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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/02/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4110/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice,
preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza cartolare del 04/02/2025;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4110/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Michele Scognamiglio Parte_1
RICORRENTE
contro
quale Presidente p.t. del MOVIMENTO Controparte_1
CIVICO , con il patrocinio Controparte_2
dell'avv.to Giovanni Feliciello
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 429 c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, va rilevato che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Tanto premesso, dirimente nel caso in esame è la questione di improcedibilità
della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, sollevata da parte intimata nella memoria integrativa del 22/01/2025 e ribadita con le note di trattazione scritta depositate in data 03/02/2025.
Difatti, nel caso in esame, all'esito dell'udienza di convalida del 01/08/2024, il
Giudice del turno feriale disponeva il mutamento del rito assegnando altresì alle parti termine di giorni 15 per l'instaurazione del procedimento di mediazione.
2 In merito va rammentato che “Nel giudizio conseguente all'opposizione alla
convalida di sfratto per morosità, la mancata attivazione da parte del locatore
della procedura di mediazione obbligatoria prevista dal d.lg. n. 28/2010
implica l'improcedibilità delle domande avanzate in sede di intimazione”
(Tribunale Busto Arsizio sez. III, 20/03/2018, n.546).
Orbene, a fronte della mancata prova del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, va dichiarata l'improcedibilità del presente giudizio.
In relazione alle spese di lite, secondo la giurisprudenza di merito “In caso di
pronuncia di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del
procedimento di mediazione, le spese di lite vanno poste a carico dell'attore, in
quanto soggetto avente interesse all'introduzione della mediazione” (Tribunale
Roma sez. V, 13/12/2017, n.23237); la relativa quantificazione sarà effettuata a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia nonché dell'attività difensiva concretamente svolta e della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica così dispone:
- dichiara improcedibile la domanda;
- condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 814,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge;
- Stante l'ammissione di al patrocinio a spese dello Controparte_1
Stato, dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato
3 anticipatario ex art 133 DPR 115/2002.
Nola, 19/02/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice,
preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza cartolare del 04/02/2025;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4110/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Michele Scognamiglio Parte_1
RICORRENTE
contro
quale Presidente p.t. del MOVIMENTO Controparte_1
CIVICO , con il patrocinio Controparte_2
dell'avv.to Giovanni Feliciello
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 429 c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, va rilevato che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Tanto premesso, dirimente nel caso in esame è la questione di improcedibilità
della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, sollevata da parte intimata nella memoria integrativa del 22/01/2025 e ribadita con le note di trattazione scritta depositate in data 03/02/2025.
Difatti, nel caso in esame, all'esito dell'udienza di convalida del 01/08/2024, il
Giudice del turno feriale disponeva il mutamento del rito assegnando altresì alle parti termine di giorni 15 per l'instaurazione del procedimento di mediazione.
2 In merito va rammentato che “Nel giudizio conseguente all'opposizione alla
convalida di sfratto per morosità, la mancata attivazione da parte del locatore
della procedura di mediazione obbligatoria prevista dal d.lg. n. 28/2010
implica l'improcedibilità delle domande avanzate in sede di intimazione”
(Tribunale Busto Arsizio sez. III, 20/03/2018, n.546).
Orbene, a fronte della mancata prova del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, va dichiarata l'improcedibilità del presente giudizio.
In relazione alle spese di lite, secondo la giurisprudenza di merito “In caso di
pronuncia di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del
procedimento di mediazione, le spese di lite vanno poste a carico dell'attore, in
quanto soggetto avente interesse all'introduzione della mediazione” (Tribunale
Roma sez. V, 13/12/2017, n.23237); la relativa quantificazione sarà effettuata a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia nonché dell'attività difensiva concretamente svolta e della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica così dispone:
- dichiara improcedibile la domanda;
- condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 814,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge;
- Stante l'ammissione di al patrocinio a spese dello Controparte_1
Stato, dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato
3 anticipatario ex art 133 DPR 115/2002.
Nola, 19/02/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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