Improcedibile
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 09/05/2025, n. 4018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4018 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04018/2025REG.PROV.COLL.
N. 08135/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8135 del 2023, proposto dalla sig.ra OV OZ, rappresentata e difesa dall’Avvocato Giovanni Basile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Antonio Zarrella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 01239/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il Consigliere Michele Tecchia e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso di primo grado, l’odierna appellante – premesso di essere proprietaria di un manufatto unifamiliare sito nel Comune di Pozzuoli (realizzato dal suo dante causa in data anteriore rispetto all’approvazione del P.T.P. che ha imposto un vincolo di inedificabilità assoluta) e di aver eseguito un intervento di risanamento conservativo al fine di migliorare la funzionalità di tale manufatto (provvedendo anche alla parziale demolizione e fedele ricostruzione di alcune parti strutturali) nonché di aver chiesto la sanatoria edilizia di tale intervento ai sensi dell’art. 32 del D.L. 30.09.2003 n. 269 (conv. in L. 24.11.2003 n. 326) e di essersi vista opporre un diniego di sanatoria da parte del Comune di Pozzuoli – ha impugnato il suddetto diniego.
2. Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente aveva impugnato la successiva ingiunzione di demolizione adottata dal Comune di Pozzuoli.
3. Il Comune di Pozzuoli si era ritualmente costituito in giudizio, instando per la reiezione del ricorso.
4. Con sentenza n. 1239 del 27 febbraio 2023, il T.A.R. Campania Napoli ha respinto il gravame.
5. Con l’odierno atto di appello, pertanto, la ricorrente ha impugnato la summenzionata sentenza.
6. Il Comune appellato si è costituito in resistenza anche nel giudizio di appello, instando per la sua reiezione.
7. Con successiva memoria depositata in data 27 marzo 2025, l’appellante ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento degli atti impugnati.
8. All’udienza pubblica del 29 aprile 2025, pertanto, il Collegio ha assunto la causa in decisione.
9. L’appello è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
L’art. 35, la cui rubrica reca « pronunce di rito », dispone che il ricorso è dichiarato « improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione » (comma 1, lett. c.).
Il processo amministrativo ha natura soggettiva. Se, pertanto, la parte dichiara di non avere interesse alla decisione di merito, deve essere emanata una sentenza di rito che dia atto della mancanza di interesse ad agire, con conseguente improcedibilità del ricorso proposto.
La natura in rito della sentenza giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Noccelli, Presidente FF
Daniela Di Carlo, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Michele Tecchia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Tecchia | Massimiliano Noccelli |
IL SEGRETARIO