TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/03/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA – sez. I Civile –
---------------
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella persona del Giudice Unico Onorario GOT Avv. Onofrio Natoli, ha emesso come di seguito ex art. 429/281 sexies cpc con contestuale concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (cfr. in generale art. 132 n. 4 cpc), la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. R.G. 2437/2024
TRA
(cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1
nato/a a MESSINA (ME) il 13/11/1975 e residente in C.DA
SANT'ANNA CAMARO SUPERIORE, 2 98100 MESSINA ITALIA rappresentato/a e difeso/a dall'Avv. CARDILE PLACIDO, giusta procura in atti, ricorrente-attore;
CONTRO
(cod. fisc. ), nato/a Controparte_1 C.F._2
BELLUNO (BL) il 16.8.72, non costituitasi,
OGGETTO: Cessazione contratto di locazione alla scadenza – uso abitativo.
All'udienza del 25.3.25 sono presenti: L'Avv. Cardile, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto, prodotto e richiesto ai propri atti e verbali di causa. La convenuta, la quale sempre personalmente solleva eccezioni e difese come da richiamato verbale, con quanto in proposito replicato da parte istante nello stesso atto, insistendo per la decisione, il tutto da intendersi qui riportato e trascritto. quindi
IL G.O.T.
All'esito della Camera di Consiglio;
letti gli atti e verbali di causa;
pronuncia
In nome del Popolo Italiano
SENTENZA
IN FATTO ED IN DIRITTO
&&&&&&
Premesso integralmente e testualmente l'atto introduttivo del giudizio del 11.6.24, come di seguito, e cioè: “…..che - la sig.ra Parte_1
è proprietaria di un appartamento per civile abitazione, situato
[...]
in Messina Vill. Briga Marina Via Nazionale 84, identificato catastalmente al F.197 Part.1003 sub5 cat A/2, locato a uso abitativo - con contratto del 06.06.2019 regolarmente registrato in Messina in data
15.6.2019, cod. identificativo per il periodo CodiceFiscale_3
01/06/2019 – 30/05/2023, per la somma mensile di €.250,00; - la proprietaria, alla scadenza del primo quadriennio, ha manifestato ai sensi dell'art. 3 comma 1 L.
9.12.1998 n.431, con lettera raccomandata a.r. del 05.05.2022, regolarmente ricevuta, la propria volontà di risolvere il contratto al fine di evitare la rinnovazione tacita, dovendo utilizzare l'immobile per sé e per i propri familiari;
- con successiva raccomandata a.r. del 06.08.2022 e pec del 24.05.2023, a mezzo di un proprio legale, la proprietaria reiterava la richiesta di rilascio immobile per la sua scadenza.- ad oggi il contratto è scaduto ma la conduttrice, nonostante l'ulteriore invio della pec del 29.05.2024, non ha ancora liberato l'appartamento, così come richiesto - la legittimità del diniego di rinnovazione del contratto di locazione alla prima scadenza determina in capo all'odierna ricorrente il diritto di sentir dichiarare la cessazione del rapporto contrattuale e di ottenere, conseguentemente, la disponibilità dell'immobile concesso in locazione;
- ulteriormente, non sono stati pagati i canoni di locazione dei mesi di Giugno 2022,
Febbraio 2023,parte del mese di Aprile 2023 (avendo corrisposto solo
€. 200,00) e poi dal mese di Maggio 2023 sino al mese di Giugno 2024, per un totale di €.4050,00, oltre spese condominiali di €.527,51. - Tanto premesso, la sig.ra come sopra rappresentata, Parte_1
difesa e domiciliata, a norma degli artt. 414, 415 e 447-bis cod. proc. civ. ricorre avanti Codesto Tribunale affinché, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti davanti a sé per la discussione della causa e indicando a tal fine il termine per la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto alla controparte, voglia accogliere le seguenti conclusioni: Nel merito : accertare e dichiarare che la ricorrente ha legittimamente esercitato la facoltà di diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza ai sensi dell'art. 3, L. n. 431/98, con conseguente risoluzione del contratto di locazione inter partes;
- dichiarare la cessazione del contratto di locazione per legittimo diniego di rinnovo ai sensi dell'art. 29, legge n. 392/1978, pronunciando per l'effetto ordinanza di rilascio dell'immobile ai sensi dell'art. 30, legge n.392/1978. -per l'effetto, ordinare alla resistente la restituzione dell'immobile locato sito in Messina Vill. Briga Marina Via Nazionale
84, identificato catastalmente al F.197 Part.1003 sub 5 cat A/2, fissando, in caso di mancata ottemperanza, la data di esecuzione del rilascio. - Condannare la resistente al pagamento dei canoni di locazione dovuti sino al rilascio dell'immobile, pari sino a questo momento ad
€.4050,00, oltre spese . Con vittoria di spese, diritti e onorari.” La stessa parte istante in data 16.7.24 chiedeva potersi fissare l'udienza di trattazione al più presto possibile, stante le urgenze rappresentate.
Con provvedimento di pari data questo GOT fissava l'udienza del
24.10.24 atteso comunque il carico di ruolo, onerando la stessa parte per la notifica di legge a controparte. Seguiva il verbale di detta udienza, alla quale compariva personalmente la convenuta, deducendo e richiedendo quanto al medesimo atto, con le contestazioni ex adverso, come da verbale da intendersi qui richiamato. riservando questo medesimo got la decisione. Lo stesso con provvedimento del 25.10.24 rilevava che la domanda appariva fondata, ma stante la materia e l'introito del giudizio non come intimazione di sfratto era previsto il previo espletamento della procedura di mediazione, così disponendo, facendo salvo quanto in prosieguo, fissando l'udienza di prosecuzione al 25.3.25. Parte istante in data 10.12.24 chiedeva anticiparsi detta udienza, dando atto dell'espletamento infruttuoso della procedura di mediazione per la mancata partecipazione della parte chiamata. Questo
GOT con provvedimento del 11.12.24 motivava il rigetto di della istanza di anticipazione, atteso comunque il carico di ruolo, confermando l'udienza del 25.3.25, esplicitando però che la stessa era fissata per la decisione del giudizio ex art. 281 sexies cpc.
A questa odierna udienza 25.3.25 si procedeva come da verbale, da intendersi qui richiamato.
In punto di decisione, richiamato e dato atto di quanto sopra nello specifico, si conferma quanto già prospettato con il provvedimento del
25.10.24, in ordine alla fondatezza della domanda della ricorrente, siccome supportata dalle deduzioni e produzioni ed allegazioni di cui al ricorso introduttivo, conseguendo pertanto ex lege la cessazione del contratto di locazione per l'esercitato legittimo diniego del rinnovo del rapporto locativo, dovendosi quindi ordinare alla convenuta la chiesta restituzione dell'immobile, nei termini di cui al dispositivo che segue, oltre al pagamento dei canoni ed accessori per come richiesto in domanda.
Né quanto dedotto personalmente dalla convenuta alle due udienze di cui sopra può trovare adesione in questa sede, né la stessa si è costituita attraverso difesa tecnica, con quanto sollevato che peraltro appare in parte inammissibile ed in parte ininfluente (e dandosi atto della precisazione circa la data di nascita della convenuta), precipuamente in ordine alla numerazione civica e\o identificazione della persona e\o catastale del condomino e\o dell'immobile, con il contratto sottoscritto dalla convenuta. Peraltro nel confermato principio del raggiungimento dello scopo quanto all'instaurazione del corretto contraddittorio, con la possibilità comunque “offerta” alla medesima convenuta destinataria di rituale notifica di costituirsi in giudizio giuste evenienze processuali come in atti, nè possono valere oltre le asserite lagnanze riguardo alla mancata formale costituzione, nell'insussistenza di presupposti per una sorta di rimessione in termini. Deponendo inoltre per il rigetto delle istanze della stessa convenuta il suo atteggiamento in mediazione. Né appare d'uopo disporsi ulteriore attività istruttoria, essendo la causa di natura squisitamente documentale.
Consegue l'accoglimento della domanda come in dispositivo.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vanno poste a carico della resistente ex art. 91 cpc, liquidandole come in dispositivo, tenendo anche conto della mancata comparizione alla procedura di mediazione.
PQM
Il GOT, definitivamente pronunciando e sentito il procuratore della parte istante e la convenuta personalmente, nel presente procedimento
RG n. 2437/2024 vertente appunto tra e Parte_1
, disattesa o assorbita ogni diversa istanza e Controparte_1
difesa, così provvede:
-accoglie la domanda della ricorrente e, per l'effetto condanna la convenuta alla restituzione dell'immobile di cui in narrativa, entro il termine di gg. 30 dalla comunicazione o notifica del presente provvedimento, nonché al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 4.050,00 per canoni, oltre quanto a scadere sino al rilascio, oltre interessi legali come per legge;
-condanna la stessa convenuta alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite e di mediazione, che liquida in € 258,00 ed € 48,50 per spese vive ed € 1.800,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, e spese generali, oltre al doppio della somma di iscrizione a ruolo per la mancata partecipazione alla mediazione.
Così deciso in Messina in data 25/03/2025 all'esito della camera di
Consiglio, in calce all'udienza.
IL GOT
---------------
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella persona del Giudice Unico Onorario GOT Avv. Onofrio Natoli, ha emesso come di seguito ex art. 429/281 sexies cpc con contestuale concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (cfr. in generale art. 132 n. 4 cpc), la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. R.G. 2437/2024
TRA
(cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1
nato/a a MESSINA (ME) il 13/11/1975 e residente in C.DA
SANT'ANNA CAMARO SUPERIORE, 2 98100 MESSINA ITALIA rappresentato/a e difeso/a dall'Avv. CARDILE PLACIDO, giusta procura in atti, ricorrente-attore;
CONTRO
(cod. fisc. ), nato/a Controparte_1 C.F._2
BELLUNO (BL) il 16.8.72, non costituitasi,
OGGETTO: Cessazione contratto di locazione alla scadenza – uso abitativo.
All'udienza del 25.3.25 sono presenti: L'Avv. Cardile, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto, prodotto e richiesto ai propri atti e verbali di causa. La convenuta, la quale sempre personalmente solleva eccezioni e difese come da richiamato verbale, con quanto in proposito replicato da parte istante nello stesso atto, insistendo per la decisione, il tutto da intendersi qui riportato e trascritto. quindi
IL G.O.T.
All'esito della Camera di Consiglio;
letti gli atti e verbali di causa;
pronuncia
In nome del Popolo Italiano
SENTENZA
IN FATTO ED IN DIRITTO
&&&&&&
Premesso integralmente e testualmente l'atto introduttivo del giudizio del 11.6.24, come di seguito, e cioè: “…..che - la sig.ra Parte_1
è proprietaria di un appartamento per civile abitazione, situato
[...]
in Messina Vill. Briga Marina Via Nazionale 84, identificato catastalmente al F.197 Part.1003 sub5 cat A/2, locato a uso abitativo - con contratto del 06.06.2019 regolarmente registrato in Messina in data
15.6.2019, cod. identificativo per il periodo CodiceFiscale_3
01/06/2019 – 30/05/2023, per la somma mensile di €.250,00; - la proprietaria, alla scadenza del primo quadriennio, ha manifestato ai sensi dell'art. 3 comma 1 L.
9.12.1998 n.431, con lettera raccomandata a.r. del 05.05.2022, regolarmente ricevuta, la propria volontà di risolvere il contratto al fine di evitare la rinnovazione tacita, dovendo utilizzare l'immobile per sé e per i propri familiari;
- con successiva raccomandata a.r. del 06.08.2022 e pec del 24.05.2023, a mezzo di un proprio legale, la proprietaria reiterava la richiesta di rilascio immobile per la sua scadenza.- ad oggi il contratto è scaduto ma la conduttrice, nonostante l'ulteriore invio della pec del 29.05.2024, non ha ancora liberato l'appartamento, così come richiesto - la legittimità del diniego di rinnovazione del contratto di locazione alla prima scadenza determina in capo all'odierna ricorrente il diritto di sentir dichiarare la cessazione del rapporto contrattuale e di ottenere, conseguentemente, la disponibilità dell'immobile concesso in locazione;
- ulteriormente, non sono stati pagati i canoni di locazione dei mesi di Giugno 2022,
Febbraio 2023,parte del mese di Aprile 2023 (avendo corrisposto solo
€. 200,00) e poi dal mese di Maggio 2023 sino al mese di Giugno 2024, per un totale di €.4050,00, oltre spese condominiali di €.527,51. - Tanto premesso, la sig.ra come sopra rappresentata, Parte_1
difesa e domiciliata, a norma degli artt. 414, 415 e 447-bis cod. proc. civ. ricorre avanti Codesto Tribunale affinché, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti davanti a sé per la discussione della causa e indicando a tal fine il termine per la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto alla controparte, voglia accogliere le seguenti conclusioni: Nel merito : accertare e dichiarare che la ricorrente ha legittimamente esercitato la facoltà di diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza ai sensi dell'art. 3, L. n. 431/98, con conseguente risoluzione del contratto di locazione inter partes;
- dichiarare la cessazione del contratto di locazione per legittimo diniego di rinnovo ai sensi dell'art. 29, legge n. 392/1978, pronunciando per l'effetto ordinanza di rilascio dell'immobile ai sensi dell'art. 30, legge n.392/1978. -per l'effetto, ordinare alla resistente la restituzione dell'immobile locato sito in Messina Vill. Briga Marina Via Nazionale
84, identificato catastalmente al F.197 Part.1003 sub 5 cat A/2, fissando, in caso di mancata ottemperanza, la data di esecuzione del rilascio. - Condannare la resistente al pagamento dei canoni di locazione dovuti sino al rilascio dell'immobile, pari sino a questo momento ad
€.4050,00, oltre spese . Con vittoria di spese, diritti e onorari.” La stessa parte istante in data 16.7.24 chiedeva potersi fissare l'udienza di trattazione al più presto possibile, stante le urgenze rappresentate.
Con provvedimento di pari data questo GOT fissava l'udienza del
24.10.24 atteso comunque il carico di ruolo, onerando la stessa parte per la notifica di legge a controparte. Seguiva il verbale di detta udienza, alla quale compariva personalmente la convenuta, deducendo e richiedendo quanto al medesimo atto, con le contestazioni ex adverso, come da verbale da intendersi qui richiamato. riservando questo medesimo got la decisione. Lo stesso con provvedimento del 25.10.24 rilevava che la domanda appariva fondata, ma stante la materia e l'introito del giudizio non come intimazione di sfratto era previsto il previo espletamento della procedura di mediazione, così disponendo, facendo salvo quanto in prosieguo, fissando l'udienza di prosecuzione al 25.3.25. Parte istante in data 10.12.24 chiedeva anticiparsi detta udienza, dando atto dell'espletamento infruttuoso della procedura di mediazione per la mancata partecipazione della parte chiamata. Questo
GOT con provvedimento del 11.12.24 motivava il rigetto di della istanza di anticipazione, atteso comunque il carico di ruolo, confermando l'udienza del 25.3.25, esplicitando però che la stessa era fissata per la decisione del giudizio ex art. 281 sexies cpc.
A questa odierna udienza 25.3.25 si procedeva come da verbale, da intendersi qui richiamato.
In punto di decisione, richiamato e dato atto di quanto sopra nello specifico, si conferma quanto già prospettato con il provvedimento del
25.10.24, in ordine alla fondatezza della domanda della ricorrente, siccome supportata dalle deduzioni e produzioni ed allegazioni di cui al ricorso introduttivo, conseguendo pertanto ex lege la cessazione del contratto di locazione per l'esercitato legittimo diniego del rinnovo del rapporto locativo, dovendosi quindi ordinare alla convenuta la chiesta restituzione dell'immobile, nei termini di cui al dispositivo che segue, oltre al pagamento dei canoni ed accessori per come richiesto in domanda.
Né quanto dedotto personalmente dalla convenuta alle due udienze di cui sopra può trovare adesione in questa sede, né la stessa si è costituita attraverso difesa tecnica, con quanto sollevato che peraltro appare in parte inammissibile ed in parte ininfluente (e dandosi atto della precisazione circa la data di nascita della convenuta), precipuamente in ordine alla numerazione civica e\o identificazione della persona e\o catastale del condomino e\o dell'immobile, con il contratto sottoscritto dalla convenuta. Peraltro nel confermato principio del raggiungimento dello scopo quanto all'instaurazione del corretto contraddittorio, con la possibilità comunque “offerta” alla medesima convenuta destinataria di rituale notifica di costituirsi in giudizio giuste evenienze processuali come in atti, nè possono valere oltre le asserite lagnanze riguardo alla mancata formale costituzione, nell'insussistenza di presupposti per una sorta di rimessione in termini. Deponendo inoltre per il rigetto delle istanze della stessa convenuta il suo atteggiamento in mediazione. Né appare d'uopo disporsi ulteriore attività istruttoria, essendo la causa di natura squisitamente documentale.
Consegue l'accoglimento della domanda come in dispositivo.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vanno poste a carico della resistente ex art. 91 cpc, liquidandole come in dispositivo, tenendo anche conto della mancata comparizione alla procedura di mediazione.
PQM
Il GOT, definitivamente pronunciando e sentito il procuratore della parte istante e la convenuta personalmente, nel presente procedimento
RG n. 2437/2024 vertente appunto tra e Parte_1
, disattesa o assorbita ogni diversa istanza e Controparte_1
difesa, così provvede:
-accoglie la domanda della ricorrente e, per l'effetto condanna la convenuta alla restituzione dell'immobile di cui in narrativa, entro il termine di gg. 30 dalla comunicazione o notifica del presente provvedimento, nonché al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 4.050,00 per canoni, oltre quanto a scadere sino al rilascio, oltre interessi legali come per legge;
-condanna la stessa convenuta alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite e di mediazione, che liquida in € 258,00 ed € 48,50 per spese vive ed € 1.800,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, e spese generali, oltre al doppio della somma di iscrizione a ruolo per la mancata partecipazione alla mediazione.
Così deciso in Messina in data 25/03/2025 all'esito della camera di
Consiglio, in calce all'udienza.
IL GOT