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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/01/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1855/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di IC, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale in persona dei magistrati dr. Antonio Picardi Presidente dr. Massimiliano de Giovanni Giudice dr.ssa Elisa Zambelli Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 1855/2017 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. RIZZATO Parte_1 C.F._1
ANDREA e dall'Avv. RIZZATO FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
IC, via Napoli n. 4
ATTRICE contro
(C.F. ) e (C.F. , con CP_1 P.IVA_1 TRoparte_2 C.F._2 il patrocinio dell'Avv. DAL BEN MARCO ANTONIO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in IC, TRà Porti n. 38
CONVENUTI
(C.F. ) TRoparte_3 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
(C.F. ) TRoparte_4 C.F._4
CONVENUTA CONTUMACE
pagina 1 di 33 (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SALZANI _5 C.F._5
ALESSANDRA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Pietro in Cariano, via Roma n.
77
CONVENUTA cui è stato riunito il giudizio iscritto al n. R.G. 8674/2017 promosso da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. DAL BEN MARCO ANTONIO ed CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in IC, TRà Porti n. 38
ATTRICE contro
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 TRoparte_6
) e (C.F. , con il patrocinio C.F._6 TRoparte_7 P.IVA_3 dell'Avv. RIZZATO FRANCESCO e dall'Avv. RIZZATO FRANCESCO ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in IC, via Napoli n. 4
CONVENUTI giudizi riuniti interrotti a seguito del decesso di e riassunti da _5
e , come sopra rappresentati e domiciliati CP_1 TRoparte_2
nei confronti di
, e , come sopra Parte_1 TRoparte_6 TRoparte_7
rappresentati e domiciliati e TRoparte_3 [...]
TRoparte_8
e con la costituzione nel giudizio riassunto iscritto al n. R.G. 1855/2017 di
(C.F. ), in qualità di erede di , con il TRoparte_4 C.F._4 _5 patrocinio dell'Avv. SALZANI ALESSANDRA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
San Pietro in Cariano, via Roma 77
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva in giudizio le sorelle e , la madre Parte_1 TRoparte_4 TRoparte_3
TR
, e , legale rappresentante di . _5 CP_1 TRoparte_2
Il giudizio veniva iscritto in data 11.03.2017 al n. R.G. 1855/2017.
pagina 2 di 33 1.1. In atto di citazione veniva detto:
- che (marito di e padre di , e ), A_ _5 Parte_1 CP_4 CP_3
essendo proprietario di un vasto compendio immobiliare corrente in IC, in Viale del Lavoro, e comprendente una pluralità di unità immobiliari, ne aveva in parte fatto dono alle figlie e che egli, in particolare:
i) per atto del 12.10.1989 a rogito del Notaio in IC (Rep. 177.130, Racc. n. 11.910: Persona_2 doc. 1 attrice) aveva donato “in parti eguali tra loro” alla figlia e ad Parte_1 CP_6
(coniugi in regime di comunione legale) la nuda proprietà del fondo di cui al mappale n. 239,
[...] sub. 9 del Foglio 51, con “diritto di passo” sull'aera di corte di cui al mappale n. 239, sub. 8, riservando a sé l'usufrutto;
ii) per atto del 27.12.1990 a rogito del Notaio in IC (Rep. n. 181.307; Racc. n. Persona_2
12.240: doc. 2 attrice) aveva donato alla figlia la nuda proprietà di un appartamento e TRoparte_4 relativo garage, censiti al Foglio 51 con i mappali n. 239, sub. 4 e n. 239, sub. 12, riservando l'usufrutto a sé, e dopo di sé, alla moglie;
_5
iii) con il medesimo atto di cui al punto che precede aveva donato alla figlia la nuda TRoparte_3
proprietà di un appartamento e relativo garage, censiti al Foglio 51 con i mappali n. 239, sub. 5 e n.
239, sub. 11, riservando l'usufrutto a sé, e dopo di sé, alla moglie;
_5
- che era deceduto in data 04.01.2007 (doc. 3 attrice); A_
- che il de cuius con testamento olografo del 01.06.1971 pubblicato nel settembre del 2007 (doc. 4 attrice) aveva lasciato alle figlie la nuda proprietà di tutti i propri beni, in parti uguali, e alla moglie il relativo usufrutto (doc. 4 attrice);
- che il compendio relitto da comprendeva taluni beni immobili essi stessi facenti A_
parte del complesso immobiliare di Viale del Lavoro, censiti con i mappali n. 239, sub. 3, 10 e 8;
- che con contratto preliminare sottoscritto in data 21.03.2012 (doc. 6) , _5 TRoparte_4
e avevano promesso in vendita ad i beni immobili ricevuti vuoi per Parte_1 CP_1
donazione, vuoi in ragione della delazione ereditaria prodottasi in forza del predetto testamento olografo e che, in particolare:
i) e avevano promesso di vendere (l'una quanto alla nuda proprietà, TRoparte_4 _5
l'altra quanto al diritto di usufrutto) la piena proprietà degli immobili di cui ai mappali n. 239, sub. 4 e sub. 12 oggetto della donazione del 27.12.1990;
ii) e avevano promesso di vendere (l'una quanto alla nuda proprietà, TRoparte_3 _5
pagina 3 di 33 l'altra quanto al diritto di usufrutto) la piena proprietà degli immobili di cui ai mappali n. 239, sub. 5 e sub. 11 pure oggetto della donazione del 27.12.1990;
iii) e avevano promesso di vendere la nuda proprietà, rispettivamente TRoparte_4 TRoparte_3
quanto alla quota indivisa di 1/3, dei beni di cui ai mappali n. 239, sub. 3 e sub. 10, loro pervenuti per successione, fermo restando il diritto di usufrutto, per l'intero, disposto dal de cuius in favore di
TR
- la quale si era tuttavia impegnata a concedere i beni in locazione ad;
_5
- che con lettera del 21.03.2012 inoltrata ai sensi dell'art. 732 c.c., e avevano TRoparte_4 CP_3 dato notizia alla sorella dell'avvenuta stipula del preliminare, invitandola ad esercitare, se Pt_1
ritenuto, il diritto di prelazione (doc. 7 attrice);
- che con lettera del 04.06.2012 aveva dichiarato che “non intendeva far valere il Parte_1 diritto di prelazione per gli importi indicati nel preliminare”, riservandosi di “impugnare l'atto di vendita successivamente stipulato” e “ritenendo l'attribuzione dei valori indicati nel preliminare” non corrispondente al valore di mercato degli immobili (atto di citazione, pag. 8, con rinvio al doc. 8);
- che per atto di compravendita del 05.09.2012 a rogito del Notaio in GO IU RO (Rep. n.
69.346; Racc. n. 15.555: doc. 9 attrice) le parti avevano dato seguito agli impegni assunti nel contratto preliminare e, dunque: TR i) e avevano venduto ad (l'una quanto alla nuda proprietà, l'altra TRoparte_4 _5
quanto al diritto di usufrutto) la piena proprietà degli immobili di cui ai mappali n. 239, sub. 4 e sub. 12 oggetto della donazione del 27.12.1990, al prezzo di € 100.000,00; TR ii) e avevano venduto ad (l'una quanto alla nuda proprietà, TRoparte_3 _5
l'altra quanto al diritto di usufrutto) la piena proprietà degli immobili di cui ai mappali n. 239, sub. 5 e sub. 11 pure oggetto della donazione del 27.12.1990, al prezzo di € 100.000,00;
TR iii) e avevano venduto ad la nuda proprietà, rispettivamente TRoparte_4 TRoparte_3
quanto alla quota indivisa di 1/3, dei beni di cui ai mappali n. 239, sub. 3 e 10, loro pervenuti per successione, al prezzo di € 403.000,00 e fermo restando il diritto di usufrutto, per l'intero, disposto dal de cuius in favore di;
_5
- che, successivamente, in data 16.05.2013 era stato pubblicato un nuovo testamento olografo di recante la data del 03.02.2004, nel quale il de cuius aveva nominato propria erede A_
universale la moglie (doc. 10 attrice); _5
- che per atto di compravendita del 13.11.2013 a rogito del Notaio in GO _5
TR IU RO (Rep. n. 71.659; Racc. n. 16.802: doc. 11 attrice) aveva infine venduto ad i pagina 4 di 33 rimanenti 1/3 di nuda proprietà e 2/3 di diritto di usufrutto quanto ai beni di cui ai mappali n. 239, sub.
3 e sub. 17 (ex sub. 10), al prezzo di € 215.000,00.
1.2. Tanto premesso, l'attrice:
- impugnava il testamento olografo del 03.02.2004, rilevando che era “lampante come la data riportata sul testamento” non fosse stata apposta “di pugno dal testatore” e che essa “con molta probabilità” era stata “aggiunta in seguito” (atto di citazione, pag. 16);
- chiedeva per l'effetto l'accertamento della propria qualità di erede del padre sulla scorta del testamento del 01.06.1971 e, al contempo, l'accertamento della nullità (o la declaratoria di TR annullamento) del contratto di compravendita concluso da e in data 13.11.2013 _5
TR e la condanna di alla restituzione del bene compravenduto;
- invocato l'art. 732 c.c., chiedeva l'accertamento della nullità (o la declaratoria di annullamento) del contratto di compravendita concluso da e in data 05.09.2012, nella TRoparte_4 TRoparte_3
parte in cui esso aveva avuto ad oggetto la vendita da parte di e dei 2/3 della TRoparte_4 CP_3
nuda proprietà dei beni relitti dal padre;
- chiedeva in via gradata l'accertamento della lesione, da parte del testamento del 03.02.2004 (se ritenuto valido), della propria quota di riserva e, dunque, la relativa reintegrazione, con riduzione delle TR disposizioni testamentarie e delle donazioni disposte in vita dal de cuius e con condanna di alla restituzione dei beni acquistati;
- chiedeva, infine, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno.
2. e si costituivano in giudizio e, eccepita la carenza di CP_1 TRoparte_2
legittimazione passiva in capo al , deducevano: CP_2
- che l'attrice aveva basato la propria contestazione della autenticità del testamento olografo del
03.02.2004 su mere asserzioni, del tutto pretestuose;
- che, in ogni caso, quand'anche fosse stata dichiarata la nullità del testamento, l'acquisito dei beni
TR ereditari da parte di sarebbe stato intangibile, a norma dell'art. 534 c.c.;
- che non era parimenti fondata la domanda di riduzione, che l'attrice aveva spiegato senza procedere ad una corretta ricostruzione del valore del patrimonio relitto da ed omettendo di A_
valutare il valore della donazione di cui ella stessa era stata beneficiata dal padre;
TR
- che, in ogni caso, quand'anche fosse stata accertata la lesione lamentata, l'acquisto, da parte di , dei beni oggetto del contratto del 13.11.2013 sarebbe stato intangibile a norma dell'art. 2652, n. 8 c.c.;
- che era infondata anche la domanda spiegata ai sensi dell'art. 732 c.c. dall'attrice, dal momento che il pagina 5 di 33 contratto di compravendita del settembre del 2012 era stato preceduto dall'invio all'attrice del formale invito all'esercizio del diritto di prelazione (diritto che ella aveva dichiarato di non voler esercitare, sulla scorta di inconferenti contestazioni inerenti al prezzo pattuito dalle parti in sede di contratto preliminare) ed anche in ragione del fatto che l'attrice, pur invocando l'art. 732 c.c., non aveva chiesto di divenire proprietaria dei beni compravenduti offrendo il pagamento del prezzo relativo.
TR
2.1. Chiesto, dunque, il rigetto di ogni domanda spiegata da , chiedeva di Parte_1
essere autorizzata a chiamare in causa la propria dante causa , chiedendo che ella, in _5
caso di accoglimento delle domande attoree, fosse condannata “in luogo della stessa a CP_1 versare all'attrice l'equivalente in denaro” dei beni compravenduti e che, in ogni caso, la fosse CP
TR condannata a tenere indenne da qualsiasi esborso disposto a suo carico all'esito del giudizio
(comparsa, pag. 11).
3. e non si costituivano in giudizio e all'udienza del 15.06.2017 TRoparte_4 TRoparte_3
veniva dichiarata la loro contumacia.
3.1. si costituiva quale convenuta nel giudizio promosso dall'attrice, _5
chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree.
TR
3.2. Chiamata in causa da giusta autorizzazione data dal Giudice all'udienza di prima comparizione del 15.06.2017, depositava quindi in data 10.11.2017 una seconda _5
TR comparsa di costituzione, nella quale chiedeva il rigetto della domanda di manleva spiegata da , a tal riguardo rilevando:
TR
- che , quando aveva concluso l'atto di compravendita del 13.11.2013, era ben a conoscenza sia del fatto che esso aveva ad oggetto beni di provenienza ereditaria, sia delle complesse vicende della successione del de cuius, avendo essa già acquistato ulteriori beni ereditari nel 2012 da TRoparte_4
e , sulla scorta del “precedente” testamento del de cuius; TRoparte_3
TR
- che, diversamente da quanto dedotto da in comparsa di costituzione, la compravendita del novembre del 2013 era stato conclusa non perché avesse manifestato l'interesse a _5
TR vendere l'ultima quota dei beni ereditari (per il cui godimento da parte di ella, in quel momento, TR percepiva un canone di locazione), ma per volontà di – che aveva voluto acquistare “a suo rischio e pericolo i beni della successione in morte di , nella piena consapevolezza di A_ tutte le pregresse questioni ereditarie e complesse vicende successorie” (comparsa, pagg. 9 e 10); TR
- che, per altro, in relazione alla compravendita del novembre del 2013 aveva versato non l'intero prezzo di € 215.000,00, ma la sola quota di prezzo pari ad € 165.000,00;
pagina 6 di 33 - che tanto era avvenuto poiché nell'atto di compravendita il versamento del saldo del prezzo era stato sottoposto a condizione;
- che, in particolare, in contratto era stato previsto: che si obbligava a "sgomberare, a _5
propria cura e spese ed entro il 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici), le cantine site al piano interrato, pertinenze dell'appartamento identificato con la particella n. 239 sub 3” (contratto, art. 1.2.1); che si obbligava “ad ottenere entro il 31 (trentuno) dicembre 2015 _5
(duemilaquindici) tutti i necessari permessi o consensi anche da parte di terzi all'apertura di qualsiasi passaggio (fino anche all'eliminazione della recinzione esistente) lungo il lato nord-ovest della corte identificata con la particella n. 239 sub 7, garantendo pertanto dette aperture” (art. 1.2.2); che il prezzo residuo di euro 50.000,00 sarebbe stato pagato “quanto ad € 20.000,00 (…) nel momento in cui” sarebbe stata “esattamente adempiuta l'obbligazione assunta dalla parte venditrice al punto 1.2.1 che precede (sgombero delle cantine)” e quanto ad € 30.000,00 “nel momento in cui” sarebbe stata
“concessa l'apertura dei cancelli già sopra prevista al punto 1.2.2” (contratto, art. 3): TR
- che, tuttavia, al momento della sottoscrizione del contratto sapeva perfettamente che lo sgombero della cantine non avrebbe potuto essere ottenuto (poiché su di esse e Parte_1
esercitavano un possesso sin dal 1991, che essi avevano cercato di tutelare anche in TRoparte_6
sede possessoria) e che anche l'apertura del passaggio menzionato nell'accorso non era possibile
(sempre in ragione delle contrarie pretese avanzate da e , anche in Parte_1 TRoparte_6
sede possessoria);
- che non poteva dunque “procurarsi concessioni e/o autorizzazioni in merito ad _5
aperture già qualificate dal Tribunale di IC quali significative molestie del possesso esercitato dai sig.rri e ” (comparsa, pag. 13); TRoparte_6 Parte_1
- che da tanto discendevano la “nullità delle clausole” 1.2.1 e 1.2.2 del contratto ed il conseguente TR obbligo di di pagare il saldo del prezzo.
4. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., con ordinanza del 28.09.2018 il
Giudice disponeva procedersi a consulenza tecnica grafologica.
Il CT all'uopo incaricato dr.ssa depositava la relazione peritale in data Persona_3
19.05.2019.
4.1. Si teneva dunque innanzi alla scrivente, nuova assegnataria del fascicolo, l'udienza del
23.01.2020, nel corso della quale le parti davano atto dell'avvenuta apertura della procedura di
Amministrazione di Sostegno in favore di . _5
pagina 7 di 33 Con ordinanza del 27.01.2020 veniva dunque dichiarata l'interruzione del giudizio, che veniva TR riassunto ad opera di , con fissazione dell'udienza di prosecuzione per il giorno 14.07.2020.
4.2. All'udienza del 14.07.2020 veniva disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso per riassunzione a e , con conseguente fissazione di nuova udienza al TRoparte_4 TRoparte_3
giorno 12.01.2021.
4.3. Nelle more della celebrazione dell'udienza, con ordinanza del 11.08.2020 il giudizio iscritto al n. R.G. 8674/2017 (esso stesso pendente innanzi alla scrivente) veniva riunito al giudizio iscritto al n. R.G. 1855/2017.
*
5. aveva in effetti convenuto in giudizio , suo marito CP_1 Parte_1 CP_6
e la ed il giudizio così promosso era stato iscritto al n. R.G. 8674/2017.
[...] TRoparte_7
5.1. Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio era stato dedotto: TR
- che era piena proprietaria esclusiva dell'immobile sito in IC, in Viale del Lavoro ed ivi censito al Foglio 51 del Catasto Fabbricati con il mappale n. 239, sub. 3, compendiato da un appartamento al piano primo con “annesse due cantine al piano interrato” (atto di citazione, pag. 2); TR
- che l'immobile faceva parte di un più ampio fabbricato ove, al piano terra, esercitava l'attività di rivendita di autoveicoli;
- che e erano da par loro proprietari di unità immobiliari poste Parte_1 TRoparte_6
entro il medesimo contesto di Viale del Lavoro, ove esercitava la propria attività la TRoparte_7
della quale la e suo marito erano soci;
[...] CP_4
- che e , assumendo di avere il possesso delle cantine facenti parte Parte_1 TRoparte_6
del mappale n. 239, sub. 3, avevano promosso (e vinto: docc. 4 e 5) un procedimento possessorio nei
TR confronti di , all'esito del quale avevano cominciato ad esercitare turbative e molestie ai danni di TR
, depositando materiale nelle cantine e cercando di alterare lo stato dei luoghi mediante la preannunciata esecuzione di interventi sulla porta di ingresso e sull'impianto elettrico. TR
Tanto premesso, aveva chiesto di essere accertata piena ed esclusiva proprietaria dell'immobile e delle relative cantine, avendone acquistato la proprietà sulla scorta di contratti di compravendita del 05.09.2012 e del 13.11.2013 (si tratta degli atti di cui s'è già dato conto sopra) conclusi con soggetti ( e e ) aventi causa da TRoparte_4 TRoparte_3 _5 PE
– che dei beni era divenuto proprietario sin dagli anni settanta del secolo scorso e che, in ogni
[...] caso, sia dagli anni settanta del secolo scorso dei beni aveva goduto uti dominus, per l'effetto pagina 8 di 33 divenendone proprietario per usucapione.
TR 5.2. In via gradata, aveva chiesto l'accertamento del proprio acquisto del diritto di proprietà sui beni per usucapione (a tal fine unendo ai sensi dell'art. 1146 c.c. il proprio possesso a quello esercitato dai propri danti causa), insistendo poi per la condanna dei convenuti alla restituzione dei beni oggetto di causa, alla cessazione di qualsivoglia molestia esercitata con riguardo ad essi e al risarcimento del danno patito in ragione “della mancata disponibilità dei locali abusivamente occupati”
e comunque di tutti i danni “in qualunque modo arrecati ai locali” (atto di citazione, pag. 11).
6. , e si erano costituiti in giudizio Parte_1 TRoparte_6 TRoparte_7
rilevando:
- che la era carente di legittimazione passiva, avendo utilizzato gli “spazi” TRoparte_7
(comparsa, pag. 5) oggetto di causa soltanto su autorizzazione di e;
Parte_1 TRoparte_6
- che le “cantine” menzionate in atto di citazione erano invero dei “vani oblunghi, interrati”, con altezza pari a “circa 1,70-1,75” e “separati da una tramezza”, ai quali si accedeva mediante una
“angusta scaletta esterna”, periodicamente soggetti a infiltrazione d'acqua, con pareti al grezzo e pavimento in battuto di cemento (comparsa, pag. 6, con rinvio alle fotografie di cui al doc. 11);
- che i locali erano “sommariamente” raffigurati nella planimetria catastale allegata al contratto di compravendita del 05.09.2012 e che essi si potevano definire quali superfici “non residenziali con funzioni di ripostiglio, prive di reddito catastale e di dubbia commercializzazione” - dal momento che si aveva “motivo di dubitare” che nella loro realizzazione fossero state osservate “le altezze minime di cui al DM 5 luglio 1975” (comparsa, pag. 7);
- che i locali erano sempre stati utilizzati a mo' di ripostiglio da e Parte_1 TRoparte_6
che, per oltre 20 anni, in maniera pubblica e pacifica, avevano posseduto la porzione di cantine colorata in rosso nella planimetria elaborata dal loro tecnico di fiducia (doc. 12) e che, per oltre vent'anni, avevano posseduto la porzione di cantine colorata in giallo nella planimetria in uno a e TRoparte_4
– e ciò sino al 2012, quando anche su tale porzione essi avevano esercitato un possesso CP_3
esclusivo;
- che essi avevano esercitato il possesso con “l'animus … di chi si ritiene proprietario, avendone avuto dal compianto la consegna materiale nel 1990-1991 a tale titolo, atteso che il de A_ cuius aveva donato ai convenuti la attigua area dove gli stessi hanno edificato l'immobile ove risiedono ed esercita la società ” (comparsa, pag. 8); TRoparte_6
- che aveva sempre “vigilato” sui beni ed aveva pubblicamente esercitato il proprio TRoparte_6
pagina 9 di 33 possesso, mediante accessi quotidiani ed attività di manutenzione ordinaria e straordinaria (comparsa, pag. 8).
6.1. Tanto premesso, i convenuti avevano avanzato istanza di riunione al giudizio iscritto al n.
R.G. 1855/2017 (o di sospensione ex art. 295 c.p.c., nell'attesa di definizione di tale giudizio), TR rilevando che aveva acquistato la nuda proprietà dei beni oggetto di causa, quanto alla quota di
2/3, mediante il contratto di compravendita del 05.09.2012 che, all'esito del giudizio iscritto al n. R.G. TR 1855/2017, avrebbe potuto essere dichiarato nullo – sì che la sarebbe rimasta proprietaria dei beni quanto alla sola quota di piena proprietà di 1/3 acquistata per atto di compravendita del
13.11.2013, così perdendo la legittimazione ad agire in rivendica.
Ciò detto, nel merito i convenuti avevano chiesto il rigetto della domanda attorea “con eventuale accertamento incidentale della invalidità dei titoli di provenienza” e, in via riconvenzionale, avevano chiesto altresì di essere accertati proprietari per usucapione ultraventennale “degli spazi interrati denominati cantina per cui è causa” o, in via gradata, di essere accertati proprietari esclusivi della porzione di essi colorata in rosso nella planimetria di cui al doc. 12 (“da meglio identificarsi mediante CT”) e proprietari della porzione ivi colorata in giallo “nella misura ritenuta di giustizia essendo stata oggetto di compossesso ad usucapionem” – il tutto previo “esatto accertamento mediante
CT dello stato dei luoghi, dei confini, delle superfici, delle altezze degli spazi interrati” oggetto di causa e previa verifica della loro conformità “alla normativa urbanistico-sanitaria vigente” e della loro eventuale “sanabilità” (comparsa, pagg. 13 e 14).
7. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., con la sopra menzionata ordinanza del 10.08.2020 il giudizio era stato infine riunito al giudizio iscritto al n. R.G. 1855/2017.
*
8. Con ordinanza del 15.12.2021, assunta all'esito della riunione dei giudizi, veniva disposto procedersi a consulenza tecnica d'ufficio, per la stima del valore del compendio relitto da PE
, nonché dei beni da lui donati in vita.
[...]
Il CT nominato arch. depositava la relazione peritale in data 29.09.2022 e, Persona_4 all'esito della successiva udienza del 11.10.2022, i giudizi riuniti venivano rinviati per la precisazione delle conclusioni.
8.1. All'udienza del 26.09.2023 all'uopo fissata, le parti precisavano quindi le conclusioni ed i giudizi venivano trattenuti in decisione.
8.2. In data 10.11.2023 il Legale di dichiarava tuttavia l'intervenuto decesso _5
pagina 10 di 33 della propria assistita.
Con ordinanza del 10.11.2023 veniva dunque dichiarata l'interruzione dei giudizi riuniti.
TR 8.3. Nuovamente su iniziativa di e i giudizi venivano ritualmente TRoparte_2
riassunti.
, e si costituivano nei giudizi Parte_1 TRoparte_6 TRoparte_7 riassunti, mentre rimanevano ancora contumaci e – la quale ultima, tuttavia, si TRoparte_3 CP_4
costituiva nel giudizio iscritto al n. R.G. 1855/2017 nella propria dichiarata veste di erede di CP
.
[...]
8.4. All'udienza del 25.06.2024, fissata per la prosecuzione del giudizio, le parti precisavano dunque nuovamente le conclusioni.
, e concludevano come segue: Parte_1 TRoparte_6 TRoparte_7
“CAUSA RG 1855/2017 1) Accertare la lesione della legittima patita dalla IG.ra Parte_1 quale legittimario pretermesso per i motivi dedotti in atto di citazione, determinandone l'esatto ammontare mediante CT previa formazione della massa, disponendo la reintegrazione in natura ed in estremo subordine per equivalente mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie di cui in atti e le donazioni eccedenti la quota di cui il de cuius aveva disposto in vita, con ogni conseguente inefficacia degli atti stipulati da con il terzo acquirente _5 CP_1
in violazione del diritto della predetta legittimaria, per la parte che alla stessa spettava per legge;
[...]
2) Condannare i soccombenti convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla IG.ra nella somma che sarà ritenuta di giustizia ed equità. In ogni caso 3) Condannare i CP_4
soccombenti convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla IG.ra nella CP_4
somma che sarà ritenuta di giustizia ed equità. 4) Condannare i convenuti alle spese, competenze e rimb. forf. 15% del presente giudizio, oltre oneri di legge. IN VIA ISTRUTTORIA Ammettersi CT al fine di ricostruire l'intero patrimonio del IG. , stabilendo l'entità delle quote, previa A_
riduzione delle disposizioni lesive nei modi di legge, pervenendo alla quota in natura o per equivalente da assegnare alla IG.ra , con ogni conseguente inefficacia e/o effetto di legge. Parte_1
Ammettersi le prove orari già formulate dall'attrice in Memoria 183 VI° co. n. 2 c.p.c. CAUSA RG N.
8674/2017 IN VIA PRELIMINARE 1) Accertato con riguardo alle “cantine” che è parte CP_1
convenuta nel giudizio possessorio pendente avanti questo stesso Tribunale di IC tra Parte_1
e RG n. 4555-3/2015, dichiararsi il divieto ex art. 705 cpc per in persona
[...] CP_1 CP_1
del legale rappresentante pro tempore, parte convenuta in tale giudizio possessorio, di proporre
pagina 11 di 33 domanda di natura petitoria, finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita, con ogni conseguenza di legge. IN VIA PREGIUDIZIALE 2) Accertarsi e dichiararsi per i motivi dedotti nella parte di diritto della comparsa di costituzione dei convenuti, la parziale carenza di titolarità della posizione soggettiva dell'attrice, con tutte le conseguenze che ciò comporta.3)
Accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva sostanziale della convenuta
[...]
e, ove l'attrice si opponga alla sua immediata estromissione dal giudizio de quo, CP_7 condannarsi l'attrice, oltre che alla rifusione delle spese, anche ad una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata ex art. 96 u.c. c.p.c. NEL MERITO 4) Respingersi le domande attoree perché infondate in fatto per i motivi tutti dedotti nella parte di diritto della comparsa di costituzione, con eventuale accertamento incidentale della invalidità dei titoli di provenienza;
IN
VIA RICONVENZIONALE 5) Accertarsi e dichiararsi l'avvenuta usucapione da parte di Parte_1
e , previo esatto accertamento mediante CT dello stato dei luoghi, dei
[...] TRoparte_6
confini, delle superfici, delle altezze, degli spazi interrati di cui è causa, degli spazi interrati denominati “cantine” di cui è causa, ovvero in subordine l'usucapione piena ed esclusiva della porzione di tali spazi colorata in rosso nella piantina prodotta in atti e da meglio identificarsi mediante CT nonché di quella colorata in giallo nella medesima piantina nella misura ritenuta di giustizia essendo stata oggetto di compossesso ad usucapionem, con accatastamento delle stesse secondo le disposizioni attualmente vigenti, previo accertamento se tali spazi siano o meno conformi alla normativa urbanistico-sanitaria vigente o sanabili indicandone le modalità ed i costi;
6) Disporsi affinché la sentenza di accoglimento della domanda di usucapione venga trascritta presso i pubblici uffici immobiliari;
IN OGNI CASO 7) Spese e compenso professionale oltre accessori di legge e rimb.
Forfettario 15%, interamente rifusi. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede l'ammissione delle prove orali e
CT come formulate da questa difesa in memoria 183 VI° co. n. 2 c.p.c.”.
concludevano come segue: “Quanto al giudizio n. 1855/2017 CP_1 TRoparte_2
RG In via preliminare di merito: Accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo al IG. , per le ragioni esposte in narrativa della comparsa e dei successivi scritti TRoparte_2 difensivi ex art. 183 comma VI c.p.c. depositati nell'interesse di quest'ultimo e quindi rigettarsi le domande dedotte contro il IG. . In via principale nel merito: Rigettarsi tutte le domande CP_2
formulate dall'attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte negli scritti difensivi depositati. In via subordinata nel merito: Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, condannarsi la signora , assistita dal proprio _5
pagina 12 di 33 Amministratore di Sostegno, in quanto venditrice che ha incassato il prezzo di vendita dei cespiti oggetto delle disposizioni testamentarie, a versare all'attrice l'equivalente in denaro dei beni immobili di cui dovesse essere tenuta alla restituzione, ovvero, in ulteriore subordine, dichiararsi la CP_1
signora è tenuta a manlevare da ogni esborso disposto a suo carico. Quanto _5 CP_1
al giudizio n. 8674/2017 RG Nel merito: Accertare e dichiarare che è titolare del diritto di CP_1 piena ed esclusiva proprietà in relazione all'immobile catastalmente censito in Comune di IC,
Catasto Fabbricati, foglio 51, particella n. 239 sub 3, Viale del Lavoro, piano S1.T1, categoria A/2, classe 3, vani 9,5, rendita euro 1.030,33, consistente in appartamento al piano primo con annesse due cantine al piano interrato, e ciò in forza dei titoli contrattuali descritti e documentati negli scritti difensivi depositati, ovvero, comunque, in forza di intervenuta usucapione, ai sensi degli artt. 1158 ss e
1146 c.c. Ordinare al Conservatore dei RR.II. di IC la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità. Ordinare conseguentemente ai convenuti di restituire l'immobile oggetto di rivendica, libero e sgombro da persone e/o cose. Ordinare conseguentemente ai convenuti di cessare ogni e qualsivoglia turbativa e/o molestia alla libera disponibilità del bene oggetto di rivendica da parte di Condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali CP_1
e non patrimoniali, subiti e subendi da parte attrice, a causa della mancata disponibilità dei locali abusivamente occupati, nonché i danni tutti in qualunque modo arrecati ai locali stessi dai convenuti, nella somma che si quantificherà in corso di causa”, riproponendo poi le istanze istruttorie avanzate nel giudizio iscritto al n. R.G. 8674/2017.
quale erede di , concludeva come segue: “NEL MERITO: TRoparte_4 _5
Rigettare ogni domanda formulata nei confronti della madre della signora in qualità di TRoparte_4
erede della defunta , in quanto infondata in fatto ed in diritto;
IN VIA _5
RICONVENZIONALE: Accertata e dichiarata la nullità delle clausole 1.2.1.) e 1.2.2.) del contratto di compravendita in data 13.11.13 intervenuto tra la sigg,ra e in persona _5 CP_1
del legale rappresentante pro tempore, per le motivazioni di cui in narrativa, condannare al CP_1
pagamento dell'importo di € 50.000,00 a titolo di saldo del corrispettivo pattuito per la compravendita intervenuta tra le parti in data 13.11.13. oltre rivalutazione monetarie ed interessi legali. - IN OGNI
CASO: Con vittoria di spese, diritti ed onorari. - IN VIA ISTRUTTORIA: come da memorie depositate”.
I giudizi riuniti venivano dunque trattenuti in decisione, con assegnazione di termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
pagina 13 di 33 * * *
Quanto al giudizio iscritto al n. R.G. 1855/2017
9. Va innanzitutto esaminata la domanda attorea di accertamento e declaratoria della nullità del testamento olografo di del 03.02.2004, pubblicato per atto a rogito del Notaio in A_
IC (Rep. n. 115.116; Racc. n. 21.871: doc. 10 attrice): domanda nella quale, CP_9
invero, non ha insistito né in sede di precisazione delle conclusioni, né negli scritti Parte_1
difensivi conclusivi.
9.1. Il testamento era stato impugnato dall'attrice che, in atto di citazione, aveva sostenuto la falsità della data presente sulla scheda testamentaria, assumendo che la data non era stata scritta dal testatore e che essa “con molta probabilità” era stata “aggiunta in seguito” (atto di citazione, pag. 16)
L'assunto attoreo è stato pienamente sconfessato dagli esiti della consulenza tecnica grafologica svolta in corso di causa.
Nella relazione peritale depositata in data 19.05.2019, in effetti, il CT dr.ssa ha Per_3 concluso che “la data apposta nel testamento olografo del 3.2.2004 vergato da è A_ autografa, proviene cioè dalla mano di ” (relazione, pag. 30). A_
Si tratta di conclusione dalla quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, siccome assunta all'esito di una indagine approfondita e ampiamente motivata e siccome non contestata dalle parti, né all'udienza del 28.05.2019, tenutasi dopo il deposito della relazione peritale, né successivamente.
9.2. La domanda in scrutinio va dunque rigettata.
10. Il rigetto della domanda conduce al rigetto della domanda di accertamento e declaratoria della nullità (o di annullamento) del contratto di compravendita concluso in data 13.11.2013 per atto a rogito del Notaio in GO IU RO (Rep. n. 71.659; Racc. n. 16.802: doc. 11 attrice), con il quale ha venduto a a quota di 2/3 di usufrutto e di 1/3 di piena proprietà dei _5 CP_1
beni immobili siti in IC ed ivi censiti al Foglio 51 del Catasto Fabbricati con i mappali n. 239, sub. 3 e n. 239 sub. 17 (ex sub 10), a lei pervenuti per successione del marito sulla A_
scorta del testamento olografo del 03.02.2004.
10.1. La domanda era stata proposta dall'attrice presupponendo la nullità del testamento olografo del 03.02.2004, la cui eventuale caducazione, in accoglimento della domanda attorea, avrebbe in effetti imposto di verificare la “sorte” del contratto di compravendita predetto.
La qui accertata validità del testamento olografo del 03.02.2004 priva dunque la domanda in scrutinio della sua ragion d'essere.
pagina 14 di 33 Va pertanto dichiarato che mediante il contratto di compravendita del 13.11.2013 CP
TR
ha validamente venduto ad beni di cui ella era piena proprietaria iure successionis - e
[...]
tale conclusione conduce de plano al rigetto della domanda attorea di accertamento e declaratoria della nullità del contratto di compravendita (e, a fortiori, della domanda di annullamento del contratto, del tutto eccentrica rispetto ai temi di causa).
11. L'accertamento della validità del testamento olografo del 03.02.2004 conduce parimenti al rigetto della domanda di “nullità” spiegata dall'attrice ai sensi dell'art. 732 c.c. quanto al contratto di compravendita concluso in data 05.09.2012 per atto a rogito del Notaio in GO IU RO
(Rep. n. 69.436; Racc. n. 15.555: doc. 9 attrice), con cui, tra l'altro, e TRoparte_4 TRoparte_3
hanno venduto ad rispettivamente, la quota di 1/3 della nuda proprietà dei beni immobili siti CP_1
in IC ed ivi censiti al Foglio 51 del Catasto Fabbricati con i mappali n. 239, sub. 3 e n. 239 sub.
10, loro pervenuti per successione del padre sulla scorta del testamento del A_
01.06.1971.
11.1. La domanda (nella quale l'attrice nuovamente non ha insistito, né in sede di precisazione delle conclusioni, né negli scritti conclusivi) va rigettata, come detto, per il semplice fatto che sulla scorta del testamento del 02.03.2004 non è erede del de cuius e, dunque, non è Parte_1
legittimata all'esperimento dell'azione di cui all'art. 732 c.c.
11.2. Tanto rilevato, la domanda si appalesa infondata anche nel merito, per due ulteriori motivi.
11.3. , invocato l'art. 732 c.c., ha chiesto la declaratoria della nullità (o Parte_1
l'annullamento) del contratto di compravendita del 05.09.2012.
Al momento della conclusione dell'atto di compravendita i beni compravenduti, relitti dal de cuius , risultavano effettivamente devoluti alle sue figlie , e A_ Pt_1 CP_4 CP_3
(quanto alla nuda proprietà e per la rispettiva quota di 1/3) sulla scorta del testamento olografo del
01.06.1971. Al momento della conclusione dell'atto, dunque, con riguardo ai beni in questione effettivamente esisteva tra le sorelle una comunione ereditaria in morte del padre CP_4 PE
.
[...]
Ciò detto, l'attrice, una volta invocato l'art. 732 c.c., avrebbe dovuto non chiedere la declaratoria della nullità dell'atto di compravendita concluso dalle sorelle, in vista di un preteso, conseguente “ritorno” dei beni compravenduti nella massa ereditaria (una simile nullità e un simile ritorno non sono in effetti previsti dall'art. 732 c.c.), ma procedere al riscatto dei beni, mediante pagina 15 di 33 versamento del medesimo prezzo (€ 403.000,00) versato dalla loro acquirente CP_1
Com'è fatto palese dagli atti di causa, un simile riscatto non è mai stato né chiesto, né esercitato dall'attrice, che mai si è detta pronta ad effettuare il pagamento del predetto importo.
11.4. Ciò detto, la domanda di riscatto, quand'anche mai proposta, non avrebbe potuto essere accolta.
Risulta infatti per tabulas che e , dopo la sottoscrizione del TRoparte_4 TRoparte_3
contratto preliminare del 21.03.2012, hanno inviato alla sorella e coerede (in quel momento) Parte_1
formale comunicazione ex art. 732 c.c. recante in allegato la copia del contratto preliminare,
[...]
invitandola ad eventualmente esercitare il diritto di prelazione nel termine di legge (doc. 7 attrice).
Diversamente da quanto opinato dall'attrice nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., la denutiatio così operata dalle convenute è pienamente rituale e dunque valida, dal momento che per pacifica giurisprudenza la denuntiatio “per essere conforme all'art. 732 c.c., deve risultare tale da permettere al coerede di comprendere concretamente il tenore dell'offerta e valutarne in tutti i suoi elementi la convenienza, così che si possa configurare una eventuale valida rinuncia al diritto di prelazione” (Cass. civ. n. 5874/2024): e tale è stata certamente la denuncia qui in esame, alla quale è stato allegato il contratto preliminare, recante tutte le condizioni della proposta di alienazione.
Né rileva, in senso contrario, il fatto (valorizzato dall'attrice) che la denuncia sia stata sottoscritta non personalmente da ma da un suo “delegato”. Posto, in effetti, che la TRoparte_4
legittimazione alla firma di tale delegato non è mai stata contestata da alcuno, in ogni caso il fatto che la denuncia sia stata sottoscritta da un delegato non ha certo impedito alla denuncia medesima di raggiungere il proprio scopo, né ha condotto a dubitare della effettiva volontà di Parte_1
di addivenire alla vendita - com'è fatto palese dal riscontro alla denuncia inoltrato da TRoparte_4
TR
alle sorelle e e alla (doc. 8 attrice). Parte_1 CP_4 CP_3
Ebbene, nel riscontro predetto l'attrice ha espressamente dichiarato di non intendere “far valere il diritto di prelazione per gli importi indicati nel preliminare”, riservandosi al contempo
“eventualmente” l'impugnativa del contratto di compravendita, in ragione del valore (a suo dire eccessivo) attribuito nel contratto preliminare alla nuda proprietà dei 2/3 dei beni di cui ai subalterni n.
3 e 10.
E' dunque provato per tabulas che l'attrice non ha voluto esercitare il diritto di prelazione e tanto basta per appalesare la radicale infondatezza della domanda che ella ha poi voluto qui spiegare ai sensi dell'art. 732 c.c.: diposizione, questa, che non attribuisce al coerede il diritto di sindacare il pagina 16 di 33 prezzo della proposta di alienazione, né, a fortiori, il diritto di subordinare l'esercizio del diritto di prelazione alla accettazione, da parte degli ulteriori coeredi, del prezzo da lui reputato congruo - né ancora, il diritto di ottenere ex post la caducazione della vendita effettuata dai coeredi, siccome conclusa ad un prezzo da lui reputato eccessivo.
*
12. Venendo, dunque, alla domanda di riduzione spiegata dall'attrice, mediante l'accertamento peritale disposto in corso di causa è stato ricostruito il valore del compendio ereditario relitto da
, a tal fine sommando ai sensi dell'art. 556 c.c. al valore (alla data di apertura della A_
sua successione) dei beni immobili che egli ha effettivamente relitto il valore (alla data medesima) dei beni che egli ha donato in vita.
12.1. Ebbene, nella relazione peritale depositata in data 29.09.2022 il CT arch. Persona_4
ha stimato:
- in € 413.000,00 il valore alla data di apertura della successione dei beni immobili relitti da PE
;
[...]
- in € 102.000,00 il valore alla data di apertura della successione della piena proprietà dei beni immobili donati da a e per atto di donazione del A_ Parte_1 TRoparte_6
12.10.2019;
- in € 78.750,00 il valore alla data di apertura della successione della nuda proprietà (permanendo a quella data su di essi il diritto di usufrutto in favore di costituito dal donante) dei beni _5
immobili donati da a per atto di donazione del 27.12.1990; A_ TRoparte_4
- in € 74.250,00 il valore alla data di apertura della successione della nuda proprietà (permanendo a quella data su di essi il diritto di usufrutto in favore di costituito dal donante) dei beni _5
immobili donati da a per atto di donazione del 27.12.1990. A_ TRoparte_3
Alla data di apertura della sua successione, il valore del patrimonio relitto da A_
e dei beni che egli ha donato in vita era dunque pari ad € 668.000,00 (€ 413.000,00 + € 102.000,00 + €
78.750,00 + € 74.250,00).
12.2. Il Collegio, nuovamente, non ha ragione di discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal
CT, che per addivenire alla stima del valore dei beni (invero oggetto di una pluralità di trasformazioni, sia nel tempo intercorso tra la data di conclusione degli atti di donazione e la data di apertura della successione, sia nel tempo intercorso tra la data di apertura della successione e il momento di svolgimento delle indagini peritali) ha correttamente applicato un metodo che permettesse pagina 17 di 33 di stimare, in via sintetica, il valore dei beni al netto delle trasformazioni da essi subite tra la data di apertura della successione ed il tempo di svolgimento della stima (così per i beni relitti dal de cuius, rispetto ai quali il CT ha stimato il costo di costruzione, al netto del deprezzamento ormai subito dall'immobile, al contempo ponderando l'incidenza del valore dell'area: relazione, pag. 11) o considerando il valore delle trasformazioni da essi subite tra la data delle donazioni e la data di apertura della successione (così valorizzando il c.d. valore di trasformazione, dato dalla differenza tra il valore del prodotto finito ed il costo della sua realizzazione: relazione, pag. 17).
L'indagine che ne è scaturita risulta analitica, approfondita e ampiamente motiva ed appalesa la scarsa consistenza delle osservazioni all'operato del CT mosse dal CTP attoreo nel corso dell'accertamento peritale (e poi riproposte dall'attrice negli scritti conclusivi): osservazioni volte, in sintesi, a chiedere al CT di effettuare la stima non sulla scorta del metodo che egli ha applicato, ma guardando ai valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate - OMI
(metodo di stima, questo, che il CT rispondendo alle osservazioni del CTP ha ritenuto non attagliarsi al caso di specie, siccome non sufficientemente puntuale e atto a fornire solo “indicazione di valore di larga massima”: relazione, pag. 33) e a contestare taluni valori unitari di stima individuati dal CT (il quale tuttavia, nella risposta alle osservazioni del CTP ha ribadito i valori come individuati, fornendo adeguata motivazione della propria decisione: relazione, pagg. 33 e 34).
12.3. A norma dell'art. 542, co. 2 c.c. ( , morendo, ha lasciato la moglie A_
e le tre figlie , e ), la quota di riserva spettante a _5 Pt_1 CP_4 CP_3 Parte_1
è pari a 1/6 (1/2 : 3).
Ne discende che a norma dell'art. 556 c.c. il valore monetario della quota di riserva spettante all'attrice quanto all'eredità paterna è pari ad € 111.333,33 (€ 668.000,00 : 2 = 334.000,00 : 3 =
111.333,33).
12.4. In forza della donazione del 12.10.1989 ha ricevuto beni del valore pari Parte_1 ad € 51.000,00. Il valore dei beni donati è stato in effetti stimato dal CT in € 102.000,00, come detto, ma va considerato che i beni sono stati donati a e ad , in parti Parte_1 TRoparte_6
uguali.
Va dunque concluso che il testamento olografo del 03.02.2004, con cui ha A_
nominato propria erede universale la moglie , totalmente pretermettendo la figlia _5
, ha determinato la lesione della quota ereditaria a quest'ultima riservata, per € Parte_1
60.333,33 (€ 111.333,33 - € 51.000,00) e che ha dunque diritto di veder reintegrata la Parte_1
pagina 18 di 33 propria quota, sino a concorrenza di tale importo.
*
13. Tanto statuito, quanto alla domanda di reintegrazione della quota di riserva proposta da TR
coglie nel segno l'eccezione spiegata da ai sensi dell'art. 2652, n. 8 c.c. Parte_1
13.1. Prevede in effetti l'art. 2652, n. 8 c.c. che la domanda di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima, se trascritta “dopo dieci anni dall'apertura della successione”, quand'anche accolta “non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda”.
Così è nel caso di specie, nel quale la successione di si è aperta in data A_
04.01.2007 (doc. 3 attrice); il giudizio in scrutinio è stato promosso oltre dieci anni dopo l'apertura
TR della successione, con atto di citazione la cui notifica nei confronti di si è perfezionata in data
TR 03.03.2017; ha acquistato la proprietà dei beni ereditari (i fondi di cui ai mappali n. 239, sub. 3 e sub. 10) per atti onerosi trascritti anni prima della stessa promozione del presente giudizio, cioè a dire per il tramite del contratto di compravendita del 05.09.2012 (trascritto in data 17.09.2012: doc. 9 attrice) e del contratto di compravendita del 13.11.2013 (trascritto in data 20.11.2013: doc. 11 attrice);
TR
ha acquistato la proprietà dei beni donati dal de cuius alle figlie e per atto oneroso CP_4 CP_3
trascritto prima della promozione stessa del presente giudizio, cioè a dire il già menzionato contratto di compravendita del 05.09.2012.
13.2. Va dunque concluso che la reintegrazione della quota ereditaria riservata all'attrice deve
TR avvenire con salvezza dei diritti acquistati da mediante i più volte citati contratti di compravendita del 05.09.2012 e del 13.11.2013.
14. La predetta conclusione è stata in qualche modo avversata da che, _5
TR costituendosi nel presente giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda spiegata da – che, da par sua, aveva chiesto che la eventuale reintegrazione dei diritti dell'attrice facesse carico, per l'appunto, a
. _5
Ebbene, gli argomenti a tal riguardo spesi dalla non colgono nel segno. CP
14.1. Ella, in effetti, da un lato ha voluto valorizzare il fatto che nel contratto di compravendita
TR del 05.09.2012 , acquistando beni già oggetto di donazione da parte di , all'art. 6 A_ del contratto ha dato atto di “conoscere le norme sulla riduzione delle disposizioni lesive della legittima
e sulla restituzione dei beni”.
Il rilievo, tuttavia, è inconferente, dal momento che proprio le norme cui fa rinvio il contratto,
pagina 19 di 33 TR qui esaminate, conducono a far salvo l'acquisto di , anche nella parte in cui esso ha avuto ad oggetto beni già oggetto di donazione.
TR
14.2. La ha poi voluto segnalare che , quando ha concluso l'atto di compravendita CP
del 13.11.2013 con il quale ha acquistato i beni relitti da , devoluti alla a A_ CP
mente del testamento olografo del 03.02.2004, era consapevole della complessa vicenda inerente alla successione di quest'ultimo, avendo essa stessa acquistato, nel 2012, ulteriori beni ereditari sulla scorta della loro devoluzione compiuta dal precedente testamento olografo del de cuius (quello del
01.06.1971).
Anche tale rilievo, tuttavia, è inconferente. Sul punto merita rilevare quanto segue.
TR
14.3. Nel 2012 ha acquistato beni ereditari da e che, in quel TRoparte_4 CP_3
momento, apparivano eredi del de cuius, esistendo un testamento che aveva loro attribuito tale qualità.
TR
nel 2012 ha dunque concluso un atto a titolo oneroso, contrattando con soggetti che in quel momento oggettivamente apparivano eredi e versando pertanto in perfetta buona fede. TR
Alla stregua dell'art. 534 c.c., co. 2 c.c., dunque, i diritti acquistati da su beni ereditari in forza del contratto di compravendita del 05.09.2012 vanno fatti salvi – e ciò è tanto vero che, da un
TR lato, non ha qui proposto alcuna domanda ex art. 534 c.c. verso , per ottenere la _5 restituzione dei beni ereditari che essa ha acquistato nel 2012, e, dall'altro lato, , _5 procedendo per atto di Notaio alla pubblicazione del secondo testamento e alla accettazione dell'eredità come da esso devoluta, ha espressamente dichiarato di fare salvi ai sensi dell'art. 534 c.c. gli effetti del contratto di compravendita del 05.09.2012 (verbale di pubblicazione, nelle premesse sub lett. h): doc.
10 attrice).
TR
Quanto, poi, alla compravendita del 13.11.2013, va detto che nel 2013 ha acquistato a titolo oneroso beni ereditari relitti da , contrattando con , che dei beni A_ _5
compravenduti era piena proprietaria iure successionis.
Anche tale contratto di compravendita è dunque perfettamente valido (nemmeno CP
ha potuto assumere il contrario).
[...]
Tanto accertato in punto di validità dei contratti di compravendita del 05.09.2012 e del
13.11.2013, quel che va qui in ogni caso ribadito è che la reintegrazione della quota di legittima di
TR
deve avvenire con salvezza dei diritti acquistati da non certo guardando alla Parte_1
buona fede (o meno) con cui essa avrebbe contrattato nel 2012 e nel 2013, ma sulla scorta del già citato art. 2652, n. 8 c.c.
pagina 20 di 33 15. A questo punto, resta da rilevare che il de cuius, per concorde allegazione delle parti, ha relitto esclusivamente i beni immobili di cui ai mappali n. 239, sub. 3 e sub. 10, oggi di proprietà di
TR
. TR
Non essendovi beni ereditari ulteriori rispetto a quelli acquistati da nel 2012 e nel 2013; dovendo la reintegrazione (per € 60.333,33) essere effettuata con riduzione delle disposizioni testamentarie a norma dell'art. 555, co. 2 c.c., dal momento che il valore dei beni ereditari è sufficiente per addivenire alla reintegrazione;
essendo tuttavia salvi gli acquisti di beni ereditari effettuati da
TR : per tutte queste ragioni la reintegrazione deve fare carico all'erede universale di
[...]
, che ad essa dove provvedere mediante il pagamento di una somma di denaro Parte_2
pari al valore della lesione qui accertata.
15.1. , tuttavia, è deceduta in data 13.10.2023 e nulla è stato dedotto in ordine _5
alla delazione della sua eredità nel presente giudizio – nel quale si è costituita la sola TRoparte_4
allegando di essere erede della madre.
Posto, dunque, che non è noto come sia stata devoluta l'eredità di la _5
reintegrazione della quota di legittima di deve essere qui posta a carico di Parte_1 CP
e, per lei, dei suoi eredi – che vanno dunque condannati, ciascuno pro quota ereditaria, a
[...] corrispondere a l'importo di € 60.333,33. Con la precisazione che se Parte_1 Parte_1
è ella stessa erede della madre , il debito ereditario qui accertato quanto alla quota _5
ereditaria di dovrà dirsi estinto per confusione (assommando , in Parte_1 Parte_1 parte qua, la qualità di creditrice dell'importo di € 60.333,33 e di debitrice, pro quota, dell'importo medesimo).
*
16. L'esito del giudizio, che vede il rigetto delle domande attoree, salva soltanto la domanda di riduzione nei termini ora visti, conduce de plano al rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta da , per altro avanzata sulla scorta di deduzioni oltremodo generiche (l'attrice Parte_1
ha lamentato in atto di citazione di aver risentito un danno per non aver avuto la disponibilità “della quota di patrimonio” a sé riservata e per non aver potuto “usufruire dei beni immobili” a lei spettanti, con “gravi ripercussioni sullo stato di benessere generale”: atto di citazione, pag. 22) e volte a tratteggiare un preteso danno per la cui dimostrazione, in corso di giudizio, non è stato offerto alcun mezzo di prova.
*
pagina 21 di 33 TR
17. Va infine esaminata la domanda proposta nei confronti di da parte di CP
, che ha chiesto l'accertamento della nullità delle clausole n.
1.2.1 e n.
1.2.2 del contratto di
[...] compravendita del 13.11.2013, in forza delle quali la venditrice ha assunto l'obbligo _5
TR di procurare all'acquirente la liberazione delle cantine facenti parte del bene compravenduto di cui al mappale n. 239, sub. 3 e i permessi e consensi necessari per l'apertura di un passaggio “lungo il lato nord est della corte identificata con la particella n. 239 sub. 7”: obblighi, questi, al cui TR adempimento le parti hanno subordinato il pagamento da parte di del saldo del prezzo, per complessivi € 50.000,00.
17.1. Ora, a dire di le clausole sarebbero nulle, poiché, in buona sostanza, in _5
seno al compendio immobiliare di Viale del Lavoro che qui ci occupa e suo marito Parte_1
avrebbero nel corso del tempo avanzato pretese vuoi sul possesso delle cantine, vuoi TRoparte_6
TR opponendosi all'apertura da parte di di varchi di accesso alla corte di cui al mappale n. 239, sub.
7 e ciò anche promuovendo svariati procedimenti possessori, accolti da questo Tribunale. A dire della
, dunque, l'attuazione degli obblighi assunti in contratto sarebbe stata impossibile, ab origine, CP
poiché essa avrebbe potuto avvenire soltanto violando il possesso esercitato da e Parte_1
disattendendo le pronunce del Tribunale di IC.
Si tratta di argomenti manifestamenti privi di pregio.
17.2. L'impossibilità tratteggiata da non è né una impossibilità per così dire _5
materiale, né una impossibilità per così dire giuridica.
A bene vedere, in effetti, si è limitata a dar conto dell'avvenuta pronuncia di _5
taluni provvedimenti in ambito possessorio: provvedimenti che, come noto, non hanno alcuna valenza di accertamento petitorio. Del resto, risulta per tabulas che nel corso del 2013 (prima _5
della conclusione del contratto che ci occupa) ha formalmente chiesto a la liberazione Parte_1
TR delle cantine (docc. 11 e 12 ), preannunciando, in difetto, la promozione di apposita iniziativa
TR giudiziaria: iniziativa che, tuttavia, è stata poi assunta non dalla , ma da mediante la CP
promozione proprio del giudizio iscritto al n. R.G. 8674/2017, riunito a quello in scrutinio.
Nella memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. n. 2, alla pag. 7, d'altro canto, ha _5 dedotto che all'adempimento degli obblighi assunti in contratto avrebbero ostato la “fermezza ed ostinazione” di e di suo marito: ma anche una simile asserzione non prova, Parte_1 all'evidenza, la sussistenza di una impossibilità rilevante ai fini che ci occupano.
17.3. Irrilevante risulta poi quanto ulteriormente dedotto nell'interesse di nella _5
pagina 22 di 33 seconda memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, nella quale il suo Legale ha voluto tratteggiare il contratto di
TR compravendita del 13.11.2013 come concluso per volontà e nell'interesse di , che avrebbe contrattato con una signora (la ) ormai anziana, facendole assumere obbligazioni impossibili CP
presidiate da una consistente riduzione del prezzo della compravendita – così concludendo un contratto le cui clausole “parlerebbero da sole” (memoria, pag. 7). Si tratta di deduzioni irrilevanti, come detto, siccome (pare) volte a tratteggiare un (nemmeno menzionato, tuttavia) difetto di consenso, del tutto eccentrico rispetto alle domande spiegate nel presente giudizio dalla . CP
17.4. Va dunque concluso che nel caso di spese non è integrata quella impossibilità che, a norma dell'art. 1354 c.c., può rendere nullo un contratto o un suo singolo patto.
La domanda di accertamento di tale nullità va dunque rigettata.
TR Tanto conduce al rigetto della domanda di condanna di di pagamento dell'importo di €
50.000,00 a titolo di saldo del prezzo, dovuto a norma di contratto a fronte dell'adempimento di obblighi - che risultano non adempiuti.
Quanto al giudizio iscritto al n. R.G. 8674/2017
TR
18. ha proposto il giudizio per veder accertato, nei confronti di , Parte_1
e il proprio diritto di proprietà esclusiva sul bene immobile TRoparte_6 TRoparte_7
sito in IC, in Viale del Lavoro, ed ivi censito al Foglio 51 del Catasto Fabbricati con il mappale n.
239, sub. 3 – lamentando che i convenuti avrebbero posto in essere condotte lato sensu di molestia del diritto dominicale, segnatamente con riguardo alle cantine dell'immobile.
18.1. V'è conferma in atti del fatto che le parti sono state coinvolte nel corso del 2017 in un contenzioso di natura possessoria inerente alle cantine per cui è qui causa, oggetto, secondo Parte_1
TR
e , di una “aggressione” possessoria ad opera di (docc. 4 e 5 attrice).
[...] TRoparte_6
A tal riguardo, va detto sin d'ora che il predetto contenzioso (ricorso per la manutenzione del possesso, iscritto al n. R.G. 4555/2015-3, e relativo giudizio di reclamo) si è concluso prima della promozione del presente giudizio e, precisamente, in data 05.09.2017 con la pronuncia dell'ordinanza resa dal Tribunale a definizione del giudizio di reclamo.
Non è stata data contezza documentale della pendenza di un qualsivoglia, ulteriore contenzioso possessorio inerenti ai beni per cui è qui causa – contenzioso per il vero nemmeno individuato dai convenuti.
L'eccezione dei convenuti, a dire dei quali il presente giudizio petitorio sarebbe inammissibile siccome proposto in pendenza di giudizio possessorio, va dunque rigettata.
pagina 23 di 33 18.2. Il bene per cui è qui causa è l'appartamento, con relative cantine, di cui al mappale n. 239, sub. 3, più volte sopra citato siccome facente parte dell'eredità relitta da . A_
TR Ebbene, al fine di provare il proprio diritto di proprietà, ha esposto (e documentato: docc.
7 e ss.) la serie di atti (il primo dei quali risalente al 1968) in forza dei quali è A_
divenuto proprietario del bene per cui è causa – bene che egli, morendo nel gennaio del 2007, ha poi relitto.
I convenuti non hanno in alcun modo contestato gli atti predetti, né hanno invero contestato il fatto che l'unità immobiliare di cui al mappale n. 239, sub. 3 fosse di proprietà di A_
quando egli è deceduto. E, anzi, il fatto che tale unità fosse di proprietà del de cuius è uno dei presupposti delle pretese avanzate da nel giudizio iscritto al n. R.G. 1855/2017 ove Parte_1
ella, proprio inserendo il bene entro il compendio ereditario relitto dal padre, ha avanzato anche con riguardo ad esso tutte le domande che sopra sono state esaminate.
TR
18.3. ha poi indicato gli atti mediante i quali ha acquistato la piena proprietà del bene.
Si tratta dei più volte menzionati contratti di compravendita del 05.09.2012, concluso con e (doc. 13), e del 13.11.2013, concluso con (doc. 19). TRoparte_4 TRoparte_3 _5
I convenuti costituendosi nel presente giudizio hanno dedotto che i due contratti erano stati
“impugnati” nell'ambito del giudizio promosso da ed iscritto al n. R.G. 1855/2017, Parte_1
segnalando che in esito al giudizio medesimo gli atti avrebbero potuto risultare per così dire caducati.
Per tale ragione il giudizio in scrutinio è stato riunito al giudizio iscritto al n. R.G. 1855/2017.
Ebbene, nel giudizio iscritto al n. R.G. 1855/2017 qualsivoglia censura e/o impugnativa proposta dalla nei confronti dei due contratti di compravendita è stata rigettata, per tutte le CP_4
ragioni sopra viste e che debbono aversi qui per integralmente ritrascritte.
I contratti di compravendita del 05.09.2012 e del 13.11.2013 vanno dunque dichiarati (anche nel presente giudizio) pienamente validi ed efficaci.
18.4. Ciò detto, i convenuti (non contestando in alcun modo, va ribadito, la provenienza del bene e la serie di atti che l'hanno riguardato ed essendo interessati non al bene in sé considerato, ma alle sole cantine descritte in atti) hanno dedotto (per il vero con assunti oltremodo generici, dubitativi e complessivamente perplessi) che il bene per ci è causa non comprenderebbe (forse) le cantine in questione – che “probabilmente” sarebbero “state inserite catastalmente e collegate all'appartamento TR ai soli fini dei rogiti di trasferimento” ad (comparsa, pag. 6)
L'argomento è destituito di fondamento.
pagina 24 di 33 Come correttamente segnalato dall'attrice, le cantine per cui è causa (poste nell'interrato del fabbricato in cui, al piano primo, si trova l'appartamento censito con il mappale n. 239, sub. 3) sono presenti nella planimetria catastale dell'unità immobiliare censita con il mappale n. 239, sub. 3 quanto meno sin dal 1985, come risulta per l'appunto dalla planimetria – che è la planimetria catastale dell'immobile e che, in quanto tale, è stata dalle parti (non certo creata ex novo, ma meramente e doverosamente) allegata al contratto di compravendita del 05.09.2012 e, poi, al contratto di compravendita del 13.11.2013 (ancora docc. 13 e 19 attrice, in uno a doc. 37).
18.5. I convenuti hanno poi eccepito (soltanto nella seconda memoria ex art. 183, co. 6, n. 2
c.p.c. e, nuovamente, in forma meramente dubitativa) la nullità degli atti di compravendita conclusi da
TR
nel 2012 e nel 2013, rilevando che le cantine per cui è causa sarebbero state realizzate in carenza di “titolo abilitativo edilizio” e che esse non sarebbero mai state sottoposte ad “accertamento di conformità (c.d. sanatoria edilizia), né tantomeno a condono” – il che, a loro dire, “farebbe quanto meno dubitare della loro commerciabilità e renderebbe nulli ex lege gli atti che di compravendita su cui l'attrice” ha fondato la propria domanda (memoria, pag. 3).
Ebbene, si tratta di argomenti privi di fondamento.
I convenuti, innanzitutto, non hanno offerto in giudizio la prova dell'asserito carattere abusivo o dell'asserita non conformità dell'immobile per cui è causa e delle relative cantine, limitandosi a dar conto in termini dubitativi dell'uno e dell'altra e pretendendo poi di demandarne l'eventuale riscontro ad una consulenza tecnica - chiaramente inammissibile, siccome avente carattere esplorativo e volta a sopperire alle loro carenze assertive ed asseverative.
Ciò posto, omettono i convenuti di considerare che negli atti di compravendita conclusi da
TR
nel 2012 e del 2013 per l'acquisito del bene oggetto di causa sono stati indicati tutti i titoli edilizi rilasciati (per dichiarazione della parte venditrice) per la costruzione dell'immobile compravenduto.
Tali titoli abilitativi non sono stati minimamente presi in esame dai convenuti che, in ragione della spiegata eccezione di nullità, avrebbero dovuto provare che i titoli menzionati nei due contratti di compravendita non esistono o non si riferiscono all'immobile per cui è causa.
A norma dell'art. 40, co. 2 della L. n. 47/1985, in effetti, “gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare”.
Secondo approdo interpretativo ormai da tempo consolidato, “la nullità comminata dal D.P.R.
pagina 25 di 33 n. 380 del 2001, art. 46, e dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40, va ricondotta nell'ambito dell'art. 1418
c.c., comma 3, di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile” – sì che “in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato” (Cass. civ. Sez. Un. n. 8230/2019).
Poiché, dunque, nei contratti di compravendita del 2012 e del 2013 la parte alienante ha espressamente rilasciato la dichiarazione di cui all'art. 40, co. 2 della L. n. 47/1985 menzionando ben 7 titoli edilizi ed abilitativi rilasciati tra il 1968 ed il 1986 e poiché, al contempo, i convenuti non hanno qui provato che i titoli edilizi ed abilitativi menzionati negli atti non esisterebbero o sarebbero riferibili ad immobili diversi da quello compravenduto, la nullità dei contratti di compravendita ipotizzata dai convenuti medesimi deve dirsi radicalmente insussistente.
18.6. Quanto, infine, ai (generici, essi stessi) rilievi mossi dai convenuti in ordine alla natura delle cantine (che non sarebbero cantine, a loro dire, ma superfici non residenziali “prive di reddito catastale e di dubbia commercializzazione”: comparsa, pag. 7) e alle loro caratteristiche (quanto ad altezza, in relazione al DM 5 luglio 1975), va detto che essi sono inconferenti ai fini della decisione, dal momento che qui non si tratta né di verificare il reddito catastale delle cantine, né di compiere una qualsivoglia analisi in punto di altezze minime e requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione
(questo il titolo del DM menzionato dai convenuti).
TR
18.7. Tirando le fila di tutto quanto rilevato sin qui, va in conclusione dichiarato che ha assolto all'onere di provare di essere titolare del diritto di piena proprietà esclusiva quanto al bene per cui è causa, avendolo acquistato per il tramite dei contratti di compravendita del 05.09.2012 e del
TR 13.11.2013: contratti validi ed efficaci e conclusi da , rispettivamente, con e TRoparte_4
e con aventi causa da che del bene era TRoparte_3 _5 A_
proprietario, avendo acquistato sin dagli anni sessanta/settanta dal secolo scorso il sedime sul quale il bene è stato poi realizzato e catastalmente individuato.
In accoglimento della sua domanda, va pertanto dichiarato che è piena proprietaria CP_1
esclusiva del bene immobile sito in IC, in Viale del Lavoro, ivi censito al Foglio 51 del Catasto
pagina 26 di 33 Fabbricati con il mappale n. 239, sub. 3 e comprensivo dei locali interrati graficamente raffigurati nella planimetria catastale dell'immobile allegata al contratto di compravendita del 05.09.2012 a rogito del
Notaio in GO IU RO (Rep. n. 69.346; Racc. n. 15.555) ed al contratto di compravendita del 13.11.2013 a rogito del medesimo Notaio in GO IU RO (Rep. n. 71.659; Racc. n.
16802).
*
19. Tanto statuito, ritiene il Collegio che possa senz'altro essere decisa anche la domanda di usucapione proposta in via riconvenzionale dai convenuti e . Parte_1 TRoparte_6
La domanda va rigettata.
19.1. La domanda è stata innanzitutto proposta in termini perplessi.
I convenuti, in effetti, non hanno assolto nemmeno all'onere di allegare con precisione quale sarebbe il bene in loro tesi usucapito, avendo dedotto vuoi di aver usucapito l'intera superficie delle cantine per cui è causa, vuoi di aver usucapito la porzione di cantina segnalata in rosso nella planimetria di cui al loro doc. 12 “in maniera piena ed esclusiva” e la porzione ivi segnalata in giallo in una misura non meglio precisata e da individuare “secondo giustizia” – essendo stata tale ultima porzione oggetto di un “compossesso ad usucapionem” esercitato in uno a e a TRoparte_4 CP_3
.
[...]
19.2. Tanto segnalato, va rilevato che in comparsa di costituzione i convenuti hanno dedotto di aver cominciato a possedere le cantine per cui è causa, atteggiandosi a proprietari di esse, sin dal
1990/1991 - quando (proprietario delle cantine medesime) gliene avrebbe fatto A_
“consegna materiale”, avendo poco prima donato loro un'area attigua, ove essi hanno poi edificato la loro abitazione (comparsa, pagg. 7 e 8).
Ebbene, in nessuno dei capitoli di prova formulati nella memoria istruttoria i convenuti hanno offerto di provare la asserita, materiale consegna delle cantine, in tesi disposta in loro favore da in un momento non meglio precisato e collocato tra il 1990 ed il 1991 A_
I convenuti non hanno dunque assolto all'onere di provare il fatto che nel A_
1990/1991 avrebbe materialmente consegnato le cantine alla figlia e al di lei marito Parte_1
, come per darne a loro in via esclusiva il possesso, spogliandosi di esse (questa TRoparte_6
parrebbe la prospettazione dei convenuti).
Non prova molto, del resto, l'assunto per il quale la asserita consegna sarebbe stata
“giustificata” dalla recente donazione disposta dal in favore della figlia e di suo CP_4 Pt_1
pagina 27 di 33 marito.
Le risultanze di causa provano in effetti che il nel medesimo periodo in cui ha CP_4
beneficiato la figlia di una donazione, ha beneficiato anche le figlie e , donando Pt_1 CP_4 CP_3
loro unità immobiliari facenti parte del compendio immobiliare di Viale del Lavoro. Negli atti di disposizione così conclusi, tuttavia, egli non ha mai incluso il mappale n. 239, sub. 3 che, dunque, è rimasto di sua proprietà sino alla sua morte. E' allora agevole rilevare che se avesse davvero CP_4
voluto “consegnare” le cantine a e a suo marito (e solo a loro), ebbene egli avrebbe potuto Pt_1 renderle oggetto dell'atto di donazione concluso poco tempo prima in loro favore. Ed è parimenti agevole rilevare che in un contesto nel quale il ha concluso una pluralità di donazioni (una in CP_4
favore di ciascuna figlia), non donando tuttavia ad alcuno l'immobile di cui al mappale n. 239, sub. 3,
l'assunto per il quale egli avrebbe pur tuttavia voluto attribuire (ma solo informalmente) le cantine specificamente alla sola non si può giovare di alcun oggettivo riscontro. Pt_1
La “consegna” della quale i convenuti sono andati discorrendo in comparsa di costituzione (che essi non hanno provato e che, al contempo, non è confermata nemmeno indirettamente dalle risultanze di causa) deve dunque aversi qui come mai avvenuta.
19.3. Non va poi omesso di segnalare che , promuovendo il giudizio iscritto al Parte_1
n. R.G. 1855/2017, ha senz'altro individuato il bene di cui al mappale n. 239 sub. 3 quale bene relitto dal padre, lamentando esclusivamente la sua fuoriuscita dal compendio ereditario del de cuius e senza in alcun modo reclamarne le cantine, nemmeno in via gradata.
E va considerato, infine, che sono stati i convenuti ad allegare che, invero, le cantine sarebbero state in larga parte possedute dalle tre sorelle tutte figlie di e tutte CP_4 A_
beneficiarie di donazioni di unità immobiliari facenti parte del compendio di Viale del Lavoro.
19.4. Quanto sin qui rilevato induce a concludere che, invero, le cantine (mai donate ad alcuno dal nel corso del tempo possono essere state variamente utilizzate dalle – CP_4 Parte_3 nell'ambito del godimento di un compendio sì vasto e via via ripartito da tra A_
differenti proprietari, ma pur sempre complessivamente riconducibile agli esponenti di una medesima famiglia.
Un simile utilizzo, tuttavia, di per sé non rileva nel presente giudizio, ove i convenuti avrebbero dovuto offrire di provare (e poi provare) non di aver utilizzato le cantine, ma di averle possedute uti domini, nei confronti del soggetto che ne era formalmente proprietario ( ) e, dunque, A_ sottraendo le cantine al godimento di quest'ultimo.
pagina 28 di 33 Una simile prova non è stata offerta.
Nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. i convenuti hanno formulato il capitolo di prova n.
1, col quale hanno chiesto di provare di aver “posseduto, goduto, ininterrottamente, costantemente, pacificamente (per ben oltre vent'anni) pieno, in modo palese, disponendone a loro arbitrio e in nome proprio la porzione colorata in rosso nella planimetria (…) depositandovi oggetti e merci varie”: un capitolo inammissibile, siccome formulato in termini generici e valutativi (per il tramite della mera ripetizione di quelli che sono i caratteri del possesso ad usucapionem); riferito a pretesi atti di disposizione in tesi compiuti “a proprio nome ed arbitrio”, ma non individuati, né collocati nel tempo;
indicativo infine di una sola condotta di utilizzo (quella di deposito di materiale) che, come ora visto, di per sé non è certo indicativa dell'esercizio di un possesso uti dominus.
I convenuti hanno poi offerto di provare nei capitoli di prova n. 3 e 4 che le cantine sarebbero state possedute anche da e le quali ne avrebbero detenuto le chiavi e avrebbero CP_4 TRoparte_3 tuttavia sempre “rispettato” il “possesso esclusivo della zona rossa da parte di e Parte_1
”. Si tratta, nuovamente, di capitoli inammissibili, siccome recanti formulazione TRoparte_6
generica e valutativa (il preteso compossesso di e non è collocato nel tempo, al pari della CP_4 CP_3 loro decisione di “rispettare” il non meglio precisato “possesso esclusivo” di ) e valevoli, al più, Pt_1
a provare quello che sopra s'è detto – cioè a dire il fatto che le cantine sono state variamente utilizzate in famiglia, quali beni di proprietà di (e poi dei suoi eredi) e a disposizione di chi A_
poteva averne bisogno.
19.5. I capitoli di prova risultano del resto del tutto scollegati dal reale atteggiarsi dei complessi fatti che hanno riguardato il compendio immobiliare di Viale del Lavoro.
Si è detto che è deceduto nel gennaio del 2007. A_
Posto, dunque, che tra il 1990/1991 (epoca di inizio dell'esercizio del possesso ad usucapionem, secondo quanto dedotto dai convenuti) ed il gennaio del 2007 non sono trascorsi vent'anni, il tempo successivo al gennaio del 2007 non rileva ai fini che ci occupano.
In data 24.09.2007 è stato infatti pubblicato il testamento olografo di del A_
01.06.1971 (doc. 11 attrice), che istituiva eredi del de cuius le tre sorelle Il compendio CP_4 ereditario relitto dal de cuius comprendeva anche l'immobile di cui al mappale n. 239, sub.
3. Il fatto, allora, che nel corso del 2007 e successivamente (e con lei suo marito) possa aver Parte_1
utilizzato le cantine (in uno alle sorelle) non dimostra affatto che ella anche nel corso del 2007 e poi in seguito abbia esercitato un possesso uti dominus atto a sottrarre la proprietà del bene al suo formale pagina 29 di 33 titolare, poiché formale titolare del diritto di proprietà del bene (ancorché pro quota e quanto alla sola nuda proprietà) a partire dal 2007 era proprio lei, , in uno alle sorelle e e Parte_1 CP_4 CP_3
alla madre usufruttuaria. TR Nel settembre del 2012 e hanno senz'altro venduto ad la TRoparte_4 TRoparte_3
quota di 2/3 di nuda proprietà del bene per cui è causa ritenendo di esserne titolari iure successionis.
Ebbene, , ricevuta dalle sorelle ai sensi dell'art. 732 c.c. e nella propria veste di Parte_1 coerede la notizia della loro intenzione di vendere il bene (lo si è visto nell'ambito del giudizio iscritto al n. R.G. 1855/2017, il cui atto introduttivo è stato depositato dai convenuti anche in seno al presente
TR giudizio, sub. doc. 2), non ha certo eccepito che le sorelle avevano promesso in vendita ad un bene che, in parte qua, era invero suo per usucapione ultraventennale e si è limitata a riferire di non voler acquistare il bene al prezzo indicato nella denuntiatio: una condotta certamente non coerente con l'assunto, perorato in questa causa, del già avvenuto acquisto del bene per usucapione.
E quando poi, nel maggio del 2013 (doc. 15 attrice), è stato pubblicato il testamento olografo di recante la data del 03.02.2004, che istituiva erede universale la moglie A_ CP
e che pertanto sottraeva a il bene di cui al mappale n. 239, sub. 3, il bene
[...] Parte_1
TR medesimo è stato pressoché immediatamente venduto ad da (che dunque del _5
bene si è reputata proprietaria), in uno scenario in cui, ormai, era deflagrata la contesa tra le parti avente ad oggetto (anche) le cantine per cui è causa – com'è agevole rilevare sol considerando che nel contratto di compravendita è stato financo posto a carico della parte venditrice lo sgombero delle cantine.
Può dunque ben concludersi che a partire dal 2012/2013 qualsivoglia possesso delle cantine, da chiunque esercitato, è stato espressamente contestato.
19.6. Sulla scorta di quanto visto sin qui, ritiene il Collegio che i convenuti non abbiano assolto all'onere di provare di aver esercitato sulle cantine per cui è causa, uti domini, un possesso pubblico, pacifico, ininterrotto ed ultraventennale.
La domanda di usucapione che essi hanno spiegato in via riconvenzionale va dunque rigettata.
*
20. In ragione dell'esito del giudizio, i convenuti vanno condannati a consegnare l'immobile per cui è causa all'attrice, interamente libero da persone e cose, con ordine di astenersi dal porre in essere
TR condotte di turbativa e/o molestia del godimento del bene da parte di . TR 21. Va per contro rigettata la domanda di risarcimento del danno spiegata da , non avendo pagina 30 di 33 l'attrice assolto all'onere di allegare, specificamente, e di provare vuoi il pregiudizio in tesi risentito in conseguenza del mancato utilizzo delle cantine per cui è causa, vuoi i non meglio precisati danneggiamenti delle cantine in tesi cagionati dai convenuti.
*
22. La regolamentazione delle spese di lite nei due giudizi segue la soccombenza.
22.1. Nel giudizio iscritto al n. R.G. 1855/2017, dunque:
a) le spese di lite vanno compensate tra , da un lato, e , dall'altro lato, Parte_1 _5
risultando esse reciprocamente soccombenti (la prima sulle domande di accertamento della nullità del testamento ed ex art. 732 c.c., la seconda sulla domanda di riduzione);
b) vanno dichiarate irripetibili le spese di e , non costituite in giudizio;
TRoparte_4 TRoparte_3
c) va condanna a rifondere ad , in solido, le spese di Parte_1 CP_1 TRoparte_2
lite che, in applicazione del DM n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi medi in esso previsti le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione, in giudizi di valore compreso tra
€ 52.000,00 ed € 260.000,00, scaglione che si individua guardando al valore della lesione accertata a carico dell'attrice), vanno liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
d) le spese di lite vanno infine compensate tra e la quale risulta CP_1 _5
soccombente rispetto ad quanto a domande la cui proposizione, tuttavia, è stata ab origine CP_1 indotta dalla iniziativa giudiziaria promossa dall'attrice, volta a ben vedere a contestare qualsivoglia atto di disposizione concluso con riguardo ai beni di causa;
e) le spese della consulenza tecnica grafologica vanno definitivamente poste a carico di Parte_1
;
[...]
f) le spese della consulenza tecnica estimativa dei beni di causa vanno definitivamente poste a carico di e, per lei, dei suoi eredi pro quota ereditaria. _5
22.2. Nel giudizio iscritto al n. R.G. 8674/2017, , e Parte_1 TRoparte_6
TR
in solido, vanno condannati a rifondere a le spese di lite che, in TRoparte_7
applicazione del DM n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi in esso previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione quanto a giudizi di valore indeterminato e di bassa complessità, nei valori minimi che si ritengono congrui avendo riguardo all'effettivo oggetto del contendere), vanno quantificate in € 786,00 per esborsi ed in € 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 31 di 33
P.Q.M.
Il Tribunale di IC, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 1855/2017 cui è stato riunito il giudizio iscritto al n. R.G. 8674/2017,
Quanto al giudizio iscritto al n. R.G. 1855/2017:
1) rigetta la domanda attorea di accertamento e declaratoria della nullità del testamento olografo di del 03.02.2004, pubblicato in data 16.05.2013 per atto a rogito del Notaio in IC A_
(Rep. n. 115.116; Racc. n. 21.871); per l'effetto, CP_9
2) rigetta la domanda attorea di accertamento e declaratoria della nullità (o di annullamento) del contratto di compravendita concluso da con in data 13.11.2013 per atto a _5 CP_1
rogito del Notaio in GO IU RO (Rep. n. 71.659; Racc. n. 16.802);
3) rigetta la domanda attorea di accertamento e declaratoria della nullità (o di annullamento) del contratto di compravendita concluso in data 05.09.2012 per atto a rogito del Notaio in GO IU
RO (Rep. n. 69.436; Racc. n. 15.555), con cui, tra l'altro, e hanno TRoparte_4 TRoparte_3
venduto ad rispettivamente, la quota di 1/3 della nuda proprietà dei beni immobili siti in CP_1
IC ed ivi censiti al Foglio 51 del Catasto Fabbricati con i mappali n. 239, sub. 3 e n. 239 sub. 10;
4) accerta e dichiara che è erede legittimaria di;
Parte_1 A_
5) accerta e dichiara che il testamento olografo di del 03.02.2004, pubblicato in A_
data 16.05.2013 per atto a rogito del Notaio in IC (Rep. n. 115.116; Racc. n. CP_9
21.871), ha determinato la lesione della quota riservata a ai sensi dell'art. 542, co. 2 Parte_1
c.c. quanto all'eredità del padre;
A_
6) accerta e dichiara che il valore monetario della lesione di cui al punto che precede è pari ad €
60.333,33;
7) condanna (e per lei i suoi eredi, ciascuno pro quota ereditaria) a corrispondere a _5
l'importo di € 60.333,33, a titolo di reintegrazione della quota ereditaria a lei riservata Parte_1
quanto alla successione del padre;
A_
8) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da;
Parte_1
9) rigetta le domande di accertamento della nullità delle clausole n.
1.2.1 e n.
1.2.2 del contratto di compravendita concluso da con in data 13.11.2013 per atto a rogito del _5 CP_1
Notaio in GO IU RO (Rep. n. 71.659; Racc. n. 16.802) e di condanna di al CP_1 pagamento dell'importo di € 50.000,00 a;
_5
10) compensa le spese di lite tra e;
Parte_1 _5
pagina 32 di 33 11) dichiara irripetibili le spese di e , non costituite in giudizio;
TRoparte_4 TRoparte_3
12) condanna a rifondere ad e , in solido, le spese di Parte_1 CP_1 TRoparte_2 lite, liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
13) compensa le spese di lite tra e;
CP_1 _5
14) pone le spese della consulenza tecnica grafologica definitivamente a carico di;
Parte_1
15) pone le spese della consulenza tecnica estimativa dei beni di causa definitivamente a carico di e, per lei, dei suoi eredi pro quota ereditaria; _5
Quanto al giudizio iscritto al n. R.G. 8674/2017
1) accerta e dichiara che è piena proprietaria esclusiva del bene immobile sito in IC, CP_1
in Viale del Lavoro, ivi censito al Foglio 51 del Catasto Fabbricati con il mappale n. 239, sub. 3 e comprensivo dei due locali interrati graficamente raffigurati nella planimetria catastale dell'immobile allegata al contratto di compravendita del 05.09.2012 a rogito del Notaio in GO IU RO
(Rep. n. 69.346; Racc. n. 15.555) ed al contratto di compravendita del 13.11.2013 a rogito del medesimo Notaio in GO IU RO (Rep. n. 71.659; Racc. n. 16802);
2) rigetta la domanda di usucapione svolta in via riconvenzionale da e Parte_1 CP_6
;
[...]
3) condanna i convenuti a consegnare ad l'immobile di cui al punto 1) che precede CP_1
interamente libero da persone e cose, con ordine di astenersi da qualsivoglia condotta di turbativa e/o molestia del godimento dell'immobile da parte di CP_1
4) rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno;
5) condanna , e in solido, a rifondere a Parte_1 TRoparte_6 TRoparte_7 le spese di lite, liquidate in € 786,00 per esborsi ed in € 3.809,00 per compensi, oltre al CP_1
rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in IC, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2025
Il Giudice estensore dr.ssa Elisa Zambelli
Il Presidente dr. Antonio Picardi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di IC, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale in persona dei magistrati dr. Antonio Picardi Presidente dr. Massimiliano de Giovanni Giudice dr.ssa Elisa Zambelli Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 1855/2017 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. RIZZATO Parte_1 C.F._1
ANDREA e dall'Avv. RIZZATO FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
IC, via Napoli n. 4
ATTRICE contro
(C.F. ) e (C.F. , con CP_1 P.IVA_1 TRoparte_2 C.F._2 il patrocinio dell'Avv. DAL BEN MARCO ANTONIO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in IC, TRà Porti n. 38
CONVENUTI
(C.F. ) TRoparte_3 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
(C.F. ) TRoparte_4 C.F._4
CONVENUTA CONTUMACE
pagina 1 di 33 (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SALZANI _5 C.F._5
ALESSANDRA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Pietro in Cariano, via Roma n.
77
CONVENUTA cui è stato riunito il giudizio iscritto al n. R.G. 8674/2017 promosso da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. DAL BEN MARCO ANTONIO ed CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in IC, TRà Porti n. 38
ATTRICE contro
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 TRoparte_6
) e (C.F. , con il patrocinio C.F._6 TRoparte_7 P.IVA_3 dell'Avv. RIZZATO FRANCESCO e dall'Avv. RIZZATO FRANCESCO ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in IC, via Napoli n. 4
CONVENUTI giudizi riuniti interrotti a seguito del decesso di e riassunti da _5
e , come sopra rappresentati e domiciliati CP_1 TRoparte_2
nei confronti di
, e , come sopra Parte_1 TRoparte_6 TRoparte_7
rappresentati e domiciliati e TRoparte_3 [...]
TRoparte_8
e con la costituzione nel giudizio riassunto iscritto al n. R.G. 1855/2017 di
(C.F. ), in qualità di erede di , con il TRoparte_4 C.F._4 _5 patrocinio dell'Avv. SALZANI ALESSANDRA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
San Pietro in Cariano, via Roma 77
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva in giudizio le sorelle e , la madre Parte_1 TRoparte_4 TRoparte_3
TR
, e , legale rappresentante di . _5 CP_1 TRoparte_2
Il giudizio veniva iscritto in data 11.03.2017 al n. R.G. 1855/2017.
pagina 2 di 33 1.1. In atto di citazione veniva detto:
- che (marito di e padre di , e ), A_ _5 Parte_1 CP_4 CP_3
essendo proprietario di un vasto compendio immobiliare corrente in IC, in Viale del Lavoro, e comprendente una pluralità di unità immobiliari, ne aveva in parte fatto dono alle figlie e che egli, in particolare:
i) per atto del 12.10.1989 a rogito del Notaio in IC (Rep. 177.130, Racc. n. 11.910: Persona_2 doc. 1 attrice) aveva donato “in parti eguali tra loro” alla figlia e ad Parte_1 CP_6
(coniugi in regime di comunione legale) la nuda proprietà del fondo di cui al mappale n. 239,
[...] sub. 9 del Foglio 51, con “diritto di passo” sull'aera di corte di cui al mappale n. 239, sub. 8, riservando a sé l'usufrutto;
ii) per atto del 27.12.1990 a rogito del Notaio in IC (Rep. n. 181.307; Racc. n. Persona_2
12.240: doc. 2 attrice) aveva donato alla figlia la nuda proprietà di un appartamento e TRoparte_4 relativo garage, censiti al Foglio 51 con i mappali n. 239, sub. 4 e n. 239, sub. 12, riservando l'usufrutto a sé, e dopo di sé, alla moglie;
_5
iii) con il medesimo atto di cui al punto che precede aveva donato alla figlia la nuda TRoparte_3
proprietà di un appartamento e relativo garage, censiti al Foglio 51 con i mappali n. 239, sub. 5 e n.
239, sub. 11, riservando l'usufrutto a sé, e dopo di sé, alla moglie;
_5
- che era deceduto in data 04.01.2007 (doc. 3 attrice); A_
- che il de cuius con testamento olografo del 01.06.1971 pubblicato nel settembre del 2007 (doc. 4 attrice) aveva lasciato alle figlie la nuda proprietà di tutti i propri beni, in parti uguali, e alla moglie il relativo usufrutto (doc. 4 attrice);
- che il compendio relitto da comprendeva taluni beni immobili essi stessi facenti A_
parte del complesso immobiliare di Viale del Lavoro, censiti con i mappali n. 239, sub. 3, 10 e 8;
- che con contratto preliminare sottoscritto in data 21.03.2012 (doc. 6) , _5 TRoparte_4
e avevano promesso in vendita ad i beni immobili ricevuti vuoi per Parte_1 CP_1
donazione, vuoi in ragione della delazione ereditaria prodottasi in forza del predetto testamento olografo e che, in particolare:
i) e avevano promesso di vendere (l'una quanto alla nuda proprietà, TRoparte_4 _5
l'altra quanto al diritto di usufrutto) la piena proprietà degli immobili di cui ai mappali n. 239, sub. 4 e sub. 12 oggetto della donazione del 27.12.1990;
ii) e avevano promesso di vendere (l'una quanto alla nuda proprietà, TRoparte_3 _5
pagina 3 di 33 l'altra quanto al diritto di usufrutto) la piena proprietà degli immobili di cui ai mappali n. 239, sub. 5 e sub. 11 pure oggetto della donazione del 27.12.1990;
iii) e avevano promesso di vendere la nuda proprietà, rispettivamente TRoparte_4 TRoparte_3
quanto alla quota indivisa di 1/3, dei beni di cui ai mappali n. 239, sub. 3 e sub. 10, loro pervenuti per successione, fermo restando il diritto di usufrutto, per l'intero, disposto dal de cuius in favore di
TR
- la quale si era tuttavia impegnata a concedere i beni in locazione ad;
_5
- che con lettera del 21.03.2012 inoltrata ai sensi dell'art. 732 c.c., e avevano TRoparte_4 CP_3 dato notizia alla sorella dell'avvenuta stipula del preliminare, invitandola ad esercitare, se Pt_1
ritenuto, il diritto di prelazione (doc. 7 attrice);
- che con lettera del 04.06.2012 aveva dichiarato che “non intendeva far valere il Parte_1 diritto di prelazione per gli importi indicati nel preliminare”, riservandosi di “impugnare l'atto di vendita successivamente stipulato” e “ritenendo l'attribuzione dei valori indicati nel preliminare” non corrispondente al valore di mercato degli immobili (atto di citazione, pag. 8, con rinvio al doc. 8);
- che per atto di compravendita del 05.09.2012 a rogito del Notaio in GO IU RO (Rep. n.
69.346; Racc. n. 15.555: doc. 9 attrice) le parti avevano dato seguito agli impegni assunti nel contratto preliminare e, dunque: TR i) e avevano venduto ad (l'una quanto alla nuda proprietà, l'altra TRoparte_4 _5
quanto al diritto di usufrutto) la piena proprietà degli immobili di cui ai mappali n. 239, sub. 4 e sub. 12 oggetto della donazione del 27.12.1990, al prezzo di € 100.000,00; TR ii) e avevano venduto ad (l'una quanto alla nuda proprietà, TRoparte_3 _5
l'altra quanto al diritto di usufrutto) la piena proprietà degli immobili di cui ai mappali n. 239, sub. 5 e sub. 11 pure oggetto della donazione del 27.12.1990, al prezzo di € 100.000,00;
TR iii) e avevano venduto ad la nuda proprietà, rispettivamente TRoparte_4 TRoparte_3
quanto alla quota indivisa di 1/3, dei beni di cui ai mappali n. 239, sub. 3 e 10, loro pervenuti per successione, al prezzo di € 403.000,00 e fermo restando il diritto di usufrutto, per l'intero, disposto dal de cuius in favore di;
_5
- che, successivamente, in data 16.05.2013 era stato pubblicato un nuovo testamento olografo di recante la data del 03.02.2004, nel quale il de cuius aveva nominato propria erede A_
universale la moglie (doc. 10 attrice); _5
- che per atto di compravendita del 13.11.2013 a rogito del Notaio in GO _5
TR IU RO (Rep. n. 71.659; Racc. n. 16.802: doc. 11 attrice) aveva infine venduto ad i pagina 4 di 33 rimanenti 1/3 di nuda proprietà e 2/3 di diritto di usufrutto quanto ai beni di cui ai mappali n. 239, sub.
3 e sub. 17 (ex sub. 10), al prezzo di € 215.000,00.
1.2. Tanto premesso, l'attrice:
- impugnava il testamento olografo del 03.02.2004, rilevando che era “lampante come la data riportata sul testamento” non fosse stata apposta “di pugno dal testatore” e che essa “con molta probabilità” era stata “aggiunta in seguito” (atto di citazione, pag. 16);
- chiedeva per l'effetto l'accertamento della propria qualità di erede del padre sulla scorta del testamento del 01.06.1971 e, al contempo, l'accertamento della nullità (o la declaratoria di TR annullamento) del contratto di compravendita concluso da e in data 13.11.2013 _5
TR e la condanna di alla restituzione del bene compravenduto;
- invocato l'art. 732 c.c., chiedeva l'accertamento della nullità (o la declaratoria di annullamento) del contratto di compravendita concluso da e in data 05.09.2012, nella TRoparte_4 TRoparte_3
parte in cui esso aveva avuto ad oggetto la vendita da parte di e dei 2/3 della TRoparte_4 CP_3
nuda proprietà dei beni relitti dal padre;
- chiedeva in via gradata l'accertamento della lesione, da parte del testamento del 03.02.2004 (se ritenuto valido), della propria quota di riserva e, dunque, la relativa reintegrazione, con riduzione delle TR disposizioni testamentarie e delle donazioni disposte in vita dal de cuius e con condanna di alla restituzione dei beni acquistati;
- chiedeva, infine, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno.
2. e si costituivano in giudizio e, eccepita la carenza di CP_1 TRoparte_2
legittimazione passiva in capo al , deducevano: CP_2
- che l'attrice aveva basato la propria contestazione della autenticità del testamento olografo del
03.02.2004 su mere asserzioni, del tutto pretestuose;
- che, in ogni caso, quand'anche fosse stata dichiarata la nullità del testamento, l'acquisito dei beni
TR ereditari da parte di sarebbe stato intangibile, a norma dell'art. 534 c.c.;
- che non era parimenti fondata la domanda di riduzione, che l'attrice aveva spiegato senza procedere ad una corretta ricostruzione del valore del patrimonio relitto da ed omettendo di A_
valutare il valore della donazione di cui ella stessa era stata beneficiata dal padre;
TR
- che, in ogni caso, quand'anche fosse stata accertata la lesione lamentata, l'acquisto, da parte di , dei beni oggetto del contratto del 13.11.2013 sarebbe stato intangibile a norma dell'art. 2652, n. 8 c.c.;
- che era infondata anche la domanda spiegata ai sensi dell'art. 732 c.c. dall'attrice, dal momento che il pagina 5 di 33 contratto di compravendita del settembre del 2012 era stato preceduto dall'invio all'attrice del formale invito all'esercizio del diritto di prelazione (diritto che ella aveva dichiarato di non voler esercitare, sulla scorta di inconferenti contestazioni inerenti al prezzo pattuito dalle parti in sede di contratto preliminare) ed anche in ragione del fatto che l'attrice, pur invocando l'art. 732 c.c., non aveva chiesto di divenire proprietaria dei beni compravenduti offrendo il pagamento del prezzo relativo.
TR
2.1. Chiesto, dunque, il rigetto di ogni domanda spiegata da , chiedeva di Parte_1
essere autorizzata a chiamare in causa la propria dante causa , chiedendo che ella, in _5
caso di accoglimento delle domande attoree, fosse condannata “in luogo della stessa a CP_1 versare all'attrice l'equivalente in denaro” dei beni compravenduti e che, in ogni caso, la fosse CP
TR condannata a tenere indenne da qualsiasi esborso disposto a suo carico all'esito del giudizio
(comparsa, pag. 11).
3. e non si costituivano in giudizio e all'udienza del 15.06.2017 TRoparte_4 TRoparte_3
veniva dichiarata la loro contumacia.
3.1. si costituiva quale convenuta nel giudizio promosso dall'attrice, _5
chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree.
TR
3.2. Chiamata in causa da giusta autorizzazione data dal Giudice all'udienza di prima comparizione del 15.06.2017, depositava quindi in data 10.11.2017 una seconda _5
TR comparsa di costituzione, nella quale chiedeva il rigetto della domanda di manleva spiegata da , a tal riguardo rilevando:
TR
- che , quando aveva concluso l'atto di compravendita del 13.11.2013, era ben a conoscenza sia del fatto che esso aveva ad oggetto beni di provenienza ereditaria, sia delle complesse vicende della successione del de cuius, avendo essa già acquistato ulteriori beni ereditari nel 2012 da TRoparte_4
e , sulla scorta del “precedente” testamento del de cuius; TRoparte_3
TR
- che, diversamente da quanto dedotto da in comparsa di costituzione, la compravendita del novembre del 2013 era stato conclusa non perché avesse manifestato l'interesse a _5
TR vendere l'ultima quota dei beni ereditari (per il cui godimento da parte di ella, in quel momento, TR percepiva un canone di locazione), ma per volontà di – che aveva voluto acquistare “a suo rischio e pericolo i beni della successione in morte di , nella piena consapevolezza di A_ tutte le pregresse questioni ereditarie e complesse vicende successorie” (comparsa, pagg. 9 e 10); TR
- che, per altro, in relazione alla compravendita del novembre del 2013 aveva versato non l'intero prezzo di € 215.000,00, ma la sola quota di prezzo pari ad € 165.000,00;
pagina 6 di 33 - che tanto era avvenuto poiché nell'atto di compravendita il versamento del saldo del prezzo era stato sottoposto a condizione;
- che, in particolare, in contratto era stato previsto: che si obbligava a "sgomberare, a _5
propria cura e spese ed entro il 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici), le cantine site al piano interrato, pertinenze dell'appartamento identificato con la particella n. 239 sub 3” (contratto, art. 1.2.1); che si obbligava “ad ottenere entro il 31 (trentuno) dicembre 2015 _5
(duemilaquindici) tutti i necessari permessi o consensi anche da parte di terzi all'apertura di qualsiasi passaggio (fino anche all'eliminazione della recinzione esistente) lungo il lato nord-ovest della corte identificata con la particella n. 239 sub 7, garantendo pertanto dette aperture” (art. 1.2.2); che il prezzo residuo di euro 50.000,00 sarebbe stato pagato “quanto ad € 20.000,00 (…) nel momento in cui” sarebbe stata “esattamente adempiuta l'obbligazione assunta dalla parte venditrice al punto 1.2.1 che precede (sgombero delle cantine)” e quanto ad € 30.000,00 “nel momento in cui” sarebbe stata
“concessa l'apertura dei cancelli già sopra prevista al punto 1.2.2” (contratto, art. 3): TR
- che, tuttavia, al momento della sottoscrizione del contratto sapeva perfettamente che lo sgombero della cantine non avrebbe potuto essere ottenuto (poiché su di esse e Parte_1
esercitavano un possesso sin dal 1991, che essi avevano cercato di tutelare anche in TRoparte_6
sede possessoria) e che anche l'apertura del passaggio menzionato nell'accorso non era possibile
(sempre in ragione delle contrarie pretese avanzate da e , anche in Parte_1 TRoparte_6
sede possessoria);
- che non poteva dunque “procurarsi concessioni e/o autorizzazioni in merito ad _5
aperture già qualificate dal Tribunale di IC quali significative molestie del possesso esercitato dai sig.rri e ” (comparsa, pag. 13); TRoparte_6 Parte_1
- che da tanto discendevano la “nullità delle clausole” 1.2.1 e 1.2.2 del contratto ed il conseguente TR obbligo di di pagare il saldo del prezzo.
4. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., con ordinanza del 28.09.2018 il
Giudice disponeva procedersi a consulenza tecnica grafologica.
Il CT all'uopo incaricato dr.ssa depositava la relazione peritale in data Persona_3
19.05.2019.
4.1. Si teneva dunque innanzi alla scrivente, nuova assegnataria del fascicolo, l'udienza del
23.01.2020, nel corso della quale le parti davano atto dell'avvenuta apertura della procedura di
Amministrazione di Sostegno in favore di . _5
pagina 7 di 33 Con ordinanza del 27.01.2020 veniva dunque dichiarata l'interruzione del giudizio, che veniva TR riassunto ad opera di , con fissazione dell'udienza di prosecuzione per il giorno 14.07.2020.
4.2. All'udienza del 14.07.2020 veniva disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso per riassunzione a e , con conseguente fissazione di nuova udienza al TRoparte_4 TRoparte_3
giorno 12.01.2021.
4.3. Nelle more della celebrazione dell'udienza, con ordinanza del 11.08.2020 il giudizio iscritto al n. R.G. 8674/2017 (esso stesso pendente innanzi alla scrivente) veniva riunito al giudizio iscritto al n. R.G. 1855/2017.
*
5. aveva in effetti convenuto in giudizio , suo marito CP_1 Parte_1 CP_6
e la ed il giudizio così promosso era stato iscritto al n. R.G. 8674/2017.
[...] TRoparte_7
5.1. Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio era stato dedotto: TR
- che era piena proprietaria esclusiva dell'immobile sito in IC, in Viale del Lavoro ed ivi censito al Foglio 51 del Catasto Fabbricati con il mappale n. 239, sub. 3, compendiato da un appartamento al piano primo con “annesse due cantine al piano interrato” (atto di citazione, pag. 2); TR
- che l'immobile faceva parte di un più ampio fabbricato ove, al piano terra, esercitava l'attività di rivendita di autoveicoli;
- che e erano da par loro proprietari di unità immobiliari poste Parte_1 TRoparte_6
entro il medesimo contesto di Viale del Lavoro, ove esercitava la propria attività la TRoparte_7
della quale la e suo marito erano soci;
[...] CP_4
- che e , assumendo di avere il possesso delle cantine facenti parte Parte_1 TRoparte_6
del mappale n. 239, sub. 3, avevano promosso (e vinto: docc. 4 e 5) un procedimento possessorio nei
TR confronti di , all'esito del quale avevano cominciato ad esercitare turbative e molestie ai danni di TR
, depositando materiale nelle cantine e cercando di alterare lo stato dei luoghi mediante la preannunciata esecuzione di interventi sulla porta di ingresso e sull'impianto elettrico. TR
Tanto premesso, aveva chiesto di essere accertata piena ed esclusiva proprietaria dell'immobile e delle relative cantine, avendone acquistato la proprietà sulla scorta di contratti di compravendita del 05.09.2012 e del 13.11.2013 (si tratta degli atti di cui s'è già dato conto sopra) conclusi con soggetti ( e e ) aventi causa da TRoparte_4 TRoparte_3 _5 PE
– che dei beni era divenuto proprietario sin dagli anni settanta del secolo scorso e che, in ogni
[...] caso, sia dagli anni settanta del secolo scorso dei beni aveva goduto uti dominus, per l'effetto pagina 8 di 33 divenendone proprietario per usucapione.
TR 5.2. In via gradata, aveva chiesto l'accertamento del proprio acquisto del diritto di proprietà sui beni per usucapione (a tal fine unendo ai sensi dell'art. 1146 c.c. il proprio possesso a quello esercitato dai propri danti causa), insistendo poi per la condanna dei convenuti alla restituzione dei beni oggetto di causa, alla cessazione di qualsivoglia molestia esercitata con riguardo ad essi e al risarcimento del danno patito in ragione “della mancata disponibilità dei locali abusivamente occupati”
e comunque di tutti i danni “in qualunque modo arrecati ai locali” (atto di citazione, pag. 11).
6. , e si erano costituiti in giudizio Parte_1 TRoparte_6 TRoparte_7
rilevando:
- che la era carente di legittimazione passiva, avendo utilizzato gli “spazi” TRoparte_7
(comparsa, pag. 5) oggetto di causa soltanto su autorizzazione di e;
Parte_1 TRoparte_6
- che le “cantine” menzionate in atto di citazione erano invero dei “vani oblunghi, interrati”, con altezza pari a “circa 1,70-1,75” e “separati da una tramezza”, ai quali si accedeva mediante una
“angusta scaletta esterna”, periodicamente soggetti a infiltrazione d'acqua, con pareti al grezzo e pavimento in battuto di cemento (comparsa, pag. 6, con rinvio alle fotografie di cui al doc. 11);
- che i locali erano “sommariamente” raffigurati nella planimetria catastale allegata al contratto di compravendita del 05.09.2012 e che essi si potevano definire quali superfici “non residenziali con funzioni di ripostiglio, prive di reddito catastale e di dubbia commercializzazione” - dal momento che si aveva “motivo di dubitare” che nella loro realizzazione fossero state osservate “le altezze minime di cui al DM 5 luglio 1975” (comparsa, pag. 7);
- che i locali erano sempre stati utilizzati a mo' di ripostiglio da e Parte_1 TRoparte_6
che, per oltre 20 anni, in maniera pubblica e pacifica, avevano posseduto la porzione di cantine colorata in rosso nella planimetria elaborata dal loro tecnico di fiducia (doc. 12) e che, per oltre vent'anni, avevano posseduto la porzione di cantine colorata in giallo nella planimetria in uno a e TRoparte_4
– e ciò sino al 2012, quando anche su tale porzione essi avevano esercitato un possesso CP_3
esclusivo;
- che essi avevano esercitato il possesso con “l'animus … di chi si ritiene proprietario, avendone avuto dal compianto la consegna materiale nel 1990-1991 a tale titolo, atteso che il de A_ cuius aveva donato ai convenuti la attigua area dove gli stessi hanno edificato l'immobile ove risiedono ed esercita la società ” (comparsa, pag. 8); TRoparte_6
- che aveva sempre “vigilato” sui beni ed aveva pubblicamente esercitato il proprio TRoparte_6
pagina 9 di 33 possesso, mediante accessi quotidiani ed attività di manutenzione ordinaria e straordinaria (comparsa, pag. 8).
6.1. Tanto premesso, i convenuti avevano avanzato istanza di riunione al giudizio iscritto al n.
R.G. 1855/2017 (o di sospensione ex art. 295 c.p.c., nell'attesa di definizione di tale giudizio), TR rilevando che aveva acquistato la nuda proprietà dei beni oggetto di causa, quanto alla quota di
2/3, mediante il contratto di compravendita del 05.09.2012 che, all'esito del giudizio iscritto al n. R.G. TR 1855/2017, avrebbe potuto essere dichiarato nullo – sì che la sarebbe rimasta proprietaria dei beni quanto alla sola quota di piena proprietà di 1/3 acquistata per atto di compravendita del
13.11.2013, così perdendo la legittimazione ad agire in rivendica.
Ciò detto, nel merito i convenuti avevano chiesto il rigetto della domanda attorea “con eventuale accertamento incidentale della invalidità dei titoli di provenienza” e, in via riconvenzionale, avevano chiesto altresì di essere accertati proprietari per usucapione ultraventennale “degli spazi interrati denominati cantina per cui è causa” o, in via gradata, di essere accertati proprietari esclusivi della porzione di essi colorata in rosso nella planimetria di cui al doc. 12 (“da meglio identificarsi mediante CT”) e proprietari della porzione ivi colorata in giallo “nella misura ritenuta di giustizia essendo stata oggetto di compossesso ad usucapionem” – il tutto previo “esatto accertamento mediante
CT dello stato dei luoghi, dei confini, delle superfici, delle altezze degli spazi interrati” oggetto di causa e previa verifica della loro conformità “alla normativa urbanistico-sanitaria vigente” e della loro eventuale “sanabilità” (comparsa, pagg. 13 e 14).
7. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., con la sopra menzionata ordinanza del 10.08.2020 il giudizio era stato infine riunito al giudizio iscritto al n. R.G. 1855/2017.
*
8. Con ordinanza del 15.12.2021, assunta all'esito della riunione dei giudizi, veniva disposto procedersi a consulenza tecnica d'ufficio, per la stima del valore del compendio relitto da PE
, nonché dei beni da lui donati in vita.
[...]
Il CT nominato arch. depositava la relazione peritale in data 29.09.2022 e, Persona_4 all'esito della successiva udienza del 11.10.2022, i giudizi riuniti venivano rinviati per la precisazione delle conclusioni.
8.1. All'udienza del 26.09.2023 all'uopo fissata, le parti precisavano quindi le conclusioni ed i giudizi venivano trattenuti in decisione.
8.2. In data 10.11.2023 il Legale di dichiarava tuttavia l'intervenuto decesso _5
pagina 10 di 33 della propria assistita.
Con ordinanza del 10.11.2023 veniva dunque dichiarata l'interruzione dei giudizi riuniti.
TR 8.3. Nuovamente su iniziativa di e i giudizi venivano ritualmente TRoparte_2
riassunti.
, e si costituivano nei giudizi Parte_1 TRoparte_6 TRoparte_7 riassunti, mentre rimanevano ancora contumaci e – la quale ultima, tuttavia, si TRoparte_3 CP_4
costituiva nel giudizio iscritto al n. R.G. 1855/2017 nella propria dichiarata veste di erede di CP
.
[...]
8.4. All'udienza del 25.06.2024, fissata per la prosecuzione del giudizio, le parti precisavano dunque nuovamente le conclusioni.
, e concludevano come segue: Parte_1 TRoparte_6 TRoparte_7
“CAUSA RG 1855/2017 1) Accertare la lesione della legittima patita dalla IG.ra Parte_1 quale legittimario pretermesso per i motivi dedotti in atto di citazione, determinandone l'esatto ammontare mediante CT previa formazione della massa, disponendo la reintegrazione in natura ed in estremo subordine per equivalente mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie di cui in atti e le donazioni eccedenti la quota di cui il de cuius aveva disposto in vita, con ogni conseguente inefficacia degli atti stipulati da con il terzo acquirente _5 CP_1
in violazione del diritto della predetta legittimaria, per la parte che alla stessa spettava per legge;
[...]
2) Condannare i soccombenti convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla IG.ra nella somma che sarà ritenuta di giustizia ed equità. In ogni caso 3) Condannare i CP_4
soccombenti convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla IG.ra nella CP_4
somma che sarà ritenuta di giustizia ed equità. 4) Condannare i convenuti alle spese, competenze e rimb. forf. 15% del presente giudizio, oltre oneri di legge. IN VIA ISTRUTTORIA Ammettersi CT al fine di ricostruire l'intero patrimonio del IG. , stabilendo l'entità delle quote, previa A_
riduzione delle disposizioni lesive nei modi di legge, pervenendo alla quota in natura o per equivalente da assegnare alla IG.ra , con ogni conseguente inefficacia e/o effetto di legge. Parte_1
Ammettersi le prove orari già formulate dall'attrice in Memoria 183 VI° co. n. 2 c.p.c. CAUSA RG N.
8674/2017 IN VIA PRELIMINARE 1) Accertato con riguardo alle “cantine” che è parte CP_1
convenuta nel giudizio possessorio pendente avanti questo stesso Tribunale di IC tra Parte_1
e RG n. 4555-3/2015, dichiararsi il divieto ex art. 705 cpc per in persona
[...] CP_1 CP_1
del legale rappresentante pro tempore, parte convenuta in tale giudizio possessorio, di proporre
pagina 11 di 33 domanda di natura petitoria, finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita, con ogni conseguenza di legge. IN VIA PREGIUDIZIALE 2) Accertarsi e dichiararsi per i motivi dedotti nella parte di diritto della comparsa di costituzione dei convenuti, la parziale carenza di titolarità della posizione soggettiva dell'attrice, con tutte le conseguenze che ciò comporta.3)
Accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva sostanziale della convenuta
[...]
e, ove l'attrice si opponga alla sua immediata estromissione dal giudizio de quo, CP_7 condannarsi l'attrice, oltre che alla rifusione delle spese, anche ad una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata ex art. 96 u.c. c.p.c. NEL MERITO 4) Respingersi le domande attoree perché infondate in fatto per i motivi tutti dedotti nella parte di diritto della comparsa di costituzione, con eventuale accertamento incidentale della invalidità dei titoli di provenienza;
IN
VIA RICONVENZIONALE 5) Accertarsi e dichiararsi l'avvenuta usucapione da parte di Parte_1
e , previo esatto accertamento mediante CT dello stato dei luoghi, dei
[...] TRoparte_6
confini, delle superfici, delle altezze, degli spazi interrati di cui è causa, degli spazi interrati denominati “cantine” di cui è causa, ovvero in subordine l'usucapione piena ed esclusiva della porzione di tali spazi colorata in rosso nella piantina prodotta in atti e da meglio identificarsi mediante CT nonché di quella colorata in giallo nella medesima piantina nella misura ritenuta di giustizia essendo stata oggetto di compossesso ad usucapionem, con accatastamento delle stesse secondo le disposizioni attualmente vigenti, previo accertamento se tali spazi siano o meno conformi alla normativa urbanistico-sanitaria vigente o sanabili indicandone le modalità ed i costi;
6) Disporsi affinché la sentenza di accoglimento della domanda di usucapione venga trascritta presso i pubblici uffici immobiliari;
IN OGNI CASO 7) Spese e compenso professionale oltre accessori di legge e rimb.
Forfettario 15%, interamente rifusi. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede l'ammissione delle prove orali e
CT come formulate da questa difesa in memoria 183 VI° co. n. 2 c.p.c.”.
concludevano come segue: “Quanto al giudizio n. 1855/2017 CP_1 TRoparte_2
RG In via preliminare di merito: Accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo al IG. , per le ragioni esposte in narrativa della comparsa e dei successivi scritti TRoparte_2 difensivi ex art. 183 comma VI c.p.c. depositati nell'interesse di quest'ultimo e quindi rigettarsi le domande dedotte contro il IG. . In via principale nel merito: Rigettarsi tutte le domande CP_2
formulate dall'attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte negli scritti difensivi depositati. In via subordinata nel merito: Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, condannarsi la signora , assistita dal proprio _5
pagina 12 di 33 Amministratore di Sostegno, in quanto venditrice che ha incassato il prezzo di vendita dei cespiti oggetto delle disposizioni testamentarie, a versare all'attrice l'equivalente in denaro dei beni immobili di cui dovesse essere tenuta alla restituzione, ovvero, in ulteriore subordine, dichiararsi la CP_1
signora è tenuta a manlevare da ogni esborso disposto a suo carico. Quanto _5 CP_1
al giudizio n. 8674/2017 RG Nel merito: Accertare e dichiarare che è titolare del diritto di CP_1 piena ed esclusiva proprietà in relazione all'immobile catastalmente censito in Comune di IC,
Catasto Fabbricati, foglio 51, particella n. 239 sub 3, Viale del Lavoro, piano S1.T1, categoria A/2, classe 3, vani 9,5, rendita euro 1.030,33, consistente in appartamento al piano primo con annesse due cantine al piano interrato, e ciò in forza dei titoli contrattuali descritti e documentati negli scritti difensivi depositati, ovvero, comunque, in forza di intervenuta usucapione, ai sensi degli artt. 1158 ss e
1146 c.c. Ordinare al Conservatore dei RR.II. di IC la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità. Ordinare conseguentemente ai convenuti di restituire l'immobile oggetto di rivendica, libero e sgombro da persone e/o cose. Ordinare conseguentemente ai convenuti di cessare ogni e qualsivoglia turbativa e/o molestia alla libera disponibilità del bene oggetto di rivendica da parte di Condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali CP_1
e non patrimoniali, subiti e subendi da parte attrice, a causa della mancata disponibilità dei locali abusivamente occupati, nonché i danni tutti in qualunque modo arrecati ai locali stessi dai convenuti, nella somma che si quantificherà in corso di causa”, riproponendo poi le istanze istruttorie avanzate nel giudizio iscritto al n. R.G. 8674/2017.
quale erede di , concludeva come segue: “NEL MERITO: TRoparte_4 _5
Rigettare ogni domanda formulata nei confronti della madre della signora in qualità di TRoparte_4
erede della defunta , in quanto infondata in fatto ed in diritto;
IN VIA _5
RICONVENZIONALE: Accertata e dichiarata la nullità delle clausole 1.2.1.) e 1.2.2.) del contratto di compravendita in data 13.11.13 intervenuto tra la sigg,ra e in persona _5 CP_1
del legale rappresentante pro tempore, per le motivazioni di cui in narrativa, condannare al CP_1
pagamento dell'importo di € 50.000,00 a titolo di saldo del corrispettivo pattuito per la compravendita intervenuta tra le parti in data 13.11.13. oltre rivalutazione monetarie ed interessi legali. - IN OGNI
CASO: Con vittoria di spese, diritti ed onorari. - IN VIA ISTRUTTORIA: come da memorie depositate”.
I giudizi riuniti venivano dunque trattenuti in decisione, con assegnazione di termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
pagina 13 di 33 * * *
Quanto al giudizio iscritto al n. R.G. 1855/2017
9. Va innanzitutto esaminata la domanda attorea di accertamento e declaratoria della nullità del testamento olografo di del 03.02.2004, pubblicato per atto a rogito del Notaio in A_
IC (Rep. n. 115.116; Racc. n. 21.871: doc. 10 attrice): domanda nella quale, CP_9
invero, non ha insistito né in sede di precisazione delle conclusioni, né negli scritti Parte_1
difensivi conclusivi.
9.1. Il testamento era stato impugnato dall'attrice che, in atto di citazione, aveva sostenuto la falsità della data presente sulla scheda testamentaria, assumendo che la data non era stata scritta dal testatore e che essa “con molta probabilità” era stata “aggiunta in seguito” (atto di citazione, pag. 16)
L'assunto attoreo è stato pienamente sconfessato dagli esiti della consulenza tecnica grafologica svolta in corso di causa.
Nella relazione peritale depositata in data 19.05.2019, in effetti, il CT dr.ssa ha Per_3 concluso che “la data apposta nel testamento olografo del 3.2.2004 vergato da è A_ autografa, proviene cioè dalla mano di ” (relazione, pag. 30). A_
Si tratta di conclusione dalla quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, siccome assunta all'esito di una indagine approfondita e ampiamente motivata e siccome non contestata dalle parti, né all'udienza del 28.05.2019, tenutasi dopo il deposito della relazione peritale, né successivamente.
9.2. La domanda in scrutinio va dunque rigettata.
10. Il rigetto della domanda conduce al rigetto della domanda di accertamento e declaratoria della nullità (o di annullamento) del contratto di compravendita concluso in data 13.11.2013 per atto a rogito del Notaio in GO IU RO (Rep. n. 71.659; Racc. n. 16.802: doc. 11 attrice), con il quale ha venduto a a quota di 2/3 di usufrutto e di 1/3 di piena proprietà dei _5 CP_1
beni immobili siti in IC ed ivi censiti al Foglio 51 del Catasto Fabbricati con i mappali n. 239, sub. 3 e n. 239 sub. 17 (ex sub 10), a lei pervenuti per successione del marito sulla A_
scorta del testamento olografo del 03.02.2004.
10.1. La domanda era stata proposta dall'attrice presupponendo la nullità del testamento olografo del 03.02.2004, la cui eventuale caducazione, in accoglimento della domanda attorea, avrebbe in effetti imposto di verificare la “sorte” del contratto di compravendita predetto.
La qui accertata validità del testamento olografo del 03.02.2004 priva dunque la domanda in scrutinio della sua ragion d'essere.
pagina 14 di 33 Va pertanto dichiarato che mediante il contratto di compravendita del 13.11.2013 CP
TR
ha validamente venduto ad beni di cui ella era piena proprietaria iure successionis - e
[...]
tale conclusione conduce de plano al rigetto della domanda attorea di accertamento e declaratoria della nullità del contratto di compravendita (e, a fortiori, della domanda di annullamento del contratto, del tutto eccentrica rispetto ai temi di causa).
11. L'accertamento della validità del testamento olografo del 03.02.2004 conduce parimenti al rigetto della domanda di “nullità” spiegata dall'attrice ai sensi dell'art. 732 c.c. quanto al contratto di compravendita concluso in data 05.09.2012 per atto a rogito del Notaio in GO IU RO
(Rep. n. 69.436; Racc. n. 15.555: doc. 9 attrice), con cui, tra l'altro, e TRoparte_4 TRoparte_3
hanno venduto ad rispettivamente, la quota di 1/3 della nuda proprietà dei beni immobili siti CP_1
in IC ed ivi censiti al Foglio 51 del Catasto Fabbricati con i mappali n. 239, sub. 3 e n. 239 sub.
10, loro pervenuti per successione del padre sulla scorta del testamento del A_
01.06.1971.
11.1. La domanda (nella quale l'attrice nuovamente non ha insistito, né in sede di precisazione delle conclusioni, né negli scritti conclusivi) va rigettata, come detto, per il semplice fatto che sulla scorta del testamento del 02.03.2004 non è erede del de cuius e, dunque, non è Parte_1
legittimata all'esperimento dell'azione di cui all'art. 732 c.c.
11.2. Tanto rilevato, la domanda si appalesa infondata anche nel merito, per due ulteriori motivi.
11.3. , invocato l'art. 732 c.c., ha chiesto la declaratoria della nullità (o Parte_1
l'annullamento) del contratto di compravendita del 05.09.2012.
Al momento della conclusione dell'atto di compravendita i beni compravenduti, relitti dal de cuius , risultavano effettivamente devoluti alle sue figlie , e A_ Pt_1 CP_4 CP_3
(quanto alla nuda proprietà e per la rispettiva quota di 1/3) sulla scorta del testamento olografo del
01.06.1971. Al momento della conclusione dell'atto, dunque, con riguardo ai beni in questione effettivamente esisteva tra le sorelle una comunione ereditaria in morte del padre CP_4 PE
.
[...]
Ciò detto, l'attrice, una volta invocato l'art. 732 c.c., avrebbe dovuto non chiedere la declaratoria della nullità dell'atto di compravendita concluso dalle sorelle, in vista di un preteso, conseguente “ritorno” dei beni compravenduti nella massa ereditaria (una simile nullità e un simile ritorno non sono in effetti previsti dall'art. 732 c.c.), ma procedere al riscatto dei beni, mediante pagina 15 di 33 versamento del medesimo prezzo (€ 403.000,00) versato dalla loro acquirente CP_1
Com'è fatto palese dagli atti di causa, un simile riscatto non è mai stato né chiesto, né esercitato dall'attrice, che mai si è detta pronta ad effettuare il pagamento del predetto importo.
11.4. Ciò detto, la domanda di riscatto, quand'anche mai proposta, non avrebbe potuto essere accolta.
Risulta infatti per tabulas che e , dopo la sottoscrizione del TRoparte_4 TRoparte_3
contratto preliminare del 21.03.2012, hanno inviato alla sorella e coerede (in quel momento) Parte_1
formale comunicazione ex art. 732 c.c. recante in allegato la copia del contratto preliminare,
[...]
invitandola ad eventualmente esercitare il diritto di prelazione nel termine di legge (doc. 7 attrice).
Diversamente da quanto opinato dall'attrice nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., la denutiatio così operata dalle convenute è pienamente rituale e dunque valida, dal momento che per pacifica giurisprudenza la denuntiatio “per essere conforme all'art. 732 c.c., deve risultare tale da permettere al coerede di comprendere concretamente il tenore dell'offerta e valutarne in tutti i suoi elementi la convenienza, così che si possa configurare una eventuale valida rinuncia al diritto di prelazione” (Cass. civ. n. 5874/2024): e tale è stata certamente la denuncia qui in esame, alla quale è stato allegato il contratto preliminare, recante tutte le condizioni della proposta di alienazione.
Né rileva, in senso contrario, il fatto (valorizzato dall'attrice) che la denuncia sia stata sottoscritta non personalmente da ma da un suo “delegato”. Posto, in effetti, che la TRoparte_4
legittimazione alla firma di tale delegato non è mai stata contestata da alcuno, in ogni caso il fatto che la denuncia sia stata sottoscritta da un delegato non ha certo impedito alla denuncia medesima di raggiungere il proprio scopo, né ha condotto a dubitare della effettiva volontà di Parte_1
di addivenire alla vendita - com'è fatto palese dal riscontro alla denuncia inoltrato da TRoparte_4
TR
alle sorelle e e alla (doc. 8 attrice). Parte_1 CP_4 CP_3
Ebbene, nel riscontro predetto l'attrice ha espressamente dichiarato di non intendere “far valere il diritto di prelazione per gli importi indicati nel preliminare”, riservandosi al contempo
“eventualmente” l'impugnativa del contratto di compravendita, in ragione del valore (a suo dire eccessivo) attribuito nel contratto preliminare alla nuda proprietà dei 2/3 dei beni di cui ai subalterni n.
3 e 10.
E' dunque provato per tabulas che l'attrice non ha voluto esercitare il diritto di prelazione e tanto basta per appalesare la radicale infondatezza della domanda che ella ha poi voluto qui spiegare ai sensi dell'art. 732 c.c.: diposizione, questa, che non attribuisce al coerede il diritto di sindacare il pagina 16 di 33 prezzo della proposta di alienazione, né, a fortiori, il diritto di subordinare l'esercizio del diritto di prelazione alla accettazione, da parte degli ulteriori coeredi, del prezzo da lui reputato congruo - né ancora, il diritto di ottenere ex post la caducazione della vendita effettuata dai coeredi, siccome conclusa ad un prezzo da lui reputato eccessivo.
*
12. Venendo, dunque, alla domanda di riduzione spiegata dall'attrice, mediante l'accertamento peritale disposto in corso di causa è stato ricostruito il valore del compendio ereditario relitto da
, a tal fine sommando ai sensi dell'art. 556 c.c. al valore (alla data di apertura della A_
sua successione) dei beni immobili che egli ha effettivamente relitto il valore (alla data medesima) dei beni che egli ha donato in vita.
12.1. Ebbene, nella relazione peritale depositata in data 29.09.2022 il CT arch. Persona_4
ha stimato:
- in € 413.000,00 il valore alla data di apertura della successione dei beni immobili relitti da PE
;
[...]
- in € 102.000,00 il valore alla data di apertura della successione della piena proprietà dei beni immobili donati da a e per atto di donazione del A_ Parte_1 TRoparte_6
12.10.2019;
- in € 78.750,00 il valore alla data di apertura della successione della nuda proprietà (permanendo a quella data su di essi il diritto di usufrutto in favore di costituito dal donante) dei beni _5
immobili donati da a per atto di donazione del 27.12.1990; A_ TRoparte_4
- in € 74.250,00 il valore alla data di apertura della successione della nuda proprietà (permanendo a quella data su di essi il diritto di usufrutto in favore di costituito dal donante) dei beni _5
immobili donati da a per atto di donazione del 27.12.1990. A_ TRoparte_3
Alla data di apertura della sua successione, il valore del patrimonio relitto da A_
e dei beni che egli ha donato in vita era dunque pari ad € 668.000,00 (€ 413.000,00 + € 102.000,00 + €
78.750,00 + € 74.250,00).
12.2. Il Collegio, nuovamente, non ha ragione di discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal
CT, che per addivenire alla stima del valore dei beni (invero oggetto di una pluralità di trasformazioni, sia nel tempo intercorso tra la data di conclusione degli atti di donazione e la data di apertura della successione, sia nel tempo intercorso tra la data di apertura della successione e il momento di svolgimento delle indagini peritali) ha correttamente applicato un metodo che permettesse pagina 17 di 33 di stimare, in via sintetica, il valore dei beni al netto delle trasformazioni da essi subite tra la data di apertura della successione ed il tempo di svolgimento della stima (così per i beni relitti dal de cuius, rispetto ai quali il CT ha stimato il costo di costruzione, al netto del deprezzamento ormai subito dall'immobile, al contempo ponderando l'incidenza del valore dell'area: relazione, pag. 11) o considerando il valore delle trasformazioni da essi subite tra la data delle donazioni e la data di apertura della successione (così valorizzando il c.d. valore di trasformazione, dato dalla differenza tra il valore del prodotto finito ed il costo della sua realizzazione: relazione, pag. 17).
L'indagine che ne è scaturita risulta analitica, approfondita e ampiamente motiva ed appalesa la scarsa consistenza delle osservazioni all'operato del CT mosse dal CTP attoreo nel corso dell'accertamento peritale (e poi riproposte dall'attrice negli scritti conclusivi): osservazioni volte, in sintesi, a chiedere al CT di effettuare la stima non sulla scorta del metodo che egli ha applicato, ma guardando ai valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate - OMI
(metodo di stima, questo, che il CT rispondendo alle osservazioni del CTP ha ritenuto non attagliarsi al caso di specie, siccome non sufficientemente puntuale e atto a fornire solo “indicazione di valore di larga massima”: relazione, pag. 33) e a contestare taluni valori unitari di stima individuati dal CT (il quale tuttavia, nella risposta alle osservazioni del CTP ha ribadito i valori come individuati, fornendo adeguata motivazione della propria decisione: relazione, pagg. 33 e 34).
12.3. A norma dell'art. 542, co. 2 c.c. ( , morendo, ha lasciato la moglie A_
e le tre figlie , e ), la quota di riserva spettante a _5 Pt_1 CP_4 CP_3 Parte_1
è pari a 1/6 (1/2 : 3).
Ne discende che a norma dell'art. 556 c.c. il valore monetario della quota di riserva spettante all'attrice quanto all'eredità paterna è pari ad € 111.333,33 (€ 668.000,00 : 2 = 334.000,00 : 3 =
111.333,33).
12.4. In forza della donazione del 12.10.1989 ha ricevuto beni del valore pari Parte_1 ad € 51.000,00. Il valore dei beni donati è stato in effetti stimato dal CT in € 102.000,00, come detto, ma va considerato che i beni sono stati donati a e ad , in parti Parte_1 TRoparte_6
uguali.
Va dunque concluso che il testamento olografo del 03.02.2004, con cui ha A_
nominato propria erede universale la moglie , totalmente pretermettendo la figlia _5
, ha determinato la lesione della quota ereditaria a quest'ultima riservata, per € Parte_1
60.333,33 (€ 111.333,33 - € 51.000,00) e che ha dunque diritto di veder reintegrata la Parte_1
pagina 18 di 33 propria quota, sino a concorrenza di tale importo.
*
13. Tanto statuito, quanto alla domanda di reintegrazione della quota di riserva proposta da TR
coglie nel segno l'eccezione spiegata da ai sensi dell'art. 2652, n. 8 c.c. Parte_1
13.1. Prevede in effetti l'art. 2652, n. 8 c.c. che la domanda di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima, se trascritta “dopo dieci anni dall'apertura della successione”, quand'anche accolta “non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda”.
Così è nel caso di specie, nel quale la successione di si è aperta in data A_
04.01.2007 (doc. 3 attrice); il giudizio in scrutinio è stato promosso oltre dieci anni dopo l'apertura
TR della successione, con atto di citazione la cui notifica nei confronti di si è perfezionata in data
TR 03.03.2017; ha acquistato la proprietà dei beni ereditari (i fondi di cui ai mappali n. 239, sub. 3 e sub. 10) per atti onerosi trascritti anni prima della stessa promozione del presente giudizio, cioè a dire per il tramite del contratto di compravendita del 05.09.2012 (trascritto in data 17.09.2012: doc. 9 attrice) e del contratto di compravendita del 13.11.2013 (trascritto in data 20.11.2013: doc. 11 attrice);
TR
ha acquistato la proprietà dei beni donati dal de cuius alle figlie e per atto oneroso CP_4 CP_3
trascritto prima della promozione stessa del presente giudizio, cioè a dire il già menzionato contratto di compravendita del 05.09.2012.
13.2. Va dunque concluso che la reintegrazione della quota ereditaria riservata all'attrice deve
TR avvenire con salvezza dei diritti acquistati da mediante i più volte citati contratti di compravendita del 05.09.2012 e del 13.11.2013.
14. La predetta conclusione è stata in qualche modo avversata da che, _5
TR costituendosi nel presente giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda spiegata da – che, da par sua, aveva chiesto che la eventuale reintegrazione dei diritti dell'attrice facesse carico, per l'appunto, a
. _5
Ebbene, gli argomenti a tal riguardo spesi dalla non colgono nel segno. CP
14.1. Ella, in effetti, da un lato ha voluto valorizzare il fatto che nel contratto di compravendita
TR del 05.09.2012 , acquistando beni già oggetto di donazione da parte di , all'art. 6 A_ del contratto ha dato atto di “conoscere le norme sulla riduzione delle disposizioni lesive della legittima
e sulla restituzione dei beni”.
Il rilievo, tuttavia, è inconferente, dal momento che proprio le norme cui fa rinvio il contratto,
pagina 19 di 33 TR qui esaminate, conducono a far salvo l'acquisto di , anche nella parte in cui esso ha avuto ad oggetto beni già oggetto di donazione.
TR
14.2. La ha poi voluto segnalare che , quando ha concluso l'atto di compravendita CP
del 13.11.2013 con il quale ha acquistato i beni relitti da , devoluti alla a A_ CP
mente del testamento olografo del 03.02.2004, era consapevole della complessa vicenda inerente alla successione di quest'ultimo, avendo essa stessa acquistato, nel 2012, ulteriori beni ereditari sulla scorta della loro devoluzione compiuta dal precedente testamento olografo del de cuius (quello del
01.06.1971).
Anche tale rilievo, tuttavia, è inconferente. Sul punto merita rilevare quanto segue.
TR
14.3. Nel 2012 ha acquistato beni ereditari da e che, in quel TRoparte_4 CP_3
momento, apparivano eredi del de cuius, esistendo un testamento che aveva loro attribuito tale qualità.
TR
nel 2012 ha dunque concluso un atto a titolo oneroso, contrattando con soggetti che in quel momento oggettivamente apparivano eredi e versando pertanto in perfetta buona fede. TR
Alla stregua dell'art. 534 c.c., co. 2 c.c., dunque, i diritti acquistati da su beni ereditari in forza del contratto di compravendita del 05.09.2012 vanno fatti salvi – e ciò è tanto vero che, da un
TR lato, non ha qui proposto alcuna domanda ex art. 534 c.c. verso , per ottenere la _5 restituzione dei beni ereditari che essa ha acquistato nel 2012, e, dall'altro lato, , _5 procedendo per atto di Notaio alla pubblicazione del secondo testamento e alla accettazione dell'eredità come da esso devoluta, ha espressamente dichiarato di fare salvi ai sensi dell'art. 534 c.c. gli effetti del contratto di compravendita del 05.09.2012 (verbale di pubblicazione, nelle premesse sub lett. h): doc.
10 attrice).
TR
Quanto, poi, alla compravendita del 13.11.2013, va detto che nel 2013 ha acquistato a titolo oneroso beni ereditari relitti da , contrattando con , che dei beni A_ _5
compravenduti era piena proprietaria iure successionis.
Anche tale contratto di compravendita è dunque perfettamente valido (nemmeno CP
ha potuto assumere il contrario).
[...]
Tanto accertato in punto di validità dei contratti di compravendita del 05.09.2012 e del
13.11.2013, quel che va qui in ogni caso ribadito è che la reintegrazione della quota di legittima di
TR
deve avvenire con salvezza dei diritti acquistati da non certo guardando alla Parte_1
buona fede (o meno) con cui essa avrebbe contrattato nel 2012 e nel 2013, ma sulla scorta del già citato art. 2652, n. 8 c.c.
pagina 20 di 33 15. A questo punto, resta da rilevare che il de cuius, per concorde allegazione delle parti, ha relitto esclusivamente i beni immobili di cui ai mappali n. 239, sub. 3 e sub. 10, oggi di proprietà di
TR
. TR
Non essendovi beni ereditari ulteriori rispetto a quelli acquistati da nel 2012 e nel 2013; dovendo la reintegrazione (per € 60.333,33) essere effettuata con riduzione delle disposizioni testamentarie a norma dell'art. 555, co. 2 c.c., dal momento che il valore dei beni ereditari è sufficiente per addivenire alla reintegrazione;
essendo tuttavia salvi gli acquisti di beni ereditari effettuati da
TR : per tutte queste ragioni la reintegrazione deve fare carico all'erede universale di
[...]
, che ad essa dove provvedere mediante il pagamento di una somma di denaro Parte_2
pari al valore della lesione qui accertata.
15.1. , tuttavia, è deceduta in data 13.10.2023 e nulla è stato dedotto in ordine _5
alla delazione della sua eredità nel presente giudizio – nel quale si è costituita la sola TRoparte_4
allegando di essere erede della madre.
Posto, dunque, che non è noto come sia stata devoluta l'eredità di la _5
reintegrazione della quota di legittima di deve essere qui posta a carico di Parte_1 CP
e, per lei, dei suoi eredi – che vanno dunque condannati, ciascuno pro quota ereditaria, a
[...] corrispondere a l'importo di € 60.333,33. Con la precisazione che se Parte_1 Parte_1
è ella stessa erede della madre , il debito ereditario qui accertato quanto alla quota _5
ereditaria di dovrà dirsi estinto per confusione (assommando , in Parte_1 Parte_1 parte qua, la qualità di creditrice dell'importo di € 60.333,33 e di debitrice, pro quota, dell'importo medesimo).
*
16. L'esito del giudizio, che vede il rigetto delle domande attoree, salva soltanto la domanda di riduzione nei termini ora visti, conduce de plano al rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta da , per altro avanzata sulla scorta di deduzioni oltremodo generiche (l'attrice Parte_1
ha lamentato in atto di citazione di aver risentito un danno per non aver avuto la disponibilità “della quota di patrimonio” a sé riservata e per non aver potuto “usufruire dei beni immobili” a lei spettanti, con “gravi ripercussioni sullo stato di benessere generale”: atto di citazione, pag. 22) e volte a tratteggiare un preteso danno per la cui dimostrazione, in corso di giudizio, non è stato offerto alcun mezzo di prova.
*
pagina 21 di 33 TR
17. Va infine esaminata la domanda proposta nei confronti di da parte di CP
, che ha chiesto l'accertamento della nullità delle clausole n.
1.2.1 e n.
1.2.2 del contratto di
[...] compravendita del 13.11.2013, in forza delle quali la venditrice ha assunto l'obbligo _5
TR di procurare all'acquirente la liberazione delle cantine facenti parte del bene compravenduto di cui al mappale n. 239, sub. 3 e i permessi e consensi necessari per l'apertura di un passaggio “lungo il lato nord est della corte identificata con la particella n. 239 sub. 7”: obblighi, questi, al cui TR adempimento le parti hanno subordinato il pagamento da parte di del saldo del prezzo, per complessivi € 50.000,00.
17.1. Ora, a dire di le clausole sarebbero nulle, poiché, in buona sostanza, in _5
seno al compendio immobiliare di Viale del Lavoro che qui ci occupa e suo marito Parte_1
avrebbero nel corso del tempo avanzato pretese vuoi sul possesso delle cantine, vuoi TRoparte_6
TR opponendosi all'apertura da parte di di varchi di accesso alla corte di cui al mappale n. 239, sub.
7 e ciò anche promuovendo svariati procedimenti possessori, accolti da questo Tribunale. A dire della
, dunque, l'attuazione degli obblighi assunti in contratto sarebbe stata impossibile, ab origine, CP
poiché essa avrebbe potuto avvenire soltanto violando il possesso esercitato da e Parte_1
disattendendo le pronunce del Tribunale di IC.
Si tratta di argomenti manifestamenti privi di pregio.
17.2. L'impossibilità tratteggiata da non è né una impossibilità per così dire _5
materiale, né una impossibilità per così dire giuridica.
A bene vedere, in effetti, si è limitata a dar conto dell'avvenuta pronuncia di _5
taluni provvedimenti in ambito possessorio: provvedimenti che, come noto, non hanno alcuna valenza di accertamento petitorio. Del resto, risulta per tabulas che nel corso del 2013 (prima _5
della conclusione del contratto che ci occupa) ha formalmente chiesto a la liberazione Parte_1
TR delle cantine (docc. 11 e 12 ), preannunciando, in difetto, la promozione di apposita iniziativa
TR giudiziaria: iniziativa che, tuttavia, è stata poi assunta non dalla , ma da mediante la CP
promozione proprio del giudizio iscritto al n. R.G. 8674/2017, riunito a quello in scrutinio.
Nella memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. n. 2, alla pag. 7, d'altro canto, ha _5 dedotto che all'adempimento degli obblighi assunti in contratto avrebbero ostato la “fermezza ed ostinazione” di e di suo marito: ma anche una simile asserzione non prova, Parte_1 all'evidenza, la sussistenza di una impossibilità rilevante ai fini che ci occupano.
17.3. Irrilevante risulta poi quanto ulteriormente dedotto nell'interesse di nella _5
pagina 22 di 33 seconda memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, nella quale il suo Legale ha voluto tratteggiare il contratto di
TR compravendita del 13.11.2013 come concluso per volontà e nell'interesse di , che avrebbe contrattato con una signora (la ) ormai anziana, facendole assumere obbligazioni impossibili CP
presidiate da una consistente riduzione del prezzo della compravendita – così concludendo un contratto le cui clausole “parlerebbero da sole” (memoria, pag. 7). Si tratta di deduzioni irrilevanti, come detto, siccome (pare) volte a tratteggiare un (nemmeno menzionato, tuttavia) difetto di consenso, del tutto eccentrico rispetto alle domande spiegate nel presente giudizio dalla . CP
17.4. Va dunque concluso che nel caso di spese non è integrata quella impossibilità che, a norma dell'art. 1354 c.c., può rendere nullo un contratto o un suo singolo patto.
La domanda di accertamento di tale nullità va dunque rigettata.
TR Tanto conduce al rigetto della domanda di condanna di di pagamento dell'importo di €
50.000,00 a titolo di saldo del prezzo, dovuto a norma di contratto a fronte dell'adempimento di obblighi - che risultano non adempiuti.
Quanto al giudizio iscritto al n. R.G. 8674/2017
TR
18. ha proposto il giudizio per veder accertato, nei confronti di , Parte_1
e il proprio diritto di proprietà esclusiva sul bene immobile TRoparte_6 TRoparte_7
sito in IC, in Viale del Lavoro, ed ivi censito al Foglio 51 del Catasto Fabbricati con il mappale n.
239, sub. 3 – lamentando che i convenuti avrebbero posto in essere condotte lato sensu di molestia del diritto dominicale, segnatamente con riguardo alle cantine dell'immobile.
18.1. V'è conferma in atti del fatto che le parti sono state coinvolte nel corso del 2017 in un contenzioso di natura possessoria inerente alle cantine per cui è qui causa, oggetto, secondo Parte_1
TR
e , di una “aggressione” possessoria ad opera di (docc. 4 e 5 attrice).
[...] TRoparte_6
A tal riguardo, va detto sin d'ora che il predetto contenzioso (ricorso per la manutenzione del possesso, iscritto al n. R.G. 4555/2015-3, e relativo giudizio di reclamo) si è concluso prima della promozione del presente giudizio e, precisamente, in data 05.09.2017 con la pronuncia dell'ordinanza resa dal Tribunale a definizione del giudizio di reclamo.
Non è stata data contezza documentale della pendenza di un qualsivoglia, ulteriore contenzioso possessorio inerenti ai beni per cui è qui causa – contenzioso per il vero nemmeno individuato dai convenuti.
L'eccezione dei convenuti, a dire dei quali il presente giudizio petitorio sarebbe inammissibile siccome proposto in pendenza di giudizio possessorio, va dunque rigettata.
pagina 23 di 33 18.2. Il bene per cui è qui causa è l'appartamento, con relative cantine, di cui al mappale n. 239, sub. 3, più volte sopra citato siccome facente parte dell'eredità relitta da . A_
TR Ebbene, al fine di provare il proprio diritto di proprietà, ha esposto (e documentato: docc.
7 e ss.) la serie di atti (il primo dei quali risalente al 1968) in forza dei quali è A_
divenuto proprietario del bene per cui è causa – bene che egli, morendo nel gennaio del 2007, ha poi relitto.
I convenuti non hanno in alcun modo contestato gli atti predetti, né hanno invero contestato il fatto che l'unità immobiliare di cui al mappale n. 239, sub. 3 fosse di proprietà di A_
quando egli è deceduto. E, anzi, il fatto che tale unità fosse di proprietà del de cuius è uno dei presupposti delle pretese avanzate da nel giudizio iscritto al n. R.G. 1855/2017 ove Parte_1
ella, proprio inserendo il bene entro il compendio ereditario relitto dal padre, ha avanzato anche con riguardo ad esso tutte le domande che sopra sono state esaminate.
TR
18.3. ha poi indicato gli atti mediante i quali ha acquistato la piena proprietà del bene.
Si tratta dei più volte menzionati contratti di compravendita del 05.09.2012, concluso con e (doc. 13), e del 13.11.2013, concluso con (doc. 19). TRoparte_4 TRoparte_3 _5
I convenuti costituendosi nel presente giudizio hanno dedotto che i due contratti erano stati
“impugnati” nell'ambito del giudizio promosso da ed iscritto al n. R.G. 1855/2017, Parte_1
segnalando che in esito al giudizio medesimo gli atti avrebbero potuto risultare per così dire caducati.
Per tale ragione il giudizio in scrutinio è stato riunito al giudizio iscritto al n. R.G. 1855/2017.
Ebbene, nel giudizio iscritto al n. R.G. 1855/2017 qualsivoglia censura e/o impugnativa proposta dalla nei confronti dei due contratti di compravendita è stata rigettata, per tutte le CP_4
ragioni sopra viste e che debbono aversi qui per integralmente ritrascritte.
I contratti di compravendita del 05.09.2012 e del 13.11.2013 vanno dunque dichiarati (anche nel presente giudizio) pienamente validi ed efficaci.
18.4. Ciò detto, i convenuti (non contestando in alcun modo, va ribadito, la provenienza del bene e la serie di atti che l'hanno riguardato ed essendo interessati non al bene in sé considerato, ma alle sole cantine descritte in atti) hanno dedotto (per il vero con assunti oltremodo generici, dubitativi e complessivamente perplessi) che il bene per ci è causa non comprenderebbe (forse) le cantine in questione – che “probabilmente” sarebbero “state inserite catastalmente e collegate all'appartamento TR ai soli fini dei rogiti di trasferimento” ad (comparsa, pag. 6)
L'argomento è destituito di fondamento.
pagina 24 di 33 Come correttamente segnalato dall'attrice, le cantine per cui è causa (poste nell'interrato del fabbricato in cui, al piano primo, si trova l'appartamento censito con il mappale n. 239, sub. 3) sono presenti nella planimetria catastale dell'unità immobiliare censita con il mappale n. 239, sub. 3 quanto meno sin dal 1985, come risulta per l'appunto dalla planimetria – che è la planimetria catastale dell'immobile e che, in quanto tale, è stata dalle parti (non certo creata ex novo, ma meramente e doverosamente) allegata al contratto di compravendita del 05.09.2012 e, poi, al contratto di compravendita del 13.11.2013 (ancora docc. 13 e 19 attrice, in uno a doc. 37).
18.5. I convenuti hanno poi eccepito (soltanto nella seconda memoria ex art. 183, co. 6, n. 2
c.p.c. e, nuovamente, in forma meramente dubitativa) la nullità degli atti di compravendita conclusi da
TR
nel 2012 e nel 2013, rilevando che le cantine per cui è causa sarebbero state realizzate in carenza di “titolo abilitativo edilizio” e che esse non sarebbero mai state sottoposte ad “accertamento di conformità (c.d. sanatoria edilizia), né tantomeno a condono” – il che, a loro dire, “farebbe quanto meno dubitare della loro commerciabilità e renderebbe nulli ex lege gli atti che di compravendita su cui l'attrice” ha fondato la propria domanda (memoria, pag. 3).
Ebbene, si tratta di argomenti privi di fondamento.
I convenuti, innanzitutto, non hanno offerto in giudizio la prova dell'asserito carattere abusivo o dell'asserita non conformità dell'immobile per cui è causa e delle relative cantine, limitandosi a dar conto in termini dubitativi dell'uno e dell'altra e pretendendo poi di demandarne l'eventuale riscontro ad una consulenza tecnica - chiaramente inammissibile, siccome avente carattere esplorativo e volta a sopperire alle loro carenze assertive ed asseverative.
Ciò posto, omettono i convenuti di considerare che negli atti di compravendita conclusi da
TR
nel 2012 e del 2013 per l'acquisito del bene oggetto di causa sono stati indicati tutti i titoli edilizi rilasciati (per dichiarazione della parte venditrice) per la costruzione dell'immobile compravenduto.
Tali titoli abilitativi non sono stati minimamente presi in esame dai convenuti che, in ragione della spiegata eccezione di nullità, avrebbero dovuto provare che i titoli menzionati nei due contratti di compravendita non esistono o non si riferiscono all'immobile per cui è causa.
A norma dell'art. 40, co. 2 della L. n. 47/1985, in effetti, “gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare”.
Secondo approdo interpretativo ormai da tempo consolidato, “la nullità comminata dal D.P.R.
pagina 25 di 33 n. 380 del 2001, art. 46, e dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40, va ricondotta nell'ambito dell'art. 1418
c.c., comma 3, di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile” – sì che “in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato” (Cass. civ. Sez. Un. n. 8230/2019).
Poiché, dunque, nei contratti di compravendita del 2012 e del 2013 la parte alienante ha espressamente rilasciato la dichiarazione di cui all'art. 40, co. 2 della L. n. 47/1985 menzionando ben 7 titoli edilizi ed abilitativi rilasciati tra il 1968 ed il 1986 e poiché, al contempo, i convenuti non hanno qui provato che i titoli edilizi ed abilitativi menzionati negli atti non esisterebbero o sarebbero riferibili ad immobili diversi da quello compravenduto, la nullità dei contratti di compravendita ipotizzata dai convenuti medesimi deve dirsi radicalmente insussistente.
18.6. Quanto, infine, ai (generici, essi stessi) rilievi mossi dai convenuti in ordine alla natura delle cantine (che non sarebbero cantine, a loro dire, ma superfici non residenziali “prive di reddito catastale e di dubbia commercializzazione”: comparsa, pag. 7) e alle loro caratteristiche (quanto ad altezza, in relazione al DM 5 luglio 1975), va detto che essi sono inconferenti ai fini della decisione, dal momento che qui non si tratta né di verificare il reddito catastale delle cantine, né di compiere una qualsivoglia analisi in punto di altezze minime e requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione
(questo il titolo del DM menzionato dai convenuti).
TR
18.7. Tirando le fila di tutto quanto rilevato sin qui, va in conclusione dichiarato che ha assolto all'onere di provare di essere titolare del diritto di piena proprietà esclusiva quanto al bene per cui è causa, avendolo acquistato per il tramite dei contratti di compravendita del 05.09.2012 e del
TR 13.11.2013: contratti validi ed efficaci e conclusi da , rispettivamente, con e TRoparte_4
e con aventi causa da che del bene era TRoparte_3 _5 A_
proprietario, avendo acquistato sin dagli anni sessanta/settanta dal secolo scorso il sedime sul quale il bene è stato poi realizzato e catastalmente individuato.
In accoglimento della sua domanda, va pertanto dichiarato che è piena proprietaria CP_1
esclusiva del bene immobile sito in IC, in Viale del Lavoro, ivi censito al Foglio 51 del Catasto
pagina 26 di 33 Fabbricati con il mappale n. 239, sub. 3 e comprensivo dei locali interrati graficamente raffigurati nella planimetria catastale dell'immobile allegata al contratto di compravendita del 05.09.2012 a rogito del
Notaio in GO IU RO (Rep. n. 69.346; Racc. n. 15.555) ed al contratto di compravendita del 13.11.2013 a rogito del medesimo Notaio in GO IU RO (Rep. n. 71.659; Racc. n.
16802).
*
19. Tanto statuito, ritiene il Collegio che possa senz'altro essere decisa anche la domanda di usucapione proposta in via riconvenzionale dai convenuti e . Parte_1 TRoparte_6
La domanda va rigettata.
19.1. La domanda è stata innanzitutto proposta in termini perplessi.
I convenuti, in effetti, non hanno assolto nemmeno all'onere di allegare con precisione quale sarebbe il bene in loro tesi usucapito, avendo dedotto vuoi di aver usucapito l'intera superficie delle cantine per cui è causa, vuoi di aver usucapito la porzione di cantina segnalata in rosso nella planimetria di cui al loro doc. 12 “in maniera piena ed esclusiva” e la porzione ivi segnalata in giallo in una misura non meglio precisata e da individuare “secondo giustizia” – essendo stata tale ultima porzione oggetto di un “compossesso ad usucapionem” esercitato in uno a e a TRoparte_4 CP_3
.
[...]
19.2. Tanto segnalato, va rilevato che in comparsa di costituzione i convenuti hanno dedotto di aver cominciato a possedere le cantine per cui è causa, atteggiandosi a proprietari di esse, sin dal
1990/1991 - quando (proprietario delle cantine medesime) gliene avrebbe fatto A_
“consegna materiale”, avendo poco prima donato loro un'area attigua, ove essi hanno poi edificato la loro abitazione (comparsa, pagg. 7 e 8).
Ebbene, in nessuno dei capitoli di prova formulati nella memoria istruttoria i convenuti hanno offerto di provare la asserita, materiale consegna delle cantine, in tesi disposta in loro favore da in un momento non meglio precisato e collocato tra il 1990 ed il 1991 A_
I convenuti non hanno dunque assolto all'onere di provare il fatto che nel A_
1990/1991 avrebbe materialmente consegnato le cantine alla figlia e al di lei marito Parte_1
, come per darne a loro in via esclusiva il possesso, spogliandosi di esse (questa TRoparte_6
parrebbe la prospettazione dei convenuti).
Non prova molto, del resto, l'assunto per il quale la asserita consegna sarebbe stata
“giustificata” dalla recente donazione disposta dal in favore della figlia e di suo CP_4 Pt_1
pagina 27 di 33 marito.
Le risultanze di causa provano in effetti che il nel medesimo periodo in cui ha CP_4
beneficiato la figlia di una donazione, ha beneficiato anche le figlie e , donando Pt_1 CP_4 CP_3
loro unità immobiliari facenti parte del compendio immobiliare di Viale del Lavoro. Negli atti di disposizione così conclusi, tuttavia, egli non ha mai incluso il mappale n. 239, sub. 3 che, dunque, è rimasto di sua proprietà sino alla sua morte. E' allora agevole rilevare che se avesse davvero CP_4
voluto “consegnare” le cantine a e a suo marito (e solo a loro), ebbene egli avrebbe potuto Pt_1 renderle oggetto dell'atto di donazione concluso poco tempo prima in loro favore. Ed è parimenti agevole rilevare che in un contesto nel quale il ha concluso una pluralità di donazioni (una in CP_4
favore di ciascuna figlia), non donando tuttavia ad alcuno l'immobile di cui al mappale n. 239, sub. 3,
l'assunto per il quale egli avrebbe pur tuttavia voluto attribuire (ma solo informalmente) le cantine specificamente alla sola non si può giovare di alcun oggettivo riscontro. Pt_1
La “consegna” della quale i convenuti sono andati discorrendo in comparsa di costituzione (che essi non hanno provato e che, al contempo, non è confermata nemmeno indirettamente dalle risultanze di causa) deve dunque aversi qui come mai avvenuta.
19.3. Non va poi omesso di segnalare che , promuovendo il giudizio iscritto al Parte_1
n. R.G. 1855/2017, ha senz'altro individuato il bene di cui al mappale n. 239 sub. 3 quale bene relitto dal padre, lamentando esclusivamente la sua fuoriuscita dal compendio ereditario del de cuius e senza in alcun modo reclamarne le cantine, nemmeno in via gradata.
E va considerato, infine, che sono stati i convenuti ad allegare che, invero, le cantine sarebbero state in larga parte possedute dalle tre sorelle tutte figlie di e tutte CP_4 A_
beneficiarie di donazioni di unità immobiliari facenti parte del compendio di Viale del Lavoro.
19.4. Quanto sin qui rilevato induce a concludere che, invero, le cantine (mai donate ad alcuno dal nel corso del tempo possono essere state variamente utilizzate dalle – CP_4 Parte_3 nell'ambito del godimento di un compendio sì vasto e via via ripartito da tra A_
differenti proprietari, ma pur sempre complessivamente riconducibile agli esponenti di una medesima famiglia.
Un simile utilizzo, tuttavia, di per sé non rileva nel presente giudizio, ove i convenuti avrebbero dovuto offrire di provare (e poi provare) non di aver utilizzato le cantine, ma di averle possedute uti domini, nei confronti del soggetto che ne era formalmente proprietario ( ) e, dunque, A_ sottraendo le cantine al godimento di quest'ultimo.
pagina 28 di 33 Una simile prova non è stata offerta.
Nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. i convenuti hanno formulato il capitolo di prova n.
1, col quale hanno chiesto di provare di aver “posseduto, goduto, ininterrottamente, costantemente, pacificamente (per ben oltre vent'anni) pieno, in modo palese, disponendone a loro arbitrio e in nome proprio la porzione colorata in rosso nella planimetria (…) depositandovi oggetti e merci varie”: un capitolo inammissibile, siccome formulato in termini generici e valutativi (per il tramite della mera ripetizione di quelli che sono i caratteri del possesso ad usucapionem); riferito a pretesi atti di disposizione in tesi compiuti “a proprio nome ed arbitrio”, ma non individuati, né collocati nel tempo;
indicativo infine di una sola condotta di utilizzo (quella di deposito di materiale) che, come ora visto, di per sé non è certo indicativa dell'esercizio di un possesso uti dominus.
I convenuti hanno poi offerto di provare nei capitoli di prova n. 3 e 4 che le cantine sarebbero state possedute anche da e le quali ne avrebbero detenuto le chiavi e avrebbero CP_4 TRoparte_3 tuttavia sempre “rispettato” il “possesso esclusivo della zona rossa da parte di e Parte_1
”. Si tratta, nuovamente, di capitoli inammissibili, siccome recanti formulazione TRoparte_6
generica e valutativa (il preteso compossesso di e non è collocato nel tempo, al pari della CP_4 CP_3 loro decisione di “rispettare” il non meglio precisato “possesso esclusivo” di ) e valevoli, al più, Pt_1
a provare quello che sopra s'è detto – cioè a dire il fatto che le cantine sono state variamente utilizzate in famiglia, quali beni di proprietà di (e poi dei suoi eredi) e a disposizione di chi A_
poteva averne bisogno.
19.5. I capitoli di prova risultano del resto del tutto scollegati dal reale atteggiarsi dei complessi fatti che hanno riguardato il compendio immobiliare di Viale del Lavoro.
Si è detto che è deceduto nel gennaio del 2007. A_
Posto, dunque, che tra il 1990/1991 (epoca di inizio dell'esercizio del possesso ad usucapionem, secondo quanto dedotto dai convenuti) ed il gennaio del 2007 non sono trascorsi vent'anni, il tempo successivo al gennaio del 2007 non rileva ai fini che ci occupano.
In data 24.09.2007 è stato infatti pubblicato il testamento olografo di del A_
01.06.1971 (doc. 11 attrice), che istituiva eredi del de cuius le tre sorelle Il compendio CP_4 ereditario relitto dal de cuius comprendeva anche l'immobile di cui al mappale n. 239, sub.
3. Il fatto, allora, che nel corso del 2007 e successivamente (e con lei suo marito) possa aver Parte_1
utilizzato le cantine (in uno alle sorelle) non dimostra affatto che ella anche nel corso del 2007 e poi in seguito abbia esercitato un possesso uti dominus atto a sottrarre la proprietà del bene al suo formale pagina 29 di 33 titolare, poiché formale titolare del diritto di proprietà del bene (ancorché pro quota e quanto alla sola nuda proprietà) a partire dal 2007 era proprio lei, , in uno alle sorelle e e Parte_1 CP_4 CP_3
alla madre usufruttuaria. TR Nel settembre del 2012 e hanno senz'altro venduto ad la TRoparte_4 TRoparte_3
quota di 2/3 di nuda proprietà del bene per cui è causa ritenendo di esserne titolari iure successionis.
Ebbene, , ricevuta dalle sorelle ai sensi dell'art. 732 c.c. e nella propria veste di Parte_1 coerede la notizia della loro intenzione di vendere il bene (lo si è visto nell'ambito del giudizio iscritto al n. R.G. 1855/2017, il cui atto introduttivo è stato depositato dai convenuti anche in seno al presente
TR giudizio, sub. doc. 2), non ha certo eccepito che le sorelle avevano promesso in vendita ad un bene che, in parte qua, era invero suo per usucapione ultraventennale e si è limitata a riferire di non voler acquistare il bene al prezzo indicato nella denuntiatio: una condotta certamente non coerente con l'assunto, perorato in questa causa, del già avvenuto acquisto del bene per usucapione.
E quando poi, nel maggio del 2013 (doc. 15 attrice), è stato pubblicato il testamento olografo di recante la data del 03.02.2004, che istituiva erede universale la moglie A_ CP
e che pertanto sottraeva a il bene di cui al mappale n. 239, sub. 3, il bene
[...] Parte_1
TR medesimo è stato pressoché immediatamente venduto ad da (che dunque del _5
bene si è reputata proprietaria), in uno scenario in cui, ormai, era deflagrata la contesa tra le parti avente ad oggetto (anche) le cantine per cui è causa – com'è agevole rilevare sol considerando che nel contratto di compravendita è stato financo posto a carico della parte venditrice lo sgombero delle cantine.
Può dunque ben concludersi che a partire dal 2012/2013 qualsivoglia possesso delle cantine, da chiunque esercitato, è stato espressamente contestato.
19.6. Sulla scorta di quanto visto sin qui, ritiene il Collegio che i convenuti non abbiano assolto all'onere di provare di aver esercitato sulle cantine per cui è causa, uti domini, un possesso pubblico, pacifico, ininterrotto ed ultraventennale.
La domanda di usucapione che essi hanno spiegato in via riconvenzionale va dunque rigettata.
*
20. In ragione dell'esito del giudizio, i convenuti vanno condannati a consegnare l'immobile per cui è causa all'attrice, interamente libero da persone e cose, con ordine di astenersi dal porre in essere
TR condotte di turbativa e/o molestia del godimento del bene da parte di . TR 21. Va per contro rigettata la domanda di risarcimento del danno spiegata da , non avendo pagina 30 di 33 l'attrice assolto all'onere di allegare, specificamente, e di provare vuoi il pregiudizio in tesi risentito in conseguenza del mancato utilizzo delle cantine per cui è causa, vuoi i non meglio precisati danneggiamenti delle cantine in tesi cagionati dai convenuti.
*
22. La regolamentazione delle spese di lite nei due giudizi segue la soccombenza.
22.1. Nel giudizio iscritto al n. R.G. 1855/2017, dunque:
a) le spese di lite vanno compensate tra , da un lato, e , dall'altro lato, Parte_1 _5
risultando esse reciprocamente soccombenti (la prima sulle domande di accertamento della nullità del testamento ed ex art. 732 c.c., la seconda sulla domanda di riduzione);
b) vanno dichiarate irripetibili le spese di e , non costituite in giudizio;
TRoparte_4 TRoparte_3
c) va condanna a rifondere ad , in solido, le spese di Parte_1 CP_1 TRoparte_2
lite che, in applicazione del DM n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi medi in esso previsti le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione, in giudizi di valore compreso tra
€ 52.000,00 ed € 260.000,00, scaglione che si individua guardando al valore della lesione accertata a carico dell'attrice), vanno liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
d) le spese di lite vanno infine compensate tra e la quale risulta CP_1 _5
soccombente rispetto ad quanto a domande la cui proposizione, tuttavia, è stata ab origine CP_1 indotta dalla iniziativa giudiziaria promossa dall'attrice, volta a ben vedere a contestare qualsivoglia atto di disposizione concluso con riguardo ai beni di causa;
e) le spese della consulenza tecnica grafologica vanno definitivamente poste a carico di Parte_1
;
[...]
f) le spese della consulenza tecnica estimativa dei beni di causa vanno definitivamente poste a carico di e, per lei, dei suoi eredi pro quota ereditaria. _5
22.2. Nel giudizio iscritto al n. R.G. 8674/2017, , e Parte_1 TRoparte_6
TR
in solido, vanno condannati a rifondere a le spese di lite che, in TRoparte_7
applicazione del DM n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi in esso previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione quanto a giudizi di valore indeterminato e di bassa complessità, nei valori minimi che si ritengono congrui avendo riguardo all'effettivo oggetto del contendere), vanno quantificate in € 786,00 per esborsi ed in € 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
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P.Q.M.
Il Tribunale di IC, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 1855/2017 cui è stato riunito il giudizio iscritto al n. R.G. 8674/2017,
Quanto al giudizio iscritto al n. R.G. 1855/2017:
1) rigetta la domanda attorea di accertamento e declaratoria della nullità del testamento olografo di del 03.02.2004, pubblicato in data 16.05.2013 per atto a rogito del Notaio in IC A_
(Rep. n. 115.116; Racc. n. 21.871); per l'effetto, CP_9
2) rigetta la domanda attorea di accertamento e declaratoria della nullità (o di annullamento) del contratto di compravendita concluso da con in data 13.11.2013 per atto a _5 CP_1
rogito del Notaio in GO IU RO (Rep. n. 71.659; Racc. n. 16.802);
3) rigetta la domanda attorea di accertamento e declaratoria della nullità (o di annullamento) del contratto di compravendita concluso in data 05.09.2012 per atto a rogito del Notaio in GO IU
RO (Rep. n. 69.436; Racc. n. 15.555), con cui, tra l'altro, e hanno TRoparte_4 TRoparte_3
venduto ad rispettivamente, la quota di 1/3 della nuda proprietà dei beni immobili siti in CP_1
IC ed ivi censiti al Foglio 51 del Catasto Fabbricati con i mappali n. 239, sub. 3 e n. 239 sub. 10;
4) accerta e dichiara che è erede legittimaria di;
Parte_1 A_
5) accerta e dichiara che il testamento olografo di del 03.02.2004, pubblicato in A_
data 16.05.2013 per atto a rogito del Notaio in IC (Rep. n. 115.116; Racc. n. CP_9
21.871), ha determinato la lesione della quota riservata a ai sensi dell'art. 542, co. 2 Parte_1
c.c. quanto all'eredità del padre;
A_
6) accerta e dichiara che il valore monetario della lesione di cui al punto che precede è pari ad €
60.333,33;
7) condanna (e per lei i suoi eredi, ciascuno pro quota ereditaria) a corrispondere a _5
l'importo di € 60.333,33, a titolo di reintegrazione della quota ereditaria a lei riservata Parte_1
quanto alla successione del padre;
A_
8) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da;
Parte_1
9) rigetta le domande di accertamento della nullità delle clausole n.
1.2.1 e n.
1.2.2 del contratto di compravendita concluso da con in data 13.11.2013 per atto a rogito del _5 CP_1
Notaio in GO IU RO (Rep. n. 71.659; Racc. n. 16.802) e di condanna di al CP_1 pagamento dell'importo di € 50.000,00 a;
_5
10) compensa le spese di lite tra e;
Parte_1 _5
pagina 32 di 33 11) dichiara irripetibili le spese di e , non costituite in giudizio;
TRoparte_4 TRoparte_3
12) condanna a rifondere ad e , in solido, le spese di Parte_1 CP_1 TRoparte_2 lite, liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
13) compensa le spese di lite tra e;
CP_1 _5
14) pone le spese della consulenza tecnica grafologica definitivamente a carico di;
Parte_1
15) pone le spese della consulenza tecnica estimativa dei beni di causa definitivamente a carico di e, per lei, dei suoi eredi pro quota ereditaria; _5
Quanto al giudizio iscritto al n. R.G. 8674/2017
1) accerta e dichiara che è piena proprietaria esclusiva del bene immobile sito in IC, CP_1
in Viale del Lavoro, ivi censito al Foglio 51 del Catasto Fabbricati con il mappale n. 239, sub. 3 e comprensivo dei due locali interrati graficamente raffigurati nella planimetria catastale dell'immobile allegata al contratto di compravendita del 05.09.2012 a rogito del Notaio in GO IU RO
(Rep. n. 69.346; Racc. n. 15.555) ed al contratto di compravendita del 13.11.2013 a rogito del medesimo Notaio in GO IU RO (Rep. n. 71.659; Racc. n. 16802);
2) rigetta la domanda di usucapione svolta in via riconvenzionale da e Parte_1 CP_6
;
[...]
3) condanna i convenuti a consegnare ad l'immobile di cui al punto 1) che precede CP_1
interamente libero da persone e cose, con ordine di astenersi da qualsivoglia condotta di turbativa e/o molestia del godimento dell'immobile da parte di CP_1
4) rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno;
5) condanna , e in solido, a rifondere a Parte_1 TRoparte_6 TRoparte_7 le spese di lite, liquidate in € 786,00 per esborsi ed in € 3.809,00 per compensi, oltre al CP_1
rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in IC, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2025
Il Giudice estensore dr.ssa Elisa Zambelli
Il Presidente dr. Antonio Picardi
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