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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 14/07/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3105/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3105/22 R.G. promossa da:
, C.F. , , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
, C.F. , tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente
[...] C.F._4 procedimento, in Sassari, via Cavour n. 65, presso lo studio dell'Avv. Liliana Pintus, (C.F.
), che li rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Giulia C.F._5
Anna Manca (C.F. ), come da procura speciale in calce all'atto di citazione in C.F._6
appello,
ATTORI APPELLANTI contro
.F. , rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce alla CP_1 C.F._7 comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Maria Cristina Benenati (C.F. ) C.F._8
con studio in Porto Torres al Corso Vittorio Emanuele 11 presso il quale ha eletto speciale domicilio ai fini del presente procedimento,
CONVENUTO APPELLATO
OGGETTO: art. 2052 c.c. risarcimento danni
Conclusioni: per parte attrice appellante: “A) Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, concedere la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata n. 125/2022 emessa dal Giudice di Pace di Sassari il 15.3.2022 B) In totale riforma della sentenza n. 125/2022 pronunciata dal Giudice di
Pace di Sassari il 15.03.2022 nella causa iscritta al RGN 1069/2020, pubblicata in pari data, non notificata, rigettare la domanda proposta da e, per l'effetto, mandare assolti i convenuti CP_1 dalla richiesta di risarcimento del danno da questi formulata. Con vittoria di spese e competenze del pagina 1 di 6 doppio grado di giudizio”. Per parte convenuta appellata: “domanda che l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia così provvedere: - rigettare l'istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata;
- respingere siccome inammissibile, improcedibile o comunque infondato l'appello proposto da (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , , confermando C.F._9 Parte_3 C.F._3 Parte_4 la sentenza di primo grado impugnata in ogni sua parte;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att.cpc prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello della comparsa di risposta, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
, , e hanno proposto impugnazione Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Sassari di Sassari n. 125/2022, pronunciata il 15.03.2022 nella causa iscritta all'R.G.N. 1069/2020, pubblicata in pari data, non notificata, con cui il Giudice di prima cura, accertata l'esclusiva responsabilità ex art. 2052 c.c. degli odierni appellanti nella causazione del danno patito dall'attore , aveva condannato in solido tra loro i fratelli CP_1 Pt_3
, , e al risarcimento dei danni patrimoniali
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_4
Cont patiti e patendi dal nella misura ritenuta equa in base ai parametri di riferimento in euro 4.300,00, oltre alle spese documentate sostenute per lo smaltimento delle carcasse, oltre alle spese di lite.
Hanno dedotto che il Giudice di Pace aveva errato nell'accogliere la ricostruzione dei fatti come prospettata dall'attore, peraltro inattendibile e contradditoria, essendo emerso dall'istruttoria svolta che i cani che avrebbero aggredito il gregge del convenuto non erano di proprietà dell'attore ma pagina 2 di 6 verosimilmente cani randagi e che, comunque, era impossibile che i predetti cani si fossero allontanati dalla recinzione.
Hanno concluso come in epigrafe.
Si è costituito l'appellato sostenendo la correttezza della sentenza impugnata, essendo la pronuncia fondata sui riscontri probatori emersi nel corso dell'istruttoria, e chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata istruita mediante la sola produzione di referente documentale ed acquisizione del fascicolo di primo grado, e, all'esito, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 16 gennaio 2025 ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****
L'appello è fondato e deve essere accolto per i motivi in appresso illustrati.
Ritiene il Giudice adito che il Giudice di Pace non abbia valutato correttamente gli esiti dell'istruttoria, con una motivazione carente e contradditoria sotto plurimi aspetti.
, premesso di essere titolare dell'allevamento ovino identificato con il codice aziendale CP_1
IT058SS110, ubicato in Porto Torres, località Farrainaggiu, aveva difatti dedotto che sul terreno limitrofo di proprietà erano presenti fin dalla data del 05.02.19 tre cani di tipo pastore tedesco Pt_1
di proprietà del loro de cuius, e che in data 5 febbraio 2029 i predetti cani avevano superato il confine del terreno ed avevano aggredito il bestiame di sua proprietà, cagionando il decesso complessivamente di n. 33 ovini, tra adulti e agnelli, di cui 19 deceduti nell'immediatezza e 14 deceduti tra il 07.02 ed il
18.02 a seguito delle ferite riportate, e lesionandone irrimediabilmente ulteriori 10.
Si erano costituiti i fratelli deducendo: che il terreno di loro proprietà (in virtù di successione Pt_1
ereditaria del loro padre) non confinava con quello nel quale il aveva il proprio allevamento CP_1
ma che i due terreni distavano tra loro oltre 1,5 Km, che il loro terreno era recintato lungo tutto il perimetro con una rete metallica di altezza superiore ai due metri, in perfette condizioni di manutenzione, che i cani ricevuti in eredità dal padre erano due (un meticcio dal mantello fulvo e un pastore tedesco dal mantello nero), che in data 04.02.19 il figlio dell'attore aveva contattato con urgenza riferendo che alcuni capi di bestiame del padre erano stati attaccati da un Parte_3
branco di cani randagi, che il aveva constatato che le carcasse dei capi di bestiame aggrediti Pt_1
erano solo 7 ed in avanzato stato di decomposizione e che rientrando nella propria campagna aveva verificato che i suoi cani erano all'interno della recinzione, puliti e senza tracce di sangue.
Avevano quindi chiesto il rigetto della domanda risarcitoria spiegata nei loro confronti.
pagina 3 di 6 Come è noto l'art. 2052 cc sancisce che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
La fattispecie che ci occupa, trattandosi di danno provocato da animali, è caratterizzata dal fatto che i soggetti indicati dalla norma rispondono per il solo nesso di causalità fra l'azione dell'animale e l'evento del quale è chiamato a rispondere il proprietario dell'animale stesso, oppure il soggetto che l'abbia utilizzato (Cass. 1210/2006 ).
La responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale, di cui all'art. 2052 c.c., si fonda non su un comportamento o un'attività - commissiva od omissiva - ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale - a carico del convenuto - può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità.
Ciò premesso non può ritenersi provato che i cani che avrebbero aggredito il bestiame di proprietà del
Cont iano stati effettivamente i cani di proprietà degli appellanti.
Cont Si osserva, in prima battuta, che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il ha lamentato che in data 5 febbraio 2019 tre cani di tipo pastore tedesco avrebbero aggredito il bestiame di sua proprietà cagionandogli i danni di cui ha chiesto il risarcimento.
Solo a seguito del deposito della comparsa di costituzione e risposta ha modificato la ricostruzione degli eventi rappresentando a verbale di prima udienza che, effettivamente, già in data 4 febbraio 2019 il bestiame aveva subito una prima aggressione, sempre da parte dei cani di proprietà dei Pt_1 reiterata poi in data 5 febbraio, all'esito della quale si sarebbe determinato, stante il decesso di numerosi capi, ad avanzare la relativa richiesta risarcitoria.
Cont I capi di prova dedotti dal anno pertanto avuto ad oggetto solo l'aggressione del 5 febbraio.
Orbene, i testi escussi, sulla scorta delle cui deposizioni il giudice di prima cura ha accolto la domanda risarcitoria ( figlio dell'attore, e , che avrebbe Tes_1 Testimone_2 Tes_3
Cont assistito al sinistro in quanto impegnati nell'aratura del terreno del hanno riferito solo in relazione all'aggressione del 5 febbraio o, meglio, hanno riferito di due distinte aggressioni, una avvenuta la mattina ed una nel primo pomeriggio dello stesso giorno, precisando esclusivamente il teste
[...]
che in realtà si trattava di un pastore tedesco e di due simil meticci simil pastore tedesco, sul Tes_3
cui colore nulla ha riferito.
Hanno poi confermato che recatisi nell'immediatezza sul terreno di proprietà avevano notato Pt_1
l'assenza dei cani e che (convenuto nel giudizio di primo grado e odierno appellante) Parte_3
pagina 4 di 6 avrebbe riferito al figlio dell'appellato, alla presenza di e che i cani CP_1 Controparte_2
avevano fatto rientro nel terreno in serata.
Orbene, deve ritenersi che la prova espletata non consente di ritenere che i cani che avrebbero
Cont aggredito il bestiame del siano effettivamente quelli di proprietà dei atteso da un lato, che Pt_1
i testi hanno parlato di tre animali, laddove i possiedono solo due cani, e, dall'altro, che Pt_1
nessuno dei testi ha dichiarato di aver riconosciuto i cani di proprietà degli appellanti come quelli che hanno realizzato l'aggressione.
La circostanza che questi ultimi non fossero presenti sul terreno dei nell'immediatezza del fatto Pt_1
non può di per sé sola condurre ad una opposta valutazione, non potendosi desumere dalla sola assenza
Cont dei cani nel recinto che gli stessi abbiano aggredito il bestiame del
Si osserva inoltre che la circostanza che i predetti cani avrebbero fatto rientro nel terreno solo a tarda serata sarebbe stata riferita dall'appellante e, pertanto, trattandosi di testimonianza de Parte_3
relato actoris la stessa ha rilevanza sostanzialmente nulla.
Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui: “in tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (Cass. Civ. sent. n. 4530/25, ed in senso conforme cfr. sent. n. 569/15).
Del pari inidonea a fondare la prova richiesta è la dichiarazione resa dal teste secondo cui Tes_3
avrebbe dichiarato di assumersi la responsabilità del sinistro. Parte_3
La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non ha difatti valore di prova legale, come la confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, e può, quindi, essere liberamente apprezzata dal giudice, a cui compete, con valutazione non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata, stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio (cfr. Cass. Civ. sent. n. 11898/20 e n. 20879/24).
Si deve infine aggiungere che pacifico tra le parti che vi siano state due aggressioni, una in data 4
Cont febbraio ed una in data 5 febbraio, nessuna prova è stata fornita dal sulla dinamica della prima pagina 5 di 6 aggressione, il che porta a ritenere che neppure in relazione a tale evento si possa dire raggiunta la prova che sia stata posta in essere dai cani di proprietà dei Pt_1
Non solo, i testi di parte convenuta hanno riferito:
- che proprio nel pomeriggio del 04.02.19 i cani di proprietà dei erano all'interno della Pt_1
recinzione e apparivano puliti e in buone condizioni, senza alcuna traccia (ad es. di sangue) che potesse far pensare ad una aggressione di bestiame;
- che nella stessa giornata e si sono recati presso la campagna di Parte_3 Persona_1
e vi hanno trovato 7 capi di bestiame senza vita in avanzato stato di decomposizione. CP_1
Non essendo stato provato il nesso causale tra gli animali di proprietà degli appellanti ed evento dannoso (aggressione e morte del bestiame) deve riformarsi la sentenza impugnata e rigettarsi la domanda risarcitoria spiegata da . CP_1
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in € 1.700,00 oltre accessori di legge per il giudizio di primo grado ed in € 1.700,00 oltre accessori per il presente giudizio (scaglione di valore sino ad € 5.201,00 e valori medi per la fase studio, introduttiva e decisionale, uniche svolte).
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) in accoglimento dell'interposto appello ed a totale riforma della sentenza impugnata n. 125/22 pronunciata dal Giudice di Pace di Sassari il 15.03.22, rigetta la domanda proposta da
[...]
; CP_1
2) Condanna a pagare in favore dei convenuti le spese di lite che liquida in complessivi CP_1
Euro 1.700,00 oltre accessori di legge per il giudizio di primo grado ed in € 1.700,00 oltre accessori per il presente giudizio oltre spese vive e accessori come per legge.
Sassari, 14 luglio 2025. il Giudice dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3105/22 R.G. promossa da:
, C.F. , , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
, C.F. , tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente
[...] C.F._4 procedimento, in Sassari, via Cavour n. 65, presso lo studio dell'Avv. Liliana Pintus, (C.F.
), che li rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Giulia C.F._5
Anna Manca (C.F. ), come da procura speciale in calce all'atto di citazione in C.F._6
appello,
ATTORI APPELLANTI contro
.F. , rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce alla CP_1 C.F._7 comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Maria Cristina Benenati (C.F. ) C.F._8
con studio in Porto Torres al Corso Vittorio Emanuele 11 presso il quale ha eletto speciale domicilio ai fini del presente procedimento,
CONVENUTO APPELLATO
OGGETTO: art. 2052 c.c. risarcimento danni
Conclusioni: per parte attrice appellante: “A) Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, concedere la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata n. 125/2022 emessa dal Giudice di Pace di Sassari il 15.3.2022 B) In totale riforma della sentenza n. 125/2022 pronunciata dal Giudice di
Pace di Sassari il 15.03.2022 nella causa iscritta al RGN 1069/2020, pubblicata in pari data, non notificata, rigettare la domanda proposta da e, per l'effetto, mandare assolti i convenuti CP_1 dalla richiesta di risarcimento del danno da questi formulata. Con vittoria di spese e competenze del pagina 1 di 6 doppio grado di giudizio”. Per parte convenuta appellata: “domanda che l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia così provvedere: - rigettare l'istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata;
- respingere siccome inammissibile, improcedibile o comunque infondato l'appello proposto da (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , , confermando C.F._9 Parte_3 C.F._3 Parte_4 la sentenza di primo grado impugnata in ogni sua parte;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att.cpc prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello della comparsa di risposta, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
, , e hanno proposto impugnazione Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Sassari di Sassari n. 125/2022, pronunciata il 15.03.2022 nella causa iscritta all'R.G.N. 1069/2020, pubblicata in pari data, non notificata, con cui il Giudice di prima cura, accertata l'esclusiva responsabilità ex art. 2052 c.c. degli odierni appellanti nella causazione del danno patito dall'attore , aveva condannato in solido tra loro i fratelli CP_1 Pt_3
, , e al risarcimento dei danni patrimoniali
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_4
Cont patiti e patendi dal nella misura ritenuta equa in base ai parametri di riferimento in euro 4.300,00, oltre alle spese documentate sostenute per lo smaltimento delle carcasse, oltre alle spese di lite.
Hanno dedotto che il Giudice di Pace aveva errato nell'accogliere la ricostruzione dei fatti come prospettata dall'attore, peraltro inattendibile e contradditoria, essendo emerso dall'istruttoria svolta che i cani che avrebbero aggredito il gregge del convenuto non erano di proprietà dell'attore ma pagina 2 di 6 verosimilmente cani randagi e che, comunque, era impossibile che i predetti cani si fossero allontanati dalla recinzione.
Hanno concluso come in epigrafe.
Si è costituito l'appellato sostenendo la correttezza della sentenza impugnata, essendo la pronuncia fondata sui riscontri probatori emersi nel corso dell'istruttoria, e chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata istruita mediante la sola produzione di referente documentale ed acquisizione del fascicolo di primo grado, e, all'esito, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 16 gennaio 2025 ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****
L'appello è fondato e deve essere accolto per i motivi in appresso illustrati.
Ritiene il Giudice adito che il Giudice di Pace non abbia valutato correttamente gli esiti dell'istruttoria, con una motivazione carente e contradditoria sotto plurimi aspetti.
, premesso di essere titolare dell'allevamento ovino identificato con il codice aziendale CP_1
IT058SS110, ubicato in Porto Torres, località Farrainaggiu, aveva difatti dedotto che sul terreno limitrofo di proprietà erano presenti fin dalla data del 05.02.19 tre cani di tipo pastore tedesco Pt_1
di proprietà del loro de cuius, e che in data 5 febbraio 2029 i predetti cani avevano superato il confine del terreno ed avevano aggredito il bestiame di sua proprietà, cagionando il decesso complessivamente di n. 33 ovini, tra adulti e agnelli, di cui 19 deceduti nell'immediatezza e 14 deceduti tra il 07.02 ed il
18.02 a seguito delle ferite riportate, e lesionandone irrimediabilmente ulteriori 10.
Si erano costituiti i fratelli deducendo: che il terreno di loro proprietà (in virtù di successione Pt_1
ereditaria del loro padre) non confinava con quello nel quale il aveva il proprio allevamento CP_1
ma che i due terreni distavano tra loro oltre 1,5 Km, che il loro terreno era recintato lungo tutto il perimetro con una rete metallica di altezza superiore ai due metri, in perfette condizioni di manutenzione, che i cani ricevuti in eredità dal padre erano due (un meticcio dal mantello fulvo e un pastore tedesco dal mantello nero), che in data 04.02.19 il figlio dell'attore aveva contattato con urgenza riferendo che alcuni capi di bestiame del padre erano stati attaccati da un Parte_3
branco di cani randagi, che il aveva constatato che le carcasse dei capi di bestiame aggrediti Pt_1
erano solo 7 ed in avanzato stato di decomposizione e che rientrando nella propria campagna aveva verificato che i suoi cani erano all'interno della recinzione, puliti e senza tracce di sangue.
Avevano quindi chiesto il rigetto della domanda risarcitoria spiegata nei loro confronti.
pagina 3 di 6 Come è noto l'art. 2052 cc sancisce che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
La fattispecie che ci occupa, trattandosi di danno provocato da animali, è caratterizzata dal fatto che i soggetti indicati dalla norma rispondono per il solo nesso di causalità fra l'azione dell'animale e l'evento del quale è chiamato a rispondere il proprietario dell'animale stesso, oppure il soggetto che l'abbia utilizzato (Cass. 1210/2006 ).
La responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale, di cui all'art. 2052 c.c., si fonda non su un comportamento o un'attività - commissiva od omissiva - ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale - a carico del convenuto - può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità.
Ciò premesso non può ritenersi provato che i cani che avrebbero aggredito il bestiame di proprietà del
Cont iano stati effettivamente i cani di proprietà degli appellanti.
Cont Si osserva, in prima battuta, che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il ha lamentato che in data 5 febbraio 2019 tre cani di tipo pastore tedesco avrebbero aggredito il bestiame di sua proprietà cagionandogli i danni di cui ha chiesto il risarcimento.
Solo a seguito del deposito della comparsa di costituzione e risposta ha modificato la ricostruzione degli eventi rappresentando a verbale di prima udienza che, effettivamente, già in data 4 febbraio 2019 il bestiame aveva subito una prima aggressione, sempre da parte dei cani di proprietà dei Pt_1 reiterata poi in data 5 febbraio, all'esito della quale si sarebbe determinato, stante il decesso di numerosi capi, ad avanzare la relativa richiesta risarcitoria.
Cont I capi di prova dedotti dal anno pertanto avuto ad oggetto solo l'aggressione del 5 febbraio.
Orbene, i testi escussi, sulla scorta delle cui deposizioni il giudice di prima cura ha accolto la domanda risarcitoria ( figlio dell'attore, e , che avrebbe Tes_1 Testimone_2 Tes_3
Cont assistito al sinistro in quanto impegnati nell'aratura del terreno del hanno riferito solo in relazione all'aggressione del 5 febbraio o, meglio, hanno riferito di due distinte aggressioni, una avvenuta la mattina ed una nel primo pomeriggio dello stesso giorno, precisando esclusivamente il teste
[...]
che in realtà si trattava di un pastore tedesco e di due simil meticci simil pastore tedesco, sul Tes_3
cui colore nulla ha riferito.
Hanno poi confermato che recatisi nell'immediatezza sul terreno di proprietà avevano notato Pt_1
l'assenza dei cani e che (convenuto nel giudizio di primo grado e odierno appellante) Parte_3
pagina 4 di 6 avrebbe riferito al figlio dell'appellato, alla presenza di e che i cani CP_1 Controparte_2
avevano fatto rientro nel terreno in serata.
Orbene, deve ritenersi che la prova espletata non consente di ritenere che i cani che avrebbero
Cont aggredito il bestiame del siano effettivamente quelli di proprietà dei atteso da un lato, che Pt_1
i testi hanno parlato di tre animali, laddove i possiedono solo due cani, e, dall'altro, che Pt_1
nessuno dei testi ha dichiarato di aver riconosciuto i cani di proprietà degli appellanti come quelli che hanno realizzato l'aggressione.
La circostanza che questi ultimi non fossero presenti sul terreno dei nell'immediatezza del fatto Pt_1
non può di per sé sola condurre ad una opposta valutazione, non potendosi desumere dalla sola assenza
Cont dei cani nel recinto che gli stessi abbiano aggredito il bestiame del
Si osserva inoltre che la circostanza che i predetti cani avrebbero fatto rientro nel terreno solo a tarda serata sarebbe stata riferita dall'appellante e, pertanto, trattandosi di testimonianza de Parte_3
relato actoris la stessa ha rilevanza sostanzialmente nulla.
Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui: “in tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (Cass. Civ. sent. n. 4530/25, ed in senso conforme cfr. sent. n. 569/15).
Del pari inidonea a fondare la prova richiesta è la dichiarazione resa dal teste secondo cui Tes_3
avrebbe dichiarato di assumersi la responsabilità del sinistro. Parte_3
La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non ha difatti valore di prova legale, come la confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, e può, quindi, essere liberamente apprezzata dal giudice, a cui compete, con valutazione non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata, stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio (cfr. Cass. Civ. sent. n. 11898/20 e n. 20879/24).
Si deve infine aggiungere che pacifico tra le parti che vi siano state due aggressioni, una in data 4
Cont febbraio ed una in data 5 febbraio, nessuna prova è stata fornita dal sulla dinamica della prima pagina 5 di 6 aggressione, il che porta a ritenere che neppure in relazione a tale evento si possa dire raggiunta la prova che sia stata posta in essere dai cani di proprietà dei Pt_1
Non solo, i testi di parte convenuta hanno riferito:
- che proprio nel pomeriggio del 04.02.19 i cani di proprietà dei erano all'interno della Pt_1
recinzione e apparivano puliti e in buone condizioni, senza alcuna traccia (ad es. di sangue) che potesse far pensare ad una aggressione di bestiame;
- che nella stessa giornata e si sono recati presso la campagna di Parte_3 Persona_1
e vi hanno trovato 7 capi di bestiame senza vita in avanzato stato di decomposizione. CP_1
Non essendo stato provato il nesso causale tra gli animali di proprietà degli appellanti ed evento dannoso (aggressione e morte del bestiame) deve riformarsi la sentenza impugnata e rigettarsi la domanda risarcitoria spiegata da . CP_1
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in € 1.700,00 oltre accessori di legge per il giudizio di primo grado ed in € 1.700,00 oltre accessori per il presente giudizio (scaglione di valore sino ad € 5.201,00 e valori medi per la fase studio, introduttiva e decisionale, uniche svolte).
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) in accoglimento dell'interposto appello ed a totale riforma della sentenza impugnata n. 125/22 pronunciata dal Giudice di Pace di Sassari il 15.03.22, rigetta la domanda proposta da
[...]
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2) Condanna a pagare in favore dei convenuti le spese di lite che liquida in complessivi CP_1
Euro 1.700,00 oltre accessori di legge per il giudizio di primo grado ed in € 1.700,00 oltre accessori per il presente giudizio oltre spese vive e accessori come per legge.
Sassari, 14 luglio 2025. il Giudice dott.ssa Elisabetta Carta
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