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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/11/2025, n. 2509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2509 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4215/2024
Successivamente, all'udienza del 18.11.2025, di fronte al G.I.
Dott.ssa Camilla Fin, sono presenti per parte ricorrente l'avv.
La Brocca, nessuno per i resistenti.
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa
Persona_1
L'avv. La Brocca insiste per l'accoglimento del ricorso.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
All'esito della discussione e della successiva camera di consiglio, il Giudice dott.ssa Camilla Fin, dando pubblica lettura del dispositivo e dei motivi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4215/2024 promossa da:
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Verona presso lo studio dell'Avv. LA BROCCA
NZ che lo rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore; (C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore; domiciliati in PIAZZA SAN MARCO 63 VENEZIA presso l'Avv.
AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA che li rappresenta ex lege;
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il Parte_1 provvedimento adottato in data 12.6.2024, con il quale è stata disposta a revoca della sua ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per il giudizio 2901/2022, deducendo a) di non avere effettuato alcuna dichiarazione dei redditi a partire dall'anno di imposto 2019 stante il mancato svolgimento di attività lavorativa;
b) che l'importo percepito a titolo di risarcimento del danno biologico non costituisce reddito ai fini dell'art. 76 DPR 115/2002.
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato sia per il
, sia per l' Controparte_2 Controparte_1 evidenziando come l'importo percepito a titolo risarcitorio dal sig. integri reddito ai fini del superamento dei limiti per Pt_1
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo
2901/22 r.g., al fine di verificare quale tipo di danno è stato diretto a ristorare l'importo percepito dal ricorrente.
Ciò posto, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Deve essere preliminarmente osservato che è onere di parte ricorrente non soltanto allegare, ma anche dimostrare i presupposti per l'accoglimento del ricorso, vale a dire, nel caso di specie, che le somme percepite dalla Compagnia assicuratrice non integrano reddito ai fini dell'art. 76 DPR
115/2002.
Nel caso di specie, tuttavia, parte ricorrente si è limitata ad allegare che l'importo sarebbe stato percepito a titolo di risarcimento del danno biologico, ma non ha prodotto in giudizio alcuna documentazione atta a dimostrare i propri assunti (in particolare, la transazione del 21.5.2020, in virtù della quale furono erogati i 35.000,00 euro menzionati dal provvedimento impugnato).
Ciò posto, dall'esame degli atti del giudizio a quo, acquisiti d'ufficio, è emerso a) che con la transazione summenzionata le parti avrebbero previsto la tacitazione di ogni conseguenza pregiudizievole lamentata dall'attore e che le somme sarebbero state dichiarate definitivamente esaustive di ogni danno patito dal sig. in virtù dell'incidente occorso il Pt_1
31.10.2028 (cfr. p. 5 della comparsa di costituzione e risposta di ); b) che, per quanto qui rileva, la transazione CP_3 avrebbe riconosciuto anche una quota di danno patrimoniale
(cfr. p. 9 della comparsa di costituzione e risposta di ). CP_3
Ora, nessun elemento di segno diverso è stato fornito, nell'odierno giudizio, da parte opponente, né, per effetto della mancata produzione del contratto di transazione, è possibile per questo Giudice stabilire l'eventuale quota di risarcimento diretta a ristorare il danno patrimoniale, elemento, questo decisivo, al fine di appurare la permanenza dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in virtù del principio secondo cui la nozione di reddito rilevante ai fini delle predette disposizioni è quella contenuta nell'art. 6 del
T.U. delle imposte sui redditi, d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917
e del fatto che la giurisprudenza ha, sulla scorta di tale norma, concluso che le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette ad imposizione solo qualora risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituiscono reddito imponibile nella diversa ipotesi in cui esse tendano a ristorare un pregiudizio di natura diversa (Cass. 14329/22).
Ebbene, alla luce di quanto sino a qui esposto, poiché il ricorrente si è limitato ad affermare, senza provare, la circostanza secondo cui le somme percepite dall'assicurazione sarebbero tali da escluderne la computabilità ai fini dell'imposta sui redditi, questo Giudice non può che rigettare l'opposizione (Cass. Pen. 9897/24).
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo, sulla base del valore indeterminato della controversia e dell'attività svolta (tutte le fasi di giudizio, esclusa quella istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice dott.ssa
Camilla Fin, definitivamente decidendo, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato.
Condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 2.900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA come per legge e CPA.
Verona, 18/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Camilla Fin
Successivamente, all'udienza del 18.11.2025, di fronte al G.I.
Dott.ssa Camilla Fin, sono presenti per parte ricorrente l'avv.
La Brocca, nessuno per i resistenti.
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa
Persona_1
L'avv. La Brocca insiste per l'accoglimento del ricorso.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
All'esito della discussione e della successiva camera di consiglio, il Giudice dott.ssa Camilla Fin, dando pubblica lettura del dispositivo e dei motivi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4215/2024 promossa da:
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Verona presso lo studio dell'Avv. LA BROCCA
NZ che lo rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore; (C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore; domiciliati in PIAZZA SAN MARCO 63 VENEZIA presso l'Avv.
AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA che li rappresenta ex lege;
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il Parte_1 provvedimento adottato in data 12.6.2024, con il quale è stata disposta a revoca della sua ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per il giudizio 2901/2022, deducendo a) di non avere effettuato alcuna dichiarazione dei redditi a partire dall'anno di imposto 2019 stante il mancato svolgimento di attività lavorativa;
b) che l'importo percepito a titolo di risarcimento del danno biologico non costituisce reddito ai fini dell'art. 76 DPR 115/2002.
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato sia per il
, sia per l' Controparte_2 Controparte_1 evidenziando come l'importo percepito a titolo risarcitorio dal sig. integri reddito ai fini del superamento dei limiti per Pt_1
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo
2901/22 r.g., al fine di verificare quale tipo di danno è stato diretto a ristorare l'importo percepito dal ricorrente.
Ciò posto, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Deve essere preliminarmente osservato che è onere di parte ricorrente non soltanto allegare, ma anche dimostrare i presupposti per l'accoglimento del ricorso, vale a dire, nel caso di specie, che le somme percepite dalla Compagnia assicuratrice non integrano reddito ai fini dell'art. 76 DPR
115/2002.
Nel caso di specie, tuttavia, parte ricorrente si è limitata ad allegare che l'importo sarebbe stato percepito a titolo di risarcimento del danno biologico, ma non ha prodotto in giudizio alcuna documentazione atta a dimostrare i propri assunti (in particolare, la transazione del 21.5.2020, in virtù della quale furono erogati i 35.000,00 euro menzionati dal provvedimento impugnato).
Ciò posto, dall'esame degli atti del giudizio a quo, acquisiti d'ufficio, è emerso a) che con la transazione summenzionata le parti avrebbero previsto la tacitazione di ogni conseguenza pregiudizievole lamentata dall'attore e che le somme sarebbero state dichiarate definitivamente esaustive di ogni danno patito dal sig. in virtù dell'incidente occorso il Pt_1
31.10.2028 (cfr. p. 5 della comparsa di costituzione e risposta di ); b) che, per quanto qui rileva, la transazione CP_3 avrebbe riconosciuto anche una quota di danno patrimoniale
(cfr. p. 9 della comparsa di costituzione e risposta di ). CP_3
Ora, nessun elemento di segno diverso è stato fornito, nell'odierno giudizio, da parte opponente, né, per effetto della mancata produzione del contratto di transazione, è possibile per questo Giudice stabilire l'eventuale quota di risarcimento diretta a ristorare il danno patrimoniale, elemento, questo decisivo, al fine di appurare la permanenza dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in virtù del principio secondo cui la nozione di reddito rilevante ai fini delle predette disposizioni è quella contenuta nell'art. 6 del
T.U. delle imposte sui redditi, d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917
e del fatto che la giurisprudenza ha, sulla scorta di tale norma, concluso che le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette ad imposizione solo qualora risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituiscono reddito imponibile nella diversa ipotesi in cui esse tendano a ristorare un pregiudizio di natura diversa (Cass. 14329/22).
Ebbene, alla luce di quanto sino a qui esposto, poiché il ricorrente si è limitato ad affermare, senza provare, la circostanza secondo cui le somme percepite dall'assicurazione sarebbero tali da escluderne la computabilità ai fini dell'imposta sui redditi, questo Giudice non può che rigettare l'opposizione (Cass. Pen. 9897/24).
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo, sulla base del valore indeterminato della controversia e dell'attività svolta (tutte le fasi di giudizio, esclusa quella istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice dott.ssa
Camilla Fin, definitivamente decidendo, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato.
Condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 2.900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA come per legge e CPA.
Verona, 18/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Camilla Fin