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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 26/06/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
All'udienza del 26/06/2025 alle ore 09:52, innanzi al Giudice dott. Francesco Giardina, chiamata la causa R.G. n. 476 dell'anno 2025, è presente l'avv. SAMMARTANO PIETRO, in sostituzione dell'avv.
RUSSO DINO, il quale si riporta a quanto dedotto nell'ultima memoria depositata.
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., ordina la discussione della causa.
L'avv. SAMMARTANO discute la causa, riportandosi a quanto dedotto con la nota del 17.06.2025 e chiede pertanto disporsi la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse con condanna di controparte alle spese legali in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio, riservando all'esito della stessa la decisione della causa.
Verbale chiuso alle ore 09:54
Alle ore 13:42 riaperto il verbale all'esito della camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione nell'assenza delle parti.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesco Giardina, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 476/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. RUSSO DINO per procura a margine dell'atto di citazione,
E
, nato Campobello di Mazara (TP), il 24/03/1953, CF Controparte_1 ivi residente in C/da Balatelle n.1, e , C.F._1 Controparte_2 nata a [...] il [...], CF CodiceFiscale_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha introdotto il giudizio di merito relativo all'opposizione ex art. 615 c.p.c. - Pt_1 proposta da e in seno al procedimento esecutivo Controparte_1 Controparte_2 recante n. 89/2024 del ruolo esecuzioni immobiliari - contestando, tra le altre, la legittimità dell'ordinanza con la quale il Giudice dell'Esecuzione ha sospeso la suddetta procedura esecutiva;
ha chiesto il rigetto delle eccezioni debitorie riguardanti: a) il difetto di legittimazione attiva e/o titolarità del rapporto;
b) l'inefficacia esecutiva ex art. 474 c.p.c. del titolo azionato;
c) la nullità della fideiussione rilasciata dalla sig.ra Controparte_2
d) l'indeterminatezza delle somme richieste;
e) il rilievo d'ufficio delle nullità; ha formulato le seguenti conclusioni: “Ritenere e Dichiarare il diritto della Parte_2
a dare impulso all'espropriazione immobiliare n.80/2024 R.E. per il recupero dei
[...] crediti, come precisati, per capitale interessi e spese, dipendenti dal contratto di mutuo fondiario del 2 16/11/2004 rep. n. 47.205 e racc. n. 10.663 in Not. dott.ssa spedito in forma esecutiva Persona_1 in data 19/11/2004, che costituisce valido titolo esecutivo ex art.474 c.p.c., per le dedotte ragioni e/o quelle che l'On./le Tribunale Vorrà adottare;
Revocare e/o Annullare, per l'effetto, l'ordinanza emessa dal G.E., in data 17/02/2025, con la quale è stata disposta la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n.80/2024 RE, poiché erronea ed illegittima per le ragioni tutte sopra esposte e/o per quelle di giustizia che l'On./le Tribunale Vorrà adottare, disponendo la prosecuzione della procedura esecutiva;
Rigettare, in ogni caso, tutte le domande, eccezioni e deduzioni formulate dai Sigg. e Controparte_1
con l'opposizione all'esecuzione, in quanto inammissibili e, comunque, manifestamente Controparte_2 infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni sopra dedotte e/o per quelle che l'On.le Tribunale riterrà di giustizia”
Condannare gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi, sia del presente procedimento che della fase sommaria avanti al G.E”.
2. e benchè regolarmente evocati non si sono Controparte_1 Controparte_2 costituiti in giudizio.
3. La causa, senza alcuna attività istruttoria è stata decisa all'odierna udienza.
4. Alla luce dell'allegazione effettuata dalla parte munita di impulso processuale, risulta venuta meno, in ragione della revoca dell'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva n. 89/2024, ogni posizione di contrasto tra le parti e pertanto va dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse del creditore.
La cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza - costituisce infatti il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio: essa si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 6676/2015, n.
12310/2007, n. 2567/2007, n. 4714/2006 e n. 14194/2004).
Nel caso di specie, la parte attrice ha formulato le seguenti conclusioni: “- la esponente, stante il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione avversaria e la mancata costituzione delle controparti, re melius perpensa, non ha interesse a coltivare il presente giudizio di merito, che si era reso necessario avviare, stante la scadenza del termine perentorio assegnato dal G.E., non avendo il reclamo effetti sospensivi”.
In ragione di quanto sopra va dichiarata dunque la cessazione della materia del contendere.
3 5. Quanto alle spese di lite, è noto che le stesse debbano essere ripartite secondo il criterio della soccombenza virtuale, cioè rivolgendo l'attenzione «alle ragioni addotte dalla parte attrice e del loro originario fondamento» (Cass. 11494/2004).
Nel caso di specie, come già rilevato nell'ordinanza cautelare collegiale resa all'esito del giudizio 341/2025 che si richiama integralmente ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c., la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti in punto di titolarità del credito e di prova della cessione nonché il recente intervento delle S.U. n. 5968/2025 suggeriscono l'opportunità di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: - dichiara la contumacia di e - Controparte_1 Controparte_2 dichiara cessata la materia del contendere;
- spese compensate.
Così deciso in Marsala il 26.6.2025
Il Giudice
Francesco Giardina Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.Francesco Giardina , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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