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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 26/05/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nel collegio composto dai seguenti magistrati: dott. Umberto Giacomelli Presidente dott. Beniamino Margiotta Giudice dott.ssa Gersa Gerbi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento R.G. n. 239 /2024 per lo scioglimento del matrimonio, promosso da
, nata a [...] il [...] e residente VIA Parte_1
CORTINA 27 32040 PIEVE DI CADORE ITALIA, con domicilio eletto presso Indirizzo
Telematico (CF: ), con l'avv. COLLE LEONARDO C.F._1 nei confronti di
, (C.F.: ) nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente a [...]32033 LAMON ITALIA, con domicilio eletto presso
C/O AVV.L.LICINI VIA GARIBALDI,41 BELLUNO con l'avv. LISE MANOLA
*
Con l'intervento del P.M., nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno.
PREMESSO che con ricorso depositato in data 9.4.2024, la sig.ra ha adito questo Parte_1
Tribunale per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato in data
21.5.2005 con il sig. , atto iscritto nei registri di atti di matrimonio alla parte CP_1
1, n. 1 dell'anno 2005 del Comune di Pieve di Cadore;
che con il medesimo ricorso la sig.ra ha chiesto anche assegnazione della casa famigliare con regolamentazione del regime di affido, collocamento, mantenimento e frequentazione della figlia minore nata dalla coppia, (n. 26.6.2006); Per_1 che in data 7.4.2025 si è costituito il sig. , aderendo alle domande formulate CP_1 dalla ricorrente, limitandosi tuttavia rilevare la sopravvenuta maggiore età della figlia comunque non ancora economicamente indipendente;
Per_1 che i coniugi, all'udienza del 9.4.2025, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, anche in punto mantenimento della figlia della coppia e hanno quindi precisato le conclusioni conformi, previa discussione, all'udienza del
23.4.2025; che il Pubblico Ministero ha concluso in modo adesivo alle domande delle parti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande delle parti meritano accoglimento.
Dalla documentazione prodotta risulta l'atto di matrimonio e la pacifica composizione del nucleo famigliare di ciascuno dei coniugi.
Va preso senz'altro atto, per pacifica ammissione di entrambe le parti, della definitiva e irreversibile crisi del rapporto di coniugio, che non si è più ricostituito dalla data di comparizione avanti al Presidente del Tribunale il 27.6.2019 per l'omologa della separazione consensuale.
Risulta, quindi, per tabulas che è trascorso il tempo necessario per la pronuncia di divorzio qui richiesta, con accoglimento anche delle condizioni concordate dalle parti, in quanto appaiono conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e della prole.
Spese compensate come richiesto dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e del CP_1 Parte_1
21/05/2005 iscritto nei registri dello stato Civile del Comune di PIEVE DI CADORE (BL)
Atto N. 1 parte 1 - anno 2005, alle seguenti condizioni: la casa coniugale sita in Pieve di Cadore (BL), Fraz. Tai, in Via Cortina 27, identificata al NCEU fg. 35, mapp. 181, sub. 4, è assegnata alla ricorrente, con la quale convive la figlia della coppia, oggi maggiorenne ma non autosufficiente economicamente.
Il sig. è obbligato a contribuire al mantenimento della figlia ata a Belluno CP_1 Per_1 il 27.06.2006 mediante versamento diretto della somma mensile di euro 250,00= da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat. Il padre provvederà altresì al pagamento e comunque al rimborso del 50% delle spese straordinarie (scolastiche, mediche, sportive, ecc. secondo il protocollo del Tribunale di Belluno) nell'interesse della figlia non opponendosi alla percezione dell'intero assegno unico da parte della sig.ra . Pt_1
I coniugi concordano perché ciascuno abbia in uso i veicoli secondo l'attuale Par intestazione al . Nulla è dovuto dai coniugi a titolo di mantenimento reciproco, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Pieve di Cadore di procedere con le annotazioni di legge.
Spese compensate.
Così deciso in Belluno, nella camera di consiglio del 22/05/2025 .
IL PRESIDENTE dott. Umberto Giacomelli
IL GIUDICE REL. dott.ssa Gersa Gerbi