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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/07/2025, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
N. RGVG 7942/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 11.6.2024, regolarmente notificato, rimessa al Collegio con provvedimento del
3.7.2025 tra
(c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CASTOLDI FRANCESCA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso,
e
c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. TENUTI Parte_2 C.F._2
NICOLETTA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
PARTI RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
OGGETTO: Divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
1 CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: come da note scritte depositate in data 19.6.2025, le cui condizioni si riportano:
1. accertato il decorso dei termini di cui all'art. 3 L. 898/1970 a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di omologa della separazione, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 1.08.2009 nel Comune di Verona dai signori
[...]
e trascritto nel registro Atti di Matrimonio del Comune di Pt_2 Parte_1
Verona dell'anno 2009 atto n. 28 parte 1 in regime di separazione dei beni.
2. Disporre l'obbligo a carico del signor dell'obbligo di corrispondere a titolo Parte_2 di assegno divorzile una tantum alla signora la somma complessiva di Parte_1 euro 5.000,00, con la seguente modalità: rinunciando alla restituzione del prestito di Euro
4.000,00 corrisposto in sede di separazione e provvedendo al pagamento dell'ulteriore somma di Euro 1.000,00 entro 3 giorni dalla pronuncia della sentenza di divorzio.
3. Confermare per il resto il provvedimento della separazione.
4. Ciascuna parte sostiene le spese e le competenze del procedimento di scioglimento del matrimonio del proprio legale.
5. I coniugi concordemente dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “visto, nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona con ricorso ex art. 473 bis n. 51 cpc depositato in data 11.6.2024 di dichiarare la separazione e successivamente lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza depositata in data n. 2202/2024 pubblicata in data 8.10.2024 è stata dichiarata la separazione tra le parti e la sentenza è passata in giudicato, sono inoltre decorsi i termini di legge tra il deposito delle note scritte per la separazione e il deposito delle note scritte per il divorzio. Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett. b) L.898/70
e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le parti, con note scritte depositate in data 19.6.2025 chiedevano la dichiarazione dello scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
2 Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
Ritenuta equa la corresponsione dell'assegno divorzile c.d. una tantum ossia in unica soluzione alla luce dei parametri di cui all'art 5, comma 8, l. 898/70, come modificato dalla legge n.55/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 1.8.2009 in VERONA (VR) tra e alle condizioni specificate Parte_1 Parte_2 nella epigrafe della presente decisione.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VERONA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (anno 2009,
Numero 281, Parte I).
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 4.7.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 11.6.2024, regolarmente notificato, rimessa al Collegio con provvedimento del
3.7.2025 tra
(c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CASTOLDI FRANCESCA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso,
e
c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. TENUTI Parte_2 C.F._2
NICOLETTA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
PARTI RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
OGGETTO: Divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
1 CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: come da note scritte depositate in data 19.6.2025, le cui condizioni si riportano:
1. accertato il decorso dei termini di cui all'art. 3 L. 898/1970 a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di omologa della separazione, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 1.08.2009 nel Comune di Verona dai signori
[...]
e trascritto nel registro Atti di Matrimonio del Comune di Pt_2 Parte_1
Verona dell'anno 2009 atto n. 28 parte 1 in regime di separazione dei beni.
2. Disporre l'obbligo a carico del signor dell'obbligo di corrispondere a titolo Parte_2 di assegno divorzile una tantum alla signora la somma complessiva di Parte_1 euro 5.000,00, con la seguente modalità: rinunciando alla restituzione del prestito di Euro
4.000,00 corrisposto in sede di separazione e provvedendo al pagamento dell'ulteriore somma di Euro 1.000,00 entro 3 giorni dalla pronuncia della sentenza di divorzio.
3. Confermare per il resto il provvedimento della separazione.
4. Ciascuna parte sostiene le spese e le competenze del procedimento di scioglimento del matrimonio del proprio legale.
5. I coniugi concordemente dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “visto, nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona con ricorso ex art. 473 bis n. 51 cpc depositato in data 11.6.2024 di dichiarare la separazione e successivamente lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza depositata in data n. 2202/2024 pubblicata in data 8.10.2024 è stata dichiarata la separazione tra le parti e la sentenza è passata in giudicato, sono inoltre decorsi i termini di legge tra il deposito delle note scritte per la separazione e il deposito delle note scritte per il divorzio. Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett. b) L.898/70
e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le parti, con note scritte depositate in data 19.6.2025 chiedevano la dichiarazione dello scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
2 Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
Ritenuta equa la corresponsione dell'assegno divorzile c.d. una tantum ossia in unica soluzione alla luce dei parametri di cui all'art 5, comma 8, l. 898/70, come modificato dalla legge n.55/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 1.8.2009 in VERONA (VR) tra e alle condizioni specificate Parte_1 Parte_2 nella epigrafe della presente decisione.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VERONA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (anno 2009,
Numero 281, Parte I).
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 4.7.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
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