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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 16/04/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
821/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per la modifica delle condizioni di mantenimento dei figli di cui all'ordinanza del Tribunale di Aosta del 26.11.2019
DA
(C.F.: , nato a [...] il [...] e residente in Aosta, Parte_1 C.F._1 Corso XXVI Febbraio n. 50, rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Barzagli del Foro di Aosta (C.F.: – PEC: – fax: 0165/235693) e presso C.F._2 Email_1 lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Aosta, Piazza Narbonne n. 16
NEI CONFRONTI DI
codice fiscale , nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._3
Aosta (AO), Via Saint Martin de Corléans n. 96, elettivamente domiciliata in Aosta (AO), Piazza Narbonne 16, nel e presso lo studio dell'Avv. Elena Zeppa (C.F. ) che la C.F._4 rappresenta e difende
con riferimento ai figli
nata ad [...], il [...], e nato ad [...], il Persona_1 Persona_2
13/12/2008
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ha proposto ricorso chiedendo, a modifica dell'ordinanza del Tribunale di Aosta Parte_1
26.11.2019, la revoca del contributo a suo carico per il mantenimento della figlia maggiorenne e Per_1 Per la revoca o riduzione del contributo per il figlio minorenne . Nel costituirsi la convenuta si è opposta alle domande.
pagina 1 di 3 All'udienza fissata, le parti davano atto di essere vicine ad una soluzione conciliativa prevedente la revoca del contributo in favore della madre per il mantenimento della figlia maggiorenne a decorrere dal febbraio 2025, il versamento di contributo diretto da parte dei genitori in caso di manifestata esigenza della figlia, con suddivisione delle spese universitarie ed extra al 50% sempre in caso di necessità.
Per la successiva udienza le parti formulavano le seguenti conclusioni congiunte:
< a parziale modifica di quanto stabilito nell'ordinanza n. cron. 135/2019 del 26/11/2019 emessa da codesto Tribunale all'esito del procedimento n. R.G. 86/2019, disporre e regolamentare: a) revocato il contributo al mantenimento che il padre era obbligato a versare alla madre a far data dal mese di febbraio 2025, i genitori continueranno a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, a seguito di espressa richiesta della figlia, le spese straordinarie per la figlia maggiorenne , Persona_1
e, in particolare, le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche (ivi comprese, a titolo esemplificativo, quelle per rette e tasse universitarie, per l'acquisto di testi e per i trasporti) necessitate ovvero concordate e, comunque, sempre documentate. Le parti, per quanto qui non espressamente previsto, dichiarano di conoscere, accettare e richiamare il Protocollo d'intesa del Tribunale di Aosta del 22 febbraio 2019, di seguito riportato letteralmente con riferimento al figlio Per
. b) l'affidamento del minore , in accoglimento delle sotto riportate condizioni: Persona_2 Per 1) affidare il figlio minore congiuntamente ai genitori, che continueranno entrambi ad esercitare su di lui la responsabilità genitoriale;
il minore avrà la residenza abitativa e la collocazione prevalente presso la madre;
2) prevedere che il figlio possa trascorrere con il genitore non collocatario prevalente settimane alterne dalle ore 17 del lunedì e sino al medesimo orario del lunedì successivo.
Il figlio, inoltre, potrà frequentare e stare presso il padre ogni qualvolta lo desideri o ciò si renda necessario, previo preavviso e accordo con l'altro genitore;
3) prevedere che il regime di vista sopra indicato si applicherà anche in relazione alle festività ed alle Per vacanze estive, durante le quali ciascun genitore potrà trascorrere con due settimane, oltre a una terza anche non consecutiva alle altre su accordo dei genitori e nel rispetto dei desideri ed esigenze del figlio, nel periodo che verrà concordato tra i genitori entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno;
Per
4) prevedere che il SI , a titolo di concorso al mantenimento del figlio Parte_1 verserà alla SIa , entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, un assegno Controparte_1 Per mensile di euro 414,00 (euro quattrocentoquattordici/00) per dodici (12) mensilità, sino a quando non sarà economicamente autosufficiente e che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat dal mese dell'anno successivo a quello della pronuncia della sentenza;
5) prevedere che i genitori siano altresì tenuti, fino al raggiungimento da parte del figlio, della maggiore età o dell'indipendenza economica, se conseguita in periodo successivo, a sostenere nella misura del 50% ciascuno, a tutte le spese extra-assegno, così come individuate nel Protocollo d'intesa del Tribunale di Aosta del 22 febbraio 2019, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e così:
*spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
*spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede pagina 2 di 3 universitaria;
*spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica a livello amatoriale (una sportiva e una di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e dopo-scuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
*spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc
*spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
*spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato, d) farmaci e terapie non tradizionali.
Tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori, così come tutte quelle discendenti da scelte già effettuate dai genitori. Per
6) l'Assegno Unico per potrà essere richiesto nella misura del 50% da ciascun genitore;
7) spese legali compensate tra le parti>>.
Le nuove condizioni concordate possono essere recepite dal Collegio in quanto corrispondenti all'interesse primario dei figli quanto alla disciplina dell'affido, in riferimento al minore, e del mantenimento, per entrambi
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale, dato atto delle conclusioni congiunte, dispone la modifica dell'ordinanza del 26.11.2019 del Tribunale di Aosta alle condizioni suindicate frutto di accordo delle parti.
Spese integralmente compensate.
AOSTA, 14.4.2025
Il Giudice relatore/estensore Dott. Maurizio D'ABRUSCO
Il Presidente
Dott. Giuseppe COLAZINGARI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per la modifica delle condizioni di mantenimento dei figli di cui all'ordinanza del Tribunale di Aosta del 26.11.2019
DA
(C.F.: , nato a [...] il [...] e residente in Aosta, Parte_1 C.F._1 Corso XXVI Febbraio n. 50, rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Barzagli del Foro di Aosta (C.F.: – PEC: – fax: 0165/235693) e presso C.F._2 Email_1 lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Aosta, Piazza Narbonne n. 16
NEI CONFRONTI DI
codice fiscale , nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._3
Aosta (AO), Via Saint Martin de Corléans n. 96, elettivamente domiciliata in Aosta (AO), Piazza Narbonne 16, nel e presso lo studio dell'Avv. Elena Zeppa (C.F. ) che la C.F._4 rappresenta e difende
con riferimento ai figli
nata ad [...], il [...], e nato ad [...], il Persona_1 Persona_2
13/12/2008
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ha proposto ricorso chiedendo, a modifica dell'ordinanza del Tribunale di Aosta Parte_1
26.11.2019, la revoca del contributo a suo carico per il mantenimento della figlia maggiorenne e Per_1 Per la revoca o riduzione del contributo per il figlio minorenne . Nel costituirsi la convenuta si è opposta alle domande.
pagina 1 di 3 All'udienza fissata, le parti davano atto di essere vicine ad una soluzione conciliativa prevedente la revoca del contributo in favore della madre per il mantenimento della figlia maggiorenne a decorrere dal febbraio 2025, il versamento di contributo diretto da parte dei genitori in caso di manifestata esigenza della figlia, con suddivisione delle spese universitarie ed extra al 50% sempre in caso di necessità.
Per la successiva udienza le parti formulavano le seguenti conclusioni congiunte:
< a parziale modifica di quanto stabilito nell'ordinanza n. cron. 135/2019 del 26/11/2019 emessa da codesto Tribunale all'esito del procedimento n. R.G. 86/2019, disporre e regolamentare: a) revocato il contributo al mantenimento che il padre era obbligato a versare alla madre a far data dal mese di febbraio 2025, i genitori continueranno a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, a seguito di espressa richiesta della figlia, le spese straordinarie per la figlia maggiorenne , Persona_1
e, in particolare, le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche (ivi comprese, a titolo esemplificativo, quelle per rette e tasse universitarie, per l'acquisto di testi e per i trasporti) necessitate ovvero concordate e, comunque, sempre documentate. Le parti, per quanto qui non espressamente previsto, dichiarano di conoscere, accettare e richiamare il Protocollo d'intesa del Tribunale di Aosta del 22 febbraio 2019, di seguito riportato letteralmente con riferimento al figlio Per
. b) l'affidamento del minore , in accoglimento delle sotto riportate condizioni: Persona_2 Per 1) affidare il figlio minore congiuntamente ai genitori, che continueranno entrambi ad esercitare su di lui la responsabilità genitoriale;
il minore avrà la residenza abitativa e la collocazione prevalente presso la madre;
2) prevedere che il figlio possa trascorrere con il genitore non collocatario prevalente settimane alterne dalle ore 17 del lunedì e sino al medesimo orario del lunedì successivo.
Il figlio, inoltre, potrà frequentare e stare presso il padre ogni qualvolta lo desideri o ciò si renda necessario, previo preavviso e accordo con l'altro genitore;
3) prevedere che il regime di vista sopra indicato si applicherà anche in relazione alle festività ed alle Per vacanze estive, durante le quali ciascun genitore potrà trascorrere con due settimane, oltre a una terza anche non consecutiva alle altre su accordo dei genitori e nel rispetto dei desideri ed esigenze del figlio, nel periodo che verrà concordato tra i genitori entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno;
Per
4) prevedere che il SI , a titolo di concorso al mantenimento del figlio Parte_1 verserà alla SIa , entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, un assegno Controparte_1 Per mensile di euro 414,00 (euro quattrocentoquattordici/00) per dodici (12) mensilità, sino a quando non sarà economicamente autosufficiente e che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat dal mese dell'anno successivo a quello della pronuncia della sentenza;
5) prevedere che i genitori siano altresì tenuti, fino al raggiungimento da parte del figlio, della maggiore età o dell'indipendenza economica, se conseguita in periodo successivo, a sostenere nella misura del 50% ciascuno, a tutte le spese extra-assegno, così come individuate nel Protocollo d'intesa del Tribunale di Aosta del 22 febbraio 2019, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e così:
*spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
*spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede pagina 2 di 3 universitaria;
*spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica a livello amatoriale (una sportiva e una di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e dopo-scuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
*spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc
*spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
*spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato, d) farmaci e terapie non tradizionali.
Tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori, così come tutte quelle discendenti da scelte già effettuate dai genitori. Per
6) l'Assegno Unico per potrà essere richiesto nella misura del 50% da ciascun genitore;
7) spese legali compensate tra le parti>>.
Le nuove condizioni concordate possono essere recepite dal Collegio in quanto corrispondenti all'interesse primario dei figli quanto alla disciplina dell'affido, in riferimento al minore, e del mantenimento, per entrambi
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale, dato atto delle conclusioni congiunte, dispone la modifica dell'ordinanza del 26.11.2019 del Tribunale di Aosta alle condizioni suindicate frutto di accordo delle parti.
Spese integralmente compensate.
AOSTA, 14.4.2025
Il Giudice relatore/estensore Dott. Maurizio D'ABRUSCO
Il Presidente
Dott. Giuseppe COLAZINGARI
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