Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 23/04/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00755/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01561/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1561 del 2024, proposto da
RA OP, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Nicolò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di RN, domiciliataria ex lege in RN, corso Vittorio Emanuele, 58;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato sull’istanza di accesso del 6 agosto 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, OP RA (in appresso, D. I.) agiva avverso il silenzio rifiuto serbato dalla Questura di RN sull’istanza del 6 agosto 2024, volta all’accesso agli atti del procedimento di rinnovo, in proprio favore, del permesso di soggiorno per lavoro subordinato (I17275702), richiesto in data 17 marzo 2023 (pratica n. 23SA008561);
- l’intimato Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio;
- alla camera di consiglio del 25 marzo 2025, la causa era trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- la Questura di RN non risulta tuttora aver consentito l’accesso richiestole dal D.;
- a fronte della perdurante inerzia amministrativa, la proposta domanda ostensiva merita, quindi, favorevole apprezzamento ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 24 della l. n. 241/1990, trovando essa sufficiente giustificazione nelle ragioni di piena conoscenza e tutela della posizione soggettiva del ricorrente;
- conseguentemente, va ordinato alla Questura di RN di esibire la documentazione richiesta con l’istanza del 6 agosto 2024 entro il termine 30 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notifica della presente sentenza;
- le spese di lite devono seguire la soccombenza e, quindi, liquidarsi nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di RN (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina alla Questura di RN di esibire al proponente la documentazione richiesta con l’istanza del 6 agosto 2024, entro 30 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notifica della presente sentenza.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella misura di complessivi € 800,00, oltre oneri accessori, se dovuti, in favore della parte ricorrente, con distrazione al difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Olindo Di Popolo | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO