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Sentenza 26 luglio 2024
Sentenza 26 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/07/2024, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2024 |
Testo completo
Proc. n. 5549/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di ME, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott.ssa Caterina Mangano Giudice,
3) dott.ssa Viviana Cusolito Giudice est., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 5549/2022 R.G., posta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.3.2024 e promossa da
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ARDIZZONE ALFIO CESARE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
C O N T R O
, c.fisc. , e , c.fisc. CP_1 C.F._2 Controparte_2
, elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. LA ROSA C.F._3
GIUSEPPE DAVIDE che le rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di ME.
OGGETTO: Querela di falso.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 7.12.2022 citava in giudizio Parte_1 CP_1
e esponendo che queste ultime, con atto di citazione notificato
[...] Controparte_2 in data 5.11.21020, lo avevano citato in giudizio davanti al Giudice di Pace di ME e - ritenuta la falsità della sottoscrizione della - dichiarava di voler “far valere e CP_2 dichiarare la falsità dell'atto (Procura ad litem) allegato all'atto di citazione notificato da parte delle signore e ” Esponeva che il grafologo CP_1 Controparte_2 nominato aveva dichiarato che “la firma in calce al documento di verifica (procura ad litem Con notificata unitamente all'atto di citazione) a nome dicente non è Controparte_2 autografa, ossia non appartiene alla mano della nominata firmataria” e che la stessa appariva
1 vergata dalla stessa mano che aveva apposto la sottoscrizione della Aggiungeva che CP_1 il procuratore delle parti aveva attestato la veridicità delle firme. Deduceva, infine, che il procuratore aveva attestato la conformità degli atti notificati agli originali, circostanza non rispondente al vero come emergeva dalla comparazione degli atti.
Per tali motivi spiegava le seguenti conclusioni: “1) dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta in calce al documento denominato “procura ad litem” allegato all'atto introduttivo del procedimento civile depositato dalle signore e in CP_1 Controparte_2 data 08/01/2021 nel giudizio incardinato innanzi al Giudice di Pace di ME e portante n.
42/2021 R.G.; 2) ordinare la cancellazione di tali sottoscrizioni dall'originale del documento impugnato;
3) escludere il documento contraffatto;
4) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”.
Con comparsa depositata in data 20.3.2023 si costituivano con unico atto le convenute rilevando preliminarmente che nell'atto di citazione il pur facendo riferimento alla CP_1 falsità delle firme della procura dell'atto “ricevuto”, nelle conclusioni lo stesso chiedeva che fosse dichiarata la falsità della sottoscrizione della nella procura depositata nel CP_2 giudizio davanti al Giudice di Pace. Precisavano che, mentre queste ultime erano perfettamente valide, nessuna firma conteneva la copia della procura notificata unitamente all'atto introduttivo. Quanto alla falsità della attestazione di conformità ne rilevava la infondatezza. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande spiegate e la condanna di parte attrice ex art. 96 cpc oltre che alle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 cpc.
Concessi su richiesta delle parti i termini di rito, la causa veniva assunta in decisione, stante la natura documentale della stessa.
Tutto ciò premesso, preliminarmente sulla scorta della lettura dell'intero atto introduttivo del presente giudizio deve affermarsi che oggetto della querela di falso è la sottoscrizione di risultante sull'atto “procura” allegato all'atto di citazione notificato Controparte_2 dalle odierne convenute al in data 6.11.2020. Parte_1
Invero, il chiaramente afferma nell'atto introduttivo del presente giudizio “che nella CP_1 data dello 01/10/2020 veniva redatto l'atto (Procura ad litem) di cui oggi si contesta la falsità
e che le signore e hanno notificato ed allegato all'atto CP_1 Controparte_2 introduttivo del giudizio recante R.G. n. 42/2021 pendente innanzi il Giudice di Pace di
ME (prossima udienza 10/01/2023)” e “Con il presente atto di citazione il sig. Pt_1
intende far valere e dichiarare la falsità dell'atto (Procura ad litem) allegato all'atto di
[...] citazione notificato da parte delle signore e ”. CP_1 Controparte_2
Tale conclusione è avvalora dalla circostanza che la perizia di parte prodotta (che, secondo l'attore dimostrerebbe la falsità dell'atto impugnato) riguarda proprio detto atto allegato alla citazione notificata.
Nonostante, dunque, il tenore delle conclusioni dell'atto di citazione (laddove si legge
“dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta in calce al documento denominato “procura
2 ad litem” allegato all'atto introduttivo del procedimento civile depositato dalle signore e in data 08/01/2021 nel giudizio incardinato innanzi al CP_1 Controparte_2
Giudice di Pace di ME e portante n. 42/2021 R.G.;”) per i motivi esposti deve affermarsi che oggetto della proposta querela sia, invece, quello suindicato ovvero l'atto denominato procura allegato all'atto di citazione notificato.
Mel merito la proposta querela non può essere accolta.
Invero, appare evidente dalla produzione effettuata da parte convenuta in allegato alla memoria del 4.9.2023 che l'atto “procura” allegato alla copia notificata non è la procura che la e la hanno rilasciato al procuratore per intraprendere il giudizio nei CP_1 CP_2 confronti di davanti al Giudice di Pace, bensì una mera copia rispetto alla quale Parte_1 non può porsi una questione di validità della sottoscrizione.
Conseguentemente nessun rilievo ha la dicitura “vera la firma” contenuta in detto atto, atteso che, come detto, non trattandosi di sottoscrizione, non può affermarsi di essere in presenza di una attestazione di veridicità.
Deve, dunque, affermarsi che - riguardo alla asserita sottoscrizione Controparte_2 contenuta nell'atto “procura allegata alla copia notifica” – non si è in presenza di un atto grafico rispetto al quale deve essere accertata la riferibilità all'autore.
E del resto è pacifico che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio non deve contenere anche la procura rilasciata dalla parte al difensore.
La Suprema Corte ha chiarito in proposito che “Il precetto dell'art. 125, primo comma cod. proc. civ. - che prescrive la sottoscrizione delle parti sia nell'originale che nella copia degli atti - non si riferisce alla procura alle liti, la quale, apposta in calce o a margine, si incorpora nell'atto stesso ed è valida anche se non è sottoscritta dalla parte nella copia notificata” (Cass.
5028/93, 7611/2006, 16135/2009, 7286/2018).
Tale principio – anche qualora si fosse in presenza di una vera e propria sottoscrizione
(ipotesi che non ricorre nel caso di specie) - renderebbe comunque inammissibile la querela per carenza di interesse.
Parte attrice, nel corpo del giudizio (non essendo stata riportata detta domanda nelle conclusioni) ha impugnato di falso anche la attestazione, resa dal difensore delle odierne convenute, di conformità degli atti notificati agli originali rilevando che l'atto di citazione notificato e la procura notificati erano diversi rispetto agli atti originali depositati in giudizio.
Escluso - per i motivi sopra esposti – che la attestazione di conformità possa riguardare la procura , deve affermarsi - in forza della produzione da parte delle odierne convenute della copia dell'atto di citazione depositato davanti al Giudice di Pace – che lo stesso risulta uguale a quello prodotto da parte attrice nel presente giudizio e rispetto al quale si è asserita la falsità della attestazione di conformità.
La domanda, dunque, (considerata la identità dell'atto di citazione notificato con quello depositato) deve essere rigettata, pur dovendosi affermare, ad abutndantiam, che in ogni caso
- anche fosse esistita la difformità – la querela di falso si sarebbe dovuta dichiarare
3 inammissibile per carenza di interesse, considerato che, qualora sussista una difformità fra l'atto notificato e l'originale, quest'ultimo viene sostituto dalla copia notificata.
La Suprema Corte ha chiaramente espresso detto principio affermando che “È da qualificarsi nullo l'atto di citazione nel caso di difformità tra la copia notificata e l'originale (nella specie, per la diversa indicazione del giudice adito). Infatti, la validità dell'atto - in relazione alla sua idoneità ad assolvere la propria funzione, tenendo conto della completezza o meno delle indicazioni normativamente prescritte - deve essere valutata con riferimento alla copia notificata, indipendentemente dal ricorso ad integrazioni, poiché la parte destinataria dell'atto non ha il dovere di eliminare le incertezze o di colmare le lacune dell'atto medesimo che le viene consegnato e deve riferirsi solo al contenuto di esso per svolgere le attività processuali conseguenti alla chiamata in giudizio, con l'effetto che, in caso di discordanza tra l'originale e la copia dell'atto notificato, assume rilievo il testo che risulta nella copia perché è su questa che la parte evocata regola il suo comportamento processuale.”
Le spese del giudizio, in base alla soccombenza, devono essere poste a carico di parte attrice e liquidate tenendo conto che secondo la Suprema Corte “In materia di querela di falso in via incidentale, ed ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa di falso deve ritenersi indeterminabile, giacché connaturato sia allo scopo del giudizio (che è quello di eliminare la verità del documento, anche al di là dell'utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta), sia alle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità.” (Cass. 15642/2017).
Delle spese - liquidate come in motivazione considerati i valori medi dello scaglione da €
26001,00 ad € 52.000,00 - deve essere disposta la distrazione in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 cpc.
Parte convenuta ha chiesto la condanna di parte attrice “ex art. 96 cpc nuova formulazione”.
Secondo le Sezioni Unite “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”
(Cass SU 9912/2018).
Ritiene il Collegio che per i motivi esposti (rilievo in ordine all'art. 125 cpc e giurisprudenza di legittimità conforme sin dal 1993, oltre che la infondatezza della domanda in relazione alla
4 difformità della copia notificata e, comunque, inammissibilità della querela sul punto stante il principio pacifico di sostituzione dell'atto difforme con la copia) sussistono i presupposti della norma citata potendosi affermare che la condotta di parte attrice nel proporre la odierna azione processuale violi il dovere minimo di diligenza e abbia determinato, per tale motivo, un abuso dello strumento processuale.
Pertanto parte attrice deve essere condannata al pagamento, in favore della controparte, di una somma che, equitativamente determinata, può essere fissata in € 1500,00, somma da maggiorarsi di interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.
P.Q.M.
Il Tribunale di ME, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato in Parte_1 data 7.12.2022 nei confronti di e e con CP_1 Controparte_2
l'intervento del PM presso il Tribunale di ME , disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta la querela di falso proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e ;
[...] Controparte_2
2) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
e che liquida in € 7254,00 per compensi oltre spese generali, iva
[...] Controparte_2
e cpa da distrarsi in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 cpc;
3) condanna a corrispondere a e , ex Parte_1 CP_1 Controparte_2 art. 96, 3° comma cpc, la somma equitativamente determinata di € 1500,00 oltre interessi dalla presente sentenza al soddisfo.
Così deciso in ME nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, addì
22.7.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
5
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di ME, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott.ssa Caterina Mangano Giudice,
3) dott.ssa Viviana Cusolito Giudice est., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 5549/2022 R.G., posta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.3.2024 e promossa da
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ARDIZZONE ALFIO CESARE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
C O N T R O
, c.fisc. , e , c.fisc. CP_1 C.F._2 Controparte_2
, elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. LA ROSA C.F._3
GIUSEPPE DAVIDE che le rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di ME.
OGGETTO: Querela di falso.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 7.12.2022 citava in giudizio Parte_1 CP_1
e esponendo che queste ultime, con atto di citazione notificato
[...] Controparte_2 in data 5.11.21020, lo avevano citato in giudizio davanti al Giudice di Pace di ME e - ritenuta la falsità della sottoscrizione della - dichiarava di voler “far valere e CP_2 dichiarare la falsità dell'atto (Procura ad litem) allegato all'atto di citazione notificato da parte delle signore e ” Esponeva che il grafologo CP_1 Controparte_2 nominato aveva dichiarato che “la firma in calce al documento di verifica (procura ad litem Con notificata unitamente all'atto di citazione) a nome dicente non è Controparte_2 autografa, ossia non appartiene alla mano della nominata firmataria” e che la stessa appariva
1 vergata dalla stessa mano che aveva apposto la sottoscrizione della Aggiungeva che CP_1 il procuratore delle parti aveva attestato la veridicità delle firme. Deduceva, infine, che il procuratore aveva attestato la conformità degli atti notificati agli originali, circostanza non rispondente al vero come emergeva dalla comparazione degli atti.
Per tali motivi spiegava le seguenti conclusioni: “1) dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta in calce al documento denominato “procura ad litem” allegato all'atto introduttivo del procedimento civile depositato dalle signore e in CP_1 Controparte_2 data 08/01/2021 nel giudizio incardinato innanzi al Giudice di Pace di ME e portante n.
42/2021 R.G.; 2) ordinare la cancellazione di tali sottoscrizioni dall'originale del documento impugnato;
3) escludere il documento contraffatto;
4) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”.
Con comparsa depositata in data 20.3.2023 si costituivano con unico atto le convenute rilevando preliminarmente che nell'atto di citazione il pur facendo riferimento alla CP_1 falsità delle firme della procura dell'atto “ricevuto”, nelle conclusioni lo stesso chiedeva che fosse dichiarata la falsità della sottoscrizione della nella procura depositata nel CP_2 giudizio davanti al Giudice di Pace. Precisavano che, mentre queste ultime erano perfettamente valide, nessuna firma conteneva la copia della procura notificata unitamente all'atto introduttivo. Quanto alla falsità della attestazione di conformità ne rilevava la infondatezza. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande spiegate e la condanna di parte attrice ex art. 96 cpc oltre che alle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 cpc.
Concessi su richiesta delle parti i termini di rito, la causa veniva assunta in decisione, stante la natura documentale della stessa.
Tutto ciò premesso, preliminarmente sulla scorta della lettura dell'intero atto introduttivo del presente giudizio deve affermarsi che oggetto della querela di falso è la sottoscrizione di risultante sull'atto “procura” allegato all'atto di citazione notificato Controparte_2 dalle odierne convenute al in data 6.11.2020. Parte_1
Invero, il chiaramente afferma nell'atto introduttivo del presente giudizio “che nella CP_1 data dello 01/10/2020 veniva redatto l'atto (Procura ad litem) di cui oggi si contesta la falsità
e che le signore e hanno notificato ed allegato all'atto CP_1 Controparte_2 introduttivo del giudizio recante R.G. n. 42/2021 pendente innanzi il Giudice di Pace di
ME (prossima udienza 10/01/2023)” e “Con il presente atto di citazione il sig. Pt_1
intende far valere e dichiarare la falsità dell'atto (Procura ad litem) allegato all'atto di
[...] citazione notificato da parte delle signore e ”. CP_1 Controparte_2
Tale conclusione è avvalora dalla circostanza che la perizia di parte prodotta (che, secondo l'attore dimostrerebbe la falsità dell'atto impugnato) riguarda proprio detto atto allegato alla citazione notificata.
Nonostante, dunque, il tenore delle conclusioni dell'atto di citazione (laddove si legge
“dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta in calce al documento denominato “procura
2 ad litem” allegato all'atto introduttivo del procedimento civile depositato dalle signore e in data 08/01/2021 nel giudizio incardinato innanzi al CP_1 Controparte_2
Giudice di Pace di ME e portante n. 42/2021 R.G.;”) per i motivi esposti deve affermarsi che oggetto della proposta querela sia, invece, quello suindicato ovvero l'atto denominato procura allegato all'atto di citazione notificato.
Mel merito la proposta querela non può essere accolta.
Invero, appare evidente dalla produzione effettuata da parte convenuta in allegato alla memoria del 4.9.2023 che l'atto “procura” allegato alla copia notificata non è la procura che la e la hanno rilasciato al procuratore per intraprendere il giudizio nei CP_1 CP_2 confronti di davanti al Giudice di Pace, bensì una mera copia rispetto alla quale Parte_1 non può porsi una questione di validità della sottoscrizione.
Conseguentemente nessun rilievo ha la dicitura “vera la firma” contenuta in detto atto, atteso che, come detto, non trattandosi di sottoscrizione, non può affermarsi di essere in presenza di una attestazione di veridicità.
Deve, dunque, affermarsi che - riguardo alla asserita sottoscrizione Controparte_2 contenuta nell'atto “procura allegata alla copia notifica” – non si è in presenza di un atto grafico rispetto al quale deve essere accertata la riferibilità all'autore.
E del resto è pacifico che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio non deve contenere anche la procura rilasciata dalla parte al difensore.
La Suprema Corte ha chiarito in proposito che “Il precetto dell'art. 125, primo comma cod. proc. civ. - che prescrive la sottoscrizione delle parti sia nell'originale che nella copia degli atti - non si riferisce alla procura alle liti, la quale, apposta in calce o a margine, si incorpora nell'atto stesso ed è valida anche se non è sottoscritta dalla parte nella copia notificata” (Cass.
5028/93, 7611/2006, 16135/2009, 7286/2018).
Tale principio – anche qualora si fosse in presenza di una vera e propria sottoscrizione
(ipotesi che non ricorre nel caso di specie) - renderebbe comunque inammissibile la querela per carenza di interesse.
Parte attrice, nel corpo del giudizio (non essendo stata riportata detta domanda nelle conclusioni) ha impugnato di falso anche la attestazione, resa dal difensore delle odierne convenute, di conformità degli atti notificati agli originali rilevando che l'atto di citazione notificato e la procura notificati erano diversi rispetto agli atti originali depositati in giudizio.
Escluso - per i motivi sopra esposti – che la attestazione di conformità possa riguardare la procura , deve affermarsi - in forza della produzione da parte delle odierne convenute della copia dell'atto di citazione depositato davanti al Giudice di Pace – che lo stesso risulta uguale a quello prodotto da parte attrice nel presente giudizio e rispetto al quale si è asserita la falsità della attestazione di conformità.
La domanda, dunque, (considerata la identità dell'atto di citazione notificato con quello depositato) deve essere rigettata, pur dovendosi affermare, ad abutndantiam, che in ogni caso
- anche fosse esistita la difformità – la querela di falso si sarebbe dovuta dichiarare
3 inammissibile per carenza di interesse, considerato che, qualora sussista una difformità fra l'atto notificato e l'originale, quest'ultimo viene sostituto dalla copia notificata.
La Suprema Corte ha chiaramente espresso detto principio affermando che “È da qualificarsi nullo l'atto di citazione nel caso di difformità tra la copia notificata e l'originale (nella specie, per la diversa indicazione del giudice adito). Infatti, la validità dell'atto - in relazione alla sua idoneità ad assolvere la propria funzione, tenendo conto della completezza o meno delle indicazioni normativamente prescritte - deve essere valutata con riferimento alla copia notificata, indipendentemente dal ricorso ad integrazioni, poiché la parte destinataria dell'atto non ha il dovere di eliminare le incertezze o di colmare le lacune dell'atto medesimo che le viene consegnato e deve riferirsi solo al contenuto di esso per svolgere le attività processuali conseguenti alla chiamata in giudizio, con l'effetto che, in caso di discordanza tra l'originale e la copia dell'atto notificato, assume rilievo il testo che risulta nella copia perché è su questa che la parte evocata regola il suo comportamento processuale.”
Le spese del giudizio, in base alla soccombenza, devono essere poste a carico di parte attrice e liquidate tenendo conto che secondo la Suprema Corte “In materia di querela di falso in via incidentale, ed ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa di falso deve ritenersi indeterminabile, giacché connaturato sia allo scopo del giudizio (che è quello di eliminare la verità del documento, anche al di là dell'utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta), sia alle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità.” (Cass. 15642/2017).
Delle spese - liquidate come in motivazione considerati i valori medi dello scaglione da €
26001,00 ad € 52.000,00 - deve essere disposta la distrazione in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 cpc.
Parte convenuta ha chiesto la condanna di parte attrice “ex art. 96 cpc nuova formulazione”.
Secondo le Sezioni Unite “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”
(Cass SU 9912/2018).
Ritiene il Collegio che per i motivi esposti (rilievo in ordine all'art. 125 cpc e giurisprudenza di legittimità conforme sin dal 1993, oltre che la infondatezza della domanda in relazione alla
4 difformità della copia notificata e, comunque, inammissibilità della querela sul punto stante il principio pacifico di sostituzione dell'atto difforme con la copia) sussistono i presupposti della norma citata potendosi affermare che la condotta di parte attrice nel proporre la odierna azione processuale violi il dovere minimo di diligenza e abbia determinato, per tale motivo, un abuso dello strumento processuale.
Pertanto parte attrice deve essere condannata al pagamento, in favore della controparte, di una somma che, equitativamente determinata, può essere fissata in € 1500,00, somma da maggiorarsi di interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.
P.Q.M.
Il Tribunale di ME, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato in Parte_1 data 7.12.2022 nei confronti di e e con CP_1 Controparte_2
l'intervento del PM presso il Tribunale di ME , disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta la querela di falso proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e ;
[...] Controparte_2
2) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
e che liquida in € 7254,00 per compensi oltre spese generali, iva
[...] Controparte_2
e cpa da distrarsi in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 cpc;
3) condanna a corrispondere a e , ex Parte_1 CP_1 Controparte_2 art. 96, 3° comma cpc, la somma equitativamente determinata di € 1500,00 oltre interessi dalla presente sentenza al soddisfo.
Così deciso in ME nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, addì
22.7.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
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