Articolo 151 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 150Articolo 152
Versione
15 marzo 1974
Art. 151.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione della spesa delle varie amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94 , e relative norme di applicazione.
Entrata in vigore il 15 marzo 1974