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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/06/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. 803/2014 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 803/2014 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. dell'avv. Parte_1 C.F._1
PALUMBO GIANLUCA ( ) presso il cui studio in Lucera alla Via Bovio C.F._2
n. 36 è elettivamente domiciliato
- ATTORE/CONVENUTO IN VIA RICONVENZIONALE - contro
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. PREZIUSO RAFFAELE VINCENZO presso C.F._4 il cui studio in Lucera alla via VIA SPAGNOLETTI ZEULI n. 9 sono elettivamente domiciliati
- CONVENUTI/ATTORI IN VIA RICONVENZIONALE I
(C.F. ), in persona dell'amministratore Controparte_3 P.IVA_1 pro tempore con il patrocinio dell'avv. Antonio Santacroce CP_4
( ) elettivamente domiciliato in Lucera alla via Fererico II n. 63 presso il C.F._5 difensore
- TERZO CHIAMATO -
, in persona del suo Sindaco pro tempore, (C.F. ), Controparte_5 P.IVA_2 rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Ignazio Lagrotta, elettivamente domiciliato in Lucera alla via Redipuglia n. 8 presso il difensore
- TERZO CHIAMATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_6 P.IVA_1 CP_4
( elettivamente domiciliato Trento alla VIA BRENNERO N. 139 presso C.F._6 il difensore
- TERZA CHIAMATA -
(P IVA ) ), con il Controparte_7 P.IVA_3 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Giuseppe Damato ( CF ) elettivamente domiciliato C.F._7 in Margherita di Savoi alla via Garibaldi n. 29 presso il difensore
- TERZA CHIAMATA -
pagina 1 di 8 - CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 15/1/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva: Parte_1
- che in data 21 giugno 2012, recatosi di buon mattino all'interno dei locali posti al piano interrato del ove aveva sede l'opificio denominato “Salumificio Controparte_3
Lucerino”, di cui era titolare, aveva verificato che dal soffitto erano in corso importanti fenomeni di stillicidio e percolamento provenienti dal giardino sovrastante, di proprietà dei coniugi – CP_1 CP_2
- che l'acqua si era accumulata sul pavimento ed aveva cagionato danni all'impianto ed alle apparecchiature elettroniche, raggiungendo inoltre le celle frigorifere e le vasche d'acciaio contenenti prodotti finiti e da lavorare;
- che sul posto erano prontamente intervenuti gli agenti del locale corpo di Polizia Municipale i quali, all'esito di una ricognizione dei luoghi, avevano accertato la presenza di danni all'interno della proprietà raccogliendo anche le dichiarazioni del signor Pt_1 CP_1
, proprietario dell'unità immobiliare sovrastante;
[...]
- che sui luoghi era intervenuto anche personale dell , nella persona del dott. CP_8 [...]
, il quale aveva ordinato la distruzione di 120 chili di carne suina lavorata e Tes_1 semilavorata presente all'interno dell'opificio e raggiunta dall'acqua;
- di aver inutilmente richiesto il risarcimento dei danni ai proprietari dell'unità immobiliare sovrastante. Su tali premesse conveniva in giudizio e per sentirli CP_1 Controparte_2 condannare al pagamento della somma di € 16.258,00 – ovvero di quella diversa ritenuta di giustizia – a titolo di risarcimento danni, con gli interessi ed il favore delle spese di lite. Con comparsa di risposta del 29/4/2014 si costituivano i convenuti, contestando la domanda sia sotto il profilo dell'an che del quantum e chiedendone il rigetto. Chiedevano di essere autorizzati alla chiamata in causa il a loro dire unico Controparte_3 responsabile nella causazione dell'evento e spiegavano, altresì, domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni provocati dalle immissioni rumorose prodotte dall'opificio di proprietà dell'attore. Il si costituiva con comparsa del 5/11/2014, eccependo il Controparte_3 proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa: a) della OM di assicurazioni , per essere tenuto indenne da quanto CP_6 eventualmente fosse condannato a pagare in favore degli attori;
b) del Controparte_5 indicato come responsabile in concorso con i convenuti dei i danni subiti CP_9 dall'attore. Con comparsa del 9/6/2015 si costituiva la in persona del legale CP_6 rappresentante pro tempore eccependo l'infondatezza di qualsivoglia pretesa avanzata nei propri confronti, nonché l'inoperatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza n. pagina 2 di 8 9126462. Il costituitosi ritualmente con comparsa del 19/5/2015, contestava la Controparte_5 domanda formulata nei suoi confronti e veniva autorizzato alla chiamata in causa dell'
già , OM con cui aveva attivato polizza per la r.c.g.. CP_10 CP_7
Quest'ultima si costituiva con comparsa del 7/12/2015 eccependo l'infondatezza della domanda attorea e, in ogni caso, l'inoperatività della polizza. Espletata l'attività istruttoria, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/1/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. La domanda principale è fondata e deve trovare accoglimento alla luce delle considerazioni che si vanno ad esporre.
3. I fatti allegati dall'attore a fondamento della pretesa si riferiscono a danni da infiltrazioni derivanti dal piano sovrastante di proprietà dei convenuti, sicché l'interpretazione sostanziale della domanda giudiziale conduce a ritenere la stessa fondata sulla responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. La norma anzidetta introduce una forma di responsabilità a carattere oggettivo, integrata dalla sussistenza di due distinti presupposti individuati: da un lato, nella necessità che il soggetto la cui responsabilità si vuole affermare disponga di un effettivo potere fisico sulla cosa e, dall'altro, nella circostanza, che la cosa abbia svolto un ruolo attivo nella causazione del danno. Il rapporto di custodia, in forza del quale il custode è ritenuto responsabile per ciò solo, in termini sostanzialmente oggettivi, del danno causato dalla cosa, si sostanzia in una mera situazione di appartenenza della res ad un determinato soggetto in via esclusiva. Si è così precisato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. può ritenersi configurabile non soltanto nei casi di cosa pericolosa per intrinseca dinamicità, ma anche in relazione a cose inerti, prive di pericolo e non aventi alcuna dinamicità (danni da infiltrazioni d'acqua provenienti da un immobile in cui è insorto un agente dannoso, come nella fattispecie che ci occupa). Nel caso di responsabilità extra-contrattuale azionata ai sensi dell'art. 2051 c.c. il riparto dell'onere probatorio è indubbiamente agevolato per chi agisce in giudizio chiedendo il risarcimento del danno. Infatti, è sufficiente all'attore provare che il danno lamentato derivi dalla cosa da altri custodita, senza necessità di provare altresì la condotta commissiva od omissiva del custode produttrice del danno, salvo in capo quest'ultimo l'onere della prova del caso fortuito (v. Cass. n. 8229/2010; Cass. n. 4476/2011). Il Tribunale condivide l'orientamento della Suprema Corte, che ritiene che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. abbia carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, prescindendo dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire. Funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione. Pertanto, sull'attore, che agisce per il risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c., grava l'onere di provare il danno, l'esistenza di una relazione causale/eziologia tra la cosa in custodia e pagina 3 di 8 l'evento dannoso lamentato ed il potere fisico effettivo sulla cosa in custodia da parte del custode. Tale tipo di responsabilità è esclusa dalla norma solamente dal caso fortuito la cui prova grava, invece, sulla parte convenuta fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno ed estraneo alla sfera di custodia, recante i caratteri dell'imprevedibilità, dell'eccezionalità e dell'inevitabilità (v. Cass. 2006 n. 2284; Cass. 28811/2008; Cass. 8229/2010) che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato idoneo ad interrompere il nesso eziologico intercorrente fra la cosa e l'evento lesivo (Cass. n. 15383/06; Cass. 4279/2008). Quando il comportamento del soggetto che interagisce con la cosa è apprezzabile come incauto, occorre allora stabilire se il danno è stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi è stato concorso causale tra i due fattori, compiendo una valutazione sul piano del nesso eziologico che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela e quando la conclusione è nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto, da parte dello stesso danneggiato, va escluso che il danno è stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento ritenuto integrato il caso fortuito. Nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, il quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.: il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, con la conseguenza che, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode. L'imprudenza del danneggiato, che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione, integra, quindi, un caso fortuito (v. Cass. 21-6-2016, n. 12744; Cass. 19-2-2008 n. 4279). Invero, è giurisprudenza consolidata della Suprema Corte che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato, talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto, se il contatto con la cosa provoca un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, in tal caso difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno. La S.C., ha poi ulteriormente chiarito che (cfr. Cass. civ., 1-2-2018, n. 2482; Cass. civ., sez. un. 30-6-2022, n. 20943), quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita così come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento con i doveri di precauzione e cautela;
dunque, ove la condotta pagina 4 di 8 del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito, in questo senso, una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la "res", anche se la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale da verificare dunque secondo uno "standard" oggettivo;
in altri termini, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. (Cass. civi., ordinanza n. 21675 del 20-7-2023). 4. Passando al merito della presente vicenda, il pregiudizio lamentato dall'attore risulta ampiamente provato sia dalla documentazione prodotta che dall'espletata istruttoria. Vengono innanzitutto in rilievo il verbale di intervento della Polizia Municipale di Lucera, in cui si dava atto della presenza di consistenti infiltrazioni sotto le volte dei locali dei vani adibiti a deposito e laboratorio, siti sul lato sinistro di via Campanile e ubicati al di sotto del giardino di proprietà ; nonché le dichiarazioni da costui rilasciate agli agenti medesimi, CP_1 con specifico riferimento all'allagamento del locale del Pt_1
Ancora, nel corso dell'interrogatorio formale cui si è sottoposto in data 08.03.17), il convenuto ha confermato la circostanza relativa alla fuoriuscita dell'acqua dall'impianto di CP_1 irrigazione del proprio giardino e dell'altrettanto copioso percolamento nei sottostanti locali di proprietà dell'attore. Il primo, in qualità di agente di Polizia Municipale intervenuto sui luoghi ed escusso all'udienza del 21.02.18, ha confermava la fuoriuscita acqua dalle fioriere nel giardino di proprietà Parte_2
Il secondo, quale dipendente dell ed escusso all'udienza del 21.02.18, ha riferito CP_8
a di aver personalmente constatato il percolamento dell'acqua dal soffitto dell'opificio del che risultava completamente allagato, precisando che l'acqua aveva raggiunto Pt_1 una vasca ove era stata posta a salare della carne suina che era stata sequestrata ed affidata al per la distruzione. Pt_1
Rilevano, infine, gli accertamenti eseguiti dall'ing. , il quale nel proprio elaborato ha Per_1 riferito che “persistono delle aree del locale del significativamente provate, con Pt_1 tracce inconfutabili del passaggio di acqua attraverso il solaio di copertura dell'immobile”. 5. Quanto l'esistenza di una relazione causale/eziologia tra la cosa in custodia e l'evento dannoso lamentato dall'attore, viene in rilievo la CTU espletata a mezzo dell'ing. , le Per_1 cui conclusioni, per coerenza logico-scientifica del ragionamento e per il rigore seguito nell'espletamento delle operazioni peritali, sono fatte proprie da questo Giudicante. L'ausiliare del Tribunale, al cui elaborato si fa integrale riferimento per tutti gli elementi di dettaglio, ha evidenziato che, all'esito dei sopralluoghi effettuati, “persistono delle aree del locale del significativamente provate, con tracce inconfutabili del passaggio di acqua attraverso il Pt_1 solaio di copertura dell'immobile”, evidenziando le seguenti circostanze di assoluto rilievo:
- “considerando che l'immobile oggetto di studio presenta due affacci, in particolare un affaccio lungo via Campanile e un affaccio lungo la parallela via Lombardi, tali ammaloramenti risultano essere localizzati esclusivamente sull'affaccio di via Campanile, ovvero nella parte dove sono presenti le fioriere insistenti sul solaio di copertura e dove il locale si trova
contro
-terra, con affaccio diretto lungo la strada”; pagina 5 di 8 - il solaio di copertura dell'immobile oggetto di controversia, quest'ultimo risulta essere adibito a spazio esterno di pertinenza dei sig. , ove risultano installate delle Parte_3 fioriere nelle parti laterali;
- la pavimentazione è risultata essere dotata di una leggera pendenza, che in teoria consentirebbe l'allontanamento delle acque dalla stessa superficie;
invece per quanto riguarda l'ubicazione delle fioriere, essendo poste sulla parte laterale e confinate, dato che sono state realizzate con una struttura in cemento-armato (come si rileva dall'analisi delle pareti verticali), nel caso di innaffiamento, l'acqua non avrebbe la possibilità di essere allontanata se non tramite un aggottamento della stessa, a mezzo di elettropompa, oppure naturalmente stramazzando dalle suddette pareti per riempimento delle fioriere;
- il piccolo foro posto al centro della fioriera appare nettamente insufficiente a garantire il deflusso delle acque in quanto tali aperture vengono nel tempo occluse dalle radici della vegetazione e non garantiscono il deflusso di acqua in notevole quantità come nel caso in esame;
- a prescindere dalla portata del sistema di innaffiamento delle fioriere, considerando la tempistica di azionamento, il volume d'acqua accumulato risulta essere ingente e, di conseguenza, la coibentazione non ha tenuto e l'acqua è percolata attraverso il solaio di copertura;
- una volta incanalatasi attraverso il solaio, il flusso d'acqua ha seguito le “vie” preferenziali, pertanto si è infiltrata laddove ci fossero dei vuoti o minore resistenza al deflusso, in particolare lungo i travetti del solaio. Continuando l'immissione di portata, una parte di quest'acqua è passata oltre le pareti delle fioriere stesse, ma tramite il canale di scolo ivi presente veniva di conseguenza allontanata, al contempo l'altra parte continuava a percolare attraverso il solaio, al punto tale da gocciolare e creare un vero e proprio accumulo di acqua sul solaio di calpestio del locale sottostante, ovvero dell'immobile di proprietà dell'attore. Sulla scorta di tali rilievi, il CTU ha concluso nei seguenti termini:
”Pertanto, a valle delle analisi effettuate sui luoghi e della documentazione resa disponibile, si è giunti alla conclusione che vengano riconosciuti i danni richiesti dalla parte ricorrente, ovvero dal sig.
in quanto l'incuria della gestione dello spazio adibito a terrazzo/veranda scoperta dei Pt_1 proprietari dell'immobile sovrastante, ovvero dei sig. , ha comportato danni al locale Parte_3 sottostante, nonché alla merce e alle attrezzature così come lamentato dalla parte ricorrente. “ Infine, rispondendo alle osservazioni del tecnico di parte della il Controparte_11
CTU ha precisato che “La considerazione di voler associare i fenomeni di infiltrazione con le lavorazioni sul marciapiede non è coerente con l'evento verificatosi per l'eccezionale massa di acqua derivante da una prolungata irrigazione delle fioriere. L'attore non ha più lamentato danni perché il predetto evento non si è più verificato”. Le risultanze della CTU che, come già precisato, si condividono pienamente perché logiche, coerenti e frutto di un attento ed approfondito studio degli atti, inducono ad escludere qualsivoglia responsabilità, anche solo concorrente, a carico dei soggetti chiamati in causa dai convenuti, i quali non hanno quindi assolto all'onere, su di essi gravante, di offrire la prova del caso fortuito, inteso anche alla stregua del fatto del terzo. 5. Relativamente al quantum, il CTU nel proprio elaborato ha stimato in €. 8.564,66 i danni subiti dall'immobile a seguito dell'evento per cui è causa, riportandoli nel computo metrico allegato alla perizia. Gli ulteriori importi derivano dalle fatture ritualmente depositate – tutte confermate dai testi di riferimento - e sono di seguito indicati: pagina 6 di 8 - €. 915,97 relativi alle fatture 337/12 e 283/12, confermate dal teste (ud. 10.10.18); Tes_2
- €. 363,00 relativi alla fattura 426/12 emessa dalla società I Bilanciai srl, confermata dal teste
(ud. 30.01.19) Tes_3
- €. 1.697,08 relativi alla fattura 12606/12 emessa dalla ditta Carni Più, confermata dal teste
(ud. 30.01.19) Tes_4
- €. 5.445,00 relativi alle fatture 6, 7 e 8/12, confermate dal teste (ud. 12.06.19) €. 278,30 Tes_5 relativi alla fattura 319/12 emessa dalla società Ecospano, confermata dal teste (ud. Tes_6
16.06.21). Alla luce dell'istruttoria espletata è quindi emerso un danno complessivo pari ad €. 17.264,01, anche superiore all'importo richiesto dall'attore. Alla luce delle considerazioni che precedono, i convenuti devono essere condannati a corrispondere in favore dell'attore la somma ( richiesta) di € 16.258,00 oltre agli interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo. 6. E' infondata e non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti e . CP_1 Controparte_2
A tal fine vengono in rilievo le risultanze delle indagini fonometriche espletate effettuate nel contraddittorio la notte del 28.03.22, nonché le conclusioni rassegnate dall'ing. Persona_2
- che per coerenza logico-scientifica del ragionamento e per il rigore seguito nell'espletamento delle operazioni peritali, sono fatte proprie da questo Giudicante - il quale ha stabilito che:
- le immissioni notturne dei macchinari a servizio delle celle frigo del Salumificio Lucerino del signor rispettano i limiti di cui al criterio pubblicistico;
Pt_1
- all'interno dell'abitazione dei signori viene rispettata la normale tollerabilità CP_9 per immissioni di rumore come definita dall'art. 844 c.c. Quanto alle immissioni odorifere, il tecnico - condividendo e facendo proprie le conclusioni rassegnate dal prof. Ing. nella perizia espletata nel procedimento penale Persona_3 celebrato a carico del per il reato di cui agli artt. 659 e 674 c.p.c. – ha evidenziato Pt_1 che le immissioni odorifere sono controllabili e contenute nei limiti della normale tollerabilità. 7. Le spese processuali seguono la soccombenza nel rapporto tra le parti principali e sono liquidate come indicato in dispositivo in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività espletata. Quanto ai terzi chiamati, alla regolamentazione delle spese deve procedersi in base al consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass. n. 31889/2019 e altre). Nel caso di specie, l'estensione del contraddittorio a soggetti diversi dalle parti originarie è avvenuta su iniziativa dei convenuti, rivelatasi del tutto infondata all'esito dell'attività espletata. Conseguentemente i convenuti devono essere condannati, in solido fra loro, alla refusione delle spese anche nei confronti dei terzi chiamati, liquidate come indicato in dispositivo e sempre in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014, tenuto conto del valore pagina 7 di 8 della controversia e dell'attività espletata. Le spese della CTU devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti in solido fra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) accoglie la domanda principale proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e e, per l'effetto, condanna i medesimi convenuti, in solido fra loro CP_1 Controparte_2 al pagamento, in favore dell'attore e per le causali di cui alla narrativa, della somma di € 16.258,00 oltre agli interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti;
3) condanna i convenuti, in solido far loro, al rimborso delle spese processuali in favore dell'attore che si liquidano in € 233,00 per esborsi ed € 5.077,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
4) condanna i convenuti, in solido fra loro, al rimborso delle spese processuali in favore dei terzi chiamati, che si liquidano, per ciascuno di essi, in € 5.077,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
5) pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido fra loro, tutte le spese di CTU. Foggia, 15 giugno 2025 Il Giudice
dott. Francesco Pellecchia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 803/2014 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. dell'avv. Parte_1 C.F._1
PALUMBO GIANLUCA ( ) presso il cui studio in Lucera alla Via Bovio C.F._2
n. 36 è elettivamente domiciliato
- ATTORE/CONVENUTO IN VIA RICONVENZIONALE - contro
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. PREZIUSO RAFFAELE VINCENZO presso C.F._4 il cui studio in Lucera alla via VIA SPAGNOLETTI ZEULI n. 9 sono elettivamente domiciliati
- CONVENUTI/ATTORI IN VIA RICONVENZIONALE I
(C.F. ), in persona dell'amministratore Controparte_3 P.IVA_1 pro tempore con il patrocinio dell'avv. Antonio Santacroce CP_4
( ) elettivamente domiciliato in Lucera alla via Fererico II n. 63 presso il C.F._5 difensore
- TERZO CHIAMATO -
, in persona del suo Sindaco pro tempore, (C.F. ), Controparte_5 P.IVA_2 rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Ignazio Lagrotta, elettivamente domiciliato in Lucera alla via Redipuglia n. 8 presso il difensore
- TERZO CHIAMATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_6 P.IVA_1 CP_4
( elettivamente domiciliato Trento alla VIA BRENNERO N. 139 presso C.F._6 il difensore
- TERZA CHIAMATA -
(P IVA ) ), con il Controparte_7 P.IVA_3 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Giuseppe Damato ( CF ) elettivamente domiciliato C.F._7 in Margherita di Savoi alla via Garibaldi n. 29 presso il difensore
- TERZA CHIAMATA -
pagina 1 di 8 - CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 15/1/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva: Parte_1
- che in data 21 giugno 2012, recatosi di buon mattino all'interno dei locali posti al piano interrato del ove aveva sede l'opificio denominato “Salumificio Controparte_3
Lucerino”, di cui era titolare, aveva verificato che dal soffitto erano in corso importanti fenomeni di stillicidio e percolamento provenienti dal giardino sovrastante, di proprietà dei coniugi – CP_1 CP_2
- che l'acqua si era accumulata sul pavimento ed aveva cagionato danni all'impianto ed alle apparecchiature elettroniche, raggiungendo inoltre le celle frigorifere e le vasche d'acciaio contenenti prodotti finiti e da lavorare;
- che sul posto erano prontamente intervenuti gli agenti del locale corpo di Polizia Municipale i quali, all'esito di una ricognizione dei luoghi, avevano accertato la presenza di danni all'interno della proprietà raccogliendo anche le dichiarazioni del signor Pt_1 CP_1
, proprietario dell'unità immobiliare sovrastante;
[...]
- che sui luoghi era intervenuto anche personale dell , nella persona del dott. CP_8 [...]
, il quale aveva ordinato la distruzione di 120 chili di carne suina lavorata e Tes_1 semilavorata presente all'interno dell'opificio e raggiunta dall'acqua;
- di aver inutilmente richiesto il risarcimento dei danni ai proprietari dell'unità immobiliare sovrastante. Su tali premesse conveniva in giudizio e per sentirli CP_1 Controparte_2 condannare al pagamento della somma di € 16.258,00 – ovvero di quella diversa ritenuta di giustizia – a titolo di risarcimento danni, con gli interessi ed il favore delle spese di lite. Con comparsa di risposta del 29/4/2014 si costituivano i convenuti, contestando la domanda sia sotto il profilo dell'an che del quantum e chiedendone il rigetto. Chiedevano di essere autorizzati alla chiamata in causa il a loro dire unico Controparte_3 responsabile nella causazione dell'evento e spiegavano, altresì, domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni provocati dalle immissioni rumorose prodotte dall'opificio di proprietà dell'attore. Il si costituiva con comparsa del 5/11/2014, eccependo il Controparte_3 proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa: a) della OM di assicurazioni , per essere tenuto indenne da quanto CP_6 eventualmente fosse condannato a pagare in favore degli attori;
b) del Controparte_5 indicato come responsabile in concorso con i convenuti dei i danni subiti CP_9 dall'attore. Con comparsa del 9/6/2015 si costituiva la in persona del legale CP_6 rappresentante pro tempore eccependo l'infondatezza di qualsivoglia pretesa avanzata nei propri confronti, nonché l'inoperatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza n. pagina 2 di 8 9126462. Il costituitosi ritualmente con comparsa del 19/5/2015, contestava la Controparte_5 domanda formulata nei suoi confronti e veniva autorizzato alla chiamata in causa dell'
già , OM con cui aveva attivato polizza per la r.c.g.. CP_10 CP_7
Quest'ultima si costituiva con comparsa del 7/12/2015 eccependo l'infondatezza della domanda attorea e, in ogni caso, l'inoperatività della polizza. Espletata l'attività istruttoria, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/1/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. La domanda principale è fondata e deve trovare accoglimento alla luce delle considerazioni che si vanno ad esporre.
3. I fatti allegati dall'attore a fondamento della pretesa si riferiscono a danni da infiltrazioni derivanti dal piano sovrastante di proprietà dei convenuti, sicché l'interpretazione sostanziale della domanda giudiziale conduce a ritenere la stessa fondata sulla responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. La norma anzidetta introduce una forma di responsabilità a carattere oggettivo, integrata dalla sussistenza di due distinti presupposti individuati: da un lato, nella necessità che il soggetto la cui responsabilità si vuole affermare disponga di un effettivo potere fisico sulla cosa e, dall'altro, nella circostanza, che la cosa abbia svolto un ruolo attivo nella causazione del danno. Il rapporto di custodia, in forza del quale il custode è ritenuto responsabile per ciò solo, in termini sostanzialmente oggettivi, del danno causato dalla cosa, si sostanzia in una mera situazione di appartenenza della res ad un determinato soggetto in via esclusiva. Si è così precisato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. può ritenersi configurabile non soltanto nei casi di cosa pericolosa per intrinseca dinamicità, ma anche in relazione a cose inerti, prive di pericolo e non aventi alcuna dinamicità (danni da infiltrazioni d'acqua provenienti da un immobile in cui è insorto un agente dannoso, come nella fattispecie che ci occupa). Nel caso di responsabilità extra-contrattuale azionata ai sensi dell'art. 2051 c.c. il riparto dell'onere probatorio è indubbiamente agevolato per chi agisce in giudizio chiedendo il risarcimento del danno. Infatti, è sufficiente all'attore provare che il danno lamentato derivi dalla cosa da altri custodita, senza necessità di provare altresì la condotta commissiva od omissiva del custode produttrice del danno, salvo in capo quest'ultimo l'onere della prova del caso fortuito (v. Cass. n. 8229/2010; Cass. n. 4476/2011). Il Tribunale condivide l'orientamento della Suprema Corte, che ritiene che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. abbia carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, prescindendo dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire. Funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione. Pertanto, sull'attore, che agisce per il risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c., grava l'onere di provare il danno, l'esistenza di una relazione causale/eziologia tra la cosa in custodia e pagina 3 di 8 l'evento dannoso lamentato ed il potere fisico effettivo sulla cosa in custodia da parte del custode. Tale tipo di responsabilità è esclusa dalla norma solamente dal caso fortuito la cui prova grava, invece, sulla parte convenuta fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno ed estraneo alla sfera di custodia, recante i caratteri dell'imprevedibilità, dell'eccezionalità e dell'inevitabilità (v. Cass. 2006 n. 2284; Cass. 28811/2008; Cass. 8229/2010) che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato idoneo ad interrompere il nesso eziologico intercorrente fra la cosa e l'evento lesivo (Cass. n. 15383/06; Cass. 4279/2008). Quando il comportamento del soggetto che interagisce con la cosa è apprezzabile come incauto, occorre allora stabilire se il danno è stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi è stato concorso causale tra i due fattori, compiendo una valutazione sul piano del nesso eziologico che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela e quando la conclusione è nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto, da parte dello stesso danneggiato, va escluso che il danno è stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento ritenuto integrato il caso fortuito. Nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, il quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.: il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, con la conseguenza che, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode. L'imprudenza del danneggiato, che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione, integra, quindi, un caso fortuito (v. Cass. 21-6-2016, n. 12744; Cass. 19-2-2008 n. 4279). Invero, è giurisprudenza consolidata della Suprema Corte che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato, talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto, se il contatto con la cosa provoca un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, in tal caso difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno. La S.C., ha poi ulteriormente chiarito che (cfr. Cass. civ., 1-2-2018, n. 2482; Cass. civ., sez. un. 30-6-2022, n. 20943), quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita così come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento con i doveri di precauzione e cautela;
dunque, ove la condotta pagina 4 di 8 del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito, in questo senso, una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la "res", anche se la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale da verificare dunque secondo uno "standard" oggettivo;
in altri termini, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. (Cass. civi., ordinanza n. 21675 del 20-7-2023). 4. Passando al merito della presente vicenda, il pregiudizio lamentato dall'attore risulta ampiamente provato sia dalla documentazione prodotta che dall'espletata istruttoria. Vengono innanzitutto in rilievo il verbale di intervento della Polizia Municipale di Lucera, in cui si dava atto della presenza di consistenti infiltrazioni sotto le volte dei locali dei vani adibiti a deposito e laboratorio, siti sul lato sinistro di via Campanile e ubicati al di sotto del giardino di proprietà ; nonché le dichiarazioni da costui rilasciate agli agenti medesimi, CP_1 con specifico riferimento all'allagamento del locale del Pt_1
Ancora, nel corso dell'interrogatorio formale cui si è sottoposto in data 08.03.17), il convenuto ha confermato la circostanza relativa alla fuoriuscita dell'acqua dall'impianto di CP_1 irrigazione del proprio giardino e dell'altrettanto copioso percolamento nei sottostanti locali di proprietà dell'attore. Il primo, in qualità di agente di Polizia Municipale intervenuto sui luoghi ed escusso all'udienza del 21.02.18, ha confermava la fuoriuscita acqua dalle fioriere nel giardino di proprietà Parte_2
Il secondo, quale dipendente dell ed escusso all'udienza del 21.02.18, ha riferito CP_8
a di aver personalmente constatato il percolamento dell'acqua dal soffitto dell'opificio del che risultava completamente allagato, precisando che l'acqua aveva raggiunto Pt_1 una vasca ove era stata posta a salare della carne suina che era stata sequestrata ed affidata al per la distruzione. Pt_1
Rilevano, infine, gli accertamenti eseguiti dall'ing. , il quale nel proprio elaborato ha Per_1 riferito che “persistono delle aree del locale del significativamente provate, con Pt_1 tracce inconfutabili del passaggio di acqua attraverso il solaio di copertura dell'immobile”. 5. Quanto l'esistenza di una relazione causale/eziologia tra la cosa in custodia e l'evento dannoso lamentato dall'attore, viene in rilievo la CTU espletata a mezzo dell'ing. , le Per_1 cui conclusioni, per coerenza logico-scientifica del ragionamento e per il rigore seguito nell'espletamento delle operazioni peritali, sono fatte proprie da questo Giudicante. L'ausiliare del Tribunale, al cui elaborato si fa integrale riferimento per tutti gli elementi di dettaglio, ha evidenziato che, all'esito dei sopralluoghi effettuati, “persistono delle aree del locale del significativamente provate, con tracce inconfutabili del passaggio di acqua attraverso il Pt_1 solaio di copertura dell'immobile”, evidenziando le seguenti circostanze di assoluto rilievo:
- “considerando che l'immobile oggetto di studio presenta due affacci, in particolare un affaccio lungo via Campanile e un affaccio lungo la parallela via Lombardi, tali ammaloramenti risultano essere localizzati esclusivamente sull'affaccio di via Campanile, ovvero nella parte dove sono presenti le fioriere insistenti sul solaio di copertura e dove il locale si trova
contro
-terra, con affaccio diretto lungo la strada”; pagina 5 di 8 - il solaio di copertura dell'immobile oggetto di controversia, quest'ultimo risulta essere adibito a spazio esterno di pertinenza dei sig. , ove risultano installate delle Parte_3 fioriere nelle parti laterali;
- la pavimentazione è risultata essere dotata di una leggera pendenza, che in teoria consentirebbe l'allontanamento delle acque dalla stessa superficie;
invece per quanto riguarda l'ubicazione delle fioriere, essendo poste sulla parte laterale e confinate, dato che sono state realizzate con una struttura in cemento-armato (come si rileva dall'analisi delle pareti verticali), nel caso di innaffiamento, l'acqua non avrebbe la possibilità di essere allontanata se non tramite un aggottamento della stessa, a mezzo di elettropompa, oppure naturalmente stramazzando dalle suddette pareti per riempimento delle fioriere;
- il piccolo foro posto al centro della fioriera appare nettamente insufficiente a garantire il deflusso delle acque in quanto tali aperture vengono nel tempo occluse dalle radici della vegetazione e non garantiscono il deflusso di acqua in notevole quantità come nel caso in esame;
- a prescindere dalla portata del sistema di innaffiamento delle fioriere, considerando la tempistica di azionamento, il volume d'acqua accumulato risulta essere ingente e, di conseguenza, la coibentazione non ha tenuto e l'acqua è percolata attraverso il solaio di copertura;
- una volta incanalatasi attraverso il solaio, il flusso d'acqua ha seguito le “vie” preferenziali, pertanto si è infiltrata laddove ci fossero dei vuoti o minore resistenza al deflusso, in particolare lungo i travetti del solaio. Continuando l'immissione di portata, una parte di quest'acqua è passata oltre le pareti delle fioriere stesse, ma tramite il canale di scolo ivi presente veniva di conseguenza allontanata, al contempo l'altra parte continuava a percolare attraverso il solaio, al punto tale da gocciolare e creare un vero e proprio accumulo di acqua sul solaio di calpestio del locale sottostante, ovvero dell'immobile di proprietà dell'attore. Sulla scorta di tali rilievi, il CTU ha concluso nei seguenti termini:
”Pertanto, a valle delle analisi effettuate sui luoghi e della documentazione resa disponibile, si è giunti alla conclusione che vengano riconosciuti i danni richiesti dalla parte ricorrente, ovvero dal sig.
in quanto l'incuria della gestione dello spazio adibito a terrazzo/veranda scoperta dei Pt_1 proprietari dell'immobile sovrastante, ovvero dei sig. , ha comportato danni al locale Parte_3 sottostante, nonché alla merce e alle attrezzature così come lamentato dalla parte ricorrente. “ Infine, rispondendo alle osservazioni del tecnico di parte della il Controparte_11
CTU ha precisato che “La considerazione di voler associare i fenomeni di infiltrazione con le lavorazioni sul marciapiede non è coerente con l'evento verificatosi per l'eccezionale massa di acqua derivante da una prolungata irrigazione delle fioriere. L'attore non ha più lamentato danni perché il predetto evento non si è più verificato”. Le risultanze della CTU che, come già precisato, si condividono pienamente perché logiche, coerenti e frutto di un attento ed approfondito studio degli atti, inducono ad escludere qualsivoglia responsabilità, anche solo concorrente, a carico dei soggetti chiamati in causa dai convenuti, i quali non hanno quindi assolto all'onere, su di essi gravante, di offrire la prova del caso fortuito, inteso anche alla stregua del fatto del terzo. 5. Relativamente al quantum, il CTU nel proprio elaborato ha stimato in €. 8.564,66 i danni subiti dall'immobile a seguito dell'evento per cui è causa, riportandoli nel computo metrico allegato alla perizia. Gli ulteriori importi derivano dalle fatture ritualmente depositate – tutte confermate dai testi di riferimento - e sono di seguito indicati: pagina 6 di 8 - €. 915,97 relativi alle fatture 337/12 e 283/12, confermate dal teste (ud. 10.10.18); Tes_2
- €. 363,00 relativi alla fattura 426/12 emessa dalla società I Bilanciai srl, confermata dal teste
(ud. 30.01.19) Tes_3
- €. 1.697,08 relativi alla fattura 12606/12 emessa dalla ditta Carni Più, confermata dal teste
(ud. 30.01.19) Tes_4
- €. 5.445,00 relativi alle fatture 6, 7 e 8/12, confermate dal teste (ud. 12.06.19) €. 278,30 Tes_5 relativi alla fattura 319/12 emessa dalla società Ecospano, confermata dal teste (ud. Tes_6
16.06.21). Alla luce dell'istruttoria espletata è quindi emerso un danno complessivo pari ad €. 17.264,01, anche superiore all'importo richiesto dall'attore. Alla luce delle considerazioni che precedono, i convenuti devono essere condannati a corrispondere in favore dell'attore la somma ( richiesta) di € 16.258,00 oltre agli interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo. 6. E' infondata e non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti e . CP_1 Controparte_2
A tal fine vengono in rilievo le risultanze delle indagini fonometriche espletate effettuate nel contraddittorio la notte del 28.03.22, nonché le conclusioni rassegnate dall'ing. Persona_2
- che per coerenza logico-scientifica del ragionamento e per il rigore seguito nell'espletamento delle operazioni peritali, sono fatte proprie da questo Giudicante - il quale ha stabilito che:
- le immissioni notturne dei macchinari a servizio delle celle frigo del Salumificio Lucerino del signor rispettano i limiti di cui al criterio pubblicistico;
Pt_1
- all'interno dell'abitazione dei signori viene rispettata la normale tollerabilità CP_9 per immissioni di rumore come definita dall'art. 844 c.c. Quanto alle immissioni odorifere, il tecnico - condividendo e facendo proprie le conclusioni rassegnate dal prof. Ing. nella perizia espletata nel procedimento penale Persona_3 celebrato a carico del per il reato di cui agli artt. 659 e 674 c.p.c. – ha evidenziato Pt_1 che le immissioni odorifere sono controllabili e contenute nei limiti della normale tollerabilità. 7. Le spese processuali seguono la soccombenza nel rapporto tra le parti principali e sono liquidate come indicato in dispositivo in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività espletata. Quanto ai terzi chiamati, alla regolamentazione delle spese deve procedersi in base al consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass. n. 31889/2019 e altre). Nel caso di specie, l'estensione del contraddittorio a soggetti diversi dalle parti originarie è avvenuta su iniziativa dei convenuti, rivelatasi del tutto infondata all'esito dell'attività espletata. Conseguentemente i convenuti devono essere condannati, in solido fra loro, alla refusione delle spese anche nei confronti dei terzi chiamati, liquidate come indicato in dispositivo e sempre in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014, tenuto conto del valore pagina 7 di 8 della controversia e dell'attività espletata. Le spese della CTU devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti in solido fra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) accoglie la domanda principale proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e e, per l'effetto, condanna i medesimi convenuti, in solido fra loro CP_1 Controparte_2 al pagamento, in favore dell'attore e per le causali di cui alla narrativa, della somma di € 16.258,00 oltre agli interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti;
3) condanna i convenuti, in solido far loro, al rimborso delle spese processuali in favore dell'attore che si liquidano in € 233,00 per esborsi ed € 5.077,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
4) condanna i convenuti, in solido fra loro, al rimborso delle spese processuali in favore dei terzi chiamati, che si liquidano, per ciascuno di essi, in € 5.077,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
5) pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido fra loro, tutte le spese di CTU. Foggia, 15 giugno 2025 Il Giudice
dott. Francesco Pellecchia
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