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Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 09/02/2024, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
RAL 461/2021
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Massimo Lisi ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 461/2021, posta in deliberazione all'udienza dell'8.2.2024 tra elettivamente domiciliato in Via Belgio n.12, Alatri, pressoParte 1 lo studio dell'Avv. Bruno Marucci, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
-ricorrente
E
Controparte 1
[...] in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Frosinone,
Via G. Marconi 31 (sede CP_1 presso l'Avv. Luciano Giuseppe Caputo, giusta procura generale alle liti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte 1 premettendo di avere infruttuosamente Con ricorso ritualmente notificato,
esperito la procedura amministrativa, ha convenuto in giudizio l'
[...]
Controparte 2 in persona del suo legale rappresentante, per ottenere il riconoscimento della malattia professionale della “spondilodiscoartrosi cervicale" nella misura complessiva del 10% di danno biologico ovvero altra misura accertanda.
In particolare il ricorrente ha esposto quanto segue:
- di aver svolto, dal 01.07.1978 al 03.12.2018, attività di operaio sia in ambito edile che agricolo svolgendo mansioni di operaio trattorista, con mezzi cingolati e gommati, ed escavatorista;
nel settore agricolo provvedeva ad utilizzare tutti i mezzi agricoli, in particolare trinciatrici, decespugliatori, motozappe e motoseghe, occupandosi anche di sollevamento di pesi quali balle di fieno e sacchi di cereali;
- nel settore edile svolgeva mansioni di escavatorista, con utilizzazione anche di martelli pneumatici per la rottura di superfici cementate e asfaltate. Inoltre, si occupava di tutte le lavorazioni connesse, che comportavano il sollevamento di pesi tra cui sacchi di cemento, asfalto e materiali edili.
- per l'espletamento di tali attività assumeva posizioni curve e piegate e veniva altresì sottoposto alle vibrazioni continue e persistenti dei mezzi cingolati condotti, in particolar modo dei martelli pneumatici utilizzati;
- in data 03.05.2019 inoltrava all' CP_1 denuncia di malattia professionale per "spondilodiscoartrosi cervicale", ma l'Istituto rigettava la richiesta per inidoneità del rischio lavorativo, confermando la valutazione anche all'esito della opposizione.
Si è costituito in giudizio l' Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della
[...]
domanda sul presupposto della inidoneità del rischio di contrarre le patologie lamentate, nonché per l'assenza del nesso causale tra le patologie ed il rischio lavorativo.
Nel corso del giudizio è stata espletata l'istruttoria testimoniale e, all'esito, è stata disposta CTU medico-legale sulla persona del ricorrente;
la causa è stata poi discussa nel corso della udienza dell'8.2.2024, svolta mediante il deposito di note telematiche, e quindi decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
All'esito della prova testimoniale (si vedano le deposizioni dei testi Testimone 1 e [...] Tes 2 può ritenersi provato lo svolgimento da parte dell'attore dell'attività lavorativa di operaio trattorista ed escavatorista con le caratteristiche dedotte nel ricorso. Difatti entrambi i testi escussi hanno concordemente riferito dello svolgimento da parte del ricorrente dell'attività predetta sia in ambito agricolo, sia in ambito edile, attività che comportava la guida di mezzi quali camion ed escavatori, l'utilizzo di strumenti vibranti, quale il martello pneumatico, ed il sollevamento e movimentazione di pesi, quali sacchi di materiale edile e di cereali.
Risultato perciò provato lo svolgimento delle mansioni dedotte nel ricorso, la Consulenza medica espletata dal Dr. Persona 1 ha accertato che il ricorrente è portatore di esiti di spondilodiscoartrosi cervicale ed ha riconosciuto l'origine professionale della predetta patologia, comportante una compromissione dell'integrità psicofisica pari al 6% di danno biologico. Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione. Inoltre nessuna delle parti ha avanzato osservazioni e/o note critiche all'elaborato peritale.
Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%. Il successivo D.Lvo n. 38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi pari o superiori al 16% la costituzione della rendita (art. 13). La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000. Il ricorrente avrà quindi diritto all'indennizzo in capitale di cui all'art. 13 comma
2 lett. a) del D. Lvo 38 del 2000 per una inabilità permanente pari al 6% di danno biologico.
Le spese di lite, e quelle di CTU, come di norma, seguono la soccombenza e sono poste in capo all' CP 1 e liquidate rispettivamente in base alla complessità medio bassa delle questioni giuridiche trattate e della completezza dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
Parte 1così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' CP_1, in data 15/02/2021, nella causa iscritta al n. 461/2021 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) accerta e dichiara la natura professionale della malattia contratta dal ricorrente e che dalla medesima è derivata una menomazione della sua integrità psico-fisica in misura pari al 6% con decorrenza dalla domanda amministrativa;
b) dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale di cui all'art. 13 comma 2 lett.
a) del D. Lvo n. 38 del 2000 e condanna l' CP_1 ad erogare la prestazione con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali;
c) condanna l' CP_1 al pagamento, in favore di Parte 1 delle spese di lite, che si liquidano in €.1.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
d) pone definitivamente a carico dell' CP 1 le spese di C.T.U., liquidate in favore del CTU Dr.
Persona_1 in euro 580,00, oltre accessori.
Frosinone, 9.2.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Massimo Lisi ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 461/2021, posta in deliberazione all'udienza dell'8.2.2024 tra elettivamente domiciliato in Via Belgio n.12, Alatri, pressoParte 1 lo studio dell'Avv. Bruno Marucci, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
-ricorrente
E
Controparte 1
[...] in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Frosinone,
Via G. Marconi 31 (sede CP_1 presso l'Avv. Luciano Giuseppe Caputo, giusta procura generale alle liti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte 1 premettendo di avere infruttuosamente Con ricorso ritualmente notificato,
esperito la procedura amministrativa, ha convenuto in giudizio l'
[...]
Controparte 2 in persona del suo legale rappresentante, per ottenere il riconoscimento della malattia professionale della “spondilodiscoartrosi cervicale" nella misura complessiva del 10% di danno biologico ovvero altra misura accertanda.
In particolare il ricorrente ha esposto quanto segue:
- di aver svolto, dal 01.07.1978 al 03.12.2018, attività di operaio sia in ambito edile che agricolo svolgendo mansioni di operaio trattorista, con mezzi cingolati e gommati, ed escavatorista;
nel settore agricolo provvedeva ad utilizzare tutti i mezzi agricoli, in particolare trinciatrici, decespugliatori, motozappe e motoseghe, occupandosi anche di sollevamento di pesi quali balle di fieno e sacchi di cereali;
- nel settore edile svolgeva mansioni di escavatorista, con utilizzazione anche di martelli pneumatici per la rottura di superfici cementate e asfaltate. Inoltre, si occupava di tutte le lavorazioni connesse, che comportavano il sollevamento di pesi tra cui sacchi di cemento, asfalto e materiali edili.
- per l'espletamento di tali attività assumeva posizioni curve e piegate e veniva altresì sottoposto alle vibrazioni continue e persistenti dei mezzi cingolati condotti, in particolar modo dei martelli pneumatici utilizzati;
- in data 03.05.2019 inoltrava all' CP_1 denuncia di malattia professionale per "spondilodiscoartrosi cervicale", ma l'Istituto rigettava la richiesta per inidoneità del rischio lavorativo, confermando la valutazione anche all'esito della opposizione.
Si è costituito in giudizio l' Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della
[...]
domanda sul presupposto della inidoneità del rischio di contrarre le patologie lamentate, nonché per l'assenza del nesso causale tra le patologie ed il rischio lavorativo.
Nel corso del giudizio è stata espletata l'istruttoria testimoniale e, all'esito, è stata disposta CTU medico-legale sulla persona del ricorrente;
la causa è stata poi discussa nel corso della udienza dell'8.2.2024, svolta mediante il deposito di note telematiche, e quindi decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
All'esito della prova testimoniale (si vedano le deposizioni dei testi Testimone 1 e [...] Tes 2 può ritenersi provato lo svolgimento da parte dell'attore dell'attività lavorativa di operaio trattorista ed escavatorista con le caratteristiche dedotte nel ricorso. Difatti entrambi i testi escussi hanno concordemente riferito dello svolgimento da parte del ricorrente dell'attività predetta sia in ambito agricolo, sia in ambito edile, attività che comportava la guida di mezzi quali camion ed escavatori, l'utilizzo di strumenti vibranti, quale il martello pneumatico, ed il sollevamento e movimentazione di pesi, quali sacchi di materiale edile e di cereali.
Risultato perciò provato lo svolgimento delle mansioni dedotte nel ricorso, la Consulenza medica espletata dal Dr. Persona 1 ha accertato che il ricorrente è portatore di esiti di spondilodiscoartrosi cervicale ed ha riconosciuto l'origine professionale della predetta patologia, comportante una compromissione dell'integrità psicofisica pari al 6% di danno biologico. Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione. Inoltre nessuna delle parti ha avanzato osservazioni e/o note critiche all'elaborato peritale.
Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%. Il successivo D.Lvo n. 38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi pari o superiori al 16% la costituzione della rendita (art. 13). La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000. Il ricorrente avrà quindi diritto all'indennizzo in capitale di cui all'art. 13 comma
2 lett. a) del D. Lvo 38 del 2000 per una inabilità permanente pari al 6% di danno biologico.
Le spese di lite, e quelle di CTU, come di norma, seguono la soccombenza e sono poste in capo all' CP 1 e liquidate rispettivamente in base alla complessità medio bassa delle questioni giuridiche trattate e della completezza dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
Parte 1così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' CP_1, in data 15/02/2021, nella causa iscritta al n. 461/2021 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) accerta e dichiara la natura professionale della malattia contratta dal ricorrente e che dalla medesima è derivata una menomazione della sua integrità psico-fisica in misura pari al 6% con decorrenza dalla domanda amministrativa;
b) dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale di cui all'art. 13 comma 2 lett.
a) del D. Lvo n. 38 del 2000 e condanna l' CP_1 ad erogare la prestazione con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali;
c) condanna l' CP_1 al pagamento, in favore di Parte 1 delle spese di lite, che si liquidano in €.1.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
d) pone definitivamente a carico dell' CP 1 le spese di C.T.U., liquidate in favore del CTU Dr.
Persona_1 in euro 580,00, oltre accessori.
Frosinone, 9.2.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi