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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22425 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Luca Galdieri presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via F. Blundo, n. 54
E
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Assunta D'Agata presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Torre di Franco, n. 101.
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.12.2024, e , Parte_1 Parte_2 premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 22.06.2017 e che dalla loro unione era nata la figlia (nata a [...] il [...]), rappresentavano la Per_1 volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con note di trattazione scritta, depositate rispettivamente in data 28.01.2025 e
29.01.2025, le parti si riportavano al ricorso introduttivo e ne chiedevano l'accoglimento, modificando e integrando le modalità di permanenza della minore presso il genitore non collocatario;
il PM, in data 10.02.2025, esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso ed il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come modificate con note di trattazione scritta:
“1) Affido condiviso della minore di anni undici, (nata a [...] [...]) Per_1 con sua residenza privilegiata in Napoli alla via E. Arlotta n.ro 6 presso l'abitazione di proprietà esclusiva della madre, che la continuerà ad occupare in uno ai suoi arredi;
2) incontrerà il padre con le seguenti modalità: -) A fine settimana alternati, Per_1 dal venerdì, dalle ore 16,00 o dalle ore 21,00,alla Domenica sera alle ore 21,00; -)
Nelle giornate del Martedì e del Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 21,30, nelle settimane in cui la minore sarà con il padre nel fine settimana, diversamente, il Lunedì
Mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 21,30 ed il venerdì con pernotto fino al sabato mattina alle ore 10 -) Per le festività natalizie e di fine anno, con alternanza annuale, dal giorno 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
-) Per le festività Pasquali, con alternanza annuale tra i due genitori, nella Domenica di
Pasqua o del Lunedì in Albis;
-)Per la ricorrenza della festa del papà e del compleanno dello stesso e, parimenti, sarà con la ORa nella ricorrenza della festa della Pt_2 mamma e del compleanno della stessa;
-) Per le ferie estive due settimane anche non consecutive, nel periodo da giugno a settembre, prima dell'inizio dell'attività scolastica, con periodo prescelto comunicato a cura del OR entro il 31 Parte_1 maggio di ogni anno;
-) Per il compleanno della minore, i genitori concordano di festeggiare la ricorrenza insieme nell'interesse di -) I ORi Per_1 Parte_1
e convengono che la minore trascorrerà, con alternanza
[...] Parte_2 Per_1 annuale, con ciascuno di essi le festività infrannuali (festa patronale, 1 maggio, 25 aprile, 2 novembre, 8 dicembre); -) I ORi e Parte_1 Parte_2 convengono che la minore trascorrerà, con alternanza annuale, con ciascuno Per_1 di essi le festività infrannuali (festa patronale, 1 maggio, 25 aprile, 1 novembre, 8 dicembre); -) I ORi e convengono che il padre Parte_1 Parte_2 preleverà presso l'abitazione materna ed ivi la riaccompagnerà, fatto salvo un Per_1 diverso accordo tra loro;
3) Il regime di frequentazione innanzi concordato potrà essere modificato e/o integrato in ragione sia delle necessità e richieste della minore sia dei ORi Per_1
e;
Parte_1 Parte_2
4)Il OR si obbliga a corrispondere per il mantenimento della Parte_1 figlia la somma mensile di euro 250,00 alla ORa a mezzo di bonifico Per_1 Pt_2 bancario entro il giorno 20 di ogni mese, con rivalutazione annuale della prefata somma in ragione della variazione dell'Indice Istat intervenuta;
5) I ORi e convengono che l'assegno unico devoluto Parte_1 Parte_2 per la minore sarà tra loro diviso in misura eguale;
Per_1
6) Il OR parteciperà alle spese straordinarie occorrenti per la Parte_1 figlia così come individuate nel Protocollo adottato da codesto Ill.mo Tribunale Per_1 nella misura del 50%;
7) Il OR , entro novanta giorni dalla sottoscrizione dei presenti Parte_1 accordi, preleverà dall'abitazione di via E. Arlotta n.ro 6 i suoi effetti personali;
8) I ORi e dichiarano, con la sottoscrizione del Parte_1 Parte_2 presente atto, di non avere null'altro a pretendere reciprocamente avendo definito ogni rapporto economico tra loro pendente;
9) I ORi e convengono che le spese e le competenze Parte_1 Parte_2 del presente giudizio sono compensate tra le parti con esclusione del vincolo di solidarietà per le stesse”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n. 45, p. I, s. sez. Q, reg. Atti Matrimonio anno 2017); Pt_2
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso, come modificate con note di trattazione scritta;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/2/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino