TRIB
Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/12/2025, n. 17140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17140 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31408/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa MA VI
UO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 31408/2020 del ruolo generale per gli affari contenziosi, vertente
TRA in persona dei procuratori speciali dott. Parte_1
SS ER e dott. elettivamente domiciliata in Parte_2
Roma, Via Fabio Massimo, n. 45, presso lo studio dell'avv. Luigi Matteo, che la rappresenta e difende, come da procura depositata in via telematica, unitamente all'atto di citazione attrice –
E
pagina 1 di 9 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 difesa dagli avv. Valerio Ghione e Claudio Ciarrocchi come da procura depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di risposta convenuta -
Oggetto: contratto di noleggio
Conclusioni: disposta la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 3.06.2025 parte attrice ha precisato le conclusioni, chiedendo “accertato l'inadempimento contrattuale della società
[...]
, condannare la stessa al pagamento della somma di Parte_3
€.58.921,42 o quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre gli interessi moratori e legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la domanda introduttiva di giudizio la premesso di Parte_4 svolgere attività di noleggio di autovetture a lungo termine, ha esposto che, in data
29 novembre 2016, aveva concluso con la un accordo quadro;
che, Controparte_2 in esecuzione di tale accordo, tra la data del 21 gennaio e quella del 25 marzo 2017, erano stati sottoscritti ordini di locazione per sette autovetture FIAT Panda, targate
FH930DS, FH 371AB, FH295AB, FH179MY, FH178MY, FH177MY, FH176MY
e per due Smart Fortwo, targate FG917VL e FG916VL.
pagina 2 di 9 Ha, quindi, chiesto la condanna della controparte, inadempiente, al pagamento della somma di € 16.296,18, come da trenta fatture specificamente indicate, riferite a canoni di noleggio delle predette vetture, non corrisposti da agosto a novembre
2019, e ad altri oneri contrattuali, quale gestione del servizio contravvenzione, detratti alcuni importi a credito. Ha chiesto, inoltre, la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 13.975,31, quale penale contrattualmente prevista, pari a due terzi dei canoni finanziari a scadere, sino ad un massimo di dodici, per l'estinzione anticipata del rapporto, la somma di € 20.489,82, a titolo di conguaglio chilometrico, secondo quanto convenuto, e la somma di € 8.160,11, per i danni riportati dai veicoli, riscontrati al momento della riconsegna, così per la complessiva somma di € 58.921,42 ovvero per il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia oltre interessi moratori e legali dalla domanda al saldo.
Con decreto ex art. 168 bis, quinto comma, c.p.c. la data della prima udienza è stata differita al 20.01.2021.
In data 7.10.2021, si è costituita in giudizio la che, premesso di Controparte_2 svolgere attività di sub noleggio di autovetture, ha osservato che solo quattro delle autovetture indicate in citazione e, precisamente, quelle targate FH371AB,
FH295AB, FG916VL e FG917VL, erano state ordinate da essa Controparte_2 mentre le altre vetture erano state consegnate ai clienti, senza che il legale rappresentante della convenuta avesse sottoscritto i relativi ordini di noleggio o apposto il suo timbro. Dato, quindi, atto di avere più volte domandato, senza esito,
l'esibizione dell'originale dei contratti, ha evidenziato che l'accordo quadro del
29.11.2016 e gli ordini di noleggio prodotti non erano stati firmati dal suo legale rappresentante, , e ha disconosciuto le firme apposte su tali Testimone_1 documenti prodotti dalla controparte così da non essere tenuta al pagamento delle somme richieste per costi diversi da quelli riferiti al noleggio delle autovetture ordinate da essa convenuta.
pagina 3 di 9 Ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda.
2. Tanto esposto, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite al giudizio, deve, in primo luogo, ritenersi che le parti avevano concluso contratti di noleggio aventi ad oggetto le nove autovetture indicate in citazione.
Premesso, infatti, che è pacifico il nolo dei veicoli FIAT Panda targati FH371AB e
FH295AB e Smart targati FG916VL e FG917VL, deve considerarsi concluso il contratto di noleggio anche per le altre cinque vetture indicate atteso che la convenuta, come dalla stessa dichiarato in sede di interrogatorio formale, le aveva prese in consegna a gennaio 2017 e le aveva utilizzate sino al 19 novembre 2019 quando le aveva restituite alla controparte (cfr. verbale dell'udienza del 24 maggio
2022), a nulla rilevando la mancata firma dei relativi ordini, non venendo in rilievo un contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam così da poter essere concluso anche per facta concludentia.
Sul punto rilevano, inoltre, le deleghe al ritiro dei veicoli, rilasciate dal legale rappresentante della con riferimento alle vetture FIAT Panda targate CP_2
FH930DS, FH179MY, FH178MY, FH177MY e FH176MY prodotte da parte attrice (cfr. all. da 1 a 5 della seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.), da cui emerge la volontà della di prendere in consegna i mezzi e, Controparte_2 quindi, di noleggiarli.
L'esistenza del rapporto contrattuale è, infine, da ritenersi provato anche alla luce dei verbali di riconsegna dei veicoli prodotti dalla stessa convenuta, che dimostrano che la predetta società aveva avuto in uso veicoli appartenenti alla controparte, che li dava in nolo, tanto poi da averli restituiti.
Provato tale rapporto, in assenza di contestazioni in ordine all'ammontare dei canoni di locazione richiesti, deve ritenersi che il relativo importo sia corrispondente a quanto concordato tra le parti e, pertanto, dovuto.
pagina 4 di 9 Ne consegue che è dovuta la somma di complessivi € 25.580,76 di cui alle fatture
191010555 del 22.02.2019 di € 2.720,48, n. 19277478 del 17.06.2019, n. 19333759 del 22.07.2019, n. 19384334 del 13.08.2019, n. 19434740 del 16.09.2019, n.
19486268 del 14.10.2019, n. 19538884 del 18.11.2019 per € 3.668,06 ognuna, n.
39017972 del 16.12.2019 e n. 20017869 del 10.01.2020 per € 425,96 ciascuna (cfr. all. 6 di parte attrice).
3. L'omesso pacifico pagamento di tali canoni e, comunque, l'assenza di specifiche contestazioni sul punto, legittima la richiesta della complessiva somma di € 280,00 di cui alle fatture n. 196181999, n. 1962946, n. 196451746, 19696870, n.
19708465, 19732372, 19753492 versate in atti (cfr. all. 6 di parte attrice), dovuta ex lege giusta quanto previsto dall'art. 6, comma 2, d.lgs n. 231/2002, a mente del quale “Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno”.
4. Dalla complessiva somma di € 25.860,76 vanno detratte le somme di cui alle note di credito menzionate dalla stessa parte istante. versate in atti, per € 7.564,95 e per € 3.613,81, per un residuo dovuto di € 14.682,00.
5. Non possono invece essere riconosciute le altre somme richieste.
pagina 5 di 9 In particolare, è stato chiesto il pagamento di spese di gestione contravvenzioni che trova titolo nella disposizione di cui all'art.10 dell'accordo quadro, versato in atti da parte attrice, che prevede, in caso di sanzioni conseguenti a violazioni di legge commesse con l'uso del veicolo, ferma la responsabilità del noleggiatore utilizzatore del mezzo, che la LeasePlan s.p.a., ricevuta la multa, avrebbe provveduto a chiederne all'autorità la rinotifica all'utilizzatore ovvero al pagamento con riaddebito della relativa spesa e diritto a conseguire la somma di €
20,00, per ogni atto recapitatole o, comunque, da essa gestito, anche solo chiedendo la rinotifica della multa.
Sono stati altresì chiesti importi aggiuntivi a titolo di risarcimento danni per sinistri, la penale prevista dall'art. 11.3.2 dell'accordo quadro, con riferimento all'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile al cliente, e gli importi dovuti a mente dell'art. 6 del medesimo accordo quadro per le eccedenze chilometriche.
Invero, tali somme non sono dovute.
La convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha, infatti, disconosciuto la firma apposta a tale accordo quadro, quale apparentemente riconducibile al suo legale rappresentante, negando che lo stesso avesse mai firmato tale atto e, a fronte di tale disconoscimento, anche laddove volesse ritenersi implicitamente proposta istanza di verificazione, dovrebbe rilevarsi la mancata dimostrazione della autenticità della firma, considerato che l'attrice, su cui gravava il relativo onere processuale, non ha neanche prodotto l'originale del documento disconosciuto.
Né può ritenersi che la aveva implicitamente riconosciuto Controparte_2
l'autenticità della firma per avere dato esecuzione al contratto.
pagina 6 di 9 Deve, infatti distinguersi il noleggio delle autovetture, da cui discende, come sopra esposto, l'obbligo di pagare i relativi canoni per tutti i veicoli utilizzati, dalla sottoscrizione dell'accordo quadro, da cui discendono ulteriori oneri, sempre contestati, anche in via stragiudiziale, dalla convenuta.
Né può ritenersi che questa abbia provveduto al relativo pagamento nel corso del rapporto.
Alcuni oneri richiesti, infatti, quali l'indennità per la cessione anticipata del contratto e il conguaglio chilometrico, erano dovuti solo alla fine del rapporto, e, per gli altri, non vi è prova che la vi aveva provveduto, avendo, Controparte_2 piuttosto, la stessa, in sede di interpello, negato la circostanza.
Ne consegue l'inutilizzabilità ai fini del decidere dell'accordo quadro prodotto dall'attrice.
Considerato, quindi, che parte convenuta ha negato di aver concordato con la il pagamento di tali oneri aggiuntivi, in assenza di prove in Controparte_3 ordine all'accordo raggiunto tra le parti sul punto, che era onere della parte istante fornire, gli importi in questione non possono essere riconosciuti.
6. Ritiene infine questo giudice che non possa essere accolta la domanda risarcitoria proposta dell'attrice, che ha chiesto il ristoro del pregiudizio subito per le riparazioni necessarie in ragione dello stato in cui i veicoli versavano al momento della riconsegna.
In particolare, la parte istante ha depositato dei preventivi di riparazione (cfr. all. 5 all'atto di citazione), che la convenuta ha contestato, osservando che si riferivano a vizi ulteriori rispetto a quelli rilevati alla riconsegna dei veicoli e ha depositato i relativi verbali (cfr. all. 3 alla terza memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.).
Tale rilievo ha, dunque, reso necessaria una consulenza tecnica volta a riscontrare la corrispondenza tra i danni riportati dai veicoli risultanti da detto verbale di consegna e quelli di cui ai preventivi di spesa.
pagina 7 di 9 Considerato, quindi, il deposito di preventivi di spesa e non di fatture di riparazione, l'accoglimento della domanda risarcitoria postulava anche un vaglio di congruità, pure da demandare al ctu, non potendo operare il principio di non contestazione, funzionale all'accertamento di fatti e non al riscontro di valutazioni
(cfr. Cass. n. 5362 del 28.02.2025 e n. 34450 del 23.11.2022).
Ciò posto si osserva che la ctu a tal fine nominata non ha svolto l'incarico affidato, tanto ciò vero che sono stati assunti i provvedimenti del caso, ma che la stessa parte attrice ha manifestato la volontà di non insistere per la nomina di altro ctu e ha chiesto, piuttosto, di rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni, rimettendosi alle determinazioni del giudice anche in ordine alla mancata prova dei danni, che, in assenza di un riscontro tecnico, non possono essere stimati nel relativo ammontare, anche al fine di riscontrare quelli imputabili alla convenuta in base alle risultanze dei verbali di riconsegna dei mezzi, con la conseguenza, che la relativa richiesta risarcitoria deve essere disattesa.
7. In definitiva, dunque, la va condannata al pagamento in favore Controparte_2 dell'attrice della somma di € 14.682,00 oltre interessi di mora ex dlgs n. 231/2002 con la decorrenza richiesta dalla domanda al saldo.
8. Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo ai valori medi di cui al DM
55/2014 per tutte le fasi del giudizio, rapportate al valore dell'accolto, anche per quanto riguarda il contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
pagina 8 di 9 • condanna al pagamento in favore della Controparte_2 [...] della somma di € 14.682,00 oltre interessi di mora ex dlgs n. CP_3
231/2002 dalla domanda al saldo;
• rigetta per il resto la domanda;
• condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida in €
264,00 per spese ed € 5.077,00 per compenso oltre spese generali al 15%,
IVA e cassa come per legge e ne dispone la distrazione in favore del difensore antistatario avv. Luigi Matteo.
Roma, 1 dicembre 2025
Il Giudice
MA VI UO
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa MA VI
UO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 31408/2020 del ruolo generale per gli affari contenziosi, vertente
TRA in persona dei procuratori speciali dott. Parte_1
SS ER e dott. elettivamente domiciliata in Parte_2
Roma, Via Fabio Massimo, n. 45, presso lo studio dell'avv. Luigi Matteo, che la rappresenta e difende, come da procura depositata in via telematica, unitamente all'atto di citazione attrice –
E
pagina 1 di 9 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 difesa dagli avv. Valerio Ghione e Claudio Ciarrocchi come da procura depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di risposta convenuta -
Oggetto: contratto di noleggio
Conclusioni: disposta la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 3.06.2025 parte attrice ha precisato le conclusioni, chiedendo “accertato l'inadempimento contrattuale della società
[...]
, condannare la stessa al pagamento della somma di Parte_3
€.58.921,42 o quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre gli interessi moratori e legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la domanda introduttiva di giudizio la premesso di Parte_4 svolgere attività di noleggio di autovetture a lungo termine, ha esposto che, in data
29 novembre 2016, aveva concluso con la un accordo quadro;
che, Controparte_2 in esecuzione di tale accordo, tra la data del 21 gennaio e quella del 25 marzo 2017, erano stati sottoscritti ordini di locazione per sette autovetture FIAT Panda, targate
FH930DS, FH 371AB, FH295AB, FH179MY, FH178MY, FH177MY, FH176MY
e per due Smart Fortwo, targate FG917VL e FG916VL.
pagina 2 di 9 Ha, quindi, chiesto la condanna della controparte, inadempiente, al pagamento della somma di € 16.296,18, come da trenta fatture specificamente indicate, riferite a canoni di noleggio delle predette vetture, non corrisposti da agosto a novembre
2019, e ad altri oneri contrattuali, quale gestione del servizio contravvenzione, detratti alcuni importi a credito. Ha chiesto, inoltre, la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 13.975,31, quale penale contrattualmente prevista, pari a due terzi dei canoni finanziari a scadere, sino ad un massimo di dodici, per l'estinzione anticipata del rapporto, la somma di € 20.489,82, a titolo di conguaglio chilometrico, secondo quanto convenuto, e la somma di € 8.160,11, per i danni riportati dai veicoli, riscontrati al momento della riconsegna, così per la complessiva somma di € 58.921,42 ovvero per il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia oltre interessi moratori e legali dalla domanda al saldo.
Con decreto ex art. 168 bis, quinto comma, c.p.c. la data della prima udienza è stata differita al 20.01.2021.
In data 7.10.2021, si è costituita in giudizio la che, premesso di Controparte_2 svolgere attività di sub noleggio di autovetture, ha osservato che solo quattro delle autovetture indicate in citazione e, precisamente, quelle targate FH371AB,
FH295AB, FG916VL e FG917VL, erano state ordinate da essa Controparte_2 mentre le altre vetture erano state consegnate ai clienti, senza che il legale rappresentante della convenuta avesse sottoscritto i relativi ordini di noleggio o apposto il suo timbro. Dato, quindi, atto di avere più volte domandato, senza esito,
l'esibizione dell'originale dei contratti, ha evidenziato che l'accordo quadro del
29.11.2016 e gli ordini di noleggio prodotti non erano stati firmati dal suo legale rappresentante, , e ha disconosciuto le firme apposte su tali Testimone_1 documenti prodotti dalla controparte così da non essere tenuta al pagamento delle somme richieste per costi diversi da quelli riferiti al noleggio delle autovetture ordinate da essa convenuta.
pagina 3 di 9 Ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda.
2. Tanto esposto, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite al giudizio, deve, in primo luogo, ritenersi che le parti avevano concluso contratti di noleggio aventi ad oggetto le nove autovetture indicate in citazione.
Premesso, infatti, che è pacifico il nolo dei veicoli FIAT Panda targati FH371AB e
FH295AB e Smart targati FG916VL e FG917VL, deve considerarsi concluso il contratto di noleggio anche per le altre cinque vetture indicate atteso che la convenuta, come dalla stessa dichiarato in sede di interrogatorio formale, le aveva prese in consegna a gennaio 2017 e le aveva utilizzate sino al 19 novembre 2019 quando le aveva restituite alla controparte (cfr. verbale dell'udienza del 24 maggio
2022), a nulla rilevando la mancata firma dei relativi ordini, non venendo in rilievo un contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam così da poter essere concluso anche per facta concludentia.
Sul punto rilevano, inoltre, le deleghe al ritiro dei veicoli, rilasciate dal legale rappresentante della con riferimento alle vetture FIAT Panda targate CP_2
FH930DS, FH179MY, FH178MY, FH177MY e FH176MY prodotte da parte attrice (cfr. all. da 1 a 5 della seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.), da cui emerge la volontà della di prendere in consegna i mezzi e, Controparte_2 quindi, di noleggiarli.
L'esistenza del rapporto contrattuale è, infine, da ritenersi provato anche alla luce dei verbali di riconsegna dei veicoli prodotti dalla stessa convenuta, che dimostrano che la predetta società aveva avuto in uso veicoli appartenenti alla controparte, che li dava in nolo, tanto poi da averli restituiti.
Provato tale rapporto, in assenza di contestazioni in ordine all'ammontare dei canoni di locazione richiesti, deve ritenersi che il relativo importo sia corrispondente a quanto concordato tra le parti e, pertanto, dovuto.
pagina 4 di 9 Ne consegue che è dovuta la somma di complessivi € 25.580,76 di cui alle fatture
191010555 del 22.02.2019 di € 2.720,48, n. 19277478 del 17.06.2019, n. 19333759 del 22.07.2019, n. 19384334 del 13.08.2019, n. 19434740 del 16.09.2019, n.
19486268 del 14.10.2019, n. 19538884 del 18.11.2019 per € 3.668,06 ognuna, n.
39017972 del 16.12.2019 e n. 20017869 del 10.01.2020 per € 425,96 ciascuna (cfr. all. 6 di parte attrice).
3. L'omesso pacifico pagamento di tali canoni e, comunque, l'assenza di specifiche contestazioni sul punto, legittima la richiesta della complessiva somma di € 280,00 di cui alle fatture n. 196181999, n. 1962946, n. 196451746, 19696870, n.
19708465, 19732372, 19753492 versate in atti (cfr. all. 6 di parte attrice), dovuta ex lege giusta quanto previsto dall'art. 6, comma 2, d.lgs n. 231/2002, a mente del quale “Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno”.
4. Dalla complessiva somma di € 25.860,76 vanno detratte le somme di cui alle note di credito menzionate dalla stessa parte istante. versate in atti, per € 7.564,95 e per € 3.613,81, per un residuo dovuto di € 14.682,00.
5. Non possono invece essere riconosciute le altre somme richieste.
pagina 5 di 9 In particolare, è stato chiesto il pagamento di spese di gestione contravvenzioni che trova titolo nella disposizione di cui all'art.10 dell'accordo quadro, versato in atti da parte attrice, che prevede, in caso di sanzioni conseguenti a violazioni di legge commesse con l'uso del veicolo, ferma la responsabilità del noleggiatore utilizzatore del mezzo, che la LeasePlan s.p.a., ricevuta la multa, avrebbe provveduto a chiederne all'autorità la rinotifica all'utilizzatore ovvero al pagamento con riaddebito della relativa spesa e diritto a conseguire la somma di €
20,00, per ogni atto recapitatole o, comunque, da essa gestito, anche solo chiedendo la rinotifica della multa.
Sono stati altresì chiesti importi aggiuntivi a titolo di risarcimento danni per sinistri, la penale prevista dall'art. 11.3.2 dell'accordo quadro, con riferimento all'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile al cliente, e gli importi dovuti a mente dell'art. 6 del medesimo accordo quadro per le eccedenze chilometriche.
Invero, tali somme non sono dovute.
La convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha, infatti, disconosciuto la firma apposta a tale accordo quadro, quale apparentemente riconducibile al suo legale rappresentante, negando che lo stesso avesse mai firmato tale atto e, a fronte di tale disconoscimento, anche laddove volesse ritenersi implicitamente proposta istanza di verificazione, dovrebbe rilevarsi la mancata dimostrazione della autenticità della firma, considerato che l'attrice, su cui gravava il relativo onere processuale, non ha neanche prodotto l'originale del documento disconosciuto.
Né può ritenersi che la aveva implicitamente riconosciuto Controparte_2
l'autenticità della firma per avere dato esecuzione al contratto.
pagina 6 di 9 Deve, infatti distinguersi il noleggio delle autovetture, da cui discende, come sopra esposto, l'obbligo di pagare i relativi canoni per tutti i veicoli utilizzati, dalla sottoscrizione dell'accordo quadro, da cui discendono ulteriori oneri, sempre contestati, anche in via stragiudiziale, dalla convenuta.
Né può ritenersi che questa abbia provveduto al relativo pagamento nel corso del rapporto.
Alcuni oneri richiesti, infatti, quali l'indennità per la cessione anticipata del contratto e il conguaglio chilometrico, erano dovuti solo alla fine del rapporto, e, per gli altri, non vi è prova che la vi aveva provveduto, avendo, Controparte_2 piuttosto, la stessa, in sede di interpello, negato la circostanza.
Ne consegue l'inutilizzabilità ai fini del decidere dell'accordo quadro prodotto dall'attrice.
Considerato, quindi, che parte convenuta ha negato di aver concordato con la il pagamento di tali oneri aggiuntivi, in assenza di prove in Controparte_3 ordine all'accordo raggiunto tra le parti sul punto, che era onere della parte istante fornire, gli importi in questione non possono essere riconosciuti.
6. Ritiene infine questo giudice che non possa essere accolta la domanda risarcitoria proposta dell'attrice, che ha chiesto il ristoro del pregiudizio subito per le riparazioni necessarie in ragione dello stato in cui i veicoli versavano al momento della riconsegna.
In particolare, la parte istante ha depositato dei preventivi di riparazione (cfr. all. 5 all'atto di citazione), che la convenuta ha contestato, osservando che si riferivano a vizi ulteriori rispetto a quelli rilevati alla riconsegna dei veicoli e ha depositato i relativi verbali (cfr. all. 3 alla terza memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.).
Tale rilievo ha, dunque, reso necessaria una consulenza tecnica volta a riscontrare la corrispondenza tra i danni riportati dai veicoli risultanti da detto verbale di consegna e quelli di cui ai preventivi di spesa.
pagina 7 di 9 Considerato, quindi, il deposito di preventivi di spesa e non di fatture di riparazione, l'accoglimento della domanda risarcitoria postulava anche un vaglio di congruità, pure da demandare al ctu, non potendo operare il principio di non contestazione, funzionale all'accertamento di fatti e non al riscontro di valutazioni
(cfr. Cass. n. 5362 del 28.02.2025 e n. 34450 del 23.11.2022).
Ciò posto si osserva che la ctu a tal fine nominata non ha svolto l'incarico affidato, tanto ciò vero che sono stati assunti i provvedimenti del caso, ma che la stessa parte attrice ha manifestato la volontà di non insistere per la nomina di altro ctu e ha chiesto, piuttosto, di rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni, rimettendosi alle determinazioni del giudice anche in ordine alla mancata prova dei danni, che, in assenza di un riscontro tecnico, non possono essere stimati nel relativo ammontare, anche al fine di riscontrare quelli imputabili alla convenuta in base alle risultanze dei verbali di riconsegna dei mezzi, con la conseguenza, che la relativa richiesta risarcitoria deve essere disattesa.
7. In definitiva, dunque, la va condannata al pagamento in favore Controparte_2 dell'attrice della somma di € 14.682,00 oltre interessi di mora ex dlgs n. 231/2002 con la decorrenza richiesta dalla domanda al saldo.
8. Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo ai valori medi di cui al DM
55/2014 per tutte le fasi del giudizio, rapportate al valore dell'accolto, anche per quanto riguarda il contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
pagina 8 di 9 • condanna al pagamento in favore della Controparte_2 [...] della somma di € 14.682,00 oltre interessi di mora ex dlgs n. CP_3
231/2002 dalla domanda al saldo;
• rigetta per il resto la domanda;
• condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida in €
264,00 per spese ed € 5.077,00 per compenso oltre spese generali al 15%,
IVA e cassa come per legge e ne dispone la distrazione in favore del difensore antistatario avv. Luigi Matteo.
Roma, 1 dicembre 2025
Il Giudice
MA VI UO
pagina 9 di 9