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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/11/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2258 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto contratti bancari - azione di ripetizione di indebito e vertente tra
con sede in Torino alla Piazza Parte_1
San Carlo n. 156, in persona del procuratore speciale avv. in virtù dell'atto notarile del Parte_2
16.05.2007, rep. n. 19119 – racc. n. 5367, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Misasi (C.F.
) come da mandato in atti, ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza,
P.zza Europa 14; appellante
e
(C.f. p.i Controparte_1
) con sede in DIAMANTE, Via Nazionale S.S. P.IVA_1
18 CAP, 87023 fraz. Cirella in persona dei liquidatori pro tempore (c.f. Controparte_2 ) e (c.f. C.F._2 Controparte_3
), rappresentata e difesa per il C.F._3 presente giudizio dall'avvocato Fernando Scarpelli (C.F.
in virtù di procura alle liti apposta C.F._4 su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce al presente atto anche ai sensi dell'art.18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n.48/201, ed elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Cesare Gabriele, 43; appellata
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
l'appellante: “precisa le proprie conclusioni insistendo per
l'accoglimento di quanto dedotto ed eccepito con l'atto introduttivo ed in corso di causa con particolare riferimento, in relazione alla richiesta subordinata dell'atto introduttivo, alle conclusioni del CTU nella integrazione di perizia del 15.01.2022. Si chiede quindi l'integrale rigetto delle domande ed eccezioni ex adverso proposte con condanna di controparte alle spese di lite e competenze processuali”.
l'appellata: “Voglia la Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- in via principale rigettare l'appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata, ovvero in subordine, rideterminare l'importo dovuto secondo le conclusioni della disposta CTU, nell' importo di euro 99.277,91, oltre
pag. 2/8 interessi come per legge. Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione del 22.03.2011, la società
[...] conveniva in giudizio Controparte_1
(già al Parte_1 Controparte_4 fine di ottenere la restituzione delle somme indebitamente imputate nel corso del rapporto di conto corrente bancario n. 6593756/01/59, acceso in data 2.01.1991 presso la filiale di Cosenza della Controparte_4 ed estinto il 30.05.2001.
[...]
Nello specifico, la società attrice denunciava: 1) interessi debitori ultralegali non specificamente pattuiti;
2) capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, a fronte di quella annuale degli interessi creditori;
3) commissione di massimo scoperto non pattuita;
4) decorrenza delle valute in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 1346, 1325 e 1418 c.c. (avendo la banca convenuta ritardato le valute per i versamenti ed anticipato quelle relative ai prelevamenti).
Chiedeva, pertanto, previa declaratoria della nullità delle clausole contrattuali relative ai suddetti oneri,
l'accertamento dell'effettivo rapporto dare/avere tra le parti (con l'applicazione degli interessi debitori al tasso legale e lo scomputo delle somme indebitamente calcolate) e la condanna, per l'effetto, della banca convenuta alla ripetizione degli importi illegittimamente percepiti. pag. 3/8 Si costituiva in giudizio Parte_1
(succeduta medio tempore alla Controparte_4
, eccependo, in particolare, la nullità dell'atto di
[...] citazione per difetto dei requisiti di cui all'art. 163 nn. 3 e
4 c.p.c. e, nel merito, la mancanza di prova da parte della società attrice a supporto della propria domanda, nonché la prescrizione del diritto alla ripetizione con riferimento alle rimesse solutorie per il decennio antecedente alla data della domanda.
Nel corso del giudizio veniva disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio sul conto corrente oggetto di causa, con successiva integrazione peritale del
30.07.2018, al fine di accertare il rapporto dare/avere esistente tra le parti.
All'udienza del 26.3.2019 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti conclusionali.
2. La sentenza impugnata, riconoscendo la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale e alla capitalizzazione degli interessi sul saldo finale dopo l'estinzione del conto, nonché l'illegittimità della commissione di massimo scoperto poiché non pattuita, e rigettata l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dalla banca, ha accolto la domanda attorea con condanna di al pagamento in favore della società Parte_1 correntista della somma di euro 157.895,61, nonché delle spese di lite e della CTU.
pag. 4/8 3.
Avverso la pronuncia di primo grado, ha proposto appello , affidandolo ad un unico motivo, Parte_1 in ordine al mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione del credito, chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza – a fronte dello stato di liquidazione della società appellata -
e, in via istruttoria, la rinnovazione della CTU, ai fini dell'individuazione e della quantificazione di eventuali versamenti solutori, non operata in prima sede.
Ritualmente costituita, la società si è CP_1 opposta a tutto quanto ex adverso dedotto.
Accolta l'istanza inibitoria, la Corte ha disposto consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito “tenuto conto della ricostruzione dei rapporti dare-avere operata in primo grado e sulla scorta dei medesimi criteri ivi applicati
- tasso di interesse legale, assenza di capitalizzazione, inclusione delle spese da contratto e cms - , sia determinata l'eventuale somma indebitamente corrisposta dal correntista, alla luce dell'operata ricostruzione secondo
i criteri sopra indicati, tenendo conto dei versamenti solutori effettuati nei dieci anni precedenti l'introduzione del giudizio e invece dei versamenti aventi natura ripristinatoria relativi all'intera durata del rapporto”.
All'esito delle operazioni peritali, effettuate seguendo le indicazioni del quesito ed i principi statuiti dalla pronuncia della Cassazione n° 9141/2020, ossia ricalcolando il saldo del conto con espunzione di tutti gli pag. 5/8 addebiti riconosciuti indebitamente effettuati dalla banca, la consulente ha formulato le seguenti conclusioni:
“Tenuto conto della ricostruzione dei rapporti dare/avere senza capitalizzazione, con applicazione del tasso di interesse legale e inclusione di spese da contratto
e commissioni, la somma indebitamente corrisposta dal correntista è pari ad € 99.277,91”.
3.1
Nel prosieguo del giudizio, a fronte della successiva ordinanza della Cassazione, n. 3858/2021, nuovamente intervenuta in materia di prescrizione nei rapporti di conto corrente, e delle conseguenti richieste formulate dalle parti di integrazione della CTU, con ordinanza del
26.10.2021, la consulente è stata incaricata dalla Corte di rideterminare i versamenti solutori e ripristinatori secondo i criteri enunciati dalla citata pronuncia di legittimità.
Il ricalcolo operato dalla consulente ha Per_1 confermato quanto già esposto nel primo elaborato, ossia che il correntista ha diritto a ripetere tutte le competenze indebite non prescritte, evidenziate trimestre per trimestre, così delineato:
“Per rispondere al quesito è stato elaborato con il foglio di calcolo EXCEL, un prospetto modificato, rispetto al precedente, nella parte che vede la differenza degli interessi semplici e della commissione di massimo scoperto ricalcolati suddivisi negli importi determinati sul fido e in quelli quantificati sull'extra-fido.
pag. 6/8 Per non confondere rimesse apparentemente solutorie con rimesse effettivamente solutorie è stato adottato il criterio del saldo via via rettificato, diminuito delle competenze anatocistiche. Le rimesse solutorie evidenziate sono state determinate dalla differenza tra lo
“scoperto” e il limite del fido e limitatamente a questa parte si imputerà il pagamento ex art. 1194 comma 2.
Il prospetto seguente riepiloga, trimestre per trimestre, l'importo delle rimesse solutorie le competenze addebitate dall'istituto bancario, prescritte e non prescritte, oltre gli interessi semplici e la commissione ricalcolati.
Si conferma che la somma indebitamente corrisposta dal correntista è pari ad € 99.277,91 cosi formata:
+ Competenze non prescritte € 85.820,63
+ Interessi attivi netti ricalcolati € 24.044,42
- Commissione massimo scoperto € 1.302,10
- Interessi passivi ricalcolati € 6.500,20
- Spese € 2.784,84”.
4.
Alla luce dei risultati emersi, non ritenendo questa
Corte di doversi discostare dall'accertamento peritale, che appare esaustivo e non viziato da errori logici o tecnico- valutativi, occorre pertanto di correggere la somma liquidata nel primo grado di giudizio.
5.
Le spese del presente giudizio vanno compensate: pur avendo conseguito la banca appellante un risultato utile, figurando formalmente vittoriosa nel giudizio di pag. 7/8 appello, non può essere trascurato che la stessa conserva, comunque, una posizione debitoria - ancorché ridotta nell'ammontare - nei confronti del correntista, ed entrambe le parti, nelle rispettive richieste subordinate hanno sostanzialmente accettato il risultato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione
Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
562/2019 depositata e pubblicata il 16.7.2019 dal
Tribunale di Paola, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− in parziale riforma della sentenza impugnata ridetermina la somma dovuta dall'istituto bancario in favore della società correntista in euro
99.277,91 e conferma nel resto;
− compensa tra le parti per intero le spese del presente giudizio di appello, ivi compresi i costi di
CTU.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.9.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 8/8
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2258 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto contratti bancari - azione di ripetizione di indebito e vertente tra
con sede in Torino alla Piazza Parte_1
San Carlo n. 156, in persona del procuratore speciale avv. in virtù dell'atto notarile del Parte_2
16.05.2007, rep. n. 19119 – racc. n. 5367, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Misasi (C.F.
) come da mandato in atti, ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza,
P.zza Europa 14; appellante
e
(C.f. p.i Controparte_1
) con sede in DIAMANTE, Via Nazionale S.S. P.IVA_1
18 CAP, 87023 fraz. Cirella in persona dei liquidatori pro tempore (c.f. Controparte_2 ) e (c.f. C.F._2 Controparte_3
), rappresentata e difesa per il C.F._3 presente giudizio dall'avvocato Fernando Scarpelli (C.F.
in virtù di procura alle liti apposta C.F._4 su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce al presente atto anche ai sensi dell'art.18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n.48/201, ed elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Cesare Gabriele, 43; appellata
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
l'appellante: “precisa le proprie conclusioni insistendo per
l'accoglimento di quanto dedotto ed eccepito con l'atto introduttivo ed in corso di causa con particolare riferimento, in relazione alla richiesta subordinata dell'atto introduttivo, alle conclusioni del CTU nella integrazione di perizia del 15.01.2022. Si chiede quindi l'integrale rigetto delle domande ed eccezioni ex adverso proposte con condanna di controparte alle spese di lite e competenze processuali”.
l'appellata: “Voglia la Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- in via principale rigettare l'appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata, ovvero in subordine, rideterminare l'importo dovuto secondo le conclusioni della disposta CTU, nell' importo di euro 99.277,91, oltre
pag. 2/8 interessi come per legge. Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione del 22.03.2011, la società
[...] conveniva in giudizio Controparte_1
(già al Parte_1 Controparte_4 fine di ottenere la restituzione delle somme indebitamente imputate nel corso del rapporto di conto corrente bancario n. 6593756/01/59, acceso in data 2.01.1991 presso la filiale di Cosenza della Controparte_4 ed estinto il 30.05.2001.
[...]
Nello specifico, la società attrice denunciava: 1) interessi debitori ultralegali non specificamente pattuiti;
2) capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, a fronte di quella annuale degli interessi creditori;
3) commissione di massimo scoperto non pattuita;
4) decorrenza delle valute in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 1346, 1325 e 1418 c.c. (avendo la banca convenuta ritardato le valute per i versamenti ed anticipato quelle relative ai prelevamenti).
Chiedeva, pertanto, previa declaratoria della nullità delle clausole contrattuali relative ai suddetti oneri,
l'accertamento dell'effettivo rapporto dare/avere tra le parti (con l'applicazione degli interessi debitori al tasso legale e lo scomputo delle somme indebitamente calcolate) e la condanna, per l'effetto, della banca convenuta alla ripetizione degli importi illegittimamente percepiti. pag. 3/8 Si costituiva in giudizio Parte_1
(succeduta medio tempore alla Controparte_4
, eccependo, in particolare, la nullità dell'atto di
[...] citazione per difetto dei requisiti di cui all'art. 163 nn. 3 e
4 c.p.c. e, nel merito, la mancanza di prova da parte della società attrice a supporto della propria domanda, nonché la prescrizione del diritto alla ripetizione con riferimento alle rimesse solutorie per il decennio antecedente alla data della domanda.
Nel corso del giudizio veniva disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio sul conto corrente oggetto di causa, con successiva integrazione peritale del
30.07.2018, al fine di accertare il rapporto dare/avere esistente tra le parti.
All'udienza del 26.3.2019 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti conclusionali.
2. La sentenza impugnata, riconoscendo la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale e alla capitalizzazione degli interessi sul saldo finale dopo l'estinzione del conto, nonché l'illegittimità della commissione di massimo scoperto poiché non pattuita, e rigettata l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dalla banca, ha accolto la domanda attorea con condanna di al pagamento in favore della società Parte_1 correntista della somma di euro 157.895,61, nonché delle spese di lite e della CTU.
pag. 4/8 3.
Avverso la pronuncia di primo grado, ha proposto appello , affidandolo ad un unico motivo, Parte_1 in ordine al mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione del credito, chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza – a fronte dello stato di liquidazione della società appellata -
e, in via istruttoria, la rinnovazione della CTU, ai fini dell'individuazione e della quantificazione di eventuali versamenti solutori, non operata in prima sede.
Ritualmente costituita, la società si è CP_1 opposta a tutto quanto ex adverso dedotto.
Accolta l'istanza inibitoria, la Corte ha disposto consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito “tenuto conto della ricostruzione dei rapporti dare-avere operata in primo grado e sulla scorta dei medesimi criteri ivi applicati
- tasso di interesse legale, assenza di capitalizzazione, inclusione delle spese da contratto e cms - , sia determinata l'eventuale somma indebitamente corrisposta dal correntista, alla luce dell'operata ricostruzione secondo
i criteri sopra indicati, tenendo conto dei versamenti solutori effettuati nei dieci anni precedenti l'introduzione del giudizio e invece dei versamenti aventi natura ripristinatoria relativi all'intera durata del rapporto”.
All'esito delle operazioni peritali, effettuate seguendo le indicazioni del quesito ed i principi statuiti dalla pronuncia della Cassazione n° 9141/2020, ossia ricalcolando il saldo del conto con espunzione di tutti gli pag. 5/8 addebiti riconosciuti indebitamente effettuati dalla banca, la consulente ha formulato le seguenti conclusioni:
“Tenuto conto della ricostruzione dei rapporti dare/avere senza capitalizzazione, con applicazione del tasso di interesse legale e inclusione di spese da contratto
e commissioni, la somma indebitamente corrisposta dal correntista è pari ad € 99.277,91”.
3.1
Nel prosieguo del giudizio, a fronte della successiva ordinanza della Cassazione, n. 3858/2021, nuovamente intervenuta in materia di prescrizione nei rapporti di conto corrente, e delle conseguenti richieste formulate dalle parti di integrazione della CTU, con ordinanza del
26.10.2021, la consulente è stata incaricata dalla Corte di rideterminare i versamenti solutori e ripristinatori secondo i criteri enunciati dalla citata pronuncia di legittimità.
Il ricalcolo operato dalla consulente ha Per_1 confermato quanto già esposto nel primo elaborato, ossia che il correntista ha diritto a ripetere tutte le competenze indebite non prescritte, evidenziate trimestre per trimestre, così delineato:
“Per rispondere al quesito è stato elaborato con il foglio di calcolo EXCEL, un prospetto modificato, rispetto al precedente, nella parte che vede la differenza degli interessi semplici e della commissione di massimo scoperto ricalcolati suddivisi negli importi determinati sul fido e in quelli quantificati sull'extra-fido.
pag. 6/8 Per non confondere rimesse apparentemente solutorie con rimesse effettivamente solutorie è stato adottato il criterio del saldo via via rettificato, diminuito delle competenze anatocistiche. Le rimesse solutorie evidenziate sono state determinate dalla differenza tra lo
“scoperto” e il limite del fido e limitatamente a questa parte si imputerà il pagamento ex art. 1194 comma 2.
Il prospetto seguente riepiloga, trimestre per trimestre, l'importo delle rimesse solutorie le competenze addebitate dall'istituto bancario, prescritte e non prescritte, oltre gli interessi semplici e la commissione ricalcolati.
Si conferma che la somma indebitamente corrisposta dal correntista è pari ad € 99.277,91 cosi formata:
+ Competenze non prescritte € 85.820,63
+ Interessi attivi netti ricalcolati € 24.044,42
- Commissione massimo scoperto € 1.302,10
- Interessi passivi ricalcolati € 6.500,20
- Spese € 2.784,84”.
4.
Alla luce dei risultati emersi, non ritenendo questa
Corte di doversi discostare dall'accertamento peritale, che appare esaustivo e non viziato da errori logici o tecnico- valutativi, occorre pertanto di correggere la somma liquidata nel primo grado di giudizio.
5.
Le spese del presente giudizio vanno compensate: pur avendo conseguito la banca appellante un risultato utile, figurando formalmente vittoriosa nel giudizio di pag. 7/8 appello, non può essere trascurato che la stessa conserva, comunque, una posizione debitoria - ancorché ridotta nell'ammontare - nei confronti del correntista, ed entrambe le parti, nelle rispettive richieste subordinate hanno sostanzialmente accettato il risultato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione
Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
562/2019 depositata e pubblicata il 16.7.2019 dal
Tribunale di Paola, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− in parziale riforma della sentenza impugnata ridetermina la somma dovuta dall'istituto bancario in favore della società correntista in euro
99.277,91 e conferma nel resto;
− compensa tra le parti per intero le spese del presente giudizio di appello, ivi compresi i costi di
CTU.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.9.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 8/8