inclinazione”, ha però sottolineato che “la differenza di produzione è di non notevole entità, anche facendo dei calcoli tramite software”, e dunque depotenziando fortemente l'obiezione metodologica oppostagli, e per questa ragione, premettendo che “l'impianto oggetto di contenzioso, come cita lo stesso ing. , Per_1 poiché ha una maggiore ventilazione ha un rendimento più alto” , ha ben ritenuto che “paragonare il mese di novembre 2019/2020/2021 non ha senso perché il tutto dipende dalla condizione atmosferica. Il dato reale da paragonare è la produzione dei kWh annui prodotti per ogni kWp installato” , precisando che “gli altri 2 impianti, non oggetto di contenzioso hanno grosso modo la stessa produzione di kWh annui per ogni kWp installato negli anni 2019, 2020 e 2021, mentre l'impianto oggetto di contenzioso ha una produzione decrescente a partire dal 2019 al 2021”. Con
6 passaggi metodologici, dunque, che vanno puntualmente a contrastare l'apparente confronto tra riferimenti disomogenei. E segnalandosi l'ulteriore analitica disamina tecnica sui dati (ai quali si rimanda, cfr. la parte di paragrafo a cavallo tra le pagine 15 e 16), all'esito della quale si ribadisce ulteriormente che “I dati di cui sopra non dimostrano assolutamente che il danneggiamento dei moduli è avvenuto a dicembre del 2020 e quindi ad un secondo evento temporalesco.”
4.5. Pertanto, si ritiene raggiunta la prova del nesso di causalità tra l'evento temporalesco del 11.09.2020 e i danni all'impianto fotovoltaico dedotti nel presente giudizio.
5. Alla luce delle spiegazioni tecniche della consulenza, è anche più agevole indagare la ricomprensione o meno della tipologia di sinistro entro i rischi coperti o meno dall'assicurazione, che si ritiene integrata.
5.1. Al riguardo, in tema di riparto di onere della prova (e come in parte già detto supra al par.
3.2. in qualche inciso delle massime ivi citate), la più recente giurisprudenza afferma che “Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei "rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole.” (Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 1558 del 23/01/2018 (Rv. 647582 - 01), conforme la successiva Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31251 del 09/11/2023 (Rv. 669464 - 01)). Ed anzi, difformemente rispetto ad un certo orientamento passato, la recente Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 1469 del 21/01/2025 (Rv. 673658 - 01) ha affermato pure che “La deduzione che un determinato evento, pur astrattamente rientrante nella previsione generale di un contratto di assicurazione, non sia indennizzabile in virtù di una specifica clausola negoziale (cd. rischio non compreso), integra un'eccezione in senso stretto, introducendo un fatto impeditivo della domanda di indennizzo, espressione di un diritto potestativo il cui esercizio è rimesso esclusivamente alla volontà dell'assicuratore che ne è titolare. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva qualificato alla stregua di "mera difesa" - ritenendone, quindi, ammissibile la proposizione anche dopo lo spirare delle preclusioni assertive - l'eccezione con cui una compagnia assicuratrice aveva ricusato l'operatività della polizza, invocando la clausola contrattuale che escludeva la copertura assicurativa in relazione agli eventi "causati dalla mancata intenzionale osservanza" delle disposizioni o delle autorizzazioni amministrative relative all'attività svolta dall'assicurato).”
5.2.1. Ora, dall'esame del contratto, in primo luogo ben dice parte attrice quando afferma che, per quanto concerne il fotovoltaico, “Il testo a stampa previsto nel fascicolo GARANZIE SPECIALI (mod. 250045) - art.
1- deve intendersi completamente abrogato e sostituito Parte_3 integralmente dall'allegato n. 1 […]”, come si trae dalla pag. Controparte_3
43 dell'all. 4 alla comparsa di risposta, e dalla precedente pag. 23 recante la stessa espressione, debitamente oggetto di foglio sottoscritto da entrambe le parti.
5.2.2. Da cui allora l'art. 1.2 (RISCHI GARANTITI) assume una tecnica normativa di tipo generale, in quanto fa riferimento a “qualsiasi evento improvviso ed accidentale, non espressamente escluso al successivo art. 1.3. – RISCHI ESCLUSI.” Sul fatto che si riferisca a danni “diretti”, non appare convincente l'obiezione terminologica di parte convenuta in relazione al fatto che, poiché la consulenza avrebbe evidenziato danni da c.d. fulminazione indiretta, questi non sarebbero coperti. Infatti, sebbene sul piano strettamente letterale il dubbio potesse sovvenire, in realtà, in base ad
7 un'interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.), il vocabolo deve intendersi ragionevolmente in senso giuridico, e cioè che il danno indiretto non coperto sia quello che l'oggetto assicurato abbia patito in relazione ad un fattore esterno che abbia interrotto il nesso di causalità con l'ipotetica causa considerata (nel nostro caso, l'evento temporalesco). Invece, dato un evento temporalesco caratterizzato da fulminazione, è vero che il danno di cui si tratta non è di c.d. fulminazione diretta (ma così intendendosi nel senso puramente tecnico che “la scarica atmosferica colpisce direttamente le costruzioni elettriche”) ma è altrettanto vero che la c.d. fulminazione indiretta è data da “fenomeni di sovratensione di origine atmosferica, […] che sollecitando i diodi di bypass integrati nei moduli fotovoltaici ne hanno determinato il guasto con la conseguente deviazione dei valori delle tensioni nominali generabili”. Desumendosi in buona sostanza che è sempre stato il temporale con relativa fulminazione a cagionare il danno, con una sovratensione indotta da quest'ultima, senza che invece vi sia stato alcun fattore esterno esorbitante l'ordinario nesso causale della fulminazione volto a concorrervi. Così come non si ritiene riconducibile la suddetta fulminazione all'ipotesi di “danni dovuti ad ogni influenza atmosferica continuata”, espressione che appare più riferibile a condizioni atmosferiche continuative nel tempo, mentre nel caso di specie la fulminazione, come spiegata dal CTU, è sempre frutto del singolo evento temporalesco (in altri termini, agli effetti giuridici è sempre riconducibile ad un singolo evento atmosferico) e non ad una condizione atmosferica ridondante nel tempo, alla quale si ritiene faccia riferimento la predetta ipotesi di esclusione.
5.2.3. Così come non appare centrata l'asserita ricomprensione del danno nell'ipotesi di cui all'art. 1.3. (RISCHI ESCLUSI) e relativa a danni “conseguenti al mantenimento o alla rimessa in servizio dell'impianto fotovoltaico danneggiato prima della riparazione completa e definitiva, o prima che il funzionamento regolare non sia ristabilito”, in quanto anche in questo caso c'è un equivoco di fondo sul nesso causale, dovendo la clausola interpretarsi ragionevolmente nel senso che l'ipotesi di esclusione è quella in cui si faccia riferimento ad un danno che ha la propria causa in operazioni di mantenimento o rimessa in servizio prima della riparazione finale, mentre nel caso di specie, tanto in termini di allegazioni di parte, quanto in relazione agli esiti della consulenza, non si è mai posto un problema di fatto diverso che sia eziologicamente collegato al danno di cui ci si duole, ma si è ragionevolmente accertato che il danno per cui è causa è sempre eziologicamente ricollegabile al fenomeno atmosferico originario.
6.1. Venendo allora alla liquidazione del danno non ancora coperto dal pagamento già operato in sede stragiudiziale da parte convenuta (mentre per quella parte la liquidazione di € 22.640,00 è stata analiticamente valutata come congrua), al par. B.8 (QUESITO 2) relativamente ai moduli fotovoltaici CTU ha riscontrato che “le spese ammontano a 31.150 €. Importo che ha un riscontro sia con il preventivo che con le fatture messe. L'importo è congruo e togliendo la franchigia pari al 15%, l'importo da riconoscere ammonterebbe 26.477,50 €. Il totale danno relativo all'impianto fotovoltaico ammonta 45.450 € e tale importo non supera il limite di indennizzo del contratto”. Ciò che viene ribadito in sede di par. C.1. (CONSIDERAZIONI FINALI E CONCLUSIONI), per cui, dopo avere affermato che gli importi totali al netto delle franchigie ammontano ad € 49.117,50, e che l'importo già riconosciuto e liquidato è di € 22.640,00, “l'ulteriore importo da riconoscere per il danno successivamente riscontrato sui moduli e verosimilmente riconducibile all'evento del 11.09.2020 è pari a 26.477,50 €”.
6.2. Non è fondato il rilievo di parte convenuta per cui la franchigia applicabile in questo caso dovrebbe essere del 20% e non del 15%, atteso che essa fa riferimento al “settore "GS1 Guasti ai Macchinari ed Impianti" del settore "Garanzie Speciali" della polizza prodotta”, di cui però già si è detto sopra al par.
5.2.1. essere abrogato e sostituito integralmente dall'allegato n. 1
[...]
(ciò che peraltro la stessa parte convenuta indicava in comparsa di Controparte_3
8 risposta). Che sul punto, all'art. 1.9 (FRANCHIGIE E SCOPERTI), prevede il 20% per una serie tipizzata di eventi, tra cui non rientra però la fulminazione, per cui essa rientra nel caso residuale di
“ogni altra causa”, che appunto prevede il 15%. Per cui l'importo, come calcolato dal CTU, è corretto.
7.1. Dunque, in parziale accoglimento della domanda attorea, parte convenuta andrà condannata al pagamento in favore di parte attrice di € 26.477,50.
7.2. Trattandosi di debito di valore (anche alla luce dell'insegnamento traibile da Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 1712 del 17/02/1995, e cfr. proprio per le assicurazioni anche Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 28811 del 08/11/2019 (Rv. 655963 - 04); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16229 del
08/06/2023 (Rv. 667831 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 4938 del 16/02/2023 (Rv. 667257 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7216 del 18/03/2025 (Rv. 674068 - 01)), l'importo sopra enunciato sarà soggetto a rivalutazione monetaria e all'applicazione degli interessi (c.d. compensativi, arg. ex art. 1499 c.c. e Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12140 del 14/06/2016 (Rv. 640242 - 01); Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 18243 del 17/09/2015 (Rv. 636751 - 01)), sulla somma successivamente proporzionalmente rivalutata di anno in anno, dal momento del sinistro (11.09.2020) fino alla data della liquidazione (ossia l'odierna, 30.07.2025). Sulla somma così liquidata, ormai divenuta credito di valuta, ex art. 1282 c.c. decorreranno ulteriormente interessi legali, maturandi fino alla data dell'effettivo soddisfo.
8.1. Le spese di giudizio vanno regolate sulla base del criterio della soccombenza, e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, e successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo operate con D.M. n. 147/2022.
8.2. Secondo lo stesso criterio va posto il carico definitivo delle spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al R.G.C.C. n. 1384/2022, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
1) CO, in accoglimento parziale della domanda attorea, parte convenuta
[...] in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore della parte attrice Controparte_2 [...]
(solidalmente in proprio e quale l.r.p.t. della Pt_1 Controparte_1
), per le ragioni di cui alla parte motiva, della somma complessiva di € 26.477,50, oltre
[...] rivalutazione monetaria ed interessi legali, sulla superiore somma successivamente proporzionalmente rivalutata di anno in anno, con decorrenza dalla data del sinistro (11.09.2020) fino alla data odierna (30.07.2025); ed oltre interessi legali maturandi sulla somma così determinata, dalla data dell'odierna liquidazione e fino al soddisfo;
2) CO parte convenuta in persona del l.r.p.t., al Controparte_2 pagamento, in favore della parte attrice (solidalmente in proprio e quale l.r.p.t. Parte_1 della , delle spese di giudizio, che si Controparte_1 liquidano complessivamente in € 545,00 per esborsi ed € 4.569,60 per onorari (procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00 tutte le quattro fasi, valori medi ridotti del 40% in ragione del carattere lineare della controversia e del pregio degli scritti difensivi), oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, ove dovute;
9 3) PONE a definitivo carico della parte convenuta persona del l.r.p.t., il pagamento delle spese di C.T.U.;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 30.07.2025
in Controparte_2
Il Giudice Dario Albergo
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 2008/2022, avente ad oggetto: “ASSICURAZIONE
CONTRO
I DANNI”
TRA
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), e residente a Parte_1 C.F._1
Bompensiere (CL), C/da Mangiabue n. 1, in proprio e quale l.r.p.t. di Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., con sede a Bompensiere (CL), Via Principe di
[...]
Scalea n. 118 (C.F. ); rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta P.IVA_1 procura allegata alla citazione, dall' Avv. Daniele Osnato (C.F. ) e dall'Avv. C.F._2
Giuseppa Maria Rita Cimino (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._3 studio sito in Caltanissetta, Via F. Turati n. 100;
PARTE ATTRICE
CONTRO in persona del l.r.p.t. (P. IVA ), con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Roma, Viale Cesare Pavese n. 385, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di risposta, dall'Avv. Santo Spagnolo (C.F. ) del Foro di Catania, ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Massimo Dell'Utri, sito in Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele n. 161;
PARTE CONVENUTA
***
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 06.09.2022 e depositato in pari data,
[...]
(sia in proprio, sia quale l.r.p.t. della Pt_1 Controparte_1
), previo infruttuoso esperimento della mediazione, agiva in giudizio contro
[...] in persona del l.r.p.t., rappresentando che: Controparte_2
1 a) un forte temporale, accompagnato da fulminazioni, verificatosi il 11.09.2020 aveva determinato ingenti danni alle infrastrutture tecniche, costituite dalle apparecchiature e dagli impianti, in uso alla società di cui è l.r.p.t., nonché all'impianto fotovoltaico di sua proprietà;
b) tali beni erano assicurati in forza di polizza assicurativa n. 00724109319485, stipulata in data 30.05.2019 tra la società e CP_1 Controparte_2
c) l'attore già in data 16.09.2020 aveva provveduto a segnalare l'evento dannoso alla compagnia assicurativa, nonché a denunziare i danni subiti, ed avrebbe poi certificato sia i costi sostenuti per le sostituzioni necessarie, in quanto ne era derivato un guasto generalizzato (che avrebbe impedito l'erogazione della corrente, con conseguente perdita dei benefici derivanti da convenzioni con il GSE), rendendosi allora necessaria la sostituzione di tutti i componenti guasti con corrispondenti di nuova fabbricazione e conformi alla normativa di settore, nel periodo compreso tra il 23.10.2020 e il 18.09.2021;
1.2. Notiziata costantemente sugli sviluppi della vicenda, parte convenuta, a seguito di costituzione in mora del 08.03.2022, liquidava per il sinistro l'importo di € 22.640,00, che parte attrice accettava in acconto del maggiore importo di € 57.100,00 ritenuto invece corrispondente ai costi sostenuti.
1.3. Pertanto, in forza delle norme sul contratto di assicurazione contro i danni, ritenendo che il caso rientrasse perfettamente nel rischio coperto dalla polizza sottoscritta, ed affermando di avere tempestivamente evitato l'aggravarsi dei danni, parte attrice domandava in questa sede il pagamento della differenza di € 34.460,00 a saldo della maggior somma dovuta, nonché il risarcimento degli ulteriori danni conseguenti, e rimborso spese documentate, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e compensi di lite.
2.1. Costituitasi tempestivamente in giudizio, parte convenuta ammetteva di avere effettuato la liquidazione dell'importo di € 22.640,00, in ragione del riscontro di danni ad una serie di beni aziendali, nonché di danni all'impianto fotovoltaico, negando invece il nesso causale tra gli ulteriori danni richiesti e l'evento temporalesco del 11.09.2020, in quanto deduceva che il danno ai 119 moduli fotovoltaici, che parte attrice imputava all'evento predetto, si fosse invero manifestato solo nel mese di dicembre, cioè mesi dopo le eseguite riparazioni e sostituzioni connesse al temporale, ed anzi evidenziava che, a seguito del ripristino dei guasti inizialmente indicati, la produzione dell'impianto nel periodo immediatamente successiva era anche leggermente aumentata su base annuale (e per questo escludeva che la riduzione avvenuta nel dicembre 2020 potesse essere riconducibile al fenomeno temporalesco). Affermava che in ogni caso l'assicurazione non avrebbe coperto i pannelli fotovoltaici installati sulla copertura del capannone agricolo.
2.2. Ribadiva dunque che il versamento già effettuato fosse integralmente satisfattivo, in base alle pertinenti clausole contrattuali, sottolineando che controparte non aveva comunque contestato la somma versata rispetto alle partite di danno che avevano costituito oggetto di liquidazione. Negava altresì la risarcibilità di danni ulteriori conseguenti, nemmeno specificati dalla controparte.
2.3. Contestava infine il c.d. cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
2.4. Domandava pertanto, il rigetto della domanda attorea, o comunque la liquidazione dell'indennizzo secondo contratto. Con vittoria di spese di lite.
3. Nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., parte attrice integrava la domanda, chiedendo altresì il pagamento di ulteriori € 715,00 per asserito errore di calcolo nella percentuale di franchigia applicabile, nonché (in via subordinata alle domande già svolte in citazione) il 50% delle somme
2 pagate per la sostituzione dei 119 moduli fotovoltaici danneggiati (ma tali specifiche estensioni non sarebbero state riprodotte in sede di precisazione delle conclusioni).
4. Istruita la causa mediante produzioni documentali e svolgimento di C.T.U. sull'impianto, le parti precisavano le conclusioni alla scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 30.04.2025. Quindi con ordinanza del 01.05.2025, la causa veniva posta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., che venivano a scadere in data 21.07.2025.
§§§
1. La presente causa si incentra su un rapporto di assicurazione contro i danni (artt. 1904 e ss. c.c.) instaurato tra le parti, ed avente ad oggetto le infrastrutture tecniche (apparecchiature ed impianti) in uso alla società e l'impianto fotovoltaico di proprietà di , che sarebbero CP_1 Parte_1 state colpite da sinistro in forza di un evento temporalesco verificatosi in data 11.09.2020. Rispetto al quale la liquidazione operata stragiudizialmente da parte convenuta è stata ritenuta meramente parziale da parte attrice, in quanto non integralmente satisfattiva rispetto al danno patito, ex art. 1905 c.c.
2.1. Risulta documentata (ma si tratta di circostanza incontestata tra le parti), all'all. 4 alla comparsa di risposta (mentre in allegato alla citazione l'indicato all.1 non risulta invece depositato), la polizza assicurativa n. 109319485, stipulata tra la compagnia convenuta e la società , di durata CP_1 annuale (ma con tacito rinnovo, essendo comunque presente anche la quietanza del rinnovo del 30.05.2020, cfr. pag. 25), con decorrenza dalla mezzanotte del 30.05.2019.
2.2. Stesso discorso per l'atto di liquidazione, datato 18.03.2022, della somma di € 22.640,00 in relazione ai danni subiti per il sinistro per cui è causa (all. 6 alla citazione ed all. 3 alla comparsa di risposta). Rispetto ai quali, dalla stima effettuata dal tecnico di parte convenuta, ed oggetto di comunicazione via e-mail (cfr. suball. 8 in all. 3 alla citazione), si evince come in effetti la parte convenuta abbia considerato varie voci di danno ai beni e di danno all'impianto fotovoltaico (FV), escludendo invece l'indennizzo, per quest'ultimo, in relazione al calo di rendimento che i moduli fotovoltaici ebbero asseritamente a dicembre 2020, “ dove si ha nuovamente un calo del rendimento significativo di impianto rispetto allo stesso dell'anno precedente.”, e che allora “conferma la possibilità di un nuovo guasto tecnico al sistema di produzione, ma non lo collega al periodo del sinistro, quale il danno relativo ai moduli è valutato come non indennizzabile.”. Ciò su cui invece parte attrice, nella mail di risposta, controargomentava, ponendo le basi dell'odierna azione giudiziaria.
2.3. Ancora, non v'è contestazione, e comunque vi è ampia documentazione (cfr. all. 3 alla citazione), in relazione alla tempestiva attivazione di parte attrice nella denuncia del sinistro alla controparte (a partire al 16.09.2020), nonché del costante aggiornamento sui successivi sviluppi. Inoltre, proprio le spese sostenute per far fronte ai guasti riscontrati (cfr. altri allegati alla citazione, quali il 5), consentono di ritenere che parte attrice si sia ampiamente data modo nel senso di evitare danni ulteriori (assolvendo adeguatamente al c.d. obbligo di salvataggio, ex art. 1914 c.c.).
2.4. Così come, infine, si trae già dalla consulenza di parte attrice (cfr. all. 10 alla citazione) che oggetto di doglianza sono i danni ai n. 119 moduli fotovoltaici a terra, rispetto ai quali si riferisce la polizza, nella parte relativa alle “condizioni personali”, alla pag. 4, nel “Settore Garanzie Speciali”
3 nella “Descrizione macchinari ed impianti”, in cui si fa espresso riferimento all' “impianto fotovoltaico installato a terra”.
3.1. Ciò premesso, va anzitutto rilevato che l'art. 2697 c.c., che definisce il principio dell'onere della prova, stabilisce come regola base che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.”. Sicché è chiaro che l'onere della prova dei fatti posti a fondamento di una pretesa azionata in giudizio grava sulla parte che quella pretesa fa valere.
3.2. Sul punto, in materia di assicurazione, riprendendosi esplicitamente la più risalente Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 4426 del 17/05/1997 (Rv. 504484 - 01), si legge in Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 30656 del 21/12/2017 (Rv. 647120 - 01) che “Nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro.” (successivamente ripresa da Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 15630 del 14/06/2018 e Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.25510 del 21/09/2021). Ancora, più di recente, nel corpo di Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31251 del 09/11/2023, a pag. 6, si legge che “nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato è rappresentato dall'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. Pertanto, l' , ha l'onere di dimostrare che: a) si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, b) Parte_2 detto fatto sia derivato da una causa prevista dalla polizza, c) detto fatto abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.”
3.3. Ancora, nel più specifico campo dei danni cagionati da eventi atmosferici, la più recente giurisprudenza di merito è ferma nel sostenere la necessaria sussistenza delle condizioni previste dalla polizza e del nesso causale tra evento e danno (Trib. Benevento, Sent. n. 1789/2024; Trib. Ascoli Piceno, Sent. n. 757/2024; Trib. Napoli, Sent. n. 9721/2024), il cui onere probatorio è posto in capo all'assicurato, da assolversi non per il tramite di enunciazioni generiche, astratte ed ipotetiche (Trib. Milano, Sent. 9476/2024), bensì con una dimostrazione adeguata che il danno sia conseguenza dell'evento denunciato, con precisa individuazione temporale e spaziale relativa (Trib. Torino, Sent. 5401/2024).
3.4. Non va comunque dimenticato che il parametro di valutazione nel nesso causale sarà sempre quello proprio del diritto civile, ossia il parametro della c.d. preponderanza dell'evidenza, per cui “E' nota la giurisprudenza di questa Corte sulla prova del nesso di causalità e dunque sulla regola secondo cui il nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro): il che si esprime con la formula del “più probabile che no” (così, da ultimo, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10978 del 26/04/2023). Pertanto, si “impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico” (Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25805 del 26/09/2024 (Rv. 672460 - 01)). Ed ovviamente allora non richiedendosi una dimostrazione di probabilità prossima alla certezza,
o comunque vicina al più rigoroso parametro penalistico dell'“al di là di ogni ragionevole dubbio”, essendo sufficiente la prova della “maggiore probabilità che non”, e specialmente quando sia ragionevolmente da escludere il concorso di ipotetici fattori causali alternativi.
4 4.1. Peraltro, poiché le parti dibattono essenzialmente su un profilo tecnico relativo alla causalità, come già detto nell'ordinanza del 04.05.2023, si è proceduto alla nomina di CTU essenzialmente a tal fine, secondo il noto insegnamento per il quale (così Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 200 del 11/01/2021, richiamata dalla menzionata Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31251 del 09/11/2023)
“allorquando non abbia le cognizioni tecnico-scientifiche necessarie ed idonee a ricostruire e comprendere la fattispecie concreta in esame nella sua meccanicistica determinazione ed evoluzione, pur essendo peritus peritorum, il giudice deve fare invero ricorso a una consulenza tecnica di tipo percipiente, quale fonte oggettiva di prova (cfr. Cass., 22/2/2016, n. 3428; Cass., 30/9/2014, n. 20548; Cass., 27/8/2014, n. 18307; Cass., 26/2/2013, n. 4792; Cass., 13/3/2009, n. 6155; Cass., 19/1/2006, n. 1020), sulla base delle cui risultanze è tenuto a dare atto dei risultati conseguiti e di quelli viceversa non conseguiti o non conseguibili, in ogni caso argomentando su basi tecnicoscientifiche e logiche (cfr. Cass., 26/2/2013, n. 4792; Cass., 13/3/2009, n. 6155; Cass., 19/1/2006, n. 1020).” Consulenza che, in quanto metodologicamente ragionata, completa, e immune da vizi logici, e (come si vedrà) da interpretarsi secondo ragionevolezza, costituisce per il giudice adeguato ausilio per la decisione.
4.2.1. Ora, sebbene già in esordio della relazione (par. B.1, PREMESSA), all'esito dell'esame della documentazione di causa ed accertamento sui luoghi, il consulente affermi che “i fatti oggetto della presente perizia si sono verificati in data 11 settembre 2020, ad oggi è possibile dare solamente una valutazione ipotetica e probabilistica dell'origine della causa e degli eventuali danni”, rispetto ai danni subiti dall'impianto, previa approfondita spiegazione teorica del fenomeno della c.d. sovratensione (par. B.5 COS'E' LA SOVRATENSIONE), e riscontro in base ai dati numerici indicati alla pag. 10 (ossia il confronto effettuato con altri due impianti situati nella stessa area), in base ai quali allora il CTU riscontrava per tutto l'anno 2021 uno scostamento della potenza in meno di circa il 10%, astrattamente compatibile con un guasto dei 119 moduli, viene successivamente riportato che (par. B.7 QUESITO 1) “L'evento del 11.09.2020 ha sicuramente danneggiato le parti più evidenti dell'impianto per il quale il cliente ha prontamente inviato il tutto alla compagnia assicuratrice. Il guasto ai moduli non è di facile determinazione e non è possibile farlo da un esame a vista, al contrario di tutte le altre apparecchiature. Per cui è anche possibile che successivamente a tale data ci sia stato un altro evento, ma è anche vero che la probabilità di fulminazione nello stesso punto è bassa. […] In definitiva è del tutto possibile, ma non certo al 100% che quell'evento sia stata la causa anche dei guasti ai moduli, gli effetti della fulminazione, una volta arrivati all'impianto si propagano lungo le linee e la probabilità che riaccada nello stesso punto è bassa.” Argomentando tale valutazione sulla base del dato c.d. Ng (“e tale valore è pari a 2,08 fulmini/(anno*km2)”), come da allegato n. 7.
4.2.2. In questo senso, allora, prendendo comunque le mosse dall'evento temporalesco del 11.09.2020, su cui in sé non v'è contestazione tra le parti, e rispetto al quale anzi la parte convenuta ha provveduto, all'esito di lungo carteggio con parte attrice, a liquidare una certa somma, il consulente evidenzia che è sì vero che il guasto ai moduli è in sé di più difficile accertamento, ed allora non è escludibile che vi sia stato un altro evento quale possibile causa del danno, ma subito precisa si tratta di un evento (la fulminazione nello stesso punto) improbabile. Ribadendo subito dopo tale concetto, quando dice che l'evento del 11.09.2020 non è certo al 100% che sia causa del danno. Ma appunto, anzitutto in linea teorica nel parametro della preponderanza dell'evidenza, non si richiede la prova certa del 100% per configurare un nesso causale rilevante. Per cui, in linea di principio, se il tecnico d'ufficio è in grado di affermare che vi può essere un nesso causale probabilisticamente rilevante (e certamente lo ha fatto nel caso di specie), in mancanza dell'evidenziazione di altri specifici fattori alternativi (non escludibili, ma nemmeno predicati nel caso di specie), può certamente affermarsi che
5 si sia raggiunto un livello di prova sufficiente al riguardo. Inoltre, sulla scorta del dato Ng riscontrato, questo giudice comprende altresì e condivide l'affermazione di scarsa probabilità di un evento avverso alternativo, in quanto esso fa riferimento ad un quantitativo di circa due fulmini l'anno per km2, con la conseguenza per cui, obiettivamente, se già è certo che un fenomeno temporalesco con fulmini (ossia quello del 11.09.2020) ha colpito l'impianto, l'idea che ce ne possa essere stato un altro nella stessa zona con la stessa ricaduta in così poco tempo, con quegli scarsi numeri alla mano, appare alquanto inverosimile.
4.3. Segue poi la spiegazione tecnica del fenomeno riscontrato, “verosimilmente riconducibile a fenomeni di sovratensione di origine atmosferica, generati da fulminazione indiretta, che sollecitando i diodi di bypass integrati nei moduli fotovoltaici ne hanno determinato il guasto con la conseguente deviazione dei valori delle tensioni nominali generabili […], diversamente dalla fulminazione diretta, nella quale la scarica atmosferica colpisce direttamente le costruzioni elettriche, l'impianto non è risultato interessato dalla corrente di fulmine, in quanto la scarica o le scariche atmosferiche verosimilmente si sono abbattute nelle vicinanze;
ma il forte campo magnetico di tipo impulsivo originato dal fenomeno, concatenandosi con i collegamenti elettrici, soprattutto quelli esterni e di grande estensione, ha potuto generare sovratensioni anche di notevole intensità, che potendosi propagare, veicolate da conduttori di impianto nonché degli impianti tecnologici a suo servizio […]”. Affermandosi poi nuovamente ed in modo ancora più chiaro che “I danni patiti dagli impianti possono quindi essere con molta probabilità riconducibili all'evento e possono essere elencati qui di seguito: […]
• Nr. 119 moduli fotovoltaici”; indicandosi dunque una valutazione di alta probabilità di nesso, anche in relazione ai moduli fotovoltaici, che si ritiene bene integrare il parametro civilistico della preponderanza dell'evidenza.
4.4.1. In sede di risposte alle osservazioni di parte convenuta (par. C.2 VALUTAZIONI FINALI SULLE OSSERVAZIONI RICEVUTE), il CTU ha nuovamente ribadito che fosse “impossibile andare a definire un criterio scientifico su evento temporalesco accaduto nel settembre del 2020. La valutazione è normale che sia ipotetica e probabilistica”, rimandando al criterio del calcolo dei fulmini/anno/km2, su cui si è già detto sopra, per giustificare la relativa valutazione, in modo del tutto comprensibile e condivisibile.
4.4.2. Così come sulla contestazione dei valori di produzione e al criterio utilizzato, in base al confronto con i citati due altri impianti non oggetto di contenzioso, il consulente ha ben precisato che
“i calcoli fatti tramite software danno una stima su valori standard” e per questo che “il miglior riscontro che si può avere è quello di paragonare degli impianti installati sullo stesso luogo e addirittura non con uno da 50 kW, ma bensì 2 impianti tra cui uno della stessa potenza”. Lo stesso, pur dichiarando che “sono impianti con tipologia diversa di installazione e inclinazione”, ha però sottolineato che “la differenza di produzione è di non notevole entità, anche facendo dei calcoli tramite software”, e dunque depotenziando fortemente l'obiezione metodologica oppostagli, e per questa ragione, premettendo che “l'impianto oggetto di contenzioso, come cita lo stesso ing. , Per_1 poiché ha una maggiore ventilazione ha un rendimento più alto” , ha ben ritenuto che “paragonare il mese di novembre 2019/2020/2021 non ha senso perché il tutto dipende dalla condizione atmosferica. Il dato reale da paragonare è la produzione dei kWh annui prodotti per ogni kWp installato” , precisando che “gli altri 2 impianti, non oggetto di contenzioso hanno grosso modo la stessa produzione di kWh annui per ogni kWp installato negli anni 2019, 2020 e 2021, mentre l'impianto oggetto di contenzioso ha una produzione decrescente a partire dal 2019 al 2021”. Con
6 passaggi metodologici, dunque, che vanno puntualmente a contrastare l'apparente confronto tra riferimenti disomogenei. E segnalandosi l'ulteriore analitica disamina tecnica sui dati (ai quali si rimanda, cfr. la parte di paragrafo a cavallo tra le pagine 15 e 16), all'esito della quale si ribadisce ulteriormente che “I dati di cui sopra non dimostrano assolutamente che il danneggiamento dei moduli è avvenuto a dicembre del 2020 e quindi ad un secondo evento temporalesco.”
4.5. Pertanto, si ritiene raggiunta la prova del nesso di causalità tra l'evento temporalesco del 11.09.2020 e i danni all'impianto fotovoltaico dedotti nel presente giudizio.
5. Alla luce delle spiegazioni tecniche della consulenza, è anche più agevole indagare la ricomprensione o meno della tipologia di sinistro entro i rischi coperti o meno dall'assicurazione, che si ritiene integrata.
5.1. Al riguardo, in tema di riparto di onere della prova (e come in parte già detto supra al par.
3.2. in qualche inciso delle massime ivi citate), la più recente giurisprudenza afferma che “Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei "rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole.” (Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 1558 del 23/01/2018 (Rv. 647582 - 01), conforme la successiva Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31251 del 09/11/2023 (Rv. 669464 - 01)). Ed anzi, difformemente rispetto ad un certo orientamento passato, la recente Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 1469 del 21/01/2025 (Rv. 673658 - 01) ha affermato pure che “La deduzione che un determinato evento, pur astrattamente rientrante nella previsione generale di un contratto di assicurazione, non sia indennizzabile in virtù di una specifica clausola negoziale (cd. rischio non compreso), integra un'eccezione in senso stretto, introducendo un fatto impeditivo della domanda di indennizzo, espressione di un diritto potestativo il cui esercizio è rimesso esclusivamente alla volontà dell'assicuratore che ne è titolare. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva qualificato alla stregua di "mera difesa" - ritenendone, quindi, ammissibile la proposizione anche dopo lo spirare delle preclusioni assertive - l'eccezione con cui una compagnia assicuratrice aveva ricusato l'operatività della polizza, invocando la clausola contrattuale che escludeva la copertura assicurativa in relazione agli eventi "causati dalla mancata intenzionale osservanza" delle disposizioni o delle autorizzazioni amministrative relative all'attività svolta dall'assicurato).”
5.2.1. Ora, dall'esame del contratto, in primo luogo ben dice parte attrice quando afferma che, per quanto concerne il fotovoltaico, “Il testo a stampa previsto nel fascicolo GARANZIE SPECIALI (mod. 250045) - art.
1- deve intendersi completamente abrogato e sostituito Parte_3 integralmente dall'allegato n. 1 […]”, come si trae dalla pag. Controparte_3
43 dell'all. 4 alla comparsa di risposta, e dalla precedente pag. 23 recante la stessa espressione, debitamente oggetto di foglio sottoscritto da entrambe le parti.
5.2.2. Da cui allora l'art. 1.2 (RISCHI GARANTITI) assume una tecnica normativa di tipo generale, in quanto fa riferimento a “qualsiasi evento improvviso ed accidentale, non espressamente escluso al successivo art. 1.3. – RISCHI ESCLUSI.” Sul fatto che si riferisca a danni “diretti”, non appare convincente l'obiezione terminologica di parte convenuta in relazione al fatto che, poiché la consulenza avrebbe evidenziato danni da c.d. fulminazione indiretta, questi non sarebbero coperti. Infatti, sebbene sul piano strettamente letterale il dubbio potesse sovvenire, in realtà, in base ad
7 un'interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.), il vocabolo deve intendersi ragionevolmente in senso giuridico, e cioè che il danno indiretto non coperto sia quello che l'oggetto assicurato abbia patito in relazione ad un fattore esterno che abbia interrotto il nesso di causalità con l'ipotetica causa considerata (nel nostro caso, l'evento temporalesco). Invece, dato un evento temporalesco caratterizzato da fulminazione, è vero che il danno di cui si tratta non è di c.d. fulminazione diretta (ma così intendendosi nel senso puramente tecnico che “la scarica atmosferica colpisce direttamente le costruzioni elettriche”) ma è altrettanto vero che la c.d. fulminazione indiretta è data da “fenomeni di sovratensione di origine atmosferica, […] che sollecitando i diodi di bypass integrati nei moduli fotovoltaici ne hanno determinato il guasto con la conseguente deviazione dei valori delle tensioni nominali generabili”. Desumendosi in buona sostanza che è sempre stato il temporale con relativa fulminazione a cagionare il danno, con una sovratensione indotta da quest'ultima, senza che invece vi sia stato alcun fattore esterno esorbitante l'ordinario nesso causale della fulminazione volto a concorrervi. Così come non si ritiene riconducibile la suddetta fulminazione all'ipotesi di “danni dovuti ad ogni influenza atmosferica continuata”, espressione che appare più riferibile a condizioni atmosferiche continuative nel tempo, mentre nel caso di specie la fulminazione, come spiegata dal CTU, è sempre frutto del singolo evento temporalesco (in altri termini, agli effetti giuridici è sempre riconducibile ad un singolo evento atmosferico) e non ad una condizione atmosferica ridondante nel tempo, alla quale si ritiene faccia riferimento la predetta ipotesi di esclusione.
5.2.3. Così come non appare centrata l'asserita ricomprensione del danno nell'ipotesi di cui all'art. 1.3. (RISCHI ESCLUSI) e relativa a danni “conseguenti al mantenimento o alla rimessa in servizio dell'impianto fotovoltaico danneggiato prima della riparazione completa e definitiva, o prima che il funzionamento regolare non sia ristabilito”, in quanto anche in questo caso c'è un equivoco di fondo sul nesso causale, dovendo la clausola interpretarsi ragionevolmente nel senso che l'ipotesi di esclusione è quella in cui si faccia riferimento ad un danno che ha la propria causa in operazioni di mantenimento o rimessa in servizio prima della riparazione finale, mentre nel caso di specie, tanto in termini di allegazioni di parte, quanto in relazione agli esiti della consulenza, non si è mai posto un problema di fatto diverso che sia eziologicamente collegato al danno di cui ci si duole, ma si è ragionevolmente accertato che il danno per cui è causa è sempre eziologicamente ricollegabile al fenomeno atmosferico originario.
6.1. Venendo allora alla liquidazione del danno non ancora coperto dal pagamento già operato in sede stragiudiziale da parte convenuta (mentre per quella parte la liquidazione di € 22.640,00 è stata analiticamente valutata come congrua), al par. B.8 (QUESITO 2) relativamente ai moduli fotovoltaici CTU ha riscontrato che “le spese ammontano a 31.150 €. Importo che ha un riscontro sia con il preventivo che con le fatture messe. L'importo è congruo e togliendo la franchigia pari al 15%, l'importo da riconoscere ammonterebbe 26.477,50 €. Il totale danno relativo all'impianto fotovoltaico ammonta 45.450 € e tale importo non supera il limite di indennizzo del contratto”. Ciò che viene ribadito in sede di par. C.1. (CONSIDERAZIONI FINALI E CONCLUSIONI), per cui, dopo avere affermato che gli importi totali al netto delle franchigie ammontano ad € 49.117,50, e che l'importo già riconosciuto e liquidato è di € 22.640,00, “l'ulteriore importo da riconoscere per il danno successivamente riscontrato sui moduli e verosimilmente riconducibile all'evento del 11.09.2020 è pari a 26.477,50 €”.
6.2. Non è fondato il rilievo di parte convenuta per cui la franchigia applicabile in questo caso dovrebbe essere del 20% e non del 15%, atteso che essa fa riferimento al “settore "GS1 Guasti ai Macchinari ed Impianti" del settore "Garanzie Speciali" della polizza prodotta”, di cui però già si è detto sopra al par.
5.2.1. essere abrogato e sostituito integralmente dall'allegato n. 1
[...]
(ciò che peraltro la stessa parte convenuta indicava in comparsa di Controparte_3
8 risposta). Che sul punto, all'art. 1.9 (FRANCHIGIE E SCOPERTI), prevede il 20% per una serie tipizzata di eventi, tra cui non rientra però la fulminazione, per cui essa rientra nel caso residuale di
“ogni altra causa”, che appunto prevede il 15%. Per cui l'importo, come calcolato dal CTU, è corretto.
7.1. Dunque, in parziale accoglimento della domanda attorea, parte convenuta andrà condannata al pagamento in favore di parte attrice di € 26.477,50.
7.2. Trattandosi di debito di valore (anche alla luce dell'insegnamento traibile da Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 1712 del 17/02/1995, e cfr. proprio per le assicurazioni anche Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 28811 del 08/11/2019 (Rv. 655963 - 04); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16229 del
08/06/2023 (Rv. 667831 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 4938 del 16/02/2023 (Rv. 667257 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7216 del 18/03/2025 (Rv. 674068 - 01)), l'importo sopra enunciato sarà soggetto a rivalutazione monetaria e all'applicazione degli interessi (c.d. compensativi, arg. ex art. 1499 c.c. e Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12140 del 14/06/2016 (Rv. 640242 - 01); Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 18243 del 17/09/2015 (Rv. 636751 - 01)), sulla somma successivamente proporzionalmente rivalutata di anno in anno, dal momento del sinistro (11.09.2020) fino alla data della liquidazione (ossia l'odierna, 30.07.2025). Sulla somma così liquidata, ormai divenuta credito di valuta, ex art. 1282 c.c. decorreranno ulteriormente interessi legali, maturandi fino alla data dell'effettivo soddisfo.
8.1. Le spese di giudizio vanno regolate sulla base del criterio della soccombenza, e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, e successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo operate con D.M. n. 147/2022.
8.2. Secondo lo stesso criterio va posto il carico definitivo delle spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al R.G.C.C. n. 1384/2022, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
1) CO, in accoglimento parziale della domanda attorea, parte convenuta
[...] in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore della parte attrice Controparte_2 [...]
(solidalmente in proprio e quale l.r.p.t. della Pt_1 Controparte_1
), per le ragioni di cui alla parte motiva, della somma complessiva di € 26.477,50, oltre
[...] rivalutazione monetaria ed interessi legali, sulla superiore somma successivamente proporzionalmente rivalutata di anno in anno, con decorrenza dalla data del sinistro (11.09.2020) fino alla data odierna (30.07.2025); ed oltre interessi legali maturandi sulla somma così determinata, dalla data dell'odierna liquidazione e fino al soddisfo;
2) CO parte convenuta in persona del l.r.p.t., al Controparte_2 pagamento, in favore della parte attrice (solidalmente in proprio e quale l.r.p.t. Parte_1 della , delle spese di giudizio, che si Controparte_1 liquidano complessivamente in € 545,00 per esborsi ed € 4.569,60 per onorari (procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00 tutte le quattro fasi, valori medi ridotti del 40% in ragione del carattere lineare della controversia e del pregio degli scritti difensivi), oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, ove dovute;
9 3) PONE a definitivo carico della parte convenuta persona del l.r.p.t., il pagamento delle spese di C.T.U.;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 30.07.2025
in Controparte_2
Il Giudice Dario Albergo
10