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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/06/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
n. r.g. 7420/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Giudice dott.ssa Alice Buonafede, nella causa civile iscritta al n. r.g. 7420/2021, dato atto della sostituzione dell'udienza del 17.6.2025 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., su richiesta congiunta di tutte le parti;
lette le note depositate dalle parti, in cui: a) la parte attrice ha reiterato le richieste istruttorie articolate nel corso del giudizio, insistendo, anche alla luce delle risultanze dell'istruttoria orale svolta, per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate e ribadite nelle stesse note;
b) le convenute e Controparte_1 Controparte_2 hanno insistito per il rigetto della domanda attorea, richiamando le risultanze dell'istruttoria svolta;
c) la convenuta si è riportata a tutte le Controparte_3 eccezioni e deduzioni già sollevate nei propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni come già rassegnate e trascritte nelle stesse note;
Il Giudice decide come da allegato provvedimento che deposita contestualmente, da considerare letto in udienza ai sensi dell'art. 127 ter, ultimo comma, c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 7420/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7420 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2021, a seguito di discussione orale tenutasi all'udienza del 17.6.2025, di cui è stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
tutte elettivamente domiciliate in Roma, alla via dei Gracchi n. 209, presso lo studio dell'avv. Giacomo Testa, che le rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
Attrici contro
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._4 Controparte_1
(C.F. ), entrambe elettivamente domiciliate in Ciampino,
[...] C.F._5
alla via Principessa Pignatelli n. 26/B, presso lo studio dell'avv. Paola Cedroni, che le rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenute
2 nonché
(C.F. , in persona del procuratore Controparte_3 P.IVA_1
speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al viale XXI Aprile n. 26, presso lo studio dell'avv. Francesco Malatesta, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
Oggetto: risarcimento dei danni derivanti da circolazione stradale;
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento è stato introdotto da da Parte_1 Parte_2
e da in qualità, rispettivamente, di figlia e di nipoti di Parte_3 Per_1
al fine di ottenere la condanna in solido delle convenute al risarcimento dei
[...] danni dalle medesime patiti, in conseguenza del decesso del proprio congiunto, per effetto del sinistro stradale verificatosi in data 30.12.2016 a Ciampino, che lo ha visto coinvolto.
A fondamento della predetta domanda, le attrici hanno, nella specie, sostenuto:
- che, in data 30.12.2016, avente all'epoca 82 anni, alle ore 9.55 Persona_1
circa, mentre stava percorrendo in sella alla propria bicicletta, nel centro di Ciampino, via
IO PA, in direzione di via Ovidio, arrivato all'incrocio con via Dante Alighieri,
è stato investito dall'autovettura Fiat Panda, targata EX508LL, di proprietà di
[...]
assicurata con la e condotta da CP_2 Controparte_3 [...]
CP_1
- che l'intersezione in cui si è verificato il sinistro, tra via Dante Alighieri, in direzione via di Morena, e via IO PA, in direzione via Ovidio, entrambe a senso unico di circolazione, era, al momento del verificarsi del sinistro, connotata da una scarsa visibilità, in considerazione non solo dell'ampiezza ridotta delle due strade, ma anche della presenza dei muri di recinzione delle proprietà private adiacenti e di un'autovettura
3 in sosta proprio in corrispondenza dell'incrocio;
- che le condizioni metereologiche erano ottime e il cielo era sereno, con sole basso all'orizzonte rispetto alla direzione di marcia della conducente del veicolo Fiat Panda;
- che, alle ore 9.50 circa, il proprio congiunto, arrivato in corrispondenza dell'incrocio, avendo il campo visivo ostacolato dalla presenza dell'autovettura Peugeot 207, targata
DM900SC, parcheggiata su via Dante Alighieri, in corrispondenza dell'intersezione stradale, si fermava, “sporgendosi” oltre la linea dello stop presente su via IO
PA, per poter avere campo visivo sulla via Dante Alighieri, al fine di attraversare l'incrocio;
- che lo stesso ha visto in lontananza la menzionata autovettura Fiat Panda sopraggiungere alla sua sinistra su via Dante Alighieri e, resosi conto che la conducente avanzava a velocità costante senza rallentare, ha iniziato a urlare;
- che, nonostante ciò, non si è avveduta della presenza del Controparte_1 ciclista e ha proseguito la propria marcia, senza rallentare, colpendo con la parte anteriore destra dell'autovettura la fiancata sinistra della bicicletta;
- che, a causa dell'impatto, è stato sbalzato sul lato destro del Persona_1 cofano anteriore della vettura e ha colpito con il capo il parabrezza per poi cadere a terra, sul lato destro dell'autovettura, a distanza di circa 7,50 metri rispetto al punto d'impatto;
- che il ciclista ha riportato lesioni fisiche gravissime, tanto che i sanitari, giunti sul posto per prestare soccorso, ne hanno constatato il decesso;
- che gli agenti della Polizia Municipale intervenuti hanno contestato alla conducente la violazione dell'art. 141, commi 3 e 8, del Codice della Strada, per non aver regolato la velocità in un tratto di strada a visibilità limitata;
- che le stesse attrici, nelle rispettive qualità di figlia unica e di nipoti di Per_1
hanno subito un grave pregiudizio dalla perdita del proprio congiunto, sia di
[...] natura patrimoniale, rappresentato dalla perdita economica del contributo che il defunto erogava, dalle spese funerarie sostenute e dai danni riportati dalla bicicletta, che di natura non patrimoniale, in considerazione dell'intensità del rapporto affettivo che le legava al congiunto;
4 - che la responsabilità per la determinazione dell'evento dannoso è da ascrivere in via esclusiva alla conducente del veicolo Fiat Panda, la quale non ha adeguato la propria velocità al particolare stato dei luoghi al momento del sinistro, data l'intensità della luce solare e la presenza di autoveicoli in sosta sull'incrocio;
- che la stessa avrebbe dovuto viaggiare ad una velocità prudenziale di 11 km/h in luogo dei 24 km/h accertabili;
- che, facendo applicazione dei criteri elaborati dal Tribunale di Roma, per la liquidazione del danno non patrimoniale, deve ritenersi che figlia del Parte_1 soggetto deceduto, abbia diritto a conseguire la somma complessiva di euro 254.974,20 e che a e a nipoti del deceduto, spetti la somma di Parte_2 Parte_3
euro 147.100,50, per ciascuna;
- che le medesime hanno anche subito un danno patrimoniale, dato dalla perdita del contributo economico del congiunto alla vita familiare, pari ad euro 55.000,00 circa, dalle spese funerarie sostenute, pari ad euro 1.550,00, e dal danneggiamento della bicicletta per euro 300,00.
Sulla scorta di tali circostanze, le attrici hanno domandato di: “A) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della Sig.ra nella Controparte_1
verificazione del sinistro descritto nelle premesse in fatto del presente atto;
B) per
l'effetto condannarla, in solido con la Sig.ra (terza Controparte_2
proprietaria dell'autovettura Fiat Panda tg. EX508LL) e con la Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t. (compagnia assicuratrice
[...]
dell'autovettura Fiat Panda tg. EX508LL) al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori a causa del sinistro sopra indicato, nella misura di €
606.025,20, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
C) condannare i convenuti, in solido, al pagamento di spese e compensi professionali del giudizio, oltre accessori come per legge”.
e , costituitesi in giudizio, hanno Controparte_2 Controparte_1
dedotto:
5 - che, secondo la ricostruzione operata dal consulente nominato dal Pubblico Ministero, fatta propria dal provvedimento che ha disposto l'archiviazione del procedimento penale instaurato nei riguardi della conducente, quest'ultima ha osservato un comportamento conforme alle regole di prudenza, marciando con diritto di precedenza a circa 25 km/h;
- che la responsabilità dell'accaduto è, di contro, da ricondurre al comportamento imprudente tenuto dal ciclista e alla presenza di un autoveicolo in sosta proprio in corrispondenza dell'incrocio;
- che, nella specie, il soggetto deceduto, nonostante provenisse da una strada con obbligo di precedenza e non avesse una visuale completa dell'incrocio, giunto all'incrocio con via Dante Alighieri, ha impegnato lo stesso;
- che, secondo l'accertamento svolto dal consulente, la procedeva alla CP_1 verosimile velocità di 25 Km/h e quando mancavano circa 1,7 secondi e 11,8 metri alla collisione non poteva vedere da destra l'arrivo del velocipede, alla velocità di 10 km/h, a causa dell'ostacolo geometrico per interferenza al reciproco avvistamento, rappresentato dall'autovettura Peugeot 207, illegittimamente parcheggiata all'intersezione stradale;
- che solo dopo 0,7 secondi si apriva il campo di visuale reciproco, quando la Fiat
Panda si trovava ormai a circa 7 metri dall'incrocio e il velocipede iniziava ad impegnare
Via Dante Alighieri, senza rispettare il segnale di stop e di precedenza, evenienze che non hanno consentito di attuare alcuna manovra di emergenza;
- che, inoltre, dal verbale della Polizia Locale di Ciampino non risulta che la vittima indossasse il casco di protezione, il che avrebbe verosimilmente attenuato le conseguenze dell'urto del capo della vittima sul parabrezza dell'autovettura.
Alla luce di ciò, le convenute hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “dichiarare che l'evento dannoso, consistito nel decesso del sig. è stato causato Persona_1
da esclusiva colpa del medesimo per violazione dell'art 145 commi 1 e 4 C.d.s., in concorso con la condotta della sig.ra , conducente e proprietaria Controparte_4
dell'autovettura Peugeot 207 tg. DM 900 SC per violazione dell'art. 158 comma 1 lett. f
C.d.S. e che alcun grado di colpa è da ascriversi alla condotta della sig.ra CP_1
nella causazione del sinistro. Per l'effetto rigettare la domanda di condanna al
[...]
6 risarcimento dei danni a carico di e Controparte_1 Controparte_2 in solido tra loro, in favore delle attrici e quantificati in € 606.025,20 poiché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
costituitasi in giudizio, ha contestato la legittimazione Controparte_3 attiva delle attrici, evidenziando:
- che, sulla base delle conclusioni delineate dal consulente del Pubblico Ministero, in sede di indagini preliminari, la condotta imprudente e negligente del ciclista ha assunto preponderante incidenza causale in violazione dell'art. 15/1-4 c.d.s. per la mancata precedenza, con obbligo di arresto, avendo lo stesso attraversato l'incrocio senza fermarsi e, quindi, violando l'art. 145 c.d.s.;
- che, alla luce della predetta circostanza e del fatto che la conducente ha osservato una condotta di guida rispettosa delle regole di prudenza, marciando a circa 25 km/h su una strada con diritto di precedenza, è stata disposta l'archiviazione del procedimento penale;
- che il danno non patrimoniale patito dalle attrice non può considerarsi in re ipsa, ma deve essere sempre allegato e provato;
- che, rispetto al danno patrimoniale lamentato, le attrici hanno l'onere di provare il reddito percepito dal soggetto deceduto e la sua destinazione alle esigenze della famiglia.
La compagnia ha, dunque, concluso per il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese di lite.
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
e assunte le prove orali richieste dalle medesime, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è definita a seguito di discussione orale, tenutasi ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., all'udienza del 17.6.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come congiuntamente richiesto da tutte le parti.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, merita sin d'ora precisare che risulta del tutto pacifico l'effettivo verificarsi del sinistro che ha coinvolto la bicicletta condotta da e l'autoveicolo Fiat Panda, di proprietà di Persona_1 [...]
condotto da in data 30.12.2016, in Controparte_2 Controparte_1
Ciampino, in corrispondenza dell'incrocio fra via via Dante Alighieri, in direzione via di
7 Morena, su cui viaggiava l'autoveicolo, e via IO PA, in direzione di via
Ovidio, su cui viaggiava la bicicletta.
Appare, inoltre, parzialmente incontestata la dinamica del sinistro, avendo tutte le parti allegato che la via IO PA, all'altezza dell'intersezione, è caratterizzata dal segnale di stop, che in corrispondenza dello stesso incrocio era presente un altro autoveicolo fermo in sosta sua via Dante Alighieri e che l'urto è avvenuto fra la parte anteriore destra dell'autoveicolo, condotto dalla convenuta e la parte anteriore CP_1
sinistra della bicicletta, evenienze quelle appena delineate che risultano anche dal verbale di incidente in atti (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte attrice).
È, invece, controverso se la responsabilità per la verificazione del sinistro per cui è causa debba essere ascritta, come sostenuto dalla parte attrice, in via esclusiva alla conducente del veicolo Fiat Panda, o se abbia, di contro, assunto una efficienza causale assorbente la condotta tenuta dal soggetto deceduto, alla stregua di quanto evidenziato dalle parti convenute.
Ciò posto, venendo in considerazione uno scontro fra veicoli, la disposizione da cui occorre prendere le mosse è, come noto, rappresentata dall'art. 2054 c. 2 c.c., applicabile anche in caso di scontro fra un veicolo e una bicicletta, che pone una presunzione, fino a prova contraria, di pari responsabilità dei conducenti nella causazione dell'evento dannoso, disposizione rispetto a cui la giurisprudenza di legittimità ha, più volte, chiarito che “nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (cfr., di recente, Cass.,
19 dicembre 2024, n. 33483, in massima), specificando pure che “l'accertamento in concreto d'una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c., solo in un caso: quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale, da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro. È pertanto falsamente applicato l'art. 2054, comma
8 secondo, c.c., se il giudice attribuisca l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabilire in concreto se l'altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione” (cfr. Cass., 22 novembre 2024, n. 29927).
Al fine di verificare se detta presunzione possa ritenersi superata nel caso di specie, alla luce dei principi appena richiamati, non può, in primo luogo, prescindersi dall'esaminare la relazione tecnica curata dal consulente nominato dal Pubblico Ministero, nel corso delle indagini preliminari, rispetto alla quale si precisa, a fronte delle contestazioni mosse da parte attrice, circa la sua mancata partecipazione alle relative operazioni tecniche, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, gli accertamenti tecnici curati in procedimenti diversi fra le stesse parti o fra parti diverse sono pienamente utilizzabili anche in altre sedi, nell'eventualità in cui il percorso logico-giuridico seguito dal consulente appaia coerente e condivisibile, con l'ulteriore specificazione che, sulla base dello stesso insegnamento, nei giudizi civili risarcitori potrebbero essere poste a fondamento della decisione anche le consulenze tecniche svolte dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 360 c.p.p., soprattutto ove la relazione tecnica sia stata sottoposta al contraddittorio di tutte le parti, come accaduto nel caso di specie, data l'avvenuta produzione della stessa ad opera di tutte le parti convenute, sin dal momento della costituzione in giudizio (cfr. Cass., 31 ottobre 2023, n. 30298).
Tanto chiarito, si osserva che il consulente, nella relazione richiamata, ha confermato la presenza di segnaletica verticale di “stop”, collocata prima dell'intersezione, sulla via
IO PA dove marciava la bicicletta, evidenziando che il luogo in cui si è verificato il sinistro è caratterizzato da strade di larghezza variabile con un campo geometrico compromesso in ragione dell'insistenza delle recinzioni laterali, di talché la velocità adeguata dovrebbe individuarsi in 25 km/h, pari al valore minimo di progetto per la categoria delle strade urbane locali (cfr. doc. 2 del fascicolo di tutte le parti convenute).
Lo stesso consulente ha poi rilevato che l'autoveicolo presenta segni di urto nella parte anteriore e nella parte laterale destra, nonché un indice evidente del caricamento del conducente della bicicletta, dato dalla rottura del parabrezza a destra, e ha stimato, sulla base della posizione finale dei veicoli e dell'assenza di evidenti tracce di frenata, che la
9 Fiat Panda procedeva ad una velocità costante di circa 25 km/h, mentre il velocipede abbia attraversato l'intersezione ad una velocità di circa 10 km/h, velocità ritenute, peraltro, congruenti con l'entità dei danni riportati dai veicoli.
Merita, inoltre, rimarcare che, secondo l'accertamento tecnico svolto, il ciclista è divenuto visibile per la conducente dell'autoveicolo solo un secondo prima del verificarsi dell'urto, perché uscito dall'ostacolo geometrico costituito dal veicolo fermo in sosta in prossimità dell'incrocio, il che esclude che vi fosse il necessario spazio temporale per porre in essere qualsiasi manovra di emergenza.
Si sottolinea, infine, che la dinamica del sinistro, per come ricostruita in conseguenza dell'accertamento tecnico svolto nel corso delle indagini preliminari, trova conferma nelle risultanze dell'istruttoria orale svolta nel corso del presente giudizio.
Si osserva, in particolare, che il teste escusso all'udienza del Testimone_1
28.3.2024, indicato anche nel verbale di incidente in atti quale unico soggetto che ha direttamente assistito all'urto, ha affermato che il a bordo della bicicletta, è Per_1
andato più avanti rispetto allo stop per vedere se sopraggiungesse qualcuno, dato che c'era una macchina nera parcheggiata all'angolo di via Dante Alighieri, all'altezza dell'incrocio, che impediva di vedere le macchine arrivare da via Dante Alighieri.
La stessa ha anche aggiunto che la macchina, proveniente da quest'ultima via, procedeva a bassa velocità, quando si è trovata davanti la bicicletta, e che, pur avendo frenato subito, non è riuscita ad evitare l'impatto, che è avvenuto proprio al centro dell'incrocio, precisando che il ciclista aveva la visuale su via Dante Alighieri ostruita a causa della macchina parcheggiata in corrispondenza dell'incrocio e che non si è arrestato, una volta arrivato all'incrocio, ma piano piano si è fatto avanti oltre lo stop.
Dette dichiarazioni coincidono, peraltro, con quelle rese dalla stessa Testimone_1
nell'immediatezza del sinistro e riportate nel verbale di incidente in atti, da cui emerge che la medesima ha affermato che il ciclista, giunto all'incrocio, lo ha attraversato, mentre l'autoveicolo procedeva a velocità moderata (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte attrice).
Sulla base di quanto appena argomentato, può delinearsi una prima conclusione, ossia che non appare condivisibile l'assunto di parte attrice secondo cui il sinistro dovrebbe
10 ascriversi in via esclusiva alla condotta di guida tenuta dalla conducente dell'autoveicolo coinvolto, in quanto, dai diversi elementi sopra valorizzati, emerge piuttosto che il conducente della bicicletta abbia sicuramente tenuto una condotta non osservante delle regole del codice della strada e dei canoni della comune prudenza, il che non permette di considerare superata, in suo favore, la presunzione di cui all'art. 2054 c. 2 c.c.
Come già evidenziato, infatti, sulla base degli accertamenti tecnici condotti in sede di indagini preliminari e delle dichiarazioni rese nel corso del presente giudizio dal teste che ha assistito al sinistro, il conducente della bicicletta, nonostante provenisse da una strada su cui è collocato in modo visibile il segnale di “stop” e avesse la visuale sulla strada principale, ossia via Dante Alighieri, ostruita, in ragione della presenza di un veicolo in sosta in corrispondenza dell'incrocio, non ha arrestato la propria marcia e ha anzi fatto ingresso nell'incrocio ad una velocità di 10 km/h, condotta che non solo viola espressamente l'art. 145 c. 5 c.d.s., secondo cui “i conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale”, ma costituisce una diretta violazione anche della previsione di cui al primo comma della stessa disposizione, atteso che proprio la presenza di un ostacolo geometrico collocato sulla via con diritto di precedenza avrebbe imposto al ciclista di arrestare completamente la propria marcia.
Alla luce degli stessi elementi sopra considerati, deve, di contro, ritenersi che la conducente del veicolo Fiat Panda nell'avvicinarsi all'incrocio, mentre proveniva da una strada con diritto di precedenza, abbia tenuto una condotta di guida corretta e rispettosa del canone di prudenza menzionato, avendo, in particolare, moderato la propria velocità proprio perché in prossimità dell'incrocio e in conseguenza delle particolari condizioni del luogo e non potendo, peraltro, reputarsi, come condivisibilmente concluso dal consulente del Pubblico Ministero, esigibile, in applicazione dello stesso canone, una condotta di guida diversa, soprattutto considerando che l'attraversamento dell'incrocio da parte del ciclista ad una velocità non irrilevante, stimata in 10 km/h, senza osservanza del segnale di stop, ha costituito una circostanza improvvisa, che non ha materialmente
11 consentito di porre in essere alcuna manovra di emergenza o di evitamento.
Da tanto discende che, se ha indubbiamente tenuto, non Persona_1
arrestandosi in corrispondenza del segnale di stop e in presenza di un oggettivo ostacolo alla propria visuale sulla strada con diritto di precedenza, una condotta di guida gravemente colposa, di contro, gli elementi offerti dalle parti convenute hanno consentito di superare la presunzione di corresponsabilità gravante sulla conducente dell'altro veicolo coinvolto, la quale ha tenuto una condotta di guida rispettosa delle particolari circostanze dei luoghi, moderando la propria velocità nell'avvicinarsi all'incrocio con visuale ostruita e non potendo esigersi, a fronte dell'imprevedibilità della condotta tenuta dal ciclista, che la stessa, pur provenendo da una via con diritto di precedenza, abbassasse ulteriormente la propria velocità o arrestasse completamente la propria marcia, con l'immediato portato che la determinazione del sinistro per cui è causa è da ricondurre esclusivamente alla condotta colposa tenuta dal soggetto deceduto.
Alcuna rilevanza può, peraltro, assumere l'ulteriore circostanza messa in luce dalla parte attrice, secondo cui la posizione del sole avrebbe imposto alla conducente una condotta di guida diversa, in quanto, anche prescindendo dal permanere di un'incertezza in merito all'effettiva posizione del sole rispetto alla direzione di marcia della Fiat Panda, dagli accertamenti compiuti nel presente giudizio e in sede di indagini preliminari è emerso che la conducente ha prudentemente adeguato la propria condotta alle condizioni di luogo e di tempo, tenendo una condotta di guida sostanzialmente corretta e non potendo esigersi l'osservanza di una condotta idonea ad evitare anche pericoli imprevedibili, quali quello dell'improvviso attraversamento dell'intersezione, senza rispetto del segnale di stop.
Né a diversa conclusione si giungerebbe valorizzando quanto indicato dagli agenti intervenuti nel verbale di trasmissione della notizia di reato, atteso che la circostanza che il sole abbia avuto un ruolo determinante nella determinazione del sinistro, limitando la visibilità della conducente dell'autovettura, da un lato, è frutto di una mera ipotesi ricostruttiva, neppure interamente confermata dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio, dall'altro, non toglie che la condotta di per sé sola idonea a determinare la
12 produzione del sinistro sia da individuare nel mancato e completo arresto, ad opera del ciclista, al segnale di stop, circostanza quest'ultima affermata in modo univoco dall'unico teste che ha assistito all'urto e suffragata dalla ricostruzione tecnica effettuata in sede di indagini preliminari (cfr. doc. 10 del fascicolo di parte attrice).
Analogamente, il dato che altri soggetti, collocati in posizione differente dalla conducente, si siano avveduti del pericolo rappresentato dal mancato rispetto del segnale di stop e abbiano cercato di avvertire la conducente, come affermato dalla parte attrice, non è sufficiente per fare ritenere che quest'ultima potesse prevedere l'altrui condotta imprudente, vieppiù tenendo conto che è stato comunque accertato che la medesima, pur procedendo a velocità moderata su una via con diritto di precedenza, non avrebbe avuto spazio temporale sufficiente per porre in essere nessuna manovra di emergenza.
Detta conclusione trova, infine, conferma nel principio affermato dalla Suprema Corte in un caso analogo di scontro fra due veicoli, secondo cui “il segnale di 'stop' pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli;
ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità”, ciò sul presupposto che “il conducente di un autoveicolo, una volta fermatosi sulla linea di stop, prima di riprendere la marcia, ha obbligo di ispezionare la strada preferita, per assicurarsi che sia libera da sopraggiungenti veicoli e, in caso negativo di accordare la precedenza a tutti i veicoli circolanti sulla detta strada, sia provenienti da destra che da sinistra. Infatti l'obbligo imposto ai conducenti di veicoli di arrestare la marcia e cedere la precedenza nei due sensi, quando vi sia un cartello di stop in prossimità di un crocevia, ha carattere rigido, con la conseguenza che la fermata a detto segnale deve effettuarsi almeno per un attimo quando l'area del crocevia è libera, mentre deve protrarsi, in caso di sopravvenienza di
13 veicoli sulla strada che si sta per imboccare, il tempo necessario a consentire a tutti detti veicoli di passare con precedenza” (cfr. Cass., 19 febbraio 2009, n. 4055, in massima e in motivazione).
In ultima analisi, la condotta tenuta dal ciclista, data dal mancato arresto al segnale di stop, nonostante l'approssimarsi di un veicolo con diritto di precedenza, unitamente al fatto che la conducente ha provveduto a moderare la propria velocità avvicinandosi all'intersezione, inducono a concludere che la condotta del primo abbia esplicato una efficienza causale esclusiva nella determinazione del sinistro e che, pertanto, le domande avanzate dalle parti attrici debbano essere rigettate, con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate dalla compagnia convenuta in punto di difetto di titolarità attiva delle stesse attrici.
A mente di tale conclusione, si conferma l'irrilevanza della prova per testi richiesta da queste ultime nella propria memoria istruttoria, riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, perché vertente su circostanze relative alla quantificazione dei danni patiti, profilo che rimane assorbito per effetto della conclusione raggiunta in punto di an debeatur.
3. Le domande proposte dalle attrici devono, in definitiva, essere rigettate.
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui agli artt. 91 e 97 c.p.c., sono da porre a carico solidale delle stesse e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, alla luce dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del
2022, per lo scaglione di riferimento, da individuare in relazione al valore della domanda più elevata fra quelle cumulativamente proposte, ossia quella avanzata da Parte_1
(causa di valore compreso fra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00).
[...]
Si precisa, infine, che si farà applicazione dei parametri minimi, data la vicinanza del valore della causa al margine inferiore dello scaglione di riferimento, atteso che la domanda di valore più elevato, riferibile a ammonta ad euro 273.924,20 Parte_1
(inclusiva delle somme pretese a titolo di danno non patrimoniale e di danno patrimoniale).
In relazione alle convenute Cortes e Controparte_2 Controparte_1
14 costituite con un unico difensore, si procederà ad una liquidazione unitaria, senza applicazione di aumenti per la pluralità di parti, e l'importo liquidabile per la fase di trattazione sarà ulteriormente ridotto della metà, considerato che le stesse non hanno depositato le memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. e hanno partecipato, in tale fase, ad un'unica udienza.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta integralmente le domande proposte dalle attrici;
b) condanna in solido e alla Parte_1 Parte_2 Parte_3
rifusione, in favore di e , delle spese di Controparte_2 Controparte_1 lite, liquidate nella complessiva somma di euro 8.626,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
c) condanna in solido e alla Parte_1 Parte_2 Parte_3
rifusione, in favore di delle spese di lite, liquidate nella Controparte_3 complessiva somma di euro 11.229,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Velletri, 18 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
15
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Giudice dott.ssa Alice Buonafede, nella causa civile iscritta al n. r.g. 7420/2021, dato atto della sostituzione dell'udienza del 17.6.2025 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., su richiesta congiunta di tutte le parti;
lette le note depositate dalle parti, in cui: a) la parte attrice ha reiterato le richieste istruttorie articolate nel corso del giudizio, insistendo, anche alla luce delle risultanze dell'istruttoria orale svolta, per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate e ribadite nelle stesse note;
b) le convenute e Controparte_1 Controparte_2 hanno insistito per il rigetto della domanda attorea, richiamando le risultanze dell'istruttoria svolta;
c) la convenuta si è riportata a tutte le Controparte_3 eccezioni e deduzioni già sollevate nei propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni come già rassegnate e trascritte nelle stesse note;
Il Giudice decide come da allegato provvedimento che deposita contestualmente, da considerare letto in udienza ai sensi dell'art. 127 ter, ultimo comma, c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 7420/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7420 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2021, a seguito di discussione orale tenutasi all'udienza del 17.6.2025, di cui è stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
tutte elettivamente domiciliate in Roma, alla via dei Gracchi n. 209, presso lo studio dell'avv. Giacomo Testa, che le rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
Attrici contro
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._4 Controparte_1
(C.F. ), entrambe elettivamente domiciliate in Ciampino,
[...] C.F._5
alla via Principessa Pignatelli n. 26/B, presso lo studio dell'avv. Paola Cedroni, che le rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenute
2 nonché
(C.F. , in persona del procuratore Controparte_3 P.IVA_1
speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al viale XXI Aprile n. 26, presso lo studio dell'avv. Francesco Malatesta, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
Oggetto: risarcimento dei danni derivanti da circolazione stradale;
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento è stato introdotto da da Parte_1 Parte_2
e da in qualità, rispettivamente, di figlia e di nipoti di Parte_3 Per_1
al fine di ottenere la condanna in solido delle convenute al risarcimento dei
[...] danni dalle medesime patiti, in conseguenza del decesso del proprio congiunto, per effetto del sinistro stradale verificatosi in data 30.12.2016 a Ciampino, che lo ha visto coinvolto.
A fondamento della predetta domanda, le attrici hanno, nella specie, sostenuto:
- che, in data 30.12.2016, avente all'epoca 82 anni, alle ore 9.55 Persona_1
circa, mentre stava percorrendo in sella alla propria bicicletta, nel centro di Ciampino, via
IO PA, in direzione di via Ovidio, arrivato all'incrocio con via Dante Alighieri,
è stato investito dall'autovettura Fiat Panda, targata EX508LL, di proprietà di
[...]
assicurata con la e condotta da CP_2 Controparte_3 [...]
CP_1
- che l'intersezione in cui si è verificato il sinistro, tra via Dante Alighieri, in direzione via di Morena, e via IO PA, in direzione via Ovidio, entrambe a senso unico di circolazione, era, al momento del verificarsi del sinistro, connotata da una scarsa visibilità, in considerazione non solo dell'ampiezza ridotta delle due strade, ma anche della presenza dei muri di recinzione delle proprietà private adiacenti e di un'autovettura
3 in sosta proprio in corrispondenza dell'incrocio;
- che le condizioni metereologiche erano ottime e il cielo era sereno, con sole basso all'orizzonte rispetto alla direzione di marcia della conducente del veicolo Fiat Panda;
- che, alle ore 9.50 circa, il proprio congiunto, arrivato in corrispondenza dell'incrocio, avendo il campo visivo ostacolato dalla presenza dell'autovettura Peugeot 207, targata
DM900SC, parcheggiata su via Dante Alighieri, in corrispondenza dell'intersezione stradale, si fermava, “sporgendosi” oltre la linea dello stop presente su via IO
PA, per poter avere campo visivo sulla via Dante Alighieri, al fine di attraversare l'incrocio;
- che lo stesso ha visto in lontananza la menzionata autovettura Fiat Panda sopraggiungere alla sua sinistra su via Dante Alighieri e, resosi conto che la conducente avanzava a velocità costante senza rallentare, ha iniziato a urlare;
- che, nonostante ciò, non si è avveduta della presenza del Controparte_1 ciclista e ha proseguito la propria marcia, senza rallentare, colpendo con la parte anteriore destra dell'autovettura la fiancata sinistra della bicicletta;
- che, a causa dell'impatto, è stato sbalzato sul lato destro del Persona_1 cofano anteriore della vettura e ha colpito con il capo il parabrezza per poi cadere a terra, sul lato destro dell'autovettura, a distanza di circa 7,50 metri rispetto al punto d'impatto;
- che il ciclista ha riportato lesioni fisiche gravissime, tanto che i sanitari, giunti sul posto per prestare soccorso, ne hanno constatato il decesso;
- che gli agenti della Polizia Municipale intervenuti hanno contestato alla conducente la violazione dell'art. 141, commi 3 e 8, del Codice della Strada, per non aver regolato la velocità in un tratto di strada a visibilità limitata;
- che le stesse attrici, nelle rispettive qualità di figlia unica e di nipoti di Per_1
hanno subito un grave pregiudizio dalla perdita del proprio congiunto, sia di
[...] natura patrimoniale, rappresentato dalla perdita economica del contributo che il defunto erogava, dalle spese funerarie sostenute e dai danni riportati dalla bicicletta, che di natura non patrimoniale, in considerazione dell'intensità del rapporto affettivo che le legava al congiunto;
4 - che la responsabilità per la determinazione dell'evento dannoso è da ascrivere in via esclusiva alla conducente del veicolo Fiat Panda, la quale non ha adeguato la propria velocità al particolare stato dei luoghi al momento del sinistro, data l'intensità della luce solare e la presenza di autoveicoli in sosta sull'incrocio;
- che la stessa avrebbe dovuto viaggiare ad una velocità prudenziale di 11 km/h in luogo dei 24 km/h accertabili;
- che, facendo applicazione dei criteri elaborati dal Tribunale di Roma, per la liquidazione del danno non patrimoniale, deve ritenersi che figlia del Parte_1 soggetto deceduto, abbia diritto a conseguire la somma complessiva di euro 254.974,20 e che a e a nipoti del deceduto, spetti la somma di Parte_2 Parte_3
euro 147.100,50, per ciascuna;
- che le medesime hanno anche subito un danno patrimoniale, dato dalla perdita del contributo economico del congiunto alla vita familiare, pari ad euro 55.000,00 circa, dalle spese funerarie sostenute, pari ad euro 1.550,00, e dal danneggiamento della bicicletta per euro 300,00.
Sulla scorta di tali circostanze, le attrici hanno domandato di: “A) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della Sig.ra nella Controparte_1
verificazione del sinistro descritto nelle premesse in fatto del presente atto;
B) per
l'effetto condannarla, in solido con la Sig.ra (terza Controparte_2
proprietaria dell'autovettura Fiat Panda tg. EX508LL) e con la Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t. (compagnia assicuratrice
[...]
dell'autovettura Fiat Panda tg. EX508LL) al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori a causa del sinistro sopra indicato, nella misura di €
606.025,20, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
C) condannare i convenuti, in solido, al pagamento di spese e compensi professionali del giudizio, oltre accessori come per legge”.
e , costituitesi in giudizio, hanno Controparte_2 Controparte_1
dedotto:
5 - che, secondo la ricostruzione operata dal consulente nominato dal Pubblico Ministero, fatta propria dal provvedimento che ha disposto l'archiviazione del procedimento penale instaurato nei riguardi della conducente, quest'ultima ha osservato un comportamento conforme alle regole di prudenza, marciando con diritto di precedenza a circa 25 km/h;
- che la responsabilità dell'accaduto è, di contro, da ricondurre al comportamento imprudente tenuto dal ciclista e alla presenza di un autoveicolo in sosta proprio in corrispondenza dell'incrocio;
- che, nella specie, il soggetto deceduto, nonostante provenisse da una strada con obbligo di precedenza e non avesse una visuale completa dell'incrocio, giunto all'incrocio con via Dante Alighieri, ha impegnato lo stesso;
- che, secondo l'accertamento svolto dal consulente, la procedeva alla CP_1 verosimile velocità di 25 Km/h e quando mancavano circa 1,7 secondi e 11,8 metri alla collisione non poteva vedere da destra l'arrivo del velocipede, alla velocità di 10 km/h, a causa dell'ostacolo geometrico per interferenza al reciproco avvistamento, rappresentato dall'autovettura Peugeot 207, illegittimamente parcheggiata all'intersezione stradale;
- che solo dopo 0,7 secondi si apriva il campo di visuale reciproco, quando la Fiat
Panda si trovava ormai a circa 7 metri dall'incrocio e il velocipede iniziava ad impegnare
Via Dante Alighieri, senza rispettare il segnale di stop e di precedenza, evenienze che non hanno consentito di attuare alcuna manovra di emergenza;
- che, inoltre, dal verbale della Polizia Locale di Ciampino non risulta che la vittima indossasse il casco di protezione, il che avrebbe verosimilmente attenuato le conseguenze dell'urto del capo della vittima sul parabrezza dell'autovettura.
Alla luce di ciò, le convenute hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “dichiarare che l'evento dannoso, consistito nel decesso del sig. è stato causato Persona_1
da esclusiva colpa del medesimo per violazione dell'art 145 commi 1 e 4 C.d.s., in concorso con la condotta della sig.ra , conducente e proprietaria Controparte_4
dell'autovettura Peugeot 207 tg. DM 900 SC per violazione dell'art. 158 comma 1 lett. f
C.d.S. e che alcun grado di colpa è da ascriversi alla condotta della sig.ra CP_1
nella causazione del sinistro. Per l'effetto rigettare la domanda di condanna al
[...]
6 risarcimento dei danni a carico di e Controparte_1 Controparte_2 in solido tra loro, in favore delle attrici e quantificati in € 606.025,20 poiché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
costituitasi in giudizio, ha contestato la legittimazione Controparte_3 attiva delle attrici, evidenziando:
- che, sulla base delle conclusioni delineate dal consulente del Pubblico Ministero, in sede di indagini preliminari, la condotta imprudente e negligente del ciclista ha assunto preponderante incidenza causale in violazione dell'art. 15/1-4 c.d.s. per la mancata precedenza, con obbligo di arresto, avendo lo stesso attraversato l'incrocio senza fermarsi e, quindi, violando l'art. 145 c.d.s.;
- che, alla luce della predetta circostanza e del fatto che la conducente ha osservato una condotta di guida rispettosa delle regole di prudenza, marciando a circa 25 km/h su una strada con diritto di precedenza, è stata disposta l'archiviazione del procedimento penale;
- che il danno non patrimoniale patito dalle attrice non può considerarsi in re ipsa, ma deve essere sempre allegato e provato;
- che, rispetto al danno patrimoniale lamentato, le attrici hanno l'onere di provare il reddito percepito dal soggetto deceduto e la sua destinazione alle esigenze della famiglia.
La compagnia ha, dunque, concluso per il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese di lite.
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
e assunte le prove orali richieste dalle medesime, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è definita a seguito di discussione orale, tenutasi ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., all'udienza del 17.6.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come congiuntamente richiesto da tutte le parti.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, merita sin d'ora precisare che risulta del tutto pacifico l'effettivo verificarsi del sinistro che ha coinvolto la bicicletta condotta da e l'autoveicolo Fiat Panda, di proprietà di Persona_1 [...]
condotto da in data 30.12.2016, in Controparte_2 Controparte_1
Ciampino, in corrispondenza dell'incrocio fra via via Dante Alighieri, in direzione via di
7 Morena, su cui viaggiava l'autoveicolo, e via IO PA, in direzione di via
Ovidio, su cui viaggiava la bicicletta.
Appare, inoltre, parzialmente incontestata la dinamica del sinistro, avendo tutte le parti allegato che la via IO PA, all'altezza dell'intersezione, è caratterizzata dal segnale di stop, che in corrispondenza dello stesso incrocio era presente un altro autoveicolo fermo in sosta sua via Dante Alighieri e che l'urto è avvenuto fra la parte anteriore destra dell'autoveicolo, condotto dalla convenuta e la parte anteriore CP_1
sinistra della bicicletta, evenienze quelle appena delineate che risultano anche dal verbale di incidente in atti (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte attrice).
È, invece, controverso se la responsabilità per la verificazione del sinistro per cui è causa debba essere ascritta, come sostenuto dalla parte attrice, in via esclusiva alla conducente del veicolo Fiat Panda, o se abbia, di contro, assunto una efficienza causale assorbente la condotta tenuta dal soggetto deceduto, alla stregua di quanto evidenziato dalle parti convenute.
Ciò posto, venendo in considerazione uno scontro fra veicoli, la disposizione da cui occorre prendere le mosse è, come noto, rappresentata dall'art. 2054 c. 2 c.c., applicabile anche in caso di scontro fra un veicolo e una bicicletta, che pone una presunzione, fino a prova contraria, di pari responsabilità dei conducenti nella causazione dell'evento dannoso, disposizione rispetto a cui la giurisprudenza di legittimità ha, più volte, chiarito che “nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (cfr., di recente, Cass.,
19 dicembre 2024, n. 33483, in massima), specificando pure che “l'accertamento in concreto d'una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c., solo in un caso: quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale, da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro. È pertanto falsamente applicato l'art. 2054, comma
8 secondo, c.c., se il giudice attribuisca l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabilire in concreto se l'altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione” (cfr. Cass., 22 novembre 2024, n. 29927).
Al fine di verificare se detta presunzione possa ritenersi superata nel caso di specie, alla luce dei principi appena richiamati, non può, in primo luogo, prescindersi dall'esaminare la relazione tecnica curata dal consulente nominato dal Pubblico Ministero, nel corso delle indagini preliminari, rispetto alla quale si precisa, a fronte delle contestazioni mosse da parte attrice, circa la sua mancata partecipazione alle relative operazioni tecniche, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, gli accertamenti tecnici curati in procedimenti diversi fra le stesse parti o fra parti diverse sono pienamente utilizzabili anche in altre sedi, nell'eventualità in cui il percorso logico-giuridico seguito dal consulente appaia coerente e condivisibile, con l'ulteriore specificazione che, sulla base dello stesso insegnamento, nei giudizi civili risarcitori potrebbero essere poste a fondamento della decisione anche le consulenze tecniche svolte dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 360 c.p.p., soprattutto ove la relazione tecnica sia stata sottoposta al contraddittorio di tutte le parti, come accaduto nel caso di specie, data l'avvenuta produzione della stessa ad opera di tutte le parti convenute, sin dal momento della costituzione in giudizio (cfr. Cass., 31 ottobre 2023, n. 30298).
Tanto chiarito, si osserva che il consulente, nella relazione richiamata, ha confermato la presenza di segnaletica verticale di “stop”, collocata prima dell'intersezione, sulla via
IO PA dove marciava la bicicletta, evidenziando che il luogo in cui si è verificato il sinistro è caratterizzato da strade di larghezza variabile con un campo geometrico compromesso in ragione dell'insistenza delle recinzioni laterali, di talché la velocità adeguata dovrebbe individuarsi in 25 km/h, pari al valore minimo di progetto per la categoria delle strade urbane locali (cfr. doc. 2 del fascicolo di tutte le parti convenute).
Lo stesso consulente ha poi rilevato che l'autoveicolo presenta segni di urto nella parte anteriore e nella parte laterale destra, nonché un indice evidente del caricamento del conducente della bicicletta, dato dalla rottura del parabrezza a destra, e ha stimato, sulla base della posizione finale dei veicoli e dell'assenza di evidenti tracce di frenata, che la
9 Fiat Panda procedeva ad una velocità costante di circa 25 km/h, mentre il velocipede abbia attraversato l'intersezione ad una velocità di circa 10 km/h, velocità ritenute, peraltro, congruenti con l'entità dei danni riportati dai veicoli.
Merita, inoltre, rimarcare che, secondo l'accertamento tecnico svolto, il ciclista è divenuto visibile per la conducente dell'autoveicolo solo un secondo prima del verificarsi dell'urto, perché uscito dall'ostacolo geometrico costituito dal veicolo fermo in sosta in prossimità dell'incrocio, il che esclude che vi fosse il necessario spazio temporale per porre in essere qualsiasi manovra di emergenza.
Si sottolinea, infine, che la dinamica del sinistro, per come ricostruita in conseguenza dell'accertamento tecnico svolto nel corso delle indagini preliminari, trova conferma nelle risultanze dell'istruttoria orale svolta nel corso del presente giudizio.
Si osserva, in particolare, che il teste escusso all'udienza del Testimone_1
28.3.2024, indicato anche nel verbale di incidente in atti quale unico soggetto che ha direttamente assistito all'urto, ha affermato che il a bordo della bicicletta, è Per_1
andato più avanti rispetto allo stop per vedere se sopraggiungesse qualcuno, dato che c'era una macchina nera parcheggiata all'angolo di via Dante Alighieri, all'altezza dell'incrocio, che impediva di vedere le macchine arrivare da via Dante Alighieri.
La stessa ha anche aggiunto che la macchina, proveniente da quest'ultima via, procedeva a bassa velocità, quando si è trovata davanti la bicicletta, e che, pur avendo frenato subito, non è riuscita ad evitare l'impatto, che è avvenuto proprio al centro dell'incrocio, precisando che il ciclista aveva la visuale su via Dante Alighieri ostruita a causa della macchina parcheggiata in corrispondenza dell'incrocio e che non si è arrestato, una volta arrivato all'incrocio, ma piano piano si è fatto avanti oltre lo stop.
Dette dichiarazioni coincidono, peraltro, con quelle rese dalla stessa Testimone_1
nell'immediatezza del sinistro e riportate nel verbale di incidente in atti, da cui emerge che la medesima ha affermato che il ciclista, giunto all'incrocio, lo ha attraversato, mentre l'autoveicolo procedeva a velocità moderata (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte attrice).
Sulla base di quanto appena argomentato, può delinearsi una prima conclusione, ossia che non appare condivisibile l'assunto di parte attrice secondo cui il sinistro dovrebbe
10 ascriversi in via esclusiva alla condotta di guida tenuta dalla conducente dell'autoveicolo coinvolto, in quanto, dai diversi elementi sopra valorizzati, emerge piuttosto che il conducente della bicicletta abbia sicuramente tenuto una condotta non osservante delle regole del codice della strada e dei canoni della comune prudenza, il che non permette di considerare superata, in suo favore, la presunzione di cui all'art. 2054 c. 2 c.c.
Come già evidenziato, infatti, sulla base degli accertamenti tecnici condotti in sede di indagini preliminari e delle dichiarazioni rese nel corso del presente giudizio dal teste che ha assistito al sinistro, il conducente della bicicletta, nonostante provenisse da una strada su cui è collocato in modo visibile il segnale di “stop” e avesse la visuale sulla strada principale, ossia via Dante Alighieri, ostruita, in ragione della presenza di un veicolo in sosta in corrispondenza dell'incrocio, non ha arrestato la propria marcia e ha anzi fatto ingresso nell'incrocio ad una velocità di 10 km/h, condotta che non solo viola espressamente l'art. 145 c. 5 c.d.s., secondo cui “i conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale”, ma costituisce una diretta violazione anche della previsione di cui al primo comma della stessa disposizione, atteso che proprio la presenza di un ostacolo geometrico collocato sulla via con diritto di precedenza avrebbe imposto al ciclista di arrestare completamente la propria marcia.
Alla luce degli stessi elementi sopra considerati, deve, di contro, ritenersi che la conducente del veicolo Fiat Panda nell'avvicinarsi all'incrocio, mentre proveniva da una strada con diritto di precedenza, abbia tenuto una condotta di guida corretta e rispettosa del canone di prudenza menzionato, avendo, in particolare, moderato la propria velocità proprio perché in prossimità dell'incrocio e in conseguenza delle particolari condizioni del luogo e non potendo, peraltro, reputarsi, come condivisibilmente concluso dal consulente del Pubblico Ministero, esigibile, in applicazione dello stesso canone, una condotta di guida diversa, soprattutto considerando che l'attraversamento dell'incrocio da parte del ciclista ad una velocità non irrilevante, stimata in 10 km/h, senza osservanza del segnale di stop, ha costituito una circostanza improvvisa, che non ha materialmente
11 consentito di porre in essere alcuna manovra di emergenza o di evitamento.
Da tanto discende che, se ha indubbiamente tenuto, non Persona_1
arrestandosi in corrispondenza del segnale di stop e in presenza di un oggettivo ostacolo alla propria visuale sulla strada con diritto di precedenza, una condotta di guida gravemente colposa, di contro, gli elementi offerti dalle parti convenute hanno consentito di superare la presunzione di corresponsabilità gravante sulla conducente dell'altro veicolo coinvolto, la quale ha tenuto una condotta di guida rispettosa delle particolari circostanze dei luoghi, moderando la propria velocità nell'avvicinarsi all'incrocio con visuale ostruita e non potendo esigersi, a fronte dell'imprevedibilità della condotta tenuta dal ciclista, che la stessa, pur provenendo da una via con diritto di precedenza, abbassasse ulteriormente la propria velocità o arrestasse completamente la propria marcia, con l'immediato portato che la determinazione del sinistro per cui è causa è da ricondurre esclusivamente alla condotta colposa tenuta dal soggetto deceduto.
Alcuna rilevanza può, peraltro, assumere l'ulteriore circostanza messa in luce dalla parte attrice, secondo cui la posizione del sole avrebbe imposto alla conducente una condotta di guida diversa, in quanto, anche prescindendo dal permanere di un'incertezza in merito all'effettiva posizione del sole rispetto alla direzione di marcia della Fiat Panda, dagli accertamenti compiuti nel presente giudizio e in sede di indagini preliminari è emerso che la conducente ha prudentemente adeguato la propria condotta alle condizioni di luogo e di tempo, tenendo una condotta di guida sostanzialmente corretta e non potendo esigersi l'osservanza di una condotta idonea ad evitare anche pericoli imprevedibili, quali quello dell'improvviso attraversamento dell'intersezione, senza rispetto del segnale di stop.
Né a diversa conclusione si giungerebbe valorizzando quanto indicato dagli agenti intervenuti nel verbale di trasmissione della notizia di reato, atteso che la circostanza che il sole abbia avuto un ruolo determinante nella determinazione del sinistro, limitando la visibilità della conducente dell'autovettura, da un lato, è frutto di una mera ipotesi ricostruttiva, neppure interamente confermata dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio, dall'altro, non toglie che la condotta di per sé sola idonea a determinare la
12 produzione del sinistro sia da individuare nel mancato e completo arresto, ad opera del ciclista, al segnale di stop, circostanza quest'ultima affermata in modo univoco dall'unico teste che ha assistito all'urto e suffragata dalla ricostruzione tecnica effettuata in sede di indagini preliminari (cfr. doc. 10 del fascicolo di parte attrice).
Analogamente, il dato che altri soggetti, collocati in posizione differente dalla conducente, si siano avveduti del pericolo rappresentato dal mancato rispetto del segnale di stop e abbiano cercato di avvertire la conducente, come affermato dalla parte attrice, non è sufficiente per fare ritenere che quest'ultima potesse prevedere l'altrui condotta imprudente, vieppiù tenendo conto che è stato comunque accertato che la medesima, pur procedendo a velocità moderata su una via con diritto di precedenza, non avrebbe avuto spazio temporale sufficiente per porre in essere nessuna manovra di emergenza.
Detta conclusione trova, infine, conferma nel principio affermato dalla Suprema Corte in un caso analogo di scontro fra due veicoli, secondo cui “il segnale di 'stop' pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli;
ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità”, ciò sul presupposto che “il conducente di un autoveicolo, una volta fermatosi sulla linea di stop, prima di riprendere la marcia, ha obbligo di ispezionare la strada preferita, per assicurarsi che sia libera da sopraggiungenti veicoli e, in caso negativo di accordare la precedenza a tutti i veicoli circolanti sulla detta strada, sia provenienti da destra che da sinistra. Infatti l'obbligo imposto ai conducenti di veicoli di arrestare la marcia e cedere la precedenza nei due sensi, quando vi sia un cartello di stop in prossimità di un crocevia, ha carattere rigido, con la conseguenza che la fermata a detto segnale deve effettuarsi almeno per un attimo quando l'area del crocevia è libera, mentre deve protrarsi, in caso di sopravvenienza di
13 veicoli sulla strada che si sta per imboccare, il tempo necessario a consentire a tutti detti veicoli di passare con precedenza” (cfr. Cass., 19 febbraio 2009, n. 4055, in massima e in motivazione).
In ultima analisi, la condotta tenuta dal ciclista, data dal mancato arresto al segnale di stop, nonostante l'approssimarsi di un veicolo con diritto di precedenza, unitamente al fatto che la conducente ha provveduto a moderare la propria velocità avvicinandosi all'intersezione, inducono a concludere che la condotta del primo abbia esplicato una efficienza causale esclusiva nella determinazione del sinistro e che, pertanto, le domande avanzate dalle parti attrici debbano essere rigettate, con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate dalla compagnia convenuta in punto di difetto di titolarità attiva delle stesse attrici.
A mente di tale conclusione, si conferma l'irrilevanza della prova per testi richiesta da queste ultime nella propria memoria istruttoria, riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, perché vertente su circostanze relative alla quantificazione dei danni patiti, profilo che rimane assorbito per effetto della conclusione raggiunta in punto di an debeatur.
3. Le domande proposte dalle attrici devono, in definitiva, essere rigettate.
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui agli artt. 91 e 97 c.p.c., sono da porre a carico solidale delle stesse e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, alla luce dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del
2022, per lo scaglione di riferimento, da individuare in relazione al valore della domanda più elevata fra quelle cumulativamente proposte, ossia quella avanzata da Parte_1
(causa di valore compreso fra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00).
[...]
Si precisa, infine, che si farà applicazione dei parametri minimi, data la vicinanza del valore della causa al margine inferiore dello scaglione di riferimento, atteso che la domanda di valore più elevato, riferibile a ammonta ad euro 273.924,20 Parte_1
(inclusiva delle somme pretese a titolo di danno non patrimoniale e di danno patrimoniale).
In relazione alle convenute Cortes e Controparte_2 Controparte_1
14 costituite con un unico difensore, si procederà ad una liquidazione unitaria, senza applicazione di aumenti per la pluralità di parti, e l'importo liquidabile per la fase di trattazione sarà ulteriormente ridotto della metà, considerato che le stesse non hanno depositato le memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. e hanno partecipato, in tale fase, ad un'unica udienza.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta integralmente le domande proposte dalle attrici;
b) condanna in solido e alla Parte_1 Parte_2 Parte_3
rifusione, in favore di e , delle spese di Controparte_2 Controparte_1 lite, liquidate nella complessiva somma di euro 8.626,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
c) condanna in solido e alla Parte_1 Parte_2 Parte_3
rifusione, in favore di delle spese di lite, liquidate nella Controparte_3 complessiva somma di euro 11.229,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Velletri, 18 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
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