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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 31/10/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 469/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FRANCO Parte_1 C.F._1
MODENA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Rovigo, in Via All'Ara n. 8, contro in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. SERGIO SICA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Rovigo (RO), P.zza F.lli Cervi n. 5.
In punto a: opposizione ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.n.689/1981
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“1) Dichiarare estinta per prescrizione l'obbligazione sanzionatoria de qua;
2) Conseguentemente annullare l'ingiunzione emessa da – Sede di CP_1 Rovigo descritta in premessa;
3) Vinte le spese e gli onorari, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”.
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“respingersi l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto. Con il favore delle spese di lite”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La domanda
Con ricorso depositato il 24/06/2024, ha proposto opposizione ex art. 22 e Parte_1 ss della L. n. 689/1981 con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva avverso l'ordinanza ingiunzione n. 01-001583107 asseritamente notificata il 23.05.2024 per mancato versamento CP_1 delle ritenute previdenziali e assistenziali del personale addetto a "La rinascita s.r.l.", società della quale la ricorrente è legale rappresentante, per l'importo complessivo di € 5.814,00, oltre ad € 9,05 per spese di notifica, in forza dell'avviso di accertamento .7100.20/11/2018.0117432 del CP_1
20/11/2018 riferito all'anno 2017. L'opponente ha eccepito, come unico motivo, l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 27 della
L. 689/1981, chiedendo di annullare l'ingiunzione emessa da . CP_1
2. la difesa della convenuta
Si è costituito ritualmente in giudizio l come sopra rappresentato, che sostenendo la legittimità CP_1 dell'ordinanza-ingiunzione ha dedotto la pluralità di atti interruttivi attraverso i quali sono state richieste le somme successivamente ingiunte.
Con decreto di fissazione udienza del 26.06.2024, rilevata la sussistenza di gravi motivi ex art. 22, ultimo comma, della L. 24.11.1981, n. 689, è stata sospesa l'esecuzione dell'ordinanza ingiunzione impugnata, mentre alla prima udienza del 05.11.2024 – il Giudice allora titolare del procedimento -
a scioglimento della riserva assunta – ha revocato il provvedimento di sospensione adottato inaudita altera parte e la causa, ritenuta matura per la decisione è stata discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonchè decisa come da dispositivo in calce, depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito dell'opposizione.
L'opposizione è infondata e va rigettata alla luce delle ragioni che seguono.
Va preliminarmente rilevato che l'opponente non ha contestato i presupposti del provvedimento CP_ dell' ovvero l'obbligo di versare i contributi previdenziali e l'omesso versamento dei contributi per l'anno di contribuzione citato (2017), sicchè dette circostanze debbono ritenersi incontestate tra le parti.
La controversia verte dunque sull'unico motivo di opposizione, ossia l'accertamento dell'estinzione CP_ per prescrizione del credito vantato dall' nei confronti della in qualità di legale Pt_1 rappresentante di "La rinascita s.r.l." afferente al mancato versamento di contributi previdenziali ed assistenziali da parte di quest'ultima; in merito a tale circostanza occorre premettere che - com'è noto
– affinchè operi la prescrizione sono necessarie una serie di condizioni: a) l'esistenza di un diritto esercitabile e non imprescrittibile;
b) l'inerzia ossia il mancato esercizio, da parte del titolare;
c) il decorso del periodo di tempo previsto dalla legge che può essere interrotto solo da un comportamento attivo di esercizio del diritto ai sensi dell'art. 2943, comma 4 c.c. e, pertanto, contrario a quella inerzia alla quale si correla, invece, il decorso e la maturazione del termine di prescrizione.
4. La normativa di riferimento e le pronunce giurisdizionali
Per quanto riguarda il termine prescrizionale, l'art. 28 della L. 689/2021 così recita:
" Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile".
e l'art. 3, comma 9, della L. 335/1995 prevede: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: […] b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il decorso di tale termine quinquennale comporta quindi, da un lato, il venir meno dell'obbligo di versare i contributi e, dall'altro, il divieto di riceverli da parte dell'ente previdenziale, dal momento che il c.d. principio di irricevibilità dei contributi prescritti era considerato principio generale in campo previdenziale già prima dell'entrata in vigore della Legge n. 335/95, valido per ogni forma di assicurazione obbligatoria, poiché nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti, dovendo così escludersi un diritto soggettivo degli assicurati a versare contributi previdenziali prescritti, come già affermato dalla
Cassazione in una risalente pronuncia, nella quale aveva considerato invalida una delibera di un diverso ente previdenziale ( Controparte_2
che consentiva il pagamento di contributi prescritti (Cass. Civ. 6.11.2006, n. 23643;
[...] conf. Cass. 04.06.2003, n. 8898; Cass. 12.01.2002, n. 330; Cass. 16.08.2001, n. 11140).
La stessa Corte di legittimità in merito agli atti interruttivi della prescrizione ha recentemente affermato che “perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, cod. civ., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
la richiesta di pagamento produce l'interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo, pertanto non è ammissibile che l'effetto interruttivo sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto, in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l'obbligato, l'effetto interruttivo non si verifica affatto;
ne consegue che non produce alcun effetto interruttivo un atto, astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, ove lo stesso intervenga quando si è già verificata l'estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso nel tempo indicato dalla legge. (Cass. Civ. 18.03.2025, n. 7188; Cass. Civ. sez.
L, 04.01.2024, n. 279; Cass. Civ. 14.09.2021, n. 24677).
Sul punto, i giudici della Suprema Corte superando – come dagli stessi dichiarato (cfr. Cass. n. 3371 del 2010 § 2.4) – il precedente orientamento espresso ex multis Cass. 15766/2006 hanno ulteriormente precisato che seppur l'intimazione o richiesta di pagamento non sia soggetta a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, “è pur sempre necessario che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto dal debitore nei cui confronti tale scritto è indirizzato” aggiungendo, altresì, che “tale requisito non è ravvisabile in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore di effettuare
l'adempimento dovuto” (Cass. n. 3371 del 2010; Cass. n. 15714 del 2018; Cass. n. 24054 del 2015;
Cass. n. 17123 del 2015; Cass. 24656 del 2010).
Allo stesso tempo, però, la valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti (soggettivo ed oggettivo), onde identificare e qualificare l'atto interruttivo è rimessa all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità, non potendo le censure relative alla motivazione della sentenza basarsi sulla difformità di apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice di merito rispetto a quello preteso dalla parte (Cass. Civ. 31.05.2021, n. 15140).
5. il caso di specie
Venendo al caso di specie, il termine prescrizionale è stato interrotto dapprima dalla notifica al ricorrente dell'atto di accertamento in data 3.1.2019 e ritirata in posta l'11.1.2019 e successivamente dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta il 23.05.2024 (cfr. docc. da 1 a 4 all. alla memoria).
All'ente previdenziale ha giovato, non solo il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica) di cui all'art. 2, comma 1 quater del D.L.
463/1983, ma anche la speciale causa di sospensione, introdotta dalla disciplina emergenziale per
COVID-19.
L'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza
e di assistenza sociale obbligatoria”, infatti, al secondo comma così dispone:
“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Pertanto, in forza dell'art. 37 D.L. n. 18/2020, il termine di prescrizione del credito previdenziale per cui è causa è stato sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, per 129 giorni.
A tale periodo di sospensione ne è seguito un secondo di ulteriori 182 giorni, in forza dell'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, convertito in L. n. 21/2021, ai sensi del quale:
“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Alla luce di quanto precede, la prescrizione dei contributi è rimasta sospesa per un periodo complessivo di 311 giorni: dal 23.2.2020 al 30.6.2020 (129 giorni) ex art. 37, comma 2, D.L. n. 18/2020, e dall'1.1.2021 al 30.6.2021 (182 giorni) ex art. 11, comma 9, D.L. n. 183/2020, tale lasso di tempo non può non essere considerato. CP_ Alcuna prescrizione è pertanto in concreto maturata in rifermento al credito vantato dall' relativo all'annualità 2017 quantificato in € 5.814,00, come da ordinanza-ingiunzione opposta.
6. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 4 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alla fase di studio ed introduttiva, non essendosi tenuta alcuna istruttoria ed essendo ridotta al minimo la fase decisoria, per cause del valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, a valori minimi stante la collocazione della somma portata dall'avviso impugnato (€ 5.814,00) nell'ambito dello scaglione, ritenuti congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 469/2024 promossa da contro l' Parte_1
( , in persona del suo Controparte_1 CP_1 legale rappresentante pro tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna a rifondere all' Parte_1 [...] le spese di lite, che liquida in € 853,00 per compenso di Controparte_1 avvocato, oltre a spese generali al 15% ed oneri fiscali se dovuti.
Così deciso in Rovigo, in data 31 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Marco Pesoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 469/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FRANCO Parte_1 C.F._1
MODENA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Rovigo, in Via All'Ara n. 8, contro in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. SERGIO SICA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Rovigo (RO), P.zza F.lli Cervi n. 5.
In punto a: opposizione ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.n.689/1981
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“1) Dichiarare estinta per prescrizione l'obbligazione sanzionatoria de qua;
2) Conseguentemente annullare l'ingiunzione emessa da – Sede di CP_1 Rovigo descritta in premessa;
3) Vinte le spese e gli onorari, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”.
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“respingersi l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto. Con il favore delle spese di lite”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La domanda
Con ricorso depositato il 24/06/2024, ha proposto opposizione ex art. 22 e Parte_1 ss della L. n. 689/1981 con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva avverso l'ordinanza ingiunzione n. 01-001583107 asseritamente notificata il 23.05.2024 per mancato versamento CP_1 delle ritenute previdenziali e assistenziali del personale addetto a "La rinascita s.r.l.", società della quale la ricorrente è legale rappresentante, per l'importo complessivo di € 5.814,00, oltre ad € 9,05 per spese di notifica, in forza dell'avviso di accertamento .7100.20/11/2018.0117432 del CP_1
20/11/2018 riferito all'anno 2017. L'opponente ha eccepito, come unico motivo, l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 27 della
L. 689/1981, chiedendo di annullare l'ingiunzione emessa da . CP_1
2. la difesa della convenuta
Si è costituito ritualmente in giudizio l come sopra rappresentato, che sostenendo la legittimità CP_1 dell'ordinanza-ingiunzione ha dedotto la pluralità di atti interruttivi attraverso i quali sono state richieste le somme successivamente ingiunte.
Con decreto di fissazione udienza del 26.06.2024, rilevata la sussistenza di gravi motivi ex art. 22, ultimo comma, della L. 24.11.1981, n. 689, è stata sospesa l'esecuzione dell'ordinanza ingiunzione impugnata, mentre alla prima udienza del 05.11.2024 – il Giudice allora titolare del procedimento -
a scioglimento della riserva assunta – ha revocato il provvedimento di sospensione adottato inaudita altera parte e la causa, ritenuta matura per la decisione è stata discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonchè decisa come da dispositivo in calce, depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito dell'opposizione.
L'opposizione è infondata e va rigettata alla luce delle ragioni che seguono.
Va preliminarmente rilevato che l'opponente non ha contestato i presupposti del provvedimento CP_ dell' ovvero l'obbligo di versare i contributi previdenziali e l'omesso versamento dei contributi per l'anno di contribuzione citato (2017), sicchè dette circostanze debbono ritenersi incontestate tra le parti.
La controversia verte dunque sull'unico motivo di opposizione, ossia l'accertamento dell'estinzione CP_ per prescrizione del credito vantato dall' nei confronti della in qualità di legale Pt_1 rappresentante di "La rinascita s.r.l." afferente al mancato versamento di contributi previdenziali ed assistenziali da parte di quest'ultima; in merito a tale circostanza occorre premettere che - com'è noto
– affinchè operi la prescrizione sono necessarie una serie di condizioni: a) l'esistenza di un diritto esercitabile e non imprescrittibile;
b) l'inerzia ossia il mancato esercizio, da parte del titolare;
c) il decorso del periodo di tempo previsto dalla legge che può essere interrotto solo da un comportamento attivo di esercizio del diritto ai sensi dell'art. 2943, comma 4 c.c. e, pertanto, contrario a quella inerzia alla quale si correla, invece, il decorso e la maturazione del termine di prescrizione.
4. La normativa di riferimento e le pronunce giurisdizionali
Per quanto riguarda il termine prescrizionale, l'art. 28 della L. 689/2021 così recita:
" Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile".
e l'art. 3, comma 9, della L. 335/1995 prevede: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: […] b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il decorso di tale termine quinquennale comporta quindi, da un lato, il venir meno dell'obbligo di versare i contributi e, dall'altro, il divieto di riceverli da parte dell'ente previdenziale, dal momento che il c.d. principio di irricevibilità dei contributi prescritti era considerato principio generale in campo previdenziale già prima dell'entrata in vigore della Legge n. 335/95, valido per ogni forma di assicurazione obbligatoria, poiché nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti, dovendo così escludersi un diritto soggettivo degli assicurati a versare contributi previdenziali prescritti, come già affermato dalla
Cassazione in una risalente pronuncia, nella quale aveva considerato invalida una delibera di un diverso ente previdenziale ( Controparte_2
che consentiva il pagamento di contributi prescritti (Cass. Civ. 6.11.2006, n. 23643;
[...] conf. Cass. 04.06.2003, n. 8898; Cass. 12.01.2002, n. 330; Cass. 16.08.2001, n. 11140).
La stessa Corte di legittimità in merito agli atti interruttivi della prescrizione ha recentemente affermato che “perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, cod. civ., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
la richiesta di pagamento produce l'interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo, pertanto non è ammissibile che l'effetto interruttivo sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto, in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l'obbligato, l'effetto interruttivo non si verifica affatto;
ne consegue che non produce alcun effetto interruttivo un atto, astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, ove lo stesso intervenga quando si è già verificata l'estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso nel tempo indicato dalla legge. (Cass. Civ. 18.03.2025, n. 7188; Cass. Civ. sez.
L, 04.01.2024, n. 279; Cass. Civ. 14.09.2021, n. 24677).
Sul punto, i giudici della Suprema Corte superando – come dagli stessi dichiarato (cfr. Cass. n. 3371 del 2010 § 2.4) – il precedente orientamento espresso ex multis Cass. 15766/2006 hanno ulteriormente precisato che seppur l'intimazione o richiesta di pagamento non sia soggetta a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, “è pur sempre necessario che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto dal debitore nei cui confronti tale scritto è indirizzato” aggiungendo, altresì, che “tale requisito non è ravvisabile in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore di effettuare
l'adempimento dovuto” (Cass. n. 3371 del 2010; Cass. n. 15714 del 2018; Cass. n. 24054 del 2015;
Cass. n. 17123 del 2015; Cass. 24656 del 2010).
Allo stesso tempo, però, la valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti (soggettivo ed oggettivo), onde identificare e qualificare l'atto interruttivo è rimessa all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità, non potendo le censure relative alla motivazione della sentenza basarsi sulla difformità di apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice di merito rispetto a quello preteso dalla parte (Cass. Civ. 31.05.2021, n. 15140).
5. il caso di specie
Venendo al caso di specie, il termine prescrizionale è stato interrotto dapprima dalla notifica al ricorrente dell'atto di accertamento in data 3.1.2019 e ritirata in posta l'11.1.2019 e successivamente dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta il 23.05.2024 (cfr. docc. da 1 a 4 all. alla memoria).
All'ente previdenziale ha giovato, non solo il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica) di cui all'art. 2, comma 1 quater del D.L.
463/1983, ma anche la speciale causa di sospensione, introdotta dalla disciplina emergenziale per
COVID-19.
L'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza
e di assistenza sociale obbligatoria”, infatti, al secondo comma così dispone:
“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Pertanto, in forza dell'art. 37 D.L. n. 18/2020, il termine di prescrizione del credito previdenziale per cui è causa è stato sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, per 129 giorni.
A tale periodo di sospensione ne è seguito un secondo di ulteriori 182 giorni, in forza dell'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, convertito in L. n. 21/2021, ai sensi del quale:
“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Alla luce di quanto precede, la prescrizione dei contributi è rimasta sospesa per un periodo complessivo di 311 giorni: dal 23.2.2020 al 30.6.2020 (129 giorni) ex art. 37, comma 2, D.L. n. 18/2020, e dall'1.1.2021 al 30.6.2021 (182 giorni) ex art. 11, comma 9, D.L. n. 183/2020, tale lasso di tempo non può non essere considerato. CP_ Alcuna prescrizione è pertanto in concreto maturata in rifermento al credito vantato dall' relativo all'annualità 2017 quantificato in € 5.814,00, come da ordinanza-ingiunzione opposta.
6. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 4 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alla fase di studio ed introduttiva, non essendosi tenuta alcuna istruttoria ed essendo ridotta al minimo la fase decisoria, per cause del valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, a valori minimi stante la collocazione della somma portata dall'avviso impugnato (€ 5.814,00) nell'ambito dello scaglione, ritenuti congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 469/2024 promossa da contro l' Parte_1
( , in persona del suo Controparte_1 CP_1 legale rappresentante pro tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna a rifondere all' Parte_1 [...] le spese di lite, che liquida in € 853,00 per compenso di Controparte_1 avvocato, oltre a spese generali al 15% ed oneri fiscali se dovuti.
Così deciso in Rovigo, in data 31 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Marco Pesoli