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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 8856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8856 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34053/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 34053/2024 tra
Parte_1
[...] opponente
e
Controparte_1 opposta
Oggi 19 novembre 2025 ad ore 10.10 innanzi alla dott.ssa NI LA, sono comparsi:
Per Parte_1
l'avv. ELEONARA AMPOLO in sostituzione dell'avv. MANLIO
[...]
SERA;
Per l'avv. LAURA PANZERA in sostituzione dell'avv. Controparte_1
EN AN.
La Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
pagina 1 di 14 I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nei “fogli di pc” depositati telematicamente. Si riportano nel merito alle difese già svolte nei rispettivi atti.
Dopo breve discussione orale, la Giudice pronuncia la seguente sentenza a verbale, ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa NI LA, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 34053/2024 promossa da:
(P.I. Pt_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_1 AS (FR), via Roma n. 50, elettivamente domiciliata in Pontecorvo alla via Roma n. 12 presso lo studio dell'avv. Manlio Sera (C.F. ; C.F._1
che la rappresenta e difende in forza di procura Email_1 alle liti opponente contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentate Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore Dott. con sede in Milano, via Paleocapa n. 6, Controparte_2 elettivamente domiciliata in Milano, via Pier Luigi Da Palestrina n. 6, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Pianoforte (CF ; C.F._2
pagina 2 di 14 che la rappresenta e difende in forza di Email_2 procura alle liti opposta
Oggetto: contratto di vendita spazi pubblicitari
Conclusioni
Per l'opponente:
In via pregiudiziale: dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Cassino per i motivi sopra esposti, e per l'effetto revocare l'opposto decreto emesso dal Tribunale di Milano in difetto di competenza territoriale, con condanna alle spese della società opposta da liquidare nella misura ritenuta di giustizia in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.
In subordine e nel merito: revocare l'opposto decreto emesso dal Tribunale di Milano perché infondato, ingiusto ed illegittimo, con condanna della società opposta alle spese, competenze e onorari di giudizio, da liquidare nella misura ritenuta di giustizia in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.
Con riserva di meglio produrre e provare ed articolare richieste istruttorie all'esito dell'eventuale avversa costituzione in giudizio.
Per l'opposta:
IN VIA PRELIMINARE: Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 10008/24 RG 25247/24 emesso dal Tribunale di Milano in data 17.07.24 e regolarmente notificato il 23.07.24, sussistendone i presupposti come meglio esposto in atto.
- Rigettare le eccezioni tutte ex adverso sollevate in via pregiudiziale in quanto totalmente infondate per i motivi ampiamente esposti in atto.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- Rigettare la spiegata opposizione in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto per i motivi ampiamente esposti in atto e, conseguentemente, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 10008/24 RG 25247/24 emesso dal Tribunale di Milano in data 17.07.24 e regolarmente notificato il 23.07.24.
- Rigettare comunque ogni e qualsivoglia domanda svolta dall'opponente in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto per i motivi ampiamente esposti in atto.
- Con ogni eventuale, ulteriore declaratoria avverso parte opponente, anche ex art. 96 c.p.c. risultandone integrati i presupposti.
pagina 3 di 14 - Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA A) Ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che in data 04.05.2023 la in persona del legale Parte_3 rappresentante sig. , stipulava con la il contratto Controparte_3 Controparte_4 n. 137845 che le si rammostra (doc. 1 fascicolo monitorio sub doc. C) ivi commissionando n. 4 spazi pubblicitari di cui n. 2 su impianto di tipo “transenna 83x59” e n. 2 su impianto di tipo “transenna 192x59” da installarsi nel Comune di Roccasecca per la durata di anni cinque a decorrere dalla posa in opera degli spazi stessi.
2. Vero che nel contratto, regolarmente stipulato con apposizione di sottoscrizione del legale rappresentante della e di timbro della società Parte_1 sia in calce al frontespizio che, a tergo, in calce alle Condizioni Generali, ivi anche ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c., nonché in calce al modulo autorizzativo dell'addebito dei canoni espositivi sul c/c della Società, veniva pattuito un canone annuo pari ad € 1.920,00+CUP+Iva, oltre oneri territoriali di cui all'art. 27 delle Condizioni Generali, con previsione di incremento annuo del canone nella misura del 5% a partire dal secondo anno e così per i successivi sino alla scadenza.
3. Vero che l'acconto pattuito in contratto per € 500,00 veniva corrisposto e il 10.05.23 la emetteva la CP_4 relativa fattura n. 8233/23 (sub doc. D).
4. Vero che realizzati gli spazi pubblicitari commissionati secondo gli accordi intercorsi e previa approvazione da parte della dei relativi bozzetti prodromici che si rammostrano (doc. E), in data Parte_1 19.05.23 la provvedeva alla loro installazione nelle posizioni concordate CP_4 come visibile dalle fotografie che pure si esibiscono (doc. 5 fascicolo monitorio sub doc. C).
5. Vero che dalla data della posa in opera decorreva il quinquennio pattuito.
6. Vero che la procede alla posa in opera degli spazi pubblicitari CP_4 commissionati esclusivamente in ubicazioni rispetto alle quali sia vigente convenzione con gli Enti o abbia ottenuto autorizzazione all'installazione rispondendo direttamente nel caso di segnalazioni, contestazioni o sanzioni che interessino i propri impianti.
7. Vero che il 29.05.23 la emetteva fattura n. CP_4 8587 (doc. 2 fascicolo monitorio sub doc. C) per l'importo complessivo di € 2.150,13 già al netto dell'acconto versato, relativa alla prima annualità dei canoni ossia al periodo espositivo 19.05.23-18.05.24. 8. Vero che detta fattura rimaneva integralmente insoluta alle scadenze (30/60gg).
9. Vero che a seguito di contatti intervenuti con l'ufficio contabile della il 20.09.23 la CP_4 Parte_1 assumeva l'impegno di saldare la fattura insoluta n. 8587/23 in n. 4 rate mensili da € 537,54 ciascuna. 10. Vero che il 20.09.23 la effettuava il primo bonifico Parte_1 per € 537,57. 11. Vero che la rimaneva inadempiente rispetto ai Parte_1 successivi versamenti pattuiti a saldo della fattura n. 8587/23 che rimaneva pertanto insoluta per il residuo importo di € 1.612,59. 12. Vero che dalla posa in opera a pagina 4 di 14 tutt'oggi gli spazi pubblicitari commissionati dalla risultano esposti Parte_1 nelle posizioni pattuite e puntualmente manutenuti.
Si indicano come testi: - sig. c/o via Mariano Testimone_1 Controparte_4 Guzzini 11 n. 11, Recanati MC B). Sin d'ora ci si oppone all'istruttoria eventualmente articolata dalla controparte chiedendosi comunque, in caso di sua ammissione, autorizzarsi la prova contraria con i testi già indicati e con riserva di altri indicarne. C) Con ogni più ampia riserva di meglio dedurre ed articolare nei termini di legge.
IN OGNI CASO - Con ogni più ampia riserva di ulteriormente integrare, produrre documenti, dedurre, articolare mezzi di prova, indicare altri testi nei termini di legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'1.10.2025 e notificato unitamente al decreto di fissazione udienza ex art. 281 undecies c.p.c. in data 29/10/2024, la società Parte_3
(di seguito anche solo “ ”) ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 10008/2024 D.I. emesso dal Tribunale di Milano il 17/07/2024 e notificato il 23/07/2024, con cui all'opponente, su istanza della creditrice
[...]
(di seguito anche solo ”) era stato ingiunto il pagamento CP_4 CP_4
della complessiva somma di € 10.359,04 oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio.
La ragione creditoria era nata dal contratto di vendita di spazi pubblicitari n. 137845 sottoscritto tra le parti in data 04/05/2023 e, in particolare, l'importo ingiunto era costituito da quanto dovuto dalla a a titolo di parziale Parte_1 CP_4
mancato pagamento relativo alla fattura n. 8587 del 29/09/2023 nonché a titolo di penale prevista dagli artt. 5 e 20 del contratto.
pagina 5 di 14 Con comparsa di costituzione e risposta datata 16.12.2024 si è costituita CP_4
in giudizio contestando le avversarie deduzioni e instando per la conferma del decreto opposto.
Tenutasi la prima udienza in data 13/02/205 la giudice, preso atto delle rispettive posizioni delle parti, si è riservata.
Con ordinanza in pari data, la giudice, ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta e sulla scorta di adempimento parziale da parte dell'opponente avvenuta in costanza di rapporto, ha concesso la provvisoria esecutività del decreto opposto, fissando l'udienza del 19/11/2025 per la discussione orale e decisione della causa.
2. L'opponente ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per territorio del
Tribunale adito, in favore del Tribunale di Cassino, in virtù dell'applicabilità dell'art. 19 c.p.c. nonché dell'art. 66 bis del Codice del Consumo.
L'opponente ha poi eccepito l'improcedibilità della domanda per mancata instaurazione del procedimento di mediazione, conciliazione o negoziazione assistita obbligatoria ai sensi dell'art. 5 D.lgs n. 28/2010.
Nel merito, l'opponente ha contestato la carenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c., poiché nel ricorso per decreto ingiuntivo la fattura in contestazione sarebbe stata semplicemente indicata con il relativo importo senza ulteriori elementi probatori in grado di garantire maggiore fondatezza del credito complessivo vantato.
ha inoltre dedotto che alcuna prova sarebbe stata fornita da Pubbli Città Parte_1
in relazione alla pretesa inottemperanza contrattuale e nemmeno in relazione alla dedotta previsione dell'obbligo di pagamento dell'importo richiesto in sede monitoria.
pagina 6 di 14 3. L'opposta si è costituita in giudizio contestando le avversarie deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione, evidenziando, quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, la previsione del foro esclusivo di cui alla clausola n. 9 delle condizioni generali di contratto stipulato tra le parti, clausola correttamente richiamata in calce per l'apposita sottoscrizione ex artt. 1341-1342 c.c. e specificatamente approvata con firma dal sottoscrittore . Controparte_3
Sul punto, l'opposta ha, in ogni caso, rilevato che il Tribunale di Milano sarebbe competente in virtù dell'art. 20 c.p.c., non essendo applicabile l'art. 66 bis del Codice del Consumo invocato da parte opponente.
Quanto all'eccezione di improcedibilità l'opposta ha evidenziato che il procedimento monitorio non soggiace ad alcuna condizione di procedibilità e che, in ogni caso, il contenzioso in essere ha ad oggetto l'inadempimento rispetto a un contratto di pubblicità ovvero di vendita di spazi pubblicitari e dunque fattispecie estranea alla normativa di cui all'art. 5 D.lgs. n. 28/2010.
Nel merito, ha rilevato la genericità e l'assoluta infondatezza delle avverse contestazioni, evidenziando che le deduzioni di parte opponente sarebbero tutte smentite “per tabulas”.
L'opposta ha altresì chiesto la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
4. Ritiene preliminarmente il Tribunale - confermando quanto già deciso nell'ordinanza del 13.02.2025 - che sussiste la propria competenza territoriale per le ragioni che seguono.
Si rileva infatti che - pacificamente - l'opponente non riveste la qualità di consumatore (a prescindere dalla sua natura giuridica il rapporto contrattuale in pagina 7 di 14 contestazione è infatti riconducibile esclusivamente all'attività imprenditoriale della
), che nel contratto sottoscritto dalle parti è inserita la previsione del foro Parte_1
esclusivo di cui alla clausola n. 9 delle Condizioni Generali del contratto e che tale clausola è stata correttamente richiamata in calce per l'apposita sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c., specificatamente approvata con firma del sottoscrittore signor . Controparte_3
In ogni caso, codesto Tribunale deve ritenersi competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c. quale foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione da adempiersi, nel caso di specie, presso il domicilio del creditore, individuato in Milano, via Paleocapa
n. 6.
5. Quanto all'eccezione di improcedibilità della domanda per mancata instaurazione del procedimento di mediazione, di conciliazione o di negoziazione assistita obbligatoria ai sensi dell'art. 5 D.lgs. n. 28/2010, questo Tribunale rileva che trattasi di eccezione formulata genericamente e indistintamente con riguardo a istituti diversi, con una richiesta di declaratoria di “(…) nullità/improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura obbligatoria di conciliazione con ogni azione consequenziale, ivi compresa la condanna alle spese dell'opposto (…)”.
Come correttamente rilevato dalla parte opposta, tuttavia, il procedimento monitorio non soggiace ad alcuna condizione di procedibilità.
Per le controversie vertenti su una delle materie rispetto alle quali l'art. 3 comma 1 del D.L. n. 132/2014 dispone a pena di improcedibilità la negoziazione assistita, la medesima norma, al comma 3 lettera a), prevede testualmente che la disposizione non si applica “(…) nei procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione (…)”.
pagina 8 di 14 La riforma Cartabia ha poi introdotto, con riguardo all'art. 5 bis D.Lgs. n. 28/2010, la mediazione obbligatoria in fase di opposizione a decreto ingiuntivo solo ove si tratti di controversia vertente su una delle materie contemplate dall'art. 5 co. 1 D.Lgs. n.
28/2010, tra le quali non rientra la vendita di spazi pubblicitari.
6. Quanto al merito della pretesa creditoria, deve preliminarmente ribadirsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio a cognizione in cui deve trovare applicazione il criterio di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ., e che pertanto “nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo,
l'ordine della prova segue le regole di un ordinario giudizio di cognizione. Il creditore opposto conserva la posizione di attore sostanziale, quindi ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa pecuniaria, mentre il debitore opponente assume quella di convenuto e deve dimostrare l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito” (così, da ultimo, Cass. 9640/2025).
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che Pubbli Città abbia correttamente e ampiamente assolto all'onere probatorio su di lei gravante, dando prova:
- della sottoscrizione in data 04/05/2023 del contratto n. 137845 (doc. 1 fascicolo monitorio) a mezzo del quale ha commissionato a n. 4 Parte_1 CP_4
spazi pubblicitari di cui n. 2 su impianto di tipo “transenna 83x59” e n. 2 su impianto di tipo “transenna 192x59” da installarsi nel comune di Roccasecca per la durata di anni cinque, a decorrere dalla posa in opera degli stessi;
- della regolare pattuizione di un canone annuo pari ad € 1.920,00 + CUP (canone unico patrimoniale ossia imposta sulla pubblicità ex art. 22 delle condizioni generali di contratto) + IVA ed oneri territoriali di cui all'art. 27 delle condizioni generali di pagina 9 di 14 contratto, con previsione di incremento annuo del canone nella misura del 5% a partire dal secondo anno e così per i successivi sino alla scadenza (art. 23 condizioni generali);
- del pagamento della somma di € 500,00 a titolo di acconto da parte di Parte_1
come da fattura n. 8233 del 10/05/2023 (doc. D);
- della realizzazione e conseguente approvazione da parte di dei bozzetti Parte_1
relativi agli spazi pubblicitari (doc. E) e loro successiva installazione in data
19/05/2023 negli spazi concordati tra le parti, come da fotografie (doc. 5 fascicolo monitorio);
- dell'emissione della fattura n. 8587/2023 (doc. 2 fascicolo monitorio) per l'importo complessivo di € 2.150,13 (al netto dell'acconto già versato come da fattura n. 8233), relativa alla prima annualità dei canoni, periodo 19/05/2023 – 18/05/2024;
- del pagamento in data 20/09/2023 da parte di della sola somma di € Parte_1
537,54 nonostante l'impegno assunto dalla medesima di provvedere al saldo della fattura n. 8587/2023 a mezzo n. 4 rate di pari importo;
- dell'invio della raccomandata a.r. in data 9/01/2024, regolarmente ricevuta da il successivo 15/01/2024, a mezzo della quale veniva formalizzata Parte_1
diffida di pagamento dell'insoluto pari ad € 1.612,59 e preavvertita l'opponente che, qualora fosse perdurato l'inadempimento, sarebbe stata azionata giudizialmente la penale come stabilito dall'art. 20 delle condizioni generali di contratto (doc. 4 fascicolo monitorio);
- dell'invio di ulteriore raccomandata a.r. in data 22/02/2024, restituita al mittente
(doc. F).
pagina 10 di 14 D'altro canto, parte opponente, sulla quale gravava l'onere di dimostrare un fatto impeditivo, estintivo o modificativo dell'obbligazione, si è limitata a generiche e non fondate argomentazioni, prive di qualsivoglia supporto probatorio (l'unica produzione documentale di parte opponente è il decreto ingiuntivo notificato).
Non solo. non ha mai avanzato alcun tipo di contestazione in data Parte_1
antecedente all'introduzione del presente procedimento di opposizione.
7. Anche le (altrettanto) generiche contestazioni di parte opponente in relazione alla quantificazione dell'importo ingiunto non sono condivisibili.
Nelle condizioni generali di contratto sottoscritte tra le parti è infatti prevista all'art. 20 una clausola penale (debitamente sottoscritta dal signor ai sensi Controparte_3
degli artt. 1341-1342 c.c.) in virtù della quale “in caso di inadempimento del committente quest'ultimo è tenuto a versare a l'intero Controparte_1
importo dovuto per tutta la durata dell'ordine, oltre gli interessi moratori di cui alla clausola 4”.
Per costante e consolidato orientamento giurisprudenziale è pacifico che, laddove sia contrattualmente pattuita una clausola penale, il creditore possa azionarla in via monitoria dando prova dell'inadempimento del debitore, trattandosi di determinazione convenzionale della prestazione dovuta in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento stesso.
Nel caso di specie, la creditrice ha inviato formale diffida alla debitrice in data
09/01/2023 a mezzo raccomandata a.r., regolarmente ricevuta. Ciononostante alcun pagamento veniva effettuato ed alcun riscontro veniva fornito da parte di Pt_1
.
[...]
pagina 11 di 14 Parte opposta ha, del resto, prodotto valida prova della correttezza dell'importo oggetto di ingiunzione, pari ad € 10.301,80, allegando, già in sede monitoria, oltre alla fattura parzialmente insoluta n. 8587/2023, la copia del contratto sottoscritto tra le parti in data 04/05/2023 (con espressa previsione della penale ex art. 20 delle condizioni generali), nonché l'estratto riepilogativo delle somme dovute (docc. 1, 2, 3 fascicolo monitorio).
Non solo. Ad ulteriore supporto del credito azionato l'opposta ha prodotto in codesta sede l'estratto autentico notarile relativo alla fattura n. 8587 del 29/05/2023 monitoriamente azionata per la parte insoluta (doc. G).
8. Parimenti infondate sono le deduzioni di parte opponente relative all'asserita mancata esibizione da parte della Pubbli Città delle autorizzazioni (comunali, provinciali o di altra autorità) degli Enti locali interessati, con la conseguenza di non aver avuto la possibilità di poter verificare la regolare esecuzione di un onere contrattuale.
Trattasi di argomentazioni pretestuose, non avendo parte opponente - anche in tal caso - prodotto documentazione idonea a supporto di quanto contestato (per esempio sanzioni o comunicazioni eventualmente ricevute dagli Enti preposti).
Del resto, ai sensi dell'art. 14 delle condizioni generali di contratto, in caso di contestazioni relativamente alle autorizzazioni promosse nei confronti della Pt_1
, quest'ultima avrebbe dovuto darne tempestiva notizia a Pubbli Città e ciò non è
[...]
avvenuto.
9. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza con conseguente condanna a carico di al rimborso delle medesime in favore della Parte_1
pagina 12 di 14 controparte, liquidate, visto il D.M. 55/14 – valori medi per la fase di studio e introduttiva e valori minimi per la fase istruttoria e/o trattazione e decisionale, riduzione da intendersi giustificata trattandosi di giudizio introdotto con rito semplificato, che non ha comportato peraltro attività istruttoria – e avuto riguardo al valore della controversia (da € 5.200,01 a € 26.00,00), in € 3.387,00 per compensi (di cui € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 840,00 per la fase istruttoria e/o trattazione, € 851,00 per la fase decisionale) oltre al rimborso forfettario spese e accessori di legge.
10. Codesto Giudicante ritiene, inoltre, di dover riconoscere alla odierna parte opposta il risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. così come richiesto dalla stessa, ravvisandosi colpa grave nell'introduzione di un giudizio in opposizione a decreto ingiuntivo privo di qualsivoglia supporto probatorio a sostegno delle proprie ragioni.
Del resto “nel caso di ricorso manifestamente infondato, sia esso proposto dalla
Pubblica Amministrazione o da privati, trova applicazione la condanna al pagamento di ulteriori somme ai sensi dell'96, commi 3 e 4, c.p.c. in favore della controparte e della Cassa delle Ammende, anche in ambito di procedimento di definizione accelerata dei ricorsi” (Cass., n. 24268/2025).
Questo Tribunale ritiene congruo determinare la condanna ai sensi del suindicato articolo nella misura pari ad un quarto delle spese processuali liquidate.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
10008/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 17/07/2024;
2) condanna al rimborso delle spese di lite sostenute da Parte_3
liquidate in € 3.387,00 per compensi, oltre al rimborso Controparte_1
forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) condanna al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96, Parte_3
comma 3, c.p.c. in favore dell'opposta liquidata nella Controparte_1
misura complessiva di € 846,75, nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende ed in applicazione dell'art. 96, comma 4, c.p.c. della somma di € 846,75.
Così deciso in Milano, il 19 novembre 2025---
La giudice
NI LA
pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 34053/2024 tra
Parte_1
[...] opponente
e
Controparte_1 opposta
Oggi 19 novembre 2025 ad ore 10.10 innanzi alla dott.ssa NI LA, sono comparsi:
Per Parte_1
l'avv. ELEONARA AMPOLO in sostituzione dell'avv. MANLIO
[...]
SERA;
Per l'avv. LAURA PANZERA in sostituzione dell'avv. Controparte_1
EN AN.
La Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
pagina 1 di 14 I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nei “fogli di pc” depositati telematicamente. Si riportano nel merito alle difese già svolte nei rispettivi atti.
Dopo breve discussione orale, la Giudice pronuncia la seguente sentenza a verbale, ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa NI LA, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 34053/2024 promossa da:
(P.I. Pt_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_1 AS (FR), via Roma n. 50, elettivamente domiciliata in Pontecorvo alla via Roma n. 12 presso lo studio dell'avv. Manlio Sera (C.F. ; C.F._1
che la rappresenta e difende in forza di procura Email_1 alle liti opponente contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentate Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore Dott. con sede in Milano, via Paleocapa n. 6, Controparte_2 elettivamente domiciliata in Milano, via Pier Luigi Da Palestrina n. 6, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Pianoforte (CF ; C.F._2
pagina 2 di 14 che la rappresenta e difende in forza di Email_2 procura alle liti opposta
Oggetto: contratto di vendita spazi pubblicitari
Conclusioni
Per l'opponente:
In via pregiudiziale: dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Cassino per i motivi sopra esposti, e per l'effetto revocare l'opposto decreto emesso dal Tribunale di Milano in difetto di competenza territoriale, con condanna alle spese della società opposta da liquidare nella misura ritenuta di giustizia in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.
In subordine e nel merito: revocare l'opposto decreto emesso dal Tribunale di Milano perché infondato, ingiusto ed illegittimo, con condanna della società opposta alle spese, competenze e onorari di giudizio, da liquidare nella misura ritenuta di giustizia in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.
Con riserva di meglio produrre e provare ed articolare richieste istruttorie all'esito dell'eventuale avversa costituzione in giudizio.
Per l'opposta:
IN VIA PRELIMINARE: Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 10008/24 RG 25247/24 emesso dal Tribunale di Milano in data 17.07.24 e regolarmente notificato il 23.07.24, sussistendone i presupposti come meglio esposto in atto.
- Rigettare le eccezioni tutte ex adverso sollevate in via pregiudiziale in quanto totalmente infondate per i motivi ampiamente esposti in atto.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- Rigettare la spiegata opposizione in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto per i motivi ampiamente esposti in atto e, conseguentemente, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 10008/24 RG 25247/24 emesso dal Tribunale di Milano in data 17.07.24 e regolarmente notificato il 23.07.24.
- Rigettare comunque ogni e qualsivoglia domanda svolta dall'opponente in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto per i motivi ampiamente esposti in atto.
- Con ogni eventuale, ulteriore declaratoria avverso parte opponente, anche ex art. 96 c.p.c. risultandone integrati i presupposti.
pagina 3 di 14 - Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA A) Ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che in data 04.05.2023 la in persona del legale Parte_3 rappresentante sig. , stipulava con la il contratto Controparte_3 Controparte_4 n. 137845 che le si rammostra (doc. 1 fascicolo monitorio sub doc. C) ivi commissionando n. 4 spazi pubblicitari di cui n. 2 su impianto di tipo “transenna 83x59” e n. 2 su impianto di tipo “transenna 192x59” da installarsi nel Comune di Roccasecca per la durata di anni cinque a decorrere dalla posa in opera degli spazi stessi.
2. Vero che nel contratto, regolarmente stipulato con apposizione di sottoscrizione del legale rappresentante della e di timbro della società Parte_1 sia in calce al frontespizio che, a tergo, in calce alle Condizioni Generali, ivi anche ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c., nonché in calce al modulo autorizzativo dell'addebito dei canoni espositivi sul c/c della Società, veniva pattuito un canone annuo pari ad € 1.920,00+CUP+Iva, oltre oneri territoriali di cui all'art. 27 delle Condizioni Generali, con previsione di incremento annuo del canone nella misura del 5% a partire dal secondo anno e così per i successivi sino alla scadenza.
3. Vero che l'acconto pattuito in contratto per € 500,00 veniva corrisposto e il 10.05.23 la emetteva la CP_4 relativa fattura n. 8233/23 (sub doc. D).
4. Vero che realizzati gli spazi pubblicitari commissionati secondo gli accordi intercorsi e previa approvazione da parte della dei relativi bozzetti prodromici che si rammostrano (doc. E), in data Parte_1 19.05.23 la provvedeva alla loro installazione nelle posizioni concordate CP_4 come visibile dalle fotografie che pure si esibiscono (doc. 5 fascicolo monitorio sub doc. C).
5. Vero che dalla data della posa in opera decorreva il quinquennio pattuito.
6. Vero che la procede alla posa in opera degli spazi pubblicitari CP_4 commissionati esclusivamente in ubicazioni rispetto alle quali sia vigente convenzione con gli Enti o abbia ottenuto autorizzazione all'installazione rispondendo direttamente nel caso di segnalazioni, contestazioni o sanzioni che interessino i propri impianti.
7. Vero che il 29.05.23 la emetteva fattura n. CP_4 8587 (doc. 2 fascicolo monitorio sub doc. C) per l'importo complessivo di € 2.150,13 già al netto dell'acconto versato, relativa alla prima annualità dei canoni ossia al periodo espositivo 19.05.23-18.05.24. 8. Vero che detta fattura rimaneva integralmente insoluta alle scadenze (30/60gg).
9. Vero che a seguito di contatti intervenuti con l'ufficio contabile della il 20.09.23 la CP_4 Parte_1 assumeva l'impegno di saldare la fattura insoluta n. 8587/23 in n. 4 rate mensili da € 537,54 ciascuna. 10. Vero che il 20.09.23 la effettuava il primo bonifico Parte_1 per € 537,57. 11. Vero che la rimaneva inadempiente rispetto ai Parte_1 successivi versamenti pattuiti a saldo della fattura n. 8587/23 che rimaneva pertanto insoluta per il residuo importo di € 1.612,59. 12. Vero che dalla posa in opera a pagina 4 di 14 tutt'oggi gli spazi pubblicitari commissionati dalla risultano esposti Parte_1 nelle posizioni pattuite e puntualmente manutenuti.
Si indicano come testi: - sig. c/o via Mariano Testimone_1 Controparte_4 Guzzini 11 n. 11, Recanati MC B). Sin d'ora ci si oppone all'istruttoria eventualmente articolata dalla controparte chiedendosi comunque, in caso di sua ammissione, autorizzarsi la prova contraria con i testi già indicati e con riserva di altri indicarne. C) Con ogni più ampia riserva di meglio dedurre ed articolare nei termini di legge.
IN OGNI CASO - Con ogni più ampia riserva di ulteriormente integrare, produrre documenti, dedurre, articolare mezzi di prova, indicare altri testi nei termini di legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'1.10.2025 e notificato unitamente al decreto di fissazione udienza ex art. 281 undecies c.p.c. in data 29/10/2024, la società Parte_3
(di seguito anche solo “ ”) ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 10008/2024 D.I. emesso dal Tribunale di Milano il 17/07/2024 e notificato il 23/07/2024, con cui all'opponente, su istanza della creditrice
[...]
(di seguito anche solo ”) era stato ingiunto il pagamento CP_4 CP_4
della complessiva somma di € 10.359,04 oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio.
La ragione creditoria era nata dal contratto di vendita di spazi pubblicitari n. 137845 sottoscritto tra le parti in data 04/05/2023 e, in particolare, l'importo ingiunto era costituito da quanto dovuto dalla a a titolo di parziale Parte_1 CP_4
mancato pagamento relativo alla fattura n. 8587 del 29/09/2023 nonché a titolo di penale prevista dagli artt. 5 e 20 del contratto.
pagina 5 di 14 Con comparsa di costituzione e risposta datata 16.12.2024 si è costituita CP_4
in giudizio contestando le avversarie deduzioni e instando per la conferma del decreto opposto.
Tenutasi la prima udienza in data 13/02/205 la giudice, preso atto delle rispettive posizioni delle parti, si è riservata.
Con ordinanza in pari data, la giudice, ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta e sulla scorta di adempimento parziale da parte dell'opponente avvenuta in costanza di rapporto, ha concesso la provvisoria esecutività del decreto opposto, fissando l'udienza del 19/11/2025 per la discussione orale e decisione della causa.
2. L'opponente ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per territorio del
Tribunale adito, in favore del Tribunale di Cassino, in virtù dell'applicabilità dell'art. 19 c.p.c. nonché dell'art. 66 bis del Codice del Consumo.
L'opponente ha poi eccepito l'improcedibilità della domanda per mancata instaurazione del procedimento di mediazione, conciliazione o negoziazione assistita obbligatoria ai sensi dell'art. 5 D.lgs n. 28/2010.
Nel merito, l'opponente ha contestato la carenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c., poiché nel ricorso per decreto ingiuntivo la fattura in contestazione sarebbe stata semplicemente indicata con il relativo importo senza ulteriori elementi probatori in grado di garantire maggiore fondatezza del credito complessivo vantato.
ha inoltre dedotto che alcuna prova sarebbe stata fornita da Pubbli Città Parte_1
in relazione alla pretesa inottemperanza contrattuale e nemmeno in relazione alla dedotta previsione dell'obbligo di pagamento dell'importo richiesto in sede monitoria.
pagina 6 di 14 3. L'opposta si è costituita in giudizio contestando le avversarie deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione, evidenziando, quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, la previsione del foro esclusivo di cui alla clausola n. 9 delle condizioni generali di contratto stipulato tra le parti, clausola correttamente richiamata in calce per l'apposita sottoscrizione ex artt. 1341-1342 c.c. e specificatamente approvata con firma dal sottoscrittore . Controparte_3
Sul punto, l'opposta ha, in ogni caso, rilevato che il Tribunale di Milano sarebbe competente in virtù dell'art. 20 c.p.c., non essendo applicabile l'art. 66 bis del Codice del Consumo invocato da parte opponente.
Quanto all'eccezione di improcedibilità l'opposta ha evidenziato che il procedimento monitorio non soggiace ad alcuna condizione di procedibilità e che, in ogni caso, il contenzioso in essere ha ad oggetto l'inadempimento rispetto a un contratto di pubblicità ovvero di vendita di spazi pubblicitari e dunque fattispecie estranea alla normativa di cui all'art. 5 D.lgs. n. 28/2010.
Nel merito, ha rilevato la genericità e l'assoluta infondatezza delle avverse contestazioni, evidenziando che le deduzioni di parte opponente sarebbero tutte smentite “per tabulas”.
L'opposta ha altresì chiesto la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
4. Ritiene preliminarmente il Tribunale - confermando quanto già deciso nell'ordinanza del 13.02.2025 - che sussiste la propria competenza territoriale per le ragioni che seguono.
Si rileva infatti che - pacificamente - l'opponente non riveste la qualità di consumatore (a prescindere dalla sua natura giuridica il rapporto contrattuale in pagina 7 di 14 contestazione è infatti riconducibile esclusivamente all'attività imprenditoriale della
), che nel contratto sottoscritto dalle parti è inserita la previsione del foro Parte_1
esclusivo di cui alla clausola n. 9 delle Condizioni Generali del contratto e che tale clausola è stata correttamente richiamata in calce per l'apposita sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c., specificatamente approvata con firma del sottoscrittore signor . Controparte_3
In ogni caso, codesto Tribunale deve ritenersi competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c. quale foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione da adempiersi, nel caso di specie, presso il domicilio del creditore, individuato in Milano, via Paleocapa
n. 6.
5. Quanto all'eccezione di improcedibilità della domanda per mancata instaurazione del procedimento di mediazione, di conciliazione o di negoziazione assistita obbligatoria ai sensi dell'art. 5 D.lgs. n. 28/2010, questo Tribunale rileva che trattasi di eccezione formulata genericamente e indistintamente con riguardo a istituti diversi, con una richiesta di declaratoria di “(…) nullità/improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura obbligatoria di conciliazione con ogni azione consequenziale, ivi compresa la condanna alle spese dell'opposto (…)”.
Come correttamente rilevato dalla parte opposta, tuttavia, il procedimento monitorio non soggiace ad alcuna condizione di procedibilità.
Per le controversie vertenti su una delle materie rispetto alle quali l'art. 3 comma 1 del D.L. n. 132/2014 dispone a pena di improcedibilità la negoziazione assistita, la medesima norma, al comma 3 lettera a), prevede testualmente che la disposizione non si applica “(…) nei procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione (…)”.
pagina 8 di 14 La riforma Cartabia ha poi introdotto, con riguardo all'art. 5 bis D.Lgs. n. 28/2010, la mediazione obbligatoria in fase di opposizione a decreto ingiuntivo solo ove si tratti di controversia vertente su una delle materie contemplate dall'art. 5 co. 1 D.Lgs. n.
28/2010, tra le quali non rientra la vendita di spazi pubblicitari.
6. Quanto al merito della pretesa creditoria, deve preliminarmente ribadirsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio a cognizione in cui deve trovare applicazione il criterio di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ., e che pertanto “nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo,
l'ordine della prova segue le regole di un ordinario giudizio di cognizione. Il creditore opposto conserva la posizione di attore sostanziale, quindi ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa pecuniaria, mentre il debitore opponente assume quella di convenuto e deve dimostrare l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito” (così, da ultimo, Cass. 9640/2025).
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che Pubbli Città abbia correttamente e ampiamente assolto all'onere probatorio su di lei gravante, dando prova:
- della sottoscrizione in data 04/05/2023 del contratto n. 137845 (doc. 1 fascicolo monitorio) a mezzo del quale ha commissionato a n. 4 Parte_1 CP_4
spazi pubblicitari di cui n. 2 su impianto di tipo “transenna 83x59” e n. 2 su impianto di tipo “transenna 192x59” da installarsi nel comune di Roccasecca per la durata di anni cinque, a decorrere dalla posa in opera degli stessi;
- della regolare pattuizione di un canone annuo pari ad € 1.920,00 + CUP (canone unico patrimoniale ossia imposta sulla pubblicità ex art. 22 delle condizioni generali di contratto) + IVA ed oneri territoriali di cui all'art. 27 delle condizioni generali di pagina 9 di 14 contratto, con previsione di incremento annuo del canone nella misura del 5% a partire dal secondo anno e così per i successivi sino alla scadenza (art. 23 condizioni generali);
- del pagamento della somma di € 500,00 a titolo di acconto da parte di Parte_1
come da fattura n. 8233 del 10/05/2023 (doc. D);
- della realizzazione e conseguente approvazione da parte di dei bozzetti Parte_1
relativi agli spazi pubblicitari (doc. E) e loro successiva installazione in data
19/05/2023 negli spazi concordati tra le parti, come da fotografie (doc. 5 fascicolo monitorio);
- dell'emissione della fattura n. 8587/2023 (doc. 2 fascicolo monitorio) per l'importo complessivo di € 2.150,13 (al netto dell'acconto già versato come da fattura n. 8233), relativa alla prima annualità dei canoni, periodo 19/05/2023 – 18/05/2024;
- del pagamento in data 20/09/2023 da parte di della sola somma di € Parte_1
537,54 nonostante l'impegno assunto dalla medesima di provvedere al saldo della fattura n. 8587/2023 a mezzo n. 4 rate di pari importo;
- dell'invio della raccomandata a.r. in data 9/01/2024, regolarmente ricevuta da il successivo 15/01/2024, a mezzo della quale veniva formalizzata Parte_1
diffida di pagamento dell'insoluto pari ad € 1.612,59 e preavvertita l'opponente che, qualora fosse perdurato l'inadempimento, sarebbe stata azionata giudizialmente la penale come stabilito dall'art. 20 delle condizioni generali di contratto (doc. 4 fascicolo monitorio);
- dell'invio di ulteriore raccomandata a.r. in data 22/02/2024, restituita al mittente
(doc. F).
pagina 10 di 14 D'altro canto, parte opponente, sulla quale gravava l'onere di dimostrare un fatto impeditivo, estintivo o modificativo dell'obbligazione, si è limitata a generiche e non fondate argomentazioni, prive di qualsivoglia supporto probatorio (l'unica produzione documentale di parte opponente è il decreto ingiuntivo notificato).
Non solo. non ha mai avanzato alcun tipo di contestazione in data Parte_1
antecedente all'introduzione del presente procedimento di opposizione.
7. Anche le (altrettanto) generiche contestazioni di parte opponente in relazione alla quantificazione dell'importo ingiunto non sono condivisibili.
Nelle condizioni generali di contratto sottoscritte tra le parti è infatti prevista all'art. 20 una clausola penale (debitamente sottoscritta dal signor ai sensi Controparte_3
degli artt. 1341-1342 c.c.) in virtù della quale “in caso di inadempimento del committente quest'ultimo è tenuto a versare a l'intero Controparte_1
importo dovuto per tutta la durata dell'ordine, oltre gli interessi moratori di cui alla clausola 4”.
Per costante e consolidato orientamento giurisprudenziale è pacifico che, laddove sia contrattualmente pattuita una clausola penale, il creditore possa azionarla in via monitoria dando prova dell'inadempimento del debitore, trattandosi di determinazione convenzionale della prestazione dovuta in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento stesso.
Nel caso di specie, la creditrice ha inviato formale diffida alla debitrice in data
09/01/2023 a mezzo raccomandata a.r., regolarmente ricevuta. Ciononostante alcun pagamento veniva effettuato ed alcun riscontro veniva fornito da parte di Pt_1
.
[...]
pagina 11 di 14 Parte opposta ha, del resto, prodotto valida prova della correttezza dell'importo oggetto di ingiunzione, pari ad € 10.301,80, allegando, già in sede monitoria, oltre alla fattura parzialmente insoluta n. 8587/2023, la copia del contratto sottoscritto tra le parti in data 04/05/2023 (con espressa previsione della penale ex art. 20 delle condizioni generali), nonché l'estratto riepilogativo delle somme dovute (docc. 1, 2, 3 fascicolo monitorio).
Non solo. Ad ulteriore supporto del credito azionato l'opposta ha prodotto in codesta sede l'estratto autentico notarile relativo alla fattura n. 8587 del 29/05/2023 monitoriamente azionata per la parte insoluta (doc. G).
8. Parimenti infondate sono le deduzioni di parte opponente relative all'asserita mancata esibizione da parte della Pubbli Città delle autorizzazioni (comunali, provinciali o di altra autorità) degli Enti locali interessati, con la conseguenza di non aver avuto la possibilità di poter verificare la regolare esecuzione di un onere contrattuale.
Trattasi di argomentazioni pretestuose, non avendo parte opponente - anche in tal caso - prodotto documentazione idonea a supporto di quanto contestato (per esempio sanzioni o comunicazioni eventualmente ricevute dagli Enti preposti).
Del resto, ai sensi dell'art. 14 delle condizioni generali di contratto, in caso di contestazioni relativamente alle autorizzazioni promosse nei confronti della Pt_1
, quest'ultima avrebbe dovuto darne tempestiva notizia a Pubbli Città e ciò non è
[...]
avvenuto.
9. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza con conseguente condanna a carico di al rimborso delle medesime in favore della Parte_1
pagina 12 di 14 controparte, liquidate, visto il D.M. 55/14 – valori medi per la fase di studio e introduttiva e valori minimi per la fase istruttoria e/o trattazione e decisionale, riduzione da intendersi giustificata trattandosi di giudizio introdotto con rito semplificato, che non ha comportato peraltro attività istruttoria – e avuto riguardo al valore della controversia (da € 5.200,01 a € 26.00,00), in € 3.387,00 per compensi (di cui € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 840,00 per la fase istruttoria e/o trattazione, € 851,00 per la fase decisionale) oltre al rimborso forfettario spese e accessori di legge.
10. Codesto Giudicante ritiene, inoltre, di dover riconoscere alla odierna parte opposta il risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. così come richiesto dalla stessa, ravvisandosi colpa grave nell'introduzione di un giudizio in opposizione a decreto ingiuntivo privo di qualsivoglia supporto probatorio a sostegno delle proprie ragioni.
Del resto “nel caso di ricorso manifestamente infondato, sia esso proposto dalla
Pubblica Amministrazione o da privati, trova applicazione la condanna al pagamento di ulteriori somme ai sensi dell'96, commi 3 e 4, c.p.c. in favore della controparte e della Cassa delle Ammende, anche in ambito di procedimento di definizione accelerata dei ricorsi” (Cass., n. 24268/2025).
Questo Tribunale ritiene congruo determinare la condanna ai sensi del suindicato articolo nella misura pari ad un quarto delle spese processuali liquidate.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
10008/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 17/07/2024;
2) condanna al rimborso delle spese di lite sostenute da Parte_3
liquidate in € 3.387,00 per compensi, oltre al rimborso Controparte_1
forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) condanna al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96, Parte_3
comma 3, c.p.c. in favore dell'opposta liquidata nella Controparte_1
misura complessiva di € 846,75, nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende ed in applicazione dell'art. 96, comma 4, c.p.c. della somma di € 846,75.
Così deciso in Milano, il 19 novembre 2025---
La giudice
NI LA
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