CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 29/01/2026, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1422/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAPPA MONTEFORTE NZ, Presidente
LE CO, RE
DI LONARDO SALVATORE, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8163/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di LI In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - 01240080117
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 Di Bonifica Integrale Comprensorio Del Sarno - 80009450653
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 4894000093 CONTRIBUTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21412/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
RICORRENTE: accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato e condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio.
RESISTENTI: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.4.2025 Rappresentante_1, nella sua qualità di commissario straordinario dello Ricorrente_1. della provincia di LI, ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 4894000093 emessa il 3.2.2025 dalla Resistente_1 spa, notificata il 6.2.2025, avente ad oggetto il pagamento in favore del Consorzio di Bonifica del Sarno del contributo relativo all'anno 2023.
Il ricorrente ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, nonché il difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato;
ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio, da attribuire al difensore domiciliatario.
Con atti, rispettivamente, del 13.7.2025 e del 10.6.2025, si sono costituiti Resistente_1 spa e Consorzio di Bonifica del Sarno, che hanno esposto le ragioni della infondatezza delle eccezioni mosse dal ricorrente, hanno ribadito la legittimità dell'atto impugnato, concludendo, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la incompetenza di questa Corte di giustizia, per essere competente la Corte di giustizia di
Salerno.
La competenza territoriale delle Corti di Giustizia Tributaria è stabilita dall'art. 4 D.Lgs. n. 546/92, come modificato ad opera dell'art. 9 comma 1 lett. b del D.Lgs. n. 156/2015, a seguito della sentenza n.
44/2016, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 comma 1, con riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui prevede che, per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione, è competente la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente. Ne consegue che, nel caso in esame, il giudizio doveva essere incardinato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Salerno, sede in cui ha luogo l'ente impositore, e non dinanzi alla Corte di LI.
P.Q.M.
dichiara la propria incompetenza, per essere competente la Corte di Giustizia Tributaria di Salerno, innanzi alla quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge. Spese compensate.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAPPA MONTEFORTE NZ, Presidente
LE CO, RE
DI LONARDO SALVATORE, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8163/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di LI In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - 01240080117
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 Di Bonifica Integrale Comprensorio Del Sarno - 80009450653
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 4894000093 CONTRIBUTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21412/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
RICORRENTE: accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato e condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio.
RESISTENTI: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.4.2025 Rappresentante_1, nella sua qualità di commissario straordinario dello Ricorrente_1. della provincia di LI, ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 4894000093 emessa il 3.2.2025 dalla Resistente_1 spa, notificata il 6.2.2025, avente ad oggetto il pagamento in favore del Consorzio di Bonifica del Sarno del contributo relativo all'anno 2023.
Il ricorrente ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, nonché il difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato;
ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio, da attribuire al difensore domiciliatario.
Con atti, rispettivamente, del 13.7.2025 e del 10.6.2025, si sono costituiti Resistente_1 spa e Consorzio di Bonifica del Sarno, che hanno esposto le ragioni della infondatezza delle eccezioni mosse dal ricorrente, hanno ribadito la legittimità dell'atto impugnato, concludendo, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la incompetenza di questa Corte di giustizia, per essere competente la Corte di giustizia di
Salerno.
La competenza territoriale delle Corti di Giustizia Tributaria è stabilita dall'art. 4 D.Lgs. n. 546/92, come modificato ad opera dell'art. 9 comma 1 lett. b del D.Lgs. n. 156/2015, a seguito della sentenza n.
44/2016, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 comma 1, con riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui prevede che, per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione, è competente la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente. Ne consegue che, nel caso in esame, il giudizio doveva essere incardinato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Salerno, sede in cui ha luogo l'ente impositore, e non dinanzi alla Corte di LI.
P.Q.M.
dichiara la propria incompetenza, per essere competente la Corte di Giustizia Tributaria di Salerno, innanzi alla quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge. Spese compensate.