TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 3119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3119 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice nella causa iscritta al R.G. n. 13389/2023, avente ad oggetto la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento figlio naturale, vertente tra
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Guido Romano, rappresentante e difensore;
ricorrente
e
nato a [...] il [...] (c.f. , non Controparte_1 C.F._2 rappresentato né difeso;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
sentita la sola parte ricorrente;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 9 luglio 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; ha emesso la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso depositato l'1/11/2023, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
chiedendo la modifica delle condizioni di affidamento della figlia Persona_1
, nata il [...] in [...] convivenza more uxorio instaurata con
[...] [...]
cristallizzate nel decreto dell'8-12/10/2020, emesso dal Tribunale di CP_1
Palermo a definizione del ricorso congiunto n. 4685/2019 R.G.
1 In particolare, ha esposto: che ha interrotto ogni rapporto con Controparte_1
la figlia e non corrisponde il mantenimento per la stessa;
che il resistente non vede da due anni e non chiede notizie di lei, disinteressandosene del tutto;
che il Per_1 resistente è debitore nei suoi confronti di € 7.200,00 per il mantenimento non corrisposto.
Sulla base di quanto esposto, ha chiesto la modifica delle condizioni di affidamento e di mantenimento della minore e, nello specifico, l'affidamento esclusivo in suo favore e la conferma dell'obbligo a carico di di corrispondere la somma Controparte_1
mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia. Inoltre, ha chiesto di disporre la percezione dell'intero assegno unico in proprio favore e di sanzionare la condotta omissiva del resistente.
Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, non si Controparte_1
è costituito nel presente giudizio.
All'udienza del 6/3/2024 è stata sentita la ricorrente e, a scioglimento della riserva assunta a seguito della suddetta udienza, il Giudice delegato, con ordinanza emessa in pari data, ha dettato i provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., disponendo: l'affidamento esclusivo della minore alla madre;
la conferma dell'obbligo di corrispondere ad la somma di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
ordinario della figlia, nonché il 50% delle spese extra assegno;
la percezione dell'intero assegno unico a favore della ricorrente;
la rimessione alla libera determinazione della minore del regime degli incontri col padre.
Scaduto il termine del 9/7/2025 fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in riserva per la decisione, sulla base delle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente.
_______
2. come accennato in premessa, ha promosso il presente giudizio al fine Parte_1
di ottenere la modifica delle condizioni di affidamento della figlia cristallizzate Per_1
nel decreto dell'8-12/10/2020, emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del ricorso n. 4685/2019 R.G.
Com'è noto, i provvedimenti relativi alla prole sono sempre soggetti a revisione per sopravvenuti motivi, a prescindere dal procedimento nel quale sono stati resi.
2 Al fine di ottenere le modifiche richieste deve integrarsi la sussistenza di “giustificati motivi”, i quali “…sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo” (tra le più recenti, v. Cass. n. 17885/2023; Cass. n.
13067/2022; v. anche Cass. n. 11488/2008).
Inoltre, con riferimento al regime di affidamento chiesto in ricorso, va evidenziato che, ai sensi dell'articolo 337 quater c.c., l'affidamento esclusivo del figlio ad uno solo dei genitori può essere disposto soltanto quando vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse della minore.
Orbene, la ricorrente ha posto a fondamento della domanda diretta ad ottenere l'affidamento esclusivo della minore il totale disinteresse da parte del padre manifestato già dalla definizione del precedente giudizio, in cui era rimasto contumace, e mantenuto fino ad oggi.
Invero, la ricorrente ha esposto che nel 2021 il padre ha incontrato la figlia solo in due occasioni e che, al momento della proposizione del presente ricorso, erano trascorsi due anni dall'ultimo incontro. A ciò ha aggiunto il disinteresse materiale di Controparte_1 verso la figlia, concretizzatosi nella mancata corresponsione del mantenimento
[...]
previsto per la stessa.
Ebbene, tali elementi, uniti al comportamento processuale del resistente – il quale, non costituendosi, non ha preso posizione in ordine alle domande spiegate dalla ricorrente – impongono a questo Tribunale la decisione di discostarsi dal modello ordinario di affidamento, essendo più confacente all'interesse della minore l'affidamento esclusivo alla madre.
Pertanto, si dispone l'affidamento esclusivo di alla madre, con Per_1 Parte_1 conseguente collocamento prevalente presso la stessa.
Quanto al regime di incontri padre-figlia, considerata l'età di , detto regime Per_1
può essere rimesso alla libera determinazione della stessa.
3. Relativamente, infine, alle statuizioni di natura economica, non disponendosi di alcuna informazione reddituale del resistente, rimasto contumace, può senz'altro essere accolta la domanda della ricorrente, e, dunque, confermato l'obbligo a carico di
[...] di corrisponderle la somma mensile di € 200,00, da versare entro il giorno CP_1
3 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo il Protocollo del 2/7/2019, in vigore presso il Tribunale di Palermo.
Infine, in considerazione dell'affidamento esclusivo della minore alla madre, deve essere disposta la percezione in favore della stessa dell'intero assegno unico.
Per quanto non oggetto di modifica, continueranno a trovare applicazione le condizioni di cui al decreto dell'8-12/10/2020, emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del ricorso congiunto n. 4685/2019 R.G.
4. Quanto, in ultimo, alla regolamentazione delle spese di giudizio, tenuto conto dell'opzione di contumacia del resistente, le stesse devono essere lasciate a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara la contumacia di Controparte_1
• a parziale modifica del decreto dell'8-12/10/2020, emesso dal Tribunale di
Palermo a definizione del ricorso congiunto n. 4685/2019 R.G., dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre, Persona_1 Parte_1
• regolamenta l'esercizio del diritto di visita paterno come in parte motiva;
• conferma a carico di l'obbligo di corrispondere ad Controparte_1
la somma di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario Parte_1 della figlia, entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese extra assegno secondo il protocollo del
2/7/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo;
• dispone la percezione dell'intero assegno unico in favore della ricorrente;
• lascia le spese di lite a carico della ricorrente.
Così deciso in Palermo, camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
4 5