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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/11/2025, n. 4534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4534 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 7422/2025
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 11919/2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv.to Felice Soriano, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Itala De
Benedictis, UC UP, VI AL e CO FU, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.09.2024, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità civile o, in subordine, dell'assegno mensile assistenziale, rappresentando che l' dopo averla sottoposta CP_1
a visita, l'aveva riconosciuta invalida nella misura del solo 50%.
1 Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. valutava la ricorrente invalida nella Persona_1
misura del 67%, conseguentemente escludendo la sussistenza dei requisiti per la pensione di invalidità e l'assegno mensile assistenziale.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 28.05.2025, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento dei requisiti sanitari per le prestazioni suddette. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. dell'11.11.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 11919/2024 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
A tal riguardo va, innanzi tutto, ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente
2 tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche Cassazione civile sez.
VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate, sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sulla capacità lavorativa della ricorrente.
Segnatamente, parte opponente si duole che il c.t.u. avrebbe inspiegabilmente omesso di considerare la sindrome depressiva che affligge la periziata che, ove adeguatamente valutata al 25%, avrebbe certamente comportato, considerato il punteggio attribuito alle altre patologie, il raggiungimento di una percentuale di invalidità complessiva pari o superiore al 74%. Tale omissione renderebbe necessario, secondo l'opponente, rinnovare le operazioni peritali o quantomeno disporre l'integrazione delle stesse.
Tali censure, invero, non appaiono condivisibili.
A ben vedere, infatti, le valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, sufficientemente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo dalla documentazione in atti, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Il consulente ha descritto compiutamente le risultanze dell'esame obiettivo e ha ampiamente motivato le ragioni sottese alle valutazioni espresse (cfr. relazione peritale depositata il 06.05.2025).
Con riferimento alle valutazioni espresse, in particolare, il consulente ha riconosciuto la periziata affetta da: “1) Cardiopatia ipertensiva.2) Insufficienza venosa arti inferiori in esiti di stripping safena a destra. 3) Artrosi del rachide, delle ginocchia e delle caviglie.
4) Tiroidite con eutiroidismo”.
Nel merito, ha osservato: “Il complesso patologico di cui risulta affetta l'istante coinvolge diversi organi ed apparati. La cardiopatia ipertensiva è invalidante in misura del 35% in
3 riferimento al codice 6441+6442. Le minorazioni a carico dell'apparato osteoarticolare con concomitante stato di sovrappeso inducono una riduzione della capacità lavorativa generica pari al 3 0% in riferimento al codice 7001+7205+7415 per valutazione proporzionale. L'insufficienza venosa arti inferiori è invalidante in misura del 25% in riferimento al codice 6445 per analogia indiretta e valutazione proporzionale. Nessuna incidenza sulla capacità lavorativa dalla tiroidite. Per la percentuale finale di invalidità si è proceduto alla valutazione complessiva con il calcolo riduzionistico come previsto dai criteri dettati dal DM Sanità 5.2.1992 tenendo in debito conto la coesistenza e la concorrenza delle patologie sofferte. L'istante risulta invalida in misura del 67%
(sessantasette per cento) dal marzo 2024, data della domanda amministrativa”.
All'esito, poi, del ricevimento di note critiche alla bozza da parte del procuratore della ricorrente – contenenti, nella sostanza, le medesime censure poi riproposte nel presente giudizio – il c.t.u. ha potuto ulteriormente specificare il proprio convincimento come segue: “All'atto della visita medico -peritale del 28/1/25 è stato condotto dal sottoscritto
l'esame obiettivo anche a carico del sistema nervoso e psichico che rilevava: SISTEMA
NERVOSO E PSICHE: soggetto tranquillo, partecipa costantemente al colloquio clinico;
interessata alla visita medica, orientata nel tempo e nello spazio, l'ideazione appare incentrata sulle patologie di cui è affetta. Curata verso la propria persona. Tono dell'umore eutimico. Riflessi osteotendinei normoelicitabili. Romberg negativa ad occhi chiusi e aperti. Assenza di tremori e/o riflessi. patologici. Inoltre, nella documentazione Parte sanitaria versata agli atti ed in quella successiva, autorizzata dal Signor non è presente nessun referto di visita specialistica psichiatrica. Pertanto, si ritiene precisa la diagnosi formulata e si confermano, anche dopo aver considerato le osservazioni poste dall' Avvocato Soriano Cesare, le conclusioni già espresse: la signora Parte_1
si trova in stato di riduzione della capacità lavorativa generica. La suddetta è da ritenersi invalida con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 67% (sessantasette per cento) a decorrere dal SETTEMBRE 2023, data della domanda amministrativa.”.
Risulta evidente, da quanto sopra, che il c.t.u. abbia condotto un'attenta analisi delle condizioni della periziata, basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, senza che possano rilevarsi carenze diagnostiche o affermazioni illogiche in merito alle patologie riscontrate.
4 Il c.t.u., in particolare, ha convincentemente chiarito di non aver rilevato disturbi alla sfera psichica in sede di visita peritale e di non aver rinvenuto in atti certificazioni mediche attestanti la sussistenza della sindrome depressiva asseritamente sofferta dalla periziata.
Né si ritiene che tale mancanza possa essere oggi colmata dall'opponente mediante la certificazione di visita psichiatrica del 24.06.2025, successiva al deposito della perizia e prodotta nel presente giudizio non già allo scopo di attestare un peggioramento delle condizioni di salute della periziata, bensì al solo ed unico scopo di dimostrare la sussistenza di una condizione patologia non comprovata nel corso del procedimento per a.t.p. e d'altra parte neppure rilevata dal consulente all'esame clinico.
A ciò si aggiunga che la documentazione in parola – si ricordi, la prima ad attestare una patologia psichica – pur certificando una sindrome reattiva di grado grave, non contiene la prescrizione di alcuna terapia farmacologica.
Le risultanze della c.t.u. espletata si sono dimostrate, in conclusione, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per contro, le contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) nulla sulle spese;
c) liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
5 Aversa, 17.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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