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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/04/2024, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
N. 8837/2023 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dr. GATTI Matteo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8837/2023 promossa da :
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
07/09/1971, residente in [...]15 16100 GENOVA [GE] ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. PEPE PAOLA (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
Nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il CP_1 C.F._3
15/11/1966, residente in [...]15 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CONTI ALESSIO (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._4
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni congiunte delle parti: Come da verbale di udienza del 8 febbraio
2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da Parte_1
Vista la costituzione in giudizio di CP_1
Rilevato che all'udienza del 8.2.2024 le parti hanno raggiunto un accordo in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento dei figli minori avuti nel corso della loro relazione sentimentale e stabile convivenza more uxorio e regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori.
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 337 bis e ss. C.c.
OMOLOGA
Le seguenti condizioni essenziali concordate dalle parti relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 codice fiscale nato a [...] Parte_1 C.F._1
(GE) il 07/09/1971
e
codice fiscale nato a [...]/11/1966 il CP_1 C.F._3
PAVIA (PV),
a) la figlia ancora minorenne, sarà affidata in via condivisa Per_1 ad entrambi i genitori ex art. 155 c.c., con collocazione presso la madre in via Tortona 15/20; b) il padre potrà vederla e tenerla con sé due giorni a settimana ed un weekend alternato dal venerdì dopo scuola fino alla domenica sera alle 20. c). durante il periodo estivo, coincidente con le vacanze scolastiche, i genitori potranno tenere seco i figli per 15 giorni anche non consecutivi, previo accordo sul periodo prescelto che dovrà essere comunicato per iscritto entro la metà del mese di maggio di ciascun anno;
d) le festività del Capodanno, della Pasqua, del Lunedì dell'Angelo, nonché le festività nazionali e religiose, il compleanno dei figli (che su accordo tra i genitori potrà essere festeggiato assieme), nonché la c.d. settimana bianca seguiranno il criterio dell'alternanza tra i genitori, ad eccezione del 24 dicembre e del 25 dicembre che la minore trascorrerà rispettivamente con la madre e con il padre come di tradizione presso le rispettive famiglie d'origine; e) entrambi i genitori manterranno, anche congiuntamente, stretti rapporti con il corpo docente della figlia, compatibilmente con le loro esigenze di lavoro e parteciperanno insieme e/o alternandosi alle principali tappe educative della figlia: colloqui con gli insegnanti, gite, gare sportive;
f) entrambi i genitori, anche e soprattutto nel superiore diritto ed interesse della figlia minore, onde consentire alla stessa di avere
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 sempre presenti le figure genitoriali di riferimento, eviteranno altresì ogni reciproca denigrazione e collaboreranno assiduamente e congiuntamente per mantenere, anche tra loro stessi, un buon rapporto ed eviteranno ogni tipo di conflitto. Si adopereranno, altresì, affinché la figlia possa conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. g) per quanto concerne le eventuali scelte di orientamenti scolastici, attuali e futuri, i genitori si adopereranno per la migliore e più conveniente scelta dell'indirizzo di studio tenendo sempre presente le attitudini, le inclinazioni, le capacità ed i desideri della figlia;
h) entrambi i genitori si impegnano a rispettare tutte le scelte scolastiche, religiose o di fede, che verranno manifestate dalla figlia minore senza che nessuno dei genitori possa e/o voglia influire su dette scelte, indipendentemente dalle loro personali convinzioni i) Il padre, sig. , , verserà un assegno per contributo CP_1 al mantenimento della figlia minorenne e del figlio Per_1 maggiorenne , non economicamente autosufficiente e Per_2 collocato presso la madre di € 300 mensili per ciascun figlio per un totale di Euro 600, mensili per 12 mensilità annue da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese a favore della sig.ra Parte_1
a decorrere da febbraio 2024 e da rivalutarsi annualmente
[...] in base alla variazione dell'indice a partire dal febbraio 2025. Org_1
l) Entrambi i genitori concorreranno al pagamento del 50 % ciascuno delle spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per la prole. Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/).
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova il giorno 29 marzo 2024
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dr. GATTI Matteo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8837/2023 promossa da :
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
07/09/1971, residente in [...]15 16100 GENOVA [GE] ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. PEPE PAOLA (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
Nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il CP_1 C.F._3
15/11/1966, residente in [...]15 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CONTI ALESSIO (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._4
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni congiunte delle parti: Come da verbale di udienza del 8 febbraio
2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da Parte_1
Vista la costituzione in giudizio di CP_1
Rilevato che all'udienza del 8.2.2024 le parti hanno raggiunto un accordo in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento dei figli minori avuti nel corso della loro relazione sentimentale e stabile convivenza more uxorio e regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori.
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 337 bis e ss. C.c.
OMOLOGA
Le seguenti condizioni essenziali concordate dalle parti relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 codice fiscale nato a [...] Parte_1 C.F._1
(GE) il 07/09/1971
e
codice fiscale nato a [...]/11/1966 il CP_1 C.F._3
PAVIA (PV),
a) la figlia ancora minorenne, sarà affidata in via condivisa Per_1 ad entrambi i genitori ex art. 155 c.c., con collocazione presso la madre in via Tortona 15/20; b) il padre potrà vederla e tenerla con sé due giorni a settimana ed un weekend alternato dal venerdì dopo scuola fino alla domenica sera alle 20. c). durante il periodo estivo, coincidente con le vacanze scolastiche, i genitori potranno tenere seco i figli per 15 giorni anche non consecutivi, previo accordo sul periodo prescelto che dovrà essere comunicato per iscritto entro la metà del mese di maggio di ciascun anno;
d) le festività del Capodanno, della Pasqua, del Lunedì dell'Angelo, nonché le festività nazionali e religiose, il compleanno dei figli (che su accordo tra i genitori potrà essere festeggiato assieme), nonché la c.d. settimana bianca seguiranno il criterio dell'alternanza tra i genitori, ad eccezione del 24 dicembre e del 25 dicembre che la minore trascorrerà rispettivamente con la madre e con il padre come di tradizione presso le rispettive famiglie d'origine; e) entrambi i genitori manterranno, anche congiuntamente, stretti rapporti con il corpo docente della figlia, compatibilmente con le loro esigenze di lavoro e parteciperanno insieme e/o alternandosi alle principali tappe educative della figlia: colloqui con gli insegnanti, gite, gare sportive;
f) entrambi i genitori, anche e soprattutto nel superiore diritto ed interesse della figlia minore, onde consentire alla stessa di avere
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 sempre presenti le figure genitoriali di riferimento, eviteranno altresì ogni reciproca denigrazione e collaboreranno assiduamente e congiuntamente per mantenere, anche tra loro stessi, un buon rapporto ed eviteranno ogni tipo di conflitto. Si adopereranno, altresì, affinché la figlia possa conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. g) per quanto concerne le eventuali scelte di orientamenti scolastici, attuali e futuri, i genitori si adopereranno per la migliore e più conveniente scelta dell'indirizzo di studio tenendo sempre presente le attitudini, le inclinazioni, le capacità ed i desideri della figlia;
h) entrambi i genitori si impegnano a rispettare tutte le scelte scolastiche, religiose o di fede, che verranno manifestate dalla figlia minore senza che nessuno dei genitori possa e/o voglia influire su dette scelte, indipendentemente dalle loro personali convinzioni i) Il padre, sig. , , verserà un assegno per contributo CP_1 al mantenimento della figlia minorenne e del figlio Per_1 maggiorenne , non economicamente autosufficiente e Per_2 collocato presso la madre di € 300 mensili per ciascun figlio per un totale di Euro 600, mensili per 12 mensilità annue da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese a favore della sig.ra Parte_1
a decorrere da febbraio 2024 e da rivalutarsi annualmente
[...] in base alla variazione dell'indice a partire dal febbraio 2025. Org_1
l) Entrambi i genitori concorreranno al pagamento del 50 % ciascuno delle spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per la prole. Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/).
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova il giorno 29 marzo 2024
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5