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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/09/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1172/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio BUCCARO Presidente dott.ssa Mariangela Martina CARBONELLI Giudice rel. dott.ssa Stefania RIGNANESE Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado avente ad oggetto Separazione personale coniugi iscritta al n. R.g.
1172/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MARINELLI LUIGI, elettivamente domiciliato in VIALE UGO LA MALFA 135 71017 TORREMAGGIORE presso il difensore avv. MARINELLI LUIGI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASALE GRAZIA CP_1 C.F._2 NUCCIA, elettivamente domiciliato in C RISPOLI 71016 SAN SEVERO presso il difensore avv. CASALE GRAZIA NUCCIA
RESISTENTE
PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note scritte allegate al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.03.2025 ha proposto Parte_1 domanda di separazione personale tra coniugi nei confronti di . Esponeva: che in CP_1 data 13.08.2019 aveva contratto matrimonio concordatario con il resistente (atto n. 9, p.II, anno 2019,
Serie C); che dall'unione erano nati due figli, (Milano, 19.11.2018) e (San Persona_1 Per_2
Severo, 15.02.2023); che l'unione coniugale si era rivelata infelice nel tempo sino a degenerare ed a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, a causa del grave tracollo finanziario che aveva subito la sua attività di ristorazione a Milano e gli aspri ed insanabili contrasti che ne erano derivati per l'incapacità della moglie di comprendere lo stato depressivo in cui il marito era caduto e delle infondate accuse di infedeltà coniugale mosse dalla resistente;
che il/la resistente era disoccupato/a, titolare di, casalinga, mentre essa/o ricorrente era;
che a seguito della chiusura dlel'attività di ristorazione, il ricorrente era rimasto disoccupato e svolgeva solo lavori occasionali, mentre la moglie, pur giovane e con piena capacità lavorativa, non svolgeva alcun lavoro.
Concludeva, quindi, chiedendo volersi: pronunziare la separazione personale dei coniugi;
affidare la prole ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire, mediante il versamento di un assegno mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuno), al mantenimento dei figli. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Nel costituirsi in giudizio , pur non opponendosi alla separazione replicava CP_1 assumendo: che l'unica causa della separazione tra i coniugi era stata la relazione extraconiugale del marito.
Quanto al proprio reddito, deduceva di essere del tutto impossidente e disoccupata. Aggiungeva, infine, che aveva ripreso a svolgere regolare attività lavorativa Parte_1 nella ristorazione e che, pertanto, il mantenimento offerto solo per i figli, peraltro in misura commisurata allo stato di disoccupazione, non era proporzionato né ai bisogni dei minori, né alla reale capacità produttiva del marito.
Concludeva, quindi, chiedendo volersi: dichiarare la separazione tra i coniugi con addebito al ricorrnete;
affidare la prole ad entrambi i genitori, e collocarle presso la madre con disciplina del diritto di visita del padre;
assegnare a lei la casa familiare per continuare ad abitarvi con i figli;
porre a carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori nella misura di € 500,00 mensili, con obbligo altresì di partecipare alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole e diritto della madre Part alla percezione integrale dell porre a carico del marito un assegno di mantenimento in suo favore della misura di € 250,00 mensili.
pagina 2 di 4 Le parti, in prossimità della prima udienza, raggiungevano un accordo, cristallizzato nella scrittura del del giorno 11.06.2025, depositata e sottoscritta in pari data in udienza e chiedevano la trasformazione del procedimento giudiziale in consensuale.
Il Giudice, ritenute le dette condizioni non in contrasto con l'ordine pubblico ed il buon costume e non contrarie all'interesse della prole, tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire per l'omologa e mandando al PM per il parere di competenza, intervenuto positivo in data 25.06.2025.
*****
La domanda di separazione personale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Nell'ambito del presente giudizio, infatti, entrambi i coniugi hanno manifestato il proposito di voler procedere alla separazione personale, determinato, come ampiamente ricostruito, dal verificarsi di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il Tribunale prende, altresì, atto delle intese raggiunte tra gli ex coniugi, rilevando che le stesse non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico;
ragion per cui, in riferimento alle condizioni per la separazione personale, trova conferma quanto stabilito nella scrittura privata del giorno
11.06.2025, comprese le questioni afferenti all'assegnazione della casa coniugale, all'affidamento e al collocamento dei figli minori, quelle relative al diritto di visita del genitore non collocatario, nonché le statuizioni di ordine patrimoniale.
Per quanto riguarda le spese di lite, attesi la natura e l'esito del procedimento, devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
, contraenti matrimonio concordatario in data 13.08.2019 in Lesina (atto n. 9, CP_1
p.II, anno 2019, Serie C);
• ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
• dichiara efficaci le condizioni di cui all'accordo del giorno 11.06.2025, depositati e sottoscritti in pari data in udienza, che devono intendersi qui integralmente riprodotte e trascritte;
pagina 3 di 4 • compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Foggia nella Camera di consiglio del 12.09.2025
IL GIUDICE REL./EST.
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli
IL PRESIDENTE
dott. Antonio Buccaro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio BUCCARO Presidente dott.ssa Mariangela Martina CARBONELLI Giudice rel. dott.ssa Stefania RIGNANESE Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado avente ad oggetto Separazione personale coniugi iscritta al n. R.g.
1172/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MARINELLI LUIGI, elettivamente domiciliato in VIALE UGO LA MALFA 135 71017 TORREMAGGIORE presso il difensore avv. MARINELLI LUIGI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASALE GRAZIA CP_1 C.F._2 NUCCIA, elettivamente domiciliato in C RISPOLI 71016 SAN SEVERO presso il difensore avv. CASALE GRAZIA NUCCIA
RESISTENTE
PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note scritte allegate al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.03.2025 ha proposto Parte_1 domanda di separazione personale tra coniugi nei confronti di . Esponeva: che in CP_1 data 13.08.2019 aveva contratto matrimonio concordatario con il resistente (atto n. 9, p.II, anno 2019,
Serie C); che dall'unione erano nati due figli, (Milano, 19.11.2018) e (San Persona_1 Per_2
Severo, 15.02.2023); che l'unione coniugale si era rivelata infelice nel tempo sino a degenerare ed a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, a causa del grave tracollo finanziario che aveva subito la sua attività di ristorazione a Milano e gli aspri ed insanabili contrasti che ne erano derivati per l'incapacità della moglie di comprendere lo stato depressivo in cui il marito era caduto e delle infondate accuse di infedeltà coniugale mosse dalla resistente;
che il/la resistente era disoccupato/a, titolare di, casalinga, mentre essa/o ricorrente era;
che a seguito della chiusura dlel'attività di ristorazione, il ricorrente era rimasto disoccupato e svolgeva solo lavori occasionali, mentre la moglie, pur giovane e con piena capacità lavorativa, non svolgeva alcun lavoro.
Concludeva, quindi, chiedendo volersi: pronunziare la separazione personale dei coniugi;
affidare la prole ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire, mediante il versamento di un assegno mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuno), al mantenimento dei figli. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Nel costituirsi in giudizio , pur non opponendosi alla separazione replicava CP_1 assumendo: che l'unica causa della separazione tra i coniugi era stata la relazione extraconiugale del marito.
Quanto al proprio reddito, deduceva di essere del tutto impossidente e disoccupata. Aggiungeva, infine, che aveva ripreso a svolgere regolare attività lavorativa Parte_1 nella ristorazione e che, pertanto, il mantenimento offerto solo per i figli, peraltro in misura commisurata allo stato di disoccupazione, non era proporzionato né ai bisogni dei minori, né alla reale capacità produttiva del marito.
Concludeva, quindi, chiedendo volersi: dichiarare la separazione tra i coniugi con addebito al ricorrnete;
affidare la prole ad entrambi i genitori, e collocarle presso la madre con disciplina del diritto di visita del padre;
assegnare a lei la casa familiare per continuare ad abitarvi con i figli;
porre a carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori nella misura di € 500,00 mensili, con obbligo altresì di partecipare alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole e diritto della madre Part alla percezione integrale dell porre a carico del marito un assegno di mantenimento in suo favore della misura di € 250,00 mensili.
pagina 2 di 4 Le parti, in prossimità della prima udienza, raggiungevano un accordo, cristallizzato nella scrittura del del giorno 11.06.2025, depositata e sottoscritta in pari data in udienza e chiedevano la trasformazione del procedimento giudiziale in consensuale.
Il Giudice, ritenute le dette condizioni non in contrasto con l'ordine pubblico ed il buon costume e non contrarie all'interesse della prole, tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire per l'omologa e mandando al PM per il parere di competenza, intervenuto positivo in data 25.06.2025.
*****
La domanda di separazione personale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Nell'ambito del presente giudizio, infatti, entrambi i coniugi hanno manifestato il proposito di voler procedere alla separazione personale, determinato, come ampiamente ricostruito, dal verificarsi di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il Tribunale prende, altresì, atto delle intese raggiunte tra gli ex coniugi, rilevando che le stesse non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico;
ragion per cui, in riferimento alle condizioni per la separazione personale, trova conferma quanto stabilito nella scrittura privata del giorno
11.06.2025, comprese le questioni afferenti all'assegnazione della casa coniugale, all'affidamento e al collocamento dei figli minori, quelle relative al diritto di visita del genitore non collocatario, nonché le statuizioni di ordine patrimoniale.
Per quanto riguarda le spese di lite, attesi la natura e l'esito del procedimento, devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
, contraenti matrimonio concordatario in data 13.08.2019 in Lesina (atto n. 9, CP_1
p.II, anno 2019, Serie C);
• ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
• dichiara efficaci le condizioni di cui all'accordo del giorno 11.06.2025, depositati e sottoscritti in pari data in udienza, che devono intendersi qui integralmente riprodotte e trascritte;
pagina 3 di 4 • compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Foggia nella Camera di consiglio del 12.09.2025
IL GIUDICE REL./EST.
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli
IL PRESIDENTE
dott. Antonio Buccaro
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