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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/08/2025, n. 2556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2556 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 2427/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da colpa medica TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Fabio Rotolo ATTRICE E
, quale erede di Controparte_1 ER
, rappresentata e difesa dall'avv. Pier Giuseppe Tammaro
[...]
CONVENUTA
, Controparte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Sirena, Davide Oliva ed Ettore Santucci CHIAMATA IN CAUSA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14/11/2024, qui da intendersi richiamate e trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.05.2015
, nata il [...], esponeva che nell'anno Parte_1 2008 si era rivolta al dr. con l'intento di ricevere Persona_1 un adeguato protocollo riabilitativo della bocca, sia con funzione fisiologica, sia con funzione estetica. All'uopo, erano programmati con il dottore interventi di implantologia a carico differito con conseguente protesizzazione fiSS;
in virtù del predetto accordo, nel mese di novembre dell'anno 2008, la si era dunque Pt_1 sottoposta a cure odontoiatriche presso lo studio dentistico
, con la programmazione di avulsioni multiple, ER precisamente totale nell'arcata superiore e parziale nell'arcata inferiore, al fine di favorire interventi di chirurgia implantare nelle due arcate dentarie. Deduceva che nel mese di aprile dell'anno 2009 le era stata, quindi, posizionata una protesi fiSS sui monconi degli impianti precedentemente installati e nel mese di dicembre dell'anno 2009 l'attrice si era recata nuovamente presso lo studio dentistico del dr. , lamentando movimenti insoliti del ER manufatto protesico. Riferito al medico, inoltre, di avere forti attacchi di emicranee, dolori all'emiviso dx, cefalee, inappetenza, difficoltà di deglutizione, il dr. le aveva riferito che ER
l'intervento di implantologia era tecnicamente fallito, per cui aveva proceduto all'avulsione di alcuni impianti, lasciandone altri. In sostituzione della protesi fiSS, il le aveva applicato due ER protesi mobili. L'attrice argomentava che il dr. aveva ER commesso errori sia nella fase pre-chirurgica sia in quella post- chirurgica. Nella fase pre-chirurgica aveva errato la diagnosi e la preparazione dell'intervento; nella fase post-chirurgica non aveva predisposto un adeguato controllo post-operatorio. In virtù di questa negligenza professionale, parte attrice, previo l'invio di due diffide, e previo tentativo di mediazione, tutti rimasti senza esito favorevole, chiedeva al giudice di accertare l'inadempimento contrattuale del convenuto nell'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale stipulato ed avente ad oggetto interventi di implantologia;
dichiarare il dr. Persona_1 responsabile del danno subito dalla IG.ra in Parte_1 occasione dell'esecuzione delle terapie dentarie iniziate nel mese di novembre dell'anno 2008 e della violazione del diritto dell'stante all'autodeterminazione; condannare il convenuto alla restituzione delle somme corrispostegli, pari ad € 7.500,00 ed il rimborso delle spese mediche sostenute fino ad ora pari ad € 510,00; condannarlo, inoltre, a risarcire tutti i danni non patrimoniali per una somma pari ad € 44.095,00, oltre interessi e/o legali compensativi;
condannare il convenuto a risarcire il danno patrimoniale futuro, corrispondente alle spese che l'attore dovrà sostenere per cure mediche ed assistenza, pari ad € 22.600,00 ovvero a quella maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, rispettando in ogni caso, complessivamente e cumulativamente fra le domande i limiti della competenza per valore del Giudice adito;
condannare il dr.
al risarcimento dei danni patiti dall'istante per la Persona_1 lesione della libertà di autodeterminarsi, da compiersi in via equitativa, maggiorata degli interessi legali e/o compensativi;
con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del procuratore anticipante.
Si costituiva in giudizio il , il quale eccepiva la Persona_1 decadenza e la prescrizione ex art. 2226 c.c., atteso che i vizi della protesi non erano stati denunciati entro otto giorni e la domanda era stata proposta dalla in data 13.05.2015, ben oltre l'anno Pt_1 previsto dal predetto articolo. Sul punto richiamava la Suprema Corte di CaSSzione, che aveva statuito che “Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 2226 c.c. nel caso di applicazione di protesi dentaria allorchè la steSS assuma il carattere di opera materiale ed autonoma. Tale carattere ricorre quando l'autonomia ed il carattere materiale della applicazione della protesi, specie se provvisoria, non sia il risultato di un contratto di compleSS prestazione di opera professionale intellettuale (per il quale é esclusa la decadenza ex art. 2226 c.c.), bensì l'oggetto della semplice prestazione di un odontotecnico” (Cass. Civ. 4912/2015). Nel merito deduceva che non sussistevano i presupposti per una responsabilità del professionista, avendo egli agito con opportuna diligenza eseguendo l'intervento di riabilitazione protesica, e anche successivamente, allorchè aveva constatato la mancata osteointegrazione, optando per le protesi mobili, pertanto in attuazione di quanto disposto dall'art. 2236 c.c., poteva sussistere una responsabilità del convenuto solo in caso di dolo o colpa grave, elementi non emersi nella fattispecie de qua. Deduceva, inoltre, che la mancata rimozione dell'impianto fratturato non era a lui ascrivibile, addirittura ignorandone la rottura, non avendo più incontrato la IGnora la quale, nonostante le ripetute Pt_1 richieste di recarsi allo studio, non si era più fatta visitare e non aveva nemmeno completato il pagamento dell'onorario dovuto. Per tali motivi chiedeva preliminarmente di accertare e dichiarare la decadenza e la prescrizione ex art. 2226 c.c. e nel merito di accertare e dichiarare la non responsabilità del professionista e per l'effetto rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. In ogni caso, per l'eventualità dell'accoglimento della domanda attorea, chiedeva di chiamare in causa e chiamava in causa la con la quale era Controparte_2 assicurato per la responsabilità civile professionale verso terzi, perchè fosse condannata a manlevare esso convenuto da quanto eventualmente fosse condannato a pagare all'attrice per sorte capitale, interessi e spese, nulla escluso ed eccettuato.
Costituitasi in giudizio, la Controparte_2
impugnava la richiesta della IGnora chiedendo in via
[...] Pt_1 principale il rigetto della domanda;
eccepiva l'inoperatività ed inefficacia della polizza assicurativa, in considerazione della data dei fatti e la tardività della denuncia del sinistro;
in subordine chiedeva limitarsi il risarcimento ai danni effettivamente verificatisi e attribuibile al convenuto, escludendo in ogni caso lo scoperto del 10% previsto dalle condizioni generali di contratto. In corso di causa veniva espletata consulenza medico legale dal dott. sentiti i testi indicati dal dott. , con Persona_2 ER rinuncia ai testi della parte attrice accolta dalle parti convenute. Deceduto in corso di causa il dott. , la causa veniva Persona_1 riassunta contro l'erede IGnora , e, precisate le Controparte_1 conclusioni, il giudice riservava la causa in decisione con i termini ex art 190 c.p.c.
La domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Vanno innanzi tutto disattese le eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dalla parte convenuta ex art. 2226 c.c., atteso che l'oggetto della prestazione per cui è causa non riveste i caratteri dell'autonomia dell'opera materiale semplice da parte dell'odontotecnico, bensì quelli del contratto di prestazione d'opera professionale di un medico odontoiatra. Difatti, la Suprema Corte di CaSSzione, con sentenza n. 12871/2015 ha ribadito un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, in virtù del quale l'art. 2226 del Codice Civile, che regola i diritti del committente per il caso di difformità e vizi dell'opera, non è applicabile al contratto di prestazione di opera professionale intellettuale;
eSS, infatti, ha per oggetto - anche quando si estrinsechi nell'istallazione di una protesi dentaria - la prestazione di un bene immateriale, in relazione al quale non sono percepibili, come per quelli materiali, le difformità o i vizi eventualmente presenti;
assume rilievo assorbente l'attività riservata al medico odontoiatra di diagnosi della situazione del paziente, di scelta della terapia, di successiva applicazione della protesi e controllo della steSS. Pertanto, non potendosi individuare un'entità materiale nell'attività del dentista, la protesi può considerarsi un'opera materiale ed autonoma solo in quanto oggetto della prestazione dell'odontotecnico. Il richiamo alla sentenza della Corte di CaSSzione n. 4912/2015 effettuato da parte convenuta è la conferma di tale orientamento, in considerazione del fatto che l'attrice si rivolse al dott. non ER per il semplice acquisto e meSS in opera di una protesi dentaria, ma per la risoluzione di una serie di problemi ritenuti connessi al proprio apparato dentale masticatorio, secondo i crismi di un tipico contratto di compleSS prestazione di opera professionale intellettuale in campo medico sanitario. E' dunque inapplicabile nel caso in esame l'art. 2226 c.c.
Ciò precisato, è indubbio che l'operato professionale del dott.
sia stato in parte affetto da imperizia grave, con ER conseguente accertamento della responsabilità del professionista, ai sensi degli art. 1218, 1176 e 2236 c.c., integrando la condotta del convenuto l'ipotesi della colpa grave, con prescrizione decennale dell'azione risarcitoria secondo la disciplina ordinaria.
Questo giudicante condivide integralmente la relazione di consulenza del ctu dott. in quanto strettamente aderente ai Per_2 fatti di causa come provati dall'attrice, logica a dettagliata nella motivazione, anche in risposta ai rilievi di parte, misurata ed equilibrata nelle conclusioni. In particolare, il ctu ha ottimamente così relazionato: “Il caso in oggetto concerne l'analisi della situazione attuale, relativamente all'apparato stomatognatico, ed il rilievo di eventuali responsabilità del professionista (dr.
[...]
) che ebbe in cura la IG.ra , quale ER Parte_1 conseguenza del trattamento odontoiatrico cui la steSS si sottoponeva negli anni 2008 - 2009. In merito alla storia clinico - anamnestica, la IG.ra praticamente conferma quanto Pt_1 descritto in atto di citazione e in CTP esibita, a firma della dr.SS
. Quali elementi salienti ricordiamo che il trattamento Per_3 presso lo studio del dr. ebbe inizio nel novembre del ER
2008, per concludersi nel 2009, e consisteva in una riabilitazione implanto - protesica all'arcata superiore ed inferiore, così come da esame obiettivo. Tale prestazione professionale riteniamo sia censurabile per quanto attiene il trattamento / risoluzione delle problematiche all'arcata superiore, ove sono presenti n. due impianti inutilizzabili che devono essere rimossi, di cui uno fratturato. La protesi mobile in uso non riteniamo sia sufficientemente funzionante e certamente deve essere rifatta. Tale rifacimento dovrà seguire alla citata rimozione degli impianti ed alla neceSSria fase di guarigione. Seguirà applicazione di nuovo manufatto protesico. Una progettazione più accorta ed una applicazione dei supporti implantari - secondo una corretta prassi
- avrebbe certamente consentito la finalizzazione del trattamento che, allo stato, può realizzarsi solo previa esecuzione delle tappe terapeutiche sopra descritte. Di converso, riteniamo che il manufatto presente all'arcata inferiore, pur essendo certamente non in ottime condizioni, sia sufficientemente funzionante ove le imperfezioni ed il non perfetto funzionamento sono prevalentemente legati alla normale usura del manufatto ed ai fenomeni di usura naturale legati alla modifica/rimodellamento delle strutture intereSSte nel corso degli anni, non lasciando intravedere eventuali e chiari profili di responsabilità. Ricordiamo, infatti, che tale manufatto è stato applicato nel 2009 e che, quindi, dopo circa 8 anni di costante uso, appare prossimo alla scadenza fisiologica, e – a breve – andrebbe sostituito a prescindere;
precisiamo, appunto, che ai fini valutativi in odontoiatria legale, la durata media di un manufatto similare risulta statisticamente identificabile nell'ambito di anni 10 circa. Anche in relazione alle altre voci di danno richieste a risarcimento (v. CTP in atti) riteniamo che la stesse non poSSno essere accolte in quanto gli ulteriori elementi di presunta colpa sono proposti in maniera troppo approssimativa e generica, ovvero non supportati da adeguata documentazione probatoria circa i presunti danni riportati a seguito del trattamento a cura del dr. , in assenza, quindi, di elementi di Persona_1 certezza relativamente al nesso di causa tra l'operato del professionista e i restanti paventati esiti. In particolare 1) circa gli esiti invocati a carico dell'ATM: dobbiamo puntualizzare che, secondo consolidata letteratura scientifica specialistica in materia, circa la metà della popolazione adulta lamenta vaghi disturbi – al pari di quelli lamentati dalla – solo ipoteticamente Pt_1 collegabili alla funzionalità masticatoria, quali dolori articolari, torcicollo, emicrania. L'esame obiettivo attuale, comunque, non rileva particolari elementi patologici plausibilmente collegabili al trattamento eseguito;
2) circa la “Grave compromissione del seno mascellare” ovvero la “Sinusite mascellare odontogena” andrebbe precisata la natura dei disturbi che sorreggono tale ipotetica compromissione, supportando tale avanzata diagnosi con dati clinico strumentali attendibili, che non risultano descritti nella CTP;
disturbi/menomazioni non evidenziate nel corso del nostro esame obiettivo attuale, ne rilevabili dalle indagini strumentali disponibili. Infatti, pur in presenza di minimo contatto/presenza degli impianti superiori con il seno mascellare non vi sono chiari elementi clinico - strumentali di patologia;
tale situazione potrebbe ipoteticamente virare in una manifestazione acuta ovvero cronica ma non essendoci, a tutt'oggi, a circa 8 anni dalla applicazione delle fixture, nessuna di tali evenienze non riteniamo poSS parlarsi di vera e propria lesione in assenza di validi riscontri clinico - strumentali probanti;
3) circa il Danno Biologico richiesto (10%): lo stesso può ritenersi immotivato ed avulso da qualsivoglia riferimento tabellare, non dettagliato nella sua composizione percentuale ed improponibile giacché frutto di una valutazione non adeguatamente supportata. Ciò premesso, alla luce di quanto emerso dalla visita della paziente in sede peritale, possiamo riconoscere una responsabilità professionale nell'operato del dott.
, solo per la riabilitazione implanto protesica all'arcata ER mascellare superiore;
infatti la steSS presenta due impianti inutilizzati ed inutilizzabili, condizione presente già da diversi anni a cui la paziente ha sopperito solo tramite l'utilizzo di una protesi mobile totale superiore. Riteniamo, quindi, che poSS essere ravvisato un comportamento censurabile nell'operato del dr. solo in relazione al trattamento eseguito alla arcata ER superiore, foriero di danno (peggioramento dello status quo ante), quantificabile come segue: Danno extrapatrimoniale: danno biologico temporaneo (anche per le cure da effettuare) ITP al 50%
= gg. 20 ITP al 25% = gg. 40 - Danno biologico permanente da perdita del supporto osseo da applicazione /rimozione di impianti superiori DB = 2%. Danno patrimoniale: per quanto attiene al danno emergente odontoiatrico, riteniamo che le spese da sostenere poSSno quantificarsi come segue: Rimozione impianti inutilizzabili (sommersi e non) = € 500,00 - Protesi in mobile resina su struttura metallica arcata superiore = € 3.000,00 per un totale di € 3.500,00. Tale valutazione delle spese di cura tiene conto sia della durata media dei manufatti che dei costi medi del trattamento, desunti dalla letteratura scientifica in materia, dai tariffari statisticamente rilevati dalle maggiori associazioni di categoria nazionali (ANDI - AIO – FNOM - CEO) nonché dai tariffari in uso nella area geografica di riferimento. Infine, in merito alla richiesta di danno emergente relativo sia alla restituzione dell'onorario sia al trattamento da eseguire riteniamo che lo steSS poSS accogliersi solo in parte in quanto trattasi di terapia che la richiedente avrebbe dovuto comunque eseguire e che quindi non può essere richiesta a risarcimento, fatta eccezione per la riabilitazione dell'arcata superiore come su descritto e quantificato, pena una iniqua duplicazione del danno economico. Parimenti non si è tenuto conto del trattamento alla ATM per i motivi su esposti circa la mancata pertinenza e congruità dello stesso ai fini valutativi medico-legali. In data 19/09/2017 pervenivano, tramite pec, note critiche dell'avv.to Rotolo – allegate alla presente – nelle quali si richiedeva una modifica delle conclusioni rispetto alla restituzione delle somme corrisposte dalla al dr. . Nel merito Pt_1 ER si precisa che, come anticipato in bozza, tale richiesta può essere accolta solo nella parte che riguarda il trattamento alla arcata superiore, trattamento che è stato già calcolato nell'ambito del danno emergente. Nel caso si volesse precedere alla restituzione dell'onorario, per una quota parte dell'esborso pressoché sovrapponibile all'importo da noi già quantificato, si dovrebbe decurtare tale cifra al totale, con lo stesso risultato economico. Si precisa anche che in assenza di certificazione relativa a preventivi, con dettaglio delle prestazioni relative alle singole voci di spesa, risulterebbe più complesso definire con precisione il corrispettivo economico. Proprio per tale motivo, per evitare sottostime del danno, abbiamo considerato – quale danno emergente per le cure da praticare (protesi superiore) – il migliore possibile in base alle condizioni cliniche della p. secondo i classici tariffari in uso ampiamente condivisi in ambito odontoiatrico - legale. In merito alle note pervenute, in data 20/09/2017, dal CTP di parte attorea dr.SS si precisa che per una parte delle stesse si è data Per_3 già risposta, trattandosi della medesima questione riguardante la restituzione dell'onorario già posta dall'av. Rotolo, sempre di parte attorea. Ad ulteriore chiarimento sull'argomento si puntualizza che l'onorario di cui si chiede il risarcimento prevedeva anche delle cure alla arcata inferiore, che andrebbero già decurtate dal computo. Per quanto attiene alle cure alla arcata superiore, se è vero che il progetto terapeutico scelto riguardava una protesi su impianti è pur vero che la p. potrebbe comunque effettuarlo atteso che il danno riguardante la perdita ossea è stato computato quale danno biologico, con il quale si ritiene di aver considerato il peggioramento dello status quo ante ascrivibile al comportamento colposo del professionista. Ogni alta determinazione e/o scelta terapeutica poteva e può comunque essere eseguita. Eventuali trattamenti pre-protesici risultano legati a scelte, non obbligate, da definire tra le numerose varianti possibili. Infine, circa la valutazione dei denti avulsi nel computo del danno biologico, a nostro avviso non condivisibile, riteniamo che le avulsioni stesse facciano parte di un trattamento da finalizzare con una riabilitazione - sia eSS fiSS, mista o mobile - che non è stata mai meSS in discussione. Infine, riteniamo non pertinente la nota relativa al lucro ceSSnte. CONCLUSIONI: ciò premesso, si ribadisce la presenza di un profilo di responsabilità nel trattamento eseguito con esclusivo riguardo al trattamento a carico della arcata superiore, non sussistendo un dimostrabile nesso di causalità materiale tra la restante parte del trattamento + i vaghi esiti invocati a risarcimento e la condotta del dr. per le cure ER eseguite alla IG.ra . Tale porzione di danno Parte_1 iatrogeno può essere quantificata come segue: Inabilità Temporanea Parziale (50%) = gg. 20 Inabilità Temporanea Parziale (25%) = gg. 40 Per quanto attiene al Danno Biologico riteniamo che l'insieme dei postumi anatomo funzionali residuati ascrivibili a comportamento colposo (negligente e imperito) siano valutabili globalmente e percentualmente nella misura del 2 % (due per cento) secondo le più comuni Tabelle e Baremes. Il danno emergente odontoiatrico, attuale e futuro, ammonta ad € 3.500,00. Il danno patrimoniale da Non riteniamo sussistere incidenza IGnificativa sulla capacità lavorativa specifica dichiarata (impiegata)”.
Ciò posto, applicando le tabelle del Tribunale di Milano in vigore nel 2009, anno dell'impianto della prima protesi definita
“fallimentare” dallo stesso dott. , considerato che l'attrice ER aveva 58 anni, il danno biologico da invalidità permanente al 2% (valore di punto euro 1.135,45) va valutato in euro 1.624,00. Il danno da inabilità temporanea (pari ad euro 88,00 quotidie se al 100%) va valutato in euro 880,00 per i 20 giorni con ITP al 50% e in euro 880,00 per i 40 giorni con ITP al 25%.
Il danno biologico ammonta, quindi, a complessivi euro 3.384,00 che, aumentato del 30% per la personalizzazione anche in considerazione del danno morale e le sofferenze connesse, determinano un danno non patrimoniale omnicomprensivo di euro 4.399,20. Il danno patrimoniale emergente per spese future risulta correttamente valutato dal ctu in euro 3.500,00 e ad esso va aggiunta la spesa provata dall'attrice per l'onorario pagato al dott. CP_3 per la protesi all'arcata dentaria superiore, quantificabile in euro 4.000,00 quale quota parte dell'intera prestazione (arcata dentaria superiore ed inferiore) pagata euro 7.500,00. Ne consegue che il danno risarcibile complessivo ammonta ad euro 11.899,20 a cui vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dicembre 2009 fino all'effettivo soddisfo secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995.
Va accolta la domanda di manleva proposta dalla parte convenuta nei confronti della chiamata in causa, attesa l'efficacia e operatività della polizza. Il dott. , infatti, ebbe tempestivamente a ER denunciare alla compagnia di assicurazione il sinistro secondo le disposizioni contrattuali, giusta documentazione prodotta in atti. Invero la polizza all'art. 17 delle condizioni generali stabilisce che
“l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall per la prima volta durante il periodo di Parte_2 validità del contratto, qualunque sia l'epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento. Tuttavia, per i fatti e/o i comportamenti anteriori alla stipula della polizza, l'assicurazione viene contratta limitatamente ed esclusivamente per le responsabilità in relazione alle quali l' non abbia Parte_2 ricevuto alla data di stipula richiesta risarcitoria alcuna e se l' non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza Parte_2 dell'esistenza dei presupposti di detta responsabilità”. Orbene non vi è prova che l'assicurato avesse la conoscenza del fatto come
“sinistro” prima della ricezione della richiesta di risarcimento danni da parte dell'attrice. Infatti, una soluzione odontoiatrica diversa da quella attuata in un primo momento non determina un errore da denunciare alla propria assicurazione dovendo il professionista adoperarsi secondo i dettami della medicina adeguando le tecniche alla evoluzione della scienza. Considerata l'operatività della polizza assicurativa del , la compagnia assicurativa va condannata ER
a manlevare la parte convenuta da tutte le conseguenze patrimoniali sfavorevoli del presente giudizio, con l'obbligo di rimborsare – o di tenere indenne – la parte convenuta le somme di denaro da questa dovute all'attrice in base a questa decisione, ivi comprese le spese di giudizio, con lo scoperto del 10% previsto dalle condizioni generali di contratto.
Considerata la parziale reciproca soccombenza, con l'accoglimento parziale di quanto richiesto dall'attrice con l'atto di citazione, sussistono giusti motivi per compensare per tre quarti le spese di giudizio tra l'attrice e la convenuta, ponendo il restante quarto a carico di quest'ultima, con una liquidazione che tenga conto di un valore della causa tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
Le spese seguono invece la soccombenza nel rapporto fra parte convenuta e parte chiamata in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 11.899,20 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dicembre 2009 fino all'effettivo soddisfo secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995
2) Condanna la chiamata in causa a manlevare la convenuta da tutte le conseguenze patrimoniali sfavorevoli del presente giudizio, con l'obbligo di rimborsare – o di tenere indenne – la parte convenuta delle somme di denaro da questa dovute all'attrice in base a questa decisione, ivi comprese le spese di giudizio, con lo scoperto del 10% previsto dalle condizioni generali di contratto.
3) Rigetta ogni altra domanda 4) Compensa tra attrice e convenuta tre quarti delle spese di giudizio e condanna la convenuta a pagare all'attrice il restante quarto delle spese di giudizio e cioè euro 3.525,75 per compensi di difesa, oltre rimborso di un quarto del contributo unificato e della marca da bollo, di un quarto del costo della ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
5) Condanna la chiamata in causa al pagamento in favore della convenuta delle spese di giudizio, che liquida in euro 14.103,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Nocera Inferiore in data 22/08/2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 2427/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da colpa medica TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Fabio Rotolo ATTRICE E
, quale erede di Controparte_1 ER
, rappresentata e difesa dall'avv. Pier Giuseppe Tammaro
[...]
CONVENUTA
, Controparte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Sirena, Davide Oliva ed Ettore Santucci CHIAMATA IN CAUSA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14/11/2024, qui da intendersi richiamate e trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.05.2015
, nata il [...], esponeva che nell'anno Parte_1 2008 si era rivolta al dr. con l'intento di ricevere Persona_1 un adeguato protocollo riabilitativo della bocca, sia con funzione fisiologica, sia con funzione estetica. All'uopo, erano programmati con il dottore interventi di implantologia a carico differito con conseguente protesizzazione fiSS;
in virtù del predetto accordo, nel mese di novembre dell'anno 2008, la si era dunque Pt_1 sottoposta a cure odontoiatriche presso lo studio dentistico
, con la programmazione di avulsioni multiple, ER precisamente totale nell'arcata superiore e parziale nell'arcata inferiore, al fine di favorire interventi di chirurgia implantare nelle due arcate dentarie. Deduceva che nel mese di aprile dell'anno 2009 le era stata, quindi, posizionata una protesi fiSS sui monconi degli impianti precedentemente installati e nel mese di dicembre dell'anno 2009 l'attrice si era recata nuovamente presso lo studio dentistico del dr. , lamentando movimenti insoliti del ER manufatto protesico. Riferito al medico, inoltre, di avere forti attacchi di emicranee, dolori all'emiviso dx, cefalee, inappetenza, difficoltà di deglutizione, il dr. le aveva riferito che ER
l'intervento di implantologia era tecnicamente fallito, per cui aveva proceduto all'avulsione di alcuni impianti, lasciandone altri. In sostituzione della protesi fiSS, il le aveva applicato due ER protesi mobili. L'attrice argomentava che il dr. aveva ER commesso errori sia nella fase pre-chirurgica sia in quella post- chirurgica. Nella fase pre-chirurgica aveva errato la diagnosi e la preparazione dell'intervento; nella fase post-chirurgica non aveva predisposto un adeguato controllo post-operatorio. In virtù di questa negligenza professionale, parte attrice, previo l'invio di due diffide, e previo tentativo di mediazione, tutti rimasti senza esito favorevole, chiedeva al giudice di accertare l'inadempimento contrattuale del convenuto nell'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale stipulato ed avente ad oggetto interventi di implantologia;
dichiarare il dr. Persona_1 responsabile del danno subito dalla IG.ra in Parte_1 occasione dell'esecuzione delle terapie dentarie iniziate nel mese di novembre dell'anno 2008 e della violazione del diritto dell'stante all'autodeterminazione; condannare il convenuto alla restituzione delle somme corrispostegli, pari ad € 7.500,00 ed il rimborso delle spese mediche sostenute fino ad ora pari ad € 510,00; condannarlo, inoltre, a risarcire tutti i danni non patrimoniali per una somma pari ad € 44.095,00, oltre interessi e/o legali compensativi;
condannare il convenuto a risarcire il danno patrimoniale futuro, corrispondente alle spese che l'attore dovrà sostenere per cure mediche ed assistenza, pari ad € 22.600,00 ovvero a quella maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, rispettando in ogni caso, complessivamente e cumulativamente fra le domande i limiti della competenza per valore del Giudice adito;
condannare il dr.
al risarcimento dei danni patiti dall'istante per la Persona_1 lesione della libertà di autodeterminarsi, da compiersi in via equitativa, maggiorata degli interessi legali e/o compensativi;
con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del procuratore anticipante.
Si costituiva in giudizio il , il quale eccepiva la Persona_1 decadenza e la prescrizione ex art. 2226 c.c., atteso che i vizi della protesi non erano stati denunciati entro otto giorni e la domanda era stata proposta dalla in data 13.05.2015, ben oltre l'anno Pt_1 previsto dal predetto articolo. Sul punto richiamava la Suprema Corte di CaSSzione, che aveva statuito che “Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 2226 c.c. nel caso di applicazione di protesi dentaria allorchè la steSS assuma il carattere di opera materiale ed autonoma. Tale carattere ricorre quando l'autonomia ed il carattere materiale della applicazione della protesi, specie se provvisoria, non sia il risultato di un contratto di compleSS prestazione di opera professionale intellettuale (per il quale é esclusa la decadenza ex art. 2226 c.c.), bensì l'oggetto della semplice prestazione di un odontotecnico” (Cass. Civ. 4912/2015). Nel merito deduceva che non sussistevano i presupposti per una responsabilità del professionista, avendo egli agito con opportuna diligenza eseguendo l'intervento di riabilitazione protesica, e anche successivamente, allorchè aveva constatato la mancata osteointegrazione, optando per le protesi mobili, pertanto in attuazione di quanto disposto dall'art. 2236 c.c., poteva sussistere una responsabilità del convenuto solo in caso di dolo o colpa grave, elementi non emersi nella fattispecie de qua. Deduceva, inoltre, che la mancata rimozione dell'impianto fratturato non era a lui ascrivibile, addirittura ignorandone la rottura, non avendo più incontrato la IGnora la quale, nonostante le ripetute Pt_1 richieste di recarsi allo studio, non si era più fatta visitare e non aveva nemmeno completato il pagamento dell'onorario dovuto. Per tali motivi chiedeva preliminarmente di accertare e dichiarare la decadenza e la prescrizione ex art. 2226 c.c. e nel merito di accertare e dichiarare la non responsabilità del professionista e per l'effetto rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. In ogni caso, per l'eventualità dell'accoglimento della domanda attorea, chiedeva di chiamare in causa e chiamava in causa la con la quale era Controparte_2 assicurato per la responsabilità civile professionale verso terzi, perchè fosse condannata a manlevare esso convenuto da quanto eventualmente fosse condannato a pagare all'attrice per sorte capitale, interessi e spese, nulla escluso ed eccettuato.
Costituitasi in giudizio, la Controparte_2
impugnava la richiesta della IGnora chiedendo in via
[...] Pt_1 principale il rigetto della domanda;
eccepiva l'inoperatività ed inefficacia della polizza assicurativa, in considerazione della data dei fatti e la tardività della denuncia del sinistro;
in subordine chiedeva limitarsi il risarcimento ai danni effettivamente verificatisi e attribuibile al convenuto, escludendo in ogni caso lo scoperto del 10% previsto dalle condizioni generali di contratto. In corso di causa veniva espletata consulenza medico legale dal dott. sentiti i testi indicati dal dott. , con Persona_2 ER rinuncia ai testi della parte attrice accolta dalle parti convenute. Deceduto in corso di causa il dott. , la causa veniva Persona_1 riassunta contro l'erede IGnora , e, precisate le Controparte_1 conclusioni, il giudice riservava la causa in decisione con i termini ex art 190 c.p.c.
La domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Vanno innanzi tutto disattese le eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dalla parte convenuta ex art. 2226 c.c., atteso che l'oggetto della prestazione per cui è causa non riveste i caratteri dell'autonomia dell'opera materiale semplice da parte dell'odontotecnico, bensì quelli del contratto di prestazione d'opera professionale di un medico odontoiatra. Difatti, la Suprema Corte di CaSSzione, con sentenza n. 12871/2015 ha ribadito un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, in virtù del quale l'art. 2226 del Codice Civile, che regola i diritti del committente per il caso di difformità e vizi dell'opera, non è applicabile al contratto di prestazione di opera professionale intellettuale;
eSS, infatti, ha per oggetto - anche quando si estrinsechi nell'istallazione di una protesi dentaria - la prestazione di un bene immateriale, in relazione al quale non sono percepibili, come per quelli materiali, le difformità o i vizi eventualmente presenti;
assume rilievo assorbente l'attività riservata al medico odontoiatra di diagnosi della situazione del paziente, di scelta della terapia, di successiva applicazione della protesi e controllo della steSS. Pertanto, non potendosi individuare un'entità materiale nell'attività del dentista, la protesi può considerarsi un'opera materiale ed autonoma solo in quanto oggetto della prestazione dell'odontotecnico. Il richiamo alla sentenza della Corte di CaSSzione n. 4912/2015 effettuato da parte convenuta è la conferma di tale orientamento, in considerazione del fatto che l'attrice si rivolse al dott. non ER per il semplice acquisto e meSS in opera di una protesi dentaria, ma per la risoluzione di una serie di problemi ritenuti connessi al proprio apparato dentale masticatorio, secondo i crismi di un tipico contratto di compleSS prestazione di opera professionale intellettuale in campo medico sanitario. E' dunque inapplicabile nel caso in esame l'art. 2226 c.c.
Ciò precisato, è indubbio che l'operato professionale del dott.
sia stato in parte affetto da imperizia grave, con ER conseguente accertamento della responsabilità del professionista, ai sensi degli art. 1218, 1176 e 2236 c.c., integrando la condotta del convenuto l'ipotesi della colpa grave, con prescrizione decennale dell'azione risarcitoria secondo la disciplina ordinaria.
Questo giudicante condivide integralmente la relazione di consulenza del ctu dott. in quanto strettamente aderente ai Per_2 fatti di causa come provati dall'attrice, logica a dettagliata nella motivazione, anche in risposta ai rilievi di parte, misurata ed equilibrata nelle conclusioni. In particolare, il ctu ha ottimamente così relazionato: “Il caso in oggetto concerne l'analisi della situazione attuale, relativamente all'apparato stomatognatico, ed il rilievo di eventuali responsabilità del professionista (dr.
[...]
) che ebbe in cura la IG.ra , quale ER Parte_1 conseguenza del trattamento odontoiatrico cui la steSS si sottoponeva negli anni 2008 - 2009. In merito alla storia clinico - anamnestica, la IG.ra praticamente conferma quanto Pt_1 descritto in atto di citazione e in CTP esibita, a firma della dr.SS
. Quali elementi salienti ricordiamo che il trattamento Per_3 presso lo studio del dr. ebbe inizio nel novembre del ER
2008, per concludersi nel 2009, e consisteva in una riabilitazione implanto - protesica all'arcata superiore ed inferiore, così come da esame obiettivo. Tale prestazione professionale riteniamo sia censurabile per quanto attiene il trattamento / risoluzione delle problematiche all'arcata superiore, ove sono presenti n. due impianti inutilizzabili che devono essere rimossi, di cui uno fratturato. La protesi mobile in uso non riteniamo sia sufficientemente funzionante e certamente deve essere rifatta. Tale rifacimento dovrà seguire alla citata rimozione degli impianti ed alla neceSSria fase di guarigione. Seguirà applicazione di nuovo manufatto protesico. Una progettazione più accorta ed una applicazione dei supporti implantari - secondo una corretta prassi
- avrebbe certamente consentito la finalizzazione del trattamento che, allo stato, può realizzarsi solo previa esecuzione delle tappe terapeutiche sopra descritte. Di converso, riteniamo che il manufatto presente all'arcata inferiore, pur essendo certamente non in ottime condizioni, sia sufficientemente funzionante ove le imperfezioni ed il non perfetto funzionamento sono prevalentemente legati alla normale usura del manufatto ed ai fenomeni di usura naturale legati alla modifica/rimodellamento delle strutture intereSSte nel corso degli anni, non lasciando intravedere eventuali e chiari profili di responsabilità. Ricordiamo, infatti, che tale manufatto è stato applicato nel 2009 e che, quindi, dopo circa 8 anni di costante uso, appare prossimo alla scadenza fisiologica, e – a breve – andrebbe sostituito a prescindere;
precisiamo, appunto, che ai fini valutativi in odontoiatria legale, la durata media di un manufatto similare risulta statisticamente identificabile nell'ambito di anni 10 circa. Anche in relazione alle altre voci di danno richieste a risarcimento (v. CTP in atti) riteniamo che la stesse non poSSno essere accolte in quanto gli ulteriori elementi di presunta colpa sono proposti in maniera troppo approssimativa e generica, ovvero non supportati da adeguata documentazione probatoria circa i presunti danni riportati a seguito del trattamento a cura del dr. , in assenza, quindi, di elementi di Persona_1 certezza relativamente al nesso di causa tra l'operato del professionista e i restanti paventati esiti. In particolare 1) circa gli esiti invocati a carico dell'ATM: dobbiamo puntualizzare che, secondo consolidata letteratura scientifica specialistica in materia, circa la metà della popolazione adulta lamenta vaghi disturbi – al pari di quelli lamentati dalla – solo ipoteticamente Pt_1 collegabili alla funzionalità masticatoria, quali dolori articolari, torcicollo, emicrania. L'esame obiettivo attuale, comunque, non rileva particolari elementi patologici plausibilmente collegabili al trattamento eseguito;
2) circa la “Grave compromissione del seno mascellare” ovvero la “Sinusite mascellare odontogena” andrebbe precisata la natura dei disturbi che sorreggono tale ipotetica compromissione, supportando tale avanzata diagnosi con dati clinico strumentali attendibili, che non risultano descritti nella CTP;
disturbi/menomazioni non evidenziate nel corso del nostro esame obiettivo attuale, ne rilevabili dalle indagini strumentali disponibili. Infatti, pur in presenza di minimo contatto/presenza degli impianti superiori con il seno mascellare non vi sono chiari elementi clinico - strumentali di patologia;
tale situazione potrebbe ipoteticamente virare in una manifestazione acuta ovvero cronica ma non essendoci, a tutt'oggi, a circa 8 anni dalla applicazione delle fixture, nessuna di tali evenienze non riteniamo poSS parlarsi di vera e propria lesione in assenza di validi riscontri clinico - strumentali probanti;
3) circa il Danno Biologico richiesto (10%): lo stesso può ritenersi immotivato ed avulso da qualsivoglia riferimento tabellare, non dettagliato nella sua composizione percentuale ed improponibile giacché frutto di una valutazione non adeguatamente supportata. Ciò premesso, alla luce di quanto emerso dalla visita della paziente in sede peritale, possiamo riconoscere una responsabilità professionale nell'operato del dott.
, solo per la riabilitazione implanto protesica all'arcata ER mascellare superiore;
infatti la steSS presenta due impianti inutilizzati ed inutilizzabili, condizione presente già da diversi anni a cui la paziente ha sopperito solo tramite l'utilizzo di una protesi mobile totale superiore. Riteniamo, quindi, che poSS essere ravvisato un comportamento censurabile nell'operato del dr. solo in relazione al trattamento eseguito alla arcata ER superiore, foriero di danno (peggioramento dello status quo ante), quantificabile come segue: Danno extrapatrimoniale: danno biologico temporaneo (anche per le cure da effettuare) ITP al 50%
= gg. 20 ITP al 25% = gg. 40 - Danno biologico permanente da perdita del supporto osseo da applicazione /rimozione di impianti superiori DB = 2%. Danno patrimoniale: per quanto attiene al danno emergente odontoiatrico, riteniamo che le spese da sostenere poSSno quantificarsi come segue: Rimozione impianti inutilizzabili (sommersi e non) = € 500,00 - Protesi in mobile resina su struttura metallica arcata superiore = € 3.000,00 per un totale di € 3.500,00. Tale valutazione delle spese di cura tiene conto sia della durata media dei manufatti che dei costi medi del trattamento, desunti dalla letteratura scientifica in materia, dai tariffari statisticamente rilevati dalle maggiori associazioni di categoria nazionali (ANDI - AIO – FNOM - CEO) nonché dai tariffari in uso nella area geografica di riferimento. Infine, in merito alla richiesta di danno emergente relativo sia alla restituzione dell'onorario sia al trattamento da eseguire riteniamo che lo steSS poSS accogliersi solo in parte in quanto trattasi di terapia che la richiedente avrebbe dovuto comunque eseguire e che quindi non può essere richiesta a risarcimento, fatta eccezione per la riabilitazione dell'arcata superiore come su descritto e quantificato, pena una iniqua duplicazione del danno economico. Parimenti non si è tenuto conto del trattamento alla ATM per i motivi su esposti circa la mancata pertinenza e congruità dello stesso ai fini valutativi medico-legali. In data 19/09/2017 pervenivano, tramite pec, note critiche dell'avv.to Rotolo – allegate alla presente – nelle quali si richiedeva una modifica delle conclusioni rispetto alla restituzione delle somme corrisposte dalla al dr. . Nel merito Pt_1 ER si precisa che, come anticipato in bozza, tale richiesta può essere accolta solo nella parte che riguarda il trattamento alla arcata superiore, trattamento che è stato già calcolato nell'ambito del danno emergente. Nel caso si volesse precedere alla restituzione dell'onorario, per una quota parte dell'esborso pressoché sovrapponibile all'importo da noi già quantificato, si dovrebbe decurtare tale cifra al totale, con lo stesso risultato economico. Si precisa anche che in assenza di certificazione relativa a preventivi, con dettaglio delle prestazioni relative alle singole voci di spesa, risulterebbe più complesso definire con precisione il corrispettivo economico. Proprio per tale motivo, per evitare sottostime del danno, abbiamo considerato – quale danno emergente per le cure da praticare (protesi superiore) – il migliore possibile in base alle condizioni cliniche della p. secondo i classici tariffari in uso ampiamente condivisi in ambito odontoiatrico - legale. In merito alle note pervenute, in data 20/09/2017, dal CTP di parte attorea dr.SS si precisa che per una parte delle stesse si è data Per_3 già risposta, trattandosi della medesima questione riguardante la restituzione dell'onorario già posta dall'av. Rotolo, sempre di parte attorea. Ad ulteriore chiarimento sull'argomento si puntualizza che l'onorario di cui si chiede il risarcimento prevedeva anche delle cure alla arcata inferiore, che andrebbero già decurtate dal computo. Per quanto attiene alle cure alla arcata superiore, se è vero che il progetto terapeutico scelto riguardava una protesi su impianti è pur vero che la p. potrebbe comunque effettuarlo atteso che il danno riguardante la perdita ossea è stato computato quale danno biologico, con il quale si ritiene di aver considerato il peggioramento dello status quo ante ascrivibile al comportamento colposo del professionista. Ogni alta determinazione e/o scelta terapeutica poteva e può comunque essere eseguita. Eventuali trattamenti pre-protesici risultano legati a scelte, non obbligate, da definire tra le numerose varianti possibili. Infine, circa la valutazione dei denti avulsi nel computo del danno biologico, a nostro avviso non condivisibile, riteniamo che le avulsioni stesse facciano parte di un trattamento da finalizzare con una riabilitazione - sia eSS fiSS, mista o mobile - che non è stata mai meSS in discussione. Infine, riteniamo non pertinente la nota relativa al lucro ceSSnte. CONCLUSIONI: ciò premesso, si ribadisce la presenza di un profilo di responsabilità nel trattamento eseguito con esclusivo riguardo al trattamento a carico della arcata superiore, non sussistendo un dimostrabile nesso di causalità materiale tra la restante parte del trattamento + i vaghi esiti invocati a risarcimento e la condotta del dr. per le cure ER eseguite alla IG.ra . Tale porzione di danno Parte_1 iatrogeno può essere quantificata come segue: Inabilità Temporanea Parziale (50%) = gg. 20 Inabilità Temporanea Parziale (25%) = gg. 40 Per quanto attiene al Danno Biologico riteniamo che l'insieme dei postumi anatomo funzionali residuati ascrivibili a comportamento colposo (negligente e imperito) siano valutabili globalmente e percentualmente nella misura del 2 % (due per cento) secondo le più comuni Tabelle e Baremes. Il danno emergente odontoiatrico, attuale e futuro, ammonta ad € 3.500,00. Il danno patrimoniale da Non riteniamo sussistere incidenza IGnificativa sulla capacità lavorativa specifica dichiarata (impiegata)”.
Ciò posto, applicando le tabelle del Tribunale di Milano in vigore nel 2009, anno dell'impianto della prima protesi definita
“fallimentare” dallo stesso dott. , considerato che l'attrice ER aveva 58 anni, il danno biologico da invalidità permanente al 2% (valore di punto euro 1.135,45) va valutato in euro 1.624,00. Il danno da inabilità temporanea (pari ad euro 88,00 quotidie se al 100%) va valutato in euro 880,00 per i 20 giorni con ITP al 50% e in euro 880,00 per i 40 giorni con ITP al 25%.
Il danno biologico ammonta, quindi, a complessivi euro 3.384,00 che, aumentato del 30% per la personalizzazione anche in considerazione del danno morale e le sofferenze connesse, determinano un danno non patrimoniale omnicomprensivo di euro 4.399,20. Il danno patrimoniale emergente per spese future risulta correttamente valutato dal ctu in euro 3.500,00 e ad esso va aggiunta la spesa provata dall'attrice per l'onorario pagato al dott. CP_3 per la protesi all'arcata dentaria superiore, quantificabile in euro 4.000,00 quale quota parte dell'intera prestazione (arcata dentaria superiore ed inferiore) pagata euro 7.500,00. Ne consegue che il danno risarcibile complessivo ammonta ad euro 11.899,20 a cui vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dicembre 2009 fino all'effettivo soddisfo secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995.
Va accolta la domanda di manleva proposta dalla parte convenuta nei confronti della chiamata in causa, attesa l'efficacia e operatività della polizza. Il dott. , infatti, ebbe tempestivamente a ER denunciare alla compagnia di assicurazione il sinistro secondo le disposizioni contrattuali, giusta documentazione prodotta in atti. Invero la polizza all'art. 17 delle condizioni generali stabilisce che
“l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall per la prima volta durante il periodo di Parte_2 validità del contratto, qualunque sia l'epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento. Tuttavia, per i fatti e/o i comportamenti anteriori alla stipula della polizza, l'assicurazione viene contratta limitatamente ed esclusivamente per le responsabilità in relazione alle quali l' non abbia Parte_2 ricevuto alla data di stipula richiesta risarcitoria alcuna e se l' non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza Parte_2 dell'esistenza dei presupposti di detta responsabilità”. Orbene non vi è prova che l'assicurato avesse la conoscenza del fatto come
“sinistro” prima della ricezione della richiesta di risarcimento danni da parte dell'attrice. Infatti, una soluzione odontoiatrica diversa da quella attuata in un primo momento non determina un errore da denunciare alla propria assicurazione dovendo il professionista adoperarsi secondo i dettami della medicina adeguando le tecniche alla evoluzione della scienza. Considerata l'operatività della polizza assicurativa del , la compagnia assicurativa va condannata ER
a manlevare la parte convenuta da tutte le conseguenze patrimoniali sfavorevoli del presente giudizio, con l'obbligo di rimborsare – o di tenere indenne – la parte convenuta le somme di denaro da questa dovute all'attrice in base a questa decisione, ivi comprese le spese di giudizio, con lo scoperto del 10% previsto dalle condizioni generali di contratto.
Considerata la parziale reciproca soccombenza, con l'accoglimento parziale di quanto richiesto dall'attrice con l'atto di citazione, sussistono giusti motivi per compensare per tre quarti le spese di giudizio tra l'attrice e la convenuta, ponendo il restante quarto a carico di quest'ultima, con una liquidazione che tenga conto di un valore della causa tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
Le spese seguono invece la soccombenza nel rapporto fra parte convenuta e parte chiamata in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 11.899,20 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dicembre 2009 fino all'effettivo soddisfo secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995
2) Condanna la chiamata in causa a manlevare la convenuta da tutte le conseguenze patrimoniali sfavorevoli del presente giudizio, con l'obbligo di rimborsare – o di tenere indenne – la parte convenuta delle somme di denaro da questa dovute all'attrice in base a questa decisione, ivi comprese le spese di giudizio, con lo scoperto del 10% previsto dalle condizioni generali di contratto.
3) Rigetta ogni altra domanda 4) Compensa tra attrice e convenuta tre quarti delle spese di giudizio e condanna la convenuta a pagare all'attrice il restante quarto delle spese di giudizio e cioè euro 3.525,75 per compensi di difesa, oltre rimborso di un quarto del contributo unificato e della marca da bollo, di un quarto del costo della ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
5) Condanna la chiamata in causa al pagamento in favore della convenuta delle spese di giudizio, che liquida in euro 14.103,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Nocera Inferiore in data 22/08/2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo